CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INCENDIO Lotto 6 Pagina 0 di 21

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INCENDIO Lotto 6 Pagina 0 di 21"

Transcript

1 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INCENDIO Lotto 6 Pagina 0 di 21

2 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Contraente Esplosione Franchigia Incendio Indennizzo/Risarcimento Polizza Premio Rischio Scoperto Scoppio Sinistro Società/Compagnia La Società Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. La Società - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità. L importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell Assicurato. La combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento che prova il contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell assicurazione. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell Assicurato. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. L Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza. 1

3 Patrimonio (definizioni) A) "BENI IMMOBILI", ovvero tutti i fabbricati di proprietà e/o in uso e/o locazione (assicurati in nome proprio e per conto del proprietario), comunque costruiti, per tutte le attività svolte dal Contraente, nonché dati in uso e/o locazione a qualsiasi titolo e/o per qualsiasi destinazione a terzi, elencati nell allegato 2. "Bene immobile" è l'intero fabbricato (od una porzione di esso) edificato, comprese le relative pertinenze (ad esempio: centrale termica, box, soffitte, cantine, recinzioni, cancelli, autorimesse e parcheggi, muri di contenimento e simili), compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura (ad esempio: impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di prevenzione incendio e simili, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radio-telericeventi, ecc.) tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue. Sono compresi nella definizione di "beni immobili": a) i fabbricati vuoti ed inoccupati; b) i fabbricati sottoposti a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione; c) le installazioni ed impianti considerati immobili per natura o destinazione. B) Il "CONTENUTO" inteso come ogni cosa, sia di proprietà, uso, possesso, deposito a qualsiasi titolo presso l Assicurato, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi, compreso quanto possa trovarsi all aperto per propria naturale destinazione o possibilità di utilizzo (ivi comprese le apparecchiature ad uso mobile) o in spazi ed aree di pertinenza dell Assicurato stesso o presso terzi (compresi giardini, parchi anche con alberi ad alto fusto). Quanto sopra con i sottolimiti/regolamentazioni sotto specificate: B1) VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, ecc.) con il limite del 10 per mille della somma assicurata alla partita B con il massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno. B2) OGGETTI D'ARTE (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - arredi, dipinti, quadri, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, ecc.. Sono escluse dalla presente polizza le opere d arte per le quali sia operante al momento del sinistro specifica e separata copertura stipulata dallo stesso Ente Contraente. B3) PRESSO TERZI. Le cose costituenti il contenuto possono trovarsi e devono quindi intendersi assicurate, in base alle garanzie tutte della polizza, anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque località d Italia, nel limite del 10% della somma assicurata alla Partita Contenuto, con il massimo di uro ,00 (cinquantamilaeuro) per sinistro ed anno assicurativo. Ai fini del presente sotto limite per presso terzi si intendono le cose collocate all interno di fabbricati e/o su aree non di proprietà/uso a qualsiasi titolo/locazione dell Ente Contraente. B4) MEZZI SEMOVENTI E VEICOLI NON TARGATI vengono considerati analogamente a qualsiasi altra attrezzatura mobile e rientrano pertanto nella definizione di CONTENUTO. Sono escluse dalla definizione di "CONTENUTO : 1. le cose appoggiate a contratti di Leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione; 2. le cose rientranti nella definizione di beni immobili ; 3. i veicoli targati. B5) APPARECCHIATURE E MACCHINE ELETTRONICHE B5.1) Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, scanner, tastiere, modem, router, mini elaboratori e simili apparecchiature), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telescriventi, impianti di prevenzione e allarme, impianti citofonici e altre macchine di ufficio similari non rientranti nella definizione di cui sopra, apparecchiature di audio fono video registrazione e riproduzione; B5.2) APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE Impianti, macchine ed apparecchiature per loro natura atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori di fabbricati e/o immobili: a titolo esemplificativo e non limitativo, sono ricompresi nella presente definizione Personal Computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, ivi compresi quelli per la rilevazione automatica della velocità di 2

4 veicoli completi delle apparecchiature cine-fotografiche a corredo, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, ecc. SEZIONE 1 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). 1.2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga di quanto previsto dall Art del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art c.c.. 1.3) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 1.4) Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). 1.5) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata (diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. 1.6) Dichiarazione dell Assicurato L Assicurato è esonerato dall obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio. 1.7) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R. o PEC. In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. 3

5 1.8) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. 1.9) Assicurazione presso diversi Assicuratori L Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. Solo in caso di sinistro l Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 1.10) Coassicurazione e delega Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società: 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale. 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria. 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, per il tramite del Broker, a ciascuna Compagnia coassicuratrice per quanto di competenza. 1.11) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. 1.12) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art del C.C., il Contraente e l'impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza. 1.13) Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 1.14) Durata del contratto Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2017 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2015 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità. Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2015, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. ovvero con PEC con preavviso di almeno 60 giorni. A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all espletamento di nuova gara. 1.15) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolati dell interesse assicurato. 1.16) Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 1.17) Foro territoriale competente Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è competente il Foro territoriale ove risiede l Assicurato. 4

6 1.18) Regolazione del premio Se il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, l Assicurato deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni. Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo assicurativo a cui si riferisce la mancata regolazione, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 1.19) Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale Spa, Via degli Abeti, Pesaro. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare: il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia; la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime; le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali; le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell Ente Contraente verranno da questo trattenute all atto del perfezionamento; le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa; il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l indirizzo del perito incaricato e comunicherà l esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato); la Società incarica il Broker dell esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, PEC l avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso; il Broker comunicherà inoltre tramite telefax, telegramma, PEC la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima; in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore; 5

7 la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker verranno retrocesse provvigioni che restano ad esclusivo carico dell Agenzia e/o dell Impresa aggiudicataria - pari al 13% del premio imponibile. Art. 1.20) Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche. 2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. SEZIONE 2 CONDIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI 2.1) Denuncia dei sinistri Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve: deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, ai sensi ed a parziale deroga dell art C.C, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C.. Il Contraente deve altresì: a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dalla Società fare dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; b) dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell attività; c) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l accordo del perito incaricato dalla Società; e) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 2.2) Esagerazione dolosa del danno Il Contraente che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo 2.3) Procedura per la valutazione del danno Arbitrato irrituale L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Sarà pure compito degli Periti determinare l attribuzione dei loro costi alle singole Parti, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito. Il risultato delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 6

8 Le decisioni del Collegio sono inappellabili ed obbligatorie per le Parti anche se uno degli periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. 2.4) Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all articolo 2.1) che precede; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito normati; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. 2.5) Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 2.6) Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell importo pari alla minore somma proposta dall opponente, salvi ed impregiudicati i reciproci diritti ed obblighi tutti derivanti dall opposizione stessa. Se è stata aperta un inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell Assicurato o del Contraente. Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest ultimo caso, alla anticipazione dell importo convenuto se l Assicurato presenterà specifica fideiussione bancaria od assicurativa per l intero importo anticipato. 2.7) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Se trattasi di sinistro concernente la garanzia di cui al Gruppo "D" - Ricorso terzi e/o locatari -, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente, designando - ove occorra - legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta dal danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. 2.8 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'articolo1916 del C.C. nei confronti dei: 1) dipendenti del Contraente; 2) gli Amministratori; 3) le Società controllate dal Contraente; purché il Contraente e/o l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. 2.9 Informativa sui sinistri La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Broker per conto del Contraente, con cadenza massima semestrale e/o a semplice richiesta in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati nel presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: - estremi del sinistro; - stato di avanzamento dell iter liquidativo; - gli importi liquidati o riservati. 3.1) Oggetto dell'assicurazione CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA DEI BENI 7

9 La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate ed individuate nell ALLEGATO n. 1, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi individuati al successivo articolo 3.2). 3.2) Garanzie prestate La polizza assicura per i sottoindicati gruppi di garanzie: GRUPPO "A" La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate - anche se determinati od agevolati da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l Assicurato deve risponderne a norma di legge, nonché da colpa grave del Contraente o dell Assicurato stesso, da: A.1 - INCENDIO (compresi anche i danni materiali e diretti arrecati da guasti fatti allo scopo di impedirne, arrestarne o limitarne la propagazione); A.2 - FULMINE (azione meccanica dello stesso); A.3 - ESPLOSIONE E SCOPPIO (compresi anche i danni materiali e diretti cagionati da ordigni esplosivi che abusivamente ed all'insaputa del Contraente, vengano a trovarsi nelle vicinanze o nell'interno dei Beni Immobili ); A.4 - IMPLOSIONE (il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi); A.5 - CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI (e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi); A.6 - ONDA SONICA (determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili); A.7 - URTO DI VEICOLI (urto di veicoli non appartenenti, né sotto il controllo del Contraente); A.8 - ASCENSORI E MONTACARICHI (rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni agli stessi impianti); A.9 - FUMO (fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza dei fabbricati, purché detti impianti siano collegati con adeguate condutture ad appropriati camini). A.10 - DANNI CONSEGUENZIALI (i danni arrecati alle cose assicurate da fumo, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad un qualunque evento indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate oppure altre poste a distanza non superiore a 20 metri da queste); A.11 - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO 1) le spese di demolizione necessariamente sostenute per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità; 2) le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "Contenuto" rimasto illeso. Quanto sopra fino alla concorrenza del 20% del danno indennizzabile. A.12 - ONORARI DEI PERITI - COMPETENZE PROFESSIONISTI E CONSULENTI - La Società indennizza: a) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità alle Norme che regolano l assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. b) gli onorari di Ingegneri, Architetti, Progettisti, Professionisti e/o Consulenti in genere per, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, piante, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dall Assicurato per il ripristino delle perdite e/o danni ai fabbricati e/o contenuto. Il rimborso degli onorari non potrà comunque mai eccedere quello previsto dalla tariffa dell'ordine Professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, o in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove ha sede il Contraente. Quanto sopra fino alla concorrenza del 5% dell indennizzo con il limite massimo di uro ,00 (venticinquemila Euro) per sinistro ed anno assicurativo. 8

10 A.13 - RIMPIAZZO COMBUSTIBILE La Società indennizza le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile - nafta, gasolio, Kerosene, ecc. - in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei "Beni Immobili", fino alla concorrenza di uro 2.000,00 (duemilaeuro) per singolo sinistro e di uro 6.000,00 (seimilaeuro) per anno assicurativo senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del C.C.. A.14 ROTTURE LASTRE La Società, fino ad un massimo di uro 5.000,00 (cinquemilaeuro) per sinistro ed anno assicurativo, senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art del C.C., si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di cristallo e messo cristallo, specchio e vetro, insegne, fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale tanto all interno che all esterno dei Beni Immobili, su porte o bussole, causate da un qualunque evento accidentale che non sia già coperto da altre garanzie della presente polizza con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai di terzi. L ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi. A.15 RISCHIO LOCATIVO La Società risponde dei danni materiali (capitali, interessi e spese) cagionati ai beni di terzi locati all Assicurato in conseguenza di eventi assicurati dalla presente polizza, qualora sussista la responsabilità dell Assicurato, anche per colpa grave, ai sensi degli artt. 1588, 1589, 1611 del C.C; ferma l applicazione della regola proporzionale di cui all Art del C.C. GRUPPO "B" La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da: B.1 - SCIOPERI, SOMMOSSE/TUMULTI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, SABOTAGGIO a) atti incendiari od altrimenti, anche a seguito di furto, compiuti da scioperanti o da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio; b) azioni della pubblica autorità intese ad impedire, limitare o far cessare gli atti di cui sopra e le loro conseguenze. Sono esclusi i danni derivanti da: 1) occupazione dell'insediamento, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 15 giorni consecutivi; trascorso tale termine la Società risarcisce unicamente i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio; 2) rottura delle lastre; 3) asportazione di cose a qualsiasi titolo; Non sono coperti dalla presente garanzia i danni che risultano risarcibili in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza. B.2 - TERRORISMO Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi sociopolitici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare o di impaurire la popolazione o una sua parte. Agli effetti della presente garanzia sono esclusi i danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale idi particelle atomiche, avvenuti in occasione di atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi. La Società ha la facoltà di recedere in ogni momento dalla presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. In caso di recesso la Società rimborsa i l rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto indicato all Art B.3 - EVENTI ATMOSFERICI - uragano, bufera, tempesta, vento e cose trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non. La Società non risponde dei danni: a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. b) causati da: 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; 2) mareggiata e penetrazione di acqua marina; 9

11 3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 4) gelo, sovraccarico di neve; 5) cedimento o franamento di terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: 1) alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; 3) enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; 4) baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; 5) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. 6) lastre di cemento - amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. B.4 - GRANDINE (fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" di cui al precedente punto B.2, e ad integrazione della stessa): a) serramenti, vetrate e lucernari in genere. b) lastre di cemento - amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. B.5 - INTASAMENTO DA NEVE O GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI acqua penetrata all'interno dell'immobile in normale stato di manutenzione a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine. Sono esclusi i danni: 1) alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati; 2) da umidità o stillicidio. B.6 - FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE - acqua fuoriuscita da condutture a seguito di rottura accidentale delle condutture, impianti idrici, igienici, antincendio o di riscaldamento, posti nell'immobile assicurato. Sono esclusi: 1) i danni da gelo (salvo quanto previsto al punto B.7); 2) i danni alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati; 3) i danni da umidità o stillicidio. B.7 - GELO rotture, causate dallo stesso, di impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei fabbricati assicurati. Sono esclusi i danni : a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno della costruzione; b) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. B.8 - SOVRACCARICO DI NEVE (fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" al precedente punto B.2 e ad integrazione della stessa) sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. La Società non risponde dei danni causati: a) da valanghe e slavine b) dal gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa c) ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi neve vigenti al momento della loro costruzione ed al loro contenuto d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto, o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. B.9 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI - A parziale deroga dell art. 3.3) Esclusioni lettera e), la Società indennizza i danni materiali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio direttamente causati alle cose assicurate da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non indennizza i danni; a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; 10

12 b) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulicasalvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a enti mobili all aperto; e) a enti posti in locali interrati o seminterrati; f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti ella presente estensione di garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3% del corrispondente valore con il minimo di ,00; - in nessun caso verrà indennizzato importo superiore al 25% del singolo fabbricato e relativo contenuto; - in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, somma superiore ad ,00. La Società e l Assicurato hanno facoltà in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (Trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta. B.10 TERREMOTO, BRADISISIMO, FENOMENI TELLURICI A parziale deroga dell art. 3.3) Esclusioni lettera e), la Società indennizza i danni materiali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società non indennizza i danni; a) da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto, salvo quanto riportato al precendente punto B.9; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione. Agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro ; - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3% del corrispondente valore con il minimo di ,00. Per gli enti di interesse artistico, storico, archeologico o etnologico soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939 n 1089 (e successive modifiche o integrazioni) o comunque per edifici costruiti in data antecedente al 1900 la franchigia viene elevata al 5% fermo restando il minimo; - in nessun caso verrà indennizzato importo superiore al 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto; - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell anno assicurativo somma superiore a ,00. La Società e l assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta. GRUPPO "C": C.1 - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA - La Società - in caso di danno indennizzabile in base alla presente polizza causato dalla FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE (GRUPPO "B.6) e dal GELO (GRUPPO B.7) rimborsa le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare le rotture degli impianti idrici, termici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli esterni, anche interrati), nonché per ripristinare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. GRUPPO "D": D.1 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI - La Società, nei casi di responsabilità del Contraente e/o l Assicurato, risarcisce nei limiti del massimale assicurato alla specifica partita - i danni materiali e diretti arrecati ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. 11

13 Il Contraente e/o l Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Sono esclusi i danni: 1) a cose in uso, custodia o possesso del Contraente, salvo che per i veicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, comprese le merci in essi contenute, trovatesi, con il consenso del Contraente, nei suoi insediamenti; 2) di qualsiasi natura da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture; interruzione, impoverimento o derivazione di corsi d'acqua o sorgenti, alterazione ed impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono comunque considerati terzi: a. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; b. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c. le Società le quali, rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. GRUPPO "E": E.1 - FENOMENI ELETTRICI - La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati a macchine e/o impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; d) Limitatamente alle macchine elettroniche, non dovuti a fenomeni elettrici di origine esterna al macchinario. GRUPPO "F": F.1 - RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO - La Società indennizza le spese sostenute per il rifacimento di archivi, compresi quelli elettronici, documenti, ed altre cose particolari, andati distrutti o danneggiati in conseguenza di altri eventi assicurati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro e nei limiti indicati all Art GRUPPO "G": G.1 - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO - Ad integrazione di quanto previsto all articolo A.11, e fino alla concorrenza dell ulteriore somma assicurata alla relativa partita, la Società indennizza: le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero, trasporto, trattamento dei residui del sinistro sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità; le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "CONTENUTO" rimasto illeso. GRUPPO H : H.1 - PERDITA DI PIGIONI - La Società indennizza a seguito di un sinistro risarcibile a termini di polizza, i canoni che l Assicurato non potesse percepire per i fabbricati e gli spazi concessi in locazione a terzi. GRUPPO I : I.1 MAGGIORI COSTI In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l interruzione parziale o totale dell attività dell Ente, a parziale deroga del punto 3.3) lettera g) della presente polizza, la Società si obbliga ad indennizzare - fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita - le spese necessarie per il proseguimento dell attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio non limitativo: a) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; b) il noleggio di macchinari ed attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, nonché l uso di servizi di terzi; c) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell attività; d) telefono, telefax ed altri costi di collegamento e trasmissione dati; e) stampati; f) trasporto dipendenti. La garanzia è valida per il periodo di tempo che inizia dal giorno in cui si è verificato il sinistro e termina con il ripristino della normale attività. Il periodo di indennizzo così definito non sarà comunque superiore a 18 mesi. La durata dell inattività indennizzabile è indipendente dalla durate del contratto e dai singoli periodi di assicurazione. Cosicché sono da indennizzare anche i periodi di inattività, totale o parziale, successivi alla 12

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA - CIG 5247110426 ALLEGATO 1 AL

Dettagli

Si chiede inoltre di formulare un preventivo, alle medesime condizioni sopra

Si chiede inoltre di formulare un preventivo, alle medesime condizioni sopra AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI Con la presente sottoponiamo alla Vostra

Dettagli

Le Condizioni integrative nella forma Rischi nominati

Le Condizioni integrative nella forma Rischi nominati Le Condizioni integrative nella forma Rischi nominati 1. Ambito territoriale L assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano, salvo quanto previsto alla condizione

Dettagli

20 di 120. Scoperti. Somma assicurata in Polizza. Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti. Caduta di ascensori, montacarichi

20 di 120. Scoperti. Somma assicurata in Polizza. Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti. Caduta di ascensori, montacarichi Garanzie Art. 2.1 Garanzia Base Incendio Fulmine Esplosione, Implosione, Scoppio Urto di veicoli e natanti Bang sonico Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti Fumo, gas, vapori Caduta di ascensori,

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY PERIODO 14/4/2013-13/04/2015. CONDIZIONI CONTRATTUALI * * * * * * * * * * * IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Dettagli

Certificato di assicurazione n.

Certificato di assicurazione n. Certificato di assicurazione n. Con riferimento alla "Polizza Convenzione" n. stipulata il.. tra GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI SRL, CON SEDE [ ], P.I. n. [ ] (nel seguito il Contraente ) e UNIPOLSAI

Dettagli

La polizza globale fabbricati per i condomini

La polizza globale fabbricati per i condomini . La polizza globale fabbricati per i condomini Agenda il prodotto assicurativo beni assicurati danni a terzi le clausole per eventi eccezionali 2 Globale Fabbricati Il prodotto assicurativo La Globale

Dettagli

Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per

Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula

Dettagli

POLIZZA EVENTI CATASTROFALI

POLIZZA EVENTI CATASTROFALI POLIZZA EVENTI CATASTROFALI Sintesi delle condizioni contrattuali Roma, giugno 2018 Il presente documento è redatto con lo scopo di sintetizzare il quadro di riferimento generale della copertura assicurativa

Dettagli

RINNOVO ED INCASSO RATA

RINNOVO ED INCASSO RATA FABBRICATI BROKER FONDIARIA-SAI DIV.SAI AREA TECNICA MILANO / 0040 Appendice N 30 alla Polizza N M12003765/07 - CONVENZIONE MULTIRISCHI CASA- CONTRAENTE : BANCA POPOLARE DI MILANO INDIRIZZO : PIAZZA F.

Dettagli

Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081

Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 ABC casa Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 ABC casa è un contratto di assicurazione a copertura di uno dei beni più preziosi per ognuno di noi la nostra

Dettagli

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica Non stampare le schede relative ai Lotti per i quali non si presenta offerta. LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI Scheda di offerta tecnica Premesso che la stazione appaltante si

Dettagli

Amministrazione Provinciale Pesaro Urbino Via Gramsci, Pesaro P.IVA

Amministrazione Provinciale Pesaro Urbino Via Gramsci, Pesaro P.IVA Amministrazione Provinciale Pesaro Urbino Via Gramsci, 4 61100 Pesaro P.IVA 00212000418 DISCIPLINARE TECNICO PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA Tutela Veicoli ARD autoveicoli amministratori e dipendenti

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Capiittollatto Tecniico delllla Polliizza R..C.. Autto Liibro Mattriicolla Tuttella llegalle 1 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SEZ. 1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI I seguenti

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INCENDIO Lotto 1 Pagina 0 di 21

CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INCENDIO Lotto 1 Pagina 0 di 21 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INCENDIO Lotto 1 Pagina 0 di 21 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Contraente Esplosione Franchigia Incendio Indennizzo/Risarcimento Polizza

Dettagli

R.C.T. A E R O M O D E L L IST I

R.C.T. A E R O M O D E L L IST I A E C I R.C.T. A E R O M O D E L L IST I INDI C E D E F INI ZI O NI... 3 N O R M E C H E R E G O L A N O LN E R A L E... 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 4 Altre assicurazioni...

Dettagli

11 di 42. Groupama Protezione SETTORE A - INCENDIO LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FABBRICATI

11 di 42. Groupama Protezione SETTORE A - INCENDIO LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FABBRICATI LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato,

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice CONTRAENTE ==== RELA BROKER s.r.l. ESTREMI DEL CONTRATTO: Decorrenza ore 24 del Scadenza

Dettagli

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD LOTTO 2 CIG 7625482ACE Capitolato di Assicurazione RCA / ARD Sede Legale, Viale Lombrici, 27-06046 Norcia (PG) Partita Iva n. 02946640543 Salvatori Broker STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi Allegato F al disciplinare di gara UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 LOTTO V Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Dettagli

Realtà Impresa SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI. Ramo 65 (senza rivalutazione annua ) Ramo 44 (con rivalutazione annua )

Realtà Impresa SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI. Ramo 65 (senza rivalutazione annua ) Ramo 44 (con rivalutazione annua ) Area Protezione Professione Realtà Impresa SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI Ramo 65 (senza rivalutazione annua ) Ramo 44 (con rivalutazione annua ) Mod. 16.005/A - Ed. 09/2005 Indice 1 Sezione Incendio

Dettagli

COMUNE DI CASCIA P.zza A. Moro, CASCIA (PG)

COMUNE DI CASCIA P.zza A. Moro, CASCIA (PG) COMUNE DI CASCIA P.zza A. Moro, 3 06043 CASCIA (PG) LOTTO N 6 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO 1 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SEZIONE 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI ART. 1 - DESCRIZIONE DEL

Dettagli

UDH Il ramo incendio. che cos è un incendio e che cosa non lo è. Definizioni

UDH Il ramo incendio. che cos è un incendio e che cosa non lo è. Definizioni UDH UDH Il ramo incendio Definizioni che cos è un incendio e che cosa non lo è Eventi assicurabili gli eventi garantiti dalla polizza incendio (eventi naturali, fulmine, scoppio, esplosione, danni d acqua

Dettagli

Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Groupama Assicurazioni

Dettagli

Comune di Fano Via San Francesco Fano PU P.IVA

Comune di Fano Via San Francesco Fano PU P.IVA Comune di Fano Via San Francesco 76 61032 Fano PU P.IVA 00127440410 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI LOTTO 4 TUTELA VEICOLI AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Dettagli

QUESTIONARIO ALL RISK STUDIO PROFESSIONALE

QUESTIONARIO ALL RISK STUDIO PROFESSIONALE QUESTIONARIO ALL RISK STUDIO PROFESSIONALE Inviare il modulo compilato in modo leggibile via fax al numero 06.96708830 o via e-mail all indirizzo info@mgmbroker.com Per Informazioni telefonare al numero

Dettagli

Oggetto: procedura di gara per l affidamento servizi assicurativi dell Università degli studi di Napoli Parthenope divisa in Lotti.

Oggetto: procedura di gara per l affidamento servizi assicurativi dell Università degli studi di Napoli Parthenope divisa in Lotti. Oggetto: procedura di gara per l affidamento servizi assicurativi dell Università degli studi di Napoli Parthenope divisa in Lotti. Si comunica quanto segue: LOTTO 1 ALL RISKS Somme assicurate: Sezione

Dettagli

CONVENZIONE PER AUTOVETTURE VAMOS AUTO BASE cod Scheda sintetica

CONVENZIONE PER AUTOVETTURE VAMOS AUTO BASE cod Scheda sintetica VAMOS AUTO BASE cod. 8166 Allianz prestata dalla Polizza Collettiva Vamos Auto Base cod. 8166, stipulata da Santander Consumer Bank S.p.A. in qualità di Furto a valore intero, con scoperto esclusi gli

Dettagli

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Allegato 2 Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma

Dettagli

Le Condizioni integrative della Sezione R.C.

Le Condizioni integrative della Sezione R.C. Le Condizioni integrative della Sezione R.C. (sempre operanti) A. Committenza veicoli a motore L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice

Dettagli

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA 1 FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: l associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone

Dettagli

Comune di Caserta Piazza Vanvitelli Caserta

Comune di Caserta Piazza Vanvitelli Caserta Polizza Tutela Giudiziaria Comune di Caserta Comune di Caserta Piazza Vanvitelli 81100 Caserta Capitolato di polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE LOTTO N. 3 UNICOVER S.p.A. Sede Legale: Piazza Francese

Dettagli

COMUNE DI MACERATA - LOTTO 6 - POLIZZA TUTELA LEGALE. Polizza Tutela Legale Comune di Macerata 1

COMUNE DI MACERATA - LOTTO 6 - POLIZZA TUTELA LEGALE. Polizza Tutela Legale Comune di Macerata 1 COMUNE DI MACERATA POLIZZA TUTELA LEGALE - LOTTO 6 - Polizza Tutela Legale Comune di Macerata 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Compagnia: Contraente: Assicurato: Polizza: Premio: Rischio:

Dettagli

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,

Dettagli

SCHEMA OFFERTA TECNICA

SCHEMA OFFERTA TECNICA SCHEMA OFFERTA TECNICA Spettabile FNM S.p.A. Il/la sottoscritto/a...... nato/a a... il...... residente in...via...n... in qualità di......... della Società...... con sede in......... via... n....... telefono

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE SEZIONE RCT e RCA POLIZZE N. 77691756, 525349178 CIG 7387081C13

Dettagli

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto INCENDIO MUTUI Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del

Dettagli

CITTA DI ALBA (PROVINCIA DI CUNEO) Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/03/ /03/2018 Offerta tecnica

CITTA DI ALBA (PROVINCIA DI CUNEO) Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/03/ /03/2018 Offerta tecnica Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile LOTTO 1 Il sottoscritto nato a il, nella sua qualita di della Compagnia assicuratrice per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita

Dettagli

AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout

AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout Sito web: www.masrhaffinity.it/agesci Mail: assicurazioni.agesci@marsh.com Call center: 02/48538556 Premessa La Base Scout è il luogo dove ci si

Dettagli

Polizza globale abitazioni

Polizza globale abitazioni Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie Compagnie di assicurazione INCENDIO Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare

Dettagli

RIEPILOGO GARANZIE. assicurate nella garanzia incendio. Scoperto del 10% minimo 1.500,00, limite d indennizzo Strutturale:

RIEPILOGO GARANZIE. assicurate nella garanzia incendio. Scoperto del 10% minimo 1.500,00, limite d indennizzo Strutturale: RIEPILOGO GARANZIE Sezione 1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE 1. Autocombustione: Danni materiali diretti. 2. Beni tutelati/ Costi di Abbellimenti in genere, ove presenti e assicurati fino a un massimo

Dettagli

PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA

PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA 7 - SEZIONE TUTELA LEGALE PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA Art. 7.1 Rischio assicurato Navale Assicurazioni S.p.A. si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISKS - LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISKS - LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISKS - LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice:

Dettagli

CAPITOLATO TECNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI C.I.G CF

CAPITOLATO TECNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI C.I.G CF CAPITOLATO TECNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI C.I.G. 64044531CF DURATA DEL CONTRATTO: BIENNALE Presumibilmente DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2017

Dettagli

(Allegato B) Lotto N. I

(Allegato B) Lotto N. I (Allegato B) Lotto N. I Scheda di Offerta Tecnica per la procedura aperta, relativa all affidamento dei servizi assicurativi dell Ateneo, periodo 01.05.2013 31.12.2016, Lotto I All Risks beni patrimoniali.

Dettagli

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CATTOLICA Piazza Roosevelt, 7 47841 Cattolica (RN) P.I. 00343840401 e Società Assicuratrice Agenzia

Dettagli

Scheda Prodotto Ariscom Incendio Mutui Basic - 08A05

Scheda Prodotto Ariscom Incendio Mutui Basic - 08A05 Ariscom Incendio Mutui Basic - 08A05 Prodotto incendio mutui per fabbricati ad uso abitativo - garanzie base l i obile Limiti vi - incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

Dettagli

UDG Il ramo furto. le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione. Il furto e l assicurazione

UDG Il ramo furto. le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione. Il furto e l assicurazione UDG UDG Il ramo furto Il furto e l assicurazione le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione I rischi assicurabili che cosa è assicurabile e che cosa è escluso dall assicurazione

Dettagli

ASSICURAZIONE FURTI ABITAZIONI - FORMA ANALITICA AUMENTI E SCONTI

ASSICURAZIONE FURTI ABITAZIONI - FORMA ANALITICA AUMENTI E SCONTI ALLEGATO SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 181.841.880 i.v. - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI TORINO N. 13432270158 - CCIAA TORINO N.1013376 SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, 53-10123 TORINO - ITALIA IMPRESA

Dettagli

POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE

POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE SI ASSICURANO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, CON IL LIMITE DI INDENNIZZO DI 15.000,00 PER MEZZO DI TRASPORTO

Dettagli

ESTRATTO DI POLIZZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT

ESTRATTO DI POLIZZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT ESTRATTO DI POLIZZA NORE CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT 1 Definizioni Nel testo che segue, s Intende per: - Assicurato

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi Allegato F al disciplinare di gara LOTTO V UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Dettagli

QuiAbito SETTORE A - INCENDIO LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ SETTORE A - INCENDIO CASA. Art. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

QuiAbito SETTORE A - INCENDIO LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ SETTORE A - INCENDIO CASA. Art. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE QuiAbito LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ Art. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Danni al fabbricato e/o al contenuto della casa La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose

Dettagli

Assicurazione per i fabbricati in leasing Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Assicurazione per i fabbricati in leasing Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) informazioni Assicurazione per i fabbricati in leasing Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa che realizza il prodotto: Società

Dettagli

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 01/09 02/09 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA Ed. Gennaio 2010 Nel testo che segue, si intendono: DEFINIZIONI - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione

Dettagli

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto LEASING IMMOBILIARE Contratto di Assicurazione per le costruzioni immobiliari, concesse in leasing, destinate sia a fabbricati civile che commerciali o industriali, nonché in corso di costruzione o ristrutturazione

Dettagli

UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO. POLIZZA CVT Corpi veicoli terrestri Lotto 5

UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO. POLIZZA CVT Corpi veicoli terrestri Lotto 5 UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO POLIZZA CVT Corpi veicoli terrestri Lotto 5 DURATA DEL CONTRATTO dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2023 SOMMARIO: 2 SEZIONE 1. TUTELA VEICOLI... 3 Art. 1.

Dettagli

SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale

SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale Allegato 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE SOMMARIO Norme che regolano

Dettagli

Contraente PROVINCIA DI CASERTA

Contraente PROVINCIA DI CASERTA Capitolato per l Assicurazione Lotto II TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO Contraente PROVINCIA DI CASERTA Il presente Capitolato contiene: Definizioni Norme che regolano l Assicurazione in Generale Norme operanti

Dettagli

ESSERE PROFESSIONISTI COMMERCIALISTA

ESSERE PROFESSIONISTI COMMERCIALISTA ESSERE PROFESSIONISTI COMMERCIALISTA Modello F1228 ed. 10/2007 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2 DEFINIZIONI 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 3 Art. 1 Rischi assicurati 3 A) Assicurazione per la Responsabilità

Dettagli

COMUNE DI ASCOLI PICENO Piazza Arringo, 7

COMUNE DI ASCOLI PICENO Piazza Arringo, 7 COMUNE DI ASCOLI PICENO Piazza Arringo, 7 Capitolato Tecnico della Polizza Kasko Veicoli dei dipendenti LOTTO 5 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SEZIONE 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI ART. 1 - DESCRIZIONE

Dettagli

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito: ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 RCT/O/ALL RISKS/RCA LIBRO MATRICOLA/INFORTUNI/TUTELA LEGALE/RC DANNI AMBIENTALI/KASKO MISSIONI/D&O Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

Dettagli

Indice. Area Riservata pag. 2. Condizioni Generali di Assicurazione pag. 3. Oggetto dell' Assicurazione pag. 5

Indice. Area Riservata pag. 2. Condizioni Generali di Assicurazione pag. 3. Oggetto dell' Assicurazione pag. 5 Indice Area Riservata pag. 2 Glossario pag.3 Condizioni Generali di Assicurazione pag. 3 Oggetto dell' Assicurazione pag. 5 PB.053.F005 CERTIFICATO DI ADESIONE Ed.0119 Pagina 1 di 6 AREA RISERVATA In ottemperanza

Dettagli

LOTTO 1 CIG FC

LOTTO 1 CIG FC LOTTO 1 CIG 74682556FC CAPITOLATO TECNICO DI ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO FURTO ELETTRONICA COMUNE DI NORCIA COMUNE DI NORCIA VIA FIUME, 1 06046 NORCIA (PG) Partita Iva n. 00453230542 Codice Fiscale

Dettagli

POLIZZA INFEDELTA DEFINIZIONI

POLIZZA INFEDELTA DEFINIZIONI POLIZZA INFEDELTA POLIZZA : N 57188201 RAMO : 53 FEDELTA AGENZIA : PESCIA (651) Contraente : GRUPPO AGENTI SAI Via Marenco, 15 10126 TORINO Assicurato : AGENTI FONDIARIA-SAI Divisione SAI Società : ALLIANZ

Dettagli

ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA

ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA 1. ASSICURATORE: GENERALI ITALIA SPA 2. CONTRAENTE: UIL - PA 3. Periodo di assicurazione: dalle 24.00 del 31.10.2017 alle 24.00 del 31.10.2018 Massimali per ciascun assicurato: Euro 1.000.000,00 per sinistro

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) Amministrazione aggiudicatrice: LOTTO 1 ALL RISKS Oggetto dell appalto: Affidamento dei

Dettagli

COMUNE DI VALTOURNENCHE LOTTO D KASKO ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO - POLIZZA KASKO -

COMUNE DI VALTOURNENCHE LOTTO D KASKO ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO - POLIZZA KASKO - ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO - POLIZZA - 1.00 - Definizioni e Precisazioni. 2.00 - Condizioni che regolano l'assicurazione in Generale. 3.00 - Condizioni che regolano le Garanzie per i danni al veicolo.

Dettagli

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel.

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel. FAC MILE OFFERTA TECNICA Spett.le A.S.L. di Mantova Via dei Toscani 1 46100 Mantova MN DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO La, con sede in, Via, tel., iscritta al Registro delle Imprese

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10 DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice.

Dettagli

TOSCANA AEROPORTI S.P.A. Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 30/04/ /04/2018

TOSCANA AEROPORTI S.P.A. Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 30/04/ /04/2018 Lotto Danni al patrimonio immobe e mobe per conto della quale agisce, dichiara la disponibità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto Danni al patrimonio immobe e

Dettagli

LOTTO 3 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

LOTTO 3 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 3 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI Via XX Settembre n. 31 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) Partita IVA n: 00581220308 Codice fiscale n.: 80010530303 COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO,

Dettagli

STABILE CLAUSOLARIO. Pagina 1 di 12

STABILE CLAUSOLARIO. Pagina 1 di 12 STABILE CLAUSOLARIO Pagina 1 di 12 INDICE DELLE CLAUSOLE 035 Acqua condotta... 3 841 Acqua condotta con Ricerca del guasto... 3 830 Eventi atmosferici... 4 814 Eventi Sociopolitici... 4 816 Grandine...

Dettagli

Proprietario:

Proprietario: Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:

Dettagli

ACI INFORMATICA S.P.A.

ACI INFORMATICA S.P.A. ALLEGATO 6 - Lotto 2 Ambito 2.7 ACI INFORMATICA S.P.A. Copertura assicurativa Responsabilità civile professionale attività di gestione posta elettronica certificata (pec) Codice CIG 6335751B1D Lotto 2

Dettagli

MONITOR IMPRESA. La polizza che mette al sicuro la Piccola e Media Impresa CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59L

MONITOR IMPRESA. La polizza che mette al sicuro la Piccola e Media Impresa CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59L MONITOR IMPRESA La polizza che mette al sicuro la Piccola e Media Impresa CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59L300.605 Monitor Impresa Indice Pagina MONITOR IMPRESA 5 Premessa 6 SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI

Dettagli

COMUNE DI STARANZANO

COMUNE DI STARANZANO COMUNE DI STARANZANO PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 26 34079 STARANZANO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) DURATA DEL CONTRATTO: DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2017

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Amministrazione: Comune di Trezzo sull Adda, Contraente della polizza;

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Amministrazione: Comune di Trezzo sull Adda, Contraente della polizza; COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Definizioni Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: Comune di Trezzo sull Adda, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,

Dettagli

Lotto 7 CIG C58

Lotto 7 CIG C58 Lotto 7 CIG 7468436C58 CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI NORCIA VIA FIUME, 1 06046 NORCIA (PG) Partita Iva n. 00453230542 Codice Fiscale 84002650541

Dettagli

CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) C.I.G A0D

CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) C.I.G A0D CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) C.I.G. 6404463A0D DURATA DEL CONTRATTO: BIENNALE Presumibilmente DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2015

Dettagli

Assicurazione Eventi Catastrofali

Assicurazione Eventi Catastrofali Department: Distribution Formazione E-Learning Country: Italia Assicurazione Eventi Catastrofali Mod. 199 5 aprile 2017 Italia e rischio sismico La Mappa Sismica in Italia Il rischio sismico Popolazione

Dettagli

Normativa contrattuale di riferimento ANIA - Ed. marzo 2006

Normativa contrattuale di riferimento ANIA - Ed. marzo 2006 Normativa contrattuale di riferimento ANIA - Ed. marzo 2006 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, DIRETTORI GENERALI E DEI SINDACI DI SOCIETA PER AZIONI NON OPERANTI

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

COMUNE DI CHIARAVALLE

COMUNE DI CHIARAVALLE COMUNE DI CHIARAVALLE LOTTO 5 POLIZZA DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI Danni accidentali veicoli Comune di Chiaravalle 1 DEFINIZIONI Le norme dattiloscritte indicate di seguito prevalgono integralmente su tutte

Dettagli

COMUNE DI CASALE MONFERRATO Via Mameli CASALE MONFERRATO AL P.Iva

COMUNE DI CASALE MONFERRATO Via Mameli CASALE MONFERRATO AL P.Iva POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI Via Mameli 10 15033 CASALE MONFERRATO AL P.Iva 00172340069 Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30/06/2015 alle ore 24.00

Dettagli

Assicurazione Danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia. Incendio

Assicurazione Danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia. Incendio Assicurazione Danni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DARAG Italia Incendio Edizione 01/2019 Ramo 12 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive

Dettagli

stipulato tra il Contraente Comune di Toscolano Maderno Via Trento, TOSCOLANO MADERNO (BS) C.F.: P.

stipulato tra il Contraente Comune di Toscolano Maderno Via Trento, TOSCOLANO MADERNO (BS) C.F.: P. LOTTO 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO stipulato tra il Contraente Comune di Toscolano

Dettagli

Caratteristiche generali del prodotto. A chi si rivolge

Caratteristiche generali del prodotto. A chi si rivolge Caratteristiche generali del prodotto A chi si rivolge Chiaro e Tondo casa è un prodotto multiramo che si articola nelle seguenti sezioni obbligatorie: Sezione Incendio; Sezione Responsabilità Civile;

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione

Capitolato di Polizza di Assicurazione Allegato E al disciplinare di gara LOTTO IV UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 Capitolato di Polizza di Assicurazione Danni Accidentali Automezzi dei dipendenti in missione

Dettagli

DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Polizza Convenzione n. 157834986 (ex M61006989/04) INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI Assicurazione degli immobili a garanzia dei finanziamenti di mutuo con vincolo a favore di BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A.

Dettagli

Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato

Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Compagnia: GENERALI ITALIA

Dettagli