COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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1 COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLIA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO L anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge. All appello risultano: BIGI MAURO COLLI STEFANIA DOMENICHINI MASSIMO VALCAVI ELISA STAZZONI FRANCO LEONI ALESSANDRA ROCCHI ILENIA VINCI SEBASTIANO SPADACINI LUCA BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA PERVILLI MARCO VENTURI MANUELA MULE' LUCA Assente Pres.: 12 Ass.: 1 Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: D.SSA MICHELA SCHIENA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO PRESIDENTE: MAURO BIGI dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell argomento in oggetto. Vengono designati SCRUTATORI i Consiglieri: ELISA VALCAVI, MASSIMO DOMENICHINI, GABRIELLA ANNA MARIA BLANCATO.
2 DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l art. 52 del D.Lgs. 446/ 97 in materia di potestà regolamentare; RICHIAMATO il D.Lgs n. 23, artt. 8 e 9 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale istitutivo dell imposta municipale propria; RICHIAMATO l art. 13 del D.L n. 201 Anticipazione sperimentale dell imposta municipale propria, con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d imposta; RICHIAMATO, ALTRESÌ, l art. 4 DL n. 16/2012 conv. in L. 44 del 26 aprile 2012; VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del ed in particolare l art. 1 comma 380; VISTE, altresì, le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del articolo 1 commi dal 707 al 718; VISTO l art. 9-bis del D.L n. 47; VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 recante Misure urgenti in materia di esenzione IMU ; RICHIAMATO l art 21 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del , che prevede che non sono dovuti versamenti per somme pari o inferiori ad 5,00 di tributo annuo; RITENUTO di adottare la presente deliberazione avente natura regolamentare e di deliberare per l anno 2015 le seguenti aliquote, che rimangono, comunque, invariate rispetto a quelle del 2013 e 2014: PROSPETTO ALIQUOTE ,54 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
3 per un solo immobile. L aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. ESENZIONI Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO E considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. FORZE DI POLIZIA E esente un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle rispettive pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forza di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. COOPERATIVE A PROPRIETA INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle coo perative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.
4 ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI 0,54 per cento Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. ALIQUOTE - FABBRICATI ABITATIVI 0,89 per cento Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9, non abitazione principale. L aliquota si applica anche alle pertinenze delle medesime abitazioni. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL AGRICOLTURA ESENTI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati. Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti. 0,84 per cento ALIQUOTE - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D Si applica a tutte le tipologie di immobili appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/10. ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI PRODUTTIVI 0,79 per cento Si applica a tutte le tipologie di immobili non ricomprese in quelle precedenti. In particolare per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4 e A/10. AREE FABBRICABILI 1,06 per cento Si applica alle aree fabbricabili. TERRENI AGRICOLI 0,76 per cento E prevista una detrazione di. 200,00 da applicare all imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Tale detrazione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato ed in affitto a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali, sempre a condizione che lo stesso possessore sia coltivatore diretto o
5 imprenditore agricolo professionale. DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. 2. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. 3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all Ufficio Comunale la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell immobile. Successivamente il personale tecnico dell Ufficio potrà provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell ipotesi contraria, l Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all agevolazione e conseguente conguaglio fiscale. 4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i sui effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l agevolazione in questione comporterà l obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti. 5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 6. Nel caso in cui l agevolazione sia confermata dall Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali. 7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d imposta al 50% ai sensi dell articolo 8, comma 1, D. Lgs. n 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall Ufficio formale diniego all applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in
6 possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU. 8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l imposta è dovuta sulla base del valore dell area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell articolo 5, comma 5, D. Lgs. n 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie. VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; VISTO il parere favorevole espresso dell Organo di Revisione Contabile ai sensi dell art. 239 del D. Lgs n. 267/2000; VISTI: IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL AREA INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA in quanto l atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell Ente (articoli 49, comma 1, e bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); UDITI gli interventi dei Consiglieri, che sono riportati sul sito dell ente e conservati agli atti in appositi CD; CON votazione espressa dai n.12 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.8, contrari n. 2 (Venturi Manuela, Mulè Luca), astenuti n.2 (Blancato Gabriella Anna Maria, Pervilli Marco); D E L I B E R A DI APPROVARE le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell applicazione dell imposta municipale propria per l anno 2015; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta del Sindaco; Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; Visto l art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; CON votazione espressa dai n.12 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.8, contrari n.2 (Venturi Manuela, Mulè Luca), astenuti n.2 (Blancato Gabriella Anna Maria, Pervilli Marco); D E L I B E R A DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7 PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) data: IL RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE F.to D.ssa Chiara Cagni PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE in quanto l atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell Ente (articoli 49, comma 1, e bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) data: IL RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE F.to D.ssa Chiara Cagni
8 COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL IL PRESIDENTE F.to MAURO BIGI IL SEGRETARIO F.to D.SSA MICHELA SCHIENA Il sottoscritto CERTIFICA Che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; Vezzano sul Crostolo, lì IL VICE SEGRETARIO F.to D.SSA CHIARA CAGNI E' copia conforme all'originale per uso amministrativo IL VICE SEGRETARIO D.SSA CHIARA CAGNI Il Sottoscritto, visti gli atti d ufficio: Che la presente deliberazione: ATTESTA E divenuta esecutiva il [ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 [ ] ai sensi art comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Vezzano sul Crostolo, lì IL VICE SEGRETARIO F.to D.SSA CHIARA CAGNI
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