REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione SENTENZA

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1 t2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ogget t.o Regolamento giurisdizione, sentenza Commissione Tributaria R.G.N /2009 Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. _4Td. 15 Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione P.17, Dott. MAURIZIO MASSERA - Rel. Consigliere - Ud. 09/10/2012 Reo. Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - PU Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere - Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.C.S. DI STANCHIERI QUINTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell'avvocato ROSATI ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato NORSCIA ANTONIO, per delega a

2 margine del ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA, depositata il 23/10/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MAS SERA; udito l'avvocato Antonio NORSCIA; udito il P.M. in persona dell'avvocato Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - I.C.S. di Stanchieri Quirino S.r.l. ricorse alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo chiedendo che venisse annullato l'atto di irrogazione sanzioni notificatole dall'ufficio di Teramo dell'agenzia delle Entrate per avere impiegato tre lavoratori dipendenti non regolarmente iscritti nei libri obbligatori ai fini previdenziali e fiscali. La Commissione adita respinse il ricorso (sentenza 22 maggio - 6 giugno 2006) Con sentenza in data 23 ottobre 2008 la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila rigettò l'appello della I.C.S. rilevando che il fatto era provato; che alla fattispecie non era applicabile la normativa successivamente intervenuta; che, comunque, essa non avrebbe comportato una sanzione matematicamente minore Avverso la suddetta sentenza la I.C.S. di Stanchieri Quirino ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso, originariamente avviato alla trattazione in camera di consiglio avanti alla Sezione Tributaria di questa Corte, è stato rimesso alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Il primo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie a favore della giurisdizione del Giudice Ordinaria. La ricorrente fa leva sulla sentenza n. 130 del 14 maggio 2008 della Corte Costituzionale, che ha sancito l'estraneità della materia delle sanzioni concernenti l'impiego di lavoratori irregolari all'ambito oggettivo della giurisdizione tributaria in quanto la sanzione di cui al D.I.u.12 del 2002 ha come presupposto l'inosservanza di norme lavoristico - previdenziali. Assume l'applicabilità alla fattispecie degli effetti della citata pronuncia di incostituzionalità non essendosi esaurito il rapporto de qua in mancanza della formazione del giudicato. I

4 2.1 - La doglianza non merita accoglimento. Occorre premettere che nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva eccepito l'incompetenza delle Commissione Tributaria a conoscere la materia trattata e che tale eccezione non era stata accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. Come risulta dalla parte espositiva della sentenza impugnata e anche dallo stesso ricorso (vedi pagg. 1 e 2), la questione non era stata riproposta in sede di appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale, che, infatti, non l'ha trattata. In tale situazione, la ricorrente avrebbe dovuto, in primis, formulare un motivo di ricorso per chiedere che la sentenza impugnata fosse annullata per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi su un motivo di appello. A corredo del motivo avrebbe dovuto riferire testualmente le pertinenti parti del proprio appello e allegarne copia al ricorso, nel rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. Inoltre, per ragioni di completezza, vale la pena osservare che neppure nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. presentata alla Sezione Tributaria di questa Corte, all'origine della decisione della medesima di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, la ricorrente ha riportato uno specifico motivo di appello, essendosi limitata a riferire una mera argomentazione inserita alla pag 17 del relativo atto, priva del carattere di specificità voluto dall'art. 342 codice di rito Tanto premesso, non vi sono ragioni che inducano a discostarsi dall'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite che, pronunciando su identica questione, hanno già affermato (sentenza n del 13 giugno 2012) che, se per effetto della non impugnazione della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo, perché il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso. 2

5 In altri termini, una volta che il giudice di primo grado ha ritenuta la propria giurisdizione e ha pronunciato nel merito, la omessa riproposizione avanti al giudice di appello della questione di giurisdizione, determina che su di essa si formi il giudicato, con l'ulteriore conseguenza che la pronuncia di incostituzionalità non può riverberare alcun effetto. 3 - Il secondo motivo adduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alle prove (artt. 2697, 2727 e seg. cod. civ.). La censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto, in realtà attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata e sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze processuali. Inoltre il quesito formulato ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla specie ratione temporis, non postula l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma sollecita una valutazione della negata correttezza della sentenza impugnata. 4 - Il terzo motivo lamenta difetto di motivazione su un fatto decisivo. Si censura l'affermazione della Commissione Regionale, secondo cui la società ricorrente aveva avuto la possibilità di annotare sul libro matricola (non rinvenuto dai verbalizzanti) il nome dei dipendenti trovati in cantiere in epoca successiva all'ispezione. La censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente: scade necessariamente nel merito e non rispetta il dettato dell'art. 366-bis cod. proc. civ. in quanto il momento di sintesi non risulta conforme al paradigma delineato dall'interpretazione giurisprudenziale. 5 - Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. 3

6 Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito Roma Il Consigliere Est Il Presidente. Il Funzionario Giudiziario r.3.iuvanni GIiiMAS.FA Depositata..ra CancelLgria 1. fi Funzionario Gitdiziwio Giovanni GI ATTISTA 4

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