GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA, DIRITTO COMUNE E DIRITTO VIVENTE

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1 CAPITOLO SECONDO GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA, DIRITTO COMUNE E DIRITTO VIVENTE SOMMARIO: 2.1. Gli enti ecclesiastici nella attuale società multireligiosa Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti L attività negoziale dell ente ecclesiastico I controlli sull amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico e la loro rilevanza civile Le attività ecclesiastiche tradizionali e l ente ecclesiastico imprenditore La disciplina dell impresa sociale e gli enti ecclesiastici Enti ecclesiastici e società commerciali Gli enti ecclesiastici nella attuale società multireligiosa. La materia degli enti è posta da sempre al centro delle riflessioni della dottrina ecclesiasticista. Ciò in ragione innanzitutto del loro essere una evidente forma di manifestazione delle varie credenze religiose, e per la loro forte presenza all interno della società con le loro attività cultuali o solidali. Ne consegue un sistema profondamente diversificato sul quale è necessario continuare a riflettere anche in vista di un panorama sempre più ampio delle interpretazioni dottrinali e della casistica giurisprudenziale. Alcuni autori intendono per enti ecclesiastici gli enti cattolici e delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato, poi tradotte in legge; cioè soltanto gli enti ecclesiastici riconosciuti in persona giuridica proprio in virtù delle leggi di derivazione pattizia. Altri ancora vi ricomprendono tutti gli enti con finalità di religione o di culto, anche se privi di uno specifico riconoscimento, pur se in qualche modo riconducibili ad un ordinamento confessionale. Le richiamate posizioni dottrinarie hanno tutte un dato comune nell individuazione degli enti ecclesiastici, rappresentato dal collega- Il concetto di ente ecclesiastico nella dottrina

2 10 GIUSTIZIA E RELIGIONE La doppia qualificazione statale e confessionale mento tra una struttura (l ente con le sue molteplici possibili forme organizzative assunte in ordine alle attività rituali o solidali) con le finalità di religione o di culto. Occorre, ovviamente, precisare che tali finalità rappresentano un qualcosa di diverso rispetto ad altre finalità genericamente identificabili come non lucrative, rivolgendosi spesso a valori fondamentali della persona umana, tutelati, peraltro, anche a livello costituzionale (l art. 19 Cost., ad esempio, si riferisce all esercizio della libertà religiosa in forma associata). L attenzione, però, rivolta dal legislatore alla struttura richiede necessariamente di assumere l ente ecclesiastico civilmente riconosciuto come un tipo strutturale speciale, i cui tratti identificativi (di cui al successivo par. 2) ne fanno una categoria peculiare all interno del sistema giuridico, distinto cioè nei tratti identificativi e nelle regole operative da altre tipologie apparentemente analoghe. Tali enti sono spesso strumentali alle confessioni religiose di cui costituiscono il braccio operativo. Ciò nonostante, tale inquadramento appare in parte riduttivo rispetto alla reale portata del fenomeno in esame se riguardato sotto il profilo operativo (delle attività svolte) che comporta uno spiccato rilievo nell esperienza giuridica contemporanea. Di conseguenza, ci si avvia a ricomprendere nel settore in esame anche realtà organizzative e strutturali, tradizionalmente escluse dalla tipologia classica degli enti ecclesiastici. Può, quindi, essere assunta come nozione qualificativa di ente ecclesiastico quella estesa ad ogni ente che abbia scopi e finalità di religione o di culto, seppure con le indubbie differenze tra quelli riconosciuti in persona giuridica, quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quelli riconosciuti secondo il diritto comune, e quelli non personificati. Tali enti hanno altresì in comune tra loro la necessaria doppia qualificazione, statale e confessionale. Anzi, quella confessionale condiziona l identificazione civilistica, anche se, come è stato opportunamente evidenziato, occorre sottolineare che tutte queste entità particolari radicate nel diritto confessionale, non esauriscono la loro presenza nell ordinamento di origine, ma sono necessariamente coinvolte nella vita sociale che ha come principale punto di riferimento l ordinamento statuale.

3 GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA E DIRITTO VIVENTE 11 Tribunale di Torre Annunziata. Sezione distaccata di Sorrento Sentenza 31 marzo 2011, n. 99 (Chiesa rettoriale, personalità giuridica, sfratto per morosità) Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, dott. Francesco Coppola, ha pronunciato Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. 122 del ruolo affari contenziosi civili dell anno 2010, all esito della discussione orale, disposta ai sensi dell art. 281 sexties c.p.c. Tra D.M.N., quale legale rappresentante della Chiesa di San Biagio in Sant Agnello,, Attore Arredo Casa di F. M. & C. s.a.s.. Convenuta e Parrocchia dei S.S. Prisco e Agnello, in persona del Parroco P.N.,. Terza chiamata in causa Oggetto: sfratto per morosità. Motivi della decisione 1. D.M.N., quale parroco della Chiesa di San Biagio in Sant Agnello, in citazione notificata il , ha intimato sfratto per mora alla società convenuta lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti, dal mese di novembre 2006 a quello di giugno 2009, relativamente a due locali terranei adibiti ad uso commerciale, siti in Sant Agnello al Corso Italia, nn.. L istante ha fondato la domanda sulla circostanza che la Chiesa di San Biagio è proprietaria dei locali in virtù di testamento pubblicato il di M.C., originaria locatrice degli immobili. La convenuta ha contestato il debito, eccependo di aver corrisposto i canoni, dalla morte della originaria locatrice, al creditore apparente, ovvero alla Parrocchia di S.S. Prisco e Agnello (nel cui ambito territoriale rientra la Chiesa di San Biagio e che, nella denunzia di successione M.C., è inserita nel quadro relativo agli eredi e legatari), la quale ultima, chiamata in garanzia dalla convenuta, ha contestato la domanda eccependo la carenza di legittimazione attiva del D.M.N. 2. La domanda non può essere accolta, risultando fondata l eccezione proposta dalla Parrocchia di S.S. Prisco e Agnello. A tal fine, in primo luogo, occorre chiarire il concetto di Rettoria. In particolare, si intende rettore di chiesa, ai sensi dei cann. 556 e 557 cod. dir. can., il sacerdote cui il vescovo diocesano affida la cura di una chiesa che non è né parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa. Conseguentemente per rettoria deve intendersi la chiesa che non è né parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa, che è affidata alla cura pastorale del rettore. Tale istituto, essendo previsto dal diritto canonico, in quanto tale risulta essere un soggetto di diritto, come affermato del resto anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, , n. 2888; la rappresentanza in giudizio di una chiesa eretta in rettoria spetta al rettore, secondo quanto dispone per le persone morali in canone La Rettoria

4 12 GIUSTIZIA E RELIGIONE Il concetto di ente ecclesiastico La natura degli enti ecclesiastici La personalità giuridica come erectio in titulum 1649; senza che sia possibile distinguere il caso in cui la chiesa sta in giudizio come soggetto di un diritto, dal caso in cui essa è l oggetto del diritto posto in discussione. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà riconosciuta all ordinario dal successivo canone 1653, di partecipare al giudizio, o direttamente, o accanto al rappresentante dell ente ecclesiastico, onde vigilare che i diritti della persona morale siano sostenuti con la necessaria diligenza ). Ma in concreto, soprattutto in relazione alla storia della chiesa stessa, le rettorie hanno o non hanno la personalità giuridica con l effetto che, nel primo caso, la responsabilità economica è del rettore, mentre nel secondo caso, è del responsabile dell ente ecclesiastico a cui la rettoria è annessa. A questo punto, per un corretto inquadramento della questione, è opportuno chiarire anche il concetto di ente ecclesiastico alla luce della normativa vigente. Con tale nozione si indica una categoria propria dell ordinamento italiano e non dell ordinamento canonico, la quale non è intrinseca alla natura dell ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico, che è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l attività effettivamente espletata dall ente, che deve perseguire fini di religione o di culto. Detta nozione va riferita non soltanto agli enti del culto cattolico, ma anche agli istituti di culti diversi. Il codice di diritto canonico distingue tra persone morali, che sono tali per ordinazione divina (la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica o Santa Sede) e persone giuridiche, distinte dalle prime, che sono, invece, di derivazione umana, in quanto la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (ad esempio le diocesi). Dottrina e giurisprudenza hanno tradizionalmente accostato gli enti ecclesiastici talvolta agli enti pubblici, più spesso agli enti privati, oppure li hanno considerati un tertium genus distinto dai precedenti, in virtù delle sue caratteristiche peculiari ed esclusive. Non manca neppure chi ritiene che la qualifica di ente ecclesiastico sia una prerogativa degli enti riconosciuti agli effetti civili e chi, invece, ritiene che il riconoscimento abbia soltanto un valore ricognitivo dell ecclesiasticità dell ente, ma non ne sia la causa né la prova. Secondo le più recenti elaborazioni dottrinali in materia, gli enti ecclesiastici non sono più presi in considerazione sotto una prospettiva meramente ed esclusivamente confessionale: assume rilevanza l effettiva attività espletata dagli stessi, il riferimento alla quale consente una loro maggiore assimilazione nell ambito del diritto comune, con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di privilegio o di singolarità loro tradizionalmente concessa, e con l ulteriore conseguenza che l ente ecclesiastico che esercita attività prevalentemente imprenditoriale può essere soggetto a fallimento. Agli enti ecclesiastici si applicano pertanto, agli effetti civili, le norme del codice civile: possono ottenere il riconoscimento previsto dall art. 12 c.c., possono assumere la forma dell associazione o della fondazione, possono esistere come enti di fatto e quindi di fatto essere assoggettati alle norme del diritto comune, sia nel caso in cui siano sprovvisti del gradimento della competente autorità ecclesiastica, sia nel caso in cui siano eretti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato. La personalità riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici si aggiunge (e no si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per l ordinamento religioso cui appartengono. Così come è possibile che l ente abbia personalità giuridica per l ordinamento confessionale di appartenenza, ma non per l ordinamento statuale. Per gli enti ecclesiastici di culto cattolico e per gli enti ecclesiastici di culto acattolico con i quali sono state raggiunte intese con le relative rappresentanze, sono previsti come regola generale il riconoscimento della personalità giuridica e l iscrizione nel registro delle persone giuridiche (artt. 4, 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222; artt. 21, 22 l. 22 novembre 1988, n. 516; art. 18 della legge 22 novembre 1988, n. 517; art. 22

5 GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA E DIRITTO VIVENTE 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101; art. 11 delle legge 12 aprile 1995, n. 116; art. 24 della legge 29 novembre 1995, n. 520). Per gli altri enti ecclesiastici di culto acattolico è normalmente ammessa, come principio generale, la possibilità di ottenere il riconoscimento (art. 2 della legge n. 1159/1929; art. 10 del R.D. n. 289/1930). In generale si può affermare che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una sostanziale disponibilità dello Stato in favore del riconoscimento, che ha effetti costitutivi anche con riferimento agli enti ecclesiastici. La differenza tra enti ecclesiastici (di culto cattolico ed enti di diverso culto, riconosciuti o privi di riconoscimento) assume rilievo quanto alla disciplina giuridica di riferimento. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono regolati da una normativa speciale che analiticamente prende in considerazione le diverse fasi della vita dell ente (cfr. per tutte la citata legge n. 222/1985), mentre per gli enti ecclesiastici che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono notevoli problemi di individuazione della normativa applicabile, essendo, come noto, non esaustive le sole norme di diritto comune dettate dal codice civile per gli enti di fatto. Particolarmente significativo al riguardo è il miniaccordo interpretativo tra Italia e Santa Sede sulle disposizioni di legge n. 222/1985, conseguenti ai lavori di una commissione paritetica conclusi il 24 febbraio 1997 e, particolarmente sulla questione essenziale se agli enti ecclesiastici cattolici debbano ritenersi applicabili esclusivamente le norme speciali pattuite nel , o se ad essi vadano applicate anche le norme civile relative alle persone giuridiche private. In altri termini, ciò che era stato messo in discussione era la specialità degli enti ecclesiastici in opposizione alla loro eventuale assoggettabilità al diritto comune. Problema, questo, di grande rilievo teorico che per sua natura non può non essere riferito anche agli enti acattolici dal momento che, con la stipulazione delle Intese ex art. 8 Cost., sono entrati anch essi a far parte della medesima categoria di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Dal suddetto accordo emerge il riconoscimento del principio fondamentale secondo il quale la disciplina degli enti di cui alla legge n. 222/1985 presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche e gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione e estinzione delle persone giuridiche private. Da quanto esposto, risulta pertanto evidente e pacifico che gli enti ecclesiastici, dotati di personalità giuridica secondo l ordinamento canonico ma non anche secondo l ordinamento statuale, costituiscono comunque enti di fatto ai quali l ordinamento riconosce soggettività giuridica e l applicazione delle norme di diritto comune (artt c.c.; v. Cons. di Stato, sez. IV, , n. 114). Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che il sacerdote D.N.M. è rettore della cappella di S. Maria delle Grazie e S. Biagio (attestazione del del Vicario generale dell Arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia), che il sacerdote P.N. è il parroco e il legale rappresentante della parrocchia dei S.S. Prisco e Agnello e che la cappella di S. Biagio è parte integrante della stessa parrocchia (attestazione del del Vicario generale dell Arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia e del decreto del Vescovo dell Arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia del di assegnazione ex art. 29 legge 222 del 1985). Da ciò emerge, quindi, in difetto di altre allegazioni e prove, che la chiesa/cappella di S. Biagio è un bene appartenente alla parrocchia dei S.S. Prisco e Agnello, che la prima non ha personalità giuridica secondo l ordinamento civile e canonico e che, quindi, non costituendo nemmeno un ente di fatto, D.N.M., anche se rettore di tale cappella, non ha la rappresentanza giuridica di essa. Ne consegue che la chiesa/cappella di S. Biagio, come anche il suo rettore, sono persone del tutto prive di legittimazione ad agire, e che la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile. Specialità Ente di fatto e rappresentanza

6 14 GIUSTIZIA E RELIGIONE 3. La conduttrice ha eccepito di aver pagato i canoni di luglio ed agosto 2009 al D.M.N., dopo la richiesta di pagamento da lui effettuata con raccomandata del (a firma dell avv. P. A.), ma che avendo il D.M.N. rifiutato quelli successivi aveva proceduto all offerta reale delle mensilità di settembre/dicembre 2009 con verbale del , che anche veniva rifiutata perché di importo minore rispetto al maggior preteso credito. Nelle more del giudizio il D.M.N. ha poi accettato il pagamento dei canoni successivi ma la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, la convalida dell effettuata offerta reale. La parrocchia dei S.S. Prisco e Agnello ha provato di essere titolare del rapporto di locazione, essendo succeduta all originaria locatrice, M.C. Quest ultima, con testamento pubblicato il , aveva lasciato i due locali in questione alla Chiesa di San Biagio, chiesa rettoriale priva di personalità giuridica annessa alla parrocchia dei S.S. Prisco e Agnello. Ne consegue che la successione a titolo particolare è avvenuta logicamente in favore della parrocchia, in quanto ente ecclesiastico titolare della cappella di San Biagio (cfr. citato decreto vescovile ex art. 29 legge 222/1985). Deriva da quanto evidenziato che la richiesta di convalida dell offerta reale non può essere accolta, non essendo stata effettuata in favore del creditore o a soggetto legittimato a ricevere in suo nome. P.Q.M. Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.M.N., quale legale rappresentante della Chiesa di San Biagio in Sant Agnello, nei confronti della Arredo Casa di F. M. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.,, e di Parrocchia di S.S. Prisco ed Agnello, in persona del Parroco P. N., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda proposta da D.M.N., quale legale rappresentante della Chiesa di San Biagio in Sant Agnello; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Arredo Casa di F. M. & C. s.a.s. ; Queste realtà si trovano cioè inserite nelle relazioni di cui quella vita sociale è intessuta, e che collegano non solo le svariate soggettività fra loro, ma anche queste svariate soggettività con quelle espressive di poteri pubblici (A. Vitale). In ogni caso, sembra correttamente prevalere l attuale indirizzo di ritenere la locuzione enti ecclesiastici comprensiva di ogni organismo espressione di qualsiasi confessione religiosa (P. Floris). In tali forme organizzative, quindi, si concentrano per lo meno due importanti esigenze di tutela, quella di promozione ed incentivazione del fenomeno religioso, conformemente peraltro alle richieste della popolazione, e quella di protezione delle attività socialmente rilevanti di tipo cultuale (ad es. l assistenza religiosa) e non direttamente cultuale (ad es. l approntamento di servizi per i bisognosi). Tale ultimo campo, anzi, sembra ampliarsi in modo proporzionale al riti-

7 GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA E DIRITTO VIVENTE 15 ro dello Stato dal campo sociale, comunque tradizionalmente già occupato anche dalle confessioni religiose. D altra parte, la nostra società multiculturale è certamente anche multireligiosa, e ciò assume oggi specifica rilevanza per le differenze dei vari culti presenti in Italia (c.d. pluralismo religioso). Questo fenomeno è accentuato dal flusso migratorio, dalla diffusione delle conversioni religiose, dal propagarsi di nuove confessioni, gruppi e sette di ogni tipo, anche profondamente estranee al tessuto sociale e religioso tradizionale italiano. La religione diviene, quindi, un importante fattore di aggregazione sociale che si realizza attraverso la costituzione ed il mantenimento delle strutture organizzative frutto della piena autonomia sia privata che confessionale. Di qui, l esigenza di leggere il fenomeno non soltanto in chiave tecnico-operativa, ma quale strumento di libertà ed esercizio della medesima autonomia, nel complesso rapporto tra identità degli individui e realizzazione dello scopo religioso attraverso il gruppo. È quanto mai opportuno osservare, pertanto, sia pure in base a prospettive specifiche e non esaustive dello stesso, il fenomeno enti ecclesiastici all interno del diritto vivente anche di elaborazione giurisprudenziale Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si intende comunemente in dottrina, come peraltro già parzialmente anticipato, l organizzazione geneticamente e teleologicamente collegata ad una organizzazione religiosa, e riconosciuta in persona giuridica dallo Stato proprio sul presupposto confessionale, rappresentato sia dalla diretta erezione dell ente da parte dell autorità ecclesiastica, ovvero dalla sua approvazione, sia dalle finalità dichiarate quali scopi principali dell ente medesimo che devono essere di religione o di culto. Si tratta, quindi, di un tipo strutturale speciale che risponde ad una normativa particolare, a volte tale da condizionarne anche la normale attività negoziale e patrimoniale. Il funzionamento di dette strutture giuridiche risulta fortemente influenzato dal diritto confessionale dal quale non possono prescindere (sia sotto il profilo costitutivo che operativo ) e da alcune peculiarità del diritto statuale, con il risultato che le attività di carat- Definizione Influenza del diritto confessionale

8 16 GIUSTIZIA E RELIGIONE Tipi di riconoscimento Il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica Le attività di religione o di culto tere negoziale e patrimoniale di detti enti si svolgono secondo una normativa singolare, di derivazione sia statuale che confessionale, ove si palesa la eterogeneità delle fonti tipica del diritto ecclesiastico, imponendosi così il ricorso alle metodologie proprie di tale scienza giuridica. Particolarmente complesso è poi l inquadramento tipologico di detti enti ecclesiastici. Sotto il profilo civilistico, tuttavia, si possono assumere le tradizionali classificazioni istituzionali, con il preminente rilievo della bipartizione tra associazioni e fondazioni. Nel nostro Paese la forma organizzativa a carattere religioso maggiormente diffusa e rilevante è data dagli enti ecclesiastici cattolici civilmente riconosciuti, ai quali è peraltro direttamente riferibile una normativa speciale, che incide anche sulle attività negoziali dei medesimi enti, differenziandoli sotto il profilo operativo da altre forme organizzative presenti nel nostro ordinamento. Le relative modalità di riconoscimento sono riconducibili a tre tipi: 1. riconoscimento per antico possesso di stato; 2. riconoscimento per legge; 3. riconoscimento per decreto. Con particolare riferimento al riconoscimento della personalità giuridica agli enti della Chiesa cattolica, il nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (l. n. 121/1985) ha impegnato lo Stato (art. 7.2) a riconoscere in persona giuridica gli enti ecclesiastici in presenza dei seguenti requisiti di carattere generale: a) erezione od approvazione da parte della competente autorità ecclesiastica; b) assenso della competente autorità ecclesiastica a che l ente, già costituito per il diritto canonico, formuli istanza per ottenere anche la personalità giuridica civile; c) sede in Italia; d) fine di religione o di culto. In merito a quest ultimo requisito la l. 20 maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi specifica come agli effetti delle leggi civili si considerino comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all esercizio del culto e alla cura delle

9 GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA E DIRITTO VIVENTE 17 anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro (art. 16). Tuttavia, sono per legge considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari (art. 2, comma 1, l. n. 222/1985), per loro natura caratterizzati da una connotazione strutturale specificamente forgiata dal diritto canonico. Per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell art. 16, al fine di verificare che tale fine sia costitutivo ed essenziale dell ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico (art. 2). Il particolare requisito circa il carattere costitutivo ed essenziale del fine di religione o di culto è i- dentificato dalla dottrina nel senso che esso deve avere un rilievo eminente e centrale tra le molteplici finalità, tanto da configurarsi coma una vera e propria causa (dell istituzione) dell ente stesso (S. Berlingò, 1992), oppure come la ragion d essere dell ente e non un mero scopo sussidiario rispetto ad altre finalità istituzionali (C. Cardia). In ogni caso, è stato ben evidenziato che l ente, affinché possa essere qualificato come ecclesiastico, deve avere uno statuto e/o tavole di fondazione al cui interno sia presente almeno uno dei fini indicati dall art. 16 della l. n. 222/1985 e deve, di fatto, svolgere effettivamente la correlata attività in via preponderante (F. Finocchiaro, 1988). Orbene, il vigente impianto normativo, nel richiedere il requisito del fine di religione o culto come carattere costitutivo ed essenziale, appare profondamente innovato rispetto al previgente regime concordatario del 1929, nel quale era consentito il riconoscimento degli enti ecclesiastici di qualsiasi natura (l. n. 848/1929, art. 4), a condizione che avessero ottenuto l approvazione della competente autorità ecclesiastica (r.d. n. 2262/1929, art. 7), aprendo così la strada al riconoscimento di enti qualificati come ecclesiastici, ma che di ecclesiastico (in senso stretto) avevano poco o niente (F. Finocchiaro, 2007). Presunzione legale del fine di religione o di culto Accertamento della ecclesiasticità

10 18 GIUSTIZIA E RELIGIONE Requisiti specifici Riconoscimento per decreto Accanto ai requisiti di carattere generale, già evidenziati in precedenza, sono, talvolta, previsti anche requisiti specifici per talune figure di enti. Ad esempio, per il riconoscimento delle fondazioni è richiesta anche la dotazione di sufficienti mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione (art. 12). La l. n. 222/1985 prevede, inoltre, che l Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell Interno, emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici, che conferiscono a tali enti la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 22). Tali enti gestiscono una sorta di patrimonio separato di destinazione diretto al sostentamento del clero cattolico. L art. 29 della legge citata regolamenta, inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica delle diocesi e delle parrocchie. Il riconoscimento della personalità giuridica con decreto ministeriale è previsto anche per gli enti delle confessioni acattoliche con o senza intesa, sulla base anche di alcune diversificazioni circa i relativi requisiti. Talvolta, infatti, l endiadi religione o culto è assente a proposito di questi enti, in quanto è previsto il solo riferimento del fine di culto, altre volte è integrata con ulteriori finalità bilateralmente determinate. Ove non siano stati conclusi accordi, la disciplina degli enti acattolici resta predisposta ancora dalla datata l. 24 giugno 1929, n Disposizioni sull esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi ai sensi del cui art. 2 gli istituiti di culto diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell interno udito il Consiglio dei Ministri. In precedenza era previsto anche il parere del Consiglio di Stato, la cui obbligatorietà è generalmente venuta meno ex art. 17, comma 26, della l. 15 maggio 1997, n La relativa procedura di riconoscimento è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 Norme per l attuazione della l. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. Per le confessioni religiose che, invece, hanno sottoscritto un intesa ex art. 8, comma 3, Cost., la disciplina è predisposta all interno delle singole intese:

11 GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA E DIRITTO VIVENTE 19 a) l. 11 agosto 1984, n. 449 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, art. 12: Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica agli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l ente è stato eretto in istituto autonomo nell ambito dell ordinamento valdese (comma 1); Sulla base della documentazione ad essi forniti, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell ente, di cui si richiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini (comma 2); Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici (comma 3); ; b) l. 22 novembre 1988, n. 516 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, art. 21: Altri enti costituiti nell ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell interno (comma 1); Il fine di religione e di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell art. 22. In base a questa norma agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all esercizio del culto e alla cura della anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Ulteriori norme procedurali e relative al regime tributario delle attività svolte sono predisposte agli artt. 23, 24 e 26 della stessa legge; c) l. 22 novembre 1988, n. 517 Norme per la regolazione dei Gli enti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese Gli enti delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno Gli enti dell ADI 2.

12 20 GIUSTIZIA E RELIGIONE Gli enti dell Unione delle Comunità ebraiche italiane Gli enti dell UCEBI rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, artt. 13, 14, 15, 17, 18 e 19; d) l. 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità ebraiche italiane, art. 18, comma 4: La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Ministro dell interno, su domanda congiunta della Comunità e dell Unione ; art. 21: Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione e di culto, ai sensi dell art. 26, comma 2, lett. a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio a dall Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Ministro dell interno (comma 1); Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgo altresì attività diverse da quelle di cui all art. 26, comma 2, lett. a): a) Asili infantili israelitici Roma; b) Ospedale israelitico Roma; c) Casa di riposo per israelitici poveri ed invalidi Roma; d) Orfanotrofio israelitico italiano G. e V. Pitigliani Roma; e) Deputazione e- braica di assistenza e servizio sociale Roma; f) Ospizio israelitico e ospedale Settimio Saadun Firenze; g) Società israelitica di misericordia Siena ; (comma 2); Le istituzioni e enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti (comma 3). Altre norme sono, inoltre, previste agli artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge sopra richiamata; e) l. 12 aprile 1995, n. 116 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (UCEBI), art. 11: Ferma restando la personalità giuridica dell Ente Patrimoniale dell UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell ordinamento battista, ai sensi dell art. 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del presidente dell UCEBI, che allega la delibera motivata dell Assemblea generale, unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dal titolo al riconoscimento (comma 1); Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni

13 GLI ENTI ECCLESIASTICI TRA NORMATIVA PATTIZIA E DIRITTO VIVENTE 21 costituite in enti nell ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza (comma 2); Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di culto, quelle dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, e- ducazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro (comma 3); Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell ente, di cui si richiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l ente si propone (comma 4); Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell interno (comma 5). Altre norme sono previste agli artt. 12, 13, 14 e 15 della legge medesima; f) l. 29 novembre 1995, n. 520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), art. 18, ai sensi del quale, oltre alle Comunità evangeliche luterane riconosciute per legge ex art. 17, il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l unificazione e l estinzione di quelle esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell interno, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento ; art. 19: Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza (comma 1); Gli organi statali verificano la rispondenza dell ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI (comma 2); Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell art. 22 (comma 3); Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell interno (comma 4); La CELI, le sua Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti (comma 5). Gli enti della CELI

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