Pag. 1 di 4. UOC Affari Generali. Fabio Andreasi Bassi. Aura Albina Colaiuda. Anna Maria Pollioni. IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic
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1 DELIBERAZIONE N. 452 DEL 13/06/2018 OGGETTO: CONVENZIONE TRA GLI I.F.O. E LA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZA- ZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA DEL PONTIFICIO ATENEO SALESIANO PER LO SVOL- GIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE Esercizi/o. STRUTTURA PROPONENTE Centri/o di costo. - Importo presente Atto:. - Importo esercizio corrente:. UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Fabio Andreasi Bassi Budget - Assegnato:. - Utilizzato:. - Residuo:. Autorizzazione n :. Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 11/06/2018 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic Proposta n DL Responsabile del Procedimento Aura Albina Colaiuda L Estensore Anna Maria Pollioni PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 08/06/2018 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 07/06/2018 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 08/06/2018 Non necessario La presente deliberazione si compone di n 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - allegato Pag. 1 di 4
2 Il Dirigente della UOC Affari Generali Visto il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che con nota del la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università Pontificia Salesiana, ha chiesto agli IFO di stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione; che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859; che gli artt e 1.2. del D.M n. 239 stabiliscono che all esame di Stato per l esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità accademiche; Considerato che il numero massimo di tirocinanti presenti contemporaneamente nella struttura è fissato in n.3 unità; che il numero complessivo di ore per il tirocinante è definito in 100 ore annue; Tenuto conto che la predetta convenzione non comporta alcun onere per gli Istituti; Visto il parere favorevole della Responsabile della UOSD di Psicologia, espresso con nota del ; Ritenuto pertanto,di poter stipulare la convenzione di cui trattasi; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla Pag. 2 di 4
3 stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; Propone per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di: - stipulare una convenzione tra gli I.F.O. e la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università Pontificia Salesiana alle condizioni tutte descritte nello schema allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; - di prendere atto che la suddetta convenzione avrà la durata di quattro anni, con possibilità di proroga, su richiesta delle parti da far pervenire almeno due mesi prima della scadenza. La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l esecuzione della presente deliberazione. Il Dirigente della UOC Affari Generali Fabio Andreasi Bassi Pag. 3 di 4
4 Il Direttore Generale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248; Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere; Delibera di approvare la proposta così formulata concernente CONVENZIONE TRA GLI I.F.O. E LA SCUOLA SU- PERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA DEL PONTIFICIO ATENEO SALESIANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE e di renderla disposta. Il Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate Pag. 4 di 4
5 PONTIFICIO ATENEO SALESIANO Piazza dell Ateneo Salesiano, ROMA C.F P. IVA Tel. (+39) Fax (+39) Roma, Prot. N. / 2018 CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE (Legge 24 giugno 1997 n.196, art. 18 e relativo Decreto applicativo del 25 marzo 1998 n.142) TRA Il PONTIFICIO ATENEO SALESIANO, con sede in Piazza dell Ateneo Salesiano, ROMA, C.F , P.I per conto della Facoltà di Scienze dell Educazione e dell Istituto di Psicologia Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica, d ora in poi denominato "soggetto promotore ", nella persona del legale rappresentante Prof. GHIONI don GIACINTO nato a Bollate (MI) il 01/06/1947, C.F. GHNGNT47H01A940Q, residente a Milano in Via Copernico, 9, domiciliato per la carica a Roma in P.za dell Ateneo Salesiano, 1 e GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) (di seguito denominato soggetto ospitante ) con sede in Roma, codice fiscale , nella persona del Direttore Generale, Dr. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il Premesso - Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859; - che gli artt e 1.2. del D.M n. 239 stabiliscono che all esame di Stato per l esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità accademiche; - che l Istituto di Psicologia, della Facoltà di Scienze dell Educazione, del Pontificio Ateneo Salesiano, ha approvato, il testo regolamentare delle Convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage e tirocini di formazione; - che il titolo accademico rilasciato dalla Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell Università Pontificia Salesiana è considerato equivalente, ai fini dell esercizio dell attività psicoterapeutica, al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle università con decreto MURST del pubblicato sulla G.U. del Si conviene quanto segue:
6 Art. 1 Ai sensi dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, della L.n. 56/89 relativa alle scuole di Formazione in Psicoterapia, e del decreto attuativo D:M: 142/98 gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture in un numero compatibile con le figure professionali corrispondenti e disponibili presso i propri servizi ed unità operative, n.3 (tre) soggetti per lo svolgimento di un modulo formativo articolato in tirocini di formazione ed orientamento, su proposta del Pontificio Ateneo Salesiano per complessive 100 ore annuali, con la supervisione del Dirigente della struttura e l ausilio di un tutor; Art. 2 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 1. Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d acquisizione di conoscenze del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l assistenza operativa da parte del tutor nominato dal soggetto ospitante di cui al successivo articolo 5 della presente convenzione, non può comportare l assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte. 2. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario post-lauream e di orientamento professionale non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante facendone comunicazione scritta anche al Soggetto Promotore 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 4. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: i dati identificativi del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; la durata di cento ore ed il periodo, con l indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante, di svolgimento del tirocinio; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi; Art. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, impegnandosi ad adottare le misure di prevenzione e di protezione
7 specifiche per la sua attività e a prendersi carico della propria sicurezza e di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; mantenere e rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 Adempimenti di legge previsti dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142: 1. Il soggetto promotore, ove richiesto, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. 2. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL (P.A.T ) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore come da articolo 2 della presente convenzione (RCT polizza n. 2011/03/ di Reale Mutua Ass.); 3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione tirocinio, il soggetto promotore. 4. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento entro le 24 ore successive al soggetto promotore ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo. Art. 5 Adempimenti di legge previsti dal DM n. 239 e dal DM 25 marzo 1998 n. 142: Il soggetto ospitante L Ente Ospitante prende atto che il tirocinio pratico post- lauream ha la durata di 100 ore annuali. 1. Il soggetto ospitante assicura al/i tirocinante/i un tutor o responsabile aziendale designato dall Ente, iscritto all albo professionale degli Psicologi da almeno tre anni. A cura del suddetto referente saranno registrate le modalità con l indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti e le osservazioni sulle attività da essi svolte. 2. Il soggetto ospitante, si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. 3. Al termine dell esperienza il soggetto ospitante certificherà le attività svolte dal tirocinante mediante un attestato indicante il tipo di funzioni svolte dallo studente e le ore di tirocinio.
8 Art. 6 Adempimenti di legge previsti dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142: Il soggetto promotore garantisce, nella persona del tutor incaricato del tirocinio svolto dall allievo, un riferimento costante per i referenti del soggetto ospitante, per il supporto agli allievi e per tutte le necessità afferenti all esperienza di tirocinio in via di perfezionamento. Art. 7 Adempimenti di legge previsti dal D.L. 196/2003: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed Ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall art. 13 D.Lgs 196/2003. Art. 8 Durata della Convenzione La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha una durata di 4 anni e può essere prorogata con richiesta da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia...., (data)... Legale Rappresentante Pontificio Aateneo Salesiano Prof. Ghioni don Giacinto Il Direttore Generale IFO Dr. Francesco Ripa di Meana
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