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1 Allegato sub A) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISON DI VALMARINO E IPAB CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO F. FENZI PER L UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI DELL ART. 14 DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI DEL Rep.:./S.P. L anno 2017 (duemiladiciassette) addì. (.) del mese di., nella Sede Municipale di Cison di Valmarino: TRA - l I.P.A.B Casa F. Fenzi con sede a Conegliano in Viale Spellanzon n. 62 C.F P.IVA rappresentato dal dott..., in qualità di.., che agisce in nome e per conto dell I.P.A.B.; - il Comune di CISON DI VALMARINO con sede a Cison di Valmarino in Piazza Roma n. 1 - C.F rappresentato dal, in qualità di, che agisce in nome e per conto dell Amministrazione; PREMESSO CHE l art. 14 del C.C.N.L. personale Comparto Regioni-Enti Locali del 22 gennaio 2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo, mediante Convenzione, previo assenso dell Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse; ai sensi del citato art. 14 e della dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL in parola, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell ente utilizzatore; tramite la Convenzione prevista dall art. 14 del citato CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche; è interesse delle pubbliche amministrazioni del medesimo comparto incentivare lo scambio professionale tra diversi Enti, garantendo una fruttuosa collaborazione e crescita delle risorse umane tramite interscambi; il Comune di Cison di Valmarino ha la propria Assistente Sociale, in servizio di ruolo a tempo indeterminato, in congedo di maternità e, tenuto conto dei limiti di cui al D.L.78/2010, può far fronte a tale importante assenza dal 1 settembre al 31 dicembre 2017 esclusivamente mediante apposita Convenzione ai sensi delle precitate norme contrattuali; il Comune di Cison di Valmarino e l I.P.A.B Casa F. Fenzi hanno pertanto concordato, di avvalersi temporaneamente delle citate disposizioni normative per garantire il funzionamento dei Servizi Sociali di Cison di Valmarino nell ottica dell efficiente azione amministrativa e dell efficace soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
2 la collaborazione prevede l utilizzo a tempo parziale, da parte, appunto, del Comune di Cison di Valmarino, di due dipendenti dei Servizi Sociali dell I.P.A.B Casa F. Fenzi e che con la presente Convenzione si intende pertanto definirne i termini e le modalità; le dipendenti interessate dalla presente, Sig.re. (dipendente di ruolo e a tempo pieno con il profilo professionale di.) e (dipendente di ruolo e a tempo pieno con il profilo professionale di..), hanno dato la propria disponibilità all utilizzo congiunto da parte dei due Enti; RICHIAMATE la deliberazione di G.C. n... del., resa immediatamente eseguibile, del Comune di Cison di Valmarino; la deliberazione del C.d.A. n.. del dell I.P.A.B Casa F. Fenzi ; con le quali gli Organi di Governo hanno espresso il loro favorevole indirizzo all accordo in parola ed approvato contestualmente il presente schema di Convenzione; la nota prot..del., con la quale le Sig.re.. hanno dato la propria disponibilità di collaborare con il Comune di Cison di Valmarino; tra le parti come sopra rappresentate TUTTO CIO PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 PREMESSA La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili. In tale ottica, la Convenzione ha per oggetto, in particolare, l utilizzo a tempo parziale, da parte del Comune di Cison di Valmarino, di due dipendenti, di ruolo e a tempo pieno, dell I.P.A.B Casa F. Fenzi. Gli Enti individuano nella dott.ssa, inquadrata nella Cat... - posizione economica. con il profilo professionale di. ed attualmente in servizio presso il Servizio Sociale dell I.P.A.B Casa F. Fenzi, e nella dott.ssa, inquadrata nella Cat... - posizione economica. con il profilo professionale di ed attualmente in servizio presso il Servizio di Coordinamento di un nucleo dell I.P.A.B Casa F. Fenzi, le unità di personale disponibili ad operare in Convenzione a tempo pieno e indeterminato ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della Convenzione è fissata in MESI. a decorrere dal. e fino al e alla scadenza potrà essere eventualmente prorogata con nuovi provvedimenti espressi. E fatta salva, altresì, la facoltà da parte di ciascuno degli enti, di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. 2
3 ART. 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE L utilizzo del suddetto personale avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte delle lavoratrici interessate mediante sottoscrizione della presente Convenzione. Le prestazioni lavorative delle dipendenti Sig.re. saranno articolate, per ognuna di esse, all interno dell orario d obbligo di lavoro, nel modo seguente: - n. 32 ore settimanali presso l I.P.A.B Casa F. Fenzi ; - n. 4 ore settimanali presso il Comune di Cison di Valmarino; L attività prestata presso il Comune di Cison di Valmarino, da svolgersi, di norma, in due (2) giornate settimanali da concordare preventivamente ed individuate in linea di massima nei giorni di lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio, dovrà sempre risultare compatibile con le esigenze funzionali ed organizzative dell I.P.A.B Casa F. Fenzi di appartenenza. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l impiego. I due Enti, per necessità particolari, possono concordare, anche in via informale, delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo stabilito nel presente articolo, ferma restando la ripartizione complessiva nel periodo di vigenza della Convenzione. La presenza in servizio delle lavoratrici sarà accertata dal Comune di Cison di Valmarino mediante foglio presenze. ART. 5 RAPPORTO DI LAVORO L I.P.A.B Casa F. Fenzi resta titolare del rapporto di lavoro con le Sig.re. e provvede alla gestione dello stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell Ente utilizzatore. La gestione delle assenze delle dipendenti è effettuata dall Ente di appartenenza che si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali assenze per malattia o cause analoghe ed a concordare preventivamente l assegnazione di ferie e permessi. Le dipendenti faranno capo, per le funzioni svolte, a ciascuna delle due Amministrazioni per la quale prestano l attività lavorativa. L Amministrazione titolare del rapporto di lavoro detiene, altresì, il potere di organizzazione della formazione delle dipendenti ed è dunque competente all autorizzazione alla frequenza di attività formative. L esercizio del diritto alla formazione e all aggiornamento del lavoratore dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente Convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi. ART. 6 ONERI FINANZIARI Il trattamento economico fondamentale spettante a ciascuna delle dipendenti utilizzate congiuntamente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative effettivamente prestate e, quindi: - per n. 32 ore settimanali (pari al 88,89% dell orario d obbligo) con imputazione dei relativi oneri dall I.P.A.B Casa F. Fenzi, Ente titolare del rapporto di lavoro; - per n. 4 ore settimanali (pari al 11,11% dell orario d obbligo) con imputazione dei relativi oneri al Comune di Cison di Valmarino, Ente utilizzatore. Eventuali indennità spettanti alle dipendenti per incarichi conferiti dall Ente utilizzatore o compensi incentivi aggiuntivi, ai sensi dell art. 14 del CCNL , determinati autonomamente dallo stesso, resteranno a totale ed esclusivo carico dell Ente che le ha attribuite. 3
4 Le competenze economiche complessive (inclusi i relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali) derivanti dall unitario rapporto di lavoro delle Sig.re.., saranno contabilizzate e liquidate dall Ente di appartenenza. La quota parte, a carico del Comune utilizzatore ed erogata anticipatamente dall Ente titolare, dovrà essere recuperata con cadenza quadrimestrale. Alle dipendenti competeranno, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell Ente utilizzatore, il rimborso delle spese chilometriche di accesso alla sede dello stesso che saranno determinate in base all indennità chilometrica, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km così come disposto dall art. 41 co. 4 del CCNL Viene, a tal fine, autorizzato l uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Enti collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio per accedere alla sede del Comune di Cison di Valmarino, saranno liquidate sulla base di specifica e documentata richiesta delle dipendenti. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell Ente di appartenenza. L eventuale costo relativo al servizio di mensa sarà corrisposto alle Sig.re in relazione alla maturazione del relativo diritto e con le modalità previste per i dipendenti dell Ente utilizzatore. ART. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE La Convenzione si intende risolta nei seguenti casi: 1. utilizzo improprio del personale assegnato da parte del Comune di Cison di Valmarino in violazione alle disposizioni specifiche convenute; 2. inadempienza degli impegni assunti compresi gli obblighi finanziari; 3. venir meno del consenso delle dipendenti supportato da motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le Amministrazioni convenzionate; 4. cessazione del rapporto di lavoro delle dipendenti con l Ente di appartenenza; 5. scadenza naturale del presente Accordo; 6. risoluzione consensuale della Convenzione da parte degli Enti firmatari; 7. recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell Ente recedente. ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigenti in materia di personale degli Enti Locali. Le spese della presente Convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 45 della Tariffa Parte seconda allegata al D.P.R. n. 131 del , sono compensate tra le parti. Letto, approvato e sottoscritto. Per l I.P.A.B Casa F. Fenzi Dott.. Per il Comune di Cison di Valmarino Dott. 4
5 Per accettazione Le dipendenti Dott.ssa Dott.ssa. 5
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