DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale Borgo Cavalli, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 29/03/2012 Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. Dott. Claudio Dario, nominato con D.P.G.R. n.246 del , coadiuvato dai Direttori: Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Sociali - Dott. Giorgio Roberti - Dott. Pietro Paolo Faronato - Dott. Gerardo Favaretto ha adottato in data odierna la seguente deliberazione: Delibera: 323/ OGGETTO RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTO CON AMBULANZA. Delibera: 323/ Proposta: 330/2012 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 1 di 18

2 OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTO CON AMBULANZA. Relaziona il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, che rappresenta quanto segue: Con deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2008, è stato disposto di rinnovare, dal 1 gennaio 2009 al 1 aprile 2012, la convenzione con la Croce Rossa Italiana (CRI) Comitato Provinciale di Treviso per il servizio di soccorso e trasporto con ambulanza dotata di personale volontario. Con nota prot. n. 913 del 20/02/2012, il Comitato Provinciale di Treviso della CRI, trasmettendo una bozza dello schema convenzionale, ha chiesto il rinnovo del contratto, con una rideterminazione del rimborso forfetario annuale sulla base dei dati forniti dall ISTAT. Inoltre, con medesima nota, ha comunicato che, con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM), è stato individuato un programma di dotazioni elettromedicali per aumentare il livello qualitativo del servizio. Dichiarandosi disponibile ad assumersi gli oneri economici di tali dotazioni, la CRI ha chiesto di estendere la durata della convenzione a cinque anni, al fine di poter programmare gli investimenti. Nel corso del mese di marzo 2012, è intercorsa una serie di comunicazioni tra il Direttore del SUEM e la CRI al fine di concordare alcune modifiche allo schema proposto, concernenti aspetti operativi (organizzazione turni di servizio), economici e relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari. Con riferimento agli aspetti economici, è stato concordato quanto segue: il rimborso forfettario annuale è stato rideterminato in ,24, risultanti dall adeguamento ISTAT dell importo precedente, pari a ,00, sulla base dell indice per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) al netto dei tabacchi, aggiornato a febbraio 2012; il rimborso giornaliero forffetario nei casi di eventi di particolare rilevanza e di emergenze di massa di livello provinciale, rimasto invariato nell importo pari a 500,00, non assoggettato a rivalutazione ISTAT, verrà corrisposto non più per evento, ma per ciascuna tipologia di dispositivo di soccorso attivato. Il Direttore Sanitario di Ospedale, sentito in merito il Direttore del SUEM, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione. Per quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Treviso per il servizio di soccorso e trasporto con ambulanza dotata di personale volontario, per un quinquennio a decorrere dal 1 aprile 2012, secondo le modalità e alle condizioni riportate nello schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. IL DIRETTORE GENERALE preso atto della suestesa relazione; vista l attestazione con la quale il responsabile della struttura proponente assicura l avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Delibera: 323/ Proposta: 330/2012 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 2 di 18

3 visto il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali per le parti di rispettiva competenza; DELIBERA per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1) di approvare il rinnovo della convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Treviso per il servizio di soccorso e trasporto con ambulanza dotata di personale volontario, per un quinquennio a decorrere dal 1 aprile 2012, secondo le modalità e alle condizioni riportate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 2) di contabilizzare l importo di ,68 sul conto di contabilità generale n , C.O. 4, del BEP 2012, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 15/03/2012; 3) di tenere in considerazione, in sede di predisposizione dei BEP 2013, 2014, 2015 e 2016, l importo annuo di ,24 sul conto di contabilità generale n , C.O. 4; 4) di tenere in considerazione, in sede di predisposizione del BEP 2017, l importo di ,56 sul conto di contabilità generale n , C.O. 4; 5) di delegare il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione alla sottoscrizione dell atto, il cui schema viene approvato con la presente deliberazione, e alle conseguenti comunicazioni. Delibera: 323/ Proposta: 330/2012 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 3 di 18

4 Deliberazione n. 323 del 29/03/2012 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore Amministrativo - n.ro certificato: 40FF3F3F8709A921 Firmatario: Dott. Giorgio Roberti Il Direttore Sanitario - n.ro certificato: E7B747C0D7DBF91E Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato Il Direttore dei Servizi Sociali - n.ro certificato: AC494CFB4005DD52 Firmatario: Dott. Gerardo Favaretto Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario n.ro certificato: 68B8DBCA1BA36F2A La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 06/04/2012 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: CAA6A432016C2177 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione, non soggetta a controllo: - è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 17/04/2012 Treviso, 18/04/2012 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: CAA6A432016C2177 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Servizio Gestione Rapporti Convenzione Delibera: 323/ Proposta: 330/2012 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 4 di 18

5 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 9 DI TREVISO CONVENZIONE TRA l Azienda ULSS n. 9 (di seguito denominata ULSS 9), con sede in Treviso, Borgo Cavalli 42, C.F./P. IVA: , in persona del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. del dal legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Claudio Dario, E la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Treviso (di seguito denominata CRI), con sede in Treviso, via Lancenigo 2/C (CF: ) nella persona del dott. Pietro Pipi, Direttore del Comitato Regionale CRI Veneto, domiciliato per l incarico in via Levantina 100 Jesolo (VE) PREMESSO CHE: l Associazione Italiana della Croce Rossa ha tra le proprie finalità istituzionali l attività di soccorso sanitario, ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, art. 2, primo comma punto 1) lett. c); con DPCM 6 maggio 2005, n. 97 è stato approvato il nuovo Statuto dell Associazione Italiana della Croce Rossa, il quale prevede all art. 2 tra i compiti dell Associazione quello di concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere, fermo restando quanto previsto dall art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed 1 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 5 di 18

6 assistenziali indicati dallo statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale, nonché concorrere al raggiungimento delle finalità ed all adempimento dei compiti del S.S.N. e svolgere altresì attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni; ai sensi dell art 5, comma 3, del DPR 27/3/92 pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31/3/92, le Regioni possono avvalersi per l attività di soccorso sanitario - di competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale - del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private; la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n del 28/03/2000 prevede che il concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso della apposita autorizzazione sanitaria, avvenga sulla base dello schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni e approvato nella seduta del 25/03/1993; la legge 11 agosto 1991 n. 266, legge-quadro sul volontariato, disciplina in via generale l attività di volontariato e l organizzazione dello stesso; con deliberazione del Direttore Generale n. del è stato disposto di procedere alla stipula della presente convenzione; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 L ULSS 9 si avvale delle ambulanze condotte dagli operatori della CRI, per l effettuazione di interventi di soccorso e di trasporto con ambulanza richiesti alla Centrale Operativa del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica e non direttamente erogabili dall ULSS 9 stessa. Le tipologie di servizio comprendono sia interventi primari (soccorso e ricovero 2 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 6 di 18

7 urgenti) che secondari (ricoveri programmati, dimissioni, trasferimenti, trasporti per accertamenti clinici) presso le sedi CRI di: Mogliano Veneto, Treviso, Spresiano, Nervesa della Battaglia e Oderzo (Motta di Livenza). ART. 2 Durante tutto il turno di servizio le ambulanze possono operare esclusivamente alle dipendenze della Centrale Operativa dell ULSS 9 e la CRI non può impiegarle per altro fine. La CRI deve operare nel rispetto dei protocolli operativi stabiliti dalla Centrale Operativa e di ogni altra direttiva da questa impartita in merito all operatività. I protocolli operativi in particolare disciplineranno: modalità di attivazione ed intervento dei mezzi, procedure di comunicazioni radio, procedure di accesso agli ospedali, definizione della documentazione da compilare. Art. 3 La Centrale Operativa del SUEM potrà impiegare le ambulanze della CRI anche al di fuori del rispettivo territorio di competenza, nonché per interventi secondari. Il numero dei mezzi della CRI in servizio, gli orari di disponibilità e il territorio di competenza sono stabiliti, per ciascuna base, nel successivo articolo 4. È facoltà dell ULSS 9 richiedere alla CRI un incremento di disponibilità in termini di numero di mezzi o di orario di servizio rispetto a quanto previsto al successivo articolo 4, senza obbligo per la CRI di garantire quanto richiesto. Il medico del SUEM potrà disporre l affiancamento del personale volontario con personale infermieristico dell ULSS 9. Art. 4 Per la base di Treviso il mezzo è destinato prioritariamente al servizio di soccorso, è dotato di personale volontario della CRI e garantirà il seguente orario: 3 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 7 di 18

8 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 dal lunedì al giovedì; dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 7,00 del sabato; dalle ore 14,00 di sabato alle ore 7,00 della domenica; dalle ore 14,00 della domenica alle 21,00 della domenica (alternandosi con la sede di Spresiano). Il mezzo dovrà sostare presso la sede del Comitato Provinciale della CRI. Per la base di Oderzo il mezzo è destinato al servizio di soccorso e trasporto, è dotato di personale volontario della CRI e garantirà il seguente orario: dalle ore 20,00 alla ore 24,00 del mercoledì; dalle ore 20,00 alla ore 24,00 del venerdì; dalle ore 8,00 del sabato alle ore 07,00 della domenica; L ULSS 9 fornirà alla CRI un locale idoneo all interno dell ospedale per il deposito del materiale destinato al servizio e per la sosta del personale volontario. Per la base di Spresiano il mezzo è destinato al servizio di soccorso e trasporto, è dotato di personale volontario della CRI e garantirà il seguente orario: dalle ore 18,30 alle ore 23,00 il mercoledì e il giovedì; dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 7,00 del sabato; dalle ore 18,30 del sabato alle ore 7,00 della domenica; dalle ore 14,00 della domenica alle ore 21,00 della domenica (alternandosi con la sede di Treviso). Per la base di Nervesa della Battaglia il mezzo è destinato al servizio di soccorso e trasporto, è dotato di personale volontario della CRI e garantirà il seguente orario: dalle ore 19,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana esclusi giovedì e domenica. 4 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 8 di 18

9 L attività sarà svolta in alternanza sulla base di Volpago del Montello. Per la base di Mogliano Veneto il mezzo è destinato al servizio di soccorso e trasporto, è dotato di un ambulanza con almeno un autista (al personale infermieristico provvede in proprio direttamente l ULSS 9) e garantirà il seguente orario: dalle ore 7 alle ore 23 dal martedì al giovedì; dalle 7 del venerdì alle 23 del lunedì. Presso la sede dell ospedale Ca Foncello per il servizio trasporto interno, la CRI garantisce il servizio con un ambulanza con un autista e un soccorritore con il seguente orario: dalle ore 7.00 alle dei giorni feriali, escluso sabato. Art. 5 La CRI impiegherà sulle proprie ambulanze unicamente propri operatori, istruiti ed abilitati secondo i regolamenti dell Associazione, con la specifica competenza per il tipo di servizio cui è adibito ciascun mezzo. La CRI si impegna a fornire ogni sei mesi all ULSS 9 l elenco dei soci e del personale che presta attività di volontariato. La CRI si impegna a far frequentare a tutto il personale volontario che presta servizio sulle ambulanze di soccorso un corso di formazione con valutazione finale inerente alla specifica attività oggetto della presente convenzione, sulla base di un programma organizzato con il Dirigente Responsabile del SUEM. La CRI si impegna inoltre a far seguire a detto personale un programma annuale di aggiornamento, che dovrà essere organizzato con il Responsabile del SUEM. La CRI si impegna a mantenere un registro nominativo del personale volontario addetto al servizio, riportante la formazione, l aggiornamento e l attività svolta, e ad impegnare nel servizio esclusivamente personale volontario inserito in detto 5 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 9 di 18

10 registro. Il registro dovrà essere immediatamente consultabile in ogni momento dall ULSS 9, dietro semplice richiesta del Responsabile del SUEM. La CRI predisporrà un regolamento di servizio per il personale volontario che opera sulle ambulanze in convenzione, che dovrà essere rispondente ai protocolli previsti dalla Centrale Operativa, quando applicabili, ed approvato dal Dirigente Responsabile del SUEM. Tutto il personale della CRI è tenuto al rispetto, per le parti di competenza, delle norme operative previste dal Protocollo Operativo Provinciale di cui alla DGRV 1179/2000, che la CRI approva esplicitamente e si impegna a portare a conoscenza del personale stesso per la parte di competenza, nonché dei protocolli stabiliti dalla Centrale Operativa. L ULSS 9 si impegna a consentire, a titolo gratuito, l accesso del personale infermieristico volontario della CRI alle iniziative di formazione predisposte dal Responsabile del SUEM per il personale infermieristico del reparto. L attività di volontariato deve essere prestata dal personale della CRI in modo personale, spontaneo e gratuito. Il volontario è tenuto al segreto d ufficio per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza durante o per effetto dell attività prestata, nonché al rispetto della privacy ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Art. 6 Ciascuna ambulanza, con esclusione del servizio dalla sede di Mogliano Veneto, dovrà avere un equipaggio minimo di 2 persone, in possesso della specifica professionalità. Per ciascun turno di servizio è prevista l individuazione di un capo equipaggio. Art. 7 La CRI comunicherà all ULSS 9 il nominativo del medico che svolge le funzioni di 6 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 10 di 18

11 Referente Sanitario relativamente alle attività oggetto della presente convenzione. Il Referente Sanitario della CRI è responsabile della rispondenza del servizio alle norme della presente convenzione, della rispondenza del personale e dei mezzi ai rispettivi requisiti e del rispetto dei protocolli del SUEM inerenti all attività svolta. Tra il Referente Sanitario della CRI ed il Dirigente Responsabile del SUEM dovranno essere concordate le modalità di verifica della rispondenza del servizio svolto alle norme convenzionali ed ai protocolli. Art. 8 Salvo disposizioni temporanee ricevute dalla Centrale Operativa del SUEM, le ambulanze stazioneranno presso le rispettive sedi/basi. Al termine di ciascuna uscita l ambulanza dovrà rientrare presso la sede di servizio per la via più breve, salvo diversa disposizione della Centrale Operativa del SUEM. Ogni movimento dei mezzi in convenzione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa del SUEM. Il personale dovrà comunicare alla Centrale Operativa del SUEM: inizio e fine di ogni turno di servizio; uscita e rientro in postazione; indisponibilità del mezzo per guasto. Art. 9 Al fine di garantire il coordinamento di tutta l attività di soccorso sanitario, la CRI si impegna ad informare l ULSS 9 di tutti i movimenti delle proprie ambulanze di soccorso che svolgono servizi al di fuori della presente convenzione. Ciò avverrà mediante comunicazione radio tra le ambulanze stesse e la Centrale Operativa del SUEM all inizio ed al termine di ciascun turno di servizio o tramite altre forme concordate con il Dirigente Responsabile del SUEM. 7 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 11 di 18

12 Art. 10 In caso di eventi di particolare rilevanza che possano richiedere, a parere del Responsabile del SUEM, l attivazione di un dispositivo di soccorso dedicato o comunque un incremento dei mezzi a disposizione del SUEM, l ULSS 9 potrà richiedere alla CRI di mettere a disposizione, oltre ai mezzi previsti dalla presente convenzione, altre ambulanze, nel limite della massima disponibilità con congruo preavviso. Art. 11 In caso di emergenza di massa di livello provinciale che richieda l intervento di risorse aggiuntive rispetto a quelle in servizio, tutti i mezzi di soccorso sanitario della CRI dipenderanno in via esclusiva dalla Centrale Operativa del SUEM, sino a quando la stessa sarà responsabile del coordinamento del soccorso sanitario, così come previsto dal Piano Provinciale per le Grandi Emergenze. La CRI dichiara di aver preso visione e di aver approvato il Piano stesso per la parte di competenza, e si impegna ad attivare nei tempi e nelle modalità previste i dispositivi di soccorso stabiliti dalle normative regionali che come mera indicazione vengono di seguito enucleati senza che questo costituisca elenco tassativo: a. tipologia 1: n. 4 ambulanze di soccorso con relativo equipaggio; b. tipologia 2: n. 2 ambulanze di soccorso; n. 1 carrello dotazioni sanitarie; n. 1 gruppo elettrogeno; n. 1 tenda per approntamento di un Posto Medico di Soccorso; n. 1 posto comando mobile. In previsione di interventi di tipologia 2, l ULSS 9 fornirà alla CRI una dotazione di farmaci, soluzioni infusionali e biancheria. 8 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 12 di 18

13 La CRI si impegna al controllo delle scadenze e alla custodia del predetto materiale, a mantenerlo pronto all uso e ad utilizzarlo esclusivamente dietro richiesta e/o autorizzazione del SUEM. Il materiale rimane di proprietà dell ULSS 9 e dovrà essere restituito allo scadere della presente convenzione. L ULSS 9 fornirà inoltre alla CRI, in caso di intervento di emergenza, il personale medico ed infermieristico, così come previsto dal citato Piano Provinciale. L ULSS 9 prende atto che la CRI, in caso di calamità, potrà essere chiamata ad intervenire con i propri mezzi ed il proprio personale nell ambito del dispositivo di intervento nazionale dell Associazione Italiana della Croce Rossa, nel qual caso potrebbe essere impossibilitata a mettere a disposizione il dispositivo di cui sopra. La CRI si impegna ad informare tempestivamente l ULSS 9 in questo caso. L ULSS 9 prende altresì atto che, qualora la direzione delle operazioni di soccorso sanitario venga assunto da un ente terzo, cessa la dipendenza dalla Centrale Operativa dei mezzi della CRI. Art. 12 La CRI si impegna ad utilizzare solo mezzi idonei ed in perfetta efficienza meccanica e, comunque, rispondenti alle normative in materia. La CRI dichiara, inoltre, di aver preso visione dell elenco delle dotazioni per le ambulanze di soccorso di cui al Protocollo Operativo Provinciale, e si impegna ad adeguare allo stesso le dotazioni dei propri mezzi. L ambulanza in servizio presso una delle sedi dovrà essere dotata, a cura della CRI, anche di monitor multiparametrico (ECG, PA, pulsiossimetria); tutte le ambulanze dovranno essere dotate di defibrillatore semiautomatico, nonché di tutte le dotazioni previste dalla DGRV 1080/2007 per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento dell attività di soccorso e trasporto con ambulanza. 9 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 13 di 18

14 Eventuali dotazioni aggiuntive a quelle previste e ritenute dal Dirigente Responsabile del SUEM necessarie per i servizi oggetto della presente convenzione saranno fornite dall ULSS 9 e dovranno essere conservate dalla CRI. Tutte le ambulanze della CRI, adibite o meno ai servizi oggetto della presente convenzione, dovranno riportare su ciascuna fiancata il logo Treviso Emergenza, che verrà fornito dall ULSS 9. Lo stesso logo dovrà essere applicato con le stesse modalità sui mezzi che operano interventi di soccorso di cui all art. 11. Art. 13 La CRI deve garantire con idonea polizza assicurativa il proprio personale che presta attività di volontariato sull ambulanza contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari ad euro ,00. La CRI esonera l ULSS 9 da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio. Art. 14 L ULSS 9 corrisponderà alla CRI a titolo di rimborso spese un importo forfetario annuo pari ad euro ,24 (esente IVA), pari ad euro ,52 al mese per i servizi espletati. Per quanto attiene agli interventi di cui agli articoli 10 e 11, l ULSS 9 riconoscerà alla CRI un importo forfetario di 500 euro al giorno per ciascuna tipologia di dispositivo di soccorso attivato. La CRI invierà mensilmente all ULSS 9 la fattura relativa al servizio svolto, con la specifica delle ore di servizio vidimata dal medico coordinatore della Centrale Operativa del SUEM. 10 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 14 di 18

15 L ULSS 9 provvederà al pagamento delle competenze entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. Art. 15 Quanto pattuito a titolo di rimborso spese resterà fisso ed invariabile per dodici mesi dalla data di decorrenza della presente convenzione. Il rimborso previsto per l esecuzione del contratto verrà aggiornato annualmente sulla base di un istruttoria condotta dall ULSS 9, tenuto conto dei dati forniti dall ISTAT (80% del valore medio annuale sulla base dei 12 valori mensili precedenti dell indice Istat per le famiglie di operai e impiegati indice FOI al netto dei tabacchi). La revisione del rimborso, attuata secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere formalmente richiesta dalla CRI entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima. Per periodo di riferimento si intende la scadenza annuale a decorrere dalla data di inizio del servizio, il periodo di 60 giorni è quello successivo e decorrente dalla scadenza del periodo di riferimento. Art. 16 Sono a carico della CRI: a. gli automezzi e le dotazioni previste dalla legge e dall art. 11 del presente atto; b. le spese per carburanti, lubrificanti e assicurazione; c. l acquisto della biancheria per le ambulanze; d. il lavaggio della biancheria utilizzata dall ambulanza per i servizi oggetto della presente convenzione; e. i disinfettanti, i detergenti e il materiale di medicazione; f. il premio assicurativo per il personale volontario in dotazione all ambulanza; 11 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 15 di 18

16 g. i dispositivi di protezione individuale per il proprio personale. Art. 17 Sono a carico dell ULSS 9: a. farmaci e soluzioni infusionali impiegate per i servizi in oggetto o per dotare il mezzo secondo le prescrizioni stabilite dal medico coordinatore della Centrale Operativa in accordo con il direttore sanitario della CRI; b. eventuali altri presidi che l ULSS 9 ritenesse necessari per integrare la dotazione di base delle ambulanze della CRI, con le modalità descritte al precedente capoverso. Art.18 L ULSS 9 si impegna a fornire in comodato gratuito alle ambulanze della CRI in convenzione, nell ambito delle previste forniture regionali per il SUEM, un apparato radio omologato operante sui canali della rete radio sanità, secondo i protocolli vigenti. La CRI si impegna a restituire l apparato allo scadere della convenzione. Per il coordinamento generale delle attività di soccorso, la CRI si impegna a fornire all ULSS 9 un apparato radio operante sulle frequenze radio della CRI, che verrà installato a cura e spese dell ULSS 9. La CRI doterà ciascuna base, di una linea telefonica dedicata ai collegamenti con la Centrale Operativa e ciascuna ambulanza in servizio di un telefono cellulare GSM. Art. 19 La CRI dovrà provvedere a registrare tutti gli interventi svolti utilizzando la modulistica e le modalità in uso presso il SUEM, sia a fini economici che documentali. La CRI è altresì tenuta a consegnare all utente la documentazione stabilita dal Responsabile del SUEM e relativa all onere economico del trasporto. 12 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 16 di 18

17 La CRI è tenuta a conservare la documentazione relativa ai servizi svolti nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza. Tutto il personale della CRI è tenuto all obbligo di segretezza su tutta l attività svolta e su ogni notizia, relativa all attività del SUEM e dell ULSS 9, di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto del servizio. Art. 20 L ULSS 9 autorizza il personale della CRI a frequentare il SUEM di Treviso e Oderzo, ai fini di tirocinio pratico per l addestramento, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dai Direttori delle Unità Operative. Detto personale parteciperà agli interventi di soccorso e trasporto in ambulanza in affiancamento all equipaggio. La CRI garantisce che tutto il personale è informato sui rischi della specifica attività e garantisce la fornitura dei DPI necessari. L ULSS 9 si impegna ad informare la CRI dell eventuale presenza di particolari rischi aggiuntivi, affinché la stessa provveda agli atti conseguenti. Art. 21 All entrata in vigore della presente convenzione l ULSS 9 trasmetterà alla CRI, per tutti gli adempimenti conseguenti, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Art. 22 La CRI si impegna fin d ora a rivedere la presente convenzione a seguito di riorganizzazione del servizio nell ottica dell area vasta delle aziende ULSS della provincia di Treviso. Art. 23 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia. 13 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 17 di 18

18 Art. 24 La presente convenzione decorre dal 1 aprile 2012 fino al 31 marzo 2017, fatta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti contraenti da comunicare, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno 60 giorni. ART. 25 Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile ART. 26 Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso. Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione Treviso, IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE RAPPORTI IN CONVENZIONE dott.ssa Alessandra Da Re IL DIRETTORE REGIONALE CRI VENETO dott. Pietro Pipi 14 / 14 deliberazione n. 323 del 29/03/2012 pagina 18 di 18

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