RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0314/

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1 Parlamento europeo Documento di seduta A8-0314/ RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'estonia EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 C8-0389/ /2235(BUD)) Commissione per i bilanci Relatore: Victor Negrescu RR\ docx PE v02-00 Unita nella diversità

2 PR_BUD_Funds INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO... 3 ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO... 7 MOTIVAZIONE... 9 ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE ESO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO PE v /16 RR\ docx

3 PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'estonia EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 C8-0389/ /2235(BUD)) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0622 C8-0389/2016), visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ("regolamento FEG") 1, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo , in particolare l'articolo 12, visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 3 (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'aii del 2 dicembre 2013, vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0314/2016), A. considerando che l'unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; B. considerando che il sostegno finanziario dell'unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'aii del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il 1 GU L 347 del , pag GU L 347 del , pag GU C 373 del , pag. 1. RR\ docx 3/16 PE v02-00

4 Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; D. considerando che l'estonia ha presentato la domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Revisione 2; che l'estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2 e che si prevede la partecipazione alle misure di 800 lavoratori in esubero su ammissibili al contributo del FEG; E. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro; F. considerando che, a causa delle recenti turbolenze sui mercati petroliferi mondiali, del calo generale della posizione dell'europa nel quadro degli scambi commerciali internazionali di concimi (a vantaggio dei produttori cinesi) e delle regioni che dispongono di gas a basso costo al di fuori dell'europa, Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS hanno chiuso una serie di impianti o ridotto la produzione, il che ha comportato la risoluzione collettiva dei contratti di lavoro; G. considerando che l'estonia ha deciso di unire gli esuberi in una sola domanda regionale, in quanto tali esuberi sono avvenuti nello stesso luogo e nello stesso periodo e hanno coinvolto lavoratori con situazioni molto simili; 1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali ( EUR) destinati a servizi personalizzati consistenti nel sostegno a studi formali, nel pagamento delle spese di formazione, nel rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, nella formazione sul mercato del lavoro, nell'esperienza professionale, nella consulenza sulla gestione dei debiti, nella consulenza psicologica, in assegni di studio per partecipare a studi formali, nonché in indennità di studio, trasporto e alloggio per i corsi di lingua estone; 2. valuta positivamente la primissima domanda di intervento del FEG presentata dall'estonia; reputa che il FEG possa rappresentare uno strumento particolarmente prezioso per aiutare i lavoratori provenienti da paesi caratterizzati da un'economia piccola e più vulnerabile nell'unione; PE v /16 RR\ docx

5 3. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento, il 6 luglio 2016, della domanda completa da parte delle autorità estoni, entro il quale doveva completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, termine scaduto il 28 settembre 2016, e ha notificato tale valutazione al Parlamento il medesimo giorno; 4. rileva che l'unione ha progressivamente perso il primato nelle vendite di sostanze chimiche a livello mondiale a favore della Cina, che ha aumentato la propria quota dal 9% a quasi il 35% nello stesso periodo; rammenta che la produzione di concimi minerali è ad alta intensità energetica (i prezzi del gas costituiscono fino all'80% dei costi di produzione totali); osserva che, a causa del calo dei prezzi del petrolio, le esportazioni estoni di combustibili minerali sono diminuite del 25 % durante i primi due mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; constata che un'elevata concentrazione di industrie in Estonia è dipendente dai prezzi del petrolio e del gas; 5. osserva che, secondo le previsioni, i collocamenti in esubero avranno notevoli ripercussioni sull'economia e sull'occupazione a livello locale e regionale; 6. si compiace che l'estonia abbia deciso di unire due settori economici in una sola domanda regionale visto che gli esuberi sono avvenuti nella stessa regione, il che permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e di organizzare azioni comuni per i lavoratori collocati in esubero in entrambi i settori; 7. si compiace che sia stata progettata una strategia di sviluppo regionale, illustrata nel piano d'azione per Ida-Virumaa 1, dove si indicano come settori di potenziale crescita la logistica e il turismo; riconosce che sono stati avviati progetti infrastrutturali al fine di stimolare la crescita e costituire una base per diversificare la struttura economica; 8. prende atto del motivo per il numero relativamente basso di lavoratori in esubero che dovrebbero beneficiare delle misure (800 su 1 550), motivo che può trovare spiegazione nel desiderio di rivolgersi ai lavoratori più vulnerabili sul mercato del lavoro e nel fatto che alcuni dei lavoratori avevano dichiarato di non essere disponibili a partecipare alle misure previste dall'estonia; prende atto del fatto che tra i beneficiari interessati si registra una percentuale relativamente elevata di cittadini non-ue (63,3%); 9. osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero comprendono il pagamento delle spese di studi formali, il rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, una formazione sul mercato del lavoro, una formazione in lingua estone, esperienze professionali e consulenza; rileva che l'estonia ha fornito le informazioni richieste sulle iniziative obbligatorie per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi e ha confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni; 10. osserva che l'estonia dichiara inoltre che il pacchetto coordinato di misure è compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e presenta grandi potenzialità per agevolarlo, il che è in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG; 1 RR\ docx 5/16 PE v02-00

6 11. accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che hanno avuto luogo a livello nazionale e regionale per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati; 12. constata che le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione rappresentano una quota piuttosto elevata dei costi totali (7,7 %); 13. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; 14. rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito ammonteranno al 27,25 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cifra inferiore al limite massimo di 35 % stabilito nel regolamento FEG; fa inoltre notare che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione; 15. rileva che i costi dell'assistenza tecnica rappresentano una percentuale relativamente elevata dei costi complessivi; ritiene che ciò sia giustificato considerato che si tratta della prima domanda di intervento del FEG da parte dell'estonia; 16. osserva che le autorità estoni confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'unione; 17. osserva che le azioni sono state elaborate in linea con le esigenze individuate nella strategia di sviluppo regionale in Estonia e che sono compatibili con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; 18. chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG; 19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea; 21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. PE v /16 RR\ docx

7 ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'estonia EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria 2, in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 3. (3) L'11 maggio 2016 l'estonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS in Estonia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento. (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'estonia è considerata ricevibile in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale. (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di EUR in relazione alla domanda presentata dall'estonia. 1 GU L 347 del , pag GU C 373 del , pag Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo (GU L 347 del , pag. 884). RR\ docx 7/16 PE v02-00

8 (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data di adozione]. Fatto a [ ], il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU. PE v /16 RR\ docx

9 MOTIVAZIONE I. Contesto Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Secondo le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1309/2013 2, il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'unione a titolo di accantonamento. Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria 3, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo contestualmente a una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo. II. La domanda concernente Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS e la proposta della Commissione Il 28 settembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dell'estonia per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero presso Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS, imprese operanti nella divisione 19 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di prodotti chimici) nella contea di Ida-Virumaa (livello NUTS 2: EE00- Eesti 4 ). Si tratta della nona domanda ad essere esaminata nel quadro del bilancio 2016 (la seconda nel settore della fabbricazione di prodotti chimici e la prima nel settore della fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio); essa si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di EUR a favore dell'estonia e riguarda 800 lavoratori collocati in esubero. La domanda è stata trasmessa alla Commissione l'11 maggio 2016 ed è stata integrata con ulteriori informazioni fino al 25 maggio La Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a valere sul Fondo. 1 GU L 347 del , pag GU L 347 del , pag GU C 373 del , pag La Repubblica di Estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2. RR\ docx 9/16 PE v02-00

10 I servizi personalizzati da offrire ai lavoratori collocati in esubero consistono in dieci tipi di misure: Sostegno a studi formali Pagamento delle spese di formazione Rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro Formazione sul mercato del lavoro Formazione in lingua estone Esperienza professionale Consulenza sulla gestione dei debiti Consulenza psicologica Assegni di studio per partecipare a studi formali Indennità di studio, trasporto e alloggio per i corsi di lingua estone Indennità di mobilità Secondo la Commissione, le azioni proposte sopra descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale. Inoltre, il pacchetto di misure proposto è in linea con le esigenze individuate nella strategia di sviluppo regionale dell'estonia per il e nel piano d'azione per Ida- Virumaa 2. L'Estonia dichiara inoltre che il pacchetto coordinato di misure è compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e presenta grandi potenzialità per agevolarlo. Le autorità estoni hanno fornito tutte le necessarie garanzie che: siano rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione; siano rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'ue; le imprese che hanno effettuato i licenziamenti, e le cui attività sono proseguite in seguito a tali provvedimenti, hanno adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori le prestazioni previste; le azioni proposte non ricevano un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'unione e sia impedito qualsiasi doppio finanziamento; le azioni proposte siano complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali; il contributo finanziario a valere sul FEG sia conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'unione in materia di aiuti di Stato PE v /16 RR\ docx

11 III. Procedura Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di EUR dalla riserva FEG (linea ) verso la linea di bilancio FEG ( ). Si tratta della nona proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento FEG. In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbe essere associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo. RR\ docx 11/16 PE v02-00

12 ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI CF/jb D(2016)43378 On. Jean Arthuis Presidente della commissione per i bilanci ASP 09G205 Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per il caso EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals Signor Presidente, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione di detto Fondo in relazione alla domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals e hanno approvato il seguente parere. La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono a favore della mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti. Le deliberazioni della commissione EMPL sono basate sulle considerazioni seguenti: A) considerando che la domanda si basa sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda lavoratori collocati in esubero in tre imprese nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Revisione 2; B) considerando che, al fine di stabilire il collegamento tra gli esuberi e le importanti trasformazioni della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, l'estonia sostiene di essere una piccola economia aperta che dipende notevolmente dalle esportazioni di merci e servizi e che ha risentito delle recenti turbolenze sui mercati petroliferi mondiali e del calo generale della posizione dell'europa nel quadro degli scambi commerciali internazionali; che le regioni al di fuori dell'europa con gas a basso costo hanno un vantaggio competitivo nella produzione di concimi; che la quota dell'ue della produzione mondiale di prodotti chimici si è ridotta, mentre la Cina, il resto dell'asia e gli USA hanno incrementato le proprie quote; C) considerando che il 70,6 % dei lavoratori ammessi a beneficiare delle misure è rappresentato da uomini e il 29,4 % da donne e che il 41,8 % è di età compresa tra 55 e 64 anni e il 47,5 % tra 30 e 54 anni; PE v /16 RR\ docx

13 D) considerando che si tratta della prima domanda di intervento del FEG presentata dall'estonia. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione concernente la domanda dell'estonia: 1. conviene con la Commissione che i criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 sono soddisfatti e che, di conseguenza, l'estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali ( EUR); 2. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa delle autorità estoni, il 6 luglio 2016, fino alla finalizzazione della sua valutazione della conformità alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario il 28 settembre 2016 e l'ha notificata al Parlamento il medesimo giorno; 3. sottolinea che la regione Ida-Virumaa si trova ad affrontare notevoli problemi a causa della sua posizione e della sua demografia, in quanto è relativamente isolata, registra una percentuale elevata di persone di lingua russa che vivono negli insediamenti urbani intorno a uno o due impianti di produzione e ha un tasso di disoccupazione molto più elevato rispetto alla media nazionale; 4. accoglie con favore la decisione dell'estonia di offrire misure di formazione volte a rendere i lavoratori in esubero in grado di esercitare un'attività nei settori che, in base alla strategia di sviluppo regionale, offrono un potenziale di crescita (logistica, turismo, produzione di legname, metalli e materiali da costruzione); 5. osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero comprendono il pagamento delle spese di studi formali, il rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, una formazione sul mercato del lavoro, una formazione in lingua estone, esperienze professionali e consulenza; 6. accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che hanno avuto luogo a livello nazionale e regionale per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati; 7. rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito ammonteranno al 27,25 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cifra inferiore al massimale del 35 % stabilito nel regolamento; fa inoltre notare che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione; 8. rileva che i costi dell'assistenza tecnica rappresentano una percentuale relativamente elevata dei costi complessivi; ritiene che ciò sia giustificato considerato che si tratta della prima domanda di intervento del FEG da parte dell'estonia; 9. si compiace che l'estonia abbia deciso di unire due settori economici in una sola domanda regionale, dato che gli esuberi sono avvenuti nella stessa regione, poiché ciò permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e di organizzare azioni comuni per i lavoratori collocati in esubero in entrambi i settori; RR\ docx 13/16 PE v02-00

14 10. rileva che le autorità estoni hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali; 11. accoglie con favore la conferma dell'estonia che il contributo finanziario a valere sul FEG non si sostituirà alle azioni che l'impresa interessata è tenuta ad adottare in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi; 12. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; accoglie con favore la dichiarazione dell'estonia secondo cui il pacchetto coordinato presenta notevoli potenzialità per agevolare tale passaggio. Distinti saluti, Thomas HÄNDEL Presidente della commissione EMPL PE v /16 RR\ docx

15 ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE On. Jean ARTHUIS Presidente Commissione per i bilanci Parlamento europeo Oggetto: Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione Egregio on. Arthuis, una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), presentata dalla Commissione, è stata deferita alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione della commissione per i bilanci di approvare il 24 ottobre 2016 una relazione in proposito: - il documento COM(2016)0622 propone un contributo a titolo del FEG pari a EUR in favore di lavoratori collocati in esubero nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Revisione 2, in Estonia. Le norme applicabili ai contributi finanziari a valere sul FEG sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006. I coordinatori della commissione hanno valutato tale proposta e mi hanno chiesto di scriverle per comunicarle che la maggioranza della commissione da me presieduta non solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla Commissione. Distinti saluti. Iskra MIHAYLOVA RR\ docx 15/16 PE v02-00

16 ESO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO Approvazione Esito della votazione finale +: : 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière PE v /16 RR\ docx

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