COMUNE DI DORSINO COMUNITA DELLE GIUDICARIE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 COMUNE DI DORSINO COMUNITA DELLE GIUDICARIE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO VARIANTE 2009 AL P.R.G. (Art. 33 L.P. 4 marzo 2008 n. 1) NOVEMBRE 2009 NORME DI ATTUAZIONE: INDICI URBANISTICI > parte terza < Aggiornamento: novembre 2010 Il Consiglio Comunale Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio DELIBERA DI PRIMA ADOZIONE N 22 del VALUTAZIONE TECNICA Prat VT n. 18/10 del DELIBERA DI SECONDA ADOZIONE N 02 del VALUTAZIONE TECNICA Prat VPC-VT n. 18/10 del Il Tecnico La Giunta Provinciale

2 STRALCI AGGIUNTE O MODIFICHE RISPETTO ALLE NORME DEL PRG VIGENTE

3 INDICE NORME DI ATTUAZIONE (PARTE TERZA) Indici Urbanistici - Edilizi Elementi Geometrici, Metodi di misurazione e Definizioni Generali TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 78 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI GENERALI Pag. 2 - Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche Pag. 7 - Volumi accessori Pag. 7 - Modalità di calcolo dei volumi e dei rapporti di copertura per favorire il risparmio energetico Pag. 7 TITOLO 2 DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE ART. 79 Disposizioni generali, definizioni e criteri di misurazione delle distanze Pag. 8 ART. 80 Distanze minime tra gli edifici Pag. 9 ART. 81 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e nelle aree residenziali di completamento Pag. 10 ART. 82 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive Pag. 10 ART. 83 Distanze tra edifici da applicare in altre aree Pag. 11 ART. 84 Distanze da applicare tra manufatti accessori Pag. 11 ART. 85 Distanze degli edifici dai confini Pag. 12 ART. 86 Schema di equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al d.m. n. 1444, di data 2 aprile 1968 Pag. 13

4 INDICI URBANISTICI-EDILIZI ELEMENTI GEOMETRICI, MODALITA DI MISURAZIONE EDEFINIZIONI GENERALI TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 78 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici: 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento Edilizio e di Igiene (e di quelle del P.R.G.) si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione: a) Superficie del lotto (SL) - E' la superficie reale del terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale, come risultante dal foglio di possesso catastale. Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche, e non per quanto attiene il rapporto superficie - volume edificabile, anche quelle parti del lotto aventi una diversa destinazione di zona, e le strade private in comproprietà per la quota percentuale di competenza del proprietario del lotto. Parimenti, possono computarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, aventi eventualmente una diversa destinazione di zona con esclusione delle aree a destinazione pubblica espressamente individuate nella cartografia del P.R.G.. b) Superficie territoriale (ST) - E' l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione. c) Superficie fondiaria (SF) - E' la superficie reale, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano attuativo di grado subordinato. d) Superficie lorda (SL) -E' la superficie comprensiva dei muri che delimitano un vano, uno spazio di norma coperto, o una pluralità degli stessi anche su più piani. e) Superficie coperta (SC) E' l area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline. Le pensiline, i balconi, i poggioli che non costituiscono volume e le scale esterne a giorno, non vengono computati ai fini della superficie coperta e quindi non fanno distanza, per una sporgenza fino a ml Vedi art. 79 Titolo 2 Na parte terza. Le fasce di rispetto stradali e dei corsi d acqua comprese all interno di un lotto edificabile o contiguo al lotto stesso concorrono al raggiungimento della superficie minima e del rapporto superficie - volume edificabile. 2

5 L uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme potrà essere consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, rii, porzioni di lotti già urbanisticamente saturi o lotti in cui sia in corso la procedura espropriativa di porzioni allo scopo di migliorare la viabilità o comunque per pubblica utilità. f) Volume totale del fabbricato (VT) E' il volume totale del fabbricato entro e fuori terra. - Volume fuori terra: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale o da riporti preventivamente autorizzati, o dal piano spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque facce. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno se chiusi su quattro facce, eccettuati i vani per le scale, ascensori e portinerie. - Volume interrato: per volume interrato si intende quello contenuto fra il livello naturale del terreno o da riporti autorizzati o del piano di spiccato derivante dallo sbancamento e il piano di calpestio a quota più bassa. Sono escluse dal volume interrato le intercapedini per la areazione contro terra. Sono definiti totalmente interrati i volumi che non presentino nessuna struttura sporgente se non la porta e i fori di ventilazione che dovranno essere del tipo bocca di lupo. Il volume interrato, non costituendo volume urbanistico, è ammesso previo conseguimento delle autorizzazioni di competenza (forestale, bacini montani, ecc...) nelle zone espressamente indicate dal P.R.G.. E facoltà comunque del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, imporre arretramenti nella realizzazione dei volumi interrati, qualora questi possano pregiudicare eventuali allargamenti della sede stradale pubblica o realizzazione di arterie previste nel P.R.G. g) Indice di fabbricabilità territoriale (IT) - E' il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. h) Indice di utilizzazione territoriale (UT) - E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. i) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) - Si intende il rapporto fra il volume del fabbricato fuori terra e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente, come risultante dal foglio di possesso catastale. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purchè le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale. In caso di zone non omogenee, il volume costruibile dovrà rispettare la densità edilizia che nell ambito è attribuita a ciascuna zona. l) Indice di copertura (IC) - Si intende il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente, come risultante dal foglio di possesso catastale. m) Utilizzazione degli indici) - I limiti di volumetria o copertura, imposti dalla Norme Urbanistiche per le singole zone, nel caso di utilizzazione del lotto, fanno sorgere un vincolo di inedificabilità sulla parte del lotto per l estensione necessaria al rispetto dei rapporti volume - superficie del lotto e superficie coperta - superficie del lotto. A tal fine ogni concessione di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti dovrà precisare e specificare l area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità. 3

6 Pertanto ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti determinanti sulla base delle Norme in vigore al momento in cui venga richiesta la concessione della nuova edificazione. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche negli edifici preesistenti all entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura. n) Altezza delle Fronti (H) - E' l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi. La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva. La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente all'intradosso del solaio di copertura aumentata di eventuali parapetti o cordoli di mascheratura nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura. La misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e delle canne fumarie, ne delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché gli accessi stessi, sia ortogonali che paralleli ed aderenti alla facciata, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano a larghezza superiore a ml SOPPRESSA o) Altezza del fabbricato (H MAX) - Ai fini di determinare l altezza massima del fabbricato si assume che la linea riferita alla mezzeria del timpano e delle falde di copertura, con esclusione della gronda misurata all estradosso del tetto, a meno del pacchetto di copertura, oppure all estradosso dell ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, deve essere in ogni punto contenuta la superficie del terreno, considerato allo stato naturale, o da terrazzamenti preventivamente autorizzati ed il piano virtuale ad esso parallelo, portato, sulla verticale, all altezza consentita delle norme riferite alle singole zone. Per pacchetto di copertura s intende l insieme di elementi composti dal tavolato applicato sull orditura secondaria del tetto (cantieri), l isolazione termica, il tetto freddo e il manto di copertura. Nel caso di terreni particolarmente ondulati l altezza dovrà essere verificata solamente in corrispondenza dei fronti principali per non condizionare eccessivamente la forma dell edificio all andamento del terreno. La valutazione dovrà essere fatta dalla Commissione Edilizia in fase di esame del progetto, o mediante pareri preventivi su richiesta del proprietario o del progettista delle opere. Per tetti a falde composite la misura dell altezza va riferita ad 1/2 di ciascuna falda. Tuttavia, qualora il piano di spiccato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all andamento naturale del terreno per effetto di opere di sbancamento e riporti autorizzati, sarà presa in considerazione la nuova quota del riporto che diventerà il nuovo terreno naturale. I riporti e i terrapieni dovranno essere autorizzati contemporaneamente al progetto dell edificio e giustificati in rapporto alle caratteristiche paesaggistico ambientali del territorio circostante l edificio cercando di compensare se possibile gli scavi e riporti evitando la creazione di accumuli e riempimenti forzosi che stravolgano le caratteristiche morfologiche del paesaggio. Non sono computabili agli effetti della misura dell altezza gli abbassamenti dei fronti relativi alle porte d ingresso agli interrati o seminterrati che interpongono lo spiccato dell edificio per una larghezza non superiore a ml Vedi art. 79 Titolo 2 Na parte terza. 4

7 La misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e delle canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché gli accessi stessi, sia ortogonali che paralleli ed aderenti alla facciata, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano a larghezza superiore a ml L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati. DISEGNI-SCHEMI CIRCA LA MISURAZIONE DELL ALTEZZA: SOPPRESSI 5

8 p) Distacco tra gli edifici (DF) - E' il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto ed in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline purché non aggettati più di mt. 1,40) e la proiezione degli edifici finitimi. Non vengono computate, ai fini delle distanze le strutture completamente sottostanti al piano di campagna, nei soli riguardi dei confini privati, mentre anche le strutture completamente interrate vengono computate ai fini delle distanze verso gli spazi pubblici, salvo autorizzazione dell ente pubblico interessato. Vedi Titolo 2 Na parte terza. q) Distacco dai confini (DC) - E' il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto ed in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline purché non aggettati più di mt. 1,40) ed il confine di proprietà. Vedi Titolo 2 Na parte terza. r) Distanza dalle strade (DS) - E' il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto ed in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline purché non aggettati più di mt. 1,40) ed il ciglio stradale. Vedi Titolo 2 Na parte terza. s) Distanza dagli elettrodotti, relativamente ai limiti massimi di esposizione ai campi magnetici negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno, vale quanto stabilito dalla normativa nazionale del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 e delle normativo provinciale D.P.G.P. 13 maggio 2002 n 8-98/Leg testo coordinato dal Presidente della G.P. 29 giugno 2000 n 13-31/Leg.. t) Numero dei piani - E' il numero dei piani sovrapposti di un edificio interrati o fuori terra compresi il sottotetto qualora abitabile. Per edifici a schiera o a gradoni il numero dei piani è quello che si conta su una linea verticale elevata in qualsiasi punto compresi fra il piano di calpestio più basso e il tetto. u) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA) - E' la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad alta destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. v) Fronte dell' edificio - Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell'intero prospetto. w) Fabbricato o edificio - Si intende qualsiasi costruzione coperta comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via ed abbia una o più scale autonome. Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte del fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato, destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. y) Ampliamento - Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani di un fabbricato già esistente. 6

9 z) Abitazione, stanza, vani accessori : 1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare, che disponga di un ingresso indipendente; 2) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra; 3) Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc. VOLUMI TECNICI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici come definiti nella circolare del M.LL.PP , nr 2474, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili. Tali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) per edifici esistenti o autorizzati anteriormente all entrata in vigore della Legge n 373 e s.m.. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di ml dai confini di proprietà nel rispetto delle altezze previste dal presente Regolamento salvo che non ostino prevalenti ragioni di ordine igienico sanitario, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l alimentazione zootecnica salvo che non ostino prevalenti ragioni di ordine igenico sanitario. La cabina di trasformazione dell'energia elettrica, le cui misure d'ingombro non superino, a seconda dei tipi, mt 3,00 x 3,00 x 8,50 h ovvero mt 4,00 x 4,50 x 3,00 h, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione o decompressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione, non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico - sanitario o di pregiudizio all'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano a giudizio del Sindaco localizzazioni diverse. VOLUMI ACCESSORI I volumi accessori non si configurano come edifici e non costituiscono volume urbanistico. Il volume è quello determinato dalla sagoma del manufatto accessorio anche se libero da tamponamenti su tutti i fronti. MODALITÀ DI CALCOLO DEI VOLUMI E DEI RAPPORTI DI COPERTURA PER FAVORIRE IL RISPARMIO ENERGETICO I tamponamenti verticali e orizzontali delle costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio e di Igiene, realizzati per migliorare i livelli di coibentazione termica, acustica o l'inerzia termica, non sono considerati nei computi per la determinazione del volume e del rapporto di copertura fino ad un massimo di cm 25 per gli elementi verticali e di copertura e di cm 15 per quelli orizzontali ed intermedi. 7

10 TITOLO 2 DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE ART. 79 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ai fini dell applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879, di data 31 ottobre 2008 e relativo allegato parte integrante, avente ad oggetto art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): disciplina in materia di distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà i. 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 si definiscono inoltre i principali elementi di riferimento: a) sedime o superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di un edificio, compresi i corpi di fabbrica a sbalzo, i porticati e le verande. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume. Sono esclusi altresì i volumi totalmente interrati; b) volumi tecnici: sono i volumi che servono a incomprimibili esigenze tecniche e/o tecnologiche, di norma non costituiscono volume urbanistico (es.: serbatoi, torrette esterne al tetto di canne fumarie e di ventilazione, torrette di ascensori e scale esterne al tetto); c) manto e pavimento di copertura: ai fini dell applicazione delle presenti norma, per manto di copertura s intende l elemento impermeabile esterno (di norma tegole, lamiera, scandole,) compresi i listelli di ancoraggio. Per pavimento di copertura s intende l elemento esterno impermeabile calpestabile (piastrelle guaine calpestabili) compresi gli elementi di appoggio; d) edifici o pareti antistanti: due edifici o pareti si dicono antistanti quando, proiettando ortogonalmente i rispettivi fronti, uno si sovrappone all altro anche per un segmento parziale; e) fabbricato: per fabbricato si intende qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio e/o a superficie coperta come definiti dalle presenti norme. In generale l edificio o fabbricato corrisponde ad un unità immobiliare dotata di autonomia funzionale; f) altezza: l altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. 8

11 ART. 80 DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dal PRG, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purchè di aggetto non superiore a ml. 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata, va computata la parte eccedente. Sono esclusì altresì i volumi interrati. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n (31 ottobre 2008). Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell altezza. Il sedime è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al secondo capoverso del presente articolo, indipendentemente dalle loro dimensioni. 9

12 ART. 81 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E NELLE AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 1. Negli insediamenti storici e nelle aree residenziali totalmente o parzialmente edificate, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti al 31 ottobre 2008 (data di approvazione della Deliberazione della Giunta Provinciale n.2879) per il recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni del successivo art.83, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza dell edificio pre-esistente, si applicano le distanze previste dal comma 1; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime, ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio pre-esistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 4. Negli insediamenti storici e nelle aree residenziali totalmente o parzialmente edificate, per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti, si applicano le disposizioni del successivo art.83, comma 1, lettera a). ART. 82 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE 1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, tra gli edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all interno delle aree produttive, si applicano le disposizioni del successivo art.83, comma 1, lettera a). 2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10,00, la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita eccedente i ml. 10,00. b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti al 31 ottobre 2008 (data di approvazione della Deliberazione della Giunta Provinciale n.2879), si applicano le distanze minime previste dal Codice civile. 10

13 ART. 83 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE 1. Nelle aree diverse dagli insediamenti storici, dalle aree residenziali totalmente o parzialmente edificate e dalle aree destinate ad insediamenti produttivi, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10,00, la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita eccedente i ml. 10,00. b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti al 31 ottobre 2008 (data di approvazione della Deliberazione della Giunta Provinciale n.2879), si applicano le distanze minime previste dal Codice civile. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml. 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, purchè contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. ART. 84 DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI 1. Per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di residenza, secondo determinate previsioni tipologiche e dimensionali. 2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi, di ml. 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. Al riguardo si precisa che tali distanze, si applicano esclusivamente ai manufatti identificati dal presente P.R.G. come manufatti accessori pertinenziali. 11

14 ART. 85 DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 del precedente art.83, con un minimo di ml. 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purchè siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti al 31 ottobre 2008 (data di approvazione della Deliberazione della Giunta Provinciale n.2879), ai sensi del precedente art.83, comma 1, lettera b); b) sopraelevazione di edifici esistenti al 31 ottobre 2008 (data di approvazione della Deliberazione della Giunta Provinciale n.2879), in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall applicazione delle distanze minime tra edifici di cui al precedente art.83, comma 1, lettera a); c) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 3. Nelle aree produttive di cui al precedente art. 82, si applica la distanza minima dai confini di ml. 3,00, salvo consenso debitamente intavolato del proprietario finitimo, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo art Le distanze di cui al comma 3. sono applicabili solamente all interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dal precedente art. 84, non può essere inferiore a ml. 1,50, salvo consenso debitamente intavolato del proprietario finitimo, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di ml. 3,00. 12

15 ART. 86 SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE PREVISTE DAL PRG RISPETTO AL D.M. 1444/ Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del PRG del Comune di Dorsino: - zone A: pianificazione degli insediamenti storici e degli edifici isolati storici, artt. da 59 a 77; - zone B: aree residenziali sature art.11; aree residenziali di completamento art.12; - zone insediative C: aree residenziali di nuova espansione art.13; - zone D: aree produttive artigianali e industriali di livello locale art.17; - zone assimilate alle zone D: aree per impianti di depurazione art.19; aree per il recupero dei materiali art.20; aree per il deposito di contenitori di gas art.21; aree per discarica art.42; area agricola speciale per stalle art.31; - zone E: zone agricole di pregio del PUP art.22 bis; zone agricole di interesse primario art.23; zone agricole di interesse secondario art.24; aree a bosco art.27; aree a pascolo art.28; aree a parco Naturale art.30; - zone F: zone per attrezzature civili, amministrative, scolastiche e culturali art.33; aree a verde pubblico attrezzato art.36; aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi art.37. Allegato DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE. Art. 1 Disposizioni generali. 1. La presente deliberazione, a termini dell articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di: a) distanze minime tra edifici; b) distanze minime degli edifici dai confini; 2. Per i fini di cui al comma 1, la presente deliberazione definisce altresì il concetto di altezza ed i criteri di misurazione delle distanze. 3. Le disposizioni della presente deliberazione sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n Art. 2 Definizioni e criteri di misurazione delle distanze 1. Per i fini di cui alla presente deliberazione, l altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani 13

16 attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. 2. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. 3. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 4. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell altezza. 5. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni. 6. Per i fini di cui ai commi 1 e 4, con successivo provvedimento della Giunta provinciale possono essere stabiliti eventuali indirizzi e criteri per l individuazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere volte a favorire il risparmio energetico. Art. 3 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate corrispondenti alle zone A e B del d.m. n del 1968 per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all articolo 99 della l.p. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all articolo 99, lettera g), della l.p. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza dell edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime, ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 4. Nelle zone di questo articolo, per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all articolo 5, comma 1, lettera a). Art. 4 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. 1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati corrispondenti alle zone D del d.m. n del 1968 tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all interno delle aree produttive, si applica l articolo 5, comma 1, lettera a). 2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell articolo 5. Art. 5 Distanze tra edifici da applicare in altre aree. 1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00; b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile. 14

17 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della l.p. n. 1 del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Art. 6 Distanze da applicare tra manufatti accessori. 1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. Art. 7 Distanze degli edifici dai confini. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell articolo 5, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b); b) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all articolo 5, comma 1, lettera a); c) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 3. Nelle aree produttive di cui all articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall articolo 6 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. Art. 8 Norme finali. 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. A decorrere dall entrata in vigore della presente deliberazione cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni di cui al d.m. n del I comuni provvedono all adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alle presenti disposizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all entrata in vigore di questa deliberazione, fatte salve le varianti per opere pubbliche. Con i provvedimenti di adeguamento a questa deliberazione i comuni approvano uno schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del presente provvedimento. 4. Fino all adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle presenti disposizioni continuano ad applicarsi le norme vigenti degli strumenti urbanistici medesimi. 15

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