Le modifiche ai parametri 96

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1 Pag n. 17/97 Le modifiche ai parametri 96 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/04/1997 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 concernente elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume di affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività svolta IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 3, commi da 181 a 187, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (vedi pag nota 1), concernente l'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base ai parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ed identificando a tal fine, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (in "" n. 19/1996, pag. 1942), concernente l'elaborazione dei suddetti parametri per l'anno d'imposta 1995; Visto l'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedi pag nota 2), che estende l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo ed al terzo periodo d'imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995; Visto che, ai sensi del secondo periodo del comma 125 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, per i menzionati periodi d'imposta ai parametri approvati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 devono essere apportate modificazioni con riferimento alla voce «Valore dei beni strumentali», alla voce «Compensi» con esclusione della variabile «Spese per il personale» e al fattore di adeguamento; Visto l'art. 3, commi 126 e 127, della citata legge n. 662 del 1996 (vedi pag nota 2) che stabilisce le modalità di adeguamento alle risultanze

2 n. 17/97 Pag dei parametri ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché la riserva di quote della capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza; Considerato che occorre provvedere alle modificazioni delle voci e del fattore di adeguamento sopra menzionati; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria desunti dalle dichiarazioni dei redditi secondo la metodologia indicata nella nota tecnica e metodologica (allegato 2); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1 Modifiche ai parametri 1. In base alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 125 a 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedi pag nota 2), ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli. 2. Le modifiche relative alle voci indicate negli articoli da 2 a 4 hanno effetto solo ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui alle tabelle A e B contenute nell'allegato 2 al decreto indicato al comma 1. Art. 2 Determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» 1. Ai fini della determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (vedi pag nota 3) è ridotto del 20 per cento: a) il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'allegato 1 al presente decreto (riportato nelle pagine seguenti) ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) del predetto allegato. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali; b) il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquistate anteriormente al 1 gennaio Art. 3 Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai soci con occupazione prevalente 1. Ai fini della determinazione del valore delle variabili «Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente» di cui al comma 8 dell'art. 4 e «Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente» di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (vedi pag nota 3), vanno considerate le quote indicate al comma 2 diminuite dell'importo medio delle stesse, calcolato con le modalità stabilite nel comma Le quote attribuite a ciascun socio o associato sono determinate in misura pari a: a) 24 milioni, fino al compimento del quinto anno di attività; b) 30 milioni, dopo il compimento del quinto e fino al compimento del decimo anno di attività; c) 36 milioni, oltre il decimo anno di attività; d) 24 milioni, per i soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. 3. Per ogni socio o associato, le dette quote vanno ragguagliate al numero di mesi di occupazione prevalente nella società o associazione considerando come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni. Ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta. Il requisito indicato alla lettera d) sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta. 4. L'importo da dedurre dal totale delle quote attribuibili ai soci o associati è ottenuto moltiplicando la media ponderata delle predette quote, rapportate a mese, per un coefficiente pari al numero

3 Pag n. 17/97 dei mesi di attività della società o associazione determinato tenendo conto del numero dei giorni di attività. Art. 4 Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai collaboratori familiari e agli associati in partecipazione 1. Ai fini della determinazione del valore della variabile «Quote spettanti ai collaboratori familiari» di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (vedi pag nota 3), per ciascun collaboratore e per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria va considerata una quota pari a 15 milioni, ragguagliata al numero dei mesi dell'attività esercitata. 2. Ai fini della determinazione della variabile «Partecipazione agli utili» di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (vedi pag nota 3), va considerato per ciascun associato in partecipazione che apporta prevalentemente lavoro una quota pari a 15 milioni, ragguagliata al numero dei mesi dell'attività esercitata. Art. 5 Adeguamento ai parametri 1. Ai fini delle imposte sui redditi l'accertamento in base ai parametri, determinati secondo le disposizioni dei precedenti articoli, non può essere effettuato nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei predetti parametri, ridotto in base al «fattore di adeguamento» determinato secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica (allegato 2 riportato nelle pagine seguenti). 2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli accertamenti in base ai menzionati parametri non possono essere effettuati nei confronti dei soggetti che versano entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi un'imposta pari all'importo corrispondente all'aliquota media applicata sui maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri approvati con il presente decreto ridotti in base al citato «fattore di adeguamento». Art. 6 Determinazione delle quote di capacità operativa dirette al controllo delle posizioni di taluni contribuenti soggetti alla disciplina dei parametri 1. Per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, una quota non inferiore al venti per cento della capacità operativa centralizzata della Guardia di finanza è dedicata al controllo delle posizioni fiscali per le quali risultino ricavi o compensi di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato nei periodi d'imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico - aziendale che risultino anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza nell'ambito di una stessa area territoriale. 2. Ai fini della individuazione delle posizioni fiscali indicate al precedente comma, saranno elaborati, per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, indicatori di carattere economico - aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, tenendo conto dell'area territoriale della regione nella quale è svolta l'attività. 3. Per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, una quota non inferiore al quindici per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate è dedicata al controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto dalle quali risulti un ammontare di ricavi, di compensi e del volume d'affari inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 come modificato dalle disposizioni contenute nei

4 n. 17/97 Pag precedenti articoli. Nell'ambito della predetta quota di capacità operativa sono ricompresi anche i controlli previsti dal comma 1, che saranno espletati dagli uffici delle entrate tenendo anche conto della distribuzione territoriale dei soggetti da sottoporre a controllo e della numerosità degli stessi rispetto alla frequenza dei controlli sulla totalità dei contribuenti interessati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nota (1) L 28 dicembre 1995, n. 549 Art. 3, commi da 181 a 187 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti: a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità; b) degli esercenti attività d impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale d ispezione redatto ai sensi dell articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l inattendibilità della contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, all ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d affari dichiarato Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume di affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata L accertamento di cui al comma 181 può essere definito ai sensi dell articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L intervenuta definizione dell accertamento con adesione inibisce la possibilità per l ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l accertamento di cui all articolo 38, commi da quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce notizia di reato ai sensi dell articolo 331 del codice di procedura penale. Nota (2) L 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 3, commi da 125 a 127 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare, per gli accer-

5 Pag n. 17/97 tamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce «Valore dei beni strumentali», alla voce «Compensi» con esclusione della variabile «Spese per il personale» e al fattore di adeguamento Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell imposta sul valore aggiunto l adeguamento al volume d affari risultante dall applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un apposita sezione del registro previsto dall articolo 23 o dall articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell area territoriale nella quale è svolta l attività. Nota (3) DPCM 29 gennaio 1996 Artt. 4 e 5 Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta Art. 4 Variabili delle imprese 1. Nei successivi commi sono indicate le voci e le variabili utilizzate per la determinazione dei ricavi indicati nel comma 1 dell art Ai fini della determinazione della voce «Costo del venduto» o «Costo per la produzione dei servizi» le esistenze iniziali, valutate ai sensi dell art. 59 del T.U. delle imposte sui redditi, vanno sommate agli acquisti dei beni di cui all art. 53 del medesimo T.U., esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), e dal risultato va sottratto l ammontare delle relative rimanenze finali valutate ai sensi del menzionato art. 59. Per le attività di produzione di servizi vanno considerati in tale voce i costi, diversi da quelli considerati nelle altre voci e variabili, relativi all acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi stessi. 3. Ai fini della determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all esercizio dell opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento dell immissione nell attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Nella determinazione della voce «Valore dei beni strumentali»: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire; le spese relative all acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all esercizio dell impresa e all uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all anno. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10% e del 20%. 4. Ai fini della determinazione della voce «Compensi» vanno considerate le variabili «Spese per il personale», «Quote spettanti ai collaboratori familiari», «Partecipazione agli utili» e «Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente». 5. Per la variabile «Spese per il personale» si tiene conto: a) delle spese per prestazioni di lavoro rese dai lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l attività per l intero anno o per parte di esso, comprese le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d imposta, a eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa; b) delle spese per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all attività esercitata dal contribuente, diverse da quelle di lavoro dipendente e da quelle di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, e comprensive delle quote di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa maturate nel periodo d imposta, a eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. 6. Per la variabile «Quote spettanti ai collaboratori familiari» si tiene conto delle quote di reddito spettanti ai collaboratori dell impresa familiare e al coniuge dell azienda coniugale non gestita in forma societaria. 7. Per la variabile «Partecipazione agli utili» si tiene conto degli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. 8. Per la variabile «quote spettanti ai soci con occupazione prevalente» si tiene conto dell ammontare delle quote di reddito spettanti ai soci delle società di persone con occupazione prevalente diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei

6 n. 17/97 Pag predetti soci con occupazione prevalente. 9. Per la variabile «Quote di ammortamento», che rileva ai soli fini dell attribuzione del contribuente ai gruppi omogenei, si tiene conto delle quote di ammortamento, a esclusione di quello anticipato, del costo dei beni, materiali e immateriali, esclusi gli immobili e l avviamento, strumentali per l esercizio dell impresa, delle spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a un milione di lire e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti beni al netto degli oneri finanziari, determinati ai sensi degli artt. 67 e 68, del Testo unico delle imposte sui redditi. 10. Ai fini della determinazione della voce «Acquisti di servizi» va considerato l ammontare dei costi sostenuti per: l acquisto di servizi inerenti all amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all autotrazione. Non si tiene conto dei costi considerati per la determinazione della voce «Costo per la produzione dei servizi». 11. Ai fini della determinazione delle variabili di cui ai commi 6 e 8 si assumono le quote di reddito risultanti dalle dichiarazioni presentante dai contribuenti, senza tener conto dell'adeguamento ai parametri. Art. 5 Variabili degli esercenti arti e professioni 1. Nei successivi commi sono indicate le variabili utilizzate per la determinazione dei compensi indicati nel comma 1 dell'art Ai fini della determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire; le spese relative all acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all esercizio dell arte e professione e all uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%. Il valore dei beni posseduti per una parte dell anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all anno. 3. Ai fini della determinazione della voce «Compensi» vanno considerate le variabili «Spese per il personale», «Spese per i collaboratori», «Compensi a terzi» e «Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente». 4. Per la variabile «Spese per il personale» si tiene conto: a) dell ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del dipendente e del datore di lavoro, e delle ritenute fiscali; b) delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell anno; c) dei premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le quote di cui alla lett. b) maturate nell anno. 5. Per la variabile «spese per i collaboratori» si tiene conto dell ammontare dei compensi corrisposti nel periodo di imposta ai collaboratori coordinati e continuativi e delle quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell anno relative a tali collaboratori. 6. Per la variabile «Compensi a terzi» si tiene conto dell ammontare dei compensi corrisposti a terzi nel periodo d imposta per prestazioni professionali o di servizi direttamente afferenti all attività artistica o professionale del contribuente. 7. Ai fini della determinazione della variabile «Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente» si tiene conto dell ammontare delle quote di reddito attribuite agli associati con occupazione prevalente delle associazioni costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni e ai soci con occupazione prevalente delle società semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti associati o soci. Tali quote vanno assunte nell ammontare risultante dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti senza tener conto dell adeguamento ai parametri. 8. Per la variabile «Quote di ammortamento», che rileva ai soli fini dell attribuzione del contribuente ai gruppi omogenei, si tiene conto dell ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali ammortizzabili, delle spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a un milione di lire e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti beni al netto degli oneri finanziari, determinati ai sensi dell art. 50 del Testo unico delle imposte sui redditi. 9. Ai fini della determinazione della voce «Consumi» va considerato l ammontare delle spese sostenute nell anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. 10. Ai fini della determinazione della voce «Altre spese» va considerato l ammontare delle spese deducibili, escluse quelle relative agli immobili, diverse da quelle menzionate nei commi precedenti e dai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, compreso l importo pari alla rendita catastale di cui all art. 50, comma 2, quarto periodo, e comma 3, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi e dagli interessi passivi.

7 Pag n. 17/97 ALLEGATO 1 SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATA LA RIDUZIONE DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2 La riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 2, comma 1, del presente decreto ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali va applicata ai soggetti che svolgono le seguenti attività: a) intermediari di commercio (da codice a codice ); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice ); c) trasporto con taxi (codice ); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice ); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice ); f) trasporto di merci su strada (codice ); g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice ); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie ( ). ALLEGATO 2 NOTA TECNICA E METODOLOGICA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 GENNAIO 1996 La fase di applicazione della metodologia relativa all'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 1995 ha subito alcune modifiche rispetto a quanto esposto nel paragrafo 2 della nota tecnica e metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio Tali modifiche hanno riguardato sia la definizione di alcune "voci" e variabili sia il "fattore di adeguamento": quelle relative alla definizione delle "voci" e variabili sono contenute negli articoli da 2 a 4 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelle riguardanti la ridefinizione del «fattore di adeguamento» hanno la finalità di: attenuare il fenomeno riscontrato l'anno precedente per il quale al decrescere del ricavo dichiarato, pur crescendo il maggior ricavo richiesto, la somma dei due ricavi risultava decrescente; favorire i contribuenti che hanno un ricavo dichiarato vicino a quello di riferimento. Infatti il nuovo elemento del fattore di adeguamento è tale da incidere in misura molto ridotta se il ricavo dichiarato è vicino a quello di riferimento, mentre la sua influenza cresce all'aumentare della distanza fra il ricavo di riferimento e quello dichiarato. La formula del fattore di adeguamento è la seguente: - Fa = R (R d r - * W + R d )2 - R 2 i Fa = fattore adeguamento = ricavo o compenso di riferimento R d = ricavo o compenso dichiarato - R d = maggior ricavo o compenso di riferimento R i = ricavo o compenso dell'intervallo di confidenza - R i = intervallo di confidenza W = costante dove la costante è stata posta pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni e 0,020 per tutti gli altri. I valori minimo e massimo del fattore di adeguamento sono stati posti, rispettivamente, pari a 0,1 e 0,9. Il maggior ricavo o compenso richiesto ai contribuenti non può essere in ogni caso inferiore a L

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