REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
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- Edoardo Porta
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2016) 7147 final/2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT
2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 909/2014 (di seguito "regolamento") 1 stabilisce che gli enti che svolgono il regolamento dei titoli con modalità diverse dai sistemi di regolamento titoli gestiti da depositari centrali di titoli ("internalizzatori di regolamento") devono segnalare alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento il volume e il valore in forma aggregata di tutte le operazioni su titoli che regolano con tali modalità. Il regolamento, inoltre, conferisce alla Commissione il potere di adottare, in seguito alla presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") e in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/ che ha istituito l'esma, un regolamento delegato che specifichi ulteriormente il contenuto della segnalazione presentata dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, la Commissione decide entro tre mesi dal loro ricevimento se approvare i progetti di norme presentati. La Commissione può approvarli anche solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'unione, secondo la procedura specifica di cui al suddetto articolo. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI ALL'ADOZIONE DELL'ATTO A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'esma ha effettuato una consultazione pubblica: in primo luogo, sul documento di discussione iniziale riguardante le strategie di intervento proposte (nel periodo marzo-aprile 2014) e, successivamente, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento. Un documento di consultazione contenente i progetti di norme tecniche di regolamentazione è stato pubblicato sul sito internet dell'esma il 18 dicembre 2014 e la consultazione si è conclusa il 19 febbraio Inoltre, riguardo ai progetti di norme tecniche è stato consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell'esma, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA ha altresì coinvolto i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nella messa a punto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento. I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento presentati dall'esma alla Commissione sono corredati di una relazione sul modo in cui l'esito delle consultazioni è stato recepito nell'elaborazione della loro versione finale. 1 2 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del , pag. 1). Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84). IT 2 IT
3 Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'esma ha presentato, unitamente ai progetti di norme tecniche di regolamentazione, anche una valutazione d'impatto corredata di un'analisi costi-benefici riguardante i progetti presentati alla Commissione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento. Tale analisi è disponibile alla sezione 3 dell'allegato III della relazione finale dell'esma sui progetti di norme tecniche, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. (cfr.: _cba_csdr_ts_on_csd_requirements_and_internalised_settlement.pdf ). 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che l'esma possa elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle segnalazioni degli internalizzatori di regolamento. Il potere di adottare regolamenti delegati è conferito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento. L'atto delegato specifica i dati che gli internalizzatori di regolamento devono comunicare alle autorità competenti. In particolare, stabilisce le norme per la segnalazione in forma aggregata del volume e del valore di tutte operazioni su titoli regolate al di fuori di sistemi di regolamento titoli gestiti da depositari centrali di titoli (CSD). Questo approccio è giustificato dai risultati della valutazione d'impatto di cui alla sezione 3 dell'allegato III della relazione finale dell'esma sui progetti di norme tecniche, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali risultati dimostrano che l'ulteriore specificazione del contenuto della segnalazione effettuata degli internalizzatori di regolamento permette alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi associati al regolamento internalizzato, mentre i costi che tale segnalazione comporta per gli internalizzatori di regolamento non sono significativamente superiori rispetto al caso in cui tale specificazione non fosse prevista dall'atto delegato. IT 3 IT
4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 3, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, considerando quanto segue: (1) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha esaminato la relazione del 17 aprile 2009 sul risultato dell'invito del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria a presentare contributi sull'internalizzazione dei regolamenti e sullo svolgimento di attività analoghe a quelle di controparte centrale da parte delle banche depositarie, da cui emergono differenze considerevoli in relazione alle norme e alle procedure di monitoraggio a livello degli internalizzatori di regolamento tra gli Stati membri e alla comprensione del concetto di regolamento internalizzato. (2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, gli internalizzatori di regolamento devono segnalare i regolamenti che hanno internalizzato. Al fine di fornire una buona panoramica dell'ambito e dell'entità dei regolamenti internalizzati, è necessario specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione. Le segnalazioni dei regolamenti internalizzati dovrebbero includere informazioni dettagliate in forma aggregata sul volume e sul valore delle istruzioni di regolamento regolate dagli internalizzatori di regolamento al di fuori dei sistemi di regolamento titoli, specificando classe di attività, tipo di operazioni su titoli, tipo di clienti e depositario centrale di titoli (CSD) emittente. L'internalizzatore di regolamento dovrebbe segnalare solo i regolamenti internalizzati in cui ha eseguito un'istruzione di regolamento di un proprio cliente nelle proprie scritture. L'internalizzatore di regolamento non dovrebbe segnalare successivi allineamenti delle posizioni contabili che riflettono il regolamento di istruzioni da parte di altre entità della catena di detenzione dei titoli, poiché essi non costituiscono un regolamento internalizzato. Analogamente, l'internalizzatore di regolamento non dovrebbe segnalare le operazioni eseguite in una sede di negoziazione e trasferite da tale sede a una controparte centrale (CCP) per compensazione o a un CSD per regolamento. 3 GU L 257 del , pag. 1. IT 4 IT
5 (3) Allo scopo di agevolare la comparabilità dei dati tra gli internalizzatori di regolamento, i calcoli riguardanti il valore delle istruzioni di regolamento internalizzato a norma del presente regolamento dovrebbero basarsi su dati e metodologie obiettivi e affidabili. (4) Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti delle disposizioni prese dagli enti interessati in ottemperanza agli obblighi giuridici. È pertanto necessario lasciare a tali enti il tempo sufficiente per predisporre l'applicazione degli obblighi medesimi. (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'esma ha presentato alla Commissione. (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 4. (7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, l'esma ha operato in stretta collaborazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: "istruzione di regolamento internalizzato": l'istruzione di un cliente dell'internalizzatore di regolamento di mettere a disposizione del beneficiario un importo di denaro o di trasferire il titolo di proprietà o l'interesse in uno o più titoli mediante una scrittura su un registro o con altre modalità, che viene regolata dall'internalizzatore di regolamento nelle proprie scritture e non tramite un sistema di regolamento titoli; "istruzione di regolamento internalizzato non andata a buon fine": il mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un'operazione su titoli alla data concordata dalle parti interessate a causa della mancanza di titoli o di contante, a prescindere dal motivo di tale mancanza. 4 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84). IT 5 IT
6 Articolo 2 1. Le segnalazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 includono le seguenti informazioni: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) codice paese del luogo di stabilimento dell'internalizzatore di regolamento; data e ora della segnalazione; periodo a cui si riferisce la segnalazione; identificativo dell'internalizzatore di regolamento; informazioni di contatto dell'internalizzatore di regolamento; volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione; volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari: i) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ; ii) iii) iv) debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE; valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli a cui si fa riferimento nel presente comma, lettera g), punto ii); valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE; v) fondi indicizzati quotati secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE; vi) quote di organismi di investimento collettivi diversi dai fondi indicizzati quotati; vii) strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al punto ii); viii) quote di emissioni; ix) altri strumenti finanziari; regolamento internalizzato per ognuno dei seguenti tipi di operazioni su titoli regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione: i) acquisto o vendita di titoli; ii) operazioni di gestione delle garanzie; 5 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 dell' , pag. 349). IT 6 IT
7 (i) (j) (k) (l) iii) iv) concessione o assunzione di titoli in prestito; operazioni di vendita con patto di riacquisto; v) altre operazioni su titoli; regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione riferite ai seguenti tipi di clienti: i) clienti professionali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE; ii) clienti al dettaglio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE; regolamento internalizzato riferite a trasferimenti di contante regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione; regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascun CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti; regolamento internalizzato di cui alle lettere da g) a j) per ciascun CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti; (m) volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine di cui alle lettere da f) a l) che non sono state regolate nel periodo oggetto della segnalazione; (n) i tassi di istruzioni di regolamento internalizzato di cui alle lettere da f) a l) che non sono andate a buon fine rispetto a quanto segue: i) valore in euro, espresso in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento e delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine; ii) volume in forma aggregata delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento e delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine. Ai fini del primo comma, lettere k) ed l), se le informazioni sul CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione all'emissione di titoli sottostanti non sono disponibili, si utilizza come indicatore il codice ISIN dei titoli, separando i dati in base ai primi due caratteri di tale codice. 2. Ove disponibile, per le conversioni in euro delle altre valute si utilizza il tasso di cambio della Banca centrale europea dell'ultimo giorno del periodo oggetto delle segnalazioni. 3. Il valore in forma aggregata delle istruzioni di regolamento internalizzato di cui al paragrafo 1 viene calcolato come segue: (a) nel caso di istruzioni di regolamento internalizzato contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante; IT 7 IT
8 (b) nel caso di istruzioni di regolamento internalizzato senza pagamento, il valore di mercato dei titoli o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi. Il valore di mercato di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato come segue: (a) (b) (c) per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'unione, il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso; per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione dell'unione con il maggiore volume di scambi; per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata, approvata dall'autorità competente, che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal [inserire la data - la data di entrata in vigore di cui all'articolo 2 dell'atto di esecuzione basato sull'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker 6 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84). IT 8 IT
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