PIANO REGOLATORE GENERALE

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI GIOVO PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GIOVO, 15 MAGGIO 2013

2 TITOLO PRIMO IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE CAPITOLO I PRESCRIZIONI GENERALI ART. 1. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO Pag. 10 ART. 2. DOCUMENTI DEL PIANO Pag. 11 ART. 3. LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI Pag. 12 ART. 4. APPLICAZIONE DEL PIANO Pag. 12 ART. 5. ATTUAZIONE DEL PIANO Pag. 13 ART. 6. INSEDIAMENTI STORICI DEL P.R.G. Pag. 13 CAPITOLO II DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO ART. 7. INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO Pag. 14 ART. 8. OBBLIGO DI LOTTIZZAZIONE (PLC) Pag. 14 ART. 9. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Pag. 15 ART. 10. FABBISOGNO PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Pag. 15 ART. 11. PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G. Pag. 15 ART. 12. PIANI A FINI SPECIALI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Pag. 16 ART. 13. PIANO COMPRENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI Pag. 17 ART. 14. CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE Pag. 17 CAPITOLO III DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 15. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Pag. 18 ART. 16. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ Pag. 22 ART. 17. DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI Pag. 24 ART. 18. DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO Pag. 33 2

3 ART. 19. TIPOLOGIE EDILIZIE Pag. 34 ART. 20. EDIFICIO SOGGETTO A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE Pag. 34 ART. 21. SERRE Pag. 35 TITOLO SECONDO NORMATIVA PER L UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA CAPITOLO I ART. 22. OBIETTIVI GENERALI DELLE TAVOLE DI SINTESI DEL SISTEMA GEOLOGICO Pag. 37 ART. 23. DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI SINTESI GEOLOGICO. Abrogato. Pag. 37 ART. 24. AREA A RISCHIO GEOLOGICO. Abrogato Pag. 37 ART. 25. AREA A CONTROLLO GEOLOGICO. Abrogato Pag. 38 ART. 26. AREA GEOLOGICAMENTE SICURA. Abrogato Pag. 38 ART. 27. RECUPERO DEI MURI A SECCO PER TERRAZZAMENTO AGRICOLO Pag. 38 TITOLO TERZO SISTEMA AMBIENTALE DIVISIONI IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CAPITOLO I AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO ART. 28. AREA DI TUTELA AMBIENTALE Pag. 40 ART. 29. AREA DI RILEVANZA AMBIENTALE Pag. 40 ART. 30. AREA DI RECUPERO AMBIENTALE Pag. 42 ART. 30. BIS AMBITO FLUVIALE ECOLOGICO Pag. 42 3

4 CAPITOLO II AREE CON VALENZA STORICO CULTURALE ARCHITETTONICA ART. 31. AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO Pag. 44 ART. 32. VERDE PRIVATO DA TUTELARE Pag. 45 ART. 33. VIABILITÀ STORICA Pag. 46 CAPITOLO III AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE ART. 34. SUPERFICI LIQUIDE Pag. 47 ART. 35. RISERVE NATURALI PROVINCIALI Pag. 47 ART. 36. AREA DI RISPETTO DELLE ACQUE Pag. 49 ART. 36. BIS AREE E SITI QUALIFICATI COME BENI AMBIENTALI Pag. 51 TITOLO QUARTO SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE ED EXTRAURBANO CAPITOLO I PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE ART. 37. PIANO REGOLATORE GENERALE INSEDIAMENTI STORICI Pag. 52 ART. 38. INSEDIAMENTI ABITATIVI Pag. 52 ART. 39. AREA RESIDENZIALE ESISTENTE SATURA Pag. 53 ART. 40. AREA DI COMPLETAMENTO Pag. 54 CAPITOLO II INTERVENTI AMMESSI ART. 41. MODALITA DI INTERVENTO. Pag. 55 4

5 ART. 42. RISANAMENTO. Abrogato Pag. 55 ART. 43. PRESCRIZIONE SPECIFICA IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE Pag. 55 ART. 43.BIS. AREA PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO - FRAZIONE DI VALTERNIGO. Pag. 56 ART. 44. AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE Pag. 56 ART. 45. AREA PER ATTIVITA ALBERGHIERA Pag. 57 ART. 45.BIS. AREA PER ATTIVITA TURISTICO - RURALE Pag. 58 ART. 46. AREA A COLONIA Pag. 59 CAPITOLO III SERVIZI E INTERVENTI PUNTUALI ART. 47. EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE Pag. 60 ART. 48. EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE Pag. 60 ART. 49. AREA PER NUOVI SERVIZI PUBBLICI Pag. 61 ART. 50. AREA PER IMPIANTI SPORTIVI Pag. 62 ART. 51. VERDE PUBBLICO Pag. 63 ART VERDE ATTREZZATO Pag. 63 ART PARCO ATTREZZATO Pag. 63 ART. 52. INTERVENTI PUNTUALI Pag. 64 ART A) PIAZZA DA SISTEMARE E VALORIZZARE Pag. 64 ART B) NUOVA PIAZZA DA CREARE Pag. 64 ART C) CINTURAZIONE ARBOREA Pag. 64 ART. 53. AREA CIMITERIALE Pag. 65 ART. 54. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE Pag. 65 CAPITOLO IV INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ART. 55. AREA PRODUTTIVA Pag. 67 ART. 56. AREA PRODUTTIVA DI LIVELLO LOCALE Pag. 68 ART. 56. BIS. AREA DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO DI LIVELLO LOCALE Pag. 66 ART. 57. AREA COMMERCIALE DI LIVELLO LOCALE. Abrogato Pag. 69 ART. 58. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN CARTIGLIO PER LE AREE PRODUTTIVE E LE AREE COMMERCIALI Pag. 70 ART. 59. AREA PER IMPIANTI ZOOTECNICI, LAVORAZIONE E 5

6 COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI Pag. 70 CAPITOLO V PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO ART. 60. AREA A BOSCO Pag. 73 ART. 61. AREA A PRATO E PASCOLO Pag. 74 ART. 62. AREA AD ELEVATA INTEGRITA Pag. 76 ART. 63. AREA AGRICOLA DI PREGIO Pag. 72 ART. 64. AREA AGRICOLA Pag. 83 ART. 65. AREE COMPRESE NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE MINERARIE Pag. 83 ART. 66. AREA A CAMPEGGIO Pag. 83 ART. 67. AREA PER IMPIANTI TECNOLOGICI Pag. 84 ART. 68. ELETTRODOTTO - GASDOTTO Pag. 85 CAPITOLO VI INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO ART. 69. VIABILITA Pag. 85 ART. 70. FASCIA DI RISPETTO STRADALE Pag. 86 ART. 71. GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI Pag. 87 ART. 72. PARCHEGGI Pag. 87 ART. 73. PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI Pag. 87 TITOLO QUINTO INSEDIAMENTI STORICI NORME DI ATTUAZIONE PER IL CENTRO STORICO PER GLI EDIFICI E MANUFATTI SPARSI CAPITOLO I GENERALITA 6

7 ART. 74. FINALITÀ DEL P.R.G. Pag. 89 ART. 75. CONTENUTO ED OGGETTO DEL P.G.R. Pag. 89 ART. 76. RINVIO Pag. 90 CAPITOLO II ARTICOLAZIONE DEL P.R.G. RELATIVO AGLI INSEDIAMENTI STORICI ART. 77. LIVELLI OPERATIVI Pag. 90 ART. 78. AREA CULTURALMENTE OMOGENEA VALLE DI CEMBRA Pag. 90 ART. 79. INSEDIAMENTI STORICI Pag. 91 ART. 79. BIS INSEDIAMENTI STORICI ISOLATI Pag. 91 ART. 80. VOLUMI EDIFICATI Pag. 92 ART. 81. AREA INEDIFICATA Pag. 93 ART. 82. AREA SPECIALE Pag. 94 CAPITOLO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 83. MANUTENZIONE ORDINARIA Pag. 95 ART. 84. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Pag. 95 ART. 85. RESTAURO (R1) Pag. 96 ART. 86. RISANAMENTO CONSERVATIVO (R2) Pag. 98 ART. 87. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R3) Pag. 100 ART. 88. DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE (R4) Pag. 102 ART. 89. DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (R5) Pag. 102 ART. 89. BIS. SOSTITUZIONE EDILIZIA (R6) Pag. 103 CAPITOLO IV INTERVENTI SUI VOLUMI EDIFICATI ART. 90. UNITA EDILIZIA Pag. 104 ART. 91. UNITA EDILIZIE COSTITUENTI VOLUMI ACCESSORI Pag. 104 ART. 92. VOLUMI PRECARI E SUPERFETAZIONI Pag. 106 ART. 93 MANUFATTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE Pag. 106 ART. 94 FRONTI DI PREGIO E DA RIQUALIFICARE Pag. 106 ART. 95 DESTINAZIONI D USO Pag

8 CAPITOLO V INTERVENTI SU AREE INEDIFICATE ART. 96 AREA DI PERTINENZA Pag. 109 ART. 97 AREA STORICO ARTISTICA Pag. 111 ART. 98 VIABILITÀ LOCALE ESISTENTE Pag. 111 CAPITOLO VI INTERVENTI SULLE AREE SPECIALI ART. 99 AREA DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO Pag. 113 ART. 100 EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI Pag. 114 ART. 101 AREE PER MIGLIORAMENTI VIARI Pag. 114 ART. 102 PARCHEGGIO Pag. 115 CAPITOLO VII ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 103 MODALITÀ PER L ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI - PRONTUARIO Pag. 116 ART. 104 AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SEMPRE AMMESSI Pag. 117 ART. 105 AMPLIAMENTI DI VOLUME PER EDIFICI IN RISANAMENTO Pag. 117 ART. 106 AMPLIAMENTI VOLUMETRICI IN RISTRUTTURAZIONE Pag. 118 ART. 107 DEROGHE A NORME VIGENTI E NUOVI LIMITI Pag. 120 ART. 108 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Pag. 121 CAPITOLO VIII PRESCRIZIONI FINALI ART. 109 DEROGHE Pag. 124 ART. 110 NORME TRANSITORIE E FINALI Pag. 124 ART. 111 VARIANTI PERIODICHE. Abrogato Pag. 124 ART. 111 BIS NORME PER IL CONTENIMENTO 8

9 DELL INQUINAMENTO ACUSTICO Pag. 125 CAPITOLO IX INDICAZIONI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE TERRITORIO URBANIZZATO ART. 112 DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO Pag. 125 ART. 113 AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTREZZATURE TURISTICHE Pag. 126 ART. 114 AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE Pag. 126 ART. 115 AREE PER CAVE E DISCARICHE Pag. 127 ART. 116 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI Pag. 128 INDICAZIONI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO APERTO ART.117. AREE AGRICOLE Pag. 128 ART.118. AREE A PRATO E PASCOLO Pag. 130 ART.119. AREE A BOSCO Pag. 131 ART.120. AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI Pag. 131 ART.121. AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA Pag. 132 NOTA ESPLICATIVA PER L INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE UTILIZZABILI Pag. 133 VIABILITA : TABELLA A Pag. 134 VIABILITA : TABELLA B Pag. 135 VIABILITA : TABELLA C Pag. 136 LEGNAIE: SCHEMI: SCHEMI REALIZZATIVI: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Pag. 137 TABELLA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE Pag

10 TITOLO PRIMO IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE CAPITOLO I PRESCRIZIONI GENERALI ART. 1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO. 1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Giovo è tale per effetto dell art. 136 della L.P. 22/91 e s.m., che da qui in avanti sarà definita solo legge. Nella sua redazione è stato prefigurato con un disegno unitario e coerente l assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi sia pubblici che privati atti a conseguire un equilibrio generale fra aree ad uso pubblico e ad uso privato, e fornisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei Piani Attuativi e nei Piani di Lottizzazione, per l esecuzione degli interventi sul territorio, come previsto dall art. 3 della L.P. 1/08 e s.m.. 2. Operazioni basilari per il conseguimento di detto obiettivo sono : a) il riordino sistematico e organizzativo della infrastrutturazione territoriale curando in particolare modo i rapporti interattivi con il Piano Urbanistico Provinciale ed il Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche; b) il contenimento, quantitativamente differenziato, e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane ; c) un oculato e programmato sviluppo aggiuntivo nelle aree da incrementare ai fini del riequilibrio territoriale ; d) la previsione di aree produttive, la loro infrastrutturazione al fine di garantire ovunque le migliori condizioni di produttività ; e) il riordino del sistema viabilistico locale ; f) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole primarie e delle aree a bosco e della formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio ; g) la valorizzazione dell ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita ; h) l avvio di un metodo di approccio gestionale che consenta il graduale e consapevole conseguimento degli obiettivi, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali, in un quadro di programmazione delle risorse e degli 10

11 interventi, che coinvolga e indirizzi a traguardi non contradditori le varie iniziative di sviluppo. 3. Il Piano Regolatore Generale si pone come quadro di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l uso e le trasformazioni del territorio, urbanizzato e non, del Comune. ART. 2 DOCUMENTI DEL PIANO. 1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Giovo è costituito da elaborati generali valevoli per tutto il territorio comunale; le tavole riguardanti il territorio comunale esterno ai centri storici e da alcune tavole ed elaborati inerenti la sola pianificazione degli Insediamenti Storici: ELABORATI GENERALI : le presenti Norme di Attuazione. la Relazione Generale. ELABORATI PER IL TERRITORIO ESTERNO AI CENTRI STORICI : Tavole di sintesi geologica prodotte dalla P.A.T. n. 4 Tavole del sistema ambientale in scala 1 :5.000 di tutto il territorio comunale ; n. 4 Tavole del sistema insediativo e produttivo (Tavola dei vincoli sul territorio extraurbano) in scala 1:5.000 di tutto il territorio comunale ; ELABORATI PER L INSEDIAMENTO STORICO : 2 Tavole delle destinazioni pubbliche 1 :1000 ; 2 Tavole degli interventi privati in scala 1:1.000; 1 Tavola delle destinazioni pubbliche e degli interventi privati abitato di Serci in scala 1:1.000; 2 Tavole degli insediamenti storici isolati; n. 5 Fascicoli delle schede di sintesi degli edifici, dei volumi accessori, degli edifici sparsi e dei manufatti sparsi ; Fascicolo della documentazione fotografica; Prontuario per l uso dei materiali negli interventi in centro storico 2. In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse dello stesso sistema prevale la tavola a rapporto di scala minore, ovvero quella che presenta maggior dettaglio. 11

12 ART. 3 LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI. 1. I documenti del Piano, elencati e previsti all articolo 2, vanno letti complessivamente secondo le seguenti priorità : a) le cartografie del rischio e della pericolosità geologica (PGUAP), la relativa normativa e relazione prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema ambientale e nelle tavole del sistema insediativo e produttivo; b) le tavole del sistema ambientale, le indicazioni di valenza ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema insediativo e produttivo; c) le tavole del sistema insediativo e produttivo e dell insediamento storico forniscono indicazioni urbanistiche attuative vincolanti, solo se non in contrasto con le tavole e le normative degli altri sistemi; d) le presenti norme riportano in ordine divulgativo i tre sistemi di piano. Nel caso di destinazione urbanistica omogenea presente nel sistema ambientale e insediativo produttivo la norma relativa è riportata una sola volta in uno dei due sistemi e ad essa si fa esplicito riferimento. ART. 4. APPLICAZIONE DEL PIANO. 1. Il P.R.G. del Comune di Giovo si applica integralmente a tutto il territorio comunale. 2. Il P.R.G. I.S. è comprensivo della parte relativa alla tutela degli Insediamenti Storici. 3. L applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi cartografici letti contemporaneamente, oltreché le presenti Norme di Attuazione e la Relazione Illustrativa. 4. Per quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. o normato dal R.E.C. viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 12

13 ART. 5. ATTUAZIONE DEL PIANO. 1. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata prevista dall art. 43 della L.P. n. 22/91 e s.m. e art. 38 della L.P. 1/08, mediante interventi edilizi diretti soggetti a concessione o a denuncia di inizio attività. 2. La pianificazione di grado subordinato si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale specificatamente indicate nelle tavole, secondo quanto previsto dall art. 53 della L.P. 22/91 e 42 della L.P. 1/08 e s.m., secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme e quanto previsto nell art. 43 L.P. 22/91 e L.P. 38/8 e seguenti della legge. 3. I piani attuativi e di lottizzazione hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia, sempre nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e in coerenza con : - il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ; (LL.PP. 6/80 7/93) ; - le norme per la salvaguardia dei biotopi (L.P. 14/87); - il Piano Provinciale di Utilizzo delle Acque Pubbliche - il Piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali. (art.64 T.U.LL.PP. in materia di Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m.i. ) ART. 6 INSEDIAMENTI STORICI DEL P.R.G. 1. Le Tavole e gli altri elaborati del P.R.G. indicano con apposita simbologia le aree sottoposte alla pianificazione degli Insediamenti Storici per le quali valgono le indicazioni di dettaglio previste nelle apposite tavole e le norme specifiche comprese nel Titolo Quinto del presente fascicolo. 2. Le tavole del sistema ambientale e di sintesi del sistema geologico e relative norme del P.R.G., le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di fasce di protezione dei depuratori, di aree cimiteriali, di fasce di rispetto cimiteriale, del sistema cimiteriale, del sistema insediativo e produttivo del P.R.G. si riferiscono anche alle parti di territorio soggette alla pianificazione degli Insediamenti Storici ed hanno effetto su questa in caso di assenza di norma o indicazione specifica prevista nel P.R.G.. 13

14 CAPITOLO II DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO ART. 7 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO. 1. E ammesso l intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano attuativo di grado subordinato. 2. L intervento edilizio diretto è soggetto al rilascio di concessione ad edificare o di denuncia di inizio attività e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale. 3. L autorizzazione ad edificare è ammessa per gli interventi come specificati nell art. 83 della L.P. 22/91 e s.m. e precisati nel R.E.C. 4. Nelle zone in cui sono previsti piani attuativi, il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni, salvo per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. ART. 8 OBBLIGO DI LOTTIZZAZIONE (P.L.C.). 1. La cartografia indica con apposita simbologia il perimetro delle aree dove si applicano obbligatoriamente i piani di lottizzazione convenzionata. Tali piani devono comprendere l intera superficie come delimitata, fatti salvi i casi previsti dall art. 56 della L.P. 22/91 e s.m.. Nelle aree di nuova espansione non soggette all obbligo di lottizzazione i proprietari possono in ogni caso procedere ad elaborare piani di lottizzazione nei termini previsti dall art. 53 della L.P. 22/91 e 42 della L.P. 1/08 e s.m. 2. Il P.L.C. deve rispettare le destinazioni d uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.R.G. formulando anche tracciati diversi. Le aree a parcheggio o a verde possono trovare all interno del P.L.C. anche diversa localizzazione. Sono vincolanti gli indici edilizi e urbanistici e solo orientativi quelli tipologici prescritti per ciascuna zona nell apposito cartiglio o nelle presenti norme di attuazione. 14

15 ART. 9 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZ- ZAZIONE. 1. Nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Lottizzazione deve prevedere quanto disposto dall art. 54 della L.P. 22/91 e art. 44 della L.P. 1/08. e s.m. ART. 10 FABBISOGNO PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. 1. Il fabbisogno di edilizia abitativa pubblica o agevolata potrà essere soddisfatto all interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici secondo il P.R.G., secondo quanto disposto dall art. 45 della L.P. 22/91 e art. 45 della L.P. 1/08 s.m. ART. 11 PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G. 1. La cartografia del sistema ambientale in scala 1/:5.000 indica con apposita simbologia le aree dove si prescrive la formazione obbligatoria di Piani Attuativi ai sensi degli artt. 44, 45, 51 della L.P. 22/91 e art. 45 L.P. 1/08 e sm. distinti nelle seguenti categorie : a) Piani attuativi a fini generali ; b) Piani attuativi a fini speciali ; c) Piani di recupero ; d) Comparti edificatori 2. Nel Comune di Giovo non sono stati individuati dei Piani Attuativi; per la formazione di questi devono essere espressi i contenuti di cui all art. 47 della legge. 3. Il piano attuativo individua gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, ridefinisce i lotti e precisa planivolumetricamente gli edifici da costruire, provvede alla razionalizzazione della viabilità principale e secondaria dell intera area e dei relativi parcheggi, ritaglia le aree verdi, private, condominiali e pubbliche, e precisa le aree per i servizi. 4. In tutti i casi di Piani Attuativi gli elaborati dovranno documentare e motivare con particolare evidenza e dettaglio sia le fasi di attuazione delle soluzioni planivolumetriche adottate che quelle di realizzazione delle opere di 15

16 infrastrutturazione, che dovranno assumere di volta in volta carattere di organicità e di coerenza funzionale. 5. I Piani attuativi dovranno, qualora necessario, indicare espressamente gli ambiti da sottoporre a P.E.E.P. e a P.I.P. per le aree urbanisticamente idonee. 6. Parte integrante di tutti i Piani Attuativi è la indicazione delle opere pubbliche di competenza dei singoli enti. Di tali opere dovrà essere valutato il costo a prezzi correnti, nonché la successione temporale degli interventi sulla base degli artt. 44 e 45 della citata L.P. n. 22, art. 45 L.P. 1/08 e s.m.. 7. In sede di formazione dei Piani Attuativi, dopo un parere espresso in modo favorevole della Commissione Edilizia e favorevole perizia geologica, il Sindaco potrà autorizzare la regolarizzazione complessiva e altimetrica dell area soggetta a piano attraverso opportuni interventi di scavo e/o di riporto di materiale, in questo caso le altezze ed i volumi urbanistici dei fabbricati saranno misurate intendendo, come quota del terreno naturale, la nuova quota del terreno riportato. 8. In sede di formazione dei Piani Attuativi potrà essere modificata la distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d uso, volumetrie e superfici indicati nel P.R.G. 9. Il Piano Attuativo a fini di recupero, dovrà provvedere al riordino urbanistico ed edilizio dell intera area come delimitata. 10. Le aree da assoggettare a comparti edificatori sono aree edificate, in tutto o in parte, dove per situazioni di degrado fisico degli edifici, o per confuso ed irrazionale frazionamento del terreno e successiva disordinata edificazione, o per la presenza di ampie aree di porosità o per esigenze di razionalizzazione della viabilità interna, si renda opportuno un generale riassetto dell area mediante un intervento unitario, tali aree sono sottoposte al disposto dell art. 51 della L.P. 22/91 e s.m. ART. 12 PIANI A FINI SPECIALI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. 1. Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico - edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 10%, quando sussistano fondati motivi di ordine tecnico, urbanistico, economico o di conduzione aziendale. 16

17 ART. 13 PIANO COMPRENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI. 1. Il piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, dalla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, previsto dall art. 64, comma 2 del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, alla sua approvazione o aggiornamento costituisce, ove occorra, variante al P.R.G. (D.P.G.P art. 67 comma 1). 2. Le aree destinate allo smaltimento degli inerti, una volta esaurita la loro potenzialità, dovranno essere ripristinate per la destinazione urbanistica proposta dal piano stesso, per questo dovrà essere seguita la procedura di variante come prevista dall'articolo 3, comma 6, della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10. ART. 14 CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE. Al fine di una corretta interpretazione delle norme di piano, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco che gli sia rilasciato un certificato urbanistico, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali pertinenti all immobile da trasformare. 17

18 CAPITOLO III DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. ART. 15 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. 1. Costruzione interrata; Si intende una costruzione posta tutta sotto il livello naturale del terreno e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all accesso, il foro di accesso non può superare i 4 ml. di apertura. Tale costruzione non da luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini e non è ammessa in fascia di rispetto stradale se non con le modalità del D.P.G.P. 909/95 e s.m. 2. Fronte di parete finestrata; Paramento esterno verticale di edificio, solidalmente unito strutturalmente con la costruzione, nel quale sono inserite finestre, porte, luci o vedute. 3. H= altezza del fabbricato; Ai fini delle presenti norme di Attuazione l altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna, ovvero dal piano di spiccato in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda, in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico ed i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che inscrive totalmente. In presenza di locali interrati o seminterrati con relativa rampa di accesso se il vano di accesso stesso non supererà in lunghezza 1/3 del fronte del fabbricato, questo e la relativa rampa non saranno considerati per la definizione del piano di spiccato e conseguentemente dell altezza massima. 18

19 TABELLA 1 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI l/2 l/2 H A B l/2 l/2 A B H l/2 l/2 A B H 1/2 1/2 B H A l/2 l/2 A B H Piano virtuale l/2 Altezza di fronte consentita H l/2 Livello naturale del terreno Ex livello naturale del terreno Piano di spiccato H A 19

20 4. If= Indice di fabbricabilità fondiaria ; E il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. L indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l intervento edilizio diretto. 5. It = indice di fabbricabilità territoriale ; E il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibili per ogni metro quadrato di superficie territoriale. L indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un Piano Attuativo del P.R.G.. 6. L = lunghezza dei fronti ; Con tale termine si definisce la lunghezza massima della parte, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetrica autonoma. 7. Lotto minimo ; Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria minima da destinare all insediamento di attività produttive o all edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica. 8. Opere di urbanizzazione. Sono definite opere di urbanizzazione primaria : le strade a servizio degli insediamenti ; i percorsi pedonali ; gli spazi di sosta e di parcheggio ; la rete idrica, di fognatura, di distribuzione dell energia elettrica, del gas, del telefono ; la pubblica illuminazione ; gli spazi di verde attrezzato ; Sono opere di urbanizzazione secondaria : gli asili nido e le scuole materne ; le scuole d obbligo ; le attrezzature collettive civiche ; le attrezzature collettive religiose ; gli spazi per il verde pubblico attrezzato ; gli spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi. 9. Rc = rapporto di copertura; La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. 20

21 10. Sc = superficie coperta; E la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici interessate dal volume dell'edificio ivi comprese le tettoie, sono escluse le pensiline i balconi a sbalzo e gli sporti di gronda non superiori a ml.1, Sf = superficie fondiaria; Si riferisce ad un area a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano attuativo, ed è comprensiva di quelle aree per l urbanizzazione primaria non indicate nella planimetria del P.R.G. ma previste parametricamente dalle norme. La superficie fondiaria è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato. 12. Sm = superficie minima di intervento ; E l area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato : nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme. 13. St = superficie territoriale ; Si riferisce ad un area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani di grado subordinato ed esecutivi. Essa è comprensiva delle aree per l urbanizzazione primaria e di quelle per l urbanizzazione secondaria che fosse necessario recepire nel corso dell attuazione. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale all area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all area. 14. Su = superficie utile ; E la somma delle superfici di tutti i piani dentro e fuori terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, ecc.). Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico. Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per una eventuale ricostruzione : le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie ed in precario e le costruzioni abusive. 15. Vf = volume del fabbricato ai fini dell applicazione degli indici urbanistici; E il volume dell edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi e volumi chiusi su cinque lati. Sono esclusi 21

22 dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie. 16. Vl = volume legnaie ; I manufatti come descritti dalle Tavole D1, D2, D3, D4, D5, D6, in allegato, possono essere realizzati esclusivamente nelle aree di pertinenza del centro storico, nelle aree residenziali e nelle aree a Verde privato, solo in presenza o dopo l ultimazione dell edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza. Questi manufatti accessori, se realizzati come indicato dai disegni in allegato, non costituiscono cubatura urbanistica e devono essere costruiti nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni come specificato dagli articoli 16 e 17 delle presenti norme e non possono essere adibiti ad altra funzione. 17. Vt = volumi tecnici ; I volumi tecnici sono costituiti da porzioni dell edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell edificio stesso (vani ascensori, serbatoi dell acqua, canne fumarie o simili). I volumi tecnici non sono soggetti alle norme di zona come definite nei successivi articoli. Analogamente non sono soggette al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all entrata in vigore della Legge 30 aprile 1976 n Vu = volume utile complessivo ; E la somma dei volumi calcolati moltiplicando la Su e le rispettive altezze lorde interne. 19. Corpo di fabbrica ; Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall eventuale unicità dell impianto strutturale e dai collegamenti verticali. ART. 16 DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ. 1 Ferme restando le disposizioni di cui all art. 17 (Distanze minime tra gli edifici) e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi 22

23 compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze previste per i nuovi edifici in aree diverse (vedi comma 5 punto 1 lettera a) dell art. 17 delle presenti Norme), con un minimo di m. 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. E ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se esiste parete o porzione di parete non finestrata o in base alla presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2 Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma precedente possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data della D.G.P. n del 31 ottobre 2008, nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile (vedi comma 5 punto 1 lettera b) dell art. 17 delle presenti Norme); b) sopraelevazione di edifici esistenti alla data della D.G.P. n del 3 settembre 2010, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall applicazione delle distanze minime fra edifici valevoli per nuovi volumi in aree diverse così come specificato dal comma 5 punto 1 lettera a) dell art. 17 delle presenti Norme; c) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 3 Nelle aree produttive si applica la distanza minima dai confini di m. 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici da applicare in area produttiva (vedi comma 4, punti 1 e 2 dell art. 17 delle presenti Norme). 4. Le distanze nelle aree produttive sono applicabili solamente all interno delle stesse aree e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1 del presente articolo. 5. Per gli interventi di ricostruzione al di fuori del sedime originario e limitatamente all ampliamento laterale di edifici esistenti, ricadenti all interno del Centro Storico, la distanza dai confini è fissata in m. 3,00 salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di m. 6,00 tra gli edifici. Tale distanza è applicabile solamente all interno delle aree di Centro Storico e non nei confronti delle aree limitrofe. 6 La distanza dai confini per i manufatti accessori non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. 23

24 7. Le distanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale, e delle gronde dei tetti con aggetto non superiore a ml. 1,50. In caso di misure maggiori va considerata la parte eccedente il m. 1,50. ART. 17 DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI E DAI TERRAPIENI, DAI MURI LIBERI O DI SOSTEGNO. Per le distanze, applicabili alle zone territoriali omogenee come definite nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, (vedi Tabella in appendice) si fa riferimento alle Disposizioni provinciali in materia di distanze approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n del , ai sensi dell art. 58 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, i cui contenuti sono di seguito riportati: 1. Altezza del fabbricato. (vedi anche art. 15 e tabella n.1 delle presenti Norme) Per i fini di cui alla presente articolo, l altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. 2. Modalità di misurazione delle distanze. 1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dalle presenti Norme, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. 2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 24

25 3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione. 4. Per i fini di cui al presente articolo, il sedime è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al punto 2 del presente comma, indipendentemente dalle loro dimensioni. 5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui al comma 9 del presente articolo le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. Distanze: insediamenti storici e aree residenziali totalmente o parzialmente edificate. (zone A e B del D.M. 1444/1968) 1. Negli insediamenti storici e nelle aree residenziali totalmente o parzialmente edificate -corrispondenti alle zone A e B del D.M. n del per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all articolo 99 della L.P. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data della D.G.P. n del 3 settembre 2010, per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi dalle norme di zona, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all articolo 99, lett. g, della L.P. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle aree di Centro storico, è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle zone B, in caso di ricostruzione al di fuori del volume originario, si osservano le disposizioni definite dal comma 5, punto 1 lettera a) del presente articolo, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza dell edificio preesistente, si applicano le distanze preesistenti, al netto di superfetazioni ed aggiunte come previsto dal punto 1 del presente comma; 25

26 c) in caso di ricostruzione all interno del sedime, ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 4. Nelle zone degli insediamenti storici e nelle aree residenziali, per l ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui al comma 5 punto 1 lettera a) del presente articolo. 5. Nelle aree residenziali, per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 5 punto 1 lettera a) del presente articolo. 6. Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di metri 3 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, legittimamente preesistenti all entrata in vigore del presente piano, sorte con destinazione diversa dall abitazione, destinazione che non può essere mutata. 4. Distanze: Aree produttive (zone D del D.M. 1444/1968). 1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi o ad essi assimilati, tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all interno delle aree produttive, si applicano le disposizioni valide per nuovi edifici in altre aree (comma 5 punto 1 lettera a) del presente articolo). 2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni valide per nuovi edifici o per sopraelevazione di edifici esistenti in altre aree (comma 5 punto 1 lettera a) e b) del presente articolo). 5. Distanze : Altre Aree (zone diverse da A, B e D del D.M. 1444/1968). 1. Nelle altre aree, diverse da quelle di insediamenti storici, dalle aree residenziali e da quelle per insediamenti produttivi, si applicano le seguenti disposizioni: 26

27 a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di m. 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a m. 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di m. 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dalle norme di zona eccedente i m. 10,00. Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di fabbrica diversi di un stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 10. b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data della D.G.P. n del 31 ottobre 2008 si applicano le distanze minime previste dal Codice civile. c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 punto Nei casi di cui al punto 1 alla lettera a) del presente comma, è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di m. 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente nel presente comma, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. n. 1 del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. 6. Distanze: manufatti accessori. 1. Ai fini delle presenti Norme, per i manufatti accessori si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsione tipologiche e dimensionali stabilite nelle presenti Norme Attuative (vedi Tavole A1, A2, A3, A4, A5, A6, in allegato). 2. Per i manufatti accessori, come sopra descritti, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di m. 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente PRG. 7. Distanze dai confini (vedi art. 16 delle presenti Norme). 27

28 8. Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali. 1. Le disposizioni di questo comma e dei successivi disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui al comma 6, e dai confini. A tal fine si considerano: a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 3. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma Per le tabelle che forniscono degli schemi esemplificativi si fa riferimento alla L.P. 4 marzo 2008 n. 1 art Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui al comma precedente punto 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: a) terrapieni artificiali: devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; b) muri liberi: 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3,00 m; 2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà se la loro altezza supera i 3,00 m.; c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla 28

29 loro altezza. 2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 10. Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.50 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota è superiore a 3,00 m. 4. In alternativa a quanto previsto dai punti precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm. adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero- 29

30 illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. 11. Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il punto 1 del comma Le distanze tra gli edifici di cui al punto 1 del presente comma e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 1 del presente comma e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia: a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è superiore a 3,00 m. 4. In alternativa si applica il punto 4 del comma

31 DISTANZE MINIME TRA LE FRONTI DEI FABBRICATI DI PROGETTO. 31

32 DISTANZE MINIME FRA LE FRONTI DI EDIFICI DIVERSI INSISTENTI SU UNO STESSO LOTTO E FRA QUELLE DI EVENTUALI CORPI DI FABBRICA DIVERSI DI UNO STESSO EDIFICIO. 32

33 ART.18. DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CON- FRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO. 1. Nell ambito delle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività turistico-ricettiva, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a servizio dell agricoltura, le distanze minime delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti) sono le seguenti : a) m. 5 per strade di larghezza inferiore ai m. 7; b)m. 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.; c) m. 10 per strade di larghezza superiore a m Da strade esistenti sono ammesse distanze inferiori nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica. 3. Nel caso di ampliamento di edifici esistenti è possibile derogare alla distanza minima dalle strade purché l ampliamento non si avvicini al ciglio della strada più dell edificio esistente. Per ciglio della strada si intente il limite della sede carreggiabile. 4. Nel caso di nuova costruzione da realizzarsi in un lotto libero, compreso tra edifici esistenti e latistanti, è possibile derogare alla distanza minima dalle strade purché il nuovo edificio non si avvicini al ciglio della strada oltre l allineamento individuabile dalla retta di collegamento tra i due edifici esistente e comunque non oltre la distanza minima dei due edifici dalla strada. 5. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto, e da potenziare sono generalmente indicate graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione per le strade di categoria compresa tra la 1 e la 4 valgono le larghezze come fissate nella tabella C del D.G.P. n. 909 dd e s.m. ; per il potenziamento delle altre strade valgono le distanze come previste dal comma 1 del presente articolo ed è fissata in ml. 10 dall asse della strada per le strade di progetto. 33

34 ART. 19 TIPOLOGIE EDILIZIE. 1. Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie ; a) mono bifamiliare : si tratta di costruzioni isolate, costituite da una o più unità abitative aggregate ; b) in linea o a schiera : si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l esterno o attraverso anditi comuni (case a corte aperta, chiusa, o a L ) ; c) a blocco : si intendono tutte le altre costruzioni, che presentano un volume edilizio fuoriterra superiore alla media delle case di abitazione esistenti nell intorno, plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l esterno esclusivamente mediante anditi comuni (condominii, case a grappolo, ecc.) 2. Il P.R.G. distingue nelle zone produttive o commerciali due tipi di tipologie edilizie : a) tradizionale : si tratta di edifici compatti con coperture a più falde, realizzati in strutture non prefabbricate, dove viene integrata, anche a livello tipologico, la residenza dell imprenditore con la sede produttiva dell azienda ; b) a capannone : si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in C.L.S. o precompresso, caratterizzati dall aggregazione di elementi di semplice geometria. 3. Quando il simbolo indicante la tipologia edilizia appare in nero su sfondo bianco questa è da ritenersi proposta, se il simbolo risulta in bianco su sfondo nero, la stessa è da considerarsi esclusa.. ART. 20 EDIFICIO SOGGETTO A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE. Sono considerati edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione quei manufatti esistenti che in considerazione del loro degrado edilizio ed architettonico pregiudicano la sicurezza pubblica e/o quei manufatti situati in posizione tale da costituire grave pregiudizio alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o al disegno urbanistico complessivo del piano, per i quali si prescrive la demolizione senza ricostruzione. Per questi edifici sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza aumento di volume. 34

35 ART. 21 SERRE. 1. Le serre sono distinte in tre diverse tipologie secondo le loro rispettive caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considera: a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra è realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera; b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta; c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura. 2. Le serre ed i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio di attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica. 3. I tunnel permanenti e temporanei possono essere realizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, della legge urbanistica provinciale, anche in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie; b) non sussistono limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali; c) sono rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel 35

36 regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze; d) l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale. 4. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi. 5. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione dei tunnel nei casi previsti dal comma 3, lettera d), e dal comma 4, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti. 6. Le serre possono essere realizzate dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto. 36

37 TITOLO SECONDO NORMATIVA PER L UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA CAPITOLO I ART. 22 OBIETTIVI GENERALI DELLE TAVOLE DI SINTESI DEL SISTEMA GEOLOGICO. 1. Gli interventi sul territorio sono soggetti al rispetto di quanto previsto nel D.G.P. 23/10/2003 n e s. m. In base a tale norma, il territorio provinciale è stato suddiviso in: a. aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva tutela assoluta di pozzi e sorgenti; b. aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico; - area critica recuperabile - area con penalità gravi o medie - area con penalità leggere - area soggetta a fenomeni di esondazione - area di rispetto idrogeologico - area di protezione idrogeologica - area a controllo sismico c. aree senza penalità geologiche. 2. Come attuazione di tali disposizioni e conformemente alle osservazioni per l'applicazione delle norme nel territorio comunale, il P.R.G. fa riferimento alla Carta di sintesi Geologica, redatta a scala 1: dalla P.A.T., e al Piano generale di utilizzo delle acque pubbliche con i relativi piani di stralcio. ART. 23 DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI SINTESI GEOLOGICO. Abrogato. ART. 24 AREA A RISCHIO GEOLOGICO. 37

38 Abrogato. ART. 25 AREA A CONTROLLO GEOLOGICO. Abrogato. ART. 26 AREA GEOLOGICAMENTE SICURA Abrogato. ART. 27 RECUPERO DEI MURI A SECCO PER TERRAZZAMENTO AGRICOLO. Nelle aree del territorio comunale situate alle quote meno elevate è presente la pratica del terrazzamento del versante per lo sfruttamento agricolo, in specie per la coltivazione della vite. Tale usanza si è sviluppata mediante la costruzione di muri a secco, in genere di piccole dimensioni che, a volte, possono raggiungere qualche metro di altezza. La vetustà di questi manufatti è causa del crollo di porzioni delle murettature. Ove la breccia non superi 2.5 m di altezza e 10 m di lunghezza, oppure 2.0 di altezza e 20 m di lunghezza, il terreno a monte del muro non eserciti spinte attive, non vengono realizzati sbancamenti o modifiche della situazione primitiva, ma si operi esclusivamente al fine del ripristino di quest ultima, nelle aree senza penalità geologiche ed a controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico è sufficiente la stesura di una relazione geotecnica da parte del progettista. La ricostruzione della parte di muro crollata dovrà essere effettuata secondo il metodo originario o, se si volesse usare il calcestruzzo, sarà necessario l adeguamento della struttura ai criteri di sicurezza attualmente in vigore, con la disposizione di un sistema drenante a tergo del muro ricostruito come dallo schema sotto riportato e la realizzazione di luci di scarico disposte a diverse altezze. Nel caso la muratura sia ricostruita con l impiego di calcestruzzo dovrà essere realizzato il paramento a vista con l utilizzo di pietre locali poste in opera con la tecnica del finto secco, limitando il più possibile la vista del calcestruzzo. Quando l intervento sia limitato esclusivamente al ripristino e a alla manutenzione delle murature e quindi lo stesso non alteri lo stato fisico dei 38

39 luoghi, non è richiesta l autorizzazione ai fini della Tutela del Paesaggio prevista dall art.93 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22. SEZIONE TIPO DEL MURO ) Impermeabilizzazioni 2) Tessuto non tessuto 3) Materiale drenante 4) Terreno di riempimento costipato 5) Tubo di drenaggio collegato alla rete di smaltimento delle acque bianche 39

40 TITOLO TERZO SISTEMA AMBIENTALE : DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CAPITOLO I AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO. ART. 28 AREA DI TUTELA AMBIENTALE. 1. Nelle tavole del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree dove la Tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T. a norma della legislazione vigente in materia. Si tratta di aree naturali o trasformate dall opera dell uomo caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio e per il loro significato formale e colturale o per il loro valore di civiltà. 2. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei tre sistemi del piano e nelle presenti norme, secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale (L.P. 26/1987) da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del P.U.P (appendici volume 2 dd ) e art. 96, 97, 98 della L.P. 22/91 e s.m. ART. 29 AREA DI RILEVANZA AMBIENTALE. 1. Il P.R.G. può individuare con apposita perimetrazione le aree di rilevanza ambientale, finalizzate alla conservazione e valorizzazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Le aree di rilevanza ambientale si suddividono in: a) aree soggette a progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale; b) aree con obbligo di Piano Attuativo. 2. Nelle aree di cui alla lettera a) la tutela si attua mediante il mantenimento e la valorizzazione dei valori formali e delle qualità paesaggistiche dei siti descritti 40

41 negli allegati e nel rispetto dei criteri appresso definiti. Per una migliore attuazione delle finalità sopraccennate si prescrive ai comuni interessati la predisposizione di progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale. Criteri per la progettazione nelle aree di rilevanza ambientale: a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito; b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l esbosco a raso e la monocoltura potranno essere recuperate ad uso agricolo eventuali aree un tempo coltivate ed ora boscate; c) eventuali attività di tipo edificatorio, qualora ammesse, dovranno essere realizzate modificando il meno possibile l andamento naturale del terreno e comunque inserendosi armoniosamente nel paesaggio, rispettandone le modalità di insediamento, le tipologie edilizie e dei materiali. E comunque ammessa la manutenzione dei volumi edilizi e dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche e dei materiali tradizionali della zona; d) è ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica. 3. I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche nelle arre non coltivate. 4. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza ambientale e culturale valgono le disposizioni urbanistiche di Piano, con la sola limitazione dell assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell ampliamento degli edifici esistenti. 5. Nelle aree di cui alla lettera b) la salvaguardia e la valorizzazione ambientale si attua tenendo conto delle previsioni, delle direttive e dei criteri previsti dal P.R.G. 41

42 ART. 30 AREA DI RECUPERO AMBIENTALE. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema ambientale l ambito fluviale ecologico, così come definito nella Parte sesta allegata al PGUAP. Lo scopo è quello di preservare la funzionalità dell ecosistema fluviale, promuovendo la protezione e la valorizzazione delle fasce riparie del torrente Avisio e del fiume Adige. 2. Nelle aree interessate dall ambito fluviale ecologico sono ammesse le normali attività legate all agricoltura e alla forestazione. In particolare: a) nelle aree a bosco sono ammesse esclusivamente le attività previste dal comma 2 dell art. 60 delle presenti Norme. Non sono ammesse inoltre le bonifiche agrarie finalizzate alla trasformazione di aree a bosco in aree agricole. b) nelle aree agricole e agricole di pregio sono ammessi: gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, comprese: - le bonifiche agrarie quando non rivestano caratteristiche tali da essere assoggettate a VIA, - la manutenzione o il ripristino della viabilità esistente; - il recupero o la costruzione di nuovi muri di contenimento dei terrazzamenti; - la realizzazione di nuovi manufatti a carattere agricolo secondo quanto previsto dall art. 3 del D.P.P leg. dd. 8 marzo 2010 (manufatti con un massimo di mq. 12 di superficie e mc. 30 di volume). Nel caso in cui il volume sia realizzato anche in interrato, la cubatura totale (entro e fuori terra) non potrà supere i 200,00 mc. - tutti gli interventi di ristrutturazione e ampliamento delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente ammessi dalle presenti Norme; - eventuali attività preesistenti, purché compatibili con la funzionalità ecologica dell ambito. Gli altri interventi di maggiore entità e quelli di nuova realizzazione, così come previsti nell art. 63 (area agricola di pregio) e 64 (area agricola) delle presenti Norme e che necessitano del parere preventivo del Comitato per le iniziative agricole, dovranno distare almeno m. 50 dal limite della sponda fluviale ed il progetto degli stessi dovrà essere corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e/o indotto fra le opere progettate ed il corso d acqua. ART. 30 BIS AMBITO FLUVIALE ECOLOGICO. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema ambientale l ambito fluviale ecologico, così come definito nella Parte sesta 42

43 allegata al PGUAP. Lo scopo è quello di preservare la funzionalità dell ecosistema fluviale, promuovendo la protezione e la valorizzazione delle fasce riparie del torrente Avisio e del fiume Adige. 2. Nelle aree interessate dall ambito fluviale ecologico sono ammesse le normali attività legate all agricoltura e alla forestazione. In particolare: a) nelle aree a bosco sono ammesse esclusivamente le attività previste dal comma 2 dell art. 60 delle presenti Norme. Non sono ammesse inoltre le bonifiche agrarie finalizzate alla trasformazione di aree a bosco in aree agricole. b) nelle aree agricole e agricole di pregio sono ammessi: gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, comprese: - le bonifiche agrarie quando non rivestano caratteristiche tali da essere assoggettate a VIA, - la manutenzione o il ripristino della viabilità esistente; - il recupero o la costruzione di nuovi muri di contenimento dei terrazzamenti; - la realizzazione di nuovi manufatti a carattere agricolo secondo quanto previsto dall art. 3 del D.P.P leg. dd. 8 marzo 2010; - tutti gli interventi di ristrutturazione e ampliamento delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente ammessi dalle presenti Norme; - eventuali attività preesistenti, purché compatibili con la funzionalità ecologica dell ambito. Gli altri interventi di maggiore entità e quelli di nuova realizzazione, così come previsti nell art. 63 (area agricola di pregio) e 64 (area agricola) delle presenti Norme e che necessitano del parere preventivo del Comitato per le iniziative agricole, dovranno distare almeno m. 50 dal limite della sponda fluviale ed il progetto degli stessi dovrà essere corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e/o indotto fra le opere progettate ed il corso d acqua. 43

44 CAPITOLO II AREE CON VALENZA STORICO CULTURALE ARCHITETTONICA. ART. 31 AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO. 1. Le disposizioni relative alle aree di valenza storico-archeologica ubicate nel territorio comunale sono sottoposte alle disposizioni contenute nel presente articolo, in sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla L.P. 17 febbraio 2003 n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali). Fra le suddette aree di valenza storico - archeologica vanno comprese non solo quelle il cui interesse è stato notificato ai sensi della legge suddetta, ma anche quelle caratterizzate da giacimenti archeologici individuati e tuttavia non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o addirittura non ancora sottoposte ad indagini scientifiche. 2. Ferme restando le normative di cui alle leggi nazionali e provinciali, le modalità di salvaguardia e di valorizzazione delle aree archeologiche possono essere definite da progetti esecutivi formulati dal comune, concordati ed autorizzati dal competente Servizio beni culturali - ufficio beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento. 3. Fino all entrata in vigore dei progetti di cui al precedente comma, alle aree viene attribuito il valore archeologico e sono ammesse le seguenti attività : a) AREA A TUTELA 03 - Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02. Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T. venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree. b) AREA A TUTELA 02 - Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T.. L'area 44

45 indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. c) AREA A TUTELA 01 - Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione. 4. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l obbligo di denuncia all autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico. 5 Sulle tavole di Piano è indicata con apposita simbologia un area il cui interesse non è stato notificato ai sensi della legge 1 giugno 1939 n e del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), ma comunque caratterizzata da giacimento archeologico individuato ma non totalmente conosciuto, nella quale sono state eseguite indagini scientifiche preliminari che dovranno essere approfondite per stabilirne la natura e l esatta estensione. ART. 32 VERDE PRIVATO DA TUTELARE. 1. Nelle tavole del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato da tutelare per gli edifici esistenti all interno di tali aree è previsto l ampliamento per una sola volta nella misura del 20%. 45

46 2. Le aree agricole o ortive, interne agli abitati esistenti o ubicate ai margini di essi, destinate a verde privato da tutelare, sono vincolate allo stato di fatto. 3. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso privato, condominiale o pubblico. E ammessa l installazione o la costruzione di attrezzature sportive non coperte di uso privato. Sono ammesse inoltre costruzioni di carattere stagionale, connesse con la coltivazione di orti e giardini come specificato all art. 21 delle presenti Norme. Le aree potranno inoltre essere utilizzate per la costruzione di strade d uso pubblico e di parcheggio privato di pertinenza della residenza nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli standards previsti dalla LP. 22/91 e L.P. 1/ Nelle aree adiacenti alle aree cimiteriali, la destinazione d uso di cui al presente articolo può essere mutata in caso di ampliamento del cimitero e dei servizi connessi con la sepoltura. ART. 33 VIABILITÀ STORICA. 1. E costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici. 2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) pur non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica. 3. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone soggette al P.R.G. - I.S. 46

47 CAPITOLO III AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE. ART. 34 SUPERFICI LIQUIDE. 1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi e dei corsi d acqua. Eventuali torrenti non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa. 2. Le rive dei laghi e dei corsi d acqua sono di interesse pubblico e all interno di tali zone sono possibili tutti gli interventi atti alla fruizione e al recupero del godimento da parte del pubblico. 3. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale e sempre nel rispetto dei criteri ambientali contenuti nella relazione illustrativa al P.U.P. (1987) Appendice Gli interventi in tali aree sono regolamentati dalla L.P. 8 luglio 1976 n. 18 Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.P. 27 febbraio 1986, n. 4 Piano provinciale di risanamento delle acque e s.m. ART. 35 RISERVE NATURALI PROVINCIALI. 1. Si considerano riserve naturali provinciali di interesse ambientale culturale e scientifico le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono presenze di particolari entità florofaunistiche; inoltre quelle aree nelle quali l habitat è ottimale per la vita di speci animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l estinzione. Sono pertanto aree di rilevante interesse, la cui salvaguardia ha la scopo di conservare o ripristinare l equilibrio ecologico-ambientale. 47

48 2. Le riserve naturali provinciali di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono regolamentati dalla L.P. 11/07 Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. 3. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le riserve naturali provinciali di rilevanza provinciale, e quelli di rilevanza comunale con le relative aree di tutela parziale. 4. L individuazione delle riserve naturali provinciali di interesse provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono effettuate con deliberazione della Giunta Provinciale in base al disposto dell art. 35 della L.P. 11/07 e s.m. 5. Tali disposizioni prevalgono sulle previsioni urbanistiche del piano comprensoriale riportate nel sistema insediativo e produttivo. 6. La delimitazione delle riserve naturali provinciali di interesse provinciale non ancora approvati dalla Giunta Provinciale riportati nel sistema ambientale ha il solo scopo di segnalare un futuro vincolo di rispetto ambientale del biotopo di interesse provinciale. In questi perimetri si applicano le misure di salvaguardia di cui agli artt. 38 e 44 della L.P. 11/07 e s.m. 7. Per ciascuna area di riserva di interesse locale, al fine di evitare l alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i seguenti criteri di tutela: a) area di tutela integrale; b) area di tutela parziale. 8. Le aree di tutela integrale sono individuate particellarmente nelle tavole del sistema ambientale e nelle schede allegate alla relazione illustrativa. In tali aree è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo. E altresì vietato depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno. E vietato inoltre coltivare cave o torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. Non sono ammesse recinzioni. 9. L area di tutela parziale è individuata sulle tavole del sistema ambientale. In tale area non è consentita l edificazione, i movimenti di terra, il deposito di materiali e la costruzione di qualsiasi manufatto ad esclusione delle opere di infrastrutturazione del territorio. Possono essere ammesse recinzioni eseguite 48

49 con tecniche tradizionali esclusivamente in legno con un altezza massima di m Nelle aree relative alle riserve di interesse locale, regolamentati dalla L.P. 11/07 Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, sono ammessi progetti di iniziativa comunale contenenti i provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione del biotopo. Non sono comunque ammessi: - il danneggiamento, la perturbazione e l alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali protette; - ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere; - gli scavi, i cambiamenti di coltura, e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno; - la coltivazione di cave e torbiere; - l attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. ART. 36 AREA DI RISPETTO DELLE ACQUE. 1. Nelle aree di rispetto delle acque gli interventi saranno diretti alla tutela e all integrità del quadro naturalistico esistente. 2. Nelle suddette aree, non evidenziate nelle tavole di piano, è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti per una profondità di m. 10 dal confine esterno dell area golenale, alluvionale e dagli argini. E ammessa la deroga a tale distanza fino a ml. 4,00 previa autorizzazione della Giunta Provinciale come previsto dalla L.P. 18/76 e s.m. 3. Gli edifici ricadenti nelle aree di rispetto delle acque, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica e dovranno rispettare quanto contenuto a pag. 158 punto 2.8 Rive di fiumi e torrenti contenute nell appendice 2 della Relazione illustrativa al P.U.P e s.m. 4. Quanto precisato al punto 03, vale per tutti gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi dal P.R.G. ricadenti nelle aree di rispetto delle acque. 5. Per quanto riguarda le sorgenti, la cui individuazione è demandata alla Carta per le Risorse idriche, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la cartografia di P.R.G. riporta la posizione dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati e definisce, nel rispetto delle norme in materia 49

50 di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia: a) nelle zone di tutela assoluta è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le attività esistenti all interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico. b) nelle zone di rispetto idrogeologico sono vietati l insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; - aree cimiteriali; - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; - impianti di trattamento e gestione di rifiuti; - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; - pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica. Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, si dovranno adottare, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche 50

51 della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell intervento; c) nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e restrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato. ART. 36 BIS. AREE E SITI QUALIFICATI COME BENI AMBIENTALI. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia i manufatti ed i siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica e che sono compresi negli elenchi contenuti nell allegato D e del P.U.P. ed individuati ai sensi dell art. 94 della L.P. 22/ In dette aree sono vietate: - le nuove costruzioni; - la modifica dell'andamento naturale del terreno; - la realizzazione di qualsiasi opera che possa alterare il valore del bene. 3. Fermo restando il regime di particolare tutela, per gli edifici ricadenti in tali aree si prevede la categoria di intervento del risanamento conservativo. 51

52 TITOLO QUARTO SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO : DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE ED EXTRAURBANO CAPITOLO I PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE ART. 37 PIANO REGOLATORE GENERALE INSEDIAMENTI STORICI. 1. Il P.R.G.I.S. redatto ai senti degli artt. 24 della L.P. 5 settembre 1992, n. 22 forma parte integrante del P.R.G. e viene attuato secondo quanto previsto dall art. 6 delle presenti norme, la relativa normativa di attuazione è riportata nel Titolo Quinto. 2. Il P.R.G.I.S. è stato redatto su apposite cartografie alle quali si rimanda per la puntuale individuazione degli interventi ammessi. Nelle tavole del P.R.G. sono indicati i perimetri e le aree di rispetto dei singoli centri storici, è precisato il numero di riferimento alla tavola del P.R.G. ART. 38 INSEDIAMENTI ABITATIVI. 1. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti zonizzazioni : a) area residenziale esistente satura ; b) area di completamento ; c) area di nuova espansione. 2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia, per ogni edificio la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi. 3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate i parte a servizi dalla residenza, servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali e amministrative, negozi, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici, privati, studi professionali ecc. 52

53 4. In ogni caso la sommatoria del volume utile (Vu) destinato agli usi sopraccitati non potrà superare il volume utile destinato alla residenza. 5. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune. Il volume utile (Vu) destinato a tali usi non potrà superare il volume utile destinato alle residenze. 6. L uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purché la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20% della superficie minima del lotto prevista per le zone residenziali di completamento. 7. Per lotto residuo e irregolare si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati. ART. 39 AREA RESIDENZIALE ESISTENTE SATURA. 1. Sono le parti del territorio comunale destinate a funzioni di residenza e attività compatibili ubicate all esterno dei perimetri dei centri storici. In esse sono ammessi abitazioni, attività terziarie, attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato), servizi di interesse collettivo ed in genere tutto quanto può essere inteso come generico completamento della residenza purché non molesto o rumoroso. A tal fine sono ammesse variazioni delle destinazioni d uso, purché compatibili con la funzione residenziale. 2. Non sono ammesse nuove costruzioni. Sono ammessi aumenti di volume, esclusivamente per ampliamenti laterali, nella misura massima del 20% del volume urbanistico, se compatibile con la classe di rischio idrogeologico e nel rispetto delle distanze da altri edifici o dai confini. L ampliamento di volume dovrà armonizzarsi con il contesto, rispettando inoltre la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. 3. E vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto. Qualora ciò debba avvenire per ragioni di necessità, si dovrà procedere a nuove piantumazioni. 4. Sono ammesse opere di presidio del territorio, atte a garantire la stabilità dei versanti e la coltivazione dei suoli (muri di contenimento, purché in pietrame, canali di scolo, leggere modificazioni dell'andamento naturale dei suoli, ecc.) e la realizzazione di fabbricati accessori, interrati o seminterrati, a servizio degli edifici esistenti, che rispetto all'andamento originario del terreno sporgano per 53

54 non più di tre facciate, di cui una per intero e le altre ognuna al massimo per 1/3 della sua superficie. 5. Per attività commerciali si intendono quelle attività previste negli specifici piani commerciali di iniziativa comprensoriale o comunale. ART. 40 AREA DI COMPLETAMENTO. 1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria. 2. I tipi di intervento ammessi nelle aree residenziali di completamento riguardano : a) il risanamento statico ed igienico degli edifici residenziali ; b) la ristrutturazione, anche integrale, con demolizione e ricostruzione, degli edifici esistenti e nel rispetto delle distanze e degli indici di zona ; c) il completamento dell edificio, secondo le prescrizioni specifiche in cartiglio ; d) nuove costruzioni nel rispetto delle norme di zona e degli indici urbanistici ed edilizi. e) il cambio di destinazione d uso degli immobili, in parte o per l intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale 3. Gli interventi di nuova costruzione, ammessi nelle Aree residenziali di completamento, dovranno avere un lotto minimo di mq Per gli edifici esistenti al momento dell approvazione del P.R.G. (19 agosto 1992), sono ammessi incrementi di volume del 20% del volume urbanistico (vf) per una sola volta, anche oltre l indice di fabbricabilità di zona, nei modi e nelle forme specificate nel comma successivo, purché vengano rispettati gli allineamenti planimetrici con gli edifici circostanti. 5. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici dovranno rispettare quanto previsto dagli articoli 16 e 17 delle presenti Norme in materia di distanze. Il volume in ampliamento corrisponde a nuova costruzione. La sopraelevazione sul sedime esistente nel limite delle altezze previste dal P.R.G. sono sempre consentiti, nel rispetto delle condizioni riportate nel comma 4 del presente articolo. 54

55 La sopraelevazione di edifici con altezza superiore o uguale alla massima consentita dal cartiglio, potrà essere effettuata per un massimo di cm. 50 oltre il limite previsto per la zona. Gli ampliamenti di edifici per aggiunte laterali sono ammessi fino al raggiungimento dell altezza dell edificio esistente nel rispetto delle distanze dalle strade e degli allineamenti stradali come previsto dallo specifico articolo. 6. Per l area situata in località Ville, a monte dell insediamento storico dell abitato, lo spostamento dell attuale attività zootecnica consentirà di usufruire di un aumento di volume, una tantum, di mc. 200 in aggiunta all attuale volume della stalla o ai volumi ottenuti dall applicazione dei parametri di zona. CAPITOLO II INTERVENTI AMMESSI. ART. 41 MODALITA DI INTERVENTO. 1. Per il territorio urbanizzato e urbanizzabile a prevalente destinazione residenziale è ammesso l intervento edilizio diretto, salvo il caso in cui sia prescritto un piano attuativo di grado subordinato. 2. Sugli edifici esistenti sono ammesse tutte le tipologie di intervento così come definite dall art. 77 bis della L.P. 22/91. ART. 42 RISANAMENTO. (ABROGATO) ART. 43 PRESCRIZIONE SPECIFICA IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano per ogni singola area o gruppo di aree le modalità di intervento individuata negli appositi cartigli. Nelle aree prive di apposito cartiglio si applicano le previsioni delle aree finitime a destinazione omogenea. 55

56 In mancanza di cartiglio valgono i parametri di seguito specificati. a) altezza max del fabbricato : 8,50 ml ; b) indice di fabbricabilità fondiaria (if.) : 1,50 mc./mq. ; c) tipologia : mono o bifamiliare; d) manto di copertura : secondo il materiale e il colore prevalente nella zona ; e) lunghezza max dei fronti : nessuna limitazione ; f) direzione del colmo : secondo l orientamento prevalente della zona. ART. 43.BIS AREA PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO FRAZIONE DI VALTERNIGO. l. Sull'area per servizi pubblici o di interesse collettivo, situata all'interno del vecchio nucleo dell' abitato di Valternigo, sono ammessi i seguenti interventi: a) demolizione dell'unità edilizia soggetta a "ristrutturazione totale"; b) edificazione di nuovi volumi per attrezzature civili e amministrative quali istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie e per la pubblica amministrazione L'edificazione è ammessa nel rispetto delle seguenti norme:. - preventiva demolizione del fabbricato accessorio soggetto a "ristrutturazione totale" con recupero a fini costruttivi del volume dell edificio; - lotto minimo non inferiore a mq. 200 di superficie libera o resa libera; - superficie coperta massima del nuovo volume non superiore al 20% dell'area libera o resa libera, e comunque mai superiore agli 80 mq.; - elevazione dei precedenti limiti rispettivamente al 30% e a mq. 100, nel caso di edificazione con recupero di volume; - altezza massima consentita entro i 4 m., dal colmo della copertura; - copertura con tetto a più falde; - edificazione con materiali edilizi e tipologie tradizionali; c) realizzazione di arredi urbani, piazze con pavimentazioni tradizionali, parcheggi e aree a verde pubblico. Qualsiasi intervento, anche parziale, deve essere realizzato a seguito di approvazione di un progetto unitario interessante l'intera area. ART. 44 AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE. 1. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d uso ammesse all interno degli insediamenti abitativi come definiti nelle presenti norme. 56

57 2. In queste zone il P.R.G. si attua dove presente nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio, non è previsto alcuna limitazione riguardante il lotto minimo. 3. Dove è prevista dal P.R.G. la formazione, di Piani attuativi, in attesa della loro approvazione, per gli edifici esistenti all approvazione del P.R.G. nelle zone residenziali di nuova espansione sono consentiti ampliamenti nei limiti delle volumetrie e delle altezze derivanti dall approvazione delle prescrizioni specifiche in cartiglio delle singole zone rispettando le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade come stabilite dalle presenti norme. ART. 45 AREA PER ATTIVITA ALBERGHIERA. 1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni. E pure ammessa la costruzione di locali pubblici ad uso bar ristorante. In tal caso è ammessa la realizzazione di una unità residenziale per il custode o il titolare dell attività, non eccedente i 400 mc. netti e comunque non superiore al 30% del volume urbanistico. 2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981 n. 23 e s.m. ed integrazioni. 3. Nelle aree per attività alberghiere l edificazione è ammessa nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio di zona. 4. Nelle aree destinate ad attività alberghiere prive di cartiglio l edificazione è consentita con le seguenti prescrizioni : Indice di fabbricabilità fondiaria, non superiore a 2,5 mc./mq. ; Rapporto di copertura massimo 40% ; Spazi di parcheggio come disposto dalla D.G.P. n dd ; DGP n dd e s.m. Altezza massima = 10 m. In ogni caso vanno rispettati gli allineamenti planimetrici, le distanze dal limite delle strada, le distanze minime tra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà, come specificati negli articolo 16 e 17 delle presenti Norme. 6. Edifici di destinazione diversa ricadenti nelle aree alberghiere potranno essere ampliati fino ad un massimo del 10%. 57

58 ART. 45. BIS AREA PER ATTIVITA TURISTICO RURALE. 1. Sono aree destinate ad accogliere esercizi ricettivi di tipo turistico-rurale nonché costruzioni destinate e connesse con le attività delle aziende agricole quali depositi e ricoveri di mezzi agricoli. 2. Per esercizi di tipo turistico-rurale si intendono gli insediamenti di cui alla misura 12.1 del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Trento, reg. CE n. 1257/1999, approvato dalla Commissione della Comunità Europee con decisione C(2000) 2667 del e dalla Giunta Provinciale con decisione n del 20 ottobre In queste aree sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti: a) fabbricati ricettivi ad uso turistico locale, b) costruzioni connesse alle attività delle aziende agricole, quali depositi e ricoveri di mezzi agricoli nel rispetto dei seguenti limiti: - lotto minimo accorpato mq 3000; - altezza massima m. 10,00 per edifici di cui alla lettera a), m. 7,00 per edifici di cui alla lettera b); - indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a mc./mq. 1,00 dei quali mc./mq. 0,8 per edifici di cui alla lettera a) e mc./mq. 0,2 per edifici di cui alla lettera b); - tipologia edilizia tradizionale, utilizzando materiali e tecniche costruttive locali; - superficie di parcheggio per gli edifici di cui alla lettera a) nei limiti delle disposizioni provinciali in materia; c) tettoie in legno per una superficie coperta massima totale di mq 60, altezza massima di m. 3,50 e realizzate con tipologia costruttiva tradizionale; 4. Distanze: - dalla strada provinciale m. 20,00; - dalle costruzioni m. 10,00; - dai confini del lotto m. 5, E ammessa la demolizione e ricostruzione in tutto o in parte degli edifici esistenti non catalogati nelle schede di sintesi e di rilevazione del P.R.G.I.S. vigente, rispetto ai quali non sono previsti specifici vincoli e categorie di intervento. L intervento di demolizione e ricostruzione di tali edifici potrà avvenire anche con forme e dimensioni diverse dall esistente e comunque nel rispetto delle distanze e delle limitazioni di zona. 58

59 ART. 46 AREA A COLONIA. 1. Le aree a colonia sono individuate con apposita simbologia nelle tavole del sistema urbanistico in scala 1 :2.880 e 1 : Gli interventi di adeguamento o miglioramento degli edifici e degli impianti esistenti non dovranno comunque superare il 20% delle volumetrie esistenti e potranno essere attuati attraverso intervento edilizio diretto. 3. L ampliamento degli edifici precedentemente consentito dovrà comunque rispettare l altezza massima degli edifici preesistenti. 59

60 CAPITOLO III SERVIZI E INTERVENTI PUNTUALI ART. 47 EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE. 1. Il piano individua in modo specificato e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale esistenti o di progetto. 2. Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia le diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello provinciale così suddivise : 3. In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto coni seguenti indici e prescrizioni : a) rapporto di copertura : non maggiore di 50%, b) altezza massima del fabbricato : 14 m. ; c) spazi di parcheggio come disposto dalla D.G.P. n dd e n dd ; d) lunghezza max dei fronti m Una percentuale del 20% di area non edificata sarà sistemata a verde. 5. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia. ART. 48 EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE. 1. Il P.R.G. individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, esistenti che si confermano. 2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia le diverse categorie di appartenenza dei servizi pubblici di livello locale da confermare così suddivise : CA civili e amministrative; SC scolastiche e culturali; RE religiose; IS impianti ed attrezzature di servizio 60

61 3. Le specificazione indicate nelle cartografie di piano hanno valore di indicazione, è consentita, con deliberazione del Consiglio Comunale, una diversa utilizzazione purché compresa fra quelle citate al comma precedente, e nel rispetto degli standards urbanistici. 4. Nelle zone per attrezzature pubbliche da confermare, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, sono consentiti ampliamenti di volume, sia in sopraelavazione che in aderenza, nel rispetto delle distanze minime dagli edifici esistenti e con una distanza minima dal confine stradale non inferiore a quella dell edificio da ampliare. 5. Nella zona per attrezzature e servizi pubblici di livello locale da confermare, individuate con apposita simbologia C*, sono consentite le seguenti modalità di intervento: - è ammesso il recupero dell'edificio mediante intervento di demolizione e ricostruzione sul sedime esistente con aumento volumetrico in sopraelevazione max di m. 1,70 al fine del recupero e della fruizione del piano sottotetto. - è altresì ammesso l'ampliamento laterale solo se realizzato in aderenza a edifici esistenti. ART. 49 AREA PER NUOVI SERVIZI PUBBLICI. 1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, di nuova formazione. 2. Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello locale da confermare così suddivise : attrezzature civili e amministrative : nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie e per la pubblica amministrazione ; attrezzature religiose : nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto e ricreative ; attrezzature scolastiche e culturali: nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari dell obbligo, teatri, sale riunioni, musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc. impianti ed attrezzature di servizio di pubblico interesse: sedi per la protezione civile ed i Vigili del Fuoco, depositi e magazzini logistici della 61

62 pubblica Amministrazione, centro raccolta materiali, ecc. Per l insediamento del CRM dovranno essere rispettate le specifiche norme di settore. 3. In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino 500 mc. e con un altezza max di ml Nelle aree con cartiglio, sono ammesse costruzioni ed impianti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.) secondo le indicazioni del cartiglio. Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi di cui all art. 15. ART. 50 AREE PER IMPIANTI SPORTIVI. 1. Il piano individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico la localizzazione puntuale degli impianti sportivi esistenti e di progetto, edificabili e non, distinguendoli mediante apposito cartiglio. 2. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel significato più ampio di questo termine che verranno attrezzate secondo specifiche esigenze, riscontrate all interno dei comuni e/o delle unità insediative di appartenenza. 3 In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino i 500 mc. di volume utile (Vu) e l altezza max di ml Nelle aree con cartiglio, sono ammesse costruzioni ed impianti per lo sport (spogliatoi ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.) secondo le indicazioni del cartiglio. 5. Sono sempre ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi di cui all art

63 ART. 51 VERDE PUBBLICO. 1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione, particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico. Le aree a verde pubblico sono suddivise in due diverse classi di appartenenza : a) VERDE ATTREZZATO; b) PARCO ATTREZZATO; ART VERDE ATTREZZATO. 1. Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per un volume utile (Vu) non superiore a 200 mc per un H max di ml 4, Nell area a verde attrezzato posta in località Palù, contraddistinta da apposita simbologia, è ammessa la realizzazione di servizi e attrezzature da destinare alla caserma dei Vigili del Fuoco volontari. L infrastruttura della nuova caserma, si attua per intervento diretto con i seguenti indici e prescrizioni : a) rapporto di copertura : non maggiore del 60%, b) altezza massima del fabbricato: 12 m. ; c) spazi di parcheggio come disposto dalla D.G.P. n del 3 settembre 2010 e s.m.; d) lunghezza massima dei fronti ml. 40. In fase di progettazione, dovrà essere posta particolare attenzione all inserimento architettonicamente armonioso dei nuovi volumi nel contesto e in rapporto all adiacente palazzetto dello sport. Dovrà inoltre essere realizzato un adeguato accesso su via Carraia, in grado di rispettare i requisiti di funzionalità e sicurezza imposti dall immissione dei mezzi di soccorso sulla viabilità comunale in condizioni di necessità e urgenza, legate all attività di protezione civile ricoperta dal Corpo comunale dei Vigili del Fuoco volontari o svolta da organizzazione ed enti preposti ai medesimi scopi. ART PARCO ATTREZZATO. 63

64 Il Piano perimetra nelle tavole del sistema urbanistico le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile. Tale valorizzazione passa attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, tendente alla fruizione pubblica dell area. Lo studio definirà : a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi ; b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva quali percorsi pedonali, piste ciclabili, spazi di sosta e per l accensione di fuochi all aperto ecc.. (con particolare attenzione all individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati) ; c) la valorizzazione dei manufatti storico-culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, memorie della tradizione locale ; d) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Gli edifici esistenti possono essere destinati in tutto o in parte ad attività connesse con la fruizione collettiva della zona (bar, servizi igienici, spogliatoi). e) sono ammessi nuovi manufatti destinati alla fruizione pubblica per una cubatura max. di mc.500 e H max. di ml.4,5 per tutta la zona compresa nel perimetro del parco attrezzato. Fino a quando non sarà redatto lo studio di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti all interno del perimetro di parco attrezzato valgono le disposizioni urbanistiche di area, con l esclusione di nuove costruzioni anche a destinazione agricola compresi gli ampliamenti. f) è inoltre ammessa la costruzione di tettoie, stands, servizi igienici ecc., quali strutture fisse per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, feste ecc.. La superficie max. delle strutture non potrà superare i mq g) lo studio per il parco attrezzato in località Piani di Masen dovrà tenere conto della presenza, su parte dell area, dei vincoli determinati dalla tutela parziale riferita alla Riserva naturale locale. ART. 52 INTERVENTI PUNTUALI. 1. All interno degli abitati, centri storici compresi, e delle loro previste espansioni, il P.R.G. oltre alle aree per nuovi servizi pubblici, indica con apposita simbologia una serie di interventi puntuali comprendenti opere di interesse pubblico incidenti su aree, atte ad elevare il tono dell ambiente fisico circostante e/o ad incrementare il livello di vita associata. Detti interventi puntuali riguardano : ART A) PIAZZA DA SISTEMARE E VALORIZZARE. 64

65 Si tratta della sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti da attrezzare mediante la creazione di aree di sosta e di ricreazione, con fontane e panchine, pavimentazione stradali, riordino della circolazione (veicolare, pedonale e ciclabile) e delle aree di parcheggio, illuminazione, piantumazioni arboree ecc. ART B) NUOVA PIAZZA DA CREARE. Si tratta della formazione di nuove piazze da creare nei modi e nei metodi di cui al comma precedente e secondo le seguenti indicazioni : 1) la valorizzazione di assi forti commerciali da creare ex novo ; 2) la realizzazione di parcheggi in superficie o sotterranei ai bordi o all interno della nuova piazza da creare ; 3) introduzione facoltativa di masse arboree compatte o di filari alberati all interno o ai margini della piazza a fini paesaggistici ; 4) operazioni di ritocco alla viabilità esistente in connessione con la piazza da creare. ART C) CINTURAZIONE ARBOREA. Si tratta della realizzazione di filari alberati all interno o all esterno degli abitati a fini paesaggistici, in modo da creare una quinta verde. La cinturazione arborea dovrà essere realizzata utilizzando essenze indigene di tradizione locale o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree. ART. 53 AREA CIMITERIALE. 1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. 2. L attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l osservanza del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D n. 1265, D.P.R n. 235 e L.P n. 2 e s.m. 3. L ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di Piano, può sempre avvenire all interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché queste ultime vengano ampliate contestualmente. 65

66 ART. 54 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE. 1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano graficamente l estensione della fascia di rispetto cimiteriale che risulta essere di m. 50,00. Ad una distanza inferiore, previa autorizzazione della Giunta Provinciale, possono essere realizzati: - nuovi cimiteri o ampliamento di quelli esistenti quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico sanitario, purché non oltre il limite di 25 m. dalle zone residenziali; - per motivate esigenze di natura urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, zone residenziali quando siano previste all interno di un piano attuativo, fino ad una distanza di m. 25 dai cimiteri esistenti. 2. Le fasce di rispetto cimiteriale indicate con apposita simbologia, sono inedificabili ad eccezione di quanto segue : - gli edifici esistenti possono essere ricostruiti e ristrutturati, senza aumento di volume, nel rispetto delle destinazioni urbanistiche di zona; - possono essere realizzate serre e costruzioni pertinenziali in genere a servizio degli edifici esistenti se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico sanitario, purché non oltre il limite di 25 m. dalle zone residenziali; - interventi relativi a nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti, se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico sanitario. CAPITOLO IV INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. ART. 55 AREA PRODUTTIVA. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia le zone produttive del settore secondario di interesse locale destinate alle seguenti attività : a) produzione industriale e artigianale di beni; b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali ; c) stoccaggio e manipolazione di materiale energetici ; d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti. 66

67 2. Nell ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività industriali, artigianali e di commercializzazione dei relativi prodotti, fatta salva la prevalenza dell attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento. 3. Non sono consentiti, nelle zone per attività produttive del settore secondario, insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell azienda, per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i 400 mc. netti, e non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo. 4. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l inquinamento dell atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl.) e L.P. 6/91 sull inquinamento acustico. 5. All interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n dd e D.G.P. n dd ART. 56 AREA PRODUTTIVA DI LIVELLO LOCALE. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree produttive del settore secondario di interesse locale, In tali aree il P.R.G. si attua normalmente attraverso piani Attuativi di grado subordinato secondo le prescrizioni specifiche in cartiglio. 2. Nelle aree produttive esistenti o di completamento, di interesse comunale è previsto l intervento edilizio diretto. 3. Le aree produttive del settore secondario di livello locale sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione industriale e artigianale di beni; b) seconda lavorazione di materiale litico o porfirico, purché realizzata in capannoni o strutture al chiuso; c) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali; d) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici; e) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti; f) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, nonché dei prodotti affini; g) servizi per le attività produttive; 67

68 h) deposito e parcheggio di mezzi ed attrezzature inerenti l'attività delle imprese insediate; i) la vendita di autoveicoli e motocicli è ammessa purché risulti complementare rispetto all attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di quest ultima attività. 4. Nell ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salava la prevalenza dell attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento. 5. In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici: a) lotto minimo: 700 mq.; b) altezza max. del fabbricato: 8.5 m.; c) rapporto max. di copertura: 40%; d) tipologia: tradizionale [ ] o a capannone [ ] secondo la tipologia prevalente della zona; e) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche. 6. Per l area produttiva situata in località Ceola e posta a valle della strada provinciale 612 sono ammessi esclusivamente attività di deposito e di seconda lavorazione di materiale litico o porfirico. Dovranno essere messe in opera idonee misure di protezione e di mitigazione dei disturbi indotti dall attività produttiva alle aree residenziali circostanti. Non è ammessa la costruzione di fabbricati o manufatti accessori, ad esclusione di semplici protezioni e tettoie, che dovranno essere realizzate prive di elementi fissi quali fondazioni, muretti di delimitazione, ecc. e con tecniche costruttive tali che ne permettano lo smontaggio al termine del loro uso, o di attrezzature funzionali alla semplice commercializzazione della produzione (pesa). Sulle tavole di Piano tale prescrizione è richiamata dal simbolo [ ] ART. 56 BIS AREA DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO DI LIVELLO LOCALE. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree del settore secondario e terziario (miste) di interesse locale. 2. Nelle aree del settore secondario e terziario (miste) di interesse comunale è previsto l intervento edilizio diretto. 68

69 3. Le aree del settore secondario e terziario di livello locale sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione industriale e artigianale di beni; b) seconda lavorazione di materiale litico o porfirico, purché realizzata in capannoni o strutture al chiuso; c) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali; d) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici; e) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti; f) esercizi pubblici; g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, nonché dei prodotti affini; h) servizi per le attività produttive; i) deposito e parcheggio di mezzi ed attrezzature inerenti l'attività delle imprese insediate; j) è ammessa la vendita al dettaglio per le aziende che trattano la vendita di k) è consentito l insediamento di strutture, che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, anche con connessa attività di riparazione, mobili per la casa e per l ufficio, materiali da costruzione ivi compresi i materiali per le coperture, i rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico, di riscaldamento e legnami. l) è altresì consentito l insediamento di attività di interesse collettivo, terziarie, ricettive, commerciali al minuto (esercizi vicinato) e di servizio alla persona. 4. Le attività di cui ai punti k ed l del precedente comma dovranno essere correttamente inserite in termini di compatibilità e soddisfacimento dei requisiti necessari al loro insediamento, con particolare riguardo agli accessi e agli spazi di parcheggio, dimensionati in ragione delle specifiche attività secondo quanto previsto dalla norma provinciale, e dovrà essere garantito inoltre il rispetto di specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo. Inoltre, per le attività di cui ai punti k ed l del precedente comma, in contemporanea con la presentazione del progetto per un nuovo insediamento o per la modifica di quelli esistenti, dovrà essere presentato un apposito studio tipologico e di valutazione di compatibilità della nuova attività in rapporto a quelle preesistenti e all ambiente circostante. L Amministrazione comunale si esprimerà in merito, sentita la Commissione edilizia comunale. 5. In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici: a) lotto minimo : 700 mq.; b) altezza max. del fabbricato : 8.5 ml.; c) rapporto max. di copertura : 40%; 69

70 d) tipologia: tradizionale [ ] o a capannone [ ] secondo la tipologia prevalente della zona; e) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche. 6. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell azienda o impresa commerciale, non eccedente i 400 mc. netti, che non potrà superare comunque il volume urbanistico destinato al settore secondario o terziario. 8. Per l area situata in località Verla, lo spostamento dell attuale attività zootecnica consente di applicare al lotto sul quale attualmente insiste i seguenti parametri: a) lotto minimo : 500 mq.; b) altezza max. del fabbricato : 8.5 ml.; c) rapporto max. di copertura : 50%; ART. 57 AREA COMMERCIALE DI LIVELLO LOCALE. Abrogato. ART. 58 PRESCRIZIONE SPECIFICA IN CARTIGLIO PER LE AREE PRODUTTIVE E LE AREE COMMERCIALI. Le aree produttive e commerciali di cui ai precedenti articoli, contengono, riportate nel cartiglio, specifiche prescrizioni edilizie : a) lotto minimo; b) altezza massima del fabbricato; c) rapporto massimo di copertura; d) tipologia : a capannone o tradizionale ; in mancanza di indicazione specifica, si intendono ammesse entrambe le tipologie privilegiando la tipologia prevalente di zona; e) attività nocive e vietate : se il simbolo è presente in tale aree sono vietate attività nocive o moleste, per la presenza in prossimità di edifici o funzioni residenziali. Si intendono vietate le seguenti attività : lavorazione del porfido, fatti salvi i casi espressamente previsti; lavorazioni chimiche; segherie industriali; le attività classificate a rischio dal Servizio Protezione Ambiente provinciale. 70

71 ART. 59 AREA PER IMPIANTI ZOOTECNICI, LAVORAZIONE E COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI. 1. Le aree destinate a servizio dell agricoltura si distinguono in aree destinate all allevamento del bestiame (impianto zootecnico Z); all immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli (LA) ; nonché all insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell apposito Albo. 2. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell azienda, non eccedente i 400 mc. netti, e non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo. Nelle aree destinate all immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli (cartiglio M) non è ammessa la realizzazione dell unità residenziale di cui al comma precedente salvo quanto previsto dal comma Nelle aree per impianti zootecnici, lavorazione e commercio prodotti agricoli e forestali è ammessa la costruzione di serre nei limiti e con le prescrizioni specifiche dell art All interno delle aree destinate ad impianti a servizio dell agricoltura deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n dd e D.G.P. n dd Nelle aree per impianti zootecnici (Z) sono consentite le seguenti destinazioni d uso : a) stalle per l allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di materiali o di utensili ; b) stoccaggio e preparazione di mangimi ; c) assistenza e riposo del personale ; d) recinti per il bestiame ; Eventuali fabbricati o costruzioni con destinazioni d uso prevista ai punti b) c) e d) sono subordinati alla realizzazione o alla presenza di un fabbricato nell azienda agricola adibito agli usi di cui alla lettera a); per le nuove costruzioni gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti : a) rapporto massimo di copertura: 50% ; b) altezza ma: 9 m; la distanza per le stalle da fabbricati ad uso non produttivo, ad esclusione dell edificio degli addetti, dovrà essere di m. 5 ; 6. Nelle aree per l immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli (LA) sono ammesse le seguenti destinazioni d uso : a) magazzini per la vendita all ingrosso dei prodotti agricoli ; 71

72 b) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annesse alle aziende agricole ; c) cantine e magazzini frutta. 7. In tali aree (LA) il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto. Gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti : a) altezza massima = 11,0 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici) b) rapporto massimo di copertura = 50% c) lotto minimo mq Nel caso di edificazione, il cui sedime sia superiore a mq. 1000, è ammessa la realizzazione di un alloggio per un max. di mc. 400 netti. 8. Le aree a servizio dell agricoltura prive di cartiglio sono destinate ad accogliere volumi destinati ad accogliere aziende agricole a conduzione familiare, in modo da evitare l abbandono delle campagne e creare un insieme insediativo rurale accorpato. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e parametri : a) lotto minimo 800 mq ; b) altezza massima 8 ml ; c) indice di fabbricabilità fondiaria 1,0 mc/mq ; d) tipologia edilizia tradizionale, utilizzando materiali e tecniche costruttive locali. e) per il coltivatore agricolo a titolo principale è ammessa la attività commerciale di vendita di beni e prodotti per l agricoltura quali antiparassitari, concimi, scorte agrarie, ecc. 72

73 CAPITOLO V PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO ART. 60 AREA A BOSCO. 1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l attività di forestazione. 2. Nell ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal piano generale forestale provinciale e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico forestale. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività. 3. Sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione. 4. Sono ammessi manufatti precari per fini venatori capanni limitati all esercizio della caccia; per essi viene fissato un limite massimo di nr. 50 capanni per l intero territorio comunale. Dovranno essere eseguiti con materiali (legno) e tecniche tradizionali e facilmente rimovibili, così come previsto dalla D.P.G. n di data 23 ottobre Gli edifici esistenti, con esclusione di quelli situati in località Masen di cui al comma 7 del presente articolo, alla data di approvazione del P.R.G. potranno subire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, senza aumento del volume urbanistico. 6. E ammesso il recupero a fini agricoli delle aree un tempo coltivate ed ora incolte o parzialmente boscate, per quelle zone non ricadenti tra i boschi di pregio individuati dai Piani forestali e montani e costituenti di fatto invariante ai sensi del PUP. La richiesta, una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva alla trasformazione di coltura ai sensi dell'art. 30 della L.P. 23 novembre 1978 n. 48, va accompagnata oltre che da un estratto catastale storico, dimostrante l uso agricolo del sito, anche da una specifica relazione, nella quale venga dimostrata l opportunità del recupero e l assenza di impatti ambientali e paesaggistici negativi. 7. Gli edifici esistenti in località Masen, individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (EE), a prescindere dalla destinazione urbanistica dell area in cui ricadono, potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e 73

74 straordinaria fino alla sostituzione edilizia nel rispetto delle distanze stabilite per le aree residenziali. Oltre agli aumenti di volume consentiti dall art. 104, gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. (1992) potranno essere ampliati nella misura massima del 10% del volume urbanistico per motivi di ordine funzionale e subordinatamente alla riqualificazione tipologica del manufatto. L ampliamento di tali edifici, se compatibile con la Carta di sintesi geologica e con il P.G.U.A.P., sarà consentito per una sola volta, senza aumento delle unità residenziali originarie, nel rispetto delle distanze da altri edifici o dai confini secondo quanto previsto per le aree residenziali di completamento, ed in presenza di idonei requisiti igienico-sanitari. Gli interventi dovranno armonizzarsi con i preesistenti manufatti e con il contesto, rispettando inoltre la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. Per le aree strettamente di pertinenza degli edifici, individuate sulle tavole dei vincoli territoriali, sono ammesse tutte le trasformazioni pertinenti con la funzione residenziale. ART. 61 AREA A PRATO E PASCOLO. 1. Sono aree a prato e a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia. 2. Nell ambito delle aree a prato e pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione e alla ristrutturazione di manufatti destinati ad attività zootecniche ed all alloggio degli addetti ovvero di strutture e infrastrutture per la prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. 3. E altresì consentita la destinazione d uso agrituristica. 4. Il P.R.G. si attua tramite intervento diretto nel rispetto dei seguenti vincoli e prescrizioni : - volume max mc ; - distanze fabbricati destinati ad uso produttivo 10 m; - distanza fabbricati ad uso non produttivo ad esclusione dell edificio degli addetti 100 m; - H max 8 m; - indice di fabbricabilità 0,1 mc/mq ; - lotto minimo interessato dall intervento edilizio mq ; - la superficie aziendale in accorpamento non sia inferiore a complessivi mq ubicati nel territorio di unico comune amministrativo. 74

75 5. In tali zone oltre a quanto previsto precedentemente sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti : a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione stradale non superiore a ml 3,00 ; b) opere di disboscamento delle superficie utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali; c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20% del loro Vu, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agrituristici, alla residenza temporanea degli addetti. 6. Gli edifici possono anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro nel caso in cui ad esse non venga destinato un Vu superiore al 20% dell intero edificio e comunque non superiore a mc 400 e saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva e materiali locali. ART. 62 AREA AD ELEVATA INTEGRITA. 1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili. 2. Le are ad elevata integrità sono indicate con apposita simbologia, nella cartografia del Piano. 3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini. 4. Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento statico, senza alterazione di volume. 75

76 ART. 63 AREA AGRICOLA DI PREGIO. 1. Sono aree agricole di pregio quelle caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell equilibrio ecologico. 2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi. Sono ammessi inoltre, previo parere favorevole dell organo provinciale secondo quanto previsto dalla norma urbanistica, la realizzazione di: - manufatti e infrastrutture destinate alle attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture (silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essicatoi, ecc.); - manufatti e infrastrutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale; - impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas - anche per la produzione di energia; - maneggi, nonché attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili; - strutture di filiera enologica per la trasformazione del prodotto, purché derivato dalla prevalente attività dell azienda stessa; - serre come specificato all art. 21 delle presenti norme. - manufatti ed infrastrutture destinate all attività agrituristica, che deve svolgersi nell ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il richiedente deve svolgere l attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione sopra richiamata; b) non è ammessa l offerta ricettiva in appartamenti e l ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione; 76

77 c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l esercizio dell attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. - fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) il richiedente deve svolgere l attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti (risulti iscritto alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli o allevatori istituito presso l'a.p.i.a); 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali destinati alle attività ammesse in area agricola; 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell azienda agricola; 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale; - un ulteriore unità abitativa è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, nei casi: a. di subentro per cessazione dell'attività del precedente conduttore quando si verificano le condizioni previste dall art. 2 del D.P.P. 8 marzo /Leg. b. di imprese agricole che richiedono la presenza di non meno di due operatori a titolo principale, qualora l'impresa risulti iscritta alla sezione prima dell'archivio delle imprese agricole e richieda una capacità di lavoro pari ad almeno ore all'anno; - manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dal D.P.P. 8 marzo /Leg., da parte di soggetti che non esercitano l attività agricola a titolo professionale; - manufatti per l apicoltura, per i quali si applicano i criteri dimensionali e tipologici previsti nel D.P.P. 8 marzo /Leg. 3. Per i manufatti e infrastrutture nominati al comma precedente, vanno valutate le alternative e dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggisticoambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. 4. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. 5. Qualora l imprenditore agricolo intenda costruire nuovi volumi edilizi a carattere agricolo nelle aree specificatamente destinate all agricoltura di pregio 77

78 dal P.R.G. con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti. 6. Con riferimento alle superfici aziendali accorpate, l indice fondiario massimo consentito è pari a 0, 13 mc./mq. così ripartito : 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione. Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq Il volume utile destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 60% della parte di volume utile dell edificio destinata ad attività produttive. Nel caso in cui l attività produttiva dell azienda sia di indirizzo zootecnico e l intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a mc. e l indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,20 mc./mq. L altezza massima consentita è di m. 9,0. Rapporto di copertura massimo 50%. Il Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione. Agli immobili, realizzati secondo quanto previsto dal presente comma, non può essere mutata la destinazione d uso. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. 7. Gli edifici esistenti in area agricola di pregio, possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti: a) per ciascuno edificio è ammesso l ampliamento massimo di 200 mc.; b) alternativamente, se più favorevole, è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi o produttivi. La destinazione d uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d uso preesistenti. 8. Gli edifici esistenti, (malghe, opifici, mulini, baite, depositi o similari concessionati prima del ) aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad 78

79 allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, per la realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e per limitati ampliamenti atti a garantirne la funzionalità, al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia, che per manufatti accessori o con strutture statiche deteriorate o non idonee a consentirne un riuso o un cambio di destinazione d uso, può rivestire i caratteri della sostituzione edilizia. Sono ammessi inoltre le variazioni alla destinazione d uso degli immobili o di annessi agricoli produttivi, con limitati aumenti di volume volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili, che non possono superare il 10% del volume originario. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di una nuova unità abitativa o un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. 9. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 07 e 08, per edificio si intende soltanto quell immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche tettoie e simili. All interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo, saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti, non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia stato utilizzato il disposto per la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi da produttivi in residenziali. 10. Per gli edifici esistenti in area agricola, sorti con finalità diverse da quelle connesse alla normale coltivazione del fondo ed alle attività proprie di un azienda agricola, o che abbiano perso da tempo tale funzione, differenti da quelli nominati nel precedente comma 8 e individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (ER) sono ammessi i seguenti interventi: a- un ampliamento massimo del 25% del volume originale, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, se compatibile se compatibile con la Carta di sintesi geologica e con il P.G.U.A.P; b- altezza massima di m. 10,00; c- il cambio di destinazione d uso degli immobili, in parte o per l intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale; d- la sistemazione delle pertinenze degli edifici in rapporto alla funzione residenziale degli stessi, limitata alla realtà catastale su cui si colloca il manufatto, indipendentemente dalle norme che regolano l area agricola; 79

80 e- la realizzazione sulle pertinenze dell edificio di manufatti a servizio della residenza, nella misura minima di superficie e volume richiesta per il soddisfacimento di standards residenziali o per il rispetto dei parametri urbanistici richiesti dalla presente normativa. 11. Per i manufatti presenti in località Angoie, individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia [ ] sono ammesse esclusivamente attività di deposito e stoccaggio, purché i materiali posti in giacenza non risultino nocivi o pericolosi in termini di inquinamento. Gli attuali volumi, che sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria, non potranno essere ampliati rispetto a quanto esistente. Non è ammessa la presenza di ambienti che comportino la presenza permanente di persone, né la realizzazione dell alloggio del custode. Quanto previsto per la presente area è subordinato al riordino delle realtà fondiarie e alla corretta sistemazione catastale delle proprietà nei confronti delle acque pubbliche, nonché dovrà essere redatto un apposito studio che preveda una corretta ed efficace integrazione tra l esistente ed il contesto agricolo, con riferimento ad opere di sistemazione dei terreni di pertinenza e messa a dimora di siepi ed alberi. ART. 64 AREA AGRICOLA. 1. Le zone agricole sono indicate nella cartografia del sistema insediativo e produttivo in scala 1 : Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, ma non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione di quanto successivamente specificato. 3. E ammessa la costruzione di ricoveri per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essiccatoi, fienili, che avranno un volume complessivo (dentro e fuori terra) lordo in nessun caso superiore a 200 mc. e dovranno essere realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali; mentre costruzione di tettoie in legno per una superficie di copertura massima di 60 mq. e con altezza massima di 3,5 m. in ogni caso saranno realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali. La realizzazione di questi interventi è comunque subordinata al preventivo parere della Tutela paesaggistico-ambientale, nei territori soggetti a tale vincolo. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all attività di cui sopra, nel caso siano iscritti alla sezione prima o seconda dell'albo degli imprenditori agricoli o allevatori istituito presso l'a.p.i.a., dovranno avere un 80

81 lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere di mq. Per i non iscritti all Albo sopra citato ma che svolgono l attività agricola a titolo professionale il lotto minimo accorpato è pari a mq Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici ed in coerenza con la carta del paesaggio: 1. costruzione di serre come previsto e normato dall art. 21 delle presenti norme. 2. realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dal D.P.P 8 marzo /Leg. 3. manufatti ed infrastrutture destinate all attività agrituristica, che deve svolgersi nell ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento, il quale non può comunque essere superiore a 200 mc. o, alternativamente se più favorevole, pari al 20% del volume (Vu) preesistente. L ampliamento o la trasformazione di edifici esistenti da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il richiedente deve svolgere l attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni (risultare iscritti alla sezione prima o seconda dell'albo degli imprenditori agricoli o allevatori istituito presso l'a.p.i.a.) da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione sopra richiamata; b) non è ammessa l offerta ricettiva in appartamenti e l ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione; c) i requisiti della lettera a) e la complementarietà e la connessione con l esercizio dell attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 4. manufatti per l apicoltura, per i quali si applicano i criteri dimensionali e tipologici previsti dal D.P.P. 8 marzo /Leg. 5. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. (1992) in area agricola, possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti : a) per ciascuno edificio è ammesso l ampliamento massimo di 200 mc ; b) alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente. Altezza massima dell ampliamento: - in soprelevazione ml. 7,5; 81

82 - laterale in aderenza uguale alla preesistenza. La destinazione d uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d uso preesistenti. 6. Gli edifici esistenti, (malghe, opifici, mulini, baite, depositi o similari concessionati prima del ), di volume superiore a 400 mc., aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero e/o di modifica della destinazione d uso al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia, che per manufatti accessori o con strutture statiche deteriorate o non idonee a consentirne un riuso o un cambio di destinazione d uso, può rivestire i caratteri della sostituzione edilizia. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volume e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di una nuova unità abitativa o un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. 7. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 05 e 06, per edificio si intende soltanto quell immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche tettoie e simili o con volume inferiore a 400 mc. All interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo, saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti. Non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia stato utilizzato il disposto per la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi da produttivi in residenziali. 8. Per gli edifici esistenti in area agricola, sorti con finalità diverse da quelle connesse alla normale coltivazione del fondo ed alle attività proprie di un azienda agricola, o che abbiano perso da tempo tale funzione, differenti da quelli nominati nei precedenti comma 5 e 6 e appositamente individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (ER) sono ammessi i seguenti interventi: a- un ampliamento massimo del 25% del volume originale, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, se compatibile se compatibile con la Carta di sintesi geologica e con il P.G.U.A.P; 82

83 b- altezza massima di m. 10,00; c- il cambio di destinazione d uso degli immobili, in parte o per l intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale; d- la sistemazione delle pertinenze degli edifici in rapporto alla funzione residenziale degli stessi, limitata alla realtà catastale su cui si colloca il manufatto, indipendentemente dalle norme che regolano l area agricola; e- la realizzazione sulle pertinenze dell edificio di manufatti a servizio della residenza, nella misura minima di superficie e volume richiesta per il soddisfacimento di standards residenziali o per il rispetto dei parametri urbanistici richiesti dalla presente normativa. ART. 65 AREE COMPRESE NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE MINERARIE. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle tavole del sistema insediativo e produttivo in scala 1 :5000 le aree riferite al Piano si utilizzo delle sostanze minerali di cui L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 Disciplina dell'attività estrattiva", riguardanti l Area per attività estrattiva. 2 AREA PER ATTIVITA ESTRATTIVA. Comprendono zone perimetrate dal Piano di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui alla L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e successive modifiche, ed è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali. ART. 66 AREA A CAMPEGGIO. 1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia. 2. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P. 4 agosto 1977, n. 15 e successive modificazioni. Si dovrà garantire comunque : a) l obbligo di recinzione dell area destinata a campeggio con siepi continue con alberature di alto fusto ; 83

84 b) l adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio. 3. All interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con volume utile non superiore a 400 mc. ART. 67 AREA PER IMPIANTI TECNOLOGICI. 1. Sono aree destinate ad attrezzature ed impianti del tipo tecnologico e sono suddivise in: energia (centrali idroelettriche, trasporto energia elettrica, ecc.) impianti di igiene ambientale quali depuratori, discariche controllate, discariche di inerti, centri di rottamazione, centri di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani, serbatoi e corpi idrici, impianti per telecomunicazioni. 2. Sono aree destinate ad attrezzature ed impianti del tipo tecnologico e sono suddivise in : energia (centrali, idroelettriche, trasporto energia elettrica, ecc.) depuratori, serbatoi e corpi idrici, discariche controllate, inerti, centri di rottamazione, rifiuti solidi urbani, telecomunicazioni. 3. Le distanze dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alle norme contenute nell art. 59 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti e alla circolare Servizio Protezione Ambiente n. 5890/87 dd Le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo: Zona A : è quella adiacente al depuratore in essa è esclusa ogni edificazione. E tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni ; Zona B : è quella adiacente alla zona A, è esclusa ogni edificazione ad eccezione dei manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per una sola volta, al solo fine di garantire la funzionalità, per un massimo del 15% del volume. Le aree non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a colorare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l abbattimento della rumorosità con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee. Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l ambiente naturale circostante. 84

85 ART. 68 ELETTRODOTTO GASDOTTO. 1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia la posizione degli elettrodotti e gasdotti. La costruzione e la progettazione di queste infrastrutture dovranno rispettare le specifiche leggi di settore. 2. Le distanze dagli elettrodotti e dai gasdotti sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati. Ai fini dell edificazione di nuovi volumi, di ampliamenti dei volumi esistenti o nel caso di cambi di destinazioni d uso sarà determinata la fascia di rispetto generata dall elettrodotto, sentito l Ente proprietario della linea, secondo quanto stabilito dal D. Direttiva del 29 maggio 2008 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". 3. L esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all interramento delle linee medesime. CAPITOLO VI INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO ART. 69 VIABILITA. 1. Il P.R.G. individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché della situazione orogeografica ed ambientale dei territori attraversati. 2. La cartografia di piano oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto. 3. A ciascun tipo di strada è assegnata, un apposita numerazione secondo la categoria attribuita dal P.U.P, che in riferimento alla Delibera di Giunta Provinciale n del che ne determina la larghezza totale della piattaforma stradale ed altre caratteristiche geometriche. 85

86 4. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4 categoria della D.G.P. 909/95 e s.m. 5. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni altre strade contenute nel citato decreto provinciale. ART. 70 FASCIA DI RISPETTO STRADALE. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le fasce di rispetto stradali, cimiteriali e dei depuratori. 2. Le fasce di rispetto stradali non possono essere utilizzate per l edificazione compresa l edificazione interrata ; in tali fasce, nel rispetto di tali norme, sono ammesse le seguenti realizzazioni : a) cabine di distribuzione dell energia elettrica ; b) reti tecniche di interesse pubblico (fognature, canalizzazioni, pozzi, metanodotti); c) parcheggi come disposto dalla D.G.P. n dd e D.G.P. n dd Per gli edifici esistenti all interno delle fasce di rispetto stradali è ammessa la ristrutturazione e l ampliamento, nei limiti e con le modalità consentite dall art.6 della D.G.P n sempre nel rispetto della destinazione urbanistica di zona. 4. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria (sf), nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue. 5. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade sono generalmente indicate graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione per le strade interne alle zone insediative valgono le larghezze previste dall art. 18 delle presenti Norme e sono fissate nella tabella C, mentre per le strade esterne alle zone insediative la distanza è quella prevista dalla tabella B. Le tabelle fanno riferimento al D.G.P. 909/95 e s.m. e sono allegate alle presenti Norme. 86

87 ART. 71 GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI. Il P.R.G. individua cartograficamente oltre alla rete stradale anche gallerie, ponti, viadotti, raccordi e svincoli stradali. Tali strutture sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto in cui si collocano. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. ART. 72 PARCHEGGI. 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d uso previste richiedono spazi a ciò destinati. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo anche seminterrati o fuori terra o multipiano. In quest ultimo caso apposito cartiglio riporta l altezza massima per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra; l assenza del cartiglio indica il divieto a realizzare parcheggi fuori terra. Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati. 2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi. 3. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona si richiama la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n dd e D.G.P. n dd , sugli spazi a parcheggio in riferimento all art. 73 della L.P. 22/1991 e s.m. ART. 73 PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI. 1. I tracciati delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali individuati dal P.R.G. hanno valore orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale, ma saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell art. 3 L.P. 49/88 e s.m. 87

88 2. I percorsi pedonali e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall indicazione delle tavole di Piano. Nella loro realizzazione sia salvaguardata l attività agricola e venga garantito l accesso ai fondi. 3. Anche se non specificamente indicati in cartografia sulle tavole del piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio comprensoriale i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltreché alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione. 4. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali, in accordo con gli organi comprensoriali e faranno parte dei programmi di sviluppo turistico, quale parte integrante dei programmi pluriennali di attuazione. 88

89 TITOLO QUINTO INSEDIAMENTI STORICI NORME DI ATTUAZIONE PER IL CENTRO STORICO PER GLI EDIFICI E MANUFATTI SPARSI CAPITOLO I GENERALITA ART. 74 FINALITÀ DEL P.R.G. 1. Il P.R.G. relativo all Insediamento Storico di Giovo, sulla base dei criteri di cui alla L.P. 1/93, propone la protezione e la riqualificazione nonché la salvaguardia, la promozione ed il recupero dell insediamento storico esistente sul territorio del Comune di Giovo, inteso sia come aggregato in centri e nuclei, sia come edifici e manufatti isolati sul territorio. 2. Il P.R.G. si propone altresì la salvaguardia e la valorizzazione di tutti gli elementi costruiti e dei luoghi non edificati di rilevanza storica, ambientale o tradizionale. 3. Il P.R.G. fornisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei Piani Attuativi per l esecuzione degli interventi sul territorio come previsto dall art. 3 della L.P. 1/08. ART. 75 CONTENUTO ED OGGETTO DEL P.R.G. 1. L azione del P.R.G. si esplica mediante interventi diretti e indiretti sui seguenti elementi: - volumi edificati; - spazi non edificati. 2. Tutti gli interventi ammessi sono definiti dalla presente normativa generale, gli interventi non previsti devono essere considerati vietati. 89

90 3. Gli elementi oggetto del P.R.G., sui quali si applica la presente normativa, sono da questa appositamente definiti ed individuati dalle cartografie di piano, secondo le relative legende. ART. 76 RINVIO. 1. Per quanto non disposto specificatamente nelle presenti Norme di Attuazione si fa rinvio alle Norme di Attuazione del P.R.G. per le aree non comprese nel centro storico, con particolare riferimento agli articoli 6, 48, 49, 51, 52 (del presente P.R.G.) ed in subordine alle Leggi vigenti ed al Regolamento Edilizio Comunale. CAPITOLO II ARTICOLAZIONE DEL P.R.G. RELATIVO AGLI INSEDIAMENTI STORICI. ART. 77 LIVELLI OPERATIVI. 1. L operatività del P.R.G. viene articolata nei seguenti livelli: - AREE CULTURALI OMOGENEE; - CENTRI E NUCLEI ANTICHI; - SINGOLI VOLUMI EDIFICATI; - AREE AD INTERVENTO UNITARIO; - AREE INEDIFICATE; - AREE SPECIALI. ART. 78 AREA CULTURALE OMOGENEA VALLE DI CEMBRA. Per aree culturali omogenee si intendono quelle porzioni territoriali caratterizzate da situazioni storico-geografiche unitarie, all interno delle quali le caratteristiche edilizie degli insediamenti storici, per le tipologie ed i materiali tradizionalmente impiegati, possono considerarsi simili. 90

91 ART. 79 INSEDIAMENTI STORICI. 1. Per insediamenti storici si intendono quelle porzioni urbane, appositamente perimetrate, composte da volumi edificati, spazi liberi, manufatti di interesse storico-culturale e viabilità interna, caratterizzate da una formazione di origine antica. 2. All interno di essi possono essere compresi anche volumi edilizi, manufatti di interesse storico-culturale o viabilità di formazione recente che siano venuti a inserirsi nel contesto di antica origine. 3. Gli edifici e gli elementi, presenti nei centri e nuclei antichi, che sono oggetto del P.R.G. vengono individuati e classificati a questi vengono attribuite specifiche tipologie di intervento. 3. Le tipologie di intervento, così come definite dall art. 77 bis della L.P. 22/91, definiscono unitamente all art. 103 le metodologie di conservazione e di trasformazione o sostituzione degli elementi edilizi e delle caratteristiche tipologiche. ART. 79 BIS INSEDIAMENTI STORICI ISOLATI. 1. Per insediamenti storici isolati si intendono quelle porzioni urbane, appositamente perimetrate o individuate puntualmente, composte da volumi edificati, spazi liberi, manufatti di interesse storico-culturale e viabilità interna, caratterizzate da una formazione di origine antica. 2. All interno di essi possono essere compresi anche volumi edilizi, manufatti di interesse storico-culturale o viabilità di formazione recente che siano venuti a inserirsi nel contesto di antica origine. 3. Gli edifici e gli elementi, presenti nei centri e nuclei antichi, che sono oggetto del P.R.G. vengono individuati e classificati, e a questi vengono attribuite specifiche categorie di intervento e possibilità di ampliamento. 4. Al fine di favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggisticoambientali del territorio comunale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. (1992) e le rispettive aree di pertinenza, individuati con apposita simbologia sulla cartografia di Piano, potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla sostituzione edilizia, e potranno 91

92 essere ampliati, oltre agli aumenti di volume consentiti dall art. 104, nella misura massima stabilita in ciascuna scheda di riferimento dei singoli edifici, che comunque non può superare il 30% del volume originario. Nel caso di più edifici contigui, l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un progetto unitario che interessi l intero compendio edilizio. 5. Ai fabbricati potrà essere cambiata l originaria destinazione d uso con incremento delle unità abitative. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di una nuova unità abitativa o un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. E ammessa la realizzazione di ulteriori unità abitative, purché tale incremento sia finalizzato a soddisfare la richiesta di residenza ordinaria per variazioni del nucleo familiare originario ivi residente, con vincolo da annotare nel Libro Fondiario. 6. Tale possibilità di cambio di destinazione d uso è preclusa agli edifici che presentano vincoli di destinazione agricola annotato nel libro fondiario, in quanto realizzati o trasformati ai sensi degli articoli che normano le aree agricole o che costituiscono l alloggio ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo. 7. Per le aree di pertinenza, individuate in cartografia, sono ammesse tutte le trasformazioni pertinenti con la funzione residenziale. Gli interventi dovranno armonizzarsi con i preesistenti manufatti e con il contesto, rispettando la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali dei manufatti. Le categorie di intervento, contenute nel capitolo terzo delle presenti norme, definiscono unitamente all art. 103 delle presenti norme le metodologie di conservazione e di trasformazione o sostituzione degli elementi edilizi e delle caratteristiche tipologiche. ART. 80 VOLUMI EDIFICATI. 1. Per volumi edificati si intendono gli elementi costruiti, individuati dal P.R.G. all interno o all esterno dei centri e nuclei antichi, per i quali esso detta norme o azioni di comportamento. Essi sono distinti in: - unità edilizie, - volumi accessori, 92

93 - volumi precari e superfetazioni, - ruderi, - manufatti di interesse storico culturale, 2. Per essi il P.R.G. specifica i criteri di definizione, classificazione ed intervento, rimandando alla cartografia per la loro individuazione. ART. 81 AREA INEDIFICATA. 1. Vengono individuate dal P.R.G. come aree inedificate sia le aree libere che ricadono all interno del perimetro di centro o nucleo antico, sia le aree esterne particolarmente significative per il notevole interesse ambientale e tradizionale che rivestono. Esse sono classificate in: - Aree di pertinenza, - Area storico-artistica, - Viabilità e spazi di sosta. 2. Le aree di pertinenza sono quelle aree libere, interne ai centri e nuclei antichi, pavimentate o meno, che non hanno caratteristiche di pregio. Sono assimilate a queste, gli orti e i fondi agricoli eventualmente inclusi nelle perimetrazioni suddette. 3. Le aree storico-artistiche sono quegli spazi liberi, interni o esterni ai centri e nuclei antichi, che rivestono particolare significato nel contesto urbano, per il valore ambientale o tradizionale. Tra questi: parchi e giardini, pertinenze di edifici pubblici o di uso collettivo, sia caratterizzate da masse arboree o da verde, che da selciati o pavimentazioni, cimiteri. 4. Viabilità e spazi di sosta sono le aree libere utilizzate per la circolazione e la sosta di veicoli e di pedoni, anche se non appositamente attrezzate a tale scopo. 5. Il P.R.G. individua sulle cartografie, con apposita simbologia, unicamente le Aree storico-artistiche, rimandando all individuazione catasto-tavolare la distinzione tra aree di pertinenza, viabilità e spazi di sosta. Individua altresì, a scopo puramente indicativo, la viabilità principale esterna ai centri e nuclei antichi. 6. Le presenti norme, oltre a stabilire le azioni di salvaguardia e valorizzazione, definiscono, laddove indicato dalle cartografie, i modi di utilizzo e le destinazioni d uso delle aree inedificate. 93

94 ART. 82 AREA SPECIALE. 1. Vengono definite aree speciali le aree, edificate o meno, che sono utilizzate o destinate dal P.R.G. ad assolvere funzioni particolari o complementari alla residenza. Esse sono: - Area di rispetto storico, ambientale e paesistico; - Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici; - Aree per miglioramenti viari; - Area per parcheggi. 2. Le aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono le aree, esterne ai perimetri di centro e nucleo antico, che per motivi di visuali paesistiche o per il particolare rapporto tra uomo e natura che le connotano, sono meritevoli di azione di salvaguardia. 3. Gli edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici indicano gli edifici, interne ai perimetri di centro e nucleo antico, adibiti o da adibirsi ad uso pubblico, o le aree sulle quali esistono o possono essere realizzati servizi pubblico o attrezzature pubbliche. 4. Le aree per miglioramenti viari sono le aree, interne ai perimetri di centro e nucleo antico, sulle quali si rendono opportuni interventi di miglioramento viabilistico mediante ampliamento della sede stradale o per la formazione di marciapiedi ed altro anche attraverso interventi parziali di demolizione e simili. Interventi di demolizione non sono ammessi su edifici soggetti a restauro. 5. Le aree per parcheggi sono aree libere, interne ai perimetri di centro e nucleo antico, sulle quali devono essere realizzate idonee strutture di parcheggio, per queste vige la normativa specifica del PRG.. 6. Tutte le aree speciali sono appositamente individuate dalle cartografie del P.R.G. e distinte secondo la destinazione d uso. 94

95 CAPITOLO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI. ART. 83 MANUTENZIONE ORDINARIA. 1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l efficienza dell edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L intervento dovrà comunque tendere alla riqualificazione formale dell edificio conservando o riproponendo materiali tradizionali. 2. Gli interventi ammessi sono i seguenti: Opere esterne: - manutenzione periodica del verde (orti, giardini); - riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviale, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle ; Opere interne: - tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici; - riparazione di infissi e pavimenti; riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; L intervento di manutenzione deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell area o della tipologia edilizia locale. ART. 84 MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessari per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso. 95

96 2. Gli interventi ammessi da effettuarsi secondo le indicazioni del Prontuario di cui all art. 103 sono i seguenti: Opere esterne e interne: - sistemazione dell assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni; - rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti); - realizzazione di isolamento termico interno. Quest opera va tuttavia messa in relazione alla categoria dell edificio: va esclusa dalla categoria del restauro e comunque in presenza di pitture e decorazioni significative. - rifacimento con medesime modalità e con gli stessi materiali degli elementi tradizionali presenti come abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali : inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc. - rifacimento con medesime modalità della copertura; - consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ecc.) - rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali; - creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.); 3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l elemento tradizionale esistente o sostituire l elemento non tradizionale esistente. 4. L intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli impianti tecnologici, nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. ART. 85 RESTAURO. (R1) 1. Sono qualificati interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell ambito di una destinazione d uso compatibile. 2. L intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richieste dalle esigenze d uso, nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. 96

97 3. Il restauro è un intervento molto complesso e molto delicato che si applica agli edifici di particolare valore architettonico, tipologico storico o monumentale. 4. Particolare attenzione va posta ai materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l edificio su cui si interviene ma anche l ambiente in cui esso è collocato. 5. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi : Opere esterne e interne : - sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni ; - rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ) ; - rifacimento delle coperture con tecniche tradizionali mantenendo o ripristinando il manto originario ; - consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti) o ricostruzione con medesime caratteristiche tecniche e materiali degli elementi di cui è documentata la condizione di irrecuperabilità e di degrado ; - riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile ; - demolizione obbligatoria delle superfetazioni degradanti ; - eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico ; - nuove tramezzature interne, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni) ; - destinazione d uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell edificio; - destinazione dei singoli locali, compresi nell edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.) - restauro di singoli elementi culturali architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, affreschi e decorazioni). 7. Possono essere effettuate operazioni di restauro su singoli elementi di valore culturale, decorativo o architettonico sia esterni che interni. 8. Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, è comunque necessaria la preliminare autorizzazione agli effetti della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55, così come gli edifici pubblici che alla data di intervento risultano avere più di 50 anni sono da considerarsi vincolati ai sensi dell art. 4 della Legge 1 97

98 giugno 1939, n e s.m. Il progetto per il restauro di tali edifici potrà essere redatto esclusivamente da un architetto abilitato. ART. 86 RISANAMENTO CONSERVATIVO. (R2) 1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all adeguamento all uso moderno dell intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico sanitario, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l impianto tipologico organizzativo iniziale. 2. E prescritto per gli edifici costituenti il tessuto edilizio di interesse storico artistico e documentario, che pur avendo subito interventi di trasformazione, conservino precisi caratteri tipologie architettonici che possono essere ulteriormente ripristinati. 3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammissibili i seguenti interventi da effettuarsi secondo le indicazioni vincolanti del Prontuario di cui all art.103: Opere esterne: - copertura : rifacimento rispettando l originaria pendenza, l originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione ; - abbaini e finestre in falda: per le modalità progettuali si veda art. 103; - balconi, ballatoi e collegamenti verticali esistenti: lievi modifiche nell andamento nel rispetto delle tipologie tradizionali ; - tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo nuovi fori ; - fori: modifiche ai fori o al sistema dei fori, (purché i contorni originari non siano in pietra) nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell edificio ; - per gli edifici isolati esterni ai centri abitati è ammessa l apertura di fori preferibilmente di forma quadrata (max cm. 90 x 90) o rettangolare (max cm. 80 x 120). - negli edifici a destinazione originaria non residenziale per i quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali: tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive e formali coerenti con l edilizia tradizionale del luogo e secondo quanto previsto dall art.103; - è ammessa l installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici 98

99 possono essere realizzati anche all esterno dell edificio; tutti gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell impianto strutturale e distributivo dello stesso. Opere interne: - murature portanti: demolizioni limitate che permettano la lettura della distribuzione originaria ; - solai : modifiche di quota compatibili con il sistema dei fori, con gli altri elementi esterni (balconi, ballatoi) e con il mantenimento di eventuali volte; - scale: rifacimento preferibilmente nella stessa posizione con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e possibile l inserimento di nuovi collegamento verticali interni a servizio degli spazi recuperati con materiali e tecniche tradizionali; è possibile l inserimento di nuovi collegamenti verticali con ascensori nel rispetto degli elementi architettonici significativi; - a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti sono ammessi nuovi collegamenti verticali, l installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini passo d uomo delle dimensioni massime di ml. 1,00 x 1,00. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca. - sono ammesse soppalcature interne; Non è ammesso ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell edificio nel qual caso si devono osservare le disposizioni dell art. 103, 104 e 105 delle presenti Norme. 4. Tutte le opere dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici e architettonici del singolo edificio, ma anche alla omogeneità delle cortine edilizie, della strada o della piazza in cui l edificio è inserito. Materiali, tecniche e particolari dovranno essere quelli tradizionali contenuti nel prontuario di cui all art. 103 e/o documentati come esistenti e comuni in analoghi edifici storici. 5. Il risanamento conservativo se consente dunque tutti gli interventi richiesti dalle esigenze abitative attuali ha l obiettivo, per quanto riguarda l esterno di conservare o recuperare gli elementi della tipologia originaria. 6. Nelle singole schede di analisi possono essere indicati sia gli elementi incongrui che il progetto dovrà eliminare o quelli da conservare e valorizzare. 7. Ai sensi dell art. 121 della L.P. 1/08, se l'interessato ad interventi su edifici soggetti a risanamento dimostra al Comune, mediante la presentazione di una perizia, che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per tale tipologia di intervento, il Consiglio comunale può autorizzare il rilascio del provvedimento autorizzativo per la realizzazione del progetto di recupero 99

100 proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il Consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In deroga al titolo III della L.P. 1/08, il parere della struttura provinciale competente costituisce autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, se richiesta. Il presente comma non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti, salvo che l'interessato non fornisca adeguata documentazione intesa a dimostrare che i crolli parziali o totali non sono stati causati volontariamente oppure da grave negligenza e imperizia nell'esecuzione di interventi in corso di svolgimento sulla costruzione o che eventuali demolizioni parziali o totali sono state eseguite in ottemperanza ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Comune al fine di garantire la sicurezza pubblica. In tal caso, il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato alla valutazione favorevole da parte della Provincia in merito all'adeguatezza delle motivazioni prodotte dall'interessato sulle cause dei crolli. ART. 87 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. (R3) 1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d uso. L intervento comprende la possibilità di variare l impianto strutturale interno e distributivo dell edificio, modificandone l aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite. 2. E prescritto per gli edifici costituenti il tessuto edilizio che abbiano perduto la loro identità tipologica tradizionale o che siano di recente edificazione. 3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono previsti i seguenti interventi da effettuarsi secondo le indicazioni del Prontuario di cui all art Opere esterne: - fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; per quelli nuovi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel Prontuario; - tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali; - collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali; - sporti e collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali; 100

101 - rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell edificio nel rispetto del Prontuario di cui all art Opere interne: - solai: nessun vincolo; - collegamenti verticali: nessun vincolo; - distribuzione: nessun vincolo; - murature: nessun vincolo; - è ammesso ampliamento di volume secondo le prescrizioni dei successivi artt.103, 104 e 106 delle presenti Norme; - dati i caratteri di questi edifici, l obiettivo delle opere è di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e tradizionale omogeneità degli insediamenti storici nelle singole schede di analisi può essere indicato sulla fotografia qualche elemento incongruo che il progetto dovrà eliminare o migliorare. 4. Ai sensi dell art. 121 della L.P. 1/08, se l'interessato ad interventi su edifici soggetti a risanamento dimostra al Comune, mediante la presentazione di una perizia, che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per tale tipologia di intervento, il Consiglio comunale può autorizzare il rilascio del provvedimento autorizzativo per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il Consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In deroga al titolo III della L.P. 1/08, il parere della struttura provinciale competente costituisce autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, se richiesta. Il presente comma non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti, salvo che l'interessato non fornisca adeguata documentazione intesa a dimostrare che i crolli parziali o totali non sono stati causati volontariamente oppure da grave negligenza e imperizia nell'esecuzione di interventi in corso di svolgimento sulla costruzione o che eventuali demolizioni parziali o totali sono state eseguite in ottemperanza ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Comune al fine di garantire la sicurezza pubblica. In tal caso, il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato alla valutazione favorevole da parte della Provincia in merito all'adeguatezza delle motivazioni prodotte dall'interessato sulle cause dei crolli. 101

102 ART. 88 DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE. (R4) 1. Intervento rivolto alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti, o alla demolizione e ricostruzione di parte di edifici o di manufatti esistenti in forte degrado o che deturpano l'aspetto architettonico tradizionale e ambientale del centro storico. 2. Nel caso di ricostruzione su sedime e con volumetria diversi dai precedenti dovranno essere rispettate le distanze tra le fronti degli edifici nel rispetto delle norme di codice civile; 3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l unità edilizia di riferimento nel rispetto delle indicazioni del Prontuario di cui all art Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostengo e difesa delle strutture non interessate dall'intervento. 5. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea. ART. 89 DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE. (R5) 1. Sono gli interventi rivolti alla sostituzione dell edificio. Intervento rivolto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro storico. 2. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfetazioni) l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l unità edilizia di riferimento. 3. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino di facciate. Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, purché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia, per proporzioni, spaziature, rapporto tra vuoti e 102

103 pieni e distanze, con le caratteristiche dell edilizia tradizionale secondo le indicazioni del Prontuario di cui all art.103; 4. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento. 5. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea. 6. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti comma è ammessa la demolizione totale di tutti gli elementi costituenti l unità edilizia. ART. 89 BIS SOSTITUZIONE EDILIZIA. (R6) 1. Intervento rivolto alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti. 103

104 CAPITOLO IV INTERVENTI SUI VOLUMI EDIFICATI ART. 90 UNITÀ EDILIZIA. 1. Per unità edilizia si intende il volume costruito aventi caratteristiche tipologiche indipendenti ed architettoniche unitarie. La sua determinazione è indifferente all'individuazione catastale e tavolare delle particelle edificiali o fondiarie. 2. Le unità edilizie sono individuate e distinte con numerazione progressiva nelle cartografie di piano. 3. Il P.R.G. attribuisce alle unità edilizie categorie di intervento compatibili a seconda del loro valore storico-culturale e tipologico-architettonico, indicazione che viene riportata sulle cartografie di piano e, unitamente alle prescrizioni particolari ed alle modalità di ampliamento, nella apposita scheda della unità edilizia. ART. 91 UNITÀ EDILIZIE COSTITUENTI VOLUMI ACCESSORI. 1. Trattasi di unità edilizie, recenti o antiche, anche di consistente volume edificato, adibite per lo più a ricovero mezzi, depositi agricoli, a servizio dell'abitazione o ad attività commerciali e artigianali. Per le loro funzioni e per le relazioni con le altre unità edilizie esse si trovano a far parte integrante del centro o del nucleo antico; ognuna di esse è individuata e distinta con numerazione progressiva nelle cartografie di piano e le prescrizioni specifiche sono previste in una apposita scheda. 2. Le scarse caratteristiche edilizie di pregio fanno sì che l'intervento di recupero debba essere teso ad ambientare tali unità edilizie nel contesto tradizionale, qualora non ne sia possibile la demolizione. 3. Per le unità edilizie costituenti Volumi Accessori è prevista la ristrutturazione edilizia con ampliamento di tipo A ; dove questi sono realizzati in aderenza o in appoggio ad altre unità edilizie a destinazione residenziale, se tipologicamente compatibile, ad esclusione del piano terreno, possono essere trasformati per realizzare in accorpamento alla Unità Edilizia principale un ampliamento dello spazio abitativo. 104

105 4. Le unità edilizie costituenti Volumi Accessori fisicamente isolate, non possono di norma essere trasformate in volumi residenziali; tale destinazione d uso è ammessa solo se prevista dalla scheda. E ammessa una nuova destinazione d uso residenziale dei piani superiori al primo quando il volume accessorio presenti una cubatura urbanistica superiore ai 300 mc.; in tutti i casi la destinazione del piano terreno non può essere trasformata in residenziale, è sempre obbligato il rispetto delle norme del R.E.C. 5. Su questi volumi sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o la demolizione senza ricostruzione. ART. 92 VOLUMI PRECARI E SUPERFETAZIONI. 1. Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo. 2. Viene definita superfetazione il volume edificato, di modeste dimensioni, in aderenza ad una unità edilizia per ampliarla e/o assolvere a funzioni non esplicate all'interno della stessa. 3. L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico. 4. Per i volumi precari e le superfetazioni è prescritta la demolizione senza ricostruzione. 5. I volumi precari e le superfetazioni non sono espressamente individuati dalle cartografie. 6. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo. ART. 93 MANUFATTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE. 1. I manufatti e i siti che rivestono un interesse storico e culturale ubicati sul territorio comunale sono individuati sulla cartografia di P.R.G. In particolare: 105

106 a. edifici e siti sottoposti direttamente a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e della L.P. 17 febbraio 2003 n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali). b. manufatti ed aree sottoposte a vincolo indiretto, individuati tavolarmente, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; c. elementi costruiti aventi importanza per il significato storico-culturale, o per la particolare fattura o ancora per l'uso tradizionale che svolgono, quali: - fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi; - capitelli votivi, edicole, crocifissi; - archi, stemmi, porticati; - croci, cippi; - elementi vari di importanza storico-tradizionale. 2. Gli interventi sui beni tutelati dalle norme sopra citate sono soggetti a preventivo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento. 3. I beni non tutelati dalla Norma statale, ma individuati sulla cartografia di P.R.G., per il significato che rivestono o per l'uso che svolgono devono essere salvaguardati e valorizzati, consentendo laddove necessario, il recupero funzionale. 4. Per i manufatti di interesse storico culturale è prescritto il restauro. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria. Ogni intervento deve garantire la permanenza dell'elemento nel sito originario. 5. Eccezionalmente, e solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico e fatto salvo il nulla osta della Soprintendenza è ammessa la traslazione dell'elemento, di cui al comma 1 lettera c, nelle immediate adiacenze. 6. Qualora per la natura stessa dell'elemento, o del materiale con cui è costruito, esso sia soggetto a degrado, deve essere opportunamente salvaguardato. ART. 94 FRONTI DI PREGIO E DA RIQUALIFICARE. a) Fronti di pregio: 1. Trattasi di fronti edilizi continui, prospicienti spazi pubblici o inedificati, che per il loro pregio concorrono a determinare ambienti urbani particolarmente significativi. 106

107 2. Indipendentemente da quanto prescritto per le relative unità edilizie, sui fronti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro. In particolare per le unità edilizie soggette a ristrutturazione, ma con fronte vincolato, l'intervento su questo dovrà tendere ad intonarlo il più possibile con le unità edilizie adiacenti, rispettandone proporzioni e dimensioni, forature e ritmi compositivi. 3. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, potrà predisporre d'ufficio un progetto d'insieme, relativo all'intero fronte edificato di pregio, contenente le indicazioni specifiche per gli interventi di recupero e di salvaguardia, da realizzarsi dai singoli privati. Ove manchi il citato progetto d'insieme, l'unità minima di riferimento deve essere l'intero fronte di una unità edilizia. 4. L'intervento di recupero, realizzato su un'intera unità edilizia, caratterizzata da un fronte di pregio, deve obbligatoriamente ricomprendere il fronte stesso. b) Fronti da riqualificare: 1. Trattasi di fronti edilizi, prospicienti spazi pubblici o inedificati, che risultano compromessi da interventi incompatibili, la cui valorizzazione e ripristino concorrono a determinare ambienti urbani significativi. 2. Per i fronti da riqualificare, come indicati in cartografia, è richiesta una specifica progettazione d'assieme estesa ad un ambito significativo, non inferiore all'unità edilizia. Il progetto di riqualificazione di tali fronti, tenendo conto degli interventi ammessi per le unità edilizie cui i prospetti appartengono, potrà proporre modificazioni dimensionali delle partiture e delle dimensioni delle aperture anche in difformità a quanto consentito dalle categorie di intervento stabilite per i rispettivi edifici. 3. L'intervento di recupero, realizzato su un'intera unità edilizia, caratterizzata da un fronte di pregio, deve obbligatoriamente ricomprendere il fronte stesso. 4. Gli interventi che attueranno la progettazione d'assieme potranno essere eseguiti fronte per fronte. 107

108 ART. 95 DESTINAZIONI D'USO. 1. Nuove destinazioni d'uso sono consentite solo se compatibili con la residenza e comunque non moleste né nocive. Le destinazioni d'uso in essere sono consentite. 2. La modifica della destinazione in atto dovrà comunque attenersi ai seguenti criteri: a) per le unità edilizie assoggettate dal P.R.G. ad interventi di ristrutturazione e risanamento il volume adibito a residenza, al netto dei volumi tecnici, depositi o garages anche se di pertinenza delle abitazioni, non dovrà essere inferiore al 50% del volume complessivo dell'unità edilizia; b) per le unità edilizie assoggettate dal P.R.G. ai soli interventi di restauro non viene imposto alcun limite. 3. I precedenti criteri non si applicano qualora l'unità edilizia venga adibita anche parzialmente a sede di servizi pubblici. In questa ipotesi è ammessa, per il solo raggiungimento delle finalità previste da leggi e regolamenti vigenti, la deroga alle prescrizioni ed ai limiti imposti dalla categoria tipologica di appartenenza. 4. Fermo restando l'obbligo della richiesta di concessione edilizia per gli interventi comprendenti opere edilizie, le modifiche di destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono soggette a Dichiarazione di Inizio attività. Nel caso di richiesta del cambio di destinazione d'uso, l'interessato dovrà comunque fornire tutta la documentazione necessaria a valutare in termini edilizi ed urbanistici le trasformazioni che si propongono: in particolare la documentazione relativa agli spazi liberi di pertinenza dell'unità edilizia, alla viabilità di accesso, ai parcheggi e ai garages, alle destinazioni d'uso in atto e previste. 5. L'autorizzazione di cui al precedente quarto comma, che dovrà essere richiesta al Sindaco, munita della documentazione già precisata potrà essere rilasciata solo ove le opere programmate siano conformi alle destinazioni d'uso sancite dal presente piano. 108

109 CAPITOLO V INTERVENTI SU AREE INEDIFICATE ART. 96 AREA DI PERTINENZA. 1. Le aree di pertinenza sono distinte anche secondo l uso del suolo in: - orti e giardini; - cortili privati, strade e piazze; - coltura agricola (frutteto, vigneto, arativo ecc.); - bosco e improduttivo; - area in cui è stata individuata la presenza di pavimentazione tradizionale. 2. Le aree destinate a pertinenza di edifici come orti e giardini, cortili privati, coltura agricola, possono essere utilizzate per ampliamenti volumetrici delle unità edilizie soggette a ristrutturazione in base all art. 87 delle presenti Norme, se e come previsto dalla scheda dell unita edilizia che è parte integrante della presente normativa. E ammessa anche la edificazione di fabbricati accessori o integrativi delle funzioni abitative o della conduzione agricola. Oltre a ciò, sarà possibile la costruzione di manufatti di cui all allegato (Tavola D1, D2, D3, D4, D5, D6), nel rispetto delle distanze previste nell art. 16 e 17 delle presenti Norme. 3. Sulle aree di pertinenza destinate dal piano ad orti e giardini e cortili privati, qualora non siano interessate da vincoli e dalle procedure derivanti dall obbligo di piano attuativo o di piano di comparto, sono ammessi gli interventi di: - pavimentazione; - modifiche dell'andamento naturale del terreno. 4. Sulle aree destinate a coltura agricola sono ammissibili oltre a quanto attinente alla normale coltivazione agricola i seguenti interventi: - ripristino di pavimentazioni tradizionali; - modifiche dell'andamento naturale del terreno; - piantumazione arboree ed arbustive. 5. Le strade e le piazze ed i cortili privati indicati come pavimentazione tradizionale sono aree che vengono vincolate allo stato di fatto, non sono pertanto ammessi gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo. Sono aree pubbliche e private per le quali sono ammissibili i seguenti interventi: - arredo urbano; - piantumazione arboree ed arbustive; - ripristino o nuova formazione di pavimentazioni tradizionali; 109

110 - il mantenimento e ripristino della pavimentazione tradizionale dove risulta manomessa o degradata; 6. Le aree a bosco sono aree private o pubbliche per le quali sono ammissibili i seguenti interventi: - leggere modifiche dell'andamento naturale del terreno. - piantumazione arboree; 7. L'edificazione di fabbricati accessori o integrativi, come prevista al secondo comma, sulle aree di pertinenza, è ammessa nel rispetto delle seguenti norme: a) preventiva demolizione di volumi precari e superfetazioni esistenti nell'area, o sull unità edilizia di riferimento, senza recupero del volume relativo; b) preventiva demolizione di volumi accessori individuati dal P.R.G. - I.S. come "unità edilizie costituenti volumi accessori di origine incerta", con recupero a fini costruttivi del volume edificato; c) lotto minimo non inferiore a mq. 200 di superficie libera o resa libera; d) superficie coperta massima anche se interrata, del nuovo volume non superiore al 20% dell'area libera o resa libera, e comunque mai superiore agli 80 mq., nel caso di edificazione senza recupero di volume; e) elevazione dei precedenti limiti rispettivamente al 30% e a 100 mq., nel caso di edificazione con recupero di volume; f) altezza massima contenuta entro i 4 m., dal colmo della copertura; g) copertura con tetto a una o più falde se in aderenza, altrimenti a più falde; h) edificazione con materiali edilizi e tipologie tradizionali secondo quanto previsto all art. 103; i) esclusione di qualsiasi utilizzo residenziale del nuovo volume; j) ferme restando, per quanto compatibili, le precedenti prescrizioni, si prescinde dal lotto minimo nel caso di realizzazione di fabbricati accessori, interrati o seminterrati, di superficie non superiore a 25 mq., che rispetto all'andamento originario del terreno sporgano per non più di tre facciate, di cui una per intero e le altre ognuna al massimo per 1/3 della sua superficie. 8. I nuovi volumi non dovranno occultare, neppure parzialmente, elementi di pregio architettonico isolati, o appartenenti ad unità edilizie. Essi dovranno essere edificati in aderenza o continuità con muri di recinzione o volumi esistenti, purché questi non siano stati classificati dal P.R.G. - I.S. come: - "Unità edilizie destinate a restauro"; - "Unità edilizie destinate a risanamento conservativo"; - "Manufatti di interesse storico- culturale ; E' fatto salvo nel caso di edificazione a confine tra privati, l'obbligo dell intavolazione del diritto o del consenso con scrittura privata con firma autenticata. 110

111 ART. 97 AREA STORICO ARTISTICA. 1. Sulle aree significative, qualora non siano interessate da vincoli di intervento sono ammessi gli interventi di: - piantumazione arborea con essenze locali; - arredo esterno con elementi tipici della tradizione locale; - ripristino di pavimentazioni con materiali e forme tradizionali; - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali. 2. In tali aree è altresì ammessa l'edificazione di volumi anche accessori o integrativi delle funzioni abitative, o della conduzione agricola, o per servizi pubblici, secondo i seguenti parametri: a) preventiva demolizione di volumi precari e superfetazioni esistenti nell'area, senza recupero del volume relativo; b) preventiva demolizione, se in contrasto con le presenti norme, di volumi accessori individuati dal P.R.G. come "unità edilizie costituenti volumi accessori di origine incerta", con recupero a fini costruttivi del volume edificato; c) lotto minimo non inferiore a mq di superficie libera o resa libera; d) superficie coperta massima del nuovo volume non superiore, e comunque mai superiore ai 100 mq.; - altezza massima contenuta entro i 7,50 ml.; - copertura con tetto a una o più falde secondo l orientamento prevalente nella zona; - edificazione con materiali edilizi come previsto dall art. 103; - esclusione di qualsiasi utilizzo produttivo o commerciale del nuovo volume; - quanto altro previsto al comma 4 dell'art Non è ammessa la modifica dell'andamento naturale del terreno se non per la realizzazione di percorsi lastricati e la pavimentazione di piazzali. ART. 98 VIABILITÀ LOCALE ESISTENTE. 1. Sulle aree classificate dal P.R.G. come viabilità sono ammessi i seguenti interventi: - pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali; - arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale; 111

112 - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali; - creazione o ripristino di marciapiedi; - piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali; - apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari come da R.E.C., nonché organizzazione degli spazi di sosta, secondo quanto previsto dal codice della strada vigente. 2. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi: a) creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati; b) creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare. 3. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili. 112

113 CAPITOLO VI INTERVENTI SULLE AREE SPECIALI. ART. 99 AREA DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO. 1. Nelle aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono ammesse le seguenti opere: a) recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione di cui all'art. 87 della presente normativa, qualora tali unità non siano individuate e catalogate dal P.R.G. come edifici sparsi di interesse storico-artistico, nel qual caso valgono le indicazioni riportate nella specifica scheda. Sono inoltre sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione di impianti tecnici al loro servizio; non sono ammessi aumenti di volume. b) le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole; c) il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali; d) la creazione di tracciati viari e di parcheggi di superficie purché non ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali tradizionali; e) la realizzazione di aree a verde pubblico e piccoli impianti sportivi. f) la costruzione di manufatti necessari per la manutenzione del verde e spogliatoi o servizi di volume non superiore a 60 mc. realizzati con materiali e tipologie tradizionali. g) la realizzazione di fabbricati accessori, interrati o seminterrati, a servizio degli edifici esistenti, che rispetto all'andamento originario del terreno sporgano per non più di tre facciate, di cui una per intero e le altre ognuna al massimo per 1/3 della sua superficie. Per tali fabbricati accessori, la volumetria massima ammissibile, per ciascun edificio esistente, è di mc. 200, calcolata entro e fuori terra. 2. In dette aree sono vietate: - le nuove costruzioni, con esclusione dei casi del comma 1; - la modifica dell'andamento naturale del terreno, salvo modeste modifiche dell andamento naturale del terreno, in corrispondenza delle aree pertinenziali di edifici esistenti, per poter effettuare interventi funzionali alla loro sistemazione; - la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista, se non per la parte strettamente necessaria alla sistemazione degli edifici esistenti. 113

114 ART. 100 EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI. 1. Negli edifici e sulle aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature pubbliche ad esclusione degli edifici classificati a restauro sono ammessi i seguenti interventi: a) per le aree libere si rimanda al disposto dell art. 49 delle norme di attuazione del P.R.G. con il rispetto dell art. 113 delle presenti norme. b) aree parzialmente libere, si rimanda all art. 49 delle norme di attuazione del P.R.G. con il rispetto del 3 comma dell art. 96, dell art. 103 delle presenti norme e con l esclusione degli edifici classificati a restauro sui quali si potrà intervenire secondo quanto previsto dalla norma specifica. c) recupero delle unità edilizie esistenti, e loro eventuale ampliamento, secondo le prescrizioni e i limiti delle categorie tipologiche di appartenenza. Qualora le unità edilizie ivi ricadenti siano utilizzate o destinate a sede di servizi o attrezzature pubbliche è ammessa la deroga di cui al comma 3 dell' art. 95; d) edificazione di volumi accessori alla funzione pubblica quali chioschi, depositi attrezzi e mezzi e simili, secondo i seguenti parametri: - superficie coperta massima del nuovo volume non superiore al 20% dell'area libera o resa libera e comunque mai superiore a 80 mq.; - altezza massima contenuta entro i 4 ml., dal colmo della copertura; - copertura con tetto a più falde; - edificazioni con materiali e tecniche edilizie tradizionali secondo il disposto dell art. 103; - esclusione di qualsiasi utilizzo residenziale del nuovo volume; - parcheggi regolamentati. 2. Qualsiasi intervento, anche parziale, deve essere realizzato a seguito di approvazione di un progetto unitario interessante l'intera area. ART. 101 AREE PER MIGLIORAMENTI VIARI. 1. Nelle aree indicate dal P.R.G. come suscettibili di miglioramenti viari sono ammessi i seguenti interventi: - demolizione di porzioni di unità edilizie, anche in difformità con quanto prescritto per le singole categorie tipologiche di appartenenza ad esclusione degli edifici classificati a restauro; - demolizione di opere di sostegno e di recinzione; - modifica dell'andamento naturale dei terreni; 114

115 - quanto altro previsto al primo comma dell'art. 97 della presente normativa. 2. Qualsiasi intervento, anche parziale, non previsto dalle schede delle singole Unità Edilizie, non potrà essere realizzato prima di una specifica variante al PRG redatta sulla base di un progetto unitario e complessivo interessante l'intera area. ART. 102 PARCHEGGIO. 1. Sulle aree destinate dal P.R.G. a parcheggio devono essere realizzate idonee strutture di sosta pubbliche. Esse possono essere a cielo aperto, chiuse o multipiano. In tal caso si dovranno rispettare i seguenti parametri: - copertura piana e, se del caso, interrata; - altezza massima non superiore ai 6,00 ml. dall'estradosso della copertura; - edificazioni con materiali e tecniche edilizie tradizionali secondo il disposto dell art L'intervento deve essere attuato a seguito di un progetto unitario interessante tutta l'area. L'iniziativa può essere anche mista, ovvero sia pubblica che privata, in tal caso è fatto obbligo di realizzare una struttura sufficiente per almeno quattro posti macchina di cui almeno il 50% sia destinato ad uso pubblico. 3. Sulle aree classificate dal P.R.G. come parcheggio sono ammessi i seguenti interventi: a) pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali; b) arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale; c) ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali; d) creazione o ripristino di marciapiedi; e) piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali; f) apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari come da R.E.C., nonché l organizzazione degli spazi di sosta secondo quanto previsto dal codice della strada vigente. 4. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi: a) creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati; b) creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare. 5. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili ad esclusione di quanto previsto dal presente articolo. 115

116 CAPITOLO VII ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 103 MODALITÀ PER L ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI PRONTUARIO. Gli interventi previsti sugli edifici e manufatti ricadenti negli insediamenti storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 1. Ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche edilizie tradizionali ed alla integrazione del manufatto nel contesto; prioritariamente gli aumenti di cubatura dovranno essere finalizzati alla regolarizzazione tipologica come previsto dalla Tabella A compresa nel Prontuario. 2. Dovranno essere usati materiali e tecniche per la loro posa in opera che rispecchiano la cultura edilizia e urbanistica della zona, qualora non sia possibile mantenere le modalità costruttive tradizionali è auspicabile che le soluzioni progettuali adottate siano sviluppate ed eseguite con forme e composizioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto del tessuto urbano circostante. 3. Al fine di indirizzare positivamente la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi nelle costruzioni e nei manufatti ricadenti negli insediamenti storici e negli edifici sparsi di antica origine, si affianca agli strumenti e diviene parte integrante del P.R.G. del Comune di Giovo, un prontuario nel quale sono evidenziati gli elementi architettonici ed i materiali impiegati nell edilizia di antica origine, unitamente ad un elenco di materiali ed elementi costruttivi consigliati e vietati. 4. Qualora l amministrazione comunale, adotti un Piano Colore o altro strumento regolamentare, relativo a tutto o a parte dell edificato storico o tradizionale, le indicazioni in esso contenute riferite alla coloritura degli edifici e in maniera più ampia al trattamento delle superfici esterne devono essere osservate, analogamente a quelle contenute nel Prontuario di cui al terzo comma del presente articolo. 116

117 ART. 104 AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SEMPRE AMMESSI. 1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termoacustico con l esclusione del cappotto esterno sulle murature in pietra, comportanti un aumento limitato di spessore degli elementi strutturali quali tetti, muratura portante interna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi. 2. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali. 3. E inoltre sempre ammesso quell aumento di volume, necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto (35-40%), che si ottiene alzando solamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina. ART. 105 AMPLIAMENTI DI VOLUME PER EDIFICI IN RISANAMENTO. 1. L ampliamento delle unità edilizie soggette a risanamento conservativo è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi dove è riportata la dicitura Risanamento A, sono sempre ammessi gli ampliamenti previsti dall art.114 ad esclusione della isolazione esterna alla muratura perimetrale. 2. L ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e deve attenersi ai seguenti criteri: a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni; b) misura massima dell ampliamento non superiore al 10% del volume lordo preesistente dell intera unità edilizia di riferimento; c) allineamento del nuovo volume con quello preesistente; d) realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti; e) aumento dell altezza dell unità edilizia di riferimento non superiore a m. 0,80; f) utilizzo esclusivamente residenziale; g) uso dei materiali e delle tecniche tradizionali come previsti nell art. 103 delle presenti norme; h) rispetto delle distanze da confini ed edifici e dei diritti di terzi come previsto dall art. 16 e 17 delle presenti Norme. 117

118 ART. 106 AMPLIAMENTI VOLUMETRICI IN RISTRUTTURAZIONE. 1. L ampliamento delle unità edilizie soggette a ristrutturazione è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi dove riportano la dicitura Risanamento seguita dalle lettere A ; B ; C, D, E ; che individua cinque tipologie diverse di intervento. 2. L ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e/o aggiunta laterale ed attenersi ai seguenti criteri: a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni; b) realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti; c) utilizzo esclusivamente residenziale; d) uso dei materiali tradizionali come previsti nell art. 103 delle presenti norme e) rispetto dei diritti di terzi e delle norme in vigore che regolano l'edificazione in aderenza o a distanza dai confini inferiori a quanto previsto dal C.C. 1. RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI TIPO A 1. L intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella misura massima del 20% del volume lordo preesistente, dell intera unità edilizia di riferimento ed attenersi ai seguenti criteri; a) allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno una fronte; b) il nuovo volume non potrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di colmo, delle unità edilizie eventualmente adiacenti. 2. RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI TIPO B 1. L intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella quantità di un modulo, come sottoevidenziato nel disegno e o fino al raggiungimento rispettivamente della quota di colmo e di gronda dell edificio adiacente più basso e allineando il nuovo volume con quello preesistente. 118

119 2. RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI TIPO C. 1. L intervento di ampliamento può avvenire solo per aggiunta laterale nella misura massima del 20% del volume lordo preesistente, dell intera unità edilizia di riferimento, o per un modulo come evidenziato nel disegno sottostante ed attenersi ai seguenti criteri; a) allineamento del nuovo volume con le fronti delle unità edilizie latistanti, nel caso di edificato a schiera o a blocco; b) allungamento del corpo di fabbrica negli altri casi; 119

120 4. RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI TIPO D 1. L intervento di ampliamento può avvenire sia per sopraelevazione che per aggiunta laterale senza limite di percentuale. 2. Si tratta di casi particolari per i quali il completamento della cortina edilizia viene ad essere una soluzione più congrua e razionale di un mantenimento dello stato di fatto che nella maggior parte dei casi è immagine e simbolo di degrado urbano. 3. L intervento di ampliamento dovrà attenersi ai seguenti criteri; - allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno un fronte; - il nuovo volume non dovrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di colmo, dell unità edilizia eventualmente adiacente; - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali; - pavimentazioni del terreno con materiali tradizionali e normalmente in uso. L intervento di ampliamento per sopraelevazione e/o aggiunta in aderenza è equiparato a nuova costruzione. 5. RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI TIPO E 1. L intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione. A tal fine le opere dovranno essere realizzate esclusivamente per il raggiungimento del minimo che consenta di applicare le disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale n 7694/76 dd. 17 settembre 1976, come recepite nel disposto del Regolamento Edilizio Comunale che regola l altezza minima per i sottotetti abitabili. 2. L intervento di ampliamento per sopraelevazione è equiparato a nuova costruzione. ART. 107 DEROGHE A NORME VIGENTI E NUOVI LIMITI. 1. Per le unità edilizie soggette a risanamento e ristrutturazione ai sensi degli articoli 87 e 88 della presente normativa, è ammessa la deroga agli articoli 7, 8 e 9 del D.M , n La distanza di nuovi volumi dai confini non deve essere inferiore a quella stabilita dall art. 16 delle presenti Norme. 120

121 3. Rispetto ai confini, è ammessa l'edificazione in aderenza, appoggio o a distanza inferiore da quella sopra definita, previa servitù debitamente intavolata o scrittura privata con firma autenticata del proprietario finitimo. 4. La distanza di nuovi volumi dalle costruzioni non deve essere inferiore a quanto previsto dall art. 17 delle presenti Norme. 5. E' ammessa l'edificazione in aderenza o appoggio ad un fabbricato esistente, e, nel rispetto del primo comma, è ammessa l edificazione sulla linea di confine previa servitù debitamente intavolata o scrittura privata con firma autenticata del proprietario finitimo. 6. Nuovi volumi, prospicienti pubbliche vie, piazze o spazi pubblici devono osservare gli allineamenti, se non specificatamente indicati in cartografia, dei volumi limitrofi. 7. Ampliamenti di volume per sopraelevazione, su unità edilizie prospicienti pubbliche vie o spazi pubblici, sono ammessi nel rispetto di quanto stabilito dall art. 873 del Codice Civile per le distanze tra gli edifici. ART. 108 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI. 1. Per le unità edilizie oggetto del P.R.G., al fine di ottenere la prescritta concessione edilizia, oltre a quanto previsto di norma dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme in vigore, deve essere presentata la sottoelencata documentazione tecnica: a) Stato di fatto: - Rilievo dell'edificio in scala non inferiore a 1:50 comprendente: planimetrie quotate di tutti i piani con indicazioni precise degli utilizzi in atto, delle superfici e delle altezze di tutti i vani o loro porzioni, nonché dei materiali o trattamento delle superfici interne. Per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo dovranno essere specificate anche le orditure strutturali e i relativi materiali; - planimetria quotata della copertura con indicazioni delle falde e dei materiali impiegati, nonché della posizione e dimensione di abbaini, torrette di camini, lucernari e simili; - prospetti esterni e su spazi liberi interni con indicazione dei materiali, elementi di finitura, decorazioni e colori; 121

122 - sezioni longitudinali e trasversali quotate, in numero sufficiente, indicanti con precisione i materiali delle parti strutturali, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai e delle volte, gli sporti degli aggetti; - per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo dovranno essere allegati anche particolari, in scala non inferiore a 1:20, indicanti caratteristiche esecutive e consistenze di elementi strutturali, architettonici, decorativi; - Rilievo degli spazi aperti in scala non inferiore a 1:200 comprendenti: - planimetria quotata dell'area di pertinenza; - indicazione a semplice contorno di ogni elemento qualificante esistente (fontane, edicole, cancelli, archi...); - indicazione del tipo di pavimentazione nonché, ove esistenti, delle essenze arboree ad alto fusto presenti; - Documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa, riguardante: - prospetti dell'edificio e della copertura; - elementi strutturali interni con particolare riguardo alle scale, ai solai e alle volte, nonché agli elementi architettonici e decorativi di pregevole fattura o di uso tradizionale quali: contorni di aperture, stufe e caminetti, arredi fissi, stucchi e simili; - Dati metrici complessivi relativi alla consistenza edilizia, con distribuzione fra i vari utilizzi (abitazione, accessori, altro; - Relazione illustrativa: per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo la relazione dovrà essere integrata da una relazione storica accompagnata da riproduzioni di eventuali documenti iconografici, nonché la planimetria sintetica dei processi evolutivi dell'unità edilizia attraverso il tempo, deducibili da documenti o specifici sondaggi strutturali; - Rappresentazione stereometrica, in scala non inferiore a 1:200, della composizione volumetrica dell'unità edilizia con riferimento anche alle unità edilizie adiacenti o limitrofe; b) Progetto: - Proposta d'intervento in scala non inferiore a 1:50 comprendente: - planimetrie quotate di tutti i piani con specificazione per tutti i vani, o porzione di essi, delle destinazioni d'uso previste, delle altezze e delle superfici, nonché del trattamento delle superfici e dei materiali impiegati; - planimetria delle coperture con indicazioni dei materiali della posizione e dimensione di abbaini, torrette per camini, lucernari, lattoniere e quanto altro previsto, specificando per il manto di copertura la forma degli elementi, l'impasto ed il colore; - prospetti esterni e su spazi liberi quotati con indicazioni precise delle opere di consolidamento, rifiniture murarie, intonaci e infissi, compresi materiali impiegati e loro trattamento superficiale e colore. Specificazione per gli 122

123 infissi del tipo di serramento proposto ed eventuale sistema di oscuramento; - sezioni longitudinali e trasversali quotate ed in numero sufficiente alla comprensione dell'intervento, indicanti con precisione i nuovi interventi sulle parti strutturali, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai e gli sporti degli aggetti, con specificazione dei materiali impiegati ed il trattamento superficiale; - per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo dovranno essere allegati particolari esecutivi in scala non inferiore a 1:20 delle parti interessate a consolidamento, ripristino o sostituzioni strutturali, con specificazione delle operazioni, degli elementi e dei materiali proposti; - Proposta d'intervento sugli spazi aperti in scala non inferiore a 1:200 comprendente: - indicazione delle destinazioni previste e, se del caso, delimitazione delle relative aree; - indicazione del trattamento del suolo o del tipo di materiale impiegato per la sua pavimentazione specificando caratteristiche materiali, dimensionali e cromatiche; - indicazione simbolica degli altri interventi quali arredi, messa a dimora di essenze arboree, illuminazione; - Dati metrici complessivi, relativi alla nuova consistenza edilizia, con distinzione fra i vari utilizzi proposti (abitazioni, accessori, terziario...); - Relazione illustrativa contenente la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire, la loro motivazione, nonché le caratteristiche dei materiali da impiegare. 123

124 CAPITOLO VIII PRESCRIZIONI FINALI ART. 109 DEROGHE. 1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge, secondo il disposto dell art. 104 della L.P. 22/91, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale. L elenco delle categorie di edifici e opere di interesse pubblico ai fini dell esercizio del potere di deroga è riportato nella delibera di Giunta Provinciale n dd Nessuna concessione edilizia in deroga potrà essere concessa nel caso di edifici destinati dal P.R.G. a restauro, se non attinente alla installazione di attrezzature tecnologiche indispensabili alla fruizione del bene. ART. 110 NORME TRANSITORIE E FINALI. 1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici in allegato e nelle presenti norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle presenti norme. 2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale. 3. Nelle aree sottoposte a Piani Attuativi, fino all approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro degli edifici esistenti. E escluso qualsiasi aumento di volume. ART. 111 VARIANTI PERIODICHE. Abrogato. 124

125 ART. 111 BIS NORME PER IL CONTENIMENTO DELL IQUINAMENTO ACUSTICO. 1. Nella redazione dei progetti dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di legge atte ad attenuare l inquinamento acustico. In particolare dovrà essere rispettato quanto prescritto dalla L. n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", sia in merito agli oneri conseguenti all'edificazione di nuovi edifici a uso produttivo, sia in merito agli oneri conseguenti all'edificazione di nuovi edifici abitativi a ridosso di infrastrutture stradali. A questi ultimi, in particolare, dovrà essere allegato al progetto una preventiva valutazione del clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della citata legge quadro, nonché l'individuazione delle eventuali opere di contenimento della rumorosità prodotta dal traffico stradale, nel caso in cui vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dall'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". CAPITOLO IX INDICAZIONI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO URBANIZZATO ART. 112 DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO. 1. Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, che non interessano il Centro Storico e gli insediamenti e manufatti sparsi di origine storica, oltre a rispettare le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, devono essere conformi ai seguenti Criteri di tutela ambientale. 2. In tal senso i presenti criteri si configurano come allegati alle Norme di Attuazione del P.R.G. e devono essere consultati contestualmente ad esse. 3. La relazione illustrativa, allegata agli elaborati di progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi enunciati dai presenti criteri. 125

126 4. I piani attuativi (PA) o piani di lottizzazione (PL) possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle indicate nei presenti criteri, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento. ART. 113 AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTREZZATURE TURISTICHE. 1. I nuovi edifici e quelli esistenti in via di trasformazione devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda i volumi, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riferirsi agli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona, sempre nel rispetto delle indicazioni urbanistiche previste dal PRG. 2. I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi alle indicazioni di piano o in assenza a quelli prevalenti nell'immediato intorno. 3. Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona. 4. L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da limitare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi in maniera marginale rispetto al lotto e comunque il più vicino possibile agli altri edifici. 5. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali. 6. La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. 7. Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate. ART. 114 AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. 1. La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del 126

127 terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista non sono ammessi essi dovranno essere realizzati con la tecnica del raso sasso o del muro a secco e dove possibile essere sostituiti da scarpate inerbite. 2. I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio. 3. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva va evitata l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata. 4. Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate. 5. Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, il deposito all'aperto di materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi. ART. 115 AREE PER CAVE E DISCARICHE. 1. Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, sia l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo e deposito. 2. L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione, che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico. 3. Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale integrata con il contesto ambientale. 127

128 ART. 116 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI. 1. Le aree per la raccolta differenziata di rifiuti e gli impianti tecnologici, con l esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali o quinte, realizzati con arbusti e piante di alto o medio fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. 2. I volumi tecnici o edilizi e le costruzioni devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico. 3. Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte da verde. INDICAZIONI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO APERTO ART. 117 AREE AGRICOLE. 1. La localizzazione dei fabbricati e delle costruzioni deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo. 2. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata. 3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. 4. I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture. 128

129 5. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento. 6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. 7. Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista o in muratura devono essere conservate e qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate. 8. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e dove possibile essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite è ammesso il rivestimento in acciottolato. 9. Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali. 10. La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati, è corretto l uso del porfido in tutte le sue possibilità di posa. 11. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista. 12. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate. 13. L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale. 129

130 ART. 118 AREE A PRATO E PASCOLO. 1. L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina al margine del bosco. 2. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. 3. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. 4. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento. 5. I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi con essenze locali. 6. Le recinzioni sono vietate: per particolari esigenze è consentita la stanga in legno. 7. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, ne essere dotate di manufatti in cemento armato a vista. 8. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. 9. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista con tecnica a secco. 10. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. 130

131 ART. 119 AREE A BOSCO. 1. La trasformazione quando possibile degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. 2. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture orizzontali portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. 3. La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata. 4. Le recinzioni sono vietate: per particolari esigenze è consentita la stanga in legno. 5. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, ne essere dotate di manufatti in cemento armato a vista. 6. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. 7. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista. 8. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. ART. 120 AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI. 1. L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo. 2. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il 131

132 massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza. 3. Gli scavi ed i riporti devono essere inebriati e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali. 4. I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista. ART. 121 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA. 1. All'interno i queste aree vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un discreto impatto visivo, non ottemperano alle esigenze biologiche del corso d'acqua. 2. Vanno invece possibilmente privilegiati gli interventi di rinaturalizzazione da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale. 132

133 NOTA ESPLICATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE UTILIZZABILI Altezza massima del fabbricato Tipologia 1 Riferimento al cartiglio Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario Lunghezza massima dei fronti Manto di copertura PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE TIPOLOGIE EDILIZIE Il Piano Regolatore Generale distingue nelle zone residenziali tre tipi di ipologie edilizie a) mono o bifamigliare : si tratta di costruzioni isolate, costituite da una o due unità abitative aggregate. b) in linea o a schiera : si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l'esterno o attraverso anditi comuni (case a corte aperta, chiusa o a "L") ; c) a blocco : si intendono tutte le altre costruzioni plurifamigliari nelle quali gli alloggi comunicano direttamente con l'esterno mediante anditi comuni (condomini, case a grappolo ecc.). Il Piano Regolatore Generale distingue nelle zone produttive o commerciali due tipi di tipologie edilizie : a) tradizionale : si tratta di edifici compatti con coperture a più falde dove viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda. b) a capannone : si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in c.s.l. o precompresso, caratterizzati dalla aggregazione di elementi di semplice geometria. * * * * * Quando il simbolo indicante la tipologia edilizia appare nero su sfondo bianco, questa è da ritenersi proposta. Quando il simbolo indicante la tipologia edilizia appare bianco su sfondo nero, la stessa è da considerarsi esclusa. Allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale 133

134 N 909 d.d e s.m. TABELLA A DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (ART. 1) PIATTAFORMA STRADALE (mt) MINIMA MASSIMA AUTOSTRADA I CATEGORIA 10,50 18,60 II CATEGORIA 9,50 10,50 III CATEGORIA 7,00 9,50 IV CATEGORIA 4,50 7,00 ALTRE STRADE 4,50* 7,00 STRADE RURALI E BOSCHIVE ,00 134

135 Allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale N 909 d.d e s.m. TABELLA B LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento ovvero dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano STRADE STRADE STRADE DI RACCORDI CATEGORIA ESISTENTI ESISTENTI DA PROGETTO E/O POTENZIARE SVINCOLI AUTOSTRADA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV CATEGORIA ALTRE STRADE LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA : - DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE - DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI 135

136 Allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale N 909 d.d TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento ovvero dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano art. 4 STRADE STRADE STRADE DI RACCORDI CATEGORIA ESISTENTI ESISTENTI DA PROGETTO E/O POTENZIARE SVINCOLI AUTOSTRADA (*) I CATEGORIA (Giovo) II CATEGORIA (Giovo) III CATEGORIA (Giovo) (Giovo) IV CATEGORIA (Giovo) (Giovo) ALTRE STRADE (Giovo) (Giovo) (*) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n (Giovo) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali. LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA : - DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE - DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI 136

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