DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI

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1 DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI Le informazioni contenute nel presente documento sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte dell Assicurato, delle garanzie offerte da Abc Assicura S.p.A., ed è redatto secondo le indicazioni previste dall Art. 30 comma 8 del Reg. ISVAP n. 35 del 26 Maggio I. TERMINOLOGIA Abc Assicura: Assicurato: Assicurazione o contratto: Contraente: Sinistro: Indennizzo: Abc Assicura S.p.A. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; il soggetto che stipula l assicurazione e che paga il premio; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; la somma che Abc Assicura S.p.A., è tenuta a corrispondere all assicurato in caso di sinistro. II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA a) ABC Assicura S.p.A Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all albo dei Gruppi Assicurativi al n Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona , Società iscritta all Albo delle imprese tenuto dall IVASS al n b) Sede Legale e Amministrativa in Via Carlo Ederle, Verona; Telefono: ; Sito Internet: informazioni@abcassicura.it; abc.assicura@pec.gruppocattolica.it c) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: a norma del DM del 8 marzo 1982 G.U. n. 76 del 18 marzo 1982; d) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A Roma. A. Legge applicabile all assicurazione L assicurazione è regolata dalla legge italiana. III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO B. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico 1/13

2 modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. NOTA BENE: Si richiama l attenzione dell Assicurato/Aderente sulla necessità di leggere attentamente i contenuti del presente documento prima di procedere alla sottoscrizione della copertura assicurativa. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alla Compagnia. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI: Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Assicurato: La persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, che risulta intestataria di un rapporto con la banca Contraente, che abbia stipulato un Contratto e sottoscritto la Dichiarazione di Adesione; Beneficiario: In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Disoccupazione o Ricovero Ospedaliero dell Assicurato, Beneficiario è l Assicurato stesso. L Assicurato dà mandato al Contraente, ai sensi dell art codice civile, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Società, e ad accreditare tali indennizzi sul Conto Corrente dell Assicurato. Contraente: Banca Nuova S.p.A.., che stipula il contratto di assicurazione per conto dei propri clienti; Contratto: il Contratto di Domiciliazione delle utenze stipulato tra la Banca e l Assicurato; Domiciliazione Protetta: l importo mensile liquidato dalla Società in caso di Sinistro, pari a 300,00; Copertura: la copertura assicurativa concessa dalla Società ai sensi della presente Polizza in relazione a un Contratto e a beneficio dell Assicurato, che abbia sottoscritto tale Contratto, ed in forza della quale la Società è obbligata al pagamento dell Indennizzo al verificarsi di un Sinistro; Data Iniziale: le ore 24:00 del primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata sottoscritta l adesione. Dichiarazione di Adesione: Il modulo sottoscritto dall Assicurato e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della Assicurazione, Disoccupazione: lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; 2/13

3 Ente Privato: ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione; Ente Pubblico: ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione; Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all Assicurato, in base alla Copertura, qualora si verifichi un Sinistro; Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l Inabilità Temporanea Totale. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, Istituto di Cura: Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, Lavoratore Autonomo: chiunque abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Ai sensi della presente Polizza, sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto (ex Collaboratori Coordinati e Continuativi), Lavoratore Dipendente: chiunque si sia obbligato a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate); Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente, Normale Attività Lavorativa: l'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato; Periodo di Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data Iniziale, durante il quale la Copertura non ha effetto; Periodo di Copertura: il periodo di vigenza di ciascuna Copertura, determinato ai sensi dell Art. 4 di cui alla presente Polizza; 3/13

4 Periodo di Franchigia Relativa: periodo di tempo per il quale deve protrarsi l evento di Disoccupazione, Inabilità Totale Temporanea o Ricovero Ospedaliero indennizzabile ai termini di Polizza, affinché l Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo; Periodo di Riqualificazione: un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un Sinistro e quello successivo ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo. Più precisamente, si intende un periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa, prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Totale Temporanea; Polizza: il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l esistenza; Premio: La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che la Banca Contraente e la Società hanno convenuto che venga corrisposta dall Assicurato alla Società medesima in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza; Premio minimo anticipato La somma in denaro anticipata, comprensiva di imposte, dovuta annualmente dalla Banca Contraente alla Società ai sensi della presente Polizza; Pubblica Amministrazione: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; Ricovero Ospedaliero: La degenza, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali; Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la Copertura; Società: ABC Assicura S.p.A., con sede Legale in Via Carlo Ederle, Verona. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OGGETTO DELLE COPERTURE Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l Indennizzo all Assicurato, in base alla Copertura, in caso di Sinistro causato da: INABILITA TEMPORANEA TOTALE da Infortunio o Malattia, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; DISOCCUPAZIONE, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato; RICOVERO OSPEDALIERO, solo qualora l assicurato sia Non Lavoratore. In ogni caso si specifica che la Copertura non sarà efficace, e quindi la garanzia è esclusa, se: al verificarsi di un Sinistro per Disoccupazione l Assicurato sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore; ovvero al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, l Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore, ovvero 4/13

5 al verificarsi di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, l Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente; ART. 2 - PERSONE ASSICURABILI 1. È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda ai seguenti requisiti: 1.1. Abbia stipulato il Contratto con il Contraente e abbia aderito alla Polizza sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione nei termini previsti dal Contratto; e 1.2. alla data della stipulazione del Contratto goda di buona salute e cioè non sia affetta da Malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; e 1.3. qualora sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente svolga la propria Normale Attività Lavorativa da almeno 12 mesi e non sia stata assente, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio; e 1.4. sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 60 anni, fermo restando che l età massima ai fini dell efficacia della Copertura è di 65 anni. 2. Si specifica che, nel caso in cui la persona che ha stipulato il Contratto non presenti tutti i requisiti richiesti di cui sopra, la stessa non assume la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le Coperture assicurative non produrranno alcun effetto. ART. 3 - DURATA, EFFETTO E PROROGA DELLA POLIZZA 1. Il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 2. In ogni caso la Copertura scade per ciascun Assicurato alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: scioglimento del Contratto; Estinzione del rapporto mancato pagamento del premio da parte del Contraente; Raggiungimento da parte dell Assicurato del 65esimo anno di età. 3. La Società e l Assicurato potranno dare disdetta con un preavviso di ameno 90 giorni rispetto alla scadenza di ciascun periodo di un anno. 4. Resta inteso che la disdetta della Polizza non pregiudica in alcun modo le Coperture che risultino attivate, ai sensi del successivo Art. 4, prima della data di efficacia della disdetta, nel senso che ciascuna di tali coperture sarà efficace fino all estinzione prevista in base ai termini di durata di ciascuna di esse. ART. 4 - DECORRENZA DELLA COPERTURA Per ogni Assicurato, e sempre che sia stato pagato il Premio ai sensi del successivo Art. 5, la Copertura assicurativa ha durata annuale decorrente dalla Data Iniziale Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base alla presente Polizza per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Copertura. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Copertura perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o Disoccupazione, nulla sarà più dovuto dalla Società all Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa. ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO 1. Contestualmente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Banca Contraente corrisponde alla Società un Premio minimo anticipato comprensivo di imposte pari a Euro 100,00 e così ad ogni rinnovo annuale del contratto. 5/13

6 2. La Banca Contraente conviene con la Società che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall Assicurato il quale conferirà nella Dichiarazione di Adesione apposito incarico alla Banca affinché effettui un addebito annuale ricorrente sul conto corrente dell Assicurato pari all importo del Premio assicurativo dallo stesso dovuto. 3. La Società conferisce alla Banca Contraente mandato all incasso dei premi e pertanto il pagamento dei premi medesimi si considera come effettuato direttamente dall Assicurato a favore della Società 4. Per ciascun Assicurato, il Premio annuale è pari a 24,00 per un massimale assicurato di euro 300 mensili corrisposti per massimo 6 mensilità nell anno assicurativo ART. 6 MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA Qualora, in pendenza della Copertura, l Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa (per esempio da Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non lavoratore e viceversa), la Copertura sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata una Copertura corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell Assicurato. Conseguentemente, la Copertura che potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base alla presente Polizza sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore) dell Assicurato al momento del Sinistro. L Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore e, in pendenza dell Assicurazione, diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, ha diritto all Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico. L Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo e, in pendenza dell Assicurazione, diventi Non Lavoratore, ha diritto all Indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato è diventato Non Lavoratore. ART. 7 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI 1. In caso di Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro. Per dare avviso di Sinistro, l Assicurato deve inviare raccomandata A.R. con il modulo debitamente compilato - reperibile contattando: ABC Assicura S.p.A. c/o FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED e FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED Servizio Sinistri, Via San Gregorio n Milano, Numero Verde (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle e dalle ore alle 18.00); unitamente alla seguente documentazione: Caso Inabilità Temporanea Totale: copia di un documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; certificato medico attestante l Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). 6/13

7 Caso Disoccupazione: copia di un documento di identità; copia della scheda professionale; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento comprovante l iscrizione all elenco anagrafico con lo stato di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali, oppure dichiarazione del datore di lavoro attestante la sospensione dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione, di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Caso Ricovero Ospedaliero: copia di un documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. 2. Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti, oltre che ad inviare alla Società l avviso scritto di Sinistro nei tempi e con le modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2., a compilare ed inviare alla Società il modulo di continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente punto 2. ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. 4. Si specifica che, ai fini di una corretta analisi del Sinistro, l Assicurato si impegna a collaborare per consentire alla Società, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesto, ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Si specifica inoltre che, in casi eccezionali o di particolare difficoltà valutativa, la Società potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento delle pratiche di Sinistro. ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.. ART. 9 - LIMITI TERRITORIALI DELLA COPERTURA L Assicurazione ha validità nell ambito dell Unione Europea. ART MODIFICHE DELLA POLIZZA Le eventuali modifiche alla presente Polizza o a ciascuna delle Coperture devono essere provate per iscritto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. ART DIRITTO DI SURROGA La Società rinuncia al diritto di surroga ex art c.c. verso l Assicurato, nonché verso i conviventi dell Assicurato che siano diversi da quelli nei confronti dei quali il diritto di surrogazione è escluso ai sensi dell art. 1916, comma 2 c.c.. ART ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che la Copertura può cumularsi con altre coperture assicurative senza che l Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell esistenza di queste ultime. 7/13

8 ART COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a: se ABC Assicura: Via Carlo Ederle Verona fax se Banca Nuova S.p.A.: Piazzetta S. F. Flaccovio, Palermo; Fax: ART RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. ART CESSIONE DEI DIRITTI L Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima. ART PRESCRIZIONE I diritti derivati dalle Coperture si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui possono essere fatti valere. ART CONTROVERSIE Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato. Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia e sulla misura dell indennizzabilità dell Infortunio o della 8/13

9 Malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA (Garanzia attiva solo per Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico) ART OGGETTO DELLA COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA La Società corrisponderà l Indennizzo di cui al successivo Art. 20 qualora: 1. si sia verificato un Sinistro consistente nell Inabilità Temporanea Totale dell Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia; 2. Sia trascorso il Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla Data Iniziale e comunque durante il periodo di efficacia della Copertura ai sensi del precedente Art. 4; 3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 21; 4. l Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 7. ART INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA 1. L Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Domiciliazione Protetta. Fermo quanto disposto all Art. 4., per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all importo della Domiciliazione Protetta, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Relativa di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all importo della Domiciliazione Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. 2. Sia nel caso di un sinistro che nel caso di più sinistri verificatesi nel corso del Periodo di Copertura, la Società liquiderà un indennizzo massimo pari a 6 domiciliazioni protette. 3. L Indennizzo massimo mensile previsto per ciascun Assicurato è pari a Euro 300,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l Assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente. ART. 21- ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA 9/13

10 1. Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Inabilità Temporanea Totale se, al momento del Sinistro, l Assicurato è Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore. 2. Sono esclusi dall oggetto della Copertura i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da: 2.1. Le conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della Data Iniziale e già diagnosticati in tale data all Assicurato Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato Partecipazione dell Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione Utilizzo da parte dell'assicurato, fuori dai confini d Italia, di veicoli a due ruote motorizzati come guidatore o passeggero Incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio Pratica da parte dell Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere Partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo Infortuni o Malattie causati all Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato Infortuni o Malattie causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l Assicurato abbia preso parte attiva Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress Interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura Qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili Mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea. 3. Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l Assicurato, alla data di stipulazione del Contratto, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all Art. 2 della presente Polizza. ART DENUNCE SUCCESSIVE 1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi ovvero di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione ad una Copertura per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora siano superati i massimali di cui al precedente Art /13

11 SEZIONE SECONDA ASSICURAZIONE PER DISOCCUPAZIONE (Garanzia attiva solo per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato) ART OGGETTO DELLA COPERTURA PER DISOCCUPAZIONE La Società corrisponderà l Indennizzo di cui al successivo Art. 24 qualora: 1. si sia verificato un Sinistro consistente nel sopravvenire dello stato di Disoccupazione a carico dell Assicurato durante il periodo di efficacia della Copertura nei termini di cui al precedente Art. 4; 2. la data di invio all Assicurato della lettera di licenziamento, o della lettera di messa in Mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alle ore 24:00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data Iniziale; 3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 25; 4. l Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 7. ART INDENNIZZO PER IL CASO DI DISOCCUPAZIONE 1. L Indennizzo previsto nel caso di Disoccupazione consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Domiciliazione Protetta. Fermo quanto disposto all Art. 4., per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all importo della Domiciliazione Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Disoccupazione dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni consecutivi; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali di importo pari alla Domiciliazione Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. 2. Sia nel caso di un sinistro che nel caso di più sinistri verificatesi nel corso del Periodo di Copertura, la Società liquiderà un indennizzo massimo pari a 6 domiciliazioni protette. 3. L Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è pari a Euro 300,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l Assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente. ART ESCLUSIONI PER IL CASO DI DISOCCUPAZIONE 1. Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Disoccupazione se, al momento del Sinistro, l Assicurato è Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore. 2. Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Disoccupazione se: 2.1. L'Assicurato, fatta eccezione per quanto previsto all Art. 6 nel caso di modifica della posizione lavorativa, non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro Alla Data Iniziale l'assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato La Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa La Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento La perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad 11/13

12 esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto (ex Collaborazione Coordinata Continuativa) L Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all estero, a meno che ciò non avvenga nell ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana L Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà L'Assicurato non si è iscritto nell elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità o di percezione dell indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l assicurazione è operante) L'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria La Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall Indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale L Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova La Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per motivi disciplinari o professionali. 4. Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l Assicurato, alla data di stipulazione del Contratto, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all Art. 2 della presente Polizza. ART. 26 DENUNCE SUCCESSIVE 1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza pari a 90 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il periodo di prova. 2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione a una Copertura per Disoccupazione cessano qualora siano superati i massimali di cui all Art. 24. SEZIONE TERZA ASSICURAZIONE PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (Garanzia attiva solo per Non Lavoratori) ART. 27 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO 1. L Indennizzo previsto in caso di Ricovero Ospedaliero consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Domiciliazione Protetta. Fermo il disposto dell Art. 4., per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari all importo della Domiciliazione Protetta, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Relativa pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali di importo pari alla Domiciliazione Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. 2. Sia nel caso di un sinistro che nel caso di più sinistri verificatesi nel corso del Periodo di Copertura, la Società liquiderà un indennizzo massimo pari a 6 domiciliazioni protette. 3. L Indennizzo massimo mensile previsto è di Euro 300,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l Assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente. ART. 28 CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO 12/13

13 La Società liquiderà all Assicurato l Indennizzo di cui al precedente Art. 27, a condizione che: 1. Il Ricovero Ospedaliero si sia verificato durante il periodo di vigenza dell Assicurazione; 2. Il Ricovero Ospedaliero sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l Assicurazione è efficace ai sensi del precedente Art. 4; 3. Il Sinistro non rientri in una delle esclusioni di cui al successivo Art. 29. ART. 29 ESCLUSIONI PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO Sono esclusi dall assicurazione i Ricoveri Ospedalieri derivanti dagli Infortuni e Malattie e quant altro già indicato all Art Nessun Indennizzo è dovuto se, al momento del Sinistro, l'assicurato è Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo e se, per lo stesso periodo in cui dovrebbe venire corrisposto, la Società ha pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Inabilità Totale Temporanea. ART. 30 DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI Fermo il disposto dell Art. 7 delle condizioni generali di Assicurazione, l Assicurato deve, ai fini del pagamento dell Indennizzo, allegare al modulo di denuncia di Sinistro i seguenti documenti: copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita; attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo; certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero in ospedale alla scadenza del precedente; ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta L Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L Assicurato, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa. ART. 31 DENUNCE SUCCESSIVE Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. ART. 32 CONTROVERSIE Qualora tra l Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell Infortunio o della Malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. 13/13

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