Analisi del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28

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1 Analisi del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n L ambito di applicazione dell art. 131-bis cod. pen.... p I presupposti di applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. A. La particolare tenuità dell offesa... p. 4 B. La non abitualità del comportamento... p La responsabilità dell ente... p Le modifiche al codice di procedura penale... p Le modifiche al T.U. sul casellario giudiziale... p La tenuità dell offesa, analisi giurisprudenziale... p La norma : DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n p. 13 1

2 Si ringrazia, per la gentile partecipazione alla stesura, il collaboratore Dott. Andrea Tedaldi In attuazione della legge delega n. 67/2014 (LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070) (GU Serie Generale n.100 del ), il d.lgs. n. 28/2015 (DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU Serie Generale n.64 del ), in vigore dal 2 aprile 2015, introduce importanti novità in materia di depenalizzazione dei reati minori e pene non carcerarie. Il decreto inserisce nel Codice penale il nuovo art. 131-bis, rubricato esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il primo comma sancisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità e' esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Occorre anzitutto porre attenzione all ambito oggettivo di applicazione della nuova norma, per poi analizzare i presupposti della sua applicabilità. 1. L ambito di applicazione dell art. 131-bis cod. pen. Quanto al primo aspetto, l art. 131-bis si applica a tre categorie di reati: 1) i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni; 2) ovvero, i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria; 3) ovvero, infine, i reati puniti congiuntamente con pena pecuniaria e pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Considerando la materia ambientale si nota come la nuova disposizione potrebbe trovare applicazione in riferimento alla quasi totalità dei reati ambientali. In effetti, il Testo Unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006, di seguito T.U.) prevede quali pene detentive massime per i reati in esso contenuti, pene inferiori a 5 anni. Ecco allora che reati quali l attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.), il traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.), l esercizio di impianti senza la prescritta autorizzazione (art. 279 T.U.), solo per citarne alcuni, rientrerebbero in astratto nel campo di applicazione dell art. 131-bis cod. pen.. Gli unici reati ad esserne esclusi, sempre all interno del testo unico ambientale, sono la combustione illecita di rifiuti pericolosi (art. 156-bis, c. 1 seconda parte T.U.), punita con la reclusione da tre a sei anni, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 T.U.), punite con la reclusione da uno a sei anni, ovvero da tre a otto anni qualora il traffico abbia ad oggetto rifiuti ad alta radioattività. 2

3 Per quanto concerne le altre materie ambientali, esempio la legge sulla caccia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), o la legge sui beni culturali e del paesaggio (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), o tutte le norme sui boschi e foreste ( a partire dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ), o in materia edilizia ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia ), o in materia di elettrosmog (L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ), nonché quasi tutte le altre norme ambientali, le stesse prevedono, quale sanzione penale, pene inferiori a quanto stabilito nella norma, quindi, il giudice, in tali materie, è sempre legittimato a pronunciare la sentenza di cui al D.L.vo 28/2015. Quanto alla determinazione della pena, il c. 4 precisa che ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. Ne risulta pertanto che, per verificare se un reato ricade nell ambito dell art. 131-bis cod. pen., si dovrà considerare unicamente la pena massima edittale indicata, senza prendere in esame eventuali circostanze attenuanti o aggravanti. Queste ultime assumeranno rilievo solo in due casi specifici, qualora si tratti di: 1) circostanze ad efficacia speciale, che determinano l applicazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato commesso; 2) circostanze ad effetto speciale, che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. In questi due casi specifici è escluso il giudizio di bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti di cui all art. 69 cod. pen.. Esemplificando, prendendo in considerazione il già citato reato di combustione illecita di rifiuti non pericolosi di cui all art. 256-bis, c. 1 prima parte T.U. (se si trattasse di rifiuti pericolosi, in effetti, si realizzerebbe la fattispecie autonoma di cui alla seconda parte del comma 1, e, come abbiamo visto, l applicazione dell art. 131-bis cod. pen. sarebbe a priori esclusa). L articolo stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il comma 3 prevede poi un aumento di pena di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Sebbene per effetto di questo aumento la pena detentiva massima raggiungerebbe i 6 anni e 7 mesi (5 anni + 1/3 di 5 anni), la circostanza di cui al comma 3 è una circostanza ad effetto comune (in quanto comporta un aumento di pena fino ad 1/3 di quella prevista per il reato semplice). Pertanto, in applicazione del comma 4 dell art. 131-bis, dobbiamo concludere che anche la fattispecie aggravata di cui all art. 256-bis T.U. rientra nell ambito di applicazione dell art. 131-bis cod. pen.. Occorre infine sottolineare che, ai sensi dell ultimo comma dell art. 131-bis, la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 3

4 2. I presupposti di applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. Quanto al secondo aspetto, i presupposti di applicabilità dell art. 131-bis sono due: 1) la particolare tenuità dell offesa (A.); 2) la non abitualità del comportamento (B.). A. La particolare tenuità dell offesa: La particolare tenuità dell offesa implica una duplice valutazione: 1) delle modalità della condotta; 2) e dell esiguità del danno o del pericolo arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma penale. Per espressa previsione del comma 1 dell art. 131-bis cod. pen., questi due aspetti devono essere valutati ai sensi dell art. 133, c. 1 cod. pen., in virtù del quale la gravità del reato deve essere desunta 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. In verità, il rimando all art. 133 non fornisce elementi di ulteriore dettaglio, in quanto, ai nn. 1) e 2), non fa altro che indicare le modalità della condotta e l esiguità del danno o del pericolo già previsti dall art. 131-bis. Il solo elemento di novità è costituito dall intensità dell elemento soggettivo (dolo o colpa) del reato. Occorre ora esaminare brevemente la previsione dell art. 133, c. 1 cod. pen. Richiamiamo, a tal proposito, le osservazioni di FIANDACA MUSCO [ Diritto penale. Parte generale, sesta ed., Zanichelli editore, 2010]. Il disvalore caratterizzante le modalità della condotta può desumersi in via analogica da quelle circostanze di fatto che il legislatore stesso valuta come aggravanti o attenuanti: ad es. l aver maltrattato la vittima di una violenza carnale...; oppure, l aver tratto in inganno il soggetto truffato con artifici o raggiri particolarmente insidiosi. La gravità del danno o del pericolo si valuta assumendo a punto di riferimento l offesa tipica intesa nell accezione penalistica (ad es. una malversazione relativa ad una grossa somma è più grave di una malversazione di poche lire. Quanto più specificatamente al grado del pericolo, un pericolo concreto sarà sempre più grave di un pericolo astratto. Mentre nell ambito del pericolo astratto, il pericolo stesso presenterà un disvalore più accentuato quanto maggiore risulti l entità della probabile lesione ovvero il grado di probabilità della sua verificazione. L intensità del dolo appare maggiore nel dolo intenzionale e progressivamente meno grave nel dolo diretto e nel dolo eventuale. Infine, per accertare il grado della colpa occorre fare riferimento ad una serie di criteri quali il quantum di esigibilità della condotta doverosa e di divergenza tra la condotta tenuta e la regola precauzionale applicabile al caso concreto. Occorre inoltre richiamare le osservazioni formulate da L. RAMACCI [ Ambiente in genere. Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali, pubblicato in lexambiente.com], il quale mette in evidenza come l art. 131-bis cod. pen. sia applicabile anche rispetto a quelle violazioni ambientali la cui configurabilità presuppone il superamento di valori limite (ad es., le contravvenzioni previste dall art. 137, comma 5 o dall art. 279, comma 2 d.lgs. 152/06), escludendo, quindi, che una tale evenienza sia, di per sé sola, ostativa alla declaratoria di 4

5 non punibilità. Al contrario, l elemento determinante da prendere in considerazione rispetto a ciascun caso concreto è la gravità della lesione (sotto forma di danno o di pericolo) arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo senso pare si possa escludere che una condotta meramente formale, quale l avvio di un attività senza autorizzazione, possa, per ciò solo, determinare un danno o un pericolo qualificabile come esiguo, quando, sempre a titolo d esempio, l effettuazione di uno scarico o la gestione di rifiuti non avrebbe potuto essere autorizzata, ovvero quando questa abbia comunque determinato una compressione non irrilevante del potere di controllo dell amministrazione competente sulle attività potenzialmente inquinanti. Analoghe conclusioni dovrebbero trarsi con riferimento all inosservanza delle prescrizioni di un autorizzazione, quando, sempre per esempio, il mancato rispetto delle prescrizioni vanifichi anch esso il controllo da parte della pubblica amministrazione su aspetti significativi dell attività medesima, quali la sicurezza, la salute, etc.. Secondo queste premesse, ad avviso di chi scrive, l art. 131-bis cod. pen. ben potrebbe trovare applicazione qualora un soggetto gestisca rifiuti nelle more della concessione della prescritta autorizzazione (ipotesi configurabile il reato di cui all art. 256 T.U.) e sussistano tutti i presupposti che avrebbero consentito il rilascio di quest ultima. Analogamente, il grado pregresso di contaminazione del territorio non rende automaticamente irrilevante il danno causato dal comportamento criminoso del soggetto agente: non pare pertanto condivisibile l affermazione secondo la quale... tanto più degradato è l ambiente in cui la condotta viene posta in essere, tanto più facilmente potrà pervenirsi ad un giudizio di particolare tenuità della condotta, sotto il profilo del danno o del pericolo cagionati... perché non può ritenersi affatto irrilevante l aggravamento ulteriore di una situazione preesistente, ancorché caratterizzata da una significativa compromissione, in quanto anche un minimo contributo inquinante incide negativamente, quanto meno sul grado di contaminazione, nonché su tempi e costi di eventuali successive operazioni di messa in sicurezza, bonifica o, comunque, finalizzate ad un recupero delle condizioni originarie [L. RAMACCI]. E necessario ricordare che l esiguità del danno è prevista dal codice penale anche quale circostanza attenuante: art. 62, n. 4), l aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.... Si crea pertanto un parallelismo fra questa circostanza e uno degli elementi caratterizzanti la particolare tenuità del reato ai sensi dell art. 131-bis cod. pen. La giurisprudenza si è posta questa domanda: è possibile configurare in astratto un danno patrimoniale di particolare tenuità ex art. 64, n. 4) cod. pen. in riferimento ai reati ambientali? La risposta fornita dalla Corte di Cassazione è positiva: la disposizione codicistica si riferisce ai reati che comunque offendono il patrimonio, e in questa categoria possono rientrare anche i reati ambientali, in quanto possono cagionare danni economicamente valutabili di maggiore o minore gravità (Cass. Pen., sez. III, 01/08/1992, RGE 1993, I, 676). Concretamente, nel caso di specie, il p.g. di Firenze sosteneva che la realizzazione abusiva di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo integrasse un danno economicamente non valutabile [cfr. Di Amato A., Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Giuffrè editore, 2011]. Si deve pertanto concludere che non sussistano difficoltà nel riconoscere la possibilità di configurare l esiguità del danno anche in riferimento ai reati ambientali, tanto più che l art. 131-bis cod. pen. non fa riferimento al carattere patrimoniale del danno. 5

6 Così per esemplificare, potrà verosimilmente ritenersi che costituisca un offesa di particolare tenuità l ipotesi in cui un soggetto trasporti senza autorizzazione un (uno e un solo) barile contenete rifiuti non pericolosi (fattispecie configurante il reato di cui all art. 256, c. 1, lett. a) T.U.), ovvero ancora l ipotesi in cui un soggetto abbia appiccato fuoco a rifiuti non pericolosi abbandonati e si sia poi premunito per ripristinare lo stato dei luoghi (reato di cui all art. 256-bis, c. 1 T.U.), ovvero ancora il caso in cui il soggetto abbia per ignoranza in un occasione (una e una sola) trasportato rifiuti in difformità dalla prescritta autorizzazione. Il comma 2 dell art. 131-bis cod. pen. prevede poi dei casi in cui l offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità, e si deve pertanto escludere l applicabilità dell articolo in esame: l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Quanto ai reati in materia ambientale, queste ipotesi (ad eccezione dell offesa in danno di animali) appaiono difficilmente configurabili, trovando piuttosto la loro naturale collocazione in riferimento ai reati contro la persona. Occorre tuttavia precisare che, con il comma 2, il legislatore ha voluto semplicemente indicare un nocciolo duro di particolari modalità della condotta, in riferimento alle quali la tenuità dell offesa deve sempre essere esclusa. Non si deve perciò approssimativamente concludere che le ipotesi non rientranti nel comma 2 integrino sempre una condotta di particolare tenuità; occorrerà, al contrario, valutare (in ciascun caso concreto) le modalità del comportamento del soggetto agente e l ammontare del danno o del pericolo. Fortunatamente il legislatore, in questa novella di depenalizzazione ai reati, ha voluto comunque tutelare gli animali, quindi, tutte le norme a tutela degli stessi ( vedi articoli codice penale e leggi specifiche in materia ). B. La non abitualità del comportamento: La non abitualità del comportamento del soggetto agente implica che non risultino integrate le condizioni di cui al comma 3 dell art. 131 bis cod. pen.: il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Peraltro, secondo quanto indicato dalla relazione allegata allo schema di decreto legislativo, il comma 3 indicherebbe solo alcuni casi in cui il comportamento può essere definito abituale e non potrebbe essere inteso quale elenco tassativo. Occorre brevemente chiarire il significato delle espressioni di cui al comma 3, al ricorrere delle quali l applicabilità dell art. 131-bis deve essere esclusa: 1) delinquente abituale: si tratta di un delinquente che commette reati in maniera abituale. In particolare, l abitualità può essere presunta dalla legge (art. 102) o ritenuta dal giudice (art. 103): 1.1) è dichiarato delinquente abituale ex lege chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non 6

7 colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti ; 1.2) è dichiarato delinquente abituale dal giudice chi, fuori del caso indicato nell'articolo precedente, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto ; 2) delinquente professionale: si tratta di una sottospecie del delinquente abituale. Ai sensi dell art. 105, è dichiarato delinquente professionale chi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato ; 3) delinquente per tendenza: è dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole ; 4) il soggetto agente ha commesso più reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità: per reati della stessa indole si intendono i reati che violano una stessa disposizione di legge, nonché quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (art. 101). Pertanto, più reati sono della stessa indole in due casi specifici: 1) qualora violino la stessa disposizione di legge; 2) qualora presentino caratteri fondamentali comuni. Quanto a quest ultimo aspetto, per poter dire che due reati presentano caratteri comuni, occorre analizzare due elementi: a) la natura dei fatti alla base dei reati medesimi ( in questo senso, occorre accertare un omogeneità dei fatti concreti considerati nelle effettive modalità di realizzazione e nei risultati lesivi che ne conseguono: una simile omogeneità in concreto ad es. sussiste tra l ingiuria, la diffamazione e il vilipendio, oppure tra la truffa, la frode in commercio, la bancarotta fraudolenta ecc. ); b) i motivi che hanno spinto il soggetto agente a commettere i reati ( in questo senso bisogna verificare se alla base dei diversi fatti criminosi vi sia un identica o analoga motivazione psicologica; si pensi ad es. ad un danneggiamento e ad un omicidio determinati dall intento di realizzare una vendetta mafiosa ) [FIANDACA MUSCO, op. cit.]. In senso conforme si esprime la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la quale sostiene che più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l inclinazione verso un identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli 7

8 espedienti adottati e le modalità di aggressione dell altrui diritto rilevino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa (Cass. Pen., sez. III, 04/10/1996, n ). Così per esempio, il comportamento del soggetto agente dovrà ritenersi abituale (e pertanto l art. 131-bis cod. pen. non sarà applicabile), qualora, dopo aver commesso il reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti (art. 260 T.U.), il soggetto commetta il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.), sebbene quest ultimo (supponiamo) abbia integrato un offesa di particolare tenuità. Questi due reati possono essere infatti considerati della stessa indole. A priori, stessa indole si potrà avere, per esempio, anche fra i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.) e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.). 5) il soggetto agente ha commesso reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate: rientrano in questa ipotesi condotte quali lo stalking, i reati complessi, i reati con condotte plurime o abituali come molti reati ambientali, i casi di reiterazione. Occorre dunque richiamare il significato di reato complesso, per tale intendendosi quei reati rispetto ai quali la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (art. 84). Ne costituisce un tipico esempio il delitto di rapina i cui elementi costitutivi integrano contestualmente il delitto di furto e quello della violenza privata. Quanto ai reati ambientali, occorre sottolineare come l applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. sarà esclusa qualora alla base del reato vi siano condotte plurime, abituali o reiterate. Si consideri, ad esempio, l effettuazione di più attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U., che sanziona penalmente il fatto di effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ), o a molteplici attività di incenerimento o coincenerimento di rifiuti pericolosi e non senza la prescritta autorizzazione (art. 261-bis, cc. 1 e 2 T.U.), sebbene il massimo edittale di questi reati sia largamente inferiore a 5 anni di detenzione. Più nel dettaglio, come messo ben in evidenza da parte dei commentatori [cfr. L. RAMACCI, op. cit.], occorre distinguere fra reati necessariamente ed eventualmente abituali. Mentre affinché la prima tipologia di reati sia configurabile occorre la ripetizione di condotte analoghe, sorrette dal medesimo elemento soggettivo e lesive del medesimo bene giuridico, i reati eventualmente abituali sono già perfetti anche solo con l attuazione di una singola condotta (sebbene possano configurarsi come ripetizione nel tempo di distinte, ma analoghe condotte). Quanto ai reati (necessariamente) abituali (fra cui rientra l attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all art. 260 T.U., per la quale, peraltro, è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni), l applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. è palesemente esclusa (ricorrendo la condizione di cui al n. 5). Sembra invece condurre a conclusioni diverse l ipotesi del reato eventualmente abituale, quando caratterizzato da una singola condotta ; in questa categoria rientra la raccolta e trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione. Dopo avere analizzato il contenuto del comma 2, occorre infine fare alcune osservazioni di carattere generale in merito all abitualità della condotta. Si riprendono a tal proposito le considerazioni elaborate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano (G. L. GATTA, Prime linee guida per l applicazione del d.lgs. n. 28/2015 ) [ 8

9 Il riferimento al comportamento (abituale) e alle condotte (plurime, abituali e reiterate) induce a ritenere che la non abitualità del comportamento possa desumersi anche da condotte per le quali non è intervenuto un precedente accertamento giudiziale definitivo. Potranno -pertanto- valutarsi comportamenti risultanti da precedenti giudiziari, quali condanne non definitive, declaratorie di estinzione del reato, d improcedibilità, di non punibilità comunque risultanti (da sentenza, da decreto di archiviazione, da altre circostanze). In ogni caso il comportamento valutabile deve essersi verificato in termini di certezza, non potendo tenersi conto di condotte non riferibili univocamente all autore del reato. Cercando di schematizzare. Non sono ostativi all applicabilità dell art. 131-bis: 1) un solo precedente (condanna irrevocabile) per reato non della stessa indole; 2) precedenti penali e giudiziari per reati non della stessa indole che, rispetto al fatto per cui si procede, appaiano non indicativi di un abitualità. Sono al contrario ostativi: 1) la permanenza del reato che esprime l attualità di un offesa che impedisce di considerarla esigua; 2) la presenza di reati commessi col vincolo della continuazione, in considerazione della causa ostativa della pluralità di condotte [G. L. GATTA, op. cit.] 3. La responsabilità dell ente Analizzato l ambito e i presupposti di applicazione dell art. 131-bis, occorre ora, prima di passare ad esaminare le modifiche al codice di procedura penale, fare alcune brevi considerazioni sulla responsabilità dell ente qualora il reato non sia punibile per particolare tenuità del fatto. Bisogna in effetti domandarsi quale sia la sorte dell ente, persona giuridica, nei casi in cui, rispetto al reato presupposto, non si sia proceduto penalmente nei confronti della persona fisica (che ha commesso materialmente il fatto) trovando applicazione l art. 131-bis cod. pen.. In questa sede si riprendono le considerazioni dal Prof. P. CORSO [ L art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 (recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) prevede che la responsabilità dell ente sia autonoma, che essa cioè sussista anche quando il reato presupposto si sia estinto (per causa diversa dall amnistia). Tuttavia, l esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all art. 131-bis cod. pen. non può essere fatta rientrare nel novero delle cause di estinzione del reato, rimane quindi estranea all art. 8 d.lgs. n. 231/2001. Si deve pertanto concludere che la pronuncia, da parte del giudice, di non procedibilità per particolare tenuità del fatto andrà a beneficio tanto della persona fisica, quanto della persona giuridica, rispetto alla quale non si potrà parimenti procedere. 4. Le modifiche al codice di procedura penale Veniamo ora alle modifiche apportate al codice di procedura penale da parte del d.lgs. n. 28/

10 Il decreto ha innanzitutto modificato l art. 411 cod. proc. pen. (rubricato altri casi di archiviazione ), il quale, in seguito alla novella, dispone che 1. le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. 1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5. Ne risulta che, in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il PM deve darne notizia all imputato e alla persona offesa, i quali possono presentare opposizione. Con questa previsione, il legislatore ha considerato che la valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo non può prescindere dalla valutazione dell interesse della parte offesa. Tralasciando il caso in cui vi sia stata opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, il giudice potrà: 1) accogliere la richiesta di archiviazione e pronunciare la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; 2) non accogliere la richiesta di archiviazione e disporre nuove indagini, ovvero chiedere al PM di formulare l'imputazione (art. 409, c.. 4 e 5 cod. proc. pen.). Il decreto ha anche introdotto il comma 1-bis dell art. 469 cod. proc. pen., il quale dispone che la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. Questo nuovo comma prevede dunque che, qualora debba applicarsi l art. 131-bis cod. pen., il giudice per le indagini preliminari (cd. G.U.P.) pronunci sentenza di non doversi procedere. Merita infine attenzione il nuovo art. 651-bis cod. proc. pen. (rubricato efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno ): 1. la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto a norma dell art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. E dunque previsto che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento abbia efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo promosso dalla persona offesa per le restituzioni o il risarcimento del danno. Il giudice civile (o amministrativo) rimane comunque libero nella determinazione dell ammontare degli stessi. In altre parole, la sentenza di proscioglimento costituisce una prova definitiva della colpevolezza dell imputato, pur 10

11 dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen., sulla quale il soggetto danneggiato potrà basarsi per chiedere allo stesso (o al responsabile civile) il risarcimento dei danni nel giudizio civile o amministrativo. 5. Le modifiche al T.U. sul casellario giudiziale L art. 4 del d.lgs. n. 28/2015 ha infine apportato alcune modifiche al D.P.R. n. 313/2002, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (cd. Testo Unico sul casellario giudiziale). In seguito alle modifiche, l art. 3, c. 1, lett. f) del Testo Unico dispone che devono essere iscritti per estratto nel casellario giudiziale i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen.. La neo introdotta lett. d-bis) dell art. 5, c. 2 sancisce che devono essere eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art bis cod. pen., trascorsi dieci anni dalla pronuncia. Parallelamente, l art. 24, c. 1 dispone, alla lett. f-bis), che nel certificato generale del casellario giudiziale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata. Infine, la nuova lett. f-bis) dell art. 25, c. 1 prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen., quando la relativa iscrizione è stata eliminata. Cercando di schematizzare le novità apportate al T.U. sul casellario giudiziale, le sentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi dell art. 131-bis cod. pen. devono essere iscritte per estratto nel casellario giudiziale e sono eliminate trascorsi dieci anni dalla loro pronuncia. Queste sentenze non compaiono però nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall interessato. Ne risulta quindi che l esclusione dalla punibilità del reato non rappresenta un intervento di depenalizzazione, prevede invece l accertamento in via definitiva della commissione del reato da parte del soggetto (indagato o imputato) che sarà però dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen.. In base a questa premessa si spiega la previsione dell iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti che abbiano dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen.. Questa iscrizione, del resto, permette al giudice di conoscere il trascorso giudiziario del soggetto ed eventualmente escludere (qualora questi commetta un ulteriore reato e ricorrano le condizioni che abbiamo analizzato) l applicazione dell art. 131-bis cod. pen. per abitualità del comportamento. 6. La tenuità dell offesa, analisi giurisprudenziale 11

12 Occorre a questo punto soffermarci con maggiore attenzione sull elemento centrale della riforma, la tenuità dell offesa. Come abbiamo visto, il giudice, per riconoscere la tenuità dell offesa, dovrà considerare due aspetti: 1) le modalità della condotta; 2) e l esiguità del danno o del pericolo. E opportuno dar conto della prassi giurisprudenziale in materia, facendo riferimento ad alcuni casi particolari in cui la tenuità dell offesa è prevista (rectius, compariva all interno dei codici penale e di procedura penale già prima del d.lgs. n. 28/2015) come circostanza attenuante (comune ex art. 62, n. 4) cod. pen., ovvero speciale cioè prevista in riferimento ad alcuni specifici reati come il delitto di ricettazione ex art. 648, c. 2) o come causa di non procedibilità (nel processo minorile o nel processo davanti al giudice di pace), precisando tuttavia che occorrerà attendere qualche mese per comprendere quale sarà la concreta applicazione dell art. 131-bis cod. pen. da parte dei giudici. La Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. VI, 26/02/2014, n ), confrontata ad un delitto contro la pubblica amministrazione (peculato), ha sottolineato come la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Per concludere a favore della tenuità della condotta, si deve quindi considerare il reato in concreto, nella sua globalità (atto, evento ed elemento soggettivo). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che di tali principi la Corte di appello di Brescia ha fatto buon governo osservando come le condotte appropriative del D.M. e del Ma., pur avendo avuto ad oggetto somme di denaro di non elevata entità, non potessero considerarsi di gravità contenuta, tenuto conto che il peculato aveva fatto seguito ad altrettante perquisizioni arbitrarie eseguite in danno delle due persone offese, iniziative peraltro connotate dall'impiego di forme di "brutale violenza" poste in essere in violazione dei doveri istituzionali cui gli imputati erano tenuti nella loro veste di carabinieri e pure con approfittamento della loro superiorità numerica : poco importa che le condotte dei soggetti agenti abbiano avuto ad oggetto somme esigue di denaro, dal momento in cui le loro modalità concrete (perquisizione arbitrarie, impiego di violenza, superiorità numerica) escludono immediatamente l applicabilità dell attenuante della tenuità del fatto. La Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. I, 04/02/2014, n ), in merito al delitto di ricettazione, ha affermato che la Corte di merito ha già disatteso la richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità, osservando come la condotta fosse stata posta in essere da affiliato mafioso per finalità criminose inerenti l'operato del sodalizio di appartenenza e richiamando pacifici orientamenti interpretativi, secondo i quali il valore venale del bene ricettato costituisce un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine, mentre se risulta la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla disamina anche di ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 c.p., che consentano di configurare l'attenuante "de qua"; questa va, invece, esclusa quando emergano profili negativi, sia di tipo oggettivo, come, ad esempio, l'entità del profitto, sia soggettivo, quali i motivi e la capacità a delinquere dell'agente : per valutare la tenuità di una condotta criminosa, non è sufficiente considerare il valore venale del bene oggetto del reato, dovendosi parimenti considerare gli ulteriori elementi oggetti (per es., l entità del profitto) e soggettivi (i motivi e la capacità a delinquere). In altre parole, come la Suprema Corte ha ribadito in un altra sentenza (Cass. Pen., sez. 12

13 V, 11/06/2013, n ), l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2, va riferita non esclusivamente al valore della cosa, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. II, 01/03/2013, n ) ha precisato il significato da attribuire al danno di speciale tenuità (al ricorrere del quale potrà applicarsi la circostanza attenuante comune di cui all art. 62, n. 4): quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, nella motivazione della sentenza impugnata se n'è esclusa l'applicabilità facendo riferimento alla "presunta parva materia" relativa alle dodici uova pasquali oggetto dell'estorsione, mentre la pretesa si inseriva in un contesto sistematicamente vessatorio ed estorsivo ai danni dei commercianti del posto che faceva ritenere oggettivamente non lieve la condotta dell'imputato. La Corte a questo riguardo osserva che giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione. Il danno potrà dunque dirsi di speciale tenuità solo qualora il reato abbia cagionato un danno minimo nei confronti di tutti i beni giuridici tutelati dalla norma in questione: nel caso specifico, se il bene mobile oggetto dell estorsione (dodici uova pasquali) è di modesto valore economico, la libertà e l integrità fisica della vittima (altro bene giuridico tutelato) è stata violata in modo profondo. In merito a quest ultimo aspetto, assume rilievo (come abbiamo detto già in precedenza) la valutazione delle modalità concrete della condotta del soggetto agente (violenza e minaccia). Ugualmente, confrontata al reato di cui all art. 44, lett. b) D.P.R. n. 38/2001 (esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire), la Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, 08/10/2008, n ) ha ritenuto la sussistenza di un danno di non lieve entità al bene giuridico tutelato (l ambiente e la regolare edificazione del territorio) perché le opere avevano avuto un impatto di rilievo in quel tratto di alveo. In questo senso la Corte territoriale, con motivazione non censurabile, ha ritenuto la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 62 c.p., n La norma : DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita'del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU n.64 del ) Vigente al:

14 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonche' disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m);. Art. 1 - Modifiche al codice penale 1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V - Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena Capo I - Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione e applicazione della pena». 2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente: «Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.». Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale 1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita'» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto»; 14

15 b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.». Art. 3 Disposizioni di coordinamento processuale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»; b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.». Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»; b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»; c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»; d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;». 15

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