COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2001) 248 definitivo 2001/0105 (CNS) 2001/0106 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES ) agli Stati membri che non hanno adottato l euro come moneta unica (presentate dalla Commissione)

2 INTRODUZIONE 1. OSSERVAZIONI GENERALI 1.1. Necessità dell azione L introduzione dell euro e l Unione economica e monetaria (UEM) rappresentano una sfida specifica senza precedenti per quanto riguarda la cooperazione in materia di protezione della moneta; tale specificità deve riflettersi a livello di cooperazione fra le autorità nazionali e comunitarie anche in materia di formazione. L articolo 123, paragrafo 4, terza frase del trattato permette al Consiglio, su proposta della Commissione, sentito il parere della BCE, di adottare le misure necessarie per una rapida introduzione dell euro come moneta unica degli Stati membri, senza derogare alla necessità di adottare anche misure in materia di formazione, scambi di informazioni e assistenza ai fini della tutela dell euro contro la contraffazione. Inoltre, l articolo 308 del trattato CE permette di estendere le misure adottate sulla base dell articolo 123 agli Stati membri che non hanno adottato l euro come moneta unica La responsabilità fondamentale degli Stati membri L obiettivo consiste nell integrare il plusvalore rappresentato dalla dimensione europea in un livello di formazione equivalente a livello europeo e nella compatibilità delle strategie nazionali Le iniziative di formazione a livello nazionale resteranno di fondamentale importanza. Conformemente agli orientamenti del trattato CE, l'impostazione comunitaria è diretta, nel pieno rispetto della responsabilità fondamentale degli Stati membri (per quanto riguarda la formazione specifica, in particolare in funzione delle rispettive culture organizzative), a fornire il valore aggiunto costituito dalla dimensione comunitaria dell'uem. Per questo motivo spetta anzitutto ad ogni Stato membro valutare quali attività di formazione possano essere organizzate in comune con altri Stati membri nel quadro del contributo fornito dal livellocomunitarioodall Unione Gli Stati membri hanno posto in primo piano, di comune accordo, la dimensione europea della lotta contro la contraffazione dell euro e riconosciuto l importanza di un impostazione pluridisciplinare e transnazionale coordinata a livello comunitario e conforme al principio di sussidiarietà. Si è potuto accertare che talune differenze nell impostazione adottata dagli Stati membrinellerispettivepolitichediformazionecontrolacontraffazionedellamonetanon rendono per questo incompatibili le misure prese. Questo vale soprattutto per le differenze esistenti sul piano organizzativo. Quando invece sussistono differenze notevoli nella portata delle misure nazionali e in assenza di misure che permettano una certa comparabilità del livello di sensibilizzazione alla tutela contro la contraffazione della moneta, il raggiungimento di questo obiettivo di equivalenza presuppone un altro tipo di impostazione basata sul partenariato. 2

3 1.3. Cooperazione a livello europeo È necessario promuovere costantemente la cooperazione fra le autorità nazionali e in particolare fra i servizi di prevenzione e individuazione degli Stati membri, la Banca centrale europea (BCE), Europol e Interpol, con il sostegno della Commissione, in particolare per quantoriguardaleiniziativediformazione,gliscambielemisurediassistenzanecessarieper la tutela contro la contraffazione della moneta. Interpol organizza congressi e conferenze su questo fenomeno. Europol ha organizzato un gruppo di lavoro che sviluppa un programma di formazione destinato ai funzionari specializzati. La BCE è particolarmente attiva nel quadro della sua campagna di informazione Euro Questi diversi organi hanno inoltre riconosciuto la necessità di un coordinamento delle iniziative in materia. Il gruppo di indirizzo (steering group) interistituzionale, istituito nel novembre 2000, composto da rappresentanti della Commissione, della BCE e di Europol, ha fatto della presentazione di una proposta di decisione del Consiglio, una delle priorità del suo piano di azione relativo alla protezione dell euro. 2. RISPOSTA A LIVELLO COMUNITARIO 2.1. Gli obiettivi di un programma comunitario Il programma d azione comunitario per la protezione dell euro contro la contraffazione della moneta si rende necessario, in particolare tenendo conto della mobilità e dell ingegnosità dei falsari, nonché del carattere comune della nuova moneta (che avrà una diffusione transnazionale anche oltre gli Stati membri della zona euro). Esso si basa sui lavori preparatori avviati fin dal 1997 nel quadro della consultazione degli esperti anticontraffazione organizzata dalla Commissione. Il contributo comunitario deve prendere in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Esso deve anzitutto assicurare la convergenza del contenuto delle varie iniziative, allo scopo, partendo da una riflessione sulle migliori pratiche, di garantire un grado di protezione equivalente nel rispetto delle particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro, il che comprende: un ruolo di divulgazione, diretto a completare l impostazione globale e pluridisciplinare della protezione dell euro contro la contraffazione della moneta, in particolare delle norme e degli strumenti comunitari (proposta di regolamento), dell Unione europea e internazionali (in particolare la convenzione di Ginevra del ); un ruolo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato, in particolare dei servizi di individuazione, delle banche e degli enti creditizi, alla dimensione comunitariadellanuovadivisa(siainquantomonetadiriservacheutilizzataperle transazioni internazionali); un ruolo di catalizzatore allo scopo di facilitare, con tutti i tipi di iniziative appropriate come tirocini o seminari specializzati e la partecipazione di relatori esterni nelle formazioni nazionali, il ravvicinamento degli agenti interessati, lo 1 Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario; Società delle Nazioni, Raccolta dei trattati n (1931). 3

4 sviluppo di un clima di fiducia, nonché di una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i metodi di azione e le difficoltà incontrate; un ruolo complementare nella convergenza dell azione di formazione dei formatori, o nel loro inquadramento, senza che ciò comporti una certificazione europea Il contenuto di un programma comunitario Il programma, costruito attorno a questa impostazione pluridisciplinare e transnazionale, dovrebbe tener conto: della sicurezza sotto l aspetto tecnico (vale a dire un concetto più ampio di sicurezza comprendente, ad esempio, la sicurezza dei trasporti); della realizzazione di strumenti per lo scambio di informazioni operative e strategiche; del funzionamento delle banche dati; dell utilizzo di strumenti di individuazione attraverso applicazioni informatiche 2 ; del funzionamento dei sistemi di allarme rapido; dei problemi connessi come la portata dell obbligo di comunicazione, la protezione deidatipersonali.; dei vari aspetti della cooperazione; della protezione dell'euro al di fuori dei confini dell Unione; delleattivitàdiricercaedimessaadisposizionediknow-howspecifici; dell analisi delle legislazioni, comprese quelle penali La metodologia proposta È importante partire da una definizione del pubblico direttamente interessato, avendo come priorità il personale in grado di formare, a propria volta, un maggior numero di persone sulla base della formazione ricevuta. Il pubblico destinatario, in questo senso, comprende: il personale dei servizi competenti (polizia, dogane, amministrazione delle finanze e del Tesoro ) nell individuazione e nella lotta contro la contraffazione; il personale dei servizi di informazione; i rappresentanti delle Banche centrali nazionali, delle Zecche o delle banche commerciali (in particolare alla luce degli scambi di vedute fra gli esperti sugli obblighi degli istituti finanziari); 2 A questo titolo merita di essere menzionata l iniziativa francese RAPACE (Répertoire automatisé pour l'analyse des contrefaçons de l'euro). 4

5 qualsiasi altro gruppo professionale competente o interessato (magistrati e giuristi, portavalori, camere di commercio e d industria o strutture analoghe in quanto antenne per raggiungere artigiani, commercianti, ecc. ) L applicazione del programma dovrà basarsi sulla partecipazione attiva di tutti gli attori istituzionali competenti a livello europeo e nazionale e in particolare la BCE e Europol. I relatori esterni da associare comprendono: rappresentanti del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC) e della BCE, in particolare per quanto riguarda la banca dati tecnica; rappresentanti del Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e delle Zecche nazionali; rappresentanti dei centri di analisi nazionali; rappresentanti della Commissione, di Europol, di Interpol; formatori degli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione della moneta (falso nummario) di cui all articolo 12 della convenzione di Ginevra; agenti di strutture specializzate, ad esempio in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, stampatori e incisori; agenti degli enti creditizi; membri di qualsiasi altro organismo che disponga di conoscenze tecniche particolari Le misure utili che possono ottenere un contributo da parte del programma comprendono: azioni tipo come seminari, incontri o workshops incentrati in particolare sullo scambio di esperienze, anche di natura operativa, nonché di strumenti, ad esempio in materia di interpretazione; una politica di scambi di personale all interno dei servizi degli Stati membri, o degli organismi internazionali, che specifici gli obblighi della struttura di accoglienza e i beneficiari; l assistenza tecnica, scientifica e strategica alle autorità preposte all attività di individuazione I supporti da concepire a livello comunitario, includono tutta una serie di misure di sostegno operativo, come la concezione e costituzione, ad esempio: di una raccolta della legislazione, di un bollettino periodico di informazione (con ad esempio, l elenco aggiornato dei punti di contatto); di manuali pratici; 5

6 di una biblioteca destinata a costituire una base per ricerche e analisi scientifiche nei casi particolari in cui i metodi tradizionali di indagine non darebbero risultati e per le attività di sorveglianza tecnologica; di lessici terminologici; di applicazioni di supporto informatico; di studi, in particolare di diritto comparato; di altri strumenti tecnici di individuazione da utilizzare a livello europeo. 3. CONTESTO GIURIDICO E POLITICO Sono state adottate varie iniziative allo scopo di prevenire e poter lottare efficacemente contro la contraffazione dell euro, sia a livello nazionale che dell Unione europea Commissione Nella comunicazione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell euro e la lotta alla contraffazione 3, la Commissione preconizzava delle azioni prioritarie in quattro direzioni, vale a dire, la formazione, il sistema d informazioni, la cooperazione e la protezione penale Consiglio e Parlamento europeo Le priorità individuate nella comunicazione della Commissione corrispondono agli orientamenti del Consiglio ECOFIN 4.IlConsiglioeuropeodiNizzadel7,8e9dicembre 2000 ha sottolineato che nel 2001 dovrà essere adottato al più presto possibile un dispositivo efficace contro la contraffazione dell euro. Da parte sua, il Parlamento europeo, in una risoluzione del 17 novembre 1998 e in occasione di una audizione pubblica nel gennaio 1999, ha sottolineato l urgenza di continuare in questa direzione Banca centrale europea Anche lo scambio di lettere fra i Presidenti della BCE e della Commissione si inserisce in questa prospettiva 5 come pure la raccomandazione della BCE del 7 luglio COM (1998) 474 def. Conclusioni del 19 maggio 1998 che sottolineano l importanza di assicurare l effettiva attuazione di un sistema di protezione efficace in tutta l Unione monetaria e del 23 novembre 1998 nelle quali si chiede che vengano adottate in tempo utile tutte le misure necessarie affinché tutto sia pronto per il 1 gennaio Lettera del sig. Duisenberg del 21 aprile 1999 e lettera del sig. Santer del 2 luglio 1999 dopo una prima risposta del 4 maggio GU C 11 dell

7 3.4. Protezione penale A livello dell Unione europea, il mandato di Europol è stato esteso alla contraffazione monetaria (falso nummario) il 29 aprile e Europol ha istituito un gruppo di lavoro con gli esperti degli Stati membri. Il 29 maggio 2000, è stata adottata una decisione quadro diretta a rafforzare con sanzioni penali e altre, la protezione contro la contraffazione della moneta in vista della messa in circolazione dell euro 8. Il 22 dicembre 2000 la Francia ha adottato una iniziativa, basata sul terzo pilastro, diretta a completare questo dispositivo Quadro giuridico per la cooperazione I negoziati in corso al Consiglio sulla proposta di regolamento relativo alla protezione del l euro contro la contraffazione, presentata dalla Commissione il 26 luglio ,dovrebbero concludersi con l adozione di tale testo sotto la Presidenza svedese. Questo importante strumento riguarda la raccolta di dati tecnici e statistici e l accesso a tali dati, l obbligo di trasmettere banconote e monete contraffatte per facilitarne l individuazione, gli obblighi degli enti creditizi, la centralizzazione delle informazioni relative a casi di contraffazione della moneta, nonché la cooperazione e l assistenza reciproca (Stati membri, Commissione e BCE fra loro e con Europol; cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali) Protezione delle monete metalliche Il regolamento precitato tiene conto del regime tecnico approvato dal Consiglio ECOFIN il 28 febbraio 2000 per il trattamento delle monete in euro, con, in particolare, la creazione di un Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE), nonché delle iniziative prese dalla BCE a livello della protezione tecnica delle banconote. 4. AZIONE DA SVILUPPARE Tuttavia, queste iniziative attendono di essere completate dal punto di vista della formazione. Tale necessità è stata recentemente ricordata in occasione dei lavori dello "steering group" interistituzionale costituito dalla Commissione, la BCE e Europol. Per questo motivo la Commissione presenta un progetto di decisione del Consiglio che istituisce un programma d azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro (programma PERICLES 10 ). Gli ambienti professionali interessati e l autorità di bilancio, a meno di un anno dall introduzione effettiva delle banconote e delle monete in euro, saranno indubbiamente sensibili a tale iniziativa. I negoziati dovrebbero esserne facilitati GU C 149 del GU L 140 del GU C 337 E del Uomo di Stato della democrazia ateniese; il suo nome è associato al «secolo d oro». Durante questo periodo, la moneta metallica emessa conteneva alcuni accorgimenti per migliorarne la sicurezza. 7

8 5. PROPOSTE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO: GLI ARTICOLI Articolo 1 L articolo 1 istituisce il programma PERICLES per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2002, vale a dire dalla data di introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Articolo 2 L articolo 2 fissa gli obiettivi generali del programma. Quest ultimo si inserisce nel quadro del trattato CE (l UEM rientra infatti nel primo pilastro). L azione della Comunità in materia di formazione appoggerà e completerà le iniziative degli Stati membri. Articolo 3 L articolo 3 definisce in modo non tassativo le misure concrete che possono rientrare nel programma. Articolo 4 L articolo 4 descrive le persone e gli organismi che possono accedere al programma e al finanziamento comunitario. Esso prevede inoltre gli organismi che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi del programma con la Commissione, in particolare la BCE, Europol e Interpol, i centri nazionali di analisi (CAN e CNAP) e il centro tecnico e scientifico europeo (CTSE), gli uffici centrali nazionali istituiti sulla base della convenzione di Ginevra. Articolo 5 L articolo 5 fa riferimento ai partenariati istituzionali necessari per programma. l attuazione del Articolo 6 L articolo 6 riguarda la cooperazione internazionale riservando una attenzione particolare all apertura ai paesi candidati. Articolo 7 L articolo 7 riguarda il finanziamento dei seminari che possono essere organizzati assieme ad altri organismi (in particolare Europol, Interpol, BCE), gli scambi di personale, l assistenza operativa, nonché talune azioni di protezione esterna. Articolo 8 L articolo 8 riguarda l esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del programma. Il primo paragrafo dispone che l esecuzione del programma avvenga nel quadro di una cooperazione, principalmente fra la Commissione e gli Stati membri. Vengono indicati i criteri generali per la valutazione dei progetti. 8

9 Il secondo paragrafo prevede l obbligo a carico dei beneficiari dei progetti selezionati di trasmettere alla Commissione una relazione annuale. I paragrafi seguenti indicano le modalità per la valutazione dell applicazione del programma a cui procede la Commissione. Articolo 9 L articolo 9 precisa che la decisione di istituire il programma entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a decorrere dal 1 gennaio

10 2001/0105 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 123, paragrafo 4, terzo comma, vistalapropostadellacommissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) la realizzazione degli obiettivi della Comunità si basa in particolare sull istituzione di una unione economica e monetaria e l azione della Comunità comporta un contributo ad una formazione di qualità; (2) il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità dell adozione di tutte le misure necessarie per una rapida introduzione dell euro in quanto moneta unica europea; (3) la protezione dell euro contro la contraffazione esige la realizzazione, a livello europeo, di formazioni equivalenti dirette a tutti i servizi nazionali competenti e di un sostegno alla cooperazione; (4) il presente programma mira in particolare a facilitare l accesso alla formazione e a favorire lo scambio di informazioni e di esperienze fra tutti gli operatori interessati, nonché lo scambio di agenti; (5) attraverso le sue attività, la Comunità favorisce la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di protezione della moneta unica contro i tentativi di minarne la credibilità in quanto divisa; (6) nella sua raccomandazione del 7 luglio 1998 relativa all adozione di una serie di misure dirette a rafforzare la protezione giuridica delle banconote e delle monete in euro 11, la Banca centrale europea invita la Commissione a istituire una cooperazione fra i servizi nazionali di polizia nel settore della contraffazione delle banconote e delle moneteineuroeritienecheilconsiglio,lacommissioneeglistatimembridebbano 11 GU C 11 dell

11 applicare o prendere in considerazione qualsiasi misura possa essere utile in materia di lotta contro la contraffazione; (7) nella comunicazione della Commissione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro 12, la Commissione ha indicato che essa esaminerà la possibilità di avviare un azione pilota in materia di formazione, rivolta all insieme degli attori nel sistema di prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria, ad integrazione delle politiche nazionali di formazione professionale; tale azione dovrebbe permettere di definire gli orientamenti di una politica pluriennale di formazione; (8) le consultazioni condotte e le esperienze maturate dimostrano l interesse, rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale, di un programma complementare specifico e pluridisciplinare a livello comunitario, avente una maggiore durata; di conseguenza, una tale iniziativa, sostiene e completa le azioni degli Stati membri; (9) oltre alla formazione stricto sensu e agli scambi di agenti, un tale programma dovrebbe comportare anche misure di assistenza, in particolare assistenza tecnica e scientifica; (10) il Comitato consultivo della Commissione per il coordinamento della lotta contro le frodi, che costituisce la sede appropriata, affronta qualsiasi questione relativa alla valutazione delle necessità per la protezione dell euro contro la contraffazione, in particolare in materia di formazione, attraverso il gruppo esperti contraffazione dell euro, anche per quanto riguarda l applicazione del presente programma e la partecipazione dei paesi candidati all adesione; (11) il 29 maggio 2000 è stata adottata una decisione quadro del Consiglio diretta a rafforzare con sanzioni penali e altre la protezione contro la contraffazione monetaria in vista della messa in circolazione dell euro 13 ; (12) il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell euro contro la contraffazione 14, che riguarda gli scambi di informazioni, la cooperazione e l assistenza reciproca, inclusi gli aspetti esterni della protezione dell euro, nonché gli obblighi di ritiro a carico degli istituti finanziari e dovrebbe creare un quadro globale di cooperazione applicabile prima dell introduzione della moneta fiduciaria nel 2002; (13) è necessario che le azioni di formazione, concepite come sostegno alla attività di prevenzione e individuazione della moneta contraffatta, comprendano i vari aspetti coperti da questi strumenti giuridici; (14) la presente decisione non pregiudica eventuali iniziative che potrebbero essere adottate sulla base del trattato UE, nel quadro dei programmi esistenti o da introdurre, per quanto riguarda le procedure da avviare sul piano giudiziario; COM (1998) 474 def. GU L 140 del GU C 337 E del

12 DECIDE: Articolo 1 Istituzione del programma 1. La presente decisione istituisce un programma d azione comunitario che sostiene e integra le iniziative avviate dagli Stati membri nel settore della contraffazione monetaria, per quanto riguarda più in particolare la protezione dell euro. 2. Il programma d azione è denominato programma PERICLES. Il suo periodo di applicazione inizia il 1 gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre L applicazione e la valutazione del programma avvengono ai sensi degli articoli 5 e 8. Articolo 2 Obiettivi del programma Il programma comunitario è diretto, attraverso le diverse misure di cui all articolo 3, a proteggere l euro contro la contraffazione monetaria. Esso prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Esso mira, prioritariamente, ad assicurare la convergenza del contenuto delle azioni allo scopo, partendo dalla riflessione sulle migliori pratiche, di assicurare un grado di protezione equivalente nel rispetto della particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro. Esso intende inglobare, in particolare: un obiettivo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato alla dimensione comunitaria della nuova divisa (in quanto moneta sia di riserva che per le transazioni internazionali); un obiettivo di catalizzatore allo scopo di favorire, attraverso tutti i tipi di azioni appropriate, come tirocini, seminari specializzati o la partecipazione di attori esterni nelle formazioni nazionali e gli scambi di agenti, il ravvicinamento delle strutture e degli agenti interessati, lo sviluppo di un clima di fiducia reciproca e una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare dei metodi di azione e delle difficoltà incontrate; un obiettivo di convergenza dell azione di formazione dei formatori, nel rispetto delle strategie operative nazionali; un obiettivo di divulgazione, in particolare della normativa e degli strumenti comunitari e internazionali. 12

13 Articolo 3 Misure 1. Il contenuto della formazione e del sostegno operativo, costruito attorno ad una impostazione pluridisciplinare e transnazionale, tiene conto, oltre che delle questioni di sicurezza, dei problemi dello scambio di informazioni, in particolare strategiche, e dell assistenza tecnica e scientifica. 2a) Il contenuto della formazione a livello comunitario comprende in particolare l attuazione di scambi di informazioni, in particolare delle informazioni strategiche, il funzionamento delle banche dati, l utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche, l'assistenza scientifica (in particolare banche dati scientifici e vigilanza tecnologica/monitoraggio delle novità), il funzionamento dei sistemi di allarme rapido, le questioni connesse come l importanza dell obbligo di comunicazione, la protezione dei dati personali, i diversi aspetti della cooperazione, la protezione dell'euro all esterno dell'unione, le attività di ricerca o la messa a disposizione di competenze operative specialistiche. 2b) Tale politica di formazione si traduce in diverse misure, in particolare l'organizzazione di workshops, incontri e seminari e una politica mirata di tirocini e di scambi di personale. 3. Il sostegno tecnico, scientifico e operativo riguarda in particolare qualsiasi misura che permetta di costituire a livello europeo degli strumenti pedagogici (raccolte della legislazione dell Unione europea, bollettino d informazione, manuali pratici, glossari e lessici, biblioteche di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica, sorveglianza tecnologica) o delle applicazioni di sostegno informatiche (software ), oltre che studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, nonché lo sviluppo di strumenti e di metodi tecnici di sostegno all attività di individuazione a livello europeo. 1. Pubblico destinatario Destinatari delle azioni saranno in particolare: Articolo 4 Accesso al programma i servizi competenti (polizia, dogane, amministrazione delle finanze e del Tesoro ) nell individuazione e la lotta contro la contraffazione; il personale dei servizi di informazione; i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche o di banche commerciali (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari); i magistrati e i giuristi specializzati; 13

14 qualsiasialtroorganoogruppoprofessionaleinteressato(cameredicommercioe d industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere artigiani e commercianti, corrieri, ). 2. Contributi e conoscenze tecniche Contribuiranno in particolare, a titolo degli obiettivi del programma comunitario, con le rispettive conoscenze tecniche: ilsebc 15, vale a dire le banche centrali nazionali e la BCE, in particolare per quanto riguarda la banca dati tecnica (CSM); ican/cnap 16 ; ilctse 17 e le Zecche nazionali; la Commissione, Europol e Interpol; gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione di cui all Articolo 12 della convenzione di Ginevra; le strutture specializzate, ad esempio, in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori; qualsiasi altro organismo in possesso di un know-how particolare, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati. Articolo 5 Coerenza e complementarietà 1. Il coordinamento e l attuazione del presente programma sono realizzati in stretto partenariato fra la Commissione e gli Stati membri. 2. Tale coordinamento tiene conto delle azioni intraprese in altre sedi, in particolare a livello della BCE e di Europol. Articolo 6 Cooperazione internazionale Il programma è aperto, in funzione delle realtà della diffusione della moneta fiduciaria, delle necessità operative, della valutazione della minaccia e dell analisi dei rischi e quando gli accordi e le procedure lo permettono: alla partecipazione dei paesi associati dell Europa centrale e orientale (PECO); Sistema Europeo delle Banche Centrali. Centri di analisi nazionali (per le banconote) e Centri nazionali di analisi delle monete. Centro tecnico e scientifico europeo installato a titolo provvisorio presso la Zecca di Parigi. 14

15 alla partecipazione di Cipro, di Malta, della Turchia e dei paesi membri dell EFTA sulla base di stanziamenti supplementari, conformemente alle procedure che verranno adottate con i suddetti paesi; attraverso una compartecipazione finanziaria, alla cooperazione con altri paesi terzi. Articolo 7 Disposizioni finanziarie 1. I workshops, gli incontri e i seminari di cui all articolo 3, paragrafo 2 b) possono essere organizzati congiuntamente con altri organismi come Europol, Interpol o la BCE, a condizione che le spese relative all organizzazione siano ripartite al prorata o che tali altri organismi forniscano almeno un importante contributo in natura. Ogni organismo, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti. In mancanza di organizzazione congiunta con altri organismi, la Comunità si fa carico: delle spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante, in un altro Stato membro, ai workshops, agli incontri e ai seminari, nonché delle spese generali relative all organizzazione di tali manifestazioni; delle spese di pubblicazione e di traduzione del materiale pedagogico connesse a tali manifestazioni, mentre gli Stati membri assumono a loro carico: le spese relative alla formazione iniziale e continua del loro personale, in particolare per quanto riguarda la formazione tecnica; alcune spese di logistica connesse ai workshops, incontri e seminari organizzati, attraverso un finanziamento comunitario, sul loro territorio (trasferimenti interni, messa a disposizione di sale e/o di infrastrutture per l interpretazione ). 2. Scambi di agenti La Commissione si fa carico delle spese relative alla partecipazione di personale di uno Stato membro alle attività di tirocini o scambi di cui all articolo 3, paragrafo 2 b), quando esse si inseriscono nel quadro degli obiettivi di cui all articolo 2. Gli Stati membri si fanno carico delle spese di partecipazione del loro personale a delle attività di tirocini o scambi che si collocherebbero al di fuori di tali obiettivi. 3. Assistenza La Commissione si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70%, del sostegno operativo di cui all articolo 3, paragrafo 3, in particolare: 15

16 delle spese di concezione e costituzione degli strumenti pedagogici e delle applicazioni informatiche o degli strumenti tecnici che presentano un interesse a livello europeo; delle spese relative a studi, in particolare di diritto comparato, sul tema della protezione dell euro contro la contraffazione. In caso di iniziativa della Commissione, il finanziamento di tali misure di sostegno operativo può essere eccezionalmente del 100%. Gli Stati membri prendono a loro carico tutte le spese connesse agli elementi non comunitari di tali strumenti pedagogici e applicazioni informatiche, nonché le spese di diffusione degli strumenti pedagogici cofinanziati e di funzionamento delle applicazioni informatiche cofinanziate installate sul loro territorio. 4. Azioni esterne di protezione Nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 6, oltre che farsi carico della partecipazione del personale di paesi terzi ai workshops, agli incontri e ai seminari previsti al paragrafo 3, la Commissione può cofinanziare fino al 70% delle azioni di formazione sul territorio di un paese terzo, nonché delle misure di sostegno operativo in tali paesi. Articolo 8 Esecuzione, monitoraggio e valutazione 1. Le azioni a titolo del programma possono essere proposte dagli Stati membri o dalla Commissione; verranno scelte le azioni meglio rispondenti agli obiettivi di cui all articolo 2. La Commissione è responsabile della gestione e dell applicazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri che le presentano non più di un progetto all anno, in materia di formazione (workshops, incontri e seminari di cui all articolo 3, paragrafo 2 b)), fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza. Per l attuazione del programma, la Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, come i progetti derivanti da sua iniziativa, secondo i seguenti criteri: la conformità agli obiettivi del programma; la dimensione europea, inclusi gli aspetti di cooperazione con Europol e la BCE in particolare; la complementarietà con altri progetti passati, in corso o futuri; la capacità dell organizzatore di realizzare il progetto; la qualità intrinseca del progetto; l importo del finanziamento chiesto e la sua adeguatezza ai risultati attesi; 16

17 l impatto dei risultati attesi sugli obiettivi del programma. 2. I beneficiari dei progetti selezionati presentano una relazione annuale alla Commissione. 3. La Commissione, al termine della realizzazione dei progetti, valuta il modo in cui essi sono stati condotti e l impatto della loro realizzazione allo scopo di verificare se gli obiettivi fissati in origine sono stati raggiunti. 4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l efficienza e l efficacia del programma non oltre il 31 dicembre Al termine dell esecuzione del programma e non oltre il 30 giugno 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sulla applicazione e i risultati del programma che dà conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità. La Commissione presenterà inoltre una comunicazione sull opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, accompagnata da una proposta appropriata, entro il 30 giugno Articolo 9 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal 1 gennaio Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 17

18 2001/0106 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES ) agli Stati membri che non hanno adottato l euro come moneta unica IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità, in particolare l articolo 308, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento europeo, Considerando quanto segue: (1) gli articoli da 1 a 8 della decisione n.. produrranno i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l euro come moneta unica; (2) è necessario che le misure di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell euro siano omogenee in tutta la Comunità e che vengano adottate le misure necessarie per assicurare lo stesso livello di protezione dell euro anche in quegli Stati membri che non l hanno adottato. DECIDE: Articolo 1 L applicazione degli articoli da 1 a 8 della decisione n.. è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l euro come moneta unica. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal 1 gennaio Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio, il Presidente 18

19 SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL AZIONE Istituzione di un programma d azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza ai fini della protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES). 2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE Voce B5-910 (azioni generali di lotta contro la frode). 3. BASE GIURIDICA Articolo 123, paragrafo 4. Articolo DESCRIZIONE DELL AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell azione Protezione dell'euro (moneta unica europea) contro la contraffazione monetaria attraverso azioni di formazione, di scambi di personale e di assistenza operativa, in particolare in materia di assistenza scientifica. 4.2 Periodo interessato dall azione e modalità previste per il suo rinnovo A decorrere dall entrata in vigore della decisione (1 gennaio 2002) fino al 31 dicembre Modalità per il rinnovo previste dalla decisione (articolo 8 in particolare). 5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA 5.1. SNO 5.2. SD 5.3. SPESA: 4 MILIONI 6. TIPO DI SPESA/ENTRATA 6.1. Tipo di spesa Spese comprendenti in particolare l organizzazione di workshops, incontri e seminari, le spese connesse a tirocini e scambi di personale, le misure di assistenza, in particolare la realizzazione di strumenti pedagogici e di applicazioni informatiche, 19

20 la preparazione di studi di interesse comunitario, in particolare di diritto comparato, nonché delle azioni esterne specifiche di protezione dell euro Tipo di entrata Finanziamento comunitario attraverso il bilancio generale delle Comunità europee. Cofinanziamento nazionale. Partecipazione di altri organismi (Europol, Interpol, BCE). 7. INCIDENZA FINANZIARIA Le cifre indicate derivano dall esperienza acquisita dalle azioni di formazione già organizzate (ad esempio, finanziamento di euro in occasione del seminario organizzato a Parigi nel dicembre 1999, finanziamento di euro per il seminario di Roma dell ottobre 2000), da altri cofinanziamenti assicurati dal bilancio comunitario (ad esempio, finanziamenti a favore dell iniziativa RAPACE Repertorio automatizzato- per un importo di euro per la fase 1 e euro per la fase 2), nonché di diverse valutazioni esterne, condotte in particolare da Europol. Inoltre, una valutazione delle 14 azioni di formazione antifrode che hanno ottenuto un finanziamento dell OLAF nel 2000, produce una media di circa euro per seminario Modalità di calcolo del costo totale dell azione (connessione fra i costi individuali e il costo totale) L importo di riferimento finanziario per l attuazione del programma per il periodo è di 4 milioni di euro. Tale importo corrisponde ad una media di 1 milione di euro all anno. Tuttavia, nel 2002, l introduzione effettiva delle banconote e delle monete metalliche dovrebbe tradursi in una dotazione di bilancio un po più importante (1,2 milioni di euro). Inoltre, l ultimo anno del programma vedrà le misure a favore dei paesi candidati assumere una maggiore ampiezza Ripartizione per elementi dell azione La ripartizione per elementi dell azione dipenderà essenzialmente dai progetti che saranno presentati dagli Stati membri (un solo progetto all anno e per Stato membro in materia di formazione a titolo di workshops, incontri e seminari previsti all articolo 3, paragrafo 2 b): il che non significa che ogni anno saranno presentati e/o accettati 15 progetti). Tuttavia, la Commissione può anche prendere l iniziativa di un progetto e talune azioni comporteranno la partecipazione di autorità di paesi terzi. 20

21 SI in milioni di EUR (prezzi correnti) Ripartizione Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno Totale Workshops, incontri eseminari Tirocini e scambi 0,4 0,3 0,3 0,3 1,3 Assistenza e altre misure di protezione 0,3 0,2 0,2 0,2 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 1,3 Azioni esterne 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1,2 0,9 0,9 1 4 Totale 7.3. Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del Bilancio Senza oggetto. 21

22 7.4. Scadenzario stanziamenti d impegno / stanziamenti di pagamento SI in milioni di EUR Anno n n+1 n+2 n+3 Totale Stanziamento di impegno 1,2 0,9 0,9 1 4 Stanziamenti di pagamento Anno n 0,6 0,4 0,2 1,2 n+1 0,5 0,3 0,1 0,9 n+2 0,5 0,3 0,1 0,9 n+3 0,5 0,4 0,1 1 Totale 0,6 0,9 1 0,9 0,5 0, DISPOSIZIONI ANTI-FRODE PREVISTE Controlli in loco. Rinvio al regolamento finanziario. 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA 9.1. Obiettivi specifici quantificabili, pubblico destinatario Obiettivi specifici: collegamenti con l'obiettivo generale Obiettivo specifico: formazione degli operatori incaricati della prevenzione e della lotta contro la contraffazione dell euro, inclusa una politica di tirocini e scambi, a integrazione dei piani di formazione nazionali. Assistenza a questo tipo di operatori. Obiettivo generale: protezione dell euro contro la contraffazione monetaria. Pubblico destinatario: distinguere eventualmente per obiettivo, precisare i beneficiari finali dell intervento di bilancio della Comunità e gli intermediari utilizzati. Il pubblico indicato all articolo 4 che partecipa ai seminari e agli scambi e beneficia delle misure di assistenza. Le autorità competenti degli Stati membri, 22

23 in particolare gli Uffici centrali per la repressione della contraffazione monetaria sulla base della convenzione di Ginevra del 1929, le Zecche nazionali e le banche centrali nazionali, potranno essere i beneficiari dell intervento comunitario. BCE, Europol Giustificazione dell azione Necessità dell intervento di bilancio comunitario, alla luce in particolare del principio di sussidiarietà. Difesa di un patrimonio comunitario. Le azioni non sono destinate a sostituirsi ai piani nazionali di formazione, in particolare nel settore della formazione tecnica. Scelta delle modalità dell intervento Vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparativi) Economie di scala. Risposta, a livello europeo, alle attese dei vari attori impegnati nella prevenzione e la lotta contro la contraffazione dell euro, le cui necessità sono state definite in occasione delle riunioni del Comitato consultivo di coordinamento per la lotta contro la frode della Commissione, o dei lavori intrapresi da Europol. Analisi di azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o a livello nazionale Europol ha creato delle strutture ben funzionanti e prevede delle azioni di formazione dirette alle forze di polizia. La BCE è incaricata di una campagna di informazione («Euro 2002 Information Campaign»). Gli Stati membri mantengono la piena responsabilità a titolo dei piani nazionali di formazione. Effetti derivati e moltiplicatori attesi Permettere la piena efficienza del sistema globale di protezione dell euro contro la contraffazione, basato su diversi strumenti del primo o del terzo pilastro (decisione-quadro del 29 maggio 2000, regolamento n. /2001, iniziativa francese del 22 dicembre 2000 in vista dell adozione di una decisione che completi la decisione-quadro...). Principali fattori di incertezza che possono incidere sui risultati specifici dell azione. Nulla. Crescente domanda non solo da parte delle autorità nazionali competenti, ma anche del settore privato e di attori istituzionali come Interpol, Europol o la BCE. 23

24 9.3. Monitoraggio e valutazione dell azione Indicatoridirisultato Percentuali di rapida individuazione di euro falsi Indicatori d'output (misura delle attività impiegate) Qualità degli scambi di informazioni e della cooperazione fra le autorità nazionali competenti, azioni giudiziarie effettive. Indicatori di impatto secondo gli obiettivi perseguiti Effetto dissuasivo contro la criminalità operante nel settore della contraffazione Modalità e periodicità della valutazione prevista Cfr. articolo 8 della decisione: valutazione interna da parte della Commissione permanente al termine della realizzazione dei progetti; relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l efficienza e l efficacia del programma presentata dalla Commissione non oltre il e relazione dettagliata finale della Commissione non oltre il Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di prosecuzione o di rinnovo di una azione esistente) Nuovo programma. Comunicazione prevista all articolo SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) Questa parte deve essere inviata simultaneamente alla DG BUDG e alla DG ADMIN; quest ultima la trasmetterà successivamente alla DG BUDG accompagnata dal suo parere. L effettiva mobilitazione delle risorse amministrative risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa alla allocazione delle risorse, tenuto conto in particolare dell organico e degli importi supplementari che saranno stati concessi dall autorità di bilancio. 24

25 10.1. Incidenza sul numero di posti Tipi di posti Organico da destinare alla gestione dell azione di cui durata Posti permanenti Posti temporanei Attraverso utilizzo delle risorse esistenti all interno della DG o del servizio interessato Attraverso il ricorso a risorse supplementari Funzionari A 0,5 0,5 0 4 anni o agenti temporanei B anni C anni Altre risorse Totale 2,5 2,5 0 4 anni Per le risorse supplementari, indicare in base a quale ritmo sarebbe necessaria la loro messa a disposizione. 25

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