SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

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1 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Si sospende l esecuzione della condanna per un certo tempo, trascorso il quale senza che il soggetto abbia commesso un altro reato si estingue lo stesso; - se entro tale periodo il colpevole commette altro reato la sospensione è revocata ed egli dovrà sottostare non solo alla nuova pena ma anche a quella sospesa. - Condizioni per la concessione : A. condanna a pena detentiva non superiore a due anni, oppure a pena pecuniaria che solo o congiunta a pena detentiva sia equivalente a pena detentiva non superiore a due anni. - Soggetti tra i 18 e i 21 anni ovvero sopra i 70 anni: 2 anni e 6 mesi. - Minori degli anni 18: 3 anni; B. il colpevole non deve aver già riportato precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione; né deve essere delinquente o contravventore abituale o professionale; C. al colpevole non può essere concessa la sospensione per un altro reato non potendo essere concessa più di una volta: il Giudice può disporre la seconda sospensione qualora la pena da infliggere, accumulata con quella erogata con la precedente condanna non superi i limite dei due anni D. la concessione è rimessa alla discrezionalità del Giudice che accorda il beneficio se, valutate le circostanze del 133, presume che il colpevole non commetta nuovi reati.

2 Il Giudice deve motivare: lo stesso non deve valutare tutti gli elementi dell art. 133, ma può indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass /200)) La sospensione può essere subordinata all adempimento di obblighi (restituzioni, risarcimento del danno, lavori, pubblicazioni della sentenza di condanna, eliminazione delle conseguenze del reato); tali adempimenti sono obbligatori nel caso di seconda concessione; Attività non retribuita in favore della collettività: può essere disposta in caso di non opposizione del condannato; ha durata massima di sei mesi e deve essere svolta per sei ore di lavoro settimanali. NB.- in sede di patteggiamento il Giudice o accetta in toto la proposta delle parti o la rigetta in toto, non può modificare i termini dell accordo, ad es. subordinando la sospensione ad un attività non retribuita in favore della collettività (Cass. N / 2009) E. non deve trattarsi di reati di competenza del Giudice di Pace F. effetti della sospensione: a. sospensione della pena principale per cinque anni per delitti e per due anni per contravvenzioni, nonché delle pene accessorie; non si estende agli altri effetti penali della condanna né alle obbligazioni civili derivanti da reato. Rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne la confisca; b. comporta l estinzione del reato se nei termini stabiliti il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi. G. revoca della sospensione condizionale : i. se nei termini il condannato commetta nuovo delitto o nuova contravvenzione della stessa indole, a pena detentiva;

3 ii. se non adempie agli obblighi; iii. se riporti altra condanna per delitto commesso anteriormente per una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa superi i limiti del 163; anche se non sono superati i limiti, il Giudice può comunque revocare la sospensione tenuto conto dell indole e della gravità del reato; iv. se la sospensione condizionale fu concessa in presenza di cause ostative. v. Per Giur. (Cass. 5638/2009) una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale; H. rapporti tra sospensione condizionale della pena e indulto. INDULTO Cos è? E causa di estinzione della pena 1) L indulto è stato concesso con legge n. 241/06, per tutti reati commessi fino al ; 2) estingue la pena nella misura non superiore a 3 anni per pene detentive e non superiore a , per pene pecuniarie, solo o congiunte a pene detentive. 3) non si applicano le esclusioni di cui all art. 151 ult. Comma ( recidivi ecc.) 4) non si applica a certi reati specifici (es. stupefacenti, usura, riciclaggio, violenza sessuale, associazione mafiosa) 5) viene revocato se si commette reato nei 5 anni successivi 6) non opera automaticamente ma solo a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria (es. chi è agli arresti domiciliari commette evasione se non attende che il Giudice applichi l indulto); 7) è compatibile con il giudizio abbreviato e col patteggiamento 444- : in tal caso, si può estinguere una pena di 4 anni e 6 mesi (pena ritenuta equa in concreto) 8) non sono previste esclusioni o limitazioni soggettive; 9) particolarità: nelle esclusioni non sono previsti reati gravissimi come rapina aggravata, estorsione aggravata o omicidio

4 10) si può applicare al tentativo dei reati esclusi, poiché le esclusioni devono essere interpretate tassativamente; 11) sulla data del reato da sottoporre ad indulto: - in caso di dubbio: si deve applicare la soluzione più favorevole all imputato; - in caso di reato continuato: deve essere scisso nei vari reati per vedere se gli stessi vi rientrino; - nel reato permanente: non si applica l indulto se la permanenza è proseguita dopo il termine di efficacia del provvedimento. REATI DI DURATA - accenno Sono: Reati abituali: reato per l esistenza del quale la legge richiede la reiterazione di più condotte identiche ed omogenee es. Maltrattamenti in famiglia Reati permanenti: permane la lesione del bene giuridico protetto a causa della persistente condotta volontaria del soggetto agente: es. sequestro di persona Rapporti tra indulto e sospensione condizionale. Possono essere applicati congiuntamente l indulto e la sospensione condizionale della pena? In caso contrario quale prevale? Può l imputato scegliere il beneficio? (ad esempio nel caso di richiesta di patteggiamento?) Ha disposto Cass. Pen. Sez /2010 n , secondo cui l indulto non può concorrere con la sospensione condizionale e prevale quest ultimo beneficio. Per tali motivi: - poiché l indulto riguarda solo pene suscettibili in concreto di esecuzione, l effetto sospensivo della sospensione condizionale è inconciliabile con l applicazione dell indulto. - Inoltre il condannato non ha alcun interesse alla simultanea applicazione dei due benefici poiché qualora decorso il periodo di prova previsto dall art. 163 non si verificasse l estinzione del reato, avrebbe la possibilità

5 di richiedere l applicazione dell indulto, con l incidente di esecuzione ai sensi dell art. 672 c.p.p. I. rapporto col perdono giudiziale (art. 169 c.p.): le condizioni per il perdono giudiziale per i minorenni (causa di estinzione del reato) sono: o minore di 18 anni maggiore di anni 14; o non abbia già subito condanna a pena detentiva per delitto; o il Giudice ritenga di poter applicare in concreto una pena detentiva non superiore a due anni; o il Giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il Giudice non può basarsi solo sull incensuratezza, ma deve valutare tutti i parametri dell art. 183; o presuppone l accertamento del fatto e della responsabilità del minore, che deve dare il consenso alla definizione del processo in udienza preliminare. o Il perdono giudiziale può essere concesso più volte per reati commessi prima della sentenza per cui è già stato concesso il beneficio. o Il perdono giudiziale è più favorevole della sospensione con messa alla prova. o In parte ha gli stessi presupposti della sospensione condizionale (prognosi personologica favorevole). La scelta del Giudice comporta effetti molto diversi, visto che il perdono giudiziale viene concesso con una sentenza di non doversi procedere, perciò destinata a non essere annotata nel casellario giudiziale però secondo la dottrina non può dirsi che il perdono giudiziale è più favorevole al reo; secondo la giurisprudenza la scelta è rimessa al Giudice, sul quale grava l onere di motivare le ragioni della scelta e cioè in particolare ove ritenga di negare il beneficio più favorevole.

6 Ove ne ricorrano i presupposti, il Giudice è tenuto a concedere il perdono giudiziale in luogo della sospensione condizionale, essendo il primo beneficio più favorevole con riguardo agli effetti che si producono. L unico valido criterio di scelta risulterà essere la maggiore o minore significatività special preventiva dei due istituti in riferimento al caso concreto. L. Sospensione condizionale e non menzione nel certificato penale spedito a richiesta dei privati (art. 175) la giurisprudenza ritiene ammissibile una pronunzia che ammetta la sospensione e neghi la non menzione, poiché i due istituti hanno diverse finalità e diversi presupposti valutativi. PRESCRIZIONE DEL REATO E stata modificata dalla L. 251/2005. Modifiche apportate dalla legge: a. generale riduzione dei termini di prescrizione; b. inasprimento di trattamento per i recidivi; c. aumento della discrezionalità del Giudice. Disciplina: 1) la prescrizione è rinunciabile; 2) i termini di prescrizione sono commisurati alla pena edittale massima prevista, ma mai inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni;

7 3) nel caso ci cause interruttive (art ) l incremento del termine non può andare oltre un quarto di quello originariamente previsto; 4) la prescrizione inizia a decorre dalla consumazione del reato; per il reato continuato la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la continuazione. In tema di usura: la prescrizione decorre dall ultima riscossione sia del capitale che degli interessi (art. 644 ter); ricostruzione dell usura quale reato a consumazione prolungata; 5) disciplina intertemporale: art. 10 l. 251/05: Successione di leggi penali CASI (art. 2 Cod. Pen.): - nuova incriminazione - abolizione di norma incriminatrice - riformulazione della fattispecie si applica la disposizione più favorevole in concreto TEORIE - teoria della continuità del tipo di illecito - teoria del rapporto di continenza CASI Rapporto tra 324 e 323 Vecchia e nuova usura - nuova usura: due forme: usura ex lege e usura in concreto - vedi il problema del momento consumativo e della prescrizione - vedi il problema della responsabilità del riscossore che non ha partecipato alla pattuizione usuraria: è concorso di persone nel reato perché trattasi di reato a consumazione prolungata, si consuma sino al momento della riscossione dell ultima rata Modifica del reato di violenza sessuale

8 In tema di prescrizione: - vecchio 157: vi erano scaglioni che facevano riferimento alla misura edittale della pena; in caso di atto interruttivo non poteva prevedere un aumento di pena di oltre la metà; - il nuovo 157: la prescrizione è pari alla pena massima e nel caso di fatti interruttivi non può esserci aumento se non sino al ¼, per incensurati a) le nuove norme non si applicano ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione sono più lunghi di quelli previgenti; b) se i nuovi termini di prescrizione sono più brevi, si applicano ai processi in corso esclusi: a. quelli per i quali vi sia già stata l apertura del dibattimento; b. quelli pendenti in appello o in Cassazione: la pendenza dell appello avviene a seguito della sentenza di condanna di primo grado (Cass. Sez ). c. La corte costituzionale ha escluso l inapplicabilità delle nuove norme ai processi di primo grado in corso per i quali vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento; la corte costituzionale ha respinto l eccezione di incostituzionalità nell altro caso di non applicabilità.

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