BOLLETTINO UFFICIALE. 2 supplemento ORDINARIO n. 27 DEL 30 dicembre 2011 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 28 dicembre Anno XLVIII S.O. n.
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1 BOLLETTINO UFFICIALE 2 supplemento ORDINARIO n. 27 DEL 30 dicembre 2011 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 28 dicembre 2011 Anno XLVIII S.O. n. 27
2 Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre Dal 1 gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l autenticità e l integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).
3 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 1 Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione Decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale 15 dicembre 2011, n. FIN 2214/STAF/TRIB 7.1 Concessione contributi per le finalità di cui alla LR 22/2010, art. 2, comma 1, lettere a) e c) e in conformità all art. 24, comma 4, del Regolamento emanato con DPReg. 31 maggio 2011 n pag. 2 Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n LR 22/2010, art. 2, comma 12. Riparto delle disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all art. 2, comma 1, LR 22/2010 e determinazione della misura del contributo. pag. 47 Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n DPReg. 126/2011 Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all art. 2, commi da 1 a 18 della LR 22/2010 (legge finanziaria 2011), art. 24, comma 3. Approvazione dell elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determinazione dell entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo e assegnazione del contributo ai soggetti ammessi. pag. 55
4 2 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione 11_SO27_1_DDS_TRIB 2214_1_TESTO Decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale 15 dicembre 2011, n. FIN 2214/STAF/TRIB 7.1 Concessione contributi per le finalità di cui alla LR 22/2010, art. 2, comma 1, lettere a) e c) e in conformità all art. 24, comma 4, del Regolamento emanato con DPReg. 31 maggio 2011 n Il Direttore del Servizio Visto l articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), il quale prevede che ai sensi dell articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall articolo 1, comma 13, della L.R. 22/2010 contributi alle imprese per le seguenti finalità: a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; b) incremento dell occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata; Visto l articolo 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4 Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma, con cui sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2010; Visto l articolo 2, comma 134 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della L.R. 21/2007, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 22/2010; Visto l art. 2, comma 2, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che, alla data della presentazione dell istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), e che occupino fino a quindici dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa; b) applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti; c) si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12. ; Visto l art. 2, comma 3, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale i contributi di cui all art. 2, comma 1, lettera a) della medesima legge sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo deter-
5 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 3 minato o indeterminato anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale, entro la soglia massima del 20 per cento dell importo versato; Atteso che ai sensi dell art. 2, comma 4, della L.R. 22/2010 citata, le imprese beneficiarie del contributo di cui all art. 2 comma 1, lettera a) della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore; Visto l art. 2, comma 5, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale possono accedere al contributo di cui all art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12, dell art. 2 della L.R. 22/2010; Visto l art. 2, comma 6 della citata L.R. 22/2010 ai sensi del quale i contributi di cui all art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data del 31 dicembre 2010, nonché per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell anno solare 2011; Visto l art. 2, comma 7, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale Il contributo di cui al comma 1, lettera b) è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del: a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ovvero, in alternativa, b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ; Atteso che, ai sensi dell art. 2, comma 9 della citata L.R. 22/2010, le imprese beneficiarie del contributo di cui all art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, dell art. 2 della legge citata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore; Visto l art. 2, comma 10 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale possono accedere ai contributi di cui all art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell istanza di contributo, siano iscritte all Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all articolo 13 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell artigianato), e rientrino nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005; Visto l art. 2, comma 11 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale il contributo di cui all art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge viene concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta; Visto l art. 2, commi 12 e 13, della L.R. 22/2010, i quali dispongono che i contributi di cui all art. 2, comma 1 della medesima legge, siano concessi - nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore de minimis e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998, del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche - nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato, prevedendo al contempo che sia la stessa Giunta regionale a determinare, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità; Visto l art. 2, comma 18, della L.R. 22/2010 ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 2, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare; Visto il D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) ; Visto il TITOLO III - CAPO I del medesimo D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, recante la disciplina del procedimento contributivo in parola, ed in particolare l art. 21 che disciplina le modalità di presentazione delle istanze; Atteso che ai sensi del richiamato art. 21 del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 le istanze sono presentate esclusivamente dal beneficiario in via telematica; Atteso che l art. 23, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 dispone, tra l altro, che lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul
6 4 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 Bollettino Ufficiale della Regione, siano pubblicati sul sito internet della Regione, nella sezione tributi; Visto il Decreto del Ragioniere generale n. 906 del 1 giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 del 15 giugno 2011 con cui è stato approvato lo schema di domanda; Atteso che l art. 23, comma 1, del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, dispone che con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione siano fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo; Vista la Deliberazione della Giunta regionale n del 17 giugno 2011, pubblicata sul BUR n. 27 del 6 luglio 2011, con cui sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui all art. 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, individuando a tal fine le ore 8.00 del giorno 11 luglio 2011 quale termine iniziale e le ore del giorno 31 luglio 2011 quale termine finale; Vista la Deliberazione della Giunta regionale n del 28 luglio 2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011, con cui il termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui al citato art. 2, comma 1, della L.R. 22/2010 è stato prorogato alle ore del 31 agosto 2011; Visto l art. 24, comma 1, del richiamato D.P.Reg. n. 126/2011, ai sensi del quale i contributi sono concessi, tramite procedimento automatico, in ragione dell ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo nell ambito di ciascuna finalità; Visto l art. 24, comma 2, del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 ai sensi del quale la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all articolo 1, comma 2, del citato D.P.Reg. avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio e stabilisce la percentuale, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, delle spese ammissibili a contributo in considerazione del fabbisogno rilevato; Vista la Deliberazione n del 12 dicembre 2011, con cui la Giunta regionale ha provveduto ad effettuare il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità contributive e a stabilire la percentuale delle spese ammissibili a contributo; Visto l art. 24, comma 3 del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, ai sensi del quale la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali approva l elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determina l entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile e ne dispone l assegnazione ai soggetti ammessi; Vista la Deliberazione n del 12 dicembre 2011 con cui la Giunta regionale ha proceduto all approvazione dell elenco dei soggetti ammissibili a contributo, alla determinazione dell entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile e all assegnazione del contributo ai soggetti ammessi; Visto l art. 24, comma 4, del richiamato Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 ai sensi del quale, per le finalità di cui all articolo 1, comma 2, lett. a) e c) del regolamento stesso, la concessione del contributo è disposta con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale entro 60 giorni dalla deliberazione sopraccitata; Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle determinazioni assunte con la Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011, di procedere, ai sensi di quanto disposto dall art. 24, comma 4, del Regolamento emanato con al D.P.Reg. 126/Pres. del 2011, alla concessione del contributo per le finalità di cui all art. 1, comma 2, lettere a) e c) del richiamato Regolamento e di procedere, invece, con successivo decreto alla concessione del contributo per la finalità di cui all art. 1, comma 2, lettera b), come disposto dall art. 24, comma 5 del Regolamento; Precisato che, al fine di provvedere alla concessione del contributo in parola, si assumono i dati risultanti dall Allegato 1 così come rappresentati nell Allegato 2 - Elenco A ed Elenco C - alla Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011; Atteso che i dati necessari alla predisposizione del presente decreto sono stati rilevati il 15 dicembre 2011 alle ore 12.00, al fine di tenere conto dell eventuale ritiro delle istanze presentate da soggetti assegnatari di contributo, intervenuto successivamente alle ore del 2 dicembre 2011, termine di rilevazione dei dati necessari alla predisposizione della Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011; Considerato che l effettuazione della suddetta rilevazione all atto della adozione del presente decreto è funzionale, altresì, alla verifica del rispetto delle soglie massime stabilite dai regolamenti comunitari in materia di aiuti de minimis, in quanto consente di tenere conto dei dati contenuti nelle istanze all atto dell adozione del presente decreto, così come eventualmente variati successivamente alla loro presentazione, in conformità con quanto previsto nel D.P.Reg. 126/2011 ed ulteriormente esplicitato nell ambito della modulistica approvata con Decreto del Ragioniere generale n. 906 del 1 giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 del 15 giugno 2011; Preso ATTO che nel periodo intercorrente tra il 2 dicembre 2011 ore data di riferimento per le determinazioni assunte con la Deliberazione giuntale n del 12 dicembre e il 15 dicembre 2011 ore 12.00, il soggetto di cui all Allegato 3 al presente decreto recante l elenco delle istanze ritirate, risultante assegnatario del contributo per la finalità a) ai sensi della predetta Deliberazione, ha proceduto al ritiro dell istanza di contributo;
7 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 5 Dato ATTO che, ai sensi dell art. 3, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1998/2006, art. 4, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1535/2007 e art. 4, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 875/2007, un nuovo aiuto de minimis non può essere concesso se non dopo aver accertato che l importo complessivo degli aiuti de minimis attribuiti all impresa nell arco temporale ivi considerato non superi le soglie massime stabilite; Dato ATTO pertanto che, laddove la concessione del contributo nell ammontare assegnato con la Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011 porti al superamento delle soglie massime imposte dai regolamenti comunitari in materia di aiuti de minimis, nell arco temporale ivi previsto, il Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale, è tenuto a concedere il contributo sino alla concorrenza dei limiti previsti dai regolamenti comunitari oppure all esclusione dal beneficio qualora l ammontare degli aiuti già concessi, dichiarati ai fini della verifica del superamento delle soglie de minimis nell arco temporale considerato, sia uguale o superiore a detto limite; Considerati, ai fini di cui sopra, i dati relativi agli aiuti dichiarati nelle istanze e le variazioni comunicate ai sensi degli articoli 12, comma 1, lett. d) e art. 20, comma 1, lett. b) del Regolamento emanato con D.P.Reg. 126/2011, statuenti l obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati relativamente agli aiuti de minimis ricevuti durante i due esercizi fiscali precedenti e nell esercizio fiscale in corso, intervenuta successivamente alla presentazione dell istanza di contributo; Rilevato che l ammontare degli aiuti dichiarati nelle istanze dai soggetti di cui all Allegato 2 al presente decreto recante l elenco soggetti esclusi dal beneficio distinti per finalità è uguale o superiore alle soglie massime di aiuto previste dai regolamenti comunitari de minimis e che, pertanto, tali soggetti devono essere esclusi dal beneficio in parola; Ritenuto pertanto, in applicazione delle richiamate regole de minimis, di provvedere alla concessione del contributo in parola ai soggetti e nella misura individuati nell Allegato 1 al presente decreto recante l elenco dei beneficiari distinti per finalità; Ritenuto opportuno rilevare come il contributo concesso con il presente decreto costituisca elemento concorrente al complesso di aiuti de minimis ricevuti nell arco temporale di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie massime di aiuto previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti de minimis e che, pertanto, dello stesso dovrà essere data comunicazione secondo le modalità previste, laddove si concorra anche per la concessione del contributo per la finalità di cui all art. 1, comma 2, lettera b) del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011; Richiamati, in particolare, gli articoli 12 e 20 del Regolamento in parola che stabiliscono gli obblighi posti in capo ai beneficiari a pena di decadenza; Richiamato l articolo 26, comma 3, del citato Regolamento, ai sensi del quale il contributo utilizzabile in compensazione sarà fruibile a decorrere dal termine stabilito con decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, nella sezione tributi; Precisato inoltre che, ai sensi dell articolo 26, comma 1, del suddetto Regolamento il contributo sarà utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013; Vista la L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 recante Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011) ; Vista la L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 recante Bilancio di previsione per gli anni e per l anno 2011 ; Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7; Visto D.P.Reg. 31 maggio 2011, n. 126; Richiamati il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, il Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007, il Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 e il Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008; Vista la Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011; Vista la Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011; Richiamato lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; decreta 1. per le finalità di cui all articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 22/2010 e in conformità all art. 24, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2011 n. 126, sono concessi i contributi ai soggetti e nella misura individuati nell Allegato 1 al presente decreto denominato elenco beneficiari per finalità ; 2. i soggetti di cui all Allegato 2 al presente decreto, denominato elenco soggetti esclusi dal beneficio per finalità, sono esclusi dal beneficio di cui all art. 2, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 22/2010, in quanto l ammontare degli aiuti dichiarati nelle istanze è uguale o superiore alle soglie massime di aiuto previste dai regolamenti comunitari de minimis; 3. al soggetto di cui all Allegato 3 al presente decreto, denominato elenco istanze ritirate, risultante assegnatario del contributo per la finalità a) ai sensi della Deliberazione giuntale n del 12 dicembre 2011, non può essere concesso il beneficio di cui all art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 22/2010, in
8 6 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 quanto nel periodo intercorrente tra il 2 dicembre 2011 ore data di riferimento per le determinazioni assunte con la predetta Deliberazione giuntale - e il 15 dicembre 2011 ore 12.00, ha proceduto al ritiro dell istanza; 4. il presente decreto è pubblicato a meri fini notiziali sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito della Regione ai sensi dell articolo 24, comma 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2011, n Trieste, 15 dicembre 2011 PETULLÁ
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44 42 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
45 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 43
46 44 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
47 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so _SO27_1_DDS_TRIB 2214_3_ALL2
48 46 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 11_SO27_1_DDS_TRIB 2214_4_ALL3
49 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so _SO27_1_DGR_2443_1_TESTO Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n LR 22/2010, art. 2, comma 12. Riparto delle disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all art. 2, comma 1, LR 22/2010 e determinazione della misura del contributo. LA GIUNTA REGIONALE
50 48 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 Visto l articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, il quale prevede che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, della L.R. 22/2010 contributi alle imprese per le seguenti finalità: a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata; Vista la L.R. 1 aprile 2011, n. 4 "Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001, 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma, con cui sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2010; Vista la L.R. 11 agosto 2011, n. 11 Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della L.R. 21/2007, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 22/2010; Visto l art. 2, comma 2, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), e che occupino fino a quindici dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa; b) applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti; c) si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12. ; Visto l art. 2, comma 3, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale i contributi di cui al comma 1, lettera a), dell art. 2 della medesima legge sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche parziale, addetto alle unita' locali ubicate nel territorio regionale, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato; Atteso che ai sensi dell art. 2, comma 4, della L.R. 22/2010 citata, le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), dell art. 2 della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore; Visto l art. 2, comma 5, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), dell art. 2 della medesima legge, le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e
51 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 49 che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12, dell art. 2 della L.R. 22/2010; Visto l art. 2, comma 6 della citata L.R. 22/2010 ai sensi del quale i contributi di cui al comma 1, lettera b), dell art. 2 della medesima legge possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell'anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data del 31 dicembre 2010, nonché per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell'anno solare 2011; Visto l art. 2, comma 7, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale Il contributo di cui al comma 1, lettera b) è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del: a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ovvero, in alternativa, b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ; Atteso che, ai sensi dell art. 2, comma 9 della citata L.R. 22/2010, le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera b) dell art. 2 della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, dell art. 2 della legge citata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore; Visto l art. 2, comma 10 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera c) dell art. 2 della medesima legge le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, siano iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e rientrino nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005; Visto l art. 2, comma 11 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale il contributo di cui all art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge viene concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta; Visto l art. 2, commi 12 e 13, della L.R. 22/2010, i quali dispongono che i contributi di cui all art. 2, comma 1 della medesima legge, siano concessi - nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998, del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche - nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato, prevedendo al contempo che sia la stessa Giunta regionale a determinare, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità; Visto l art. 2, comma 18, della L.R. 22/2010 ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 2 nonchè le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare; Visto il D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) ;
52 50 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 Visto il TITOLO III - CAPO I del medesimo D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, recante la disciplina del procedimento contributivo in parola, ed in particolare l art. 21 che disciplina le modalità di presentazione delle istanze; Atteso che ai sensi del richiamato art. 21 del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 le istanze sono presentate esclusivamente dal beneficiario in via telematica; Atteso che l art. 23, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 dispone, tra l altro, che lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, siano pubblicati sul sito wwwregione.fvg.it nella sezione tributi; Visto il decreto del Ragioniere generale n. 906 del 1 giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 del 15 giugno 2011; Atteso che l art. 23, comma 1, del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, dispone che con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione siano fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 17 giugno 2011, pubblicata sul BUR n. 27 del 6 luglio 2011, con cui sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui all art. 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, individuando a tal fine le ore 8.00 del giorno 11 luglio 2011 quale termine iniziale e le ore del giorno 31 luglio 2011 quale termine finale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 28 luglio 2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011, con cui il termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui al citato arti. 2, comma 1, della L.R. 22/2010 è stato prorogato alle ore del 31 agosto 2011; Visto l art. 24, comma 1 del richiamato D.P.Reg. n. 126/2011, ai sensi del quale i contributi sono concessi, tramite procedimento automatico, in ragione dell ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo nell ambito di ciascuna finalità; Visto l art. 24, comma 2 del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 ai sensi del quale la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all articolo 1, comma 2, del citato D.P.Reg. avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio e stabilisce la percentuale, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, delle spese ammissibili a contributo in considerazione del fabbisogno rilevato; Atteso che al termine del periodo previsto per la presentazione delle domande di contributo di cui alla L.R. 22/2010, così come determinato dalla Giunta regionale con deliberazione n del 17 giugno 2011 e successivamente prorogato al 31 agosto 2011 con deliberazione della Giunta regionale n del 28 luglio 2011, risultano inviate complessivamente n domande di contributo per un fabbisogno massimo complessivo pari a euro ,91; Considerato che il 2 dicembre 2011 alle ore si è proceduto in via definitiva alla rilevazione dei dati necessari alla determinazione del numero complessivo di istanze inviate e del fabbisogno complessivo, ai fini della predisposizione della presente delibera; Atteso che nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2011 e le ore del 2 dicembre 2011 risulta che 7 istanze sono state ritirate, e che pertanto a tale ultima data risultano inviate un numero complessivo di domande pari a 5.021, così suddiviso per finalità: - a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale : n istanze; - b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale : n. 830 istanze;
53 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: n. 193 istanze; Atteso che alle ore del 2 dicembre 2011 il fabbisogno complessivamente rilevato, in considerazione dell applicazione della percentuale massima di legge al totale dei costi ammissibili, ammonta a euro ,34 così suddiviso per finalità: - a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale : euro ,46; - b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale : euro ,38, di cui euro ,11 per oneri previdenziali obbligatori e euro ,27 per costi salariali; - c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: euro ,50; Preso atto, pertanto, che lo scostamento tra il numero delle domande originariamente rilevato e il dato definitivo è imputabile alla scelta operata dai beneficiari che hanno ritenuto di procedere al ritiro delle istanze già inviate; Rilevato che la suddetta evenienza ha contribuito, a sua volta, a determinare uno scostamento tra il dato originariamente acquisito e il dato definitivo in ordine al fabbisogno rilevato; Considerato che l'articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010, così come richiamato dall art. 2, comma 1, della medesima L.R. 22/2010 sopra citata, stabilisce che per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1 è destinata una quota pari a 10 milioni di euro; Atteso che, in ossequio a quanto previsto dall art. 10, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/2011 i contributi destinati alle iniziative per la salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale (art. 1, comma 2, lettera a) del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011) sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato; Atteso che in ossequio a quanto previsto dall art. 13, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, i contributi destinati alle iniziative per l incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale (art. 1, comma 2, lettera b) del predetto D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011) il contributo di cui al comma 1 è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei seguenti e alternativi limiti massimi: a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di lavoratori di cui al comma 2, lettera a), svantaggiati o molto svantaggiati, effettuata ai sensi dell articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato; b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione/stabilizzazione di personale dipendente di cui al comma 2, lettere a) e b), effettuata secondo la regola de minimis di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, per un periodo massimo di 12 mesi. Atteso che, in ossequio a quanto previsto dall art. 18, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, i contributi posti a sostegno delle imprese artigiane di panificazione che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane (articolo 1, comma 2, lettera c) del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011), sono concessi a sollievo dei costi energetici e sono calcolati sul costo
54 52 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 sostenuto nell anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta; Preso atto, pertanto, che le risorse disponibili risultano inferiori rispetto a quelle necessarie al fine dell integrale soddisfacimento delle domande pervenute nella misura massima consentita dalla legge; Ritenuto che la finalità dell incremento dell occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale appare - nell attuale contesto di sofferenza in cui versano tutti i settori economici - particolarmente degna di rilievo data l attitudine espansiva espressa dalle imprese che hanno optato per tale modalità contributiva; Ritenuto pertanto opportuno, al fine di ottimizzare l efficacia dell intervento sul territorio, garantire maggiore sostegno alle imprese capaci di creare, insieme al valore economico, anche nuove opportunità di lavoro aprendo, così, prospettive per il futuro del sistema economico e sociale della Regione Friuli Venezia Giulia; Ritenuto che le richiamate criticità del mercato inducono a favorire altresì quegli operatori economici che, già prescelti dal legislatore regionale in quanto soggetti attivi nella promozione dei valori tradizionali della panificazione artigiana, si connotano al contempo quali espressioni della realtà artigianale del territorio e, in quanto tali, maggiormente esposti ai rischi della attuale congiuntura; Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle considerazioni sopra espresse, di ripartire le risorse disponibili nella misura di seguito indicata: - per la finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale euro ,00; - per la finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale euro ,00; - per la finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata euro ,00; Ritenuto, per l effetto, in ossequio a quanto disposto dall art. 24, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/2011, di stabilire, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, la percentuale di spese ammissibili da attribuirsi ai singoli istanti per ognuna delle tre diverse finalità di legge; Ritenuto opportuno, con riferimento alla finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale, in ragione delle risorse ad essa destinate, contemperare l interesse a soddisfare il maggiore numero di utenti con l interesse a conseguire il beneficio senza pregiudicare la significatività del contributo, determinando, pertanto, la percentuale applicabile in misura pari al 10% degli oneri previdenziali obbligatori; Ritenuto opportuno, con riferimento alla finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale, in ragione delle risorse ad essa destinate, contemperare l interesse a soddisfare il maggiore numero di utenti con l interesse a garantire adeguato sostegno alle imprese che, nonostante l attuale congiuntura economica, incrementano il costo del lavoro privilegiando gli investimenti in risorse umane, anche a beneficio di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, determinando le percentuali applicabili in misura pari al 28,5% degli oneri previdenziali obbligatori e al 19% dei costi salariali; Ritenuto opportuno, con riferimento alla finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata, in ragione delle risorse ad essa destinate e del particolare interesse manifestato dal legislatore regionale in favore di piccole realtà artigianali quali quella dei panificatori, di individuare la percentuale applicabile alla spesa ammissibile in misura tale
55 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 53 da consentire l integrale soddisfacimento delle istanze inviate che si indica pari al 17,5% dei costi energetici; Visto l articolo 24, comma 3 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, secondo cui, con deliberazione successiva alla presente, la Giunta regionale approva l elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determina l entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo e dispone l assegnazione del contributo ai soggetti ammessi; Visto l articolo 24, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, secondo cui la concessione dei contributi è disposta successivamente all adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 - con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti; Visto l articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; Visto il Regolamento approvato con D.P.Reg. del 31 maggio 2011, n. 126; Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Su proposta dell Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione; La Giunta regionale, all unanimità delibera 1. Sulla scorta di quanto premesso, è deliberata, ai sensi dell art. 24, comma 2, del D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011, la ripartizione delle complessive disponibilità finanziarie stabilite dall articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010 tra le finalità di cui all articolo 1, comma 2, del medesimo Regolamento, nella misura di seguito rappresentata: - per la finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale euro ,00; - per la finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale euro ,00; - per la finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata euro ,00; 2. E stabilita, ai sensi dell art. 24, comma 2, del D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011, la percentuale di spese ammissibili da attribuirsi ai singoli istanti per ognuna delle tre diverse finalità di legge, individuandone rispettivamente la misura nei seguenti termini: - per la finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionali : 10% degli oneri previdenziali obbligatori; - per la finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale: 28,5% degli oneri previdenziali obbligatori; 19% dei costi salariali; - per la finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: 17,5% dei costi energetici; 3. Si dà atto che, ai sensi dell articolo 24, comma 3 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, con deliberazione successiva alla presente, la Giunta regionale approverà l elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determinerà l entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo e disporrà l assegnazione del contributo ai soggetti ammessi; 4. Si dà altresì atto che, ai sensi dell articolo 24, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, la concessione dei contributi sarà disposta successivamente all adozione della presente
56 54 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 deliberazione e di quella di cui al precedente punto 3 - con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale, secondo le modalità e nei tempi previsti nelle disposizioni richiamate; 5. La presente deliberazione viene pubblicata a meri fini notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. IL PRESIDENTE: IL TONDO IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
57 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so _SO27_1_DGR_2444_1_TESTO Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n DPReg. 126/2011 Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all art. 2, commi da 1 a 18 della LR 22/2010 (legge finanziaria 2011), art. 24, comma 3. Approvazione dell elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determinazione dell entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo e assegnazione del contributo ai soggetti ammessi. LA GIUNTA REGIONALE
58 56 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 Visto l articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, il quale prevede che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, della L.R. 22/2010 contributi alle imprese per le seguenti finalità: a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata; Vista la L.R. 1 aprile 2011, n. 4 "Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001, 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma, con cui sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2010; Vista la L.R. 11 agosto 2011, n. 11 Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della L.R. 21/2007, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 22/2010; Visto l art. 2, comma 2, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), e che occupino fino a quindici dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa; b) applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti; c) si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12. ; Visto l art. 2, comma 3, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale i contributi di cui al comma 1, lettera a), dell art. 2 della medesima legge sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche parziale, addetto alle unita' locali ubicate nel territorio regionale, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato; Atteso che ai sensi dell art. 2, comma 4, della L.R. 22/2010 citata, le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), dell art. 2 della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore; Visto l art. 2, comma 5, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), dell art. 2 della medesima legge, le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e
59 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 57 che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12, dell art. 2 della L.R. 22/2010; Visto l art. 2, comma 6 della citata L.R. 22/2010 ai sensi del quale i contributi di cui al comma 1, lettera b), dell art. 2 della medesima legge possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell'anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data del 31 dicembre 2010, nonché per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell'anno solare 2011; Visto l art. 2, comma 7, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale Il contributo di cui al comma 1, lettera b) è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del: a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ovvero, in alternativa, b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ; Atteso che, ai sensi dell art. 2, comma 9 della citata L.R. 22/2010, le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera b) dell art. 2 della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, dell art. 2 della legge citata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore; Visto l art. 2, comma 10 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera c) dell art. 2 della medesima legge le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, siano iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e rientrino nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005; Visto l art. 2, comma 11 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale il contributo di cui all art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge viene concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta; Visto l art. 2, commi 12 e 13, della L.R. 22/2010, i quali dispongono che i contributi di cui all art. 2, comma 1 della medesima legge, siano concessi - nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998, del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche - nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato, prevedendo al contempo che sia la stessa Giunta regionale a determinare, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità; Visto l art. 2, comma 18, della L.R. 22/2010 ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 2 nonchè le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare; Visto il D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) ;
60 58 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 Visto il TITOLO III - CAPO I del medesimo D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, recante la disciplina del procedimento contributivo in parola, ed in particolare l art. 21 che disciplina le modalità di presentazione delle istanze; Atteso che ai sensi del richiamato art. 21 del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 le istanze sono presentate esclusivamente dal beneficiario in via telematica; Atteso che l art. 23, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 dispone, tra l altro, che lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, siano pubblicati sul sito wwwregione.fvg.it, nella sezione tributi; Visto il decreto del Ragioniere generale n. 906 del 1 giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 del 15 giugno 2011; Atteso che l art. 23, comma 1, del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, dispone che con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione siano fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 17 giugno 2011, pubblicata sul BUR n. 27 del 6 luglio 2011, con cui sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui all art. 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, individuando a tal fine le ore 8.00 del giorno 11 luglio 2011 quale termine iniziale e le ore del giorno 31 luglio 2011 quale termine finale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 28 luglio 2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011, con cui il termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui al citato arti. 2, comma 1, della L.R. 22/2010 è stato prorogato alle ore del 31 agosto 2011; Visto l art. 24, comma 1 del richiamato D.P.Reg. n. 126/2011, ai sensi del quale i contributi sono concessi, tramite procedimento automatico, in ragione dell ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo nell ambito di ciascuna finalità; Visto l art. 24, comma 2 del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 ai sensi del quale la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all articolo 1, comma 2, del citato D.P.Reg. avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio e stabilisce la percentuale, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, delle spese ammissibili a contributo in considerazione del fabbisogno rilevato; Atteso che al termine del periodo previsto per la presentazione delle domande di contributo di cui alla L.R. 22/2010, così come determinato dalla Giunta regionale con deliberazione n del 17 giugno 2011 e successivamente prorogato al 31 agosto 2011 con deliberazione della Giunta regionale n del 28 luglio 2011, risultano inviate complessivamente n domande di contributo per un fabbisogno massimo complessivo pari a euro ,91; Considerato che il 2 dicembre 2011 alle ore si è proceduto in via definitiva alla rilevazione dei dati necessari alla determinazione del numero complessivo di istanze inviate e del fabbisogno complessivo, ai fini della predisposizione della presente delibera; Atteso che nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2011 e le ore del 2 dicembre 2011 risulta che 7 istanze sono state ritirate, e che pertanto a tale ultima data risultano inviate un numero complessivo di domande pari a 5.021, così suddiviso per finalità: - a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale : n istanze; - b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale : n. 830 istanze;
61 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: n. 193 istanze; Atteso che alle ore del 2 dicembre 2011 il fabbisogno complessivamente rilevato, in considerazione dell applicazione della percentuale massima di legge al totale dei costi ammissibili, ammonta a euro ,34 così suddiviso per finalità: - a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale : euro ,46; - b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale : euro ,38 di cui euro ,11 per oneri previdenziali obbligatori e euro ,27 per costi salariali; - c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: euro ,50; Preso atto, pertanto, che lo scostamento tra il numero delle domande originariamente rilevato e il dato definitivo è imputabile alla scelta operata dai beneficiari che hanno ritenuto di procedere al ritiro delle istanze già inviate; Rilevato che la suddetta evenienza ha contribuito, a sua volta, a determinare uno scostamento tra il dato originariamente acquisito e il dato definitivo in ordine al fabbisogno rilevato; Considerato che l'articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010, così come richiamato dall art. 2, comma 1, della medesima L.R. 22/2010 sopra citata, stabilisce che per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1 è destinata una quota pari a 10 milioni di euro; Atteso che, in ossequio a quanto previsto dall art. 10, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/2011 i contributi destinati alle iniziative per la salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale (art. 1, comma 2, lettera a) del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011) sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato; Atteso che in ossequio a quanto previsto dall art. 13, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, i contributi destinati alle iniziative per l incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale (art. 1, comma 2, lettera b) del predetto D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011) il contributo di cui al comma 1 è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei seguenti e alternativi limiti massimi: a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di lavoratori di cui al comma 2, lettera a), svantaggiati o molto svantaggiati, effettuata ai sensi dell articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato; b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione/stabilizzazione di personale dipendente di cui al comma 2, lettere a) e b), effettuata secondo la regola de minimis di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, per un periodo massimo di 12 mesi. Atteso che, in ossequio a quanto previsto dall art. 18, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, i contributi posti a sostegno delle imprese artigiane di panificazione che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane (articolo 1, comma 2, lettera c) del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011), sono concessi a sollievo dei costi energetici e sono calcolati sul costo
62 60 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 sostenuto nell anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta; Preso atto, pertanto, che le risorse disponibili risultano inferiori rispetto a quelle necessarie al fine dell integrale soddisfacimento delle domande pervenute nella misura massima consentita dalla legge; Vista la deliberazione n di data 12 dicembre 2011 con cui la Giunta regionale ha stabilito, ai sensi dell articolo 24, comma 2 del D.P.Reg. n. 126/2011, di ripartire tra le diverse finalità di legge le complessive disponibilità finanziarie come segue: - per la finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale: euro ,00; - per la finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale: euro ,00; - per la finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: euro ,00; Atteso che con la medesima deliberazione n di data 12 dicembre 2011 la Giunta regionale ha stabilito, ai sensi del medesimo art. 24, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/2011, la percentuale di spese ammissibili da attribuirsi ai singoli istanti per ognuna delle tre diverse finalità di legge individuandone rispettivamente la misura nei seguenti termini: - per la finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale : 10 % degli oneri previdenziali obbligatori; - per la finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale: 28,5 % degli oneri previdenziali obbligatori 19 % dei costi salariali; - per la finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: 17,5 % dei costi energetici; Visto l art. 24, comma 3, del citato Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/Pres. del 2011, in forza del quale la Giunta regionale provvede alla approvazione dell elenco dei soggetti ammissibili a contributo e alla determinazione dell entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile al beneficio in parola; Dato atto dell ordine cronologico degli invii telematici effettuati così come certificato dalla Società Insiel Spa, responsabile della piattaforma informatica per l invio telematico delle istanze, con nota del 24 novembre 2011 prot. 2011/5255 [DOF/FP/ebev] da cui si evince che <<l ordine temporale di presentazione delle istanze di contributo di cui all art. 2 della L.R. 22/2010 da parte delle ditte richiedenti è garantita dalla sequenzialità del dato sequenza invio >>; Ritenuto di escludere dall elenco dei soggetti ammissibili a contribuito la società POZZETTO SILVIO IMPIANTI DI TOSO G. & C. S.A.S. (n. sequenza 148) per aver indicato nell istanza, in corrispondenza delle spese ammissibili, un importo pari a zero, rendendo in tal modo impossibile l assegnazione di un contributo in misura utile; Atteso che, in ossequio a quanto disposto dall art. 2, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, dall art. 3, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007, e dall art. 3 paragrafo 2 Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, qualora l importo complessivo dell aiuto de minimis concesso nel quadro di una misura d aiuto superi il massimale, tale importo d aiuto non può beneficiare dell esenzione prevista dai suddetti regolamenti, neppure per la frazione che non supera detto massimale;
63 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 61 Dato atto che in riferimento alle finalità di cui all art. 1, comma 2, lettere a) e c) del D.P.Reg. n. 126/ in applicazione delle percentuali di spesa ammissibile a contributo stabilite con Deliberazione della Giunta regionale n di data 12 dicembre i soggetti individuati nell Allegato 3 superano i limiti stabiliti dai sopra richiamati regolamenti comunitari e, pertanto, sono esclusi dall elenco dei soggetti ammissibili a contributo; Dato atto, altresì, che in riferimento alla finalità di cui all art. 1, comma 2, lettera b) del D.P.Reg. n. 126/ in applicazione delle percentuali di spesa ammissibile a contributo stabilite con Deliberazione della Giunta regionale n di data 12 dicembre i soggetti individuati nell Allegato 4, pur superando i limiti stabiliti dai sopra richiamati regolamenti comunitari in materia di aiuti de minimis, sono inclusi nell elenco dei soggetti ammissibili di cui agli Allegati 1 e 2 in quanto, in sede di assegnazione, il contributo è determinato in via meramente presuntiva stante l obbligo di inviare entro il 31 gennaio ai sensi dell art. 17, comma 1, lettera a) del D.P.reg. n. 126/ una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l avvenuta assunzione o stabilizzazione nel corso dell anno 2011 dei lavoratori per cui è richiesto il contributo; Precisato che, sulla scorta di quanto appena premesso, per i soggetti di cui all Allegato 4, in sede di assegnazione, l entità del contributo, altrimenti superiore e inconcedibile, è ricondotta entro la soglia massima degli aiuti de minimis consentita dai regolamenti comunitari sopra richiamati, con riserva di procedere in sede di concessione - sulla scorta delle dichiarazioni rese ai sensi dell art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. n. 126/2011 ed in ossequio alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis alla definitiva commisurazione del contributo e conseguentemente, in via alternativa, alla conferma della misura assegnata, alla sua riduzione ovvero all esclusione dal beneficio; Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle determinazioni già assunte con la Deliberazione giuntale n di data 12 dicembre 2011, di procedere, ai sensi di quanto disposto dall art. 24, comma 3, numeri 1) e 2) del Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/Pres. del 2011, all approvazione dell Allegato 1 contenente l elenco dei soggetti ammissibili a contributo - ordinati secondo un numero progressivo in ragione dell ordine cronologico di invio certificato dalla Società Insiel Spa - e la determinazione dell entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile al beneficio in parola, al fine di disporre l assegnazione del contributo ai soggetti ammessi, nei limiti delle risorse destinate a ciascuna finalità; Ritenuto, altresì, opportuno per una migliore intelligibilità dell elenco di cui all Allegato 1, suddividere le istanze inviate per finalità di contributo e attribuire alle stesse un numero progressivo nell ambito di ciascuna finalità in ragione dell ordine cronologico di invio - certificato dalla Società Insiel Spa - così come rappresentato nell Allegato 2; Evidenziato che gli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 non comprendono, per le motivazioni sopra esposte, il soggetto che ha indicato in corrispondenza delle spese ammissibili un importo pari a zero e i soggetti elencati nell Allegato 3; Ritenuto, altresì, laddove le risorse non consentano l integrale riconoscimento del beneficio, di provvedere comunque all assegnazione del contributo, fino a concorrenza dell ammontare massimo delle risorse disponibili, procedendo, per l effetto, all assegnazione parziale; Ritenuto di assegnare il contributo ai soggetti di cui all Allegato 1, come rappresentati nell Allegato 2, e quindi in considerazione del numero progressivo attribuito nell ambito di ciascuna finalità, in ragione dell ordine cronologico di invio delle istanze e per l importo indicato alla colonna denominata Contributo Assegnato dell Allegato 2, individuando per l effetto i seguenti beneficiari: - Finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale: dal n. 1 al n ;
64 62 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 - Finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale: dal n. 1 al n. 695; - Finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: dal n. 1 al n. 192; Dato atto che, laddove la concessione del contributo nell ammontare assegnato con la presente deliberazione porti al superamento delle soglie massime di aiuto imposte dai regolamenti comunitari in materia di aiuti de minimis nell arco temporale ivi previsto, il Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale, all atto della concessione, procederà alla rideterminazione dell ammontare del contributo sino alla concorrenza dei limiti previsti dai regolamenti comunitari; Dato atto altresì che, in ossequio a quanto disposto dai regolamenti comunitari in materia di aiuti de minimis, laddove - in sede di concessione - risulti che gli aiuti dichiarati dagli istanti nell arco temporale ivi previsto superino le soglie massime stabilite dalla normativa comunitaria, non si procederà alla concessione del contributo; Dato atto pertanto che, ai sensi dell art. 24, commi 4 e 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. del 31 maggio 2011 n. 126, la concessione del contributo sarà disposta con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e che, ai sensi dell articolo 26, comma 3 del citato Regolamento, il contributo utilizzabile in compensazione sarà fruibile a decorrere dal termine stabilito con decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet wwwregione.fvg.it, nella sezione tributi; Visto il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, il Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007, il Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 e il Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008; Visto l articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; Visto il Regolamento approvato con D.P.Reg. del 31 maggio 2011, n. 126; Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Su proposta dell Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione; La Giunta regionale, all unanimità Delibera 1. sono approvati, ai sensi dell art. 24, comma 3, del D.P.Reg. n. 126 del 31 maggio 2011, gli elenchi dei soggetti ammissibili a contributo, rappresentati: - secondo l ordine cronologico di invio delle istanze, nell Allegato 1, - secondo l ordine cronologico di invio delle istanze per finalità, nell Allegato 2, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 2. è approvato l elenco dei soggetti esclusi dall assegnazione, individuati nell Allegato 3, in quanto l ammontare del contributo assegnabile supera la soglia massima stabilita dai regolamenti comunitari de minimis; 3. è approvato, per le motivazioni di cui alle premesse, l elenco dei soggetti, individuati nell Allegato 4, inclusi altresì negli allegati 1 e 2, ritenuti ammissibili in sede di assegnazione - sulla scorta delle dichiarazioni rese ai sensi dell art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. n. 126/2011 con riserva di procedere in sede di concessione, in ossequio alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis, alla definitiva commisurazione del contributo e conseguentemente, in via alternativa, alla conferma della misura assegnata, alla sua riduzione ovvero all esclusione dal beneficio;
65 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so è determinata, ai sensi dell art. 24, comma 3, del D.P.Reg. n. 126 del 31 maggio 2011, l entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo, così come rappresentato negli elenchi di cui all Allegato 1, 2 e 4; 5. sono assegnati, ai sensi dell art. 24, comma 3, del D.P.Reg. n. 126 del 31 maggio 2011, i contributi ai soggetti di cui all Allegato 1, come rappresentati nell Allegato 2, in considerazione del numero progressivo attribuito nell ambito di ciascuna finalità, in ragione dell ordine cronologico di invio delle istanze e per l importo indicato alla colonna denominata Contributo Assegnato dell Allegato 2, individuando per l effetto i seguenti beneficiari: - Finalità a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale: dal n. 1 al n ; - Finalità b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale: dal n. 1 al n. 695; - Finalità c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata: dal n. 1 al n. 192; 6. il contributo è assegnato, laddove le risorse non consentano l integrale riconoscimento del beneficio, fino a concorrenza dell ammontare massimo delle risorse disponibili, procedendo, per l effetto, all assegnazione parziale; 7. la concessione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale; 8. il contributo utilizzabile in compensazione sarà fruibile, ai sensi dell articolo 26, comma 3 del citato Regolamento, a decorrere dal termine stabilito con decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet wwwregione.fvg.it, nella sezione tributi; 9. la presente deliberazione è pubblicata a meri fini notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
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202 200 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
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205 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so *
206 204 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 *
207 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 205
208 206 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
209 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so *
210 208 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
211 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 209
212 210 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
213 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so * VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
214 212 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 11_SO27_1_DGR_2444_3_ALL2
215 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 213
216 214 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
217 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 215
218 216 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
219 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 217
220 218 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
221 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 219
222 220 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27
223 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 dicembre 2011 so27 221
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