FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA. Via Corte d'appello n Torino Codice Fiscale: STATUTO

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1 STATUTO PARTE I- IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. L Associazione denominata Cassa di Previdenza e di Assistenza Interaziendale dei Dipendenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni e della Reale Riassicurazioni S.p.A. costituita il 21/12/88 ed avente lo scopo di erogare le prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal CCNL del personale delle imprese di assicurazione del 29 ottobre 1987 e successive modificazioni e/o integrazioni e dai vigenti Contratti ed Accordi collettivi aziendali di seguito definiti fonti istitutive -, in data 4 novembre 1997 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua ai sensi dell art. 3, comma 3, D.lgs. 124/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, che di seguito viene definito Fondo. 2. Il Fondo ha durata fino al 31 Dicembre 2050 che può essere prorogata con delibera dell Assemblea. Sono fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art Il Fondo ha sede in TORINO - presso la Società Reale Mutua di Assicurazioni - via Corte d Appello n. 11. Art. 2 - Forma giuridica 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP. Art. 3 Scopo 1. Il Fondo ha esclusivamente lo scopo di erogare, a favore degli Associati, trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, così come previsto dalle fonti istitutive, nonché le eventuali prestazioni accessorie previste dalle citate fonti, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. 1

2 PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ' DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime della forma pensionistica 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali e in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 - Destinatari 1. Possono essere Associati del Fondo i Dipendenti, con esclusione dei Dirigenti, della Società Reale Mutua di Assicurazioni, i Dipendenti conferiti a Reale Immobili S.p.A. (questi ultimi già iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua al 31/12/2002 o che alla stessa data avevano fatto domanda di iscrizione al Fondo) i Dipendenti, con esclusione dei Dirigenti, di Italiana Assicurazioni SpA (fra questi ultimi sono compresi i Dipendenti de La Piemontese Assicurazioni S.p.A. e de La Piemontese Vita S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione, in data 31/12/2009, delle citate Società in Italiana Assicurazioni S.p.A.) e i Dipendenti conferiti a Reale ITES GEIE (questi ultimi già iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua al 31/12/2014 o che alla stessa data avevano fatto domanda di iscrizione al Fondo) ai quali sono applicati i Contratti ed Accordi collettivi di lavoro indicati al precedente art. 1.1 e per i quali vengono versati i relativi contributi e/o viene conferito il TFR. L adesione al Fondo è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità indicate al successivo art Ai sensi dell articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche e/o integrazioni, l adesione al Fondo può avvenire anche mediante il conferimento del solo TFR maturando. 3. I Dipendenti assunti dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e da Italiana Assicurazioni S.p.A. che siano già iscritti a Fondi Pensione di cui al D.lgs. 124/1993, possono trasferire, al momento della presentazione della domanda di adesione al Fondo, la posizione pensionistica maturata presso il Fondo di provenienza. 4. Ai fini della convocazione dell Assemblea e di ogni altra comunicazione da parte del Fondo, gli Associati eleggono domicilio presso la Società Reale Mutua di Assicurazioni 2

3 ovvero presso la Società Reale Immobili S.p.A. per gli Associati conferiti a Reale Immobili S.p.A. ovvero presso Italiana Assicurazioni S.p.A., ovvero presso Reale ITES GEIE per gli Associati conferiti a Reale ITES GEIE. 5. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di previdenza complementare, gli Associati si distinguono nelle seguenti due categorie: - vecchi iscritti : i Dipendenti che alla data del 28 aprile 1993 fossero iscritti a un fondo pensione, anche se denominato Cassa Aziendale di Previdenza, o ad altra forma pensionistica complementare, purché costituito prima del 15 novembre 1992; - nuovi iscritti : i Dipendenti che non si trovino nella predetta situazione. Art. 6 - Scelte di investimento 1. Il Fondo provvede a stipulare, rispettivamente, per i Dipendenti della Reale Mutua Assicurazioni con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, per i Dipendenti conferiti a Reale Immobili S.p.A. con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, per i Dipendenti di Italiana Assicurazioni S.p.A. con Italiana Assicurazioni S.p.A. e per i dipendenti conferiti a Reale ITES GEIE con la Società Reale Mutua di Assicurazioni le polizze vita in forma di rendita vitalizia differita, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali, per l attuazione del trattamento previdenziale indicato all art.10, anche con riferimento al TFR conferito ai sensi dell articolo 8 del D.Lgs 252/2005 e successive modifiche e/o integrazioni. 2. In particolare, per il caso di conferimento tacito del TFR di cui al comma 9 del citato art. 8 del D.Lgs. 252/2005, le convenzioni assicurative di Ramo I garantiscono la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 3. Il Fondo renderà disponibile agli Associati la Nota informativa contiene l indicazione delle scelte di investimento di cui ai commi precedenti. Art. 7 - Spese 1. Le spese per la gestione del Fondo sono a carico della Società Reale Mutua di Assicurazioni, di Reale Immobili S.p.A., di Italiana Assicurazioni S.p.A. e di Reale ITES 3

4 GEIE, che le suddividono tra loro in rapporto al numero dei Dipendenti associati al Fondo stesso. 2. Relativamente alle spese di trasferta sostenute dai Delegati degli Associati in occasione di riunioni assembleari la Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., ltaliana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE sostengono il relativo onere in misura non superiore al costo di due trasferte per ciascun esercizio finanziario. 3. Sarà stabilita direttamente fra i Sindaci e le Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché Reale ITES GEIE una eventuale indennità a forfait per l attività espletata in conseguenza della carica. 4. Qualsiasi imposta, tassa o onere che la legislazione civilistica o fiscale ponga a carico del Fondo sarà ripartito fra tutti gli Associati in parti uguali. PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 Contribuzione 1. Le entrate del Fondo sono costituite da: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dagli Associati; b) gli importi trasferiti al Fondo da posizioni pensionistiche maturate presso altri fondi pensione; c) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo; d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate; e) il TFR conferito, anche in assenza di altri contributi. 2. La Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE versano al Fondo i contributi previsti dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali di cui all art. 1.1 per la realizzazione di quanto previsto dall art. 3; detti contributi comprendono anche la parte a carico di ciascun Dipendente, sempre secondo le previsioni dei citati Contratti ed Accordi, al netto di imposte, tasse o oneri. Le sopra citate Società e Reale ITES GEIE versano anche le eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie, secondo le previsioni dei Contratti ed Accordi collettivi aziendali. 3. Le sopra citate Società e Reale ITES GEIE versano il TFR maturando conferito dai singoli Associati ai sensi dell articolo 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005 e 4

5 successive modifiche e/o integrazioni nonché gli eventuali ulteriori contributi che l iscritto intenda versare ai sensi dell articolo 8, comma 10 del D.Lgs. 252/ L'adesione al Fondo può essere realizzata tramite il solo conferimento dell'intero TFR maturando, in tal caso il contributo obbligatorio a carico del dipendente si intende assorbito dal conferimento del TFR stesso. Ciò non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore, salvo che non sia diversamente previsto dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo (anche con il solo conferimento dell'intero TFR maturando), è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali. 5. In costanza del rapporto di lavoro l Associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo, salvo che non sia diversamente previsto dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali. E possibile per l Associato riattivare la contribuzione in ogni momento. 6. L'Associato può decidere di proseguire volontariamente la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. In tal caso si applica quanto previsto al successivo art. 10 comma 1 bis. Art. 9 - Determinazione della posizione individuale 1. Il Fondo evidenzia le posizioni pensionistiche individuali dei singoli Associati e iscrive quali assicurati e/o beneficiari in ciascuna delle polizze assicurative di Ramo I, indicate al precedente art. 6, tutti i Dipendenti in relazione ai quali la Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE abbiano versato e/o versino i contributi previdenziali di cui al precedente art La prestazione assicurata viene rivalutata in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di 5

6 rivalutazione ed il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. E prevista una garanzia di tasso d interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dalla Società Reale Mutua Assicurazioni e dalla Italiana Assicurazioni S.p.A., compatibilmente con la normativa vigente. Art Prestazioni pensionistiche 1. Il Fondo gestisce il trattamento previdenziale di cui all art. 68 ed Allegato 13 del C.C.N.L. 29/10/87 per il personale Dipendente delle Imprese Assicuratrici e successive modificazioni e/o integrazioni, così come disciplinato dai vigenti Contratti ed Accordi aziendali, nei confronti dei Dipendenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, dei Dipendenti conferiti a Reale Immobili S.p.A. (questi ultimi già iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua al 31/12/2002 o che alla stessa data avevano fatto domanda di iscrizione al Fondo), dei Dipendenti di Italiana Assicurazioni S.p.A. e dei Dipendenti conferiti a Reale ITES GEIE (questi ultimi già iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua al 31/12/2014 o che alla stessa data avevano fatto domanda di iscrizione al Fondo), garantendo agli stessi, per il momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica a carico dell I.N.P.S. con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo, l erogazione di una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. 1bis. L'Associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del precedente art. 8 comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Si applica quanto previsto dal successivo art. 12 comma Ai fini della determinazione dell anzianità di iscrizione al Fondo sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 3. L'Associato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività 6

7 lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 4. L'Associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, della L. 8 agosto 1995 n. 335, l Associato può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 5. Per l Associato vecchio iscritto, come definito al precedente art. 5 comma 5, resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. 6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 7. L'Associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6. Art Erogazione della rendita 1. Le polizze vita in forma di rendita vitalizia differita citate al precedente art. 6 prevedono la possibilità di opzione tra rendita e capitale da effettuarsi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro dovuto a quiescenza; per gli Associati nuovi iscritti, come definiti all art. 5 comma 5, la liquidazione in capitale può avvenire solo nei limiti indicati al comma 4 del precedente articolo 7

8 10. Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L'Associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza di due anni, l'associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifìchino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3; d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art.14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005 in caso di licenziamento, recesso, dimissioni, risoluzione consensuale, cessazione per superamento del periodo di comporto, scadenza del termine nel rapporto di lavoro a tempo determinato, non ricorrendo i requisiti di cui all art. 14 comma 2 del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche e/o integrazioni; e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in 8

9 assenza di contribuzione. 3. In caso di decesso dell'associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il trasferimento o il riscatto sono disposti su richiesta scritta dell Associato da presentare direttamente alla sede legale del Fondo o da inviare con lettera raccomandata alla sede legale del Fondo stesso. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'associato con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nei casi previsti dai precedenti commi, la posizione individuale oggetto di riscatto o trasferimento corrisponde alla riserva matematica risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto, con un minimo pari al cumulo dei premi unici versati fino a quel momento e al netto delle eventuali ritenute di legge. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Art Anticipazioni 1. L'Associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi a), b), c) e d) del comma 9

10 1 dell articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze dell Associato stesso. 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. E data facoltà all Associato di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuare con le stesse modalità previste dagli Accordi aziendali vigenti per i contributi a carico dell Associato. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Art. 13-bis - Prestazioni accessorie 1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle Fonti istitutive. 2. L adesione alle suddette prestazioni consegue all iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dai Contratti e dagli Accordi aziendali. 3. In tale caso, il Fondo provvede a stipulare con la società Reale Mutua di Assicurazioni, con la ltaliana Assicurazioni S.p.A. o con altra Compagnia scelta all unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le polizze di assicurazione necessarie a conseguire le prestazioni di premorienza e di invalidità secondo 10

11 quanto previsto dai Contratti e dagli Accordi aziendali di cui all art. 1.1, corrispondendo i relativi premi. PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI A)ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14- Organi del Fondo 1. Sono Organi del Fondo: l Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci, il Responsabile del Fondo. Art Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione 1. Gli Associati sono rappresentati nelle Assemblee, da Delegati eletti tra gli Associati stessi sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto, con le modalità di seguito indicate. 2. Viene eletto un Delegato ogni 50 Associati o frazione superiore a 25, in rappresentanza degli Associati in servizio presso ciascuna Società e presso Reale ITES GEIE. Viene comunque eletto almeno un Delegato per ogni Società e presso Reale ITES GEIE. 3. I Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi decadono dalla carica in caso di nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione. 4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. Art Assemblea dei Delegati - Attribuzioni 1. L Assemblea delibera sul bilancio; sugli indirizzi e direttive generali del Fondo; sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di designazione dei Delegati e del Collegio dei Sindaci di designazione dei 11

12 Delegati; sulle modifiche dello Statuto - esclusivamente su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento, ad eccezione delle modifiche statutarie a seguito di variazioni del quadro normativo o di eventuali indicazioni o prescrizioni da parte della COVIP per le quali delibera il Consiglio di Amministrazione; su tutto quant altro ad essa demandato per Legge o per Statuto. Art Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni 1. I Delegati degli Associati sono convocati in Assemblea, in prima e/o in seconda convocazione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Fondo a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica, contenente l ordine del giorno, diretta a ciascun Delegato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. 2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. 3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Delegati. 4. Le Assemblee in prima e in seconda convocazione sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall art. 21 del Codice Civile per le assemblee nelle associazioni riconosciute. 5. Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i Delegati, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. Ogni Delegato non può essere portatore di più di una delega. 6. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due Scrutatori; egli constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di 12

13 intervento all Assemblea. FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI 7. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se designati. Art Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci Amministratori, di cui cinque eletti dai Delegati tra gli Associati e cinque designati, di comune accordo, dalle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE anche fra persone non associate al Fondo; questi ultimi possono in ogni momento essere revocati e sostituiti dalle Società stesse. 2. L elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare avviene nella prima Assemblea in seduta ordinaria successiva all elezione dei Delegati. In ragione del numero degli Associati, dei cinque Amministratori eletti dai Delegati tra gli Associati, almeno due sono eletti in rappresentanza dei Dipendenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni e almeno uno in rappresentanza dei Dipendenti di Italiana Assicurazioni S.p.A.; lo stesso criterio vale anche per gli Amministratori di designazione societaria. I Delegati eleggono pure - tra gli Associati - i nominativi di coloro che, venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori di loro nomina, subentrano agli stessi in ordine di designazione. 3. I membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione. 5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi. 6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. 13

14 Art Cessazione e decadenza degli Amministratori 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano, per gli Amministratori di nomina assembleare, gli Amministratori eletti ai sensi dell art. 18, comma 2 ultimo periodo, e, per i componenti di nomina datoriale, gli Amministratori designati dalle Società i cui nominativi saranno comunicati al Consiglio di Amministrazione; degli Amministratori subentrati verrà data comunicazione all Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile. 2. Gli Amministratori subentrati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti dell'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'assemblea affinché provveda a nuove elezioni. 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'assemblea. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: nomina al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente; convoca l Assemblea dei Delegati; predispone e presenta all Assemblea dei Delegati per l approvazione il bilancio e la relazione degli Amministratori; delibera ogni qualvolta si renda necessario modificare lo Statuto ed il 14

15 Regolamento a seguito di variazioni del quadro normativo o di eventuali indicazioni o prescrizioni da parte della COVIP; propone all Assemblea dei Delegati le modifiche dello Statuto esclusivamente con voto unanime e del Regolamento elettorale, fatto salvo quanto indicato al punto precedente; propone all Assemblea dei Delegati la concentrazione con altri fondi pensione e, esclusivamente con voto unanime, lo scioglimento del Fondo e la sua liquidazione; determina gli indirizzi per l organizzazione e la gestione del Fondo anche in attuazione delle delibere dell Assemblea dei Delegati; stabilisce le modalità per la gestione del Fondo conferendo i necessari poteri a Presidente, Vice Presidente e a singoli Amministratori; accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli Amministratori, al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Collegio dei Sindaci e al Responsabile del Fondo, nonché l assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa; può attribuire a singoli Amministratori eventuali specifici incarichi, in relazione a determinati argomenti. Art Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviati a tutti gli Amministratori e ai componenti effettivi del Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l adunanza, con indicazione del luogo e dell ora in cui si terrà la riunione e dell ordine del giorno. 2. Il Consiglio si riunisce ogni volta che risulti opportuno al Presidente per assumere le deliberazioni necessarie all attività del Fondo ovvero viene convocato dal Presidente su richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori; il Consiglio si riunisce comunque una volta all anno per deliberare in ordine al bilancio. 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 15

16 E ammessa la possibilità che le riunioni possano tenersi in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano in grado di identificarsi tra loro, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa. 4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. 5. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori. 7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1 comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile. Art. 22 Presidente e Vice Presidente 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente di triennio in triennio tra gli Amministratori designati dalle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE e gli Amministratori eletti dai Delegati. 2. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio e trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive, illustrando in una nota le modifiche apportate. 3. Il Presidente può nominare Procuratori determinandone ogni volta i poteri nei limiti di quelli a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente. 16

17 Art Responsabile del Fondo FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile del Fondo, anche conferendo l incarico a uno degli Amministratori. 2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico. 4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art del Codice Civile. 6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo: - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento; - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Associati 7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 17

18 Art Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza paritetica dell Assemblea dei Delegati e delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE. 2. L elezione dei membri del Collegio di nomina assembleare avviene nella prima Assemblea in seduta ordinaria successiva all elezione dei Delegati. 3. I Sindaci, che possono essere scelti anche fra persone non associate al Fondo, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. 5. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi. 6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. 7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente; detta carica spetta, rispettivamente ed alternativamente di triennio in triennio, ad un Sindaco di nomina assembleare e ad uno di designazione societaria. Inoltre, nel triennio di carica del Presidente del Fondo di nomina assembleare, il Presidente del Collegio dei Sindaci sarà di nomina societaria e viceversa. Art Collegio dei Sindaci - Attribuzioni 1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal 18

19 Fondo e sul suo corretto funzionamento. 2. Il controllo contabile è affidato al Collegio dei Sindaci; pertanto essi dovranno: verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti gestionali; verificare se il bilancio d esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano; esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. 3. I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono richiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo. 4. Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 5. Il Collegio dei Sindaci ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio. Art Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Il Collegio si riunisce almeno tre volte all anno. 2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. 4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. 5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio 19

20 di Amministrazione e dell'assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono. 6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. 8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art 2407 del Codice Civile. B) MODELLO GESTIONALE E INVESTIMENTI Art. 27 Modello gestionale 1. Il Fondo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fondi pensione preesistenti, continua a gestire le risorse esclusivamente mediante polizze assicurative facenti capo a convenzioni rientranti nel Ramo Vita I previsto dal D. Lgs. 209/2005. Art. 28 Investimenti 1. Gli investimenti sono regolamentati dal precedente art. 6, in conformità con le previsioni delle fonti istitutive e nel rispetto della normativa vigente. 2. Le risorse del Fondo sono gestite, per il tramite di convenzioni assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall art. 6, comma 13, del D. Lgs. 252/ In relazione al modello gestionale adottato, il Fondo, in conformità con la normativa vigente per i fondi pensione preesistenti, non si avvale di una banca depositaria. 4. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori assicurativi sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni 20

21 emanate al riguardo dalla COVIP. FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI Art Conflitti di interesse 1. In relazione al modello gestionale adottato ed in conformità alle previsioni delle fonti istitutive, la gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art Gestione amministrativa 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con i gestori assicurativi; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Associati; e) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; f) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli Associati, sulla base delle comunicazioni e informazioni provenienti dai gestori assicurativi; g) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. L attività di gestione amministrativa del Fondo viene svolta da strutture organizzative aziendali messe a disposizione dalla Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, secondo il criterio di economicità, affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Con riferimento alla gestione amministrativa sono adottate adeguate misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza di mancati adempimenti. Art. 31 Patrimonio e contabilità 21

22 1. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga titolare. 2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP. 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP. Art Esercizio sociale e bilancio d'esercizio 1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale degli Amministratori e dalla relazione del Collegio dei Sindaci. 3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione. PARTE V RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI Art Modalità di adesione 1. L adesione al Fondo avviene su base volontaria, secondo le modalità previste dai Contratti e Accordi collettivi aziendali mediante la compilazione di apposito modulo sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei Dipendenti che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna dello Statuto ed agli stessi vengono fornite tutte le informazioni utili secondo la vigente normativa. 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L'Associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 22

23 4. E cura delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e di Reale ITES GEIE trasmettere il modulo di adesione al Fondo, che provvede all iscrizione dell Associato. 5. L adesione al Fondo può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR; il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'associato l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza. 6. L adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi aziendali. Art Trasparenza nei confronti degli Associati 1. Il Fondo mette a disposizione degli Associati: lo Statuto e il Regolamento elettorale del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all Associato secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta il materiale viene inviato agli interessati. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione. Art Comunicazioni e reclami 1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Associati possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Associati nella Nota informativa e/o nella comunicazione annuale. Art. 35-bis Clausola compromissoria 1. Qualsiasi controversia tra Associati e tra questi e l Associazione o componenti dei suoi organi, è sottoposta al giudizio di un arbitro nominato consensualmente dalle 23

24 parti; in difetto di accordo su tale nomina, provvede il Presidente del Tribunale di Torino. 2. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale. L arbitrato avrà sede in Torino e l arbitro deciderà secondo diritto. PARTE VI - NORME FINALI Art Modifica dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'assemblea del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. 3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'assemblea dei Delegati alla prima riunione utile. Art 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per delibera dell'assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo. 2. L'Assemblea può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione ovvero a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo. 4. In caso di liquidazione del Fondo, l'assemblea procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Associati nonché alla nomina di uno o 24

25 più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Art Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto, è fatto riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia di previdenza complementare REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L ELEZIONE DEI DELEGATI Articolo 1 Presso le sedi della Società Reale Mutua di Assicurazioni, di Reale Immobili S.p.A., di Italiana Assicurazioni S.p.A. e la sede italiana di Reale ITES GEIE vengono costituite le Commissioni elettorali composte da un minimo di 4 membri, di cui il 50 per cento indicato dalle Organizzazioni Sindacali e il 50 per cento designato dalle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Reale ITES GEIE; esse provvedono a compiere le operazioni necessarie per l elezione dei Delegati. Per gli Associati in servizio presso le sedi delle sopra citate Società, le votazioni hanno luogo presso le sedi stesse; gli Associati che prestano servizio presso sedi diverse da quelle in cui si svolge la votazione, provvedono ad esprimere il proprio voto per corrispondenza. Articolo 2 Le Commissioni elettorali provvedono a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni (preparazione delle schede, nomina degli scrutatori, comunicazioni ed invio delle schede al personale non operante presso le sedi di votazione, fissazione dell orario di apertura e chiusura dei seggi). Articolo 3 Le elezioni devono aver luogo nei tre mesi precedenti la scadenza del triennio di carica dei Delegati. A tali fini, il Consiglio di Amministrazione, designa apposite Commissioni elettorali aventi la 25

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