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1 Fonte: Guritel - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica Editore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 204 del Sommario LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 17 agosto 2005, n. 173 Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. pag. 3 LEGGE 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attivita' di acconciatore. pag. 8 LEGGE 17 agosto 2005, n. 175 Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

2 LEGGE 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore. Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Principi generali) 1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. 2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 117 della Costituzione, è il seguente: Art La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

3 f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. - Il testo dell'art. 41 della Costituzione è il seguente: Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Art. 2. (Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore) 1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

4 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie. 3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Note all'art. 2: - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante Norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1986, n. 253, S.O. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O. Art. 3. (Abilitazione professionale) 1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

5 apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Nota all'art. 3: - La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante Disciplina dell'apprendistato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n. 35. Art. 4 (Competenze delle regioni) 1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale. 2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni. 3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità: a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali; b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti; FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

6 d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5. (Sanzioni) 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Nota all'art. 5: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Art. 6. (Norme transitorie) 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di attività di acconciatore. 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore. 5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa: a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3; c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

7 Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. 7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. Note all'art. 6: - La legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1963, n Il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è il seguente. Art. 2. Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento: a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1986, n Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1986, n Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio; b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito in regolare corso di apprendistato ed ottenuta a qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato; d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. Per le attività esercitate in un altro Stato membro della comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente art. 1. Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente) 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge. Note all'art. 7: - Per il testo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, si veda le note all'art. 6. FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

8 - La legge 23 dicembre 1970, n. 1142, recante Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1971, n La legge 29 ottobre 1984, n. 735, recante Attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1984, n La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Camera dei deputati (atto n. 2002): LAVORI PREPARATORI Presentato dall'on. Molinari ed altri il 20 novembre Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 27 maggio 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2002; il 23 gennaio 2003; 14 e 28 maggio 2003; 4 giugno 2003; 2 e 28 ottobre Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 marzo Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 24 marzo 2004 e approvato in un testo unificato con gli atti n (Gamba ed altri); n (Cazzaro ed altri) e 3491 (D'Agrò ed altri) il 21 aprile Senato della Repubblica (atto n. 2917): Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4-5 e 12 maggio Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 12 maggio Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 20 e 29 luglio 2004 e il 5 ottobre Assegnato ancora alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 25 ottobre Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 3 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, il 10 novembre FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

9 Camera dei deputati (atto n /B): Assegnato alla X commissione (Industria), in sede referente, il 23 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 1 e 2 dicembre 2004, 6 aprile 2005 e 12 maggio Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 28 giugno Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 29 giugno Senato della Repubblica (atto n. 2917/B): Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 7 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione il 19 luglio 2005 e approvato il 26 luglio Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 12:00:13 FdR - CNA nazionale - Ufficio Legislativo l.rtf agg. 27 settembre

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