REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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- Floriano Visconti
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1 COMUNE DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1
2 SOMMARIO Pag Art. 1 Oggetto... 3 Art. 2 Valore delle aree fabbricabili... 3 Art. 3 Immobili degli Enti non commerciali... 3 Art. 4 Semplificazione... 3 Art. 5 Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta... 4 Art. 6 Coltivatori diretti... 4 Art. 7 Modalità di esecuzione dei versamenti... 4 Art. 8 Versamenti dei contitolari... 4 Art. 9 Dichiarazioni di variazione... 5 Art. 10 Abitazione principale Pertinenze... 5 Art. 11 Potenziamento dell'ufficio tributi... 6 Art. 12 Norma finale... 6 Art. 13 Vigenza... 6 Art. 14 Formalità
3 Art. 1 Oggetto Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione nel Comune di Campobasso dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo n Art. 2 Valore delle aree fabbricabili La Giunta Comunale, su relazione delle strutture competenti, determina, con proprio provvedimento, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento. Il provvedimento deve essere adottato entro il termine di approvazione del bilancio ed ha effetto a decorrere dall anno di approvazione. Fermo restando che il valore delle aree è quello venale in comune commercio, come stabilito dall art. 5 comma 5 del D.L.vo 504/92, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui l imposta dovuta per le aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli riportati nel provvedimento di cui ai precedenti commi. Art. 3 Immobili degli Enti non commerciali L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R n. 917, come modificato dal D.L.vo n. 460, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge n. 222, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione dall'imposta prevista dal precedente comma si applica, secondo le modalità in esso previste, agli immobili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460, che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460. Art. 4 Semplificazione Ai fini della semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento, la modulistica attualmente utilizzata per le dichiarazioni ed i versamenti dell imposta potrà essere sostituita da modulistica approvata e predisposta dal Comune. La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, può decidere azioni di controllo nell ambito dell attività di gestione del tributo 3
4 Art. 5 Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, a decorrere dal primo gennaio dell anno successivo a quello in cui è intervenuta l inedificabilità e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. La domanda di rimborso deve essere presentata, trascorso il primo triennio di vincolo, a pena di decadenza entro i sei mesi successivi. Il rimborso non avrà luogo per le imposte riferite a periodi eccedenti i cinque anni. Art. 6 Coltivatori diretti Ai fini di quanto disposto dagli artt. 2 comma 1 lett. b) e 9 del D.Lgs 504/92, la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Il pensionato iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva ai fini richiamati nel comma 1 la qualifica di coltivatore diretto. Si considerano utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, così come definita nell'art. 2 comma 1 lett. B) del D.Lgs 504/92, i terreni che non vengono utilizzati ai fini produttivi in quanto vengono lasciati in stato di riposo, limitatamente ad una sola annata agraria. Art. 7 Modalità di esecuzione dei versamenti I versamenti dell imposta vengono eseguiti secondo le modalità indicate nell art. 7 del vigente regolamento generale delle entrate. Art. 8 Versamenti dei contitolari Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo n. 504, si considerano regolarmente eseguiti: i versamenti effettuati da ciascuno dei contitolari, proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso; i versamenti effettuati da un solo contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. Nella fase di accertamenti e di liquidazione relativi al periodo , l ufficio è autorizzato a considerare regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari per conto degli altri soggetti obbligati. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non configurano solidarietà passiva tra i soggetti contitolari, i quali continuano ad essere obbligati proporzionalmente alla propria quota di 4
5 possesso. Pertanto eventuali provvedimenti di liquidazione, di accertamento e di irrogazione di sanzioni saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare, in relazione alla sua quota di possesso. Art. 9 Dichiarazioni di variazione A decorrere dalla data che verrà determinata con provvedimento della Direzione dell Area Finanze, la dichiarazione di variazione, disciplinata dall art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/92, non sarà più obbligatoria per le modificazioni che risultino da atti pubblici, nel caso in cui il notaio rogante si sia avvalso, per la registrazione dei dati relativi, delle procedure telematiche (c.d. Adempimento Unico) di cui all art. 3/bis del D.Lgs. 463/97. A carico dei soggetti passivi permarrà comunque l obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi residui di modificazione che incidano sull ammontare dell imposta dovuta e non conseguenti ad atti e/o eventi oggetto di rogito notarile. Art. 10 Abitazione principale Pertinenze Agli effetti dell applicazione delle agevolazioni dell aliquota ridotta e della detrazione si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. E considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1 grado, a condizione che il soggetto che utilizza l immobile vi abbia la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica. Per usufruire dell agevolazione di cui al comma precedente il proprietario deve produrre, entro il 31 dicembre dell anno antecedente quello cui l imposta si riferisce, apposita dichiarazione nella quale sia individuata l unità immobiliare per la quale si chiede l applicazione del beneficio nonché la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione È considerata abitazione principale anche quella costituita da due o più unità immobiliari contigue, utilizzate ad uso abitativo dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che nel corso dell anno d imposta sia prodotta richiesta di variazione per la fusione catastale delle unità immobiliari. Agli effetti dell equiparazione il contribuente è tenuto a presentare, prima del versamento dell acconto ICI, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dalla quale risulti la destinazione unitaria. Si considerano parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, anche se autonomamente iscritte in catasto, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente a servizio dell abitazione principale. Agli effetti del comma precedente si considerano pertinenze il garage, il box o il posto auto (categoria catastale C/6), la soffitta e la cantina (categoria catastale C/2) che siano ubicati nello stresso immobile o complesso immobiliare nel quale è situata l abitazione principale, o che siano pertinenziali ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni. Qualora le pertinenze, così come individuate, non siano ubicate nello stesso immobile o complesso immobiliare dell abitazione principale, il vincolo pertinenziale deve risultare dalla legge (L. 122/89), dalla concessione edilizia ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dal soggetto passivo. Le agevolazioni dell aliquota ridotta e della detrazione si applicano ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle tipologie indicate nel comma 5. 5
6 Art. 11 Potenziamento dell'ufficio tributi In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti: la Giunta municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure di percentuali: l'una, non superiore al cinque per mille, da calcolare sul gettito dell'ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente; l'altra, non superiore al dieci per cento, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione mediante attività di liquidazione e di accertamento ed a seguito dell esito positivo di vertenze fiscali; il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, per il 40% al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni, per il 20% a corsi di aggiornamento per l'ufficio Tributi e, per il restante 40%, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali. Art. 12 Norma finale Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti e le norme regolamentari in materia Art. 13 Vigenza Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio Art. 14 Formalità Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio; è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze. 6
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