ALLEGATO 2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

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1 REGIONE ABRUZZO ALLEGATO 2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE E L AGGIORNAMENTO DELL ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI A cura della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Gestione Rifiuti

2 Indice Art. 1 (Finalità) pag. 3 Art. 2 (Campo di applicazione) pag. 3 Art. 3 (Anagrafe dei siti) pag. 5 Art. 4 (Definizioni) pag. 6 Art. 5 (Garanzie finanziarie) pag. 8 Art. 6 (Controlli e verifiche) pag. 9 Art. 7 (Allegati tecnici) pag. 10 Art. 8 (Siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) pag. 11 Art. 9 (Siti industriali dismessi) pag. 19 Art.10 (Altri siti) pag. 22 Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 2 di 36

3 Art.1 (Finalità) 1. Il presente disciplinare istituisce l anagrafe dei siti contaminati, individuandone i criteri relativi all immissione nella stessa, le procedure e le modalità di bonifica, ai sensi del Titolo VIII della presente legge e costituisce Documento preliminare del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell art.199, comma 5 del decreto. 2. Il presente disciplinare è redatto anche sulla base della necessità di dotare la Regione di uno strumento programmatico nel settore della bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nelle more della definizione del quadro normativo nazionale di settore (D.Lgs.152/06 e s.m.i.), attualmente oggetto di revisione; 3. Il presente disciplinare, costituisce altresì, strumento attuativo per l utilizzo delle risorse di cui al Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale, Settore Bonifiche B.1, adottato con DGR n.894/c del 3 agosto 2006 ed approvato dal Consiglio regionale, in attesa dell approvazione del Piano regionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, ai sensi dell art.199, comma 7 del decreto. Art.2 (Campo di applicazione) 1. Il presente disciplinare, basato sull anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi dell art.251, comma 1 del decreto e del Titolo VIII della presente legge, conterrà: a) l anagrafe dei siti contaminati da bonificare, relativi a: a.1 siti industriali dismessi, oggetto del censimento effettuato dall ARTA nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); a.2 discariche dismesse per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell art.4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03 (ex discariche 1^ cat. per rifiuti urbani, di titolarità pubblica), oggetto del censimento effettuato dall ARTA nelle quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); a.3 siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, oggetto del censimento effettuato dall ARTA nei quali Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 3 di 36

4 sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); a.4 discariche per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell art.4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03 (ex discariche 1^ categoria per rifiuti urbani, di titolarità pubblica), dismesse successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.36/03, non inserite nel censimento effettuato dall ARTA e nelle quali venga accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); a.5 siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, individuati successivamente a quelli già oggetto del censimento effettuato dall ARTA, nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); a.6 siti oggetto di procedura ai sensi dell art.242 del decreto, nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); a.7 siti oggetto di comunicazione ai sensi dell art.244 del decreto, nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR); b) l individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, limitatamente a quelli per i quali sono necessari interventi di bonifica, con oneri a carico della Regione sulla base di quanto stabilito nell art. 10 del presente disciplinare, nonché ai sensi dell art.250 del decreto; c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino, prioritariamente, l impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari necessari alla realizzazione degli interventi di bonifica; e) le modalità di smaltimento dei materiali, eventualmente da asportare; f) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell esecuzione d ufficio, fermo restando l affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell art.242 del decreto. Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 4 di 36

5 2. In fase di prima applicazione, il presente disciplinare contiene: a) l anagrafe dei siti a rischio potenziale, quali risultano dal censimento effettuato e completato dall ARTA al luglio 2004, relativi a: a.1 discariche per rifiuti urbani (I^ categoria), dismesse prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03; a.2 siti industriali dismessi; a.3 siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; b) l ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, basato sulla valutazione di rischio potenziale, effettuata dall ARTA; c) la stima degli oneri finanziari necessari, effettuata dall ARTA, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, limitatamente ai siti di discariche per rifiuti urbani dismesse. Art.3 (Anagrafe dei siti) 1. L anagrafe dei siti contaminati da bonificare, ha sede presso il Servizio Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) dell ARTA che ne cura il costante aggiornamento. 2. L anagrafe dei siti contaminati da bonificare, istituita ai sensi dell art.251 del decreto, è redatta dal Servizio competente della Regione, sulla base dei criteri definiti dall Agenzia per la protezione dell ambiente e dei servizi tecnici (APAT) contiene: a) l elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi, ivi compresi i siti di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. a.1, a.2 e a.3, qualora negli stessi venga accertato il superamento delle CSR; b) l individuazione de soggetti a cui compete la bonifica; c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell esecuzione d ufficio, fermo restando l affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell art.242 del decreto. 3. L anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui al precedente comma 1, costituisce parte integrante del piano per la bonifica dei siti contaminati di cui all art.199 del decreto e del Titolo VIII della presente legge, è predisposta ed aggiornata sulla base delle: Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 5 di 36

6 a) notifiche dei soggetti di cui all art.242 del decreto, per i siti nei quali i limiti delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), risultano superati; b) comunicazioni di cui all art.244 del decreto, effettuate dalle pubbliche amministrazioni nel caso in cui, avviate le procedure di cui all art.242 del decreto, a cura del responsabile della contaminazione (ove individuabile) oppure della pubblica amministrazione, risultino superati i limiti delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 4. A seguito, delle notifiche ai sensi dell art.242 del decreto ovvero delle comunicazioni di cui all art.244 del decreto, il sito viene, preliminarmente, inserito nella anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui al successivo comma L immissione di un sito nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui ai punti 1 e 2, è preceduta dall immissione del sito stesso nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati. 6. Un sito viene inserito nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati a seguito di avvenuta verifica del superamento dei limiti delle CSC e vi permane fintanto che, sulla base delle risultanze del piano di caratterizzazione e della successiva applicazione dell analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica, non venga accertato il superamento dei limiti delle CSR. 7. Nel caso di superamento dei limiti delle CSR, il sito viene iscritto nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare. 8. Nel caso di mancato superamento delle CSR, il sito non viene iscritto nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare e viene, altresì, escluso anche dall anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, nel quale era stato precedentemente incluso, con provvedimento della regione. Art.4 (Definizioni) 1. Oltre alle definizioni di cui all art.240 del decreto, ai fini dell applicazione del presente disciplinare, si definiscono: a. Sito a rischio potenziale: un sito che, pur non essendo stata ancora effettuata alcuna verifica tesa a determinare se i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle matrici ambientali risultino superiori ai Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 6 di 36

7 livelli di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si configura come concreto elemento di rischio ambientale o sanitario; sono siti a rischio potenziale esclusivamente i siti industriali dismessi, le discariche per rifiuti non pericolosi (ex 1^ cat.) dismesse, i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui al censimento effettuato dall ARTA, i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui al censimento effettuato dal CFS nonché i siti industriali dismessi in data successiva al completamento del censimento effettuato dall ARTA, le discariche per rifiuti non pericolosi (ex 1^ cat.) dismesse in data antecedente l entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 eventualmente non rientranti nel censimento effettuato dall ARTA ed i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti segnalati successivamente al completamento del censimento effettuato dall ARTA. b. Pericolosità potenziale di un sito: la pericolosità intrinseca di un sito, sede di discarica dismessa, sede di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti oppure sede di sito industriale dismesso, basata sulla valutazione di rischio potenziale, effettuata dall ARTA (già utilizzata dall ARTA nell ambito del c.d. Progetto siti inquinati), ovvero prescindendo totalmente dalla eventuale presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. c. Indice di rischio potenziale: il coefficiente numerico, di valore convenzionale compreso tra 1 e 100, associato a ciascun sito sede di discarica dismessa oppure sede di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti oppure sede di sito industriale dismesso. d. Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale: il programma predisposto dall ARTA, nell ambito del c.d. Progetto siti inquinati, contenente l ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, basato sulla valutazione di rischio potenziale, effettuata dall ARTA e la stima degli oneri finanziari necessari, effettuata ancora dall ARTA, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, limitatamente ai siti di discariche per rifiuti urbani dismesse. e. Indagine di qualità ambientale: l indagine sui parametri oggetto di potenziale contaminazione che il soggetto titolare del sito deve svolgere sui Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 7 di 36

8 siti a rischio potenziale di cui al precedente punto a). L indagine di qualità ambientale deve essere svolta, altresì, sulle aree utilizzate per attività produttive (industriali o artigianali) che un soggetto (già titolare dell area ovvero nuovo titolare) voglia riutilizzare per attività produttive, artigianali, commerciali, residenziali, ricreative ecc. In tal caso l indagine di qualità ambientale sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee è finalizzata, oltre che ad evidenziare eventuali stati di contaminazione pregressa in relazione ai quali il soggetto interessato (richiedente il permesso a costruire) debba attivare le procedure di cui all art. 242 del decreto, anche a dimostrare la compatibilità dell intervento proposto con l eventuale stato di contaminazione dell area. L indagine di qualità ambientale è effettuata, in luogo dell indagine preliminare di cui al comma 2 dell art. 242 del decreto, in tutti i casi in cui la potenziale contaminazione non sia collegabile ad un evento recente, anche accidentale, in grado di produrre la potenziale contaminazione del sito. I termini entro i quali effettuare l indagine di qualità ambientale sono stabiliti nei successivi artt. 8, 9 e 10. Ove a seguito della esecuzione dell indagine di qualità ambientale non vengano evidenziati superamenti delle CSC, trova applicazione quanto stabilito nel citato comma 2 dell art. 242 del decreto. Ove, invece, l indagine di qualità ambientale evidenzi superamenti delle CSC anche per un solo parametro, trova applicazione quanto stabilito dell art. 242 del decreto (comma 3 e seguenti). Art.5 (Garanzie finanziarie) 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con apposito atto, provvede a determinare l entità delle garanzie finanziarie a favore della Regione, che devono essere prestate dal soggetto a cui compete l onere dell effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. 2. Fino all adozione, da parte della Regione, dell atto di cui al comma 1, l entità delle garanzie finanziarie è fissata in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell intervento di bonifica e ripristino ambientale così come stabilito dall art.242, comma 7 del decreto. Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 8 di 36

9 3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo non sono dovute nei seguenti casi: gli interventi riguardino gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono l autorizzazione di cui all art.249 del decreto; gli interventi siano attuati dal Comune territorialmente competente in via sostitutiva; gli interventi siano attuati dalla Regione in via sostitutiva (che li realizza attraverso l ente pubblico individuato), con oneri a carico del bilancio regionale; gli interventi riguardino la bonifica dei siti di discariche dismesse per rifiuti urbani, oppure i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, come individuati da presente regolamento. Art.6 (Controlli e verifiche) 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito ed al progetto esecutivo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell articolo 242 del decreto, è trasmessa, dal soggetto obbligato, alla provincia territorialmente competente, al SIRA (ai fini della sua immissione in apposita banca dati) nonché al Dipartimento provinciale dell ARTA territorialmente competente. 2. Ai fini dell effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati, la Provincia si avvale dell ARTA. Nell ambito di quanto stabilito al successivo 5 comma, inoltre, saranno stabilite le modalità di controllo sulle indagini preliminari e sulla caratterizzazione delle aree di cui all allegato tecnico 1, nel caso in cui i comuni territorialmente competenti si siano rivolti, per la loro effettuazione, a strutture pubbliche o private (in possesso di accreditamento) diverse dall ARTA. In prima approssimazione si ritiene che tali controlli, effettuati a cura del dipartimento provinciale dell ARTA competente territorialmente, debba essere effettuato su un campione di casi non inferiore al 20% degli interventi ricadenti in ciascuna provincia. 3. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia territorialmente competente, mediante apposita certificazione sulla base Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 9 di 36

10 di una relazione tecnica predisposta dal competente dipartimento dell ARTA. 4. La certificazione di cui all art.247 del decreto, costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui al precedente art Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, le Province e l ARTA, disciplinano e definiscono i rapporti intercorrenti tra gli stessi Enti in materia di bonifica dei siti inquinati. In particolare, sono definiti e disciplinati i rapporti economico-finanziari che si rendono necessari per la piena attuazione di quanto stabilito nel presente disciplinare, fermo restando quanto stabilito nelle Linee di indirizzo in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGR 257/ Il competente servizio regionale, le Province e l ARTA, svolgono annualmente attività di monitoraggio ed aggiornamento in ordine a disposizioni ed attività riguardanti il censimento e l anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, dei siti contaminati e dei piani di bonifica. 7. In fase di prima attuazione della presente legge, il rapporto riguardante l attività di monitoraggio di cui al precedente comma, è rimesso alla Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, entro il 31 luglio dell anno successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. A regime, il predetto rapporto è predisposto e trasmesso alla citata Direzione, annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno. 9. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di idonei studi, la Regione con appositi atti provvederà a regolamentare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ad imporre su queste eventuali limitazioni d uso e ad imporre misure particolari di salvaguardia ambientale sulle attività produttive che vi insistono. Art.7 (Allegati tecnici) 1. Gli allegati tecnici n. 1, n. 2 e n. 4 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06 sono sostituiti, rispettivamente, dai successivi articoli 8, 9 e L allegato tecnico n. 3 e l allegato tecnico n. 5 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, conservano piena validità. Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 10 di 36

11 Art. 8 (Siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) 1. Il presente articolo, che sostituisce ed integra l allegato tecnico n. 1 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, detta procedure e tempi in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di: a. siti a rischio potenziale, potenzialmente contaminati o contaminati, sede di discariche per rifiuti non pericolosi (ex 1^ cat. per RU) dismesse, di cui al censimento ARTA nonché relativi a discariche dismesse in data antecedente all entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, rinvenuti successivamente alla data di completamento del predetto censimento ARTA; b. siti a rischio potenziale, potenzialmente contaminati o contaminati sede di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui al censimento ARTA nonché a quelli segnalati successivamente; 2. Le aree inserite nell anagrafe dei siti a rischio potenziale, entrano a far parte dell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, di cui all art. 2, comma 2, lett. a.1, del presente disciplinare, a seguito dell effettuazione di un indagine di qualità ambientale (a cura del Comune territorialmente competente) sui parametri oggetto dell inquinamento, dalla quale risulti l avvenuto superamento dei limiti di CSC, anche per un solo parametro. Ai fini dell effettuazione della predetta indagine di qualità ambientale, trovano applicazione le linee guida di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/28 del Gli oneri necessari per l effettuazione delle predette indagini preliminari sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. L entità dei predetti oneri è determinata in misura pari agli importi indicati nella 7^ colonna della tabella M del Programma di cui all allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, aumentati del 10%. La Regione, entro l esercizio finanziario successivo all anno di entrata in vigore del presente disciplinare, provvede ad assegnare le somme anzi indicate a ciascun Comune. 3. Analoga disposizione si applica nel caso dei siti di cui all art. 2, comma 2, lett. a.3, del presente disciplinare, nel caso in cui si accerti il superamento dei limiti di CSC, successivamente alla rimozione, avvio a Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 11 di 36

12 recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, a cura e spese del Comune territorialmente competente. Dall effettuazione dell indagine di qualità ambientale (a cura del Comune territorialmente competente) sui parametri oggetto dell inquinamento, deve risultare, pertanto, l avvenuto superamento dei limiti di CSC, anche per un solo parametro. Gli oneri necessari per l effettuazione delle predette indagini di qualità ambientale sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. L entità dei predetti oneri è determinata in misura pari agli importi indicati nell ultima colonna della tabella S del Programma di cui all allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, aumentati del 10%. La Regione, entro l esercizio finanziario successivo all anno di entrata in vigore della presente legge, provvede ad assegnare le somme anzi indicate a ciascun Comune. 4. Per i siti di cui al precedente comma 2, le indagini di qualità ambientale sui parametri oggetto dell inquinamento, dovranno essere effettuate entro 180 giorni dalla data della notifica di avvenuta assegnazione dei fondi di cui al precedente comma Il Comune a tal fine, può avvalersi dell ARTA o di altri laboratori pubblici o privati. Allo scopo di garantire comunque i necessari requisiti di qualità, nel caso in cui il Comune si avvalga di laboratori privati o pubblici (diversi dall ARTA), è necessario che tali laboratori siano in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso relativamente ad analisi da effettuare sulle matrici ambientali (acque e suolo) e sui rifiuti. 6. Allo scopo di velocizzare l esecuzione degli interventi di bonifica (abbreviando, quindi, i tempi relativi alla loro progettazione) e di salvaguardare, nel contempo, la necessaria qualità della progettazione, inoltre, il Comune, ai fini della predisposizione delle indagini di qualità ambientale, della predisposizione dell eventuale piano di caratterizzazione e della eventuale applicazione dell analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica, della eventuale progettazione degli interventi di bonifica e della direzione dei lavori afferenti la loro realizzazione, si avvale, di norma, di tecnici abilitati di sufficiente esperienza nel campo specifico delle bonifiche di siti contaminati (a mero titolo di esempio, che abbiano già partecipato, in qualità di progettisti, ad almeno Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 12 di 36

13 una delle fasi di progettazione previste nell abrogato D.M. 471/99 ovvero nel Titolo V del D.Lgs. 152/06). 7. Entro 210 giorni dalla data della notifica di avvenuta assegnazione dei fondi di cui al precedente comma 2, i Comuni dovranno dare comunicazione alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente dell esito delle predette indagini di qualità ambientale. Ove queste evidenzino il superamento dei limiti delle CSC, i Comuni dovranno comunicare, contestualmente, l avvio delle procedure di cui all art.242 del decreto. 8. Nel caso di superamento dei limiti delle CSC, la Regione inserisce il sito nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati con proprio atto. Il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto. 9. Il sito considerato potenzialmente contaminato, deve essere assoggettato ad operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base dei valori delle CSR. Gli oneri necessari per l effettuazione del piano di caratterizzazione e della analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. La quota a carico della Regione è concessa in forma di rimborso sulla base della rendicontazione presentata da ciascun Comune. Ai fini della determinazione del predetto contributo, la Regione assume i tetti di spesa sotto indicati (compresivi di IVA ed ogni altro onere): a) ,00 per discariche di superficie inferiore a 1000 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di ,00 b) ,00 per discariche di superficie compresa tra 1001 e mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di ,00 c) 30000,00 per discariche di superficie superiore a mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di ,00. Detto contributo compensa gli oneri per la predisposizione del piano della caratterizzazione, la sua esecuzione (indagini di campo ed analisi di laboratorio) e l elaborazione dell analisi di rischio. 10. Qualora nel sito in esame i valori delle CSR, determinati con l applicazione della procedura di analisi di rischio risultino superati, il sito si definisce contaminato e lo stesso viene inserito, nell anagrafe Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 13 di 36

14 dei siti contaminati da bonificare di cui all art. 3, comma 2, del presente disciplinare. 11. Nel caso in cui, invece, le indagini preliminari evidenzino il mancato superamento dei livelli di CSC, il Comune territorialmente competente ne da notizia, con apposita autocertificazione resa nei modi di legge, alla Provincia ed alla Regione. 12. La certificazione conclude il procedimento di notifica di cui all art.242 del decreto. La Regione, nei successivi quindici giorni dalla ricezione della suddetta certificazione, può disporre l effettuazione di attività di verifica e controllo da parte dell ARTA (sulla base di specifica richiesta), nel caso in cui il Comune non si sia avvalso dell ARTA, per l esecuzione dell indagine preliminare. Ove anche l eventuale verifica effettuata dall ARTA confermi il mancato superamento delle CSC, la Regione esclude il sito dall anagrafe dei siti a rischio potenziale di cui all art. 4, comma 1, lett. d, del presente disciplinare. 13. Qualora nel sito in esame la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti, invece, superiore ai valori delle CSC, ma comunque inferiore ai valori delle CSR, determinate a seguito dell analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, il sito non è contaminato e non viene incluso nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare. Il sito, tuttavia, non viene escluso dall anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui all art. 3, comma 5, del presente disciplinare, e con atto emanato dal competente servizio della Giunta regionale, viene, altresì, approvato l eventuale piano di monitoraggio (art. 242 del D.Lgs. 152/06, commi 5 e 6). 14. L inserimento, da parte della Regione, dei siti di cui all art. 2, comma 1, lett. a.2 e a.3 del presente disciplinare, nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui all art. 3, comma 3, del presente disciplinare, oltre a comportare l attivazione delle procedure previste dal decreto da parte del Comune, è condizione necessaria per accedere a forme contributive (regionali, statali o comunitarie), previste in appositi programmi regionali di intervento. 15. Al fine di pervenire alla bonifica delle aree sede di discariche per rifiuti urbani di cui alla lettera a), punto a.2 dell art. 2 del presente disciplinare, ove il Comune territorialmente competente abbia provveduto a far eseguire l indagine di qualità ambientale e questa abbia evidenziato il superamento dei valori delle CSC (anche per un solo parametro) ed abbia provveduto all effettuazione delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 14 di 36

15 specifica e queste abbiano evidenziato che il sito della discarica è un sito contaminato da bonificare, la Giunta regionale può, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (proprie, statali o comunitarie), concedere un finanziamento al Comune territorialmente competente (al 100% oppure, ove la normativa vigente disponga diversamente, in quota parte), al fine di realizzare gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, purché ricorrano le condizioni di cui al successivo comma Per quanto attiene alle aree oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ferma restando la scadenza temporale indicata nel disciplinare approvato con DGR n. 1529/06 per gli abbandoni di rifiuti censiti dall ARTA o segnalati da soggetti pubblici che ne abbiano evidenziato il rinvenimento prima della data di entrata in vigore del predetto disciplinare, il Comune territorialmente competente, ove il responsabile non provveda o non sia individuabile, è tenuto alla rimozione, all avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell art.192 del decreto, entro 30 giorni dalla data della segnalazione effettuata dai soggetti che abbiano evidenziato il rinvenimento di un sito oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Ove il Comune non provveda alla rimozione di tali rifiuti entro il termine suddetto, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge, può incorrere nelle violazioni previste dalla vigente normativa in materia di discariche abusive. 17. Il Comune, pertanto, è tenuto a notificare l avvenuta rimozione dei rifiuti alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente, curando di fornire, oltre alla destinazione finale di questi e il nominativo del soggetto che vi ha provveduto anche la classificazione dei rifiuti, secondo quanto stabilito nella Decisione 3 maggio 2000, n. 2000/532/Ce, e la conseguente identificazione degli eventuali parametri oggetto dell inquinamento da ricercare nell ambito della esecuzione delle indagini di qualità ambientale. Al riguardo, la Regione, nei 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite linee guida 18. La notifica deve contenere, inoltre, la comunicazione di avvenuto avvio delle procedure di cui all art.242 del decreto, ove l indagine di qualità ambientale abbia evidenziato il superamento delle CSC anche per un solo parametro. In caso contrario si applicano le procedure di cui ai successivi commi 25 e 26. Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 15 di 36

16 19. Il Comune territorialmente competente, ai sensi dell art.239, comma 2, lettera a) del decreto e del 3 comma del presente articolo, è tenuto a far eseguire l indagine di qualità ambientale entro: 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le segnalazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della stessa; 120 giorni dalla data della segnalazione intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 20. Anche nel caso di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui l indagine di qualità ambientale, effettuata entro i termini stabiliti nel precedente comma 19, abbia evidenziato che i siti sono da ritenersi potenzialmente contaminati ovvero che risultano superate i limiti delle CSC e la stessa amministrazione comunale abbia, conseguentemente, provveduto all effettuazione delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, nel rispetto di quanto stabilito dall art.242 del decreto e queste abbiano evidenziato che il sito è da considerarsi sito contaminato da bonificare, la Regione può intervenire finanziariamente in luogo del Comune, secondo quanto stabilito dal precedente comma 15, fermo restando che la bonifica dei siti riconducibili alla lettera a.2, dell art. 2, comma 1, in linea di massima, rivestono carattere prioritario rispetto a quelli di cui alla lettera a L intervento finanziario regionale di cui ai precedenti commi 15 e 20, è concedibile solamente nel caso in cui il Comune, effettuata l indagine di qualità ambientale sul sito, il piano della caratterizzazione e l analisi di rischio ambientale e sanitaria sito-specifica, secondo i tempi e le modalità stabilite dall art.242 del decreto, dimostri di non disporre (in tutto o in parte), dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza d emergenza, per la progettazione definitiva degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e per la loro realizzazione, relativamente ai siti di cui alle lettere a.2 ed a.3 dell art. 2, comma 1. A tal fine è necessario che il Comune alleghi alla richiesta di intervento contributivo regionale la seguente documentazione: certificazione del responsabile del servizio finanziario comunale, dalla quale risulti che il Comune dispone di adeguate somme in bilancio (da utilizzarsi per la effettuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 16 di 36

17 d emergenza, per la progettazione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale e per la loro esecuzione) atte e coprire la differenza tra il costo del complesso degli interventi in questione e il contributo concedibile da parte della Regione; certificazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario comunale, dalla quale risulti che il Comune non dispone di altre somme in bilancio (a destinazione non vincolata), utilizzabili per le finalità di cui sopra, che possano consentire alla Regione di ridurre l aliquota di contributo da concedere (onde favorire un maggior numero di interventi di bonifica a parità di disponibilità finanziaria), nel caso in cui l intervento regionale, ai sensi delle norme in quel momento vigenti, possa essere concesso in una misura massima inferiore al 100%; certificazione, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario comunale, dalla quale risulti che il Comune non dispone di somme in bilancio (a destinazione non vincolata) utilizzabili a tali fini, che possano consentire alla Regione di ridurre l aliquota di contributo da concedere (onde favorire un maggior numero di interventi di bonifica a parità di disponibilità finanziaria), nel caso in cui l intervento regionale, ai sensi delle norme in quel momento vigenti, possa essere concesso nella misura massima del 100%. 22. In prima istanza, il contributo regionale concedibile per ciascun intervento di bonifica e di ripristino ambientale di ciascun sito inserito nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare riconducibile alla lettera a.2 dell art. 2, comma 1, del presente disciplinare è proporzionale (secondo l aliquota concedibile ai sensi delle norme vigenti) all importo indicato nell ultima colonna della tabella M del Programma di cui all allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR 1529/06, maggiorato del 25% per tener conto degli imprevisti connaturati all esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. L importo indicato nell ultima colonna della predetta tabella M è rivalutato, annualmente, sulla base degli indici ISTAT. 23. A seguito dell approvazione del progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale sarà concesso, ove necessario, un ulteriore contributo regionale in misura proporzionale (secondo l aliquota concedibile ai sensi Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 17 di 36

18 delle norme vigenti), all importo dei lavori che risulterà dal progetto definitivo stesso. 24. Sia per i siti di cui al precedente punto a.2 dell art. 2, comma 1, del presente disciplinare che per quelli di cui al precedente punto a.3 dello stesso articolo, nel caso in cui il Comune non provveda all effettuazione delle indagini di qualità ambientale, alla caratterizzazione del sito (se, a seguito delle indagini di qualità ambientale, risultano superate le CSC) e ad applicare la procedura di analisi di rischio sito specifica (finalizzata alla determinazione delle CSR), il sito non può essere inserito nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati né in quella dei siti contaminati da bonificare. Conseguentemente, il Comune non può accedere ai programmi finanziari regionali. 25. La Regione, tuttavia, si riserva, con proprie risorse (fino a coprire, cioè, il 100% del relativo costo), ad effettuare le operazioni anzi elencate in luogo del Comune inadempiente entro 540 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell ARTA attraverso specifiche convenzioni. 26. In tal caso, ove le indagini di qualità ambientale, la caratterizzazione e l applicazione dell analisi di rischio sito-specifica, evidenzino che il sito in questione deve essere inserito nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare, la Regione provvede, nei confronti del Comune inadempiente, a segnalare all autorità competente la violazione degli articoli 257 e 304 del decreto, inserisce il sito nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare e, nel rispetto dell ordine di priorità stabilito nel programma preliminare regionale (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili), provvede a far eseguire i necessari interventi di bonifica dalla Provincia territorialmente competente attraverso specifiche convenzioni. 27. Al fine di apportare eventuali modifiche alla destinazione d uso delle aree prossime (ovvero quelle considerate nell analisi di rischio) al sito in procedura di bonifica (sia nel caso di siti di discarica che nel caso di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ove i valori di concentrazione dei contaminanti presenti siano compresi tra le CSC e le CSR), il comune territorialmente competente deve, preliminarmente, verificare la compatibilità delle concentrazioni residue dei contaminanti presenti nelle matrici ambientali delle aree stesse con la nuova destinazione d uso prevista. Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 18 di 36

19 28. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche ai siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti rinvenuti successivamente al dicembre L indice di rischio potenziale legato a tali siti, pertanto, dovrà essere valutato dall ARTA entro i 180 giorni successivi all entrata in vigore della presente legge per le segnalazioni pervenute dopo il dicembre 2003 e prima dell entrata in vigore della presente legge ed entro i 90 successivi a ciascuna segnalazione per le segnalazioni pervenute dopo l entrata in vigore della presente legge. A seguito delle risultanze della predetta valutazione, la Regione provvederà, entro i successivi 120 giorni dalla comunicazione dell ARTA, a modificare, ove ne ricorrano le condizioni, l ordine di priorità degli interventi da effettuare di cui all art. 2, comma 2, lett. b del presente disciplinare. 29. Le medesime disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano anche ai siti sede di discariche per RU di titolarità pubblica, dismesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.36/03 non rientranti nel censimento effettuato dall ARTA. L indice di rischio potenziale legato a tali siti, pertanto, dovrà essere valutato dall ARTA entro i 180 giorni successivi all entrata in vigore della presente legge per le discariche dismesse dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e prima dell entrata in vigore della presente legge ed entro i 90 successivi alla dismissione di ciascuna discarica successiva alll entrata in vigore della presente legge. A seguito delle risultanze della predetta valutazione, la Regione provvederà, entro i successivi 120 giorni dalla comunicazione dell ARTA, a modificare, ove ne ricorrano le condizioni, l ordine di priorità degli interventi da effettuare di cui all art. 2, comma 2, lett. b del presente disciplinare. 30. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle Linee di indirizzo in materia di siti contaminati di cui alla DGR 257/07. Art. 9 (Siti industriali dismessi) 1. Il presente articolo, che sostituisce ed integra l allegato tecnico n. 2 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, detta procedure e tempi in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti industriali dismessi a rischio potenziale, potenzialmente contaminati o contaminati, di cui al Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 19 di 36

20 censimento ARTA nonché a quelli dismessi successivamente. 2. Le aree di cui all art.2, comma 1, lett. a.1, già inserite nel Programma di cui all allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR 1529/06, sono inserite nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui al precedente art. 3, comma 5, solamente a seguito dell effettuazione di una indagine di qualità ambientale sui parametri oggetto dell inquinamento, con oneri a carico dell ultimo titolare dell azienda dismessa (proprietario, affittuario, comodatario, gestore, ecc.), dalla quale risulti l avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro. Al riguardo, la Regione nei trenta giorni successivi all entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite linee guida. 3. Le indagini di qualità ambientale di cui al precedente comma 2 devono essere effettuate dal soggetto anzi indicato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo scopo di garantire comunque i necessari requisiti di qualità, nel caso in cui il soggetto suddetto si avvalga di laboratori privati o pubblici (diversi dall ARTA), è necessario che tali laboratori siano in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso relativamente ad analisi da effettuare sulle matrici ambientali (acque e suolo) e sui rifiuti. In quest ultimo caso, tuttavia, le indagini di qualità ambientale, per gli aspetti analitici, devono essere validate dall ARTA. 4. Ove le CSC risultino superate, anche relativamente ad un solo parametro, il soggetto obbligato deve procedere ai successivi adempimenti previsti dall art. 242 del decreto, con oneri a proprio carico, dandone comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. Il sito viene inserito nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e, ove successivamente risultino superate le CSR, nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare, con appositi atti emanati dalla Regione. 5. Ove le CSC non risultino superate, il titolare dell azienda può richiedere alla Regione la restituzione delle somme resesi necessarie per la esecuzione delle indagini di qualità ambientale, quali risulteranno da apposita documentazione tecnicoamministrativo-contabile. In tal caso il sito viene escluso dall anagrafe dei siti a rischio potenziale con atto emanato dalla Regione. 6. Qualora nel sito in esame la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti, invece, superiore ai valori delle CSC, ma comunque inferiore ai valori Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 20 di 36

21 delle CSR, determinate a seguito dell analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, il sito non è contaminato e non viene incluso nell anagrafe dei siti contaminati da bonificare. Il sito, tuttavia, non viene escluso dall anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui all art. 3, comma 5, del presente disciplinare, e con atto emanato dal competente servizio della Giunta regionale viene, altresì, approvato l eventuale piano di monitoraggio (art. 242 del D.Lgs. 152/06, commi 5 e 6). 7. Nel caso in cui il titolare dell azienda dismessa non provveda ad eseguire le indagini di qualità ambientale di cui al precedente comma 3, le stesse verranno eseguite dall ARTA, con oneri a carico della Regione, previa richiesta all Autorità Giudiziaria, formalizzata dall Agenzia, tesa all ottenimento dell autorizzazione all accesso al sito al fine di effettuare le suddette indagini di qualità ambientale. Ove dette indagini di qualità ambientale evidenzino il superamento delle CSC (anche in un solo parametro), ai sensi dell art. 244 del decreto, la Provincia, sentito il Comune, diffida, con ordinanza motivata, il titolare dell azienda dismessa, responsabile della potenziale contaminazione, a provvedere ai sensi e per gli effetti del Titolo V del decreto. L ARTA, inoltre, provvede, nei confronti del titolare dell azienda dismessa, a segnalare all Autorità Giudiziaria, alla Regione, alla Provincia ed al Comune la violazione degli artt. 257 e 304 del decreto. 8. Il titolare dell azienda dismessa, ricevuta l ordinanza di cui al precedente comma 7 deve attivare le procedure di cui all art. 242 del decreto. Se il soggetto obbligato non vi provvede, la caratterizzazione del sito, l applicazione dell analisi di rischio sito specifica, il progetto definitivo e la realizzazione degli interventi di bonifica sono realizzati dall amministrazione competente in conformità di quanto disposto dall art. 250 del decreto e di quanto disposto nel successivo art. 10 del presente disciplinare. 9. Le aziende industriali dismesse in data successiva a quella di completamento del censimento effettuato dall ARTA, entrano a far parte dell anagrafica di cui al comma 2 (e, segnatamente, dei punti 2.3 e 2.4) dell allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR 1529/ Spetta al Comune, non appena ne venga a conoscenza, dare comunicazione alla Regione, alla Provincia ed all ARTA, della avvenuta dismissione di Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 21 di 36

22 ciascuna azienda industriale ricadente sul proprio territorio. 11. L ARTA, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 10, attraverso sue proprie valutazioni, assegna al sito, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, il relativo indice di rischio potenziale, e, nei successivi 15 giorni, ne da comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al titolare dell azienda dismessa. 12. La Regione, nei successivi 60 giorni, con proprio atto inserisce il sito industriale dismesso nell anagrafica di cui al precedente comma 9, notifica l atto stesso al titolare dandone comunicazione alla Provincia, al Comune e all ARTA. 13. Il titolare del sito industriale dismesso effettua le indagini preliminari di cui al comma 2 del presente articolo entro 120 giorni dalla data di notifica dell atto regionale di cui al precedente comma Ai siti industriali dismessi in data successiva a quella di completamento del censimento effettuato dall ARTA, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 15. Il Comune, ove il sito industriale dismesso sia riutilizzato, con o senza cambio di destinazione d uso, è tenuto al rispetto di quanto contenuto nelle Linee di indirizzo in materia di siti contaminati di cui alla DGR 257/07, pubblicata sul BURA n. 42 speciale del Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle Linee di indirizzo in materia di siti contaminati di cui alla DGR 257/07. Art. 10 (Altri siti) 1. Il presente articolo, che sostituisce ed integra l allegato tecnico n. 4 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, detta procedure e tempi in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti potenzialmente contaminati o contaminati di cui agli articoli 242 e 244 del decreto, i cui interventi sono effettuati a cura del responsabile della contaminazione oppure i cui interventi di bonifica e ripristino ambientale, vengano attuati da soggetti diversi da quelli indicati negli articoli 242 e 244 del decreto. 2. La Regione, a seguito delle comunicazioni effettuate ai sensi dell art.242 del decreto, inserisce con proprio atto, il sito nell anagrafe dei siti Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 22 di 36

23 potenzialmente contaminati dandone comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti. 3. La Regione, a seguito delle notifiche effettuate ai sensi dell art.244 del decreto, fermo restando quanto in esso stabilito (fatto salvo in particolare quanto disposto dai commi 2 e 4), inserisce, con proprio atto, il sito nell anagrafe dei siti potenzialmente contaminati dandone comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti. Quest ultima, esperite le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della potenziale contaminazione, diffida, sentito il Comune, il responsabile della potenziale contaminazione (ove questo sia stato individuato), ad avviare le procedure di cui agli articoli 242 e 304 del decreto e, ai sensi dell art.244 dello stesso, ne da comunicazione al proprietario del sito, al Comune territorialmente competente ed alla Regione. 4. Qualora il responsabile della potenziale contaminazione non sia individuabile o non provveda e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune provvede a realizzare d ufficio, in danno del responsabile, gli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale, secondo le procedure indicate nell art.242 del decreto. 5. Ove il Comune non disponga dei mezzi economico-finanziari necessari per effettuare la caratterizzazione del sito, per applicare al sito l analisi di rischio sito- specifica e per realizzare gli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale, gli interventi stessi possono essere eseguiti con oneri a carico della Regione (compatibilmente, cioè, con le risorse economico-finanziarie regionali disponibili), purché siano state rispettate, da parte del Comune territorialmente competente, le modalità e le condizioni stabilite nel comma 12 e seguenti del presente articolo. Ai fini dell accesso e dell utilizzo del fondo regionale previsto dalla presente legge è, pertanto, necessario che siano rispettate le modalità e le condizioni stabilite nel comma 12 e seguenti del presente articolo. Solamente nel caso in cui queste non possano o non riescano a trovare applicazione, l intervento contributivo sostitutivo regionale può aver luogo esclusivamente alle condizioni riportate nel successivo comma Ove l effettuazione della caratterizzazione del sito e la conseguente applicazione dell analisi di rischio sito specifica (con oneri a carico del responsabile oppure, ove questo non sia individuabile o non Disciplinare tecnico per la gestione e l aggiornamento dell anagrafe dei siti contaminati Luglio 2007 Pagina 23 di 36

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