CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL SISTEMA ACG TRA REGIONE DEL VENETO TRA
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- Casimiro Giuliani
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1 Allegato B CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL SISTEMA ACG TRA REGIONE DEL VENETO E TRA - la Regione del Veneto (CF , P. IVA ), nella persona del Direttore generale dell'area Sanità e Sociale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in Venezia, Dorsoduro 3901, ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto; E - di seguito denominato/a Ente (CF, P.IVA ) nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto. PREMESSO CHE - la Regione del Veneto ha avviato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 439/2012 il Progetto ACG finalizzato alla sperimentazione del Sistema ACG, sviluppato dalla Johns Hopkins University di Baltimora, nelle Aziende ULSS di Padova e di Verona per la mappatura delle patologie nel territorio e per l'implementazione di strumenti di analisi del case-mix territoriale tenendo conto della distribuzione della multi morbilità; - con successiva DGR 498/2013 il Progetto ACG è stato esteso ad una popolazione di circa due milioni di abitanti residenti nelle ULSS 2,4,6,9,16,20 della Regione del Veneto con l'obiettivo di consolidare i risultati già ottenuti nel primo anno di sperimentazione su una popolazione maggiormente rappresentativa della realtà regionale; - i risultati di due anni di progetto sono pubblicati in due rapporti disponibili nel sito web - con lettera di intesa prot. n del 11 giugno 2014 la Johns Hopkins University dí Baltimora (JHU) ha indicato nella Regione del Veneto il fornitore privilegiato (Preferred provider) per la promozione del Sistema ACG in Italia, specificando che Johns Hopkins University (JHU) continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il Veneto per promuovere l'uso del Sistema ACG in Italia, e, a meno che un potenziale licenziatario non disponga altrimenti, farà riferire al Veneto tutte le richieste di licenze non-accademiche per d Sistema ACG ; - con DGR 1107 del 1 luglio 2014, considerando conclusa positivamente la fase di sperimentazione progettuale in alcune ULSS pilota, è stata approvata l'estensione dell'applicazione del Sistema ACG a tutte le Aziende ULSS del Veneto e - sancendo
2 la lettera di intesa citata ai punto precedente - ad altre regioni e province autonome italiane; - con nota prot. n. del l'ente ha espresso la volontà di iniziare un analogo percorso di utilizzo del Sistema ACG nel/nel seguente/i territorio/i: per una popolazione complessiva di assistiti, avvalendosi delle competenze maturate in Veneto nei due anni di sperimentazione di cui sopra. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti, ART. 1 Oggetto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE La Regione del Veneto garantisce a favore dell'ente, l'accesso alla licenza ACG e il supporto tecnico e metodologico per l'esecuzione del Progetto "Sperimentazione del Sistema ACG presso ", di seguito denominato "Progetto, attraverso la realizzazione delle seguenti attività: a. supporto formativo nella fase di startup del Progetto; b. supporto tecnico per la costruzione degli archivi necessari al funzionamento del Sistema ACG; c. fornitura di materiale tecnico operativo; d. elaborazione dei dati con le stesse metodologie e tecniche utilizzate nell'applicazione del Sistema ACG in Veneto; e. supporto metodologico alla lettura dei risultati ottenuti e alla stesura di un report finale di Progetto; f. coordinamento delle attività progettuali in Veneto e presso l'ente in raccordo con il team tecnico della Johns Hopkins University; g. utilizzo della licenza del Sistema ACG data in uso alla Regione del Veneto da Johns Hopkins University in base alla consistenza della popolazione del territorio presso l'ente. h. Tali attività verranno effettuate dallo staff dedicato all'implementazione del Sistema ACG in Veneto (d'ora in poi Staff") di norma presso le sedi dell'ente; eventuali trasferte dello Staff presso l'ente verranno concordate tra le parti. L'Ente si impegna: a. ad utilizzare il Sistema ACG nel rispetto dei termini contrattuali previsti dal contratto di licenza d'uso stipulato tra Regione del Veneto e JHU, approvato con DGR XXX/2014; b. a collaborare con la Regione del Veneto nelle attività di lancio e formazione del personale anche in loco e a organizzare a proprie spese le trasferte dello Staff della Regione Veneto presso le sedi indicate dall'ente; c. nel caso lo ritenga utile alla riuscita della sperimentazione, a mettere a disposizione dello Staff i dati utilizzati per la realizzazione del Progetto, garantendo l'accesso in sola consultazione agli archivi e provvedendo
3 all'anonimizzazione dei dati con un codice identificativo personale che consenta il linkage tra i diversi archivi, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali; d. di continuare a collaborare con la Regione del Veneto nei 6 mesi successivi alla conclusione delle attività per valutare i risultati finali. ART. 2 Referenti a. La Regione del Veneto individua quale proprio referente scientifico per l'attuazione della presente convenzione, quale proprio referente tecnico-statistico e quale proprio referente amministrativo b. L'Ente individua quale proprio referente scientifico per l'attuazione della presente convenzione, quale proprio referente tecnicostatistico e quale proprio referente amministrativo Sono fatte salve le eventuali modifiche non sostanziali all'esecuzione della presente convenzione, la Regione del Veneto e l'ente si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei referenti con comunicazione formale. ART. 3 Costi L'Ente si impegna a corrispondere alla Regione del Veneto un contributo annuale di partecipazione al Progetto pari a ,00, oltre a 0,051 all'anno per assistito (per assistiti), a titolo di rimborso per le spese sostenute dalla Regione del Veneto per l'acquisizione della licenza ACG dalla Johns Hopkins University per un totale complessivo di L'erogazione del contributo verrà effettuata dall'ente in una unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. ART. 4 Durata La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale richiesta di proroga, che non potrà essere superiore a 90 giorni, dovrà essere formalizzata con comunicazione formale come previsto dall'art.7. ART. 5 Utilizzo dei dati L'utilizzo a qualsiasi fine, incluso eventuali pubblicazioni scientifiche, dei prodotti intermedi e finali elaborati all'interno della convenzione dovrà essere concordato tra i responsabili scientifici indicati all'articolo 2. ART. 6 Protezione dei dati personali L'incarico oggetto della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali e sensibili. L'Ente, titolare del trattamento dei propri dati, provvede a nominare il responsabile scientifico del Progetto per la Regione del Veneto quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n ART. 7 Comunicazioni
4 Tutte le comunicazioni formali tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate in forma scritta e inviate per posta certificata, con richiesta di ricevuta di ritorno, ai seguenti indirizzi: Regione dei Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Ente: Le altre comunicazioni informali potranno avvenire attraverso gli albi canali quali posta non certificata etc. a) Per aspetti formali : Per l Ente Per la Regione Veneto dott. Domenico Mantoan direttore.generale@regione.veneto.it PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it b) Per aspetti informali-operativi: e, per conoscenza: dottssa Maria Chiara Corti mariachiara.corti@regione.veneto.it Per l Ente Per la Regione Veneto dott.ssa Maria Chiara Corti mariachiara.corti@regione.veneto.it e, per conoscenza: dott.ssa Elisa Boscolo: Assistente Progetto ACG acg@regione.veneto.it ART. 8 Risoluzione e Recesso La presente convenzione potrà essere risolta in ogni momento in caso di impossibilità sopravvenuta di proseguire le attività previste. Ognuna delle Parti contraenti può recedere dal presente accordo per giusta motivazione, inviando la relativa comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima, a mezzo raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata, salvo diverso accordo. In ogni caso l'ente corrisponderà alla Regione del Veneto le spese non revocabili che questa documenti di aver già sostenuto per l'utile esecuzione delle attività sopracitate con particolare riferimento all'utilizzo della licenza ACG.
5 ART. 9 Modifiche, emendamenti e interpretazione Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto e, pertanto, non sarà valida e vincolante ove non risulti da uno scritto firmato dalla parte nei cui confronti viene invocata. ART. 10 Foro competente Per qualsiasi controversia derivante in ordine alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, non componibile bonariamente tra le Parti contraenti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia. ART. 11 Oneri fiscali La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell art.5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n In tal caso l'imposta è a carico dell'ente. Le spese di bollo sono a carico dell'ente. ART. 12 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione, esclusa ogni riserva. Per la Regione del Veneto Per l'ente Ai sensi e per gli effetti dell'art del codice civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 8, 9, e10. Per la Regione del Veneto Per l'ente
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