CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 16/12/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^3 Consiglio regionale del Veneto Inttn» im 16/12/2010 Num CRV CRV Venezia, 16 DIC Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari IX Ll-GlSl-VrURA Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 131 Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Pettenò relativa a: "ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI COOGENERAZIONE A BIOMASSE NATURALI IN ZONA AGRICOLA NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. DlRHZIÓNR R.APPOR l'l A ltan r.à ISri- -U/K)NAI.l Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei /à.y drni.uai@consigiioveneto.it W'AVW. consigiioveneto.it

2 IX Legl^atura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. L PRESIDENTE^ (Clodovaldo Ruffato) Dott. 7 immmmm IDAU DIREZIONE REGIONALE RAPPORTI B ATOVITÀ ISTITUZIONALI IL DmioENTB REGIONALE DowHobertj Valente 0 f C. 2010

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 131 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Pettenò ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI COOGENERAZIONE A BIOMASSE NATURALI IN ZONA AGRICOLA NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 dicembre Trasmesso alla PRIMA Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 16 dicembre 2010.

4 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI COOGENERAZIONE A BIOMASSE NATURALI IN ZONA AGRICOLA NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) Relazione: Con questa proposta di legge, sì vuole istituire una commissione consiliare d'inchiesta ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto regionale, ai fini di conoscere l'iter approvativo di un impianto di coogenerazione a biomasse naturali che la Giunta regionale ha autorizzato nel comune di Bagnolo di Po (RO). l'esecutivo, con delibera n. 323 del 19 febbraio 2008, ha autorizzato la società Bagnolo Power s.r.l. alla costruzione di un impianto di coogenerazione a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica e termica da 2,8 MW e un motore a gas metano da 2,1 MW in una zona agricola nel predetto comune di Bagnolo dì Po. l'autorizzazione alla costruzione dell 'impianto risulta tuttavia concessa in difformità della legge urbanistica regionale. l'articolo 44, comma 7 bis della legge regionale n. 11 del 2004, infatti, prevede la possibilità per le società e le cooperative agricole di realizzare impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate, la società Bagnolo Power s.r.l. non risulta avere i suddetti requisiti e pertanto l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, risulta violare palesemente la legge regionale. Oltretutto questa centrale è stata autorizzata in pieno contrasto con la legge nazionale. l'impianto di Bagnolo di Po è infatti ibrido, utilizza cioè fonti rinnovabili e non rinnovabili, in quanto è costituito da una sezione a biomasse naturali da 2,8 MWe e da una sezione a metano da 2,1 MWe: dal combinato disposto dell'artìcolo 2 comma 1 e dell'artìcolo 12 comma 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energìa elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" si evìnce che le centrali ìbride non possono essere assolutamente autorizzate in zona agricola. Tale impianto sorgerebbe oltretutto a circa un chilometro dall'ospedale San Luca dì Trecenta (RO) e la sua costruzione turba non poco coloro che abitano in quei luoghi che temono delle conseguenze che un impianto di questo tipo può portare in un territorio con un delicato equilibrio ambientale come quello del Polesine. Questi fatti sono stati segnalati nella scorsa legislatura con un'interrogazione a risposta immediata del cons. Pettenò, alla quale la precedente Giunta non ha mai fornito risposta. Ora è necessaria l'istituzione di un apposita commissione consiliare d'inchiesta, in quanto i cittadini devono essere rassicurati da una amministrazione pubblica trasparente e capace di mettersi in discussione, al fine di verificare la qualità e la correttezza amministrativa delle sue azioni.

5 la presente proposta di legge non ha intenti di natura politica, di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ma persegue l'idea che l'innovazione e l'efficienza della pubblica amministrazione passa non solo attraverso la modifica normativa, ma anche colpendo fatti specifici di mala amministrazione.

6 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI COOGENERAZIONE A BIOMASSE NATURALI IN ZONA AGRICOLA NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) Art. 1 - Istituzione e funzioni della Commissione. 1. Alfine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto della Regione Veneto, una Commissione consiliare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sul rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto di coogenerazione a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica e termica da 2,8 MW e un motore a gas metano da 2,1 MW in una zona agricola nel comune di Bagnolo di Po (RO), alfine di: a) verificare le eventuali inadempienze da parte degli ufiìci regionali sull'istruttoria che ha portato al rilascio della suddetta autorizzazione; b) verificare le modalità e le procedure dell'istruttoria di cui alla lettera a); c) verificare lo stato di esecuzione delle opere al fine di valutare l'osservanza delle norme di legge; d) verificare i comportamenti e le responsabilità delle amministrazioni pubbliche anche nell'esercizio delle verifiche, controlli e attività di monitoraggio; f) verificare gli ulteriori elementi che possono emergere durante i lavori della commissione. Art. 2 - Composizione e durata della Commissione. 1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza, in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, nominati dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Commissione elegge al proprio intemo il Presidente, il Vicepresidente e il segretario secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del Regolamento del Consiglio regionale. 3. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dal Presidente del Consiglio regionale, su motivata richiesta della Commissione stessa. 4. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte, nella quale deve essere dato atto di eventuali posizioni di minoranza. Art. 3 - Acquisizione di atti e documenti. 1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e ne dispone la segretazione. 2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, gli anmiinistratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali harmo l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione ed esibire

7 tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio. 3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Art. 4 - Audizioni e testimonianze. 1. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la Commissione può procedere all'audizione di amministratori e dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché di cittadini ed associazioni al fine di acquisire testimonianze utili ai fini dell'inchiesta. 2. Per le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice penale. Art. 5 - Obbligo del segreto. 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 3 commi 1 e 3. Art. 6 - Organizzazione dei lavori della Commissione. 1. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. 2. Per l'espletamento delle sue fìinzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Consiglio regionale e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

8 INDICE Art. 1 - Istituzione e funzioni della Commissione 3 Art. 2 - Composizione e durata della Commissione 3 Art. 3 - Acquisizione di atti e documenti 3 Art. 4 - Audizioni e testimonianze 4 Art. 5 - Obbligo del segreto 4 Art. 6 - Organizzazione dei lavori della Commissione 4

9 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Articolo 24 Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione. La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento. Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio. I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio. (1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n Nella lettura varmo peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3. Nota all'articolo 2 Provvedimento Consiglio Regionale 30 aprile 1987, n. 456 (BUR n. 31/1987) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE Articolo 17 - Costituzione delle Commissioni 1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni previste dall'articolo 16 commi 1, 3, 4 e 6, previa delibera dell'ufficio di Presidenza, determina il numero dei componenti delle commissioni, nomina i componenti delle singole commissioni e convoca ciascuna commissione permanente per procedere all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario. La medesima procedura è adottata per eventuali successive variazioni richieste dai singoli gruppi consiliari. 2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante distinte votazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 20, comma A decorrere dalla sesta legislatura si procede, a metà legislatura, al rinnovo delle commissioni permanenti. I componenti possono essere confermati. (1)

10 (1) Articolo modificato da art. 2 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957, in precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1994, n. 938 Nota all'articolo 3 Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Articolo 24 Vedi nota all'articolo 1 Nota all'articolo 4 Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Articolo 22 Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni. Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio. (1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n Nella lettura varmo peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3. Codice Penale Art Rifiuto di uffici legalmente dovuti. (1) Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione

11 dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 (2)a euro 516 (3). Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette fìmzioni, rifiuta di dare le proprie generalità [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le fìinzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria [c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97]. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 30]. Art Casi dì non punibilità. Nei casi previstì dagh articoh 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiimto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (4). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (5) (6). (1) Vedi l'art. 3, L. 23 marzo 1988, n. 94, e l'art. 4, L. 17 maggio 1988, n. 172, sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. (2) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 24 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 60 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena della multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro. (3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale (4) Comma così modificato dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff 3 gennaio 2001, n. 2). La Corte costituzionale, con sentenza giugno 2004, n. 200 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; la stessa Corte, con sentenza 4-8 maggio 2009, n. 140 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 Cost. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 397 del 2000 era il seguente: «Nei casi previstì dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza germaio 1996, n. 8 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1996, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a)

12 inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma. Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma, del codice penale, in riferimento all'art. 29 Cost. (5) La Corte costituzionale, con sentenza marzo 2009, n. 75 (Gazz. Uff. 25 marzo 2009, n Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fomite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 371, codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. (6) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma settimo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Successivamente il secondo comma è stato così modificato dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff 3 germaio 2001, n. 2) e dall'art. 21, L. 1 marzo 2001, n. 63. Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fomire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 397 del 2000 era il seguente: «Nei casi previstì dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fomire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». In relazione alla suddetta formulazione la Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1996, n. 416 (Gazz. Uff. 3 germaio 1997, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fomite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

13 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge. 5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».

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