(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA) del 23 giugno 1978 (Stato 1 giugno 2004)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA) del 23 giugno 1978 (Stato 1 giugno 2004)"

Transcript

1 Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA) del 23 giugno 1978 (Stato 1 giugno 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 capoverso 2, 34 bis e 37 bis della Costituzione federale 1 ; 2 visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio , decreta: Capitolo primo: Scopo e generi della sorveglianza Art. 1 Scopo La Confederazione esercita, segnatamente per proteggere gli assicurati, la sorveglianza degli istituti d assicurazione privati. Art. 2 4 Capitolo secondo: Campo d applicazione Art. 3 Istituti sottoposti alla sorveglianza 1 Sono sottoposti alla sorveglianza gli istituti d assicurazione privati che esercitano in Svizzera, o dalla Svizzera, attività d assicurazione diretta o di riassicurazione. Il Consiglio federale determina le attività che fanno parte dell assicurazione diretta in Svizzera. 2 5 RU [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 98 cpv. 3 e 117 della Cost. federale del 18 apr (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. alla LF del 3 ott (1 a revisione della LPP), in vigore dal 1 o gen (RU ; FF ). 3 FF 1976 II Abrogato dal n. I della LF del 18 giu (RU ; FF 1993 I 609). 5 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott (RU ; FF 1986 III 109). 1

2 Assicurazione privata Art. 4 Eccezioni 1 Sono esonerati dalla sorveglianza: a. gli istituti d assicurazione stranieri che svolgono in Svizzera solo la riassicurazione; b. gli istituti d assicurazione di esigua importanza economica, ossia quelli che non concernono un ampia cerchia di assicurati e le cui prestazioni assicurate non sono di notevole rilevanza; c. le istituzioni d assicurazione in favore del personale di un datore di lavoro privato, di uno o più datori di lavoro pubblici come anche di più datori di lavoro privati fra i quali sussistono stretti vincoli economici o finanziari; c. bis 6 le istituzioni d assicurazione in favore del personale di associazioni professionali o interprofessionali o istituzioni analoghe che esercitano l assicurazione soltanto come compito accessorio; queste istituzioni d assicurazione devono essere iscritte nel registro della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, LPP) ove non si tratti di fondazioni di previdenza in favore del personale operanti nel settore della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità; c. ter 8 l istituto collettore previsto nell articolo 60 LPP; d. le casse d assicurazione contro la disoccupazione, riconosciute dalla Confederazione; e. 9 f. 10 le casse malati ai sensi dell articolo 12 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (LAMal); g. 12 i riassicuratori parificati alle casse malati in applicazione dell articolo 14 capoverso 2 LAMal. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può esonerare dalla sorveglianza altri istituti in cui condizioni analoghe lo giustificano. 6 Introdotta dal n. I della LF del 9 ott (RU ; FF 1986 III 109). Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. alla LF del 3 ott (1 a revisione della LPP), in vigore dal 1 o gen (RU ; FF ). 7 RS Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1 apr (RU ; FF 1986 III 109). 9 Abrogata dal n. I 12 della LF del 24 mar conc. le misure di risanamento 1994 (RU ; FF 1995 I 65).). 10 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1 gen (RS , art. 1). 11 RS Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1 gen (RS , art. 1). 2

3 Legge sulla sorveglianza Art Art Capitolo terzo: Autorizzazione d esercizio Art Obbligo 1 Gli istituti d assicurazione sottoposti alla sorveglianza devono ottenere l autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia per ogni ramo assicurativo. Il Consiglio federale, per tutelare gli assicurati, può emanare disposizioni restrittive quanto all esercizio di singoli rami assicurativi. 2 Non abbisognano d autorizzazione gli istituti d assicurazione aventi sede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere per l assicurazione dei grandi rischi secondo l allegato alla legge del 20 marzo sull assicurazione contro i danni come anche per le assicurazioni secondo gli articoli 12 e 13 della legge del 18 giugno sull assicurazione vita concluse su iniziativa dello stipulante. 18 Art. 8 Domanda 1 Per ottenere l autorizzazione, gli istituti d assicurazione devono presentare una domanda all autorità di sorveglianza, corredata del piano d esercizio. Quest ultimo deve contenere segnatamente: a. indicazioni sullo scopo e sull organizzazione; b. indicazioni sull attività prevista, per materia e territorio; c. i dati necessari per giudicare la loro solvibilità; d. gli statuti; e. il bilancio ed i conti annuali oppure, se del caso, il bilancio d apertura e il bilancio di previsione; f. 19 le tariffe e i rimanenti documenti d assicurazione soggetti ad approvazione e da utilizzare in Svizzera; 13 Abrogato dal n. 2 dell all. alla LF del 18 mar (RS ). 14 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu (RU ; FF 1993 I 609). 15 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 16 RS RS Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 3

4 Assicurazione privata g. indicazioni sulle riserve tecniche, la riassicurazione e, se necessario, su i valori di liquidazione come anche sulla partecipazione agli utili. 2 Gli istituti svizzeri devono inoltre allegare un estratto della loro iscrizione nel registro di commercio. 2bis Gli istituti d assicurazione che intendono esercitare un assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore devono inoltre: a. provare di avere aderito all Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; b. comunicare all autorità di sorveglianza nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da essi designato in ogni Stato dello Spazio economico europeo conformemente all articolo 79b della legge federale del 19 dicembre sulla circolazione stradale Gli elementi del piano d esercizio secondo il capoverso 1 lettera g devono essere limitati, per quanto concerne l attività all estero, alle indicazioni importanti per la valutazione degli istituti operanti sul piano internazionale, segnatamente dal profilo della solvibilità. 4 Il capoverso 1 lettera f non è applicabile agli istituti di riassicurazione e la lettera g lo è soltanto nella misura in cui le indicazioni sono importanti per valutare siffatti istituti, in particolare dal profilo della loro solvibilità. Art Condizioni per l autorizzazione 1 L autorizzazione è accordata se l istituto assicurativo soddisfa alle esigenze legali, segnatamente a quelle degli articoli e se la parte del piano d esercizio soggetta ad approvazione può essere approvata dall autorità di sorveglianza. 2 Il Consiglio federale designa la parte del piano d esercizio soggetta ad approvazione. Art. 9a 23 Fusioni, scissioni e trasformazioni Le fusioni, le scissioni e le trasformazioni di istituti d assicurazione privati devono essere approvate dall autorità di vigilanza. Art. 10 Garanzia Gli istituti d assicurazione devono offrire la garanzia necessaria agli assicurati, in particolare riguardo alla loro solvibilità, organizzazione e gestione. 20 RS Introdotto dal n. I della LF del 23 giu (RU ; FF 1995 I 29). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb (RU ; FF ). 22 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 23 Introdotto dal n. 12 dell all. alla LF del 3 ott sulla fusione, in vigore dal 1 lug (RS ). 4

5 Legge sulla sorveglianza Art. 11 Forma giuridica 1 Gli istituti d assicurazione devono essere costituiti in società anonime o cooperative. Sono riservate deroghe debitamente giustificate Art. 12 Attività estranee all assicurazione 1 Gli istituti d assicurazione non devono esercitare attività estranee all assicurazione. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 2 Le partecipazioni determinanti degli istituti in imprese estranee all assicurazione sottostanno ad autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 3 L autorizzazione è accordata se la partecipazione, per natura e importanza, non pregiudica gli interessi degli assicurati. Può essere subordinata a condizioni. Art. 13 Separazione dei rami 1 Gli istituti d assicurazione che esercitano l assicurazione diretta sulla vita non possono esercitare altro ramo, eccettuate le assicurazioni complementari di invalidità, di morte per infortunio e malattia, come anche l assicurazione malattie e invalidità Il Consiglio federale stabilisce in quale misura l assicurazione per l indennità di morte può essere esercitata come complemento dell assicurazione infortuni, malattie e invalidità. 27 Art. 14 Istituti d assicurazione stranieri 1 Gli istituti d assicurazione stranieri devono essere inoltre autorizzati a esercitare l assicurazione nel loro Paese d origine e ivi esplicare, al momento della presentazione della domanda, un attività assicurativa diretta da almeno tre anni. I tre anni d attività non sono richiesti se l impresa: a. risulta dalla fusione di imprese preesistenti o b. è stata costituita da una o più imprese per esercitare un determinato ramo assicurativo, precedentemente praticato da una di esse Essi devono mantenere una sede in Svizzera per l insieme dei loro affari svizzeri e designare un mandatario generale per dirigere detta sede. La designazione e la procura di quest ultimo devono essere approvate dall autorità di sorveglianza. 24 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu (RU ; FF 1993 I 609). 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Abrogato dal n. I della LF del 18 giu (RU ; FF 1993 I 609). 27 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 28 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 5

6 Assicurazione privata 3 Il Consiglio federale determina la funzione, i diritti e gli obblighi del mandatario generale. 4 Sono salve le disposizioni speciali per gli istituti d assicurazione contro i danni secondo la legge federale del 20 marzo sull assicurazione contro i danni e per gli istituti d assicurazione vita secondo la legge del 18 giugno sull assicurazione vita. 31 Art. 15 Copertura per le istituzioni d assicurazione in favore del personale Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni e in quale misura gli istituti d assicurazione svizzeri o stranieri, senza autorizzazione per esercitare l assicurazione sulla vita, possono coprire i rischi assunti da istituzioni d assicurazione in favore del personale (art. 4 cpv. 1 lett. c). Art Mediazione È vietata la mediazione in favore di istituti d assicurazione sottoposti alla presente legge ma che non dispongono d autorizzazione ad esercitare in Svizzera. Capitolo quarto: Contenuto della sorveglianza Art. 17 Istituti d assicurazione svizzeri 1 L autorità di sorveglianza controlla l insieme dell attività degli istituti d assicurazione. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull osservanza del piano d esercizio approvato e della legislazione svizzera sulla sorveglianza. 2 Essa bada inoltre, per quanto concerne le attività esercitate in Svizzera, all osservanza del diritto svizzero in materia d assicurazione privata e interviene contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati. Art. 18 Istituti d assicurazione stranieri 1 L autorità di sorveglianza controlla l attività degli istituti d assicurazione stranieri in Svizzera. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull osservanza del piano d esercizio e sul rispetto della legislazione svizzera sulla sorveglianza L articolo 17 capoverso 2 è applicabile per analogia. 29 RS RS Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen

7 Legge sulla sorveglianza 3 Gli istituti d assicurazione stranieri, quando scade l autorizzazione d esercitare l assicurazione nel loro Paese d origine, devono avvertire senza indugio l autorità di sorveglianza. Art Modificazione del piano d esercizio Le modificazioni delle parti del piano d esercizio soggette ad approvazione (art. 9) possono essere applicate dagli istituti d assicurazione soltanto dopo essere state approvate dall autorità di sorveglianza. Art. 20 Esame delle tariffe soggette ad approvazione 35 L autorità di sorveglianza esamina, nella procedura d approvazione e in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d assicurazione, se i premi previsti sono stabiliti entro limiti assicuranti, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d assicurazione e, dall altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l articolo 38a capoverso Art. 21 Bilancio 1 Gli istituti d assicurazione stabiliti in Svizzera devono compilare il bilancio annuo al 31 dicembre Le disposizioni del diritto della società anonima circa la costituzione e lo scioglimento di riserve latenti non si applicano alle riserve tecniche Il Consiglio federale è autorizzato ad emanare in materia di ammortamento delle spese di costituzione, d aumento del capitale e di organizzazione, come pure in materia di stima degli attivi e di iscrizione al bilancio dei plusvalori, disposizioni in deroga al Codice delle obbligazioni L autorità di sorveglianza provvede che i bilanci siano pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 35 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 36 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ; FF 1995 I 29). 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta l art. 7 n. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1 lug (RS 220 in fine). 39 Introdotto dall art. 7 n. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1 lug (RS 220 in fine). 40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen

8 Assicurazione privata Art. 22 Rapporto 1 Gli istituti d assicurazione devono presentare all autorità di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull esercizio trascorso. Il termine può essere prorogato. 2 Gli istituti stranieri devono presentare annualmente un rapporto sull insieme dei loro affari, sullo stato dei loro averi e dei loro impegni in Svizzera, come anche sulle entrate e uscite inerenti ai loro affari svizzeri. 3 Questi rapporti devono essere compilati secondo le direttive dell autorità di sorveglianza. Art. 23 Obbligo d informare Gli istituti d assicurazione devono fornire all autorità di sorveglianza le informazioni necessarie e presentarle i loro libri e documenti. Art. 24 Emolumento 1 La Confederazione riscuote dagli istituti d assicurazione, sottoposti alla sorveglianza, emolumenti annui stabiliti dal Consiglio federale, per la copertura delle spese di sorveglianza. 2 Per gli istituti di riassicurazione, il Consiglio federale può stabilire un emolumento calcolato secondo il totale dei premi incassati. 41 Art Rapporto dell autorità di sorveglianza L autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla situazione degli istituti d assicurazione sottoposti alla sorveglianza. Capitolo quinto: Luogo dell adempimento 43 Art Applicazione Il presente capitolo si applica soltanto all attività in Svizzera degli istituti che esercitano l assicurazione diretta. 41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1 apr (RU ; FF 1986 III 109). 43 Nuovo testo giusta il n. 28 dell all. alla L del 24 mar sul foro, in vigore dal 1 gen (RS 272). 44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen

9 Legge sulla sorveglianza Art. 27 Luogo dell adempimento Gli istituti d assicurazione devono soddisfare gli obblighi risultanti dai contratti d assicurazione al domicilio svizzero dell assicurato. Art. 28 e Art Disposizioni contrattuali contrarie Sono nulle le disposizioni dei contratti d assicurazione contrarie al presente capitolo. Sono salvi gli articoli 101b e 101c della legge federale del 2 aprile sul contratto d assicurazione concernenti la libera scelta del diritto applicabile come anche la proroga di competenza nel caso di grandi rischi secondo la convenzione di Lugano del 16 settembre concernente la competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Capitolo sesto: Disposizioni speciali per la sorveglianza semplificata Art. 31 a Capitolo settimo: Disposizioni speciali per singoli rami assicurativi 50 Sezione 1: 51 Art. 37 e 38 Sezione 2: 52 Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali Art. 38a 1 Gli istituti d assicurazione possono stipulare contratti d assicurazione contro l incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi includono la copertura dei danni causati dagli elementi naturali. 45 Abrogati dal n. 28 dell all. alla L del 24 mar sul foro (RS 272). 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen RS RS Abrogati dal n. I della LF del 18 giu (RU ; FF 1993 I 609). 50 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 51 Abrogata dal n. I della LF del 23 giu (RU ; FF 1995 I 29). 52 Introdotta dal n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 9

10 Assicurazione privata 2 L estensione della copertura e la tariffa dei premi dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutti gli istituti d assicurazione. 3 L autorità di sorveglianza esamina, in base ai calcoli tariffali presentati dagli istituti d assicurazione, se i premi che ne risultano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi. 4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a. le basi di calcolo dei premi; b. l estensione della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i limiti della garanzia; c. il genere e l estensione delle statistiche che gli istituti d assicurazione devono compilare. 5 Il Consiglio federale può: a. fissare, se necessario, le condizioni d assicurazione; b. prendere i provvedimenti necessari per garantire la ripartizione dell onere dei sinistri tra gli istituti d assicurazione, segnatamente ordinare l adesione a un organizzazione di diritto privato gestita dagli istituti d assicurazione stessi. Sezione 3: 53 Liquidazione dei sinistri nel settore dell assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore Art. 38b L autorità di sorveglianza accerta che la liquidazione dei sinistri sia eseguita in conformità alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre sulla circolazione stradale relative all assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. Capitolo ottavo: Cessazione dell esercizio Art. 39 Trasferimento volontario del portafoglio svizzero 1 Un istituto d assicurazione può, con l autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, trasferire il suo portafoglio svizzero, ossia i contratti d assicurazione da adempiere in Svizzera (art. 27), totalmente o parzialmente, con i diritti e gli obblighi, a un altro istituto sottoposto alla sorveglianza. 53 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb (RU ; FF ). 54 RS

11 Legge sulla sorveglianza 2 Il trasferimento deve essere pubblicato tre volte a spese dell istituto nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Gli assicurati possono fare opposizione al trasferimento entro tre mesi a contare dalla prima pubblicazione. L autorità di sorveglianza può stabilire un termine più lungo. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia autorizza il trasferimento soltanto se sono tutelati gli interessi degli assicurati nel loro complesso. 4 Salvo disposizione contraria del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la cauzione depositata giusta la legge federale del 4 febbraio sulle cauzioni delle società estere d assicurazione, i valori del fondo di garanzia giusta la legge federale del 25 giugno concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d assicurazione sulla vita, nonché il patrimonio vincolato giusta la legge del 20 marzo sull assicurazione contro i danni passano all istituto d assicurazione cessionario Dopo ogni trasferimento del portafoglio, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dal trasferimento. L istituto d assicurazione cessionario è tenuto ad informare ogni singolo stipulante interessato dell avvenuto trasferimento. 59 Art. 40 Revoca dell autorizzazione: rinuncia 1 Se un istituto d assicurazione non soddisfa più le esigenze legali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia gli ingiunge di ripristinare una situazione conforme alla legge, entro un termine determinato. Se non ottempera all ingiunzione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia gli revoca l autorizzazione. 2 Se un istituto d assicurazione rinuncia all autorizzazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia lo esonera dalla sorveglianza e gli restituisce le cauzioni prestate, non appena l istituto ha soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dal diritto di sorveglianza Se un istituto rinuncia all autorizzazione e non soddisfa più le esigenze legali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può esigere che, nonostante la rinuncia, esso ripristini la situazione legale. 4 Le cauzioni devono essere restituite soltanto qualora l istituto d assicurazione abbia soddisfatto tutti gli obblighi menzionati nell articolo 2 della legge federale del 4 febbraio sulle cauzioni delle società estere d assicurazione RS RS Attualmente LF sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita. 57 RS Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 59 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 61 RS Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 11

12 Assicurazione privata Art. 41 Pubblicazione 1 Se a un istituto d assicurazione è revocata l autorizzazione oppure se esso vi rinuncia ovvero se vi rinuncia ma non ripristina la situazione legale (art. 40 cpv. 1 a 3), agli assicurati ne è data conoscenza mediante pubblicazione. 2 Una pubblicazione, deve parimenti aver luogo prima dell esonero dell istituto dalla sorveglianza secondo l articolo 40 capoverso 2, in modo che agli assicurati sia data la possibilità, entro un termine di tre mesi a contare dalla prima pubblicazione, di fare opposizione alla restituzione della cauzione. 3 Se un istituto trasferisce, secondo l articolo 39 capoverso 1, il complesso del suo portafoglio svizzero con i diritti e gli obblighi a un altro istituto sottoposto alla sorveglianza e rinuncia simultaneamente all autorizzazione secondo l articolo 40 capoverso 2, la pubblicazione giusta il capoverso 2 del presente articolo può essere omessa. 4 Le pubblicazioni sono fatte tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, a spese dell istituto. Capitolo nono: Autorità esecutive e giurisdizione amministrativa Art. 42 Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana: a. 63 disposizioni completive: degli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 9a, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 21 capoverso 3, 24, 38a capoversi 4 e 5, 39 capoverso 5 e 44 della presente legge; 2. per un intervento contro abusi che compromettono gli interessi degli assicurati; b. le disposizioni esecutive. 2 Il Consiglio federale consulta prima le organizzazioni interessate. Art. 43 Dipartimento di giustizia e polizia; Ufficio delle assicurazioni 1 La sorveglianza e la facoltà decisionale incombono all Ufficio federale delle assicurazioni private 65 in tutti i casi in cui non è stato esplicitamente dichiarato competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia. 63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ; FF 1995 I 29). 64 Nuovo testo giusta il n. 12 dell all. alla LF del 3 ott sulla fusione, in vigore dal 1 lug (RS ). 65 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 12

13 Legge sulla sorveglianza 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia consulta i diretti interessati, prima di emanare istruzioni di portata generale. Questa disposizione è applicabile per analogia alle decisioni collettive dell Ufficio federale delle assicurazioni private. Art. 44 Sorveglianza in virtù di più leggi Il Consiglio federale, se la Confederazione esercita la sorveglianza degli istituti d assicurazione in virtù di più leggi, provvede che i rapporti di sorveglianza con gli istituti siano mantenuti soltanto da un unica autorità. Art Art. 45a 67 Commissione di ricorso 1 La commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private giudica in prima istanza i ricorsi contro le decisioni prese dall Ufficio delle assicurazioni e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in applicazione della presente legge e di altri atti legislativi in materia di sorveglianza degli assicuratori. 2 Le sue decisioni sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Art. 46 Procedura 68 1 e Nel Foglio federale sono comunicate le decisioni prese sulle tariffe concernenti contratti d assicurazioni in corso. Questa comunicazione vale, per gli assicurati, come notificazione della decisione secondo l articolo 36 della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa. I ricorsi devono essere presentati entro i successivi trenta giorni. Durante il termine di ricorso, le decisioni possono essere consultate presso l Ufficio federale delle assicurazioni private. 4 I ricorsi contro decisioni sulle tariffe non hanno effetto sospensivo. 66 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu (RU ; FF 1995 I 29). 67 Introdotto dal n. 66 dell all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1 gen (RU ; RS art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). 68 Nuovo testo giusta il n. 66 dell all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1 gen (RU ; RS art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). 69 Abrogati dal n. 66 dell all. alla LF del 4 ott (RU ; FF 1991 II 413). 70 RS

14 Assicurazione privata Capitolo decimo: Altre competenze Art. 47 Tribunali 1 Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra gli istituti d assicurazione oppure fra questi ultimi e gli assicurati. È fatto salvo l articolo 73 capoverso 1 LPP Per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all assicurazione sociale malattie giusta la LAMal 73 sull assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d ufficio i fatti e valuta liberamente le prove Nelle contestazioni giusta il capoverso 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria I tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d assicurazione Art. 48 Cantoni 1 Ai Cantoni è fatto salvo il diritto di emanare prescrizioni di polizia sull assicurazione contro l incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre, agli istituti d assicurazione privati contro l incendio, modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e riscossi sui premi d assicurazione contro l incendio nonché esigere che essi forniscano al riguardo indicazioni sulle somme dell assicurazione contro l incendio, inerenti al loro territorio Sono riservate le disposizioni legislative dei Cantoni riguardo agli istituti cantonali. Capitolo undicesimo: Disposizioni penali Art Inosservanza di prescrizioni d ordine 1 Gli istituti d assicurazione che violano una prescrizione della presente legge o di un ordinanza, un istruzione generale emanata in virtù di siffatte prescrizioni oppure 71 RS Per. introdotto dal n. 4 dell all. alla LF del 3 ott (1 a revisione della LPP), in vigore dal 1 o gen (RU ; FF ). 73 RS Introdotto dal n. 2 dell all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1 gen (RS , art. 1) 75 Introdotto dal n. 2 dell all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1 gen (RS , art. 1) 76 Introdotto dal n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 77 Originario cpv Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen. 1994

15 Legge sulla sorveglianza una singola decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo. Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. 79 1bis Il capoverso 1 si applica anche in caso di infrazioni all articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre sulla circolazione stradale relativo alla corretta liquidazione dei sinistri nel settore dell assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore L Ufficio federale delle assicurazioni private persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo sul diritto penale amministrativo. Sono applicabili le disposizioni generali di quest ultima (art. 2 a 13). Art. 50 Delitti e contravvenzioni 1. Chiunque esercita l assicurazione senza l autorizzazione prescritta, negozia assicurazioni dirette per un istituto d assicurazione non autorizzato a esercitare in Svizzera, espone in modo contrario alla verità o dissimula la situazione degli affari dell istituto all autorità di sorveglianza, esercita un attività in libera prestazione di servizio secondo l articolo 7d della legge del 20 marzo sull assicurazione contro i danni o secondo l articolo 12 della legge del 18 giugno sull assicurazione vita e non ha trasmesso all autorità di vigilanza i documenti prescritti, 85 è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa. 2. Se l autore ha agito per negligenza la pena è della multa. 3. Il giudice può vietare, per cinque anni al massimo, l esercizio di qualsiasi attività dirigente in un istituto sottoposto alla presente legge a chiunque sia stato condannato a una pena di detenzione. 4. L istruzione e il giudizio delle fattispecie penali indicate nel presente articolo incombono ai Cantoni. L Ufficio federale delle assicurazioni private può esigere l apertura dell istruzione, secondo l articolo 258 della legge federale del 15 giugno sulla procedura penale. 5. Per le contravvenzioni l azione si prescrive in due anni e la pena in cinque anni. 79 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 20 mar sull assicurazione diretta diversa 80 RS Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb (RU ; FF ). 82 RS RS RS Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen RS

16 Assicurazione privata 6. Alle infrazioni commesse in un azienda, da un mandatario o da un rappresentante, è applicabile l articolo 6 della legge federale del 22 marzo sul diritto penale amministrativo. Capitolo dodicesimo: Disposizioni finali Sezione prima: Abrogazione e modificazione di leggi federali Art. 51 Abrogazioni La legge federale del 25 giugno sulla sorveglianza delle imprese private in materia d assicurazione, come anche gli articoli 12, 13, 18 e 25 capoverso 2 della legge federale del 4 febbraio sulle cauzioni delle società d assicurazioni sono abrogati. Art. 52 Modificazioni di atti legislativi Il diritto federale vigente è modificato secondo le disposizioni riprodotte in allegato; questo è parte integrante della presente legge. Sezione seconda: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore Art. 53 Sorveglianza semplificata 90 1 Gli istituti d assicurazione, che sono sottoposti alla sorveglianza semplificata giusta l articolo 6 e i quali, al momento dell entrata in vigore della presente legge, esercitano la loro attività in Svizzera senza l autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, devono chiedere l autorizzazione prevista all articolo 7 entro il termine di un anno e adeguarsi alla legge entro dieci anni. 2 Gli istituti, che non hanno ottenuto l autorizzazione alla scadenza del termine d adeguamento, non devono più concludere nuove assicurazioni. La presente legge non è applicabile alla liquidazione delle assicurazioni in corso. 3 Gli istituti d assicurazione sinora sottoposti alla sorveglianza semplificata devono adeguarsi alla modificazione della presente legge del 18 giugno entro dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore RS [CS ; RU all. n. 23] 89 RS Ora: LF sulle cauzioni delle società estere d assicurazione. 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ; FF 1995 I 29). 91 RU Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1 gen

17 Legge sulla sorveglianza Art. 53a 93 Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore 1 Per la cessazione del sistema della tariffa unitaria nell assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, il Consiglio federale determina contenuto e data dell ultimo calcolo retrospettivo globale e individuale. 2 Nell ambito dell ultimo calcolo retrospettivo globale, il Consiglio federale determina la quota delle riserve di compensazione, per spese e di sicurezza, che spetta agli istituti di assicurazione come mezzi propri. 3 Eventuali eccedenze sui conti di perequazione tariffaria che risultano in base al calcolo retrospettivo globale dell ultimo anno contabile sono restituite completamente agli assicurati per mezzo del calcolo retrospettivo individuale. 4 La cessazione del sistema della tariffa unitaria nell assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore dà, sia all assicurato sia all assicuratore, il diritto di disdire il contratto almeno tre mesi prima della fine dell anno d assicurazione in corso per questo termine, ma al più tardi entro il 31 dicembre Il diritto di disdire vale per i contratti che includono l assicurazione di responsabilità civile e sono entrati in vigore prima del 1 gennaio Art. 54 Entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 gennaio Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ; FF 1995 I 29). 94 Art. 1 del DCF del 22 nov (RS 1). 17

18 Assicurazione privata Allegato Modificazione di atti legislativi 1. Legge del 4 febbraio sulle cauzioni Art. 1 cpv. 1 e 3 96 Art. 10 cpv. 1 Art Legge del 25 giugno sulla garanzia Art. 1 cpv. 1 Art. 3 Art. 4 cpv. 1 Art. 19 e RS Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata. 96 L art. 1 cpv. 1 e 3 ha ora un nuovo testo. 97 RS Attualmente LF sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata. 18

19 Legge sulla sorveglianza 3. Legge del 2 febbraio sul contratto d assicurazione Art. 22 Art. 36 marg. e cpv. 1 Art. 46a Art. 98 cpv. 1 Art Legge del 13 giugno sull assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 3 cpv. 5 Art. 33 cpv. 4 lett. c 5. Legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa Art. 55 cpv RS Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata. 99 [CS 8 273; RU , , , n. II art. 6 n. 2, all. n art. 114, , n. II 412, all. n. 37, RU all. n. 1] 100 RS La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata. 19

20 Assicurazione privata 20

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione

Dettagli

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA 1 ) 956.1 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2015) L Assemblea

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero 852.1 del 21 marzo 1973 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 45 bis della Costituzione

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) 954.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea

Dettagli

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sul commercio ambulante Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) (del 1 dicembre 2009)

Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) (del 1 dicembre 2009) Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) (del 1 dicembre 2009) 11.1.4.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5896 del Consiglio di Stato;

Dettagli

Legge sulle poste (LPO) Capitolo 1: Disposizioni generali. Disegno

Legge sulle poste (LPO) Capitolo 1: Disposizioni generali. Disegno Legge sulle poste (LPO) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 92 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009

Dettagli

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle) Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 22.10.2015: adesione Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Dettagli

823.20 Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

823.20 Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera) dell 8 ottobre 1999

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004) Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il

Dettagli

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1 Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1 836.1 del 20 giugno 1952 (Stato 1 giugno 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoverso 3

Dettagli

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) 5.3.4.1.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la legge della scuola del 1 febbraio 1990; la

Dettagli

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino Disegno di legge sulla Chiesa cattolica (del...) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino preso

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 Pagina 1 di 5 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) 641.81 del 19 dicembre 1997 (Stato 1 aprile 2008) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto

Dettagli

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Regolamento sui cani (dell 11 febbraio 2009)

Regolamento sui cani (dell 11 febbraio 2009) Regolamento sui cani (dell 11 febbraio 2009) 8.3.1.2.1 vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008, IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo Primo Organizzazione

Dettagli

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano Legge federale sugli esami genetici sull essere umano (LEGU) 810.12 dell 8 ottobre 2004 (Stato 1 gennaio 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 98 capoverso 3, 110

Dettagli

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Comune di Cauco Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore su strade forestali Pagina

Dettagli

Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) 1 141.0 del 29 settembre 1952 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)

Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) 50.00 Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) emanato dal Governo il 0 settembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 04 della legge sui diritti politici

Dettagli

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC Contratto quadro di lavoro temporaneo tra (Nome e indirizzo del prestatore) e (Nome e indirizzo del lavoratore)

Dettagli

930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale

Dettagli

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1 Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1 836.1 del 20 giugno 1952 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoverso 3

Dettagli

Legge federale sui consulenti in brevetti

Legge federale sui consulenti in brevetti Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sui consulenti in brevetti (, LCB) del 20 marzo 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) 2.1.3 ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) del 28 giugno 2005 Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 15 cpv. 1 lett. e) del Regolamento sui beni amministrativi e

Dettagli

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 133 2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 2.1 Indicazioni generali Dove devo tassare la mia pensione derivante da lavoro frontaliero? La pensione viene tassata quasi sempre nel

Dettagli

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione

Dettagli

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) 1 del 10 ottobre 1997 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) 823.11 del 6 ottobre 1989 (Stato 28 marzo 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate 935.51 dell 8 giugno 1923 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli

Dettagli

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Comune di Valeggio sul Mincio * * * REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 16/02/2012 Pag.1 INDICE Articolo 1...3 Oggetto del Regolamento...3

Dettagli

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Commissione di redazione del... Relatore / Relatrice:... Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (, LBVM) Disegno Modifica del L

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) Modifica del 28 settembre 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici 232.21 del 5 giugno 1931 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) 823.11 del 6 ottobre 1989 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SAN GIORGIO, PIANO PRIMO EDIFICIO SCUOLE MEDIE L anno duemilaquattordici,

Dettagli

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature... 11 Legenda... 16

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature... 11 Legenda... 16 Sommario Indice... 3 Elenco delle abbreviature... 11 Legenda... 16 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)... 25 830.1 LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.04.2012 Legge federale sulle borse

Dettagli

CONVENZIONE INTERCOMUNALE INERENTE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE IN COMPROPRIETA DELL ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL BELLINZONESE

CONVENZIONE INTERCOMUNALE INERENTE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE IN COMPROPRIETA DELL ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL BELLINZONESE CONVENZIONE INTERCOMUNALE INERENTE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE IN COMPROPRIETA DELL ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL BELLINZONESE PREMESSE Premesso che i Comuni di Bellinzona, Claro, Gorduno, Gnosca, Lumino,

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità

Dettagli

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) e-parl 26.06.2014 11:15 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio

Dettagli

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39) Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39) Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario,

Dettagli

832.102. Ordinanza sull assicurazione malattie. (OAMal)

832.102. Ordinanza sull assicurazione malattie. (OAMal) Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) 832.102 del 27 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 1 sulla parte

Dettagli

del 3 ottobre 1975 (Stato 28 gennaio 2003)

del 3 ottobre 1975 (Stato 28 gennaio 2003) Legge federale sulla navigazione interna (LNI) 1 747.201 del 3 ottobre 1975 (Stato 28 gennaio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 24 ter della Costituzione federale

Dettagli

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1 Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1 211.423.41 del 23 gennaio 1931 (Stato 1 marzo 2009) Il Consiglio federale svizzero, in virtù della legge federale del 25 giugno 1930 2 sull emissione

Dettagli

Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1

Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1 Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1 531.54 del 12 aprile 1957 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge federale sull assicurazione malattie Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 2000 1, decreta: I

Dettagli

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) 823.11 del 6 ottobre 1989 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012

Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI Aprile 2015 Spiegazione tecnica Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO Allegato 9 Modello di dichiarazione di avvalimento 1 di 10 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE Spett.le Ministero della Giustizia - Direzione Generale per

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) 823.11 del 6 ottobre 1989 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo

0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna e la Korea Exchange Bank concernente l apertura di crediti di trasferimento 0.973.228.11

Dettagli

Legge sui consulenti in brevetti

Legge sui consulenti in brevetti (LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA 1. VALIDITA Salvo diversa pattuizione espressa, per tutti i negozi giuridici tra Pierre Lang Europe Società commerciale a responsabilità limitata (di seguito abbreviato

Dettagli

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 Criterio di aggiudicazione: offerta più conveniente (massimo rialzo) per l affidamento

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) 941.10 del 22 dicembre 1999 (Stato 2 maggio 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (PROVINCIA DI PAVIA) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI Art.1 Oggetto del regolamento Il presente

Dettagli

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 ) Commissione di redazione del 9.9.2011 Relatore: Marty Divergenze: Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 28.10.2011 Decisioni del Consiglio nazionale del 13.09.2011 Legge federale sulla

Dettagli

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio

Dettagli