La riforma del Titolo V della Costituzione
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- Raffaella Buono
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1 La riforma del Titolo V della Costituzione A cura del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi Seconda edizione
2 Punti focali della Riforma Eliminato il visto governativo sulle leggi regionali Una volta deliberata dal Consiglio regionale, la legge viene promulgata subito, senza più essere sottoposta a controllo Inversione delle competenze: la legge regionale Viene introdotta interviene una ovunque la competenza non competenza sia riservata legislativa espressamente allo Stato. residuale, in cui le regioni hanno massima autonomia, perché non sono più vincolate dai Principi fondamentali
3 Da quando si applica E stata promulgata il 18 ottobre E stata pubblicata il 24 ottobre E entrata in vigore l 8 novembre 2001 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
4 Cosa cambia subito dopo Non si inviano più leggi al Commissario di Governo, né atti amministrativi al controllo della Commissione Statale Il CORECO perde quasi tutte le sue funzioni Il Governo non può emanare regolamenti di nessun tipo nelle materie concorrenti o interamente regionali
5 Nuova ripartizione delle competenze legislative Nuovo testo art. 117 costituzione FUNZIONE LEGISLATIVA Nel rispetto della Costituzione, degli Accordi Internazionali e delll'ordinamento Comunitario Potestà Esclusiva Potestà concorrente Potestà "generale residuale" Stato Stato Principi Regione Normativa di regolazione Regione
6 Nuovo assetto del potere regolamentare Nuovo art comma FUNZIONE REGOLAMENTARE Materie esclusive dello Stato Materie concorrenti Materie residuali Regolamenti Governativi (salva delega alle Regioni) Regolamenti Regionali Regolamenti Regionali Organizzazione delle funzioni attribuite da leggi statali e regionali REGOLAMENTI ENTI LOCALI
7 Potestà normativa Statale e Regionale Il nuovo Riparto delle Competenze
8 Riparto delle Competenze Gli unici limiti che la legislazione regionale e quella statale incontrano sono: 1. Il rispetto della Costituzione 2. I vincoli relativi all ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali 3. Il rispetto del riparto delle competenze Legislazione Regionale e Statale sono quindi EQUIORDINATE
9 Riparto delle Competenze La potestà legislativa concorrente regionale ha come unici limiti quelli stabiliti dalla normativa di principio statale Per il resto non trova altri limiti che quelli previsti per le altre potestà legislative. Lo Stato nelle materie concorrenti deve limitarsi all emanazione di disposizioni legislative di principio e non può emanarne di diverse
10 Riparto delle Competenze Nessun altro limite è previsto dalla Costituzione e nessun altro limite può essere ipotizzabile alla luce della previgente normativa statale, né può essere ricavato in via interpretativa. Il Governo conserva (art. 120) un potere sostitutivo di tipo eccezionale.
11 Riparto delle Competenze Lo stato non può adottare disposizioni legislative in materie al di fuori di quelle di sua legislazione esclusiva (art.( 117, co.. 2) Lo stato non può emanare disposizioni regolamentari in materie diverse da quelle di sua competenza legislativa esclusiva. I regolamenti vigenti sono in ogni caso recessivi rispetto a norme di legge o di regolamento regionale.
12 Riparto delle Competenze: Le Materie Trasversali Alcune materie statali sono suscettibili di agire trasversalmente sul complesso delle materie regionali (sia concorrenti che residuali) Tutela della Concorrenza Livelli delle prestazioni diritti civili e sociali Ambiente e Beni culturali Opere dell Ingegno Funzioni fondamentali Enti locali
13 Riparto delle Competenze Le Funzioni Amministrative In ogni caso, sia che le materie siano di competenza statale che regionale, la nuova normativa deve garantire l assetto delle competenze disegnato dal nuovo articolo 118. Quindi
14 Rapporti con gli Enti locali Tutte le funzioni amministrative sono attribuite in genere ai Comuni Salvo che per assicurarne l esercizio unitario siano attribuite a: Province Città Metropolitane Regione Stato
15 Riparto delle Competenze: Disposizioni Operative Le Regioni possono attivare da subito la potestà legislativa generale residuale nelle materie a loro riservate (es. turismo, attività produttive, agricoltura, ) La legislazione statale previgente conserva efficacia, svolgendo una funzione supplente fino a quando le Regioni non abbiano disciplinato la materia, secondo il principio di cedevolezza
16 Riparto delle Competenze: Disposizioni Operative Le Regioni possono attivare da subito anche la potestà legislativa concorrente, desumendo i principi fondamentali dalla legislazione vigente Qualora non vi sia la normativa di principio, le Regioni possono comunque legiferare con gli stessi limiti della legislazione generale residuale
17 Impugnazioni Governo e Regioni entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge possono impugnarla davanti alla Corte Costituzionale per invasione della rispettiva competenza. Entrambe le leggi sono in vigore fino a quando non si conclude il giudizio della Corte Il Governo sta preparando una legge che consentirà alla Corte di concedere ad entrambi una sospensiva sugli effetti degli atti impugnati
18 Competenza Esclusiva dello Stato a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
19 Competenza Esclusiva dello Stato d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
20 Competenza Esclusiva dello Stato f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
21 Competenza Esclusiva dello Stato i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
22 Competenza Esclusiva dello Stato n) norme generali sull istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
23 Competenza Esclusiva dello Stato r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale;opere dell ingegno; s) tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali.
24 Competenza Concorrente a) rapporti internazionali e con l Unione l europea delle Regioni; b) commercio con l estero; l c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione, salva l autonomia l delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; e) professioni;
25 Competenza Concorrente f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi; g) tutela della salute; h) alimentazione;ordinamento sportivo; i) protezione civile; j) governo del territorio; k) porti e aeroporti civili; l) grandi reti di trasporto e di navigazione;
26 Competenza Concorrente m) ordinamento della comunicazione; n) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia; energia; o) previdenza complementare e integrativa; p) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
27 Competenza Concorrente q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
28 Competenza Generale-Residuale Premessa metodologica: Le materie di seguito elencate sono frutto di ipotesi, in quanto avendo carattere residuale, possono essere ricavate, unicamente, per esclusione dalle altre. Solo con la prassi, gli interventi della Dottrina e le pronunce della Corte Costituzionale si potrà ottenere un elencazione certa.
29 Competenza Generale-Residuale Agricoltura e Foreste AIMA Turismo Caccia e Pesca Produzione, trasporto e distribuzione dell Energia Escluso nazionale Commercio, Industria, Artigianato, Fiere, Mercati Camere di Commercio Miniere e Cave Acque minerali
30 Competenza Generale-Residuale Personale Ordinamento amministrativo Bilancio e contabilità Regione ed Enti pubblici non nazionali
31 Competenza Generale-Residuale Enti locali Ad eccezione di: Organi di governo Legislazione elettorale Funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane Comunità Montane Polizia amministrativa locale Sanzioni amministrative Informatica e Statistica Escluso il coordinamento
32 Competenza Generale-Residuale Circolazione Stradale,, Motorizzazione Civile Assistenza sociale Lavori pubblici Urbanistica Reti trasporto e navigazione Escluse le grandi Edilizia Marina Mercantile Istruzione e Formazione Professionale
33 Competenza Generale-Residuale Zona Grigia Spettacolo Escluso SIAE Difesa del suolo e della Costa Demanio marittimo e portuale Espropriazioni Farmaci Antincendio Boschivo
34 Geometria variabile In tutte le materie di competenza concorrente Per le materie giustizia di pace, istruzione e tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali, di competenza esclusiva dello Stato Una legge Statale ad iniziativa Regionale può attribuire ad una Regione maggiore autonomia
35 Rapporti Internazionali Le Regioni, nelle materie di loro competenza: Partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari (fase ascendente) Provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione Europea (fase discendente)
36 Finanza Regioni ed Enti locali possono stabilire ed applicare tributi propri Hanno diritto a quote del gettito erariale Costituzionalizzazione del fondo perequativo Le funzioni conferite ai vari enti devono trovare copertura nelle risorse suindicate
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