La nomina dei Presidenti delle Autorità portuali

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1 La nomina dei Presidenti delle Autorità portuali Dossier n Schede di lettura 23 giugno 2014 Il Presidente dell'autorità portuale Il presidente dell Autorità portuale ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta (art. 8 legge n. 84 del 1994). Per quanto riguarda i compiti del presidente dell'autorità portuale, si ricorda che questi: a. presiede il comitato portuale; b. sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale; c. sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale; d. sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa; e. propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni per le operazioni e attività portuali; f. provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; g. amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell autorità; h. esercita le competenze relative alle operazioni portuali e alla concessione di aree e banchine e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni relative quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni; i. promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale; j. assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali; k. esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate; l. esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla legge n. 84/94 agli altri organi dell'autorità portuale. Funzioni del Presidente dell'autorità portuale Il procedimento di nomina La disciplina del procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità portuali è dettata dall articolo 8 della legge 84/94, recante Riordino della legislazione in materia portuale, come modificato da ultimo dall'articolo 6 del D.L. 136/2004. Il comma 1 dell articolo 8 prevede che il Presidente dell Autorità portuale sia nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto ministeriale, nell ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati, nell ambito della quale effettuare la nomina. Requisiti per la nomina Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità che

2 risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il comma 1-bis prevede una procedura volta a superare il mancato raggiungimento dell intesa con la regione interessata e ad evitare il ricorso alla nomina di commissari straordinari nel caso in cui l intesa non venga raggiunta. La norma prevede che esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, indichi il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal Presidente della giunta regionale. Ove il Presidente della giunta regionale non provveda all indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri che provvede con deliberazione motivata. L'interpretazione del Consiglio di Stato Nella fase successiva all approvazione del decreto-legge 136/2004, che ha introdotto le suddette procedure di nomina, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha fornito alcuni elementi ai fini dell interpretazione della nuova disciplina. In particolare, con parere n. 89/2005, ha chiarito che, sia nel caso in cui la Regione sia rimasta silente, sia nel caso in cui la Regione abbia provveduto a fornire la terna, il Ministro, nell'esercizio del suo potere di nomina, possa discrezionalmente avvalersi delle proposte degli enti locali ( tenendo conto ). Nel caso in cui la Regione abbia provveduto a fornire la terna, le indicazioni degli enti locali potranno costituire parametro, seppure non vincolante, di scelta ministeriale. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che dall evidente finalità acceleratoria perseguita dalla novella del 2004, sembrano doversi ritenere preclusi - laddove il Ministro non ritenga idoneo all'incarico alcuno dei tre designati dalla Regione- sia la facoltà di chiedere una seconda terna di candidati, sia il potere - ammissibile solo nell'ipotesi di omissione della regione e non anche in caso di dissenso - di investire della questione il Consiglio dei ministri. Con riferimento infine all ipotesi in cui alcuni dei soggetti della terna indicati dal Presidente della Giunta regionale risultino in una situazione di incompatibilità non rimovibile, il Consiglio di Stato, con parere n. 302/2005, ha precisato che la possibilità di integrare la terna mediante sostituzione dei nominativi ritenuti incompatibili dal Ministero con altri candidati, debba essere ammessa purché alla luce del superiore principio di leale collaborazione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che in presenza di tale adempimento (comunicazione della terna da parte del Presidente della Giunta regionale) ben potrebbe il Ministro, ispirandosi al principio di leale collaborazione (nonché a quello della conservazione degli atti solo parzialmente invalidi), scegliere all interno degli altri due nomi della terna che non presentino preclusioni ovvero richiedere egli stesso modificazioni della terna per motivate ragioni di evidente e non rimovibile incompatibilità e che in caso di assenza di richieste da parte del Ministro, ove l irregolarità dovesse essere riscontrata dalla Regione proponente, l attuazione del principio di leale collaborazione dovrebbe poter giustificare, dietro ampia motivazione e in presenza di circostanze oggettive, anche un intervento correttivo diretto da parte della Regione. Infine, nell ordinanza n. 3380/2005, il Consiglio di Stato ha precisato che l espressione terna recata dall articolo 8 della legge 84/1994 evoca, sul piano letterale, oltre che nel versante della ratio della prescrizione, la necessità di una pluralità di nominativi sui quali possa orientarsi il potere discrezionale di valutazione finale del Ministero, da esercitarsi d intesa con la Regione. Sarebbe conseguentemente inammissibile la preventiva convergenza degli enti locali su di un unico nominativo, la quale si risolverebbe in un espropriazione del potere decisionale del ministro e della Regione, in guisa di sovvertire lo spettro delle competenze ed il connesso iter procedurale fissati dalla legge. Sulla base di tale orientamento del Consiglio di Stato, il Tar della Puglia, con sentenza n. 1175/2006, ha annullato il decreto di nomina del Presidente dell Autorità portuale di 2

3 Taranto, avendo censurato l indicazione, nella prima fase della nomina, di un unico nominativo in luogo della terna prevista dalla normativa in vigore. Il tribunale regionale ha infatti ribadito che il principio ispiratore della disciplina di nomina è l individuazione del presidente dell Autorità portuale attraverso un doppio livello di selezione, il primo riservato a Comuni, Province e Camera di commercio, industria e artigianato e il secondo al Ministro, previa intesa con la Regione. Le proposte di modifica della procedura di nomina E' in corso di esame al Senato, presso la 8 a Commissione (Lavori pubblici, Comunicazioni), il disegno di legge recante Riforma della legislazione in materia portuale (A.S. 120, di cui l'assemblea ha già deliberato l'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato l 11 settembre 2013 e che viene esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 370), il quale riproduce il contenuto di un analogo disegno di legge già approvato dal Senato in prima lettura nella precedente legislatura ed il cui esame si è poi interrotto alla Camera per la fine della legislatura XVI (A.C. 5453). Le proposte di modifica della procedura Il disegno di legge propone la riforma della legge n. 84 del 94 e in questo ambito prevede anche a modifica delle procedure per la nomina dei presidenti delle Autorità portuali. L articolo 8 della proposta di legge novella infatti la disciplina della procedura di nomina aumentando da quattro a cinque anni la durata del mandato del Presidente dell Autorità portuale prevedendo che si possano ricoprire non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima autorità portuale. Per quanto riguarda in particolare la procedura di nomina si prevede che il presidente sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore, ma viene rafforzato il ruolo della Regione, in quanto si prevede che sia il Presidente della Regione interessata a proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo di un candidato da porre alla guida dell autorità portuale, superando il vigente sistema delle terne, ma dando conto dell avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio interessate. L intesa sul nominativo proposto si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso, se entro il termine di quarantacinque giorni non viene formulato un diniego espresso e motivato. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, compete al Ministro l indicazione di un nuovo nominativo. Se anche in questo caso non viene raggiunta, entro quarantacinque giorni, l intesa tra il Ministro e il Presidente della regione, la questione è rimessa al Presidente del Consiglio, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ed acquisizione dell intesa in sede di conferenza unificata prevista dall art. 8, co. 6 della legge n. 131/2003, nell ambito dell esercizio del potere sostitutivo dello Stato. Nel caso di questa specifica intesa non è possibile applicare le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 281/1997, che consentono al Consiglio dei ministri, decorsi trenta giorni in assenza del raggiungimento dell intesa, di provvedere con deliberazione motivata ovvero, per motivata urgenza, di prescindere in ogni caso dal conseguimento dell intesa. La procedura di nomina dovrà iniziare sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente uscente e non tre mesi prima, come attualmente previsto. 3

4 Tabella riepilogativa dei vertici delle Autorità portuali * Nella colonna Data di nomina è riportata la data di nomina dei presidenti e dei commissari; tra parentesi è indicata la data di notifica del decreto, data a partire dalla quale decorre l incarico; laddove la data dei nomina coincide con la data di notifica è indicata una sola data. In grassetto sono evidenziati i nomi dei Presidenti o dei Commissari in carica. Si ricorda che il regime di prorogatio di 45 giorni che viene generalmente applicato alla scadenza è previsto dall art. 3 del D.L. n. 293/1994. Con lo sfondo colorato sono evidenziate le gestioni commissariali in corso e gli incarichi scaduti. 4

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13 Riepilogo delle gestioni commissariali in corso TR0190 Servizio Studi - Dipartimento Trasporti st_trasporti@camera.it CD_trasporti La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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