PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i problemi economici e monetari 2007/0267(CNS) EMENDAMENTI 9-52 Draft report Joseph Muscat (PE v02-00) sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747 C6-0473/ /0267(CNS)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_LegReport PE v /31 AM\ doc

3 9 Ieke van den Burg Considerando 2 (2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni. (2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali e non assicurano condizioni di parità nell'ue. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica, creare condizioni di parità nell'ue e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni. È importante sottolineare l'obiettivo di avere nell'unione europea condizioni di parità fra operatori economici e fra Stati membri. AM\ doc 3/31 PE v01-00

4 10 Karsten Friedrich Hoppenstedt Considerando 5 (5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari. (5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari, compresa l'intermediazione ad opera di un intermediario che non ha alcun rapporto contrattuale con una delle parti di una transazione assicurativa o finanziaria alla cui conclusione egli ha contribuito. In tale caso l'esenzione fiscale copre in modo uniforme tutte le attività tipiche di un intermediatore di servizi assicurativi e finanziari, incluse tutte le attività preparatorie e successive alla conclusione di un contratto. Or. de L'emendamento chiarisce che l'esenzione applicabile all'intermediazione assicurativa non va limitata rispetto all'attuale situazione giuridica. In tale contesto, non è assolutamente necessaria un'azione nei confronti delle singole parti contraenti. Il chiarimento mette altresì la formulazione in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, che è analogamente basata su un'ampia definizione dell'intermediazione. PE v /31 AM\ doc

5 11 Wolf Klinz Considerando 5 bis (nuovo) (5 bis) È opportuno che le attività che costituiscono gestione di fondi d'investimento continuino a rientrare nell'esenzione se svolte da terzi operatori economici. Quest'aspetto è trattato all'articolo 135, paragrafo 1 bis, ma non viene esplicitamente citata l'esenzione dei servizi di gestione fondi che sono prestati da terzi. Il nuovo considerando elimina i dubbi riguardo all'applicabilità dell'esenzione per i terzi ai servizi di gestione di fondi. 12 Jean-Paul Gauzès Considerando 7 (7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione. (7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione, evitando ogni preoccupazione di doppia imposizione che possa derivare dal coordinamento di tale tassazione con le imposte nazionali sui servizi assicurativi e finanziari.. AM\ doc 5/31 PE v01-00

6 Anche se l'ideale sarebbe che l'opzione per la tassazione e le imposte su base nazionale relative ai servizi assicurativi e finanziari fossero contenute in una direttiva sull'iva, è ambizioso affrontare a livello europeo una materia che riguarda la sovranità fiscale degli Stati membri e che non rientra direttamente nell'ambito dell'iva. Tuttavia tale riferimento nel preambolo della direttiva sull'iva è fondamentale e molto utile non solo nella prospettiva del sistema di IVA definitivo e per avviare un certo grado di armonizzazione sull'opzione per la tassazione, ma anche per introdurre questa materia nell'agenda dell'ecofin. 13 Daniel Dăianu Considerando 8 (8) Rafforzando la cooperazione transfrontaliera i prestatori di servizi assicurativi e finanziari possono accrescere la loro competitività e contribuire alla realizzazione del mercato interno. Fatto salvo il rispetto del principio di neutralità fiscale, deve pertanto essere previsto per gli operatori economici interessati il diritto di optare per la tassazione e di collaborare tra loro in termini di ripartizione dei costi. (8) Rafforzando la cooperazione transfrontaliera i prestatori di servizi assicurativi e finanziari possono accrescere la loro competitività e contribuire alla realizzazione del mercato interno. Fatti salvi il rispetto del principio di neutralità fiscale e la provata trasparenza delle loro operazioni, deve pertanto essere previsto per gli operatori economici interessati il diritto di optare per la tassazione e di collaborare tra loro in termini di ripartizione dei costi. Bisogna assicurare che i gruppi transfrontalieri siano formati unicamente per lo scopo previsto da questa direttiva, e non utilizzati per altri tipi di attività che possano portare ad esenzioni fiscali indebite. PE v /31 AM\ doc

7 14 Zsolt László Becsey Considerando 8 bis (nuovo) (8 bis) Ogni modifica dell'attuale regime dell'iva sui servizi finanziari dev'essere preceduta da un chiaro studio d'impatto svolto dalla Commissione comprendente un'analisi costi-benefici. Tale studio deve indicare la riduzione stimata delle entrate di bilancio di ciascuno Stato membro, il possibile aumento dei profitti del settore comunitario dei servizi finanziari e l'entità dei benefici che saranno prevedibilmente trasferiti ai clienti sotto forma di riduzione dei prezzi dei prodotti bancari. Se il risultato dello studio d'impatto non è decisivo, dal punto di vista economico non è giustificabile alcuna modifica dell'attuale regime IVA. Ogni decisione economica deve basarsi su un'analisi trasparente e numerica della materia su cui si interviene. La Commissione deve elaborare un tipo di studio in grado di dimostrare che i clienti medi potranno trarre beneficio dalla modifica dell'attuale regime IVA sui servizi finanziari. Tale studio dovrebbe comprendere le attuali dimensioni dei servizi accessori che tendono ad essere esternalizzati in paesi in cui le retribuzioni sono più basse e dovrebbe misurare il possibile aumento dei servizi accessori di supporto esternalizzati attribuito all'abolizione dell'esenzione IVA nel settore dei servizi finanziari. 15 Jean-Paul Gauzès Articolo 1 punto 1 lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 paragrafo 1 lettera a AM\ doc 7/31 PE v01-00

8 (a) assicurazione e riassicurazione; (a) assicurazione, compresa la riassicurazione; L'inclusione della "riassicurazione" nell'ambito della disposizione sull'esenzione della "assicurazione", in senso lato, consente di includere sistematicamente le disposizioni relative alla riassicurazione facendo riferimento semplicemente alla "assicurazione", in tutte le proposte legislative, preservando l'impostazione già adottata dalle proposte. 16 Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 1 punto 1 lettera a Articolo 135 paragrafo 1 lettera d (d) cambio di valuta e fornitura di contanti; (d) cambio di valuta e fornitura di contanti, nonché le operazioni relative ai crediti; Or. de L'eliminazione dell'esenzione comporterebbe l'assoggettamento all'iva di tutte le vendite di crediti, con gravi conseguenze in particolare sul mercato tedesco delle cartolarizzazioni. Infatti, la vendita del credito alla società veicolo sarebbe assoggettata all'iva e di conseguenza il recupero e la gestione del credito da parte del creditore, in quanto prestazioni accessorie alla vendita in questione, sarebbero soggetti anch'essi all'iva. PE v /31 AM\ doc

9 17 Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 1 punto 1 lettera a Articolo 135 paragrafo 1 lettera e (e) cessione di titoli; (e) operazioni relative a titoli; Or. de La formulazione proposta è migliore, in quanto queste operazioni vanno qualificate come altre prestazioni e non come cessioni. 18 Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 1 punto 1 lettera a Articolo 135 paragrafo 1 lettera g bis (nuova) (g bis) tutti i tipi di prodotti derivati; Or. de I prodotti derivati devono essere esentati indipendentemente dal sottostante. L'obbligo di pagare l'iva interviene soltanto se la transazione comporta un'operazione soggetta a tale tassa. AM\ doc 9/31 PE v01-00

10 19 Antolín Sánchez Presedo Articolo 135 bis punto 1 (1) "assicurazione e riassicurazione", un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un'altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno; (1) "assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone sono tenute, dietro pagamento, a fornire ad un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno; Or. es La definizione delle operazioni coperte dall'esenzione deve fare espressamente riferimento alle operazioni di coassicurazione, o "pool" di rischi, e di assicurazione di gruppo, in quanto il settore delle assicurazioni spesso fa ricorso a questo tipo di sistemi per coprire determinati tipi di rischio. 20 José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 135 bis punto 1 (1) "assicurazione e riassicurazione", un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un'altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno; (1) "assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone sono tenute, dietro pagamento, a fornire ad un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno; Or. es PE v /31 AM\ doc

11 La definizione delle operazioni coperte dall'esenzione deve fare espressamente riferimento alle operazioni di coassicurazione, o "pool" di rischi, e di assicurazione di gruppo, in quanto il settore delle assicurazioni spesso fa ricorso a questo tipo di sistemi per coprire determinati tipi di rischio. 21 Jean-Paul Gauzès Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 1 (1) assicurazione e riassicurazione, un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall impegno; (1) assicurazione, un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall impegno; L'inclusione della "riassicurazione" nell'ambito della disposizione sull'esenzione della "assicurazione", in senso lato, consente di includere sistematicamente le disposizioni relative alla riassicurazione facendo riferimento semplicemente alla "assicurazione", in tutte le proposte legislative, preservando l'impostazione già adottata dalle proposte. 22 Andrea Losco Articolo 135 bis punto 2 (2) concessione di crediti, il prestito di (2) concessione di crediti, il prestito o la AM\ doc 11/31 PE v01-00

12 denaro o la promessa di prestare denaro; promessa di prestare denaro o altri beni fungibili; Or. it La definizione di concessione di crediti (di cui all art. 135 bis, punto (2) della proposta di direttiva) risulta restrittiva rispetto a quella attuale. In particolare, il riferimento al prestito di denaro o alla promessa di prestare denaro porterebbe ad escludere la possibilità di ricondurre a tale fattispecie operazioni quali il mutuo di beni fungibili (diversi dal denaro) o fattispecie similari. 23 Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 135 bis punto 8 alinea (8) "cessione di titoli", cessione di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni: (8) "operazioni relative a titoli", operazioni relative a strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni: Or. de L'espressione "operazioni relative a titoli" è preferibile, in quanto queste operazioni vanno qualificate come altre prestazioni e non come cessioni. PE v /31 AM\ doc

13 24 Andrea Losco Articolo 135 bis punto 8 alinea (8) cessione di titoli, cessione di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni: (8) transazioni su titoli, le transazioni di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni: Or. it 25 Andrea Losco Articolo 135 bis punto 8 lettera c (c) la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo in titoli di cui alle lettere a) o b) o in altri strumenti finanziari esenti di cui all art. 135, paragrafo 1, lettere da a) a d), o in altri organismi di investimento collettivo; (c) la proprietà di quote di fondi di investimento, di cui al successivo punto 10, o di organismi di investimento collettivo in altri organismi di investimento collettivo; Or. it AM\ doc 13/31 PE v01-00

14 L'emendamento amplia la definizione di fondi di investimento. Con la modifica della lett. c), il collocamento delle quote dei fondi di investimento (siano essi fondi mobiliari o immobiliari o fondi pensione) continua a fruire del regime di esenzione vigente. 26 Andrea Losco Articolo 135 bis punto 8 lettera c bis (nuova) (c bis) la titolarità di derivati finanziari, di credito e su merci, che siano regolati in contanti, e le relative opzioni; Or. it Le modifiche riguardanti la lettera c bis) sono volte ad inserire tra i servizi finanziari esenti anche le transazioni su strumenti derivati e le relative opzioni. La definizione è tale da includere tutti i derivati, qualunque sia la natura del sottostante (merci e/o strumenti finanziari), che siano regolati in contanti. 27 Antolín Sánchez Presedo Articolo 135 bis punto 9 (9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni (9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di un'attività differenziata di mediazione o di conquista di clienti in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui PE v /31 AM\ doc

15 assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari, prestata a qualsiasi controparte dell'intermediario e da questa retribuita, sempre che l'intermediario non sia una controparte di tali operazioni assicurative o finanziarie; Or. es È opportuno adeguare la definizione dell'intermediazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa all'intermediazione nelle operazioni finanziarie e assicurative (sentenza del 3 marzo 2005 nella causa C-472/03 (Arthur Andersen), sentenza del 21 giugno 2007 nella causa C-453/05 (Ludwig) e sentenza del 3 aprile 2008 nella causa C-124/07 (J.C.M. Beheer BV). 28 José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 135 bis punto 9 (9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; (9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di un'attività differenziata di mediazione o di conquista di clienti in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari, prestata a qualsiasi controparte dell'intermediario e da questa retribuita, sempre che l'intermediario non sia una controparte di tali operazioni assicurative o finanziarie; Or. es È opportuno adeguare la definizione dell'intermediazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa all'intermediazione nelle operazioni finanziarie e AM\ doc 15/31 PE v01-00

16 assicurative (sentenza del 3 marzo 2005 nella causa C-472/03 (Arthur Andersen), sentenza del 21 giugno 2007 nella causa C-453/05 (Ludwig) e sentenza del 3 aprile 2008 nella causa C-124/07 (J.C.M. Beheer BV). 29 Piia-Noora Kauppi Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 9 (9) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie, la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; (9) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie, la prestazione di servizi resi come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-453/05), la proposta della Commissione è intesa a far rientrare nell'esenzione ogni intermediazione nel circuito di distribuzione,n anche nella forma di sub-intermediazione. È essenziale lasciare che gli operatori economici organizzino il proprio modello imprenditoriale. Tuttavia la formulazione proposta ha dato luogo a controversie. Poiché la Corte di giustizia ha anche stabilito che è da considerarsi esente la mediazione da parte di un sub-intermediario che non ha relazioni contrattuali dirette (compresa la remunerazione) con una delle parti dell'operazione finanziaria principale, l'emendamento fornisce certezza giuridica. 30 Andrea Losco Articolo 135 bis punto 9 PE v /31 AM\ doc

17 (9) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie, la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all art. 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; (9) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie, una distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all art. 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), resa da un soggetto intermediario, diverso dalle parti contrattuali di medesimi servizi finanziari o assicurativi; Or. it Si accoglie favorevolmente l intenzione di rendere esplicita l applicabilità del regime di esenzione IVA anche alle prestazioni di servizi rese da subintermediari. L emendamento chiarisce che anche la subintermediazione è compresa nel regime di esenzione previsto per l attività di intermediazione nelle prestazioni di servizi finanziari e assicurativi. 31 Jean-Paul Gauzès Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 9 (9) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie, la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; (9) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie, la prestazione diretta o indiretta di servizi resi come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), da parte di terzi intermediari; AM\ doc 17/31 PE v01-00

18 Il riferimento a servizi "resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati" potrebbe essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito dell'esenzione gli agenti subappaltanti e/o i circuiti di intermediazione, in contraddizione con le decisioni della Corte di giustizia nelle cause C-453/05 (Volker Ludwig) e C-124/07 (JCM Beheer, BV). L'estensione del rapporto di intermediazione all'intermediazione stessa, con l'aggiunta della lettera f), mira a coprire anche situazioni di questo tipo. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5 (pagina 6) del documento che esprime la posizione del CEA (il comitato europeo delle assicurazioni). 32 Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 135 bis punto 9 (9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; (9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari; Or. de L''espressione "resi ad una parte contrattuale e da questa remunerati" lascia supporre che, per l'esonero dall'iva nel caso di un'intermediazione assicurativa o finanziaria, in futuro sarebbe necessario un legame contrattuale diretto tra l'intermediario ed una delle parti contraenti. Ciò sarebbe in contrasto con l'attuale giurisprudenza della Corte (causa C 453/05 "Ludwig") in materia d'intermediazione secondaria e comporterebbe una limitazione dell'attuale campo d'applicazione dell'esenzione. PE v /31 AM\ doc

19 33 Ieke van den Burg Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 10 (10) fondi di investimento, organismi di investimento collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni immobili; (10) fondi di investimento, strumenti di investimento costituiti con il solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori e investirli in un insieme diversificato di attività, compresi fondi pensione e strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi; La proposta costringe i gestori dei fondi d'investimento a verificare il regime IVA applicabile alle attività in cui investono gli attivi dei loro investitori. La definizione è troppo restrittiva rispetto alla definizione comunemente riconosciuta nel settore. L'emendamento propone di utilizzare la definizione di fondi d'investimento che figura nel Libro bianco della Commissione sul rafforzamento del quadro normativo del mercato unico relativo ai fondi d'investimento (COM(2006)0686). Includendo nella definizione i fondi pensione e gli strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi si creano condizioni di parità e si elimina una distorsione. 34 Piia-Noora Kauppi Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 10 (10) fondi di investimento, organismi di investimento collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni (10) (10) fondi di investimento dell'ue, strumenti di investimento costituiti con il solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori e investirli in un portafoglio AM\ doc 19/31 PE v01-00

20 immobili; diversificato; La definizione determina considerevoli problemi a causa del suo riferimento alle attività in cui il fondo investe. Una siffatta restrizione influenzerebbe indebitamente le scelte dei gestori dei fondi e non consentirebbe loro di assolvere i loro obblighi fiduciari nei confronti degli investitori. I gestori di fondi potrebbe essere indotti a non investire nelle attività migliori al fine di evitare impatti negativi riguardo all'iva. Una situazione del genere danneggerebbe la competitività del settore comunitario degli investimenti. Gli investitori dell'ue sarebbero inoltre penalizzati nel momento in cui diventa più acuto il bisogno di costituirsi dei risparmi per il periodo della pensione. 35 Wolf Klinz Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 11 (11) gestione di fondi di investimento, attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato. (11) gestione di fondi di investimento, attività riguardanti l'amministrazione e la gestione quotidiana del fondo volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato. Occorre chiarire che le attività dei fondi d'investimento comprendono anche compiti amministrativi, quali elencati nell'allegato II della direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (85/611/CEE). PE v /31 AM\ doc

21 36 Piia-Noora Kauppi Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis punto 11 (11) gestione di fondi di investimento, attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato. (11) gestione di fondi di investimento, attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato; rientrano in tale definizione almeno la gestione e allocazione strategiche e tattiche delle attività, compresi i servizi di consulenza nonché la gestione valutaria e del rischio. Occorre inserire i termine "consulenza" o "servizi di consulenza" per includere i servizi forniti da un terzo consulente che prende decisioni d'investimento sulla base di un esame completo del quadro normativo nonché delle regole del fondo e fornisce la relativa consulenza al gestore del fondo. Un'altra ragione per esentare questo tipo di consulenza in materia di investimenti fornita al gestore del fondo è il fatto che il costo dell'iva corrispondente finirebbe altrimenti con l'essere a carico dell'investitore. 37 Alexander Radwan Articolo 1 punto 4 Articolo 137 bis paragrafo 1 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione di un servizio di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), prestato ad un altro imprenditore stabilito sul territorio AM\ doc 21/31 PE v01-00

22 nazionale o su un altro territorio della Comunità. Or. de 38 José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 1 punto 4 Articolo 137 bis paragrafo 1 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g). 1. Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g). Questa opzione non è possibile per i servizi disciplinati dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 1 bis. Or. es È opportuno prevedere un quadro minimo nel cui ambito si dovranno sviluppare in futuro i regimi comunitario e nazionale, in linea con quanto indicato nella parte concernente la valutazione generale della misura. 39 Antolín Sánchez Presedo Articolo 1 punto 4 Articolo 137 bis paragrafo 1 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei 1. Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo PE v /31 AM\ doc

23 servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g). 1, lettere da a) a e) e g). Questa opzione non è possibile per i servizi disciplinati dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 1 bis. Or. es È opportuno prevedere un quadro minimo nel cui ambito si dovranno sviluppare in futuro i regimi comunitario e nazionale, in linea con quanto indicato nella parte concernente la valutazione generale della misura. 40 Ieke van den Burg Articolo 1 punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 bis paragrafo 2 2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo Entro il...* la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento sul funzionamento del diritto d'opzione di cui al paragrafo 1. Ove opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa concernente le modalità d'esercizio di tale diritto d'opzione e le eventuali altre modifiche della direttiva.../.../ce a questo riguardo. * Tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.../.../ce. AM\ doc 23/31 PE v01-00

24 L'emendamento punta a migliorare l'applicazione della legislazione e a prevedere un ruolo consultivo per il Parlamento europeo. 41 José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 1 punto 4 Articolo 137 bis paragrafo 2 comma 1 bis (nuovo) In ogni caso, tutte le misure indicate devono rispettare i seguenti principi: a) l'opzione di rendere un'operazione imponibile o meno spetta unicamente al soggetto passivo; b) l'opzione può essere esercitata caso per caso. Or. es È opportuno prevedere un quadro minimo nel cui ambito si dovranno sviluppare in futuro i regimi comunitario e nazionale, in linea con quanto indicato nella parte concernente la valutazione generale della misura. 42 Antolín Sánchez Presedo Articolo 1 punto 4 Articolo 137a paragrafo 2 comma 1 bis (nuovo) In ogni caso, tutte le misure indicate devono rispettare i seguenti principi: PE v /31 AM\ doc

25 a) l'opzione di rendere un'operazione imponibile o meno spetta unicamente al soggetto passivo; b) l'opzione può essere esercitata caso per caso. Or. es Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato da Antolín Sánchez Presedo all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, articolo 137 bis paragrafo Astrid Lulling Articolo 1 punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 bis paragrafo 2 2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo Il Consiglio adotta le misure necessarie per l applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono mantenere le vigenti modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 1 punto 4 Articolo 137 ter punto 1 (1) il gruppo stesso e tutti i suoi membri (1) il gruppo stesso è stabilito nella AM\ doc 25/31 PE v01-00

26 sono stabiliti o residenti nella Comunità; Comunità; Or. de È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'ue dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'iva, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale. 45 Karsten Friedrich Hoppenstedt Articolo 1 punto 4 Articolo 137 ter punti 4 e 5 (4) le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g); (5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, esclusi eventuali adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta." (4) le prestazioni effettuate dal gruppo sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g); (5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni; gli adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta non pregiudicano l'esenzione del gruppo dall'iva." Or. de È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'ue dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'iva, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale. PE v /31 AM\ doc

27 46 Jean-Paul Gauzès Articolo 1 punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter punto 1 (1) il gruppo stesso e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti nella Comunità; (1) il gruppo stesso è stabilito o residente nella Comunità; 47 Jean-Paul Gauzès Articolo 1 punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter punto 3 (3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi; (3) i membri del gruppo prestano servizi assicurativi e finanziari o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi; 48 Jean-Paul Gauzès Articolo 1 punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter punto 4 AM\ doc 27/31 PE v01-00

28 (4) le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g); (4) le prestazioni effettuate dal gruppo sono necessarie per consentire ai membri di prestare servizi assicurativi e finanziari; 49 Daniel Dăianu Articolo 1 punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter punto 5 bis (nuovo) (5 bis) il gruppo fornisce all'autorità fiscale dello Stato membro in cui è registrato una relazione annuale recante dati dettagliati sul volume e i tipi di investimenti effettuati dal gruppo, nonché sul modo in cui i costi sono stati ripartiti tra i suoi membri; qualora le informazioni contenute nella relazione risultassero inesatte o insufficienti, l'autorità fiscale dello Stato membro interessato può avviare indagini sul gruppo; le irregolarità eventualmente riscontrate sono riferite alla Commissione affinché siano adottate le misure necessarie. Bisogna assicurare che i gruppi transfrontalieri siano formati unicamente per lo scopo previsto da questa direttiva, e non utilizzati per altri tipi di attività che possano portare ad esenzioni fiscali indebite. PE v /31 AM\ doc

29 50 Wolf Klinz Articolo 1 punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 169 lettera c (4 bis) All articolo 169, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità. Per assicurare parità di condizioni fra il settore bancario, quello delle assicurazioni e quello dei fondi, anche i servizi di gestione di fondi d'investimento forniti a paesi terzi devono essere detraibili ai fini IVA. 51 Zsolt László Becsey Articolo 2 paragrafo 1 comma 1 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a condizione che lo studio d'impatto della Commissione indichi chiaramente che il cliente medio trarrebbe beneficio dalla ristrutturazione dell'attuale regime dell'iva. Essi AM\ doc 29/31 PE v01-00

30 direttiva. comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Ogni decisione economica deve basarsi su un'analisi trasparente e numerica della materia su cui si interviene. La Commissione deve elaborare un tipo di studio in grado di dimostrare che i clienti medi potranno trarre beneficio dalla modifica dell'attuale regime IVA sui servizi finanziari. Tale studio dovrebbe comprendere le attuali dimensioni dei servizi accessori che tendono ad essere esternalizzati in paesi in cui le retribuzioni sono più basse e dovrebbe misurare il possibile aumento dei servizi accessori di supporto esternalizzati attribuito all'abolizione dell'esenzione IVA nel settore dei servizi finanziari. 52 Zsolt László Becsey Articolo 2 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Ogni modifica dell'attuale regime dell'iva sui servizi finanziari dev'essere preceduto da un chiaro studio d'impatto, comprendente un'analisi costi-benefici, compiuto dalla Commissione entro il 31 dicembre Tale studio deve indicare la riduzione stimata delle entrate di bilancio di ciascuno Stato membro, il possibile aumento dei profitti del settore comunitario dei servizi finanziari e l'entità dei benefici che saranno prevedibilmente trasferiti ai clienti sotto forma di riduzione dei prezzi dei prodotti bancari. Se il risultato dello studio d'impatto non è decisivo, dal punto di vista economico non è giustificabile alcuna modifica dell'attuale regime IVA. PE v /31 AM\ doc

31 Ogni decisione economica deve basarsi su un'analisi trasparente e numerica della materia su cui si interviene. La Commissione deve elaborare un tipo di studio in grado di dimostrare che i clienti medi potranno trarre beneficio dalla modifica dell'attuale regime IVA sui servizi finanziari. Tale studio dovrebbe comprendere le attuali dimensioni dei servizi accessori che tendono ad essere esternalizzati in paesi in cui le retribuzioni sono più basse e dovrebbe misurare il possibile aumento dei servizi accessori di supporto esternalizzati attribuito all'abolizione dell'esenzione IVA nel settore dei servizi finanziari. AM\ doc 31/31 PE v01-00

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