Sintesi delle principali disposizioni

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2 Sintesi delle principali disposizioni Titolo I Disposizioni Generali Art. 1: descrive l oggetto e le finalità del ddl, specificando che la legge detta i principi attraverso cui lo Stato promuove e sostiene il cinema e l audiovisivo, provvedendo alla riforma della normativa in materia, nonché della normativa sullo spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza e dello spettacolo viaggiante. Art. 2: reca definizioni utili a definire gli ambiti di applicazione della legge. Titolo II- Cinema e Audiovisivo Capo I - Principi Generali Art. 3: Delinea i principi cui si conforma il sostegno pubblico al cinema e audiovisivo, che deve garantire il pluralismo dell offerta cinematografica e audiovisiva, educare all immagine, promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva. Art. 4: definisce le funzioni e i compiti delle Regioni, nel rispetto della potestà concorrente, per la promozione e ala valorizzazione delle attività cinematografiche. Il sostegno all imprenditoria cinematografica e audiovisiva regionale è realizzato anche mediante convenzioni con il sistema bancario, per favorire l accesso al credito a tasso agevolato. Lo Stato riconosce, inoltre, il ruolo e l attività delle Film Commission nel favorire la promozione del territorio, sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell industria audiovisiva. Art. 5: indica i parametri per definire la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive. Dispone, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del MIBACT, si stabilisce la soglia minima di punteggio e le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell opera. Art. 6: consente l attribuzione della nazionalità italiana anche alle opere in coproduzione internazionale, realizzate con imprese estere, in base agli accordi di reciprocità. Art. 7: disciplina la tutela e la fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, disponendo che ai fini dell ammissione ai benefici della presente legge, l impresa di produzione deposita presso la Cineteca nazionale una copia dell opera. Stabilisce, inoltre, che il patrimonio filmico della Cineteca sia di pubblico interesse. Art. 8: reca norme sulla valorizzazione delle sale cinematografiche. In particolare, sancisce che le Regioni introducono previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d uso delle sale cinematografiche e che, in sede di Conferenza unificata, è definita apposita intesa per stabilire modalità e strumenti procedurali con cui Stato, Regioni e Comuni concorrono nel perseguimento di tali finalità.

3 Capo II - Organizzazione Art.9: individua le competenze specifiche del MiBACT, che promuove, coordina e gestisce le iniziative per lo sviluppo e la distribuzione della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, sostiene la creazione e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, nonché la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche. Capo III Finanziamento e Fiscalità Capo III. Sezione I Finalità e Strumenti Art. 10: Delinea gli obiettivi e le tipologie di intervento finanziario per la realizzazione delle finalità della legge. Art. 11: istituisce il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell audiovisivo, che sarà attivo dal 2017 e verrà finanziato annualmente con l 11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell anno precedente, in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento di imposte IRES e IVA nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, erogazione di accesso a servizi internet, tlc fisse e mobili. Le modalità di gestione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del MIBACT, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge. Il riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti è, invece, stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività cultuali, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo. Art. 12: reca criteri per l ammissione ai benefici, prevedendo l esclusione di determinate categorie. Capo III. Sezione II Incentivi fiscali Art. 13: riconosce un credito d imposta alle imprese di produzione, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione, con determinazione di diverse aliquote. Art. 14: riconosce un credito d imposta per le imprese di distribuzione, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% delle spese complessive, percentuale elevata al 40 in casi specifici. Alle spese di distribuzione internazionale, è riservata l aliquota del 30%. Art. 15: riconosce alle imprese di esercizio cinematografico un credito d imposta non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessive per la ristrutturazione e l adeguamento delle sale cinematografiche, degli impianti e dei servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive. Alle industrie tecniche e di post-produzione si riconosce, invece, un credito d imposta compreso tra il 20% e il 30% delle spese sostenute per l adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Art. 16: per potenziare l offerta cinematografica e la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, riconosce agli esercenti un credito d imposta commisurato alla programmazione di opere italiane ed europee nelle rispettive sale, con meccanismi incentivanti per le opere italiane e per particolari tipologie di opere e di sale. Art. 17: riconosce un credito d imposta non inferiore al 20% e non superiore al 30% del costo di produzione della singola opera alle imprese italiane che producono, totalmente o parzialmente, in Italia, usando mano d opera italiana, su commissione di produzione estera. Art. 18: riconosce un credito d imposta massimo del 30% per le imprese non appartenenti al settore di produzione cinematografica e audiovisiva. Art. 19: reca disposizioni comuni in materia di crediti d imposta. Il comma 3 prevede che i crediti d imposta possano essere ceduti dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale che, a loro volta, possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al

4 settore cinematografico e audiovisivo. L utilizzo del credito ceduto può essere utilizzato dai concessionari solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi. Art. 20: reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie. Capo III. Sezione III- Contributi Automatici Art. 21: prevede che il MiBACT conceda contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, in base a parametri oggettivi, non discrezionali e relativi ai risultati raggiunti in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti. Art. 22: per l erogazione di contributi automatici, riconosce a ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva che abbia richiesto l apertura di una posizione contabile presso il MiBACT, importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale. Sono specificatamente individuate le modalità di concessione dei contributi. Art. 23: fissa i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e della distribuzione debbano possedere per accedere ai contributi, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale, il termine massimo di utilizzo dell importo, nonché i casi di decadenza o revoca. Capo III. Sezione IV Contributi selettivi Art. 24: delinea le modalità di concessione e destinazione dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive. Capo III. Sezione V Attività di promozione cinematografica e audiovisiva Art. 25: fornisce chiaro elenco delle finalità della concessione di contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni, mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell audiovisivo, da parte del MiBACT, tra le quali figurano la promozione dell internazionalizzazione del settore, il sostegno alla realizzazione di premi e rassegne, la promozione dell immagine italiana anche a fini turistici, il potenziamento delle competenze e l alfabetizzazione all arte. Capo IV Intervento straordinari e altre misure per il rilancio del settore Art. 26: dispone la creazione di una sezione apposita del Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio , per la concessione di contributi a fondo perduto o in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie, con la finalità di garantire una distribuzione delle sale più omogenea e diffusa. In particolare, si incentivano interventi per la riattivazione di sale chiuse o dismesse, per la realizzazione di nuove sale e per la trasformazione o la ristrutturazione delle sale esistenti. Per la concessione del contributo è conferita priorità alle sale che garantiscano un vasto utilizzo degli enti, anche per eventi estranei alla fruizione cinematografica e audiovisiva. Art. 27: dispone la creazione di una sezione apposita del Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio , per consentire il passaggio al digitale del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione, proporzionalmente al volume dei materiali digitalizzati. Sono poi indicati requisiti, modalità e limiti per la concessione dei contributi, nonché condizioni e termini di utilizzo del materiale digitalizzato. Art. 28: contiene misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche, mediante divieto di fenomeni distorsivi della concorrenza nel settore della distribuzione delle opere cinematografiche. E riconosciuta, in materia di tutela della concorrenza, l opera dell AGCM, che agisce

5 attivamente, mediante adozione di provvedimenti, per eliminare o impedire fenomeni distorsivi e redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore cinematografico. Capo V- Deleghe al Governo Art. 29: delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per riformare il pubblico registro cinematografico nel rispetto di criteri e principi direttivi che sono così individuati: - assicurare che il registro pubblicizzi l esistenza dell opera al fine di rendere più efficace il sistema di opponibilità ai terzi; - attribuire la titolarità del registro al MiBACT; - facilitare l accesso e la consultazione. Art. 30: delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, responsabilizzando sia gli imprenditori del settore cinematografico audiovisivo che gli agenti educativi, mediante una scrupolosa vigilanza delle istituzioni. A tal proposito, è prevista l istituzione di un organismo di controllo presso il MiBACT, composto da membri cui non sono riconosciuti gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute. Ad esso è attribuito potere sanzionatorio in caso di accertamento di illeciti amministrativi. Art. 31: delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni vigenti in materia di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, mediante l introduzione di criteri più trasparenti in materia di investimento e programmazione di opere audiovisive; l armonizzazione delle norme in relazione alla distribuzione sulle diverse piattaforme; la riformulazione della definizione di produttore indipendente. Art. 32: regolamenta la procedura di adozione dei decreti legislativi, previsti dalla presente legge. Capo VI Controllo e sanzioni Art. 33: affida al MiBACT potere di vigilanza circa l applicazione della presente legge, sulla base delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi stabiliti nei relativi decreti attuativi. L attuazione di tali disposizioni non deve causare un aggravio per la finanza pubblica, pertanto è disposto il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. TITOLO III Spettacolo dal vivo Art. 34: delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di gestione e organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza e spettacoli viaggianti. I decreti legislativi di cui al comma 3 si focalizzano principalmente sulle fondazioni lirico-sinfoniche; al comma 4 con riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti si delineano principi tesi a favorire la partecipazione dei giovani e erogare il contributo pubblico anche secondo criteri di sussidiarietà.

6 Titolo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 35: dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell audiovisivo siano finanziate mediante: - riduzione dell autorizzazione di spesa del FUS, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e promozione cinematografica; - definanziamento dell autorizzazione di spesa del Fondo per la produzione, la distribuzione, l esercizio e le industrie tecniche; - riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; - riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del MEF. Eventuali variazioni di bilancio possono essere apportate dal MEF, purché non si determini un aggravio a carico della finanza pubblica. Art. 36: abroga, a decorrere dal 1 gennaio 2017: - l articolo 20 del Decreto Legislativo 60/199, sul credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche; - il Decreto Legislativo 28/2004, dal titolo "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche". - le disposizioni previste dalla Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), che prevedevano, per il triennio , un credito d imposta nella misura massima del 40%, fino all importo massimo di euro per ciascun periodo d imposta, dell apporto in denaro effettuato per la produzione (e distribuzione in Italia e all estero) di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, a favore delle imprese di produzione cinematografica, delle imprese di esercizio cinematografico, delle imprese di distribuzione cinematografica, e delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione. Art. 37: reca norme transitorie, applicabili fino all entrata in vigore dei decreti attuativi. Art. 38: disciplina l entrata in vigore della legge.

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