ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Misure antimafia. Cons. Giust. Amm. Sic., 13 febbraio 2012, n.
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1 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Misure antimafia Cons. Giust. Amm. Sic., 13 febbraio 2012, n. 162 L'informativa interdittiva risulta illegittima allorchè si fondi esclusivamente sul rapporto di parentela intercorrente tra il condannato e i soci della società interessata, senza evidenziare specifici elementi di fatto realmente sintomatici di concrete connessioni con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata o comunque contigui ad essa. Cons. Giust. Amm. Sic., , n. 162 In. S.p.A. c. U.T.G. e altri FONTI Massima redazionale, 2012
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso in appello n. 1082/11 proposto da IN.CO.TER. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lipera ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Isidoro Carini n. 43, presso lo studio dell'avvocato Danilo Daniele; contro U.T.G. - PREFETTURA DI CATANIA e U.T.G. - PREFETTURA DI AGRIGENTO, nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici domiciliano in via A. De Gasperi n. 81; e nei confronti di EMPEDOCLE S.c.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marolda ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 44 presso lo studio dello stesso; di COGESTIL COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; nonchè nei confronti di FENEAL UIL DI CATANIA e FILCA CISL DI CATANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - 18 aprile 2011 n. 950; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione dell'amministrazione; Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla udienza del 14 dicembre 2011 Consigliere Antonino Anastasi; uditi, altresì, l'avv. dello Stato Pollara per gli U.T.G. di Catania e di Agrigento e l'avv. A. Marolda per la società appellata.
3 Svolgimento del processo La "EMPEDOCLE Società Consortile per Azioni", contraente generale ai sensi della L. n. 443/2001 e del D.Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione dei lavori relativi all'itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19, ha stipulato nel 2008 con la società IN.CO.TER. S.p.A. un contratto di appalto avente ad oggetto la esecuzione dei lavori di adeguamento relativi al tratto della S.S. 640 di Porto Empedocle compreso fra le progressive ,00 e ,00. A seguito di informative interdittive ex art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i. emesse nei confronti di IN.CO.TER. dalla Prefettura di Catania il e dalla Prefettura di Agrigento il , con nota in data la EMPEDOCLE ha comunicato all'impresa la risoluzione del contratto di affidamento. Avverso le informative prefettizie pregiudizievoli, nonché avverso la comunicazione del contraente generale, la IN.CO.TER. ha proposto ricorso al T.A.R. Catania deducendo censure di eccesso di potere per travisamento, vizi di funzione, violazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione, difetto assoluto di motivazione, carenza dei presupposti nell'accertamento dei fatti rilevanti, difetto di motivazione per illogicità manifesta, incongruità ed irragionevolezza. Si è costituita in resistenza l'amministrazione. Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione dell'alterno andamento della fase cautelare. La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente società la quale ne ha chiesto l'integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione e reiterando la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali ingiustamente patiti. Si è costituita in resistenza al'amministrazione. Si è altresì costituita la Empedocle s.c.p.a. All'udienza del 14 dicembre 2011 l'appello è stato trattenuto in decisione. Motivi della decisione Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omissione di pronuncia in cui è incorso il Tribunale allorchè non ha esaminato le censure specificamente dedotte dalla Impresa contro l'atto di risoluzione del contratto di affidamento adottato dal contraente generale all'esito delle informative per cui è controversia. Nel caso all'esame, trattandosi di informative atipiche, il contraente era tenuto a compiere una autonoma valutazione discrezionale circa l'opportunità di agire in autotutela. Il mezzo non può trovare accoglimento, in quanto a prescindere da ogni approfondimento il contratto stipulato tra le parti contemplava - come evidenziato in
4 udienza dal difensore di Empedocle - la risoluzione di diritto in caso di informativa antimafia negativa. Con il secondo motivo l'appellante contesta la congruità delle informative prefettizie, evidenziando sotto un primo profilo come esse siano fondate esclusivamente sulla condanna a tre anni di reclusione con interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, riportata dal signor Ba.Vi. per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Vero è che il Ba.Vi. è fratello dei soci IN.C.O.TER. Ba.Lu. e Ba.Gi., ed è padre del socio Ba.Sa.: tuttavia, come chiarito dalla concorde giurisprudenza, l'informativa interdittiva risulta illegittima allorchè si fonda esclusivamente sul rapporto di parentela intercorrente tra il condannato e i soci della società interessata, senza evidenziare specifici elementi di fatto realmente sintomatici di concrete connessioni con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata o comunque contigui ad essa. La sentenza impugnata, inoltre, non ha considerato che con delibera di assemblea straordinaria del i soci hanno provveduto a delegare il loro diritto di voto in assemblea a terzi nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Catania e hanno nominato quale amministratore unico della società l'arch. Gu.Me., soggetto estraneo alla compagine sociale. Il mezzo non è fondato. Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, la c.d. informativa antimafia non richiede la prova della intervenuta infiltrazione mafiosa, né soprattutto presuppone l'accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell'impresa sospettata: è invece sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi e le indagini di polizia si evinca un quadro indiziario sintomatico anche del solo pericolo di collegamento o contiguità tra l'impresa e la criminalità organizzata. In sostanza il legislatore, attraverso la normativa in questione, ha chiaramente inteso introdurre forme di tutela avanzata nel contrasto della criminalità organizzata, sì da anticipare ogni altra misura preventiva, oltre che la fase della repressione penale. Dal punto di vista che qui interessa, la giurisprudenza ha da tempo chiarito come nell'ambito degli appalti pubblici la valutazione cui è chiamata l'autorità in sede di rilascio di informativa prefettizia, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, ha come parametri di riferimento concetti non precisamente determinabili a priori ed è quindi assistita da un largo margine di discrezionalità atteso che non è necessario un grado di allegazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'effettiva appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso. Sul piano processuale ciò comporta che il sindacato esperibile in concreto dal giudice amministrativo, stante l'ampia discrezionalità riservata all'autorità prefettizia, resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti, senza alcuna possibilità di entrare nel merito delle valutazioni rese dall'amministrazione. Facendo applicazione degli anzidetti principi giurisprudenziali al caso in esame, gli esiti della attività istruttoria svolta dalle prefetture intimate forniscono, ad avviso di questo collegio, idoneo supporto al provvedimento interdittivo emesso nei confronti della ricorrente. Per contro le deduzioni dell'appellante non valgono ad enucleare, in seno
5 agli atti impugnati, profili che siano effettivamente sintomatici di una loro manifesta illogicità. Invero l'amministrazione, anche negli scritti difensivi, ha compiutamente evidenziato non tanto il mero rapporto di parentela esistente tra i soci della IN.CO.TER. ed il Ba.Vi., condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., quanto piuttosto gli stretti rapporti di natura economica sussistenti nella specie tra il predetto ed i soci della compagine. In tal senso viene in rilievo il fatto che le modifiche apportate al precedente assetto societario subito dopo la sentenza di condanna che ha colpito il Ba.Vi., nulla hanno disposto in ordine alla titolarità delle azioni della società che restano in mano ai Ba., i quali detengono l'intero capitale sociale; inoltre, è provato che la società conduce in affitto varie strutture ed impianti di proprietà del predetto Ba.Vi. Ne deriva, con ogni evidenza, da un lato che la riferita interconnessione economica tra i soci ed il loro parente condannato per mafia si configura quale elemento di per sè atto a legittimare l'indicazione interdittiva data dal Prefetto; dall'altro che tale quadro fattuale non muta solo perchè con la delibera assembleare del i soci avevano delegato il diritto di voto, dal momento che come si è detto gli stessi continuano a disporre dell'intero capitale sociale. Quanto agli elementi di novità che hanno interessato la società ricorrente (e cioè il decreto di sequestro del Tribunale di Catania, l'affidamento dell'amministrazione giudiziaria al 50% al dott. Co., l'affidamento dell'amministrazione della società al dott. Am.), essi non incidono sulla validità dell'informativa negativa, la quale era perfettamente legittima al momento della sua adozione. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto, con contestuale reiezione della domanda risarcitoria spiegata dall'appellante. Resta assorbito ogni ulteriore profilo ritenuto non rilevante ai fini del decidere. Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria nel dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge. Condanna l'appellante al pagamento di Euro 2000,00 in favore dell'amministrazione statale ed Euro 2000,00 in favore di Empedocle s.c.p.a., oltre accessori di legge, per spese e onorari di questo grado del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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