PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

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1 PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO Art. 1 Finalità 1 - La Regione Lombardia riconosce lo Spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, componente fondamentale, strategica e imprescindibile della Cultura quale mezzo di espressione artistica, di formazione e promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico nonché espressione importante delle identità del territorio. 2 - La Regione con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, nonché cinematografiche e audiovisive e dello spettacolo viaggiante di seguito denominate spettacolo ponendo il pluralismo culturale, la qualità artistica e la tutela dei valori di libertà a fondamento di esse. 3 La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi realizzati da professionisti, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un equilibrata distribuzione dell offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative. Art. 2 Disposizioni generali 1 La Regione, in concorso con lo Stato e gli Enti Locali, dispone misure di riconoscimento e sostegno a favore delle attività dello spettacolo e interviene con investimenti propri nell attività di spettacolo, nel patrimonio edilizio, nelle dotazioni tecnologiche e nelle attrezzature ad esse destinate. 2 La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell ambito dell Unione Europea. 3 - La Regione concorre altresì, nell ambito della Conferenza unificata di cui all art. 8 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281, a promuovere la formazione e la riqualificazione degli operatori dello spettacolo.

2 Art. 3 Funzioni di Province, Comuni e della Città Metropolitana 1- Le Province, i Comuni, la Città Metropolitana, negli ambiti territoriali e amministrativi di propria competenza e in collaborazione con la Regione : a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alle spese di gestione di soggetti con attività stabile e aventi sede nel territorio; b) promuovono la diffusione del cinema di cultura anche attraverso il sostegno alle sale cinematografiche d essai, ai festival e alle rassegne. c) promuovono la formazione del pubblico e sostengono le attività di spettacolo anche raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; e) promuovono, demandando ai soggetti presenti sul territorio, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, in accordo con le amministrazioni competenti. 2 Le Province, i Comuni e la Città Metropolitana concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia. 3 In particolare i Comuni e la Città Metropolitana, nell ambito della programmazione regionale: a) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all erogazione dei servizi teatrali e musicali con riguardo alla promozione e distribuzione degli spettacoli, in presenza di propri teatri o di strutture di soggetti privati convenzionati; b) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; c) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale; d) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti. 4 Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle Province, d intesa con i Comuni, nell ambito degli accordi di cui all art. 9. Art. 4 Fondo Unico Regionale dello Spettacolo 1 - Per le finalità di cui agli artt la Regione istituisce il Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Il FURS è composto di fondi regionali (di cui alle L.R ) e di eventuali trasferimenti di quote del FUS, nonché ulteriori risorse finanziarie conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. I criteri di ammissibilità al FURS sono stabiliti con atto regolamentare della Giunta Regionale. Alla dotazione del fondo si provvede con l istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.

3 Art. 5 Tipologie dell intervento regionale 1 Le finalità e gli obiettivi della presente legge ai sensi degli artt. 8 9 sono perseguite mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro,aventi sede nel territorio, relative a: a) fondazioni musicali, istituzioni concertistiche orchestrali, istituzioni lirico concertistiche, e le stagioni musicali dei Teatri Comunali. b) attività di produzione e ospitalità realizzate da Teatri Stabili Pubblici e Privati e da compagnie di prosa e di danza aventi personalità giuridica; c) enti e le associazioni promotori di festival; d) promozione della distribuzione in concorso con gli Enti Locali; e) iniziative di formazione del pubblico, in particolare quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le Istituzioni scolastiche ed universitarie; f) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell attività creativa di nuovi autori, di nuovi gruppi, e dell espressione artistica dei giovani; g) attività di formazione degli operatori dello spettacolo; h) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali; i) regolamentare l apertura di sale cinematografiche inferiori a 1800 posti, come da Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 art. 22. j) attività delle fondazioni e delle associazioni di cultura cinematografica nonché delle sale d essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale; 2- La Regione inoltre ai sensi dell art. 11 concede contributi per spese d investimento relative: a) alla predisposizione, al restauro, all adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate all attività di spettacolo; b) all innovazione tecnologica e alla qualificazione dei servizi al pubblico. c) alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione e restauro. 3 La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti anche in altri settori economici per favorire l accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo sostenendo l imprenditoria giovanile anche attraverso il prestito d onore. La Regione può altresì fornire prestazioni di garanzia sussidiarie anche per la trasformazione di debiti a breve termine in passività a protratta scadenza e anticipazioni bancarie concesse per l allestimento o la produzione di nuovi spettacoli. La Regione attiva strumenti atti a favorire la ricapitalizzazione delle imprese pubbliche e private.

4 Art. 6 Programma regionale 1 Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale in materia di spettacolo. La Giunta nella predisposizione della proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato Regionale per lo Spettacolo prevede: a) la ripartizione annuale del FURS; b) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di interventi; c) gli obiettivi e i criteri per la definizione per gli accordi con gli Enti Locali; d) i contenuti e i criteri delle convenzioni tipo; e) i criteri della verifica dell attuazione delle attività soggette a convenzioni e accordi; f) le modalità di attuazione degli interventi di cui all art.9; g) gli obiettivi da perseguire con gli interventi per spese d investimento; h) predisposizione dei regolamenti attuativi. Art. 7 Comitato Regionale per lo Spettacolo 1 E istituito il Comitato Regionale per lo Spettacolo. Esso è strumento della Giunta Regionale con funzioni consultive obbligatorie. Il Comitato si compone di n. 9 esperti nelle discipline dello spettacolo, oggetto della presente legge, e di n. 9 rappresentanti delle più significative associazioni di categoria. Il Comitato fornisce pareri in merito agli atti di programmazione e di bilancio e alla ripartizione del FURS e alla formulazione dei criteri di ammissione e valutazione dei soggetti. Art. 8 Convenzioni 1 La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell art. 5 con le modalità di cui al presente articolo. 2 La Regione, anche su indicazione degli Enti Locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l arco temporale e le modalità di attuazione. L accesso alle convenzioni è disciplinato da apposito atto regolamentare. Art. 9 Intese e accordi 1 La Regione può concludere accordi con gli Enti Locali volti anche a sostenere i soggetti non convenzionabili. Gli accordi possono avere carattere pluriennale e indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) i soggetti attuatori; c) la ripartizione delle spese tra i sottoscrittori; d) le modalità di attuazione. I requisiti per accedere ai finanziamenti tramite gli accordi sono definiti da apposito atto regolamentare.

5 Art. 10 Altre forme di intervento della Regione 1 Oltre agli interventi di cui agli artt la Regione attua interventi per: a) promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive; b) costituzione e conduzione dell Osservatorio Regionale dello Spettacolo di cui all art.12; Art.11 Interventi per spese di investimento 1 La Regione concede contributi a Enti Locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell art I contributi di cui al comma 2 dell art. 5 possono essere concessi in conto capitale dal 30% al 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 90% del tasso applicato dall istituto di credito concedente. 3 In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell art. 5, i criteri e le priorità per la concessione, l erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio. Art. 12 Osservatorio dello Spettacolo 1 E istituito in accordo con gli Enti Locali, l Osservatorio Regionale dello Spettacolo con compiti di monitoraggio, di analisi e di indagine sulle realtà operanti nel territorio, anche per valutare gli andamenti del settore e l efficacia dell intervento regionale. Esso è composto da 5 esperti di nomina regionale di cui 3 designati rispettivamente dall ANCI, dall UPI e dalla Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività dell Osservatorio. Art. 13 Registro delle imprese 1 La Regione istituisce il registro delle imprese che operano professionalmente sul territorio, negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti secondo criteri definiti da apposito atto regolamentare. Art. 14 Le attività di spettacolo delle imprese iscritte al registro (art.13) sono esonerate dal pagamento dell imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

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