Progetto. Norme tecniche di attuazione COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO VARIANTE 01/2017 P.R.G. PIANO REGOLATORE GENERALE

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1 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO P.R.G. PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 01/2017 Norme tecniche di attuazione Progetto

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3 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1/2017 Art. 45 comma 4 L.P. 15/2015 I ADOZIONE Delibera Consiglio Comunale n. 14 dd. 15/03/2017 ADOZIONE DEFINITIVA Delibera Consiglio Comunale n. 27 dd. 26/07/2017 APPROVAZIONE - Delibera della Giunta Provinciale n dd PUBBLICAZIONE - Bollettino Ufficiale della Regione n. 44/I-II dd NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Allegato O STATO DI PROGETTO DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. Elisabetta Miorelli per.ind. Stefano Faccenda dott. Paolo Conci IL DIRIGENTE dott. ing. Loris Moar

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5 INDICE INDICE... 1 TITOLO I - NORME GENERALI... 7 CAPITOLO 1 - IL PIANO REGOLATORE GENERALE... 7 Art.1 - Finalità del P.R.G Art.2 - Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale... 7 Art.3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia CAPITOLO 2 - INDICI URBANISTICO-EDILIZI Art.4 - Misurazione dell altezza, delle distanze, del volume delle costruzioni e della superficie del lotto Art.5 - Utilizzazione degli indici Art.5 bis Dotazione di spazi a parcheggio CAPITOLO 3 - DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D USO Art.6 - Categorie d uso CAPITOLO 4 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA Art.7 - Tipologie di intervento Art.8 - M1 - Manutenzione ordinaria Art.9 - M2 - Manutenzione straordinaria Art.10 - R1 Restauro Art.11 - R2 - Risanamento conservativo Art.12 - R3 - Ristrutturazione edilizia Art.13 R4 - R5 Demolizione/ricostruzione Art.14 - stralciato Art.15 - stralciato Art.16 stralciato Art.17 - stralciato Art.18 - stralciato Art.19 - stralciato Art.20 - Interventi in deroga agli indici urbanistici ed edilizi Art.21 - Variazione della destinazione d uso Art.22 - Ripristino tipologico

6 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G CAPITOLO 1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE Art.23 - Attuazione del P.R.G Art.24 Piani attuativi Art.25 Contenuti dei piani attuativi Art.26 (stralciato) Art.27 - Intervento edilizio diretto Art.28 Ambiti soggetti a permesso di costruire convenzionato TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE CAPITOLO 1 - ARTICOLAZIONE IN SISTEMI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE Art.29 - Suddivisione sistemica del Piano Art.30 - Sistema ambientale Art.31 - Sistema insediativo e produttivo Art.32 - Sistema infrastrutturale CAPITOLO 2 - SISTEMA AMBIENTALE Art.33 - Aree di tutela ambientale Art.33 bis - Invarianti Art.34 - Laghi, Fiumi, Torrenti e Rogge Art.35 - Zone di protezione dei laghi Art.36 - Fasce di protezione ecologica dei corpi idrici Art.37 - Riserve naturali provinciali e riserve locali Art.38 Siti e zone della rete Natura Art.39 Beni culturali Art.40 - Beni ambientali Art.41 - Sicurezza del territorio e tutela delle risorse idriche Art. 41 bis - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati CAPITOLO 3 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO Art.42 - Elenco delle zone omogenee ai sensi dell art.2 D.M. n dd CAPITOLO 4 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE Art.43 - zone omogenee di tipo A Art.44 - Insediamenti storici Art.45 - Norme generali Art.46 - Norme d intervento edilizio Art.47 - Norme d intervento urbanistico SCHEDA N SCHEDA N SCHEDA n SCHEDA n SCHEDA N

7 Art.48 - Manufatti di interesse storico: Art.49 - Viabilità storica Art.50 - Viabilità e spazi pubblici Art.51 - Cortili e spazi comuni Art.52 - Principi e norme generali per gli attacchi a terra Art.53 - Principi e norme generali per il colore Art.54 - (stralciato) Art.54 bis - (stralciato) CAPITOLO 5 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE Art.55 - Definizione Art.56 - Zone omogenee di tipo B Art.57 - B1 - Zone edificate sature Art.58 - B2, B3, B4, B5 - Zone edificate di integrazione e completamento Art.59 - Zone omogenee di tipo C Art.60 - C1: Zone di espansione già attuate o in corso di attuazione Art.61 - C2-C3-C4-Cn: Zone di espansione di nuovo impianto CAPITOLO 6 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA ECONOMICHE Art.62 - Zone omogenee di tipo D Art.63 - Zone per attività produttive Art.64 - D1: zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento Art.65 - D1-[PR]: zone produttive del settore secondario di nuovo impianto Art.66- stralciato Art.67 - D1-[M]: zone produttive miste Art.68 - Zone commerciali Art.69 - D2: zone commerciali esistenti e di completamento Art.70 - D2-[PR]: zone commerciali di nuovo impianto Art.71 - D3: zone terziarie e direzionali Art.72 - D4: zone per attività estrattive CAPITOLO 7 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA, BOSCO, PASCOLO E IMPRODUTTIVO Art.73 - zone omogenee di tipo E Art.74 - E1: Zone agricole di interesse primario Art.75 - E2: zone agricole di interesse secondario Art.76 - E3: zone agricole di particolare tutela Art.77 - E4: Zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola Art.78 - E5: zone a bosco Art.79 - E6: zone agropastorali Art.80 - E7: zone improduttive

8 CAPITOLO 8 - SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO ED INFRASTRUTTURALE: ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI Art.81 - zone omogenee di tipo F Art.82 - F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici Art.83 - F2 - Zone per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale Art.84 - F3- Zone a verde pubblico Art.85 - F4 - Zone destinate a verde di protezione e di arredo Art.86 - F5 - Zone a parco Art.87 - F6 - zone destinate a strade, spazi pubblici e piazze Art.88 - F7 - zone destinate al sistema ferroviario Art.89 -F8 - Parcheggi pubblici e ad uso pubblico Art.90 - (stralciato) Art.91 - F9 - Percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali Art.92 - F10 - Zone per attrezzature tecniche Art.93 - F11 - Elettrodotti CAPITOLO 9 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE Art.94 - zone omogenee di tipo G : zone per attrezzature turistiche Art.95 - G1: zone per attrezzature ricettive alberghiere Art.96 G2: zone per campeggi Art.97- (stralciato) Art.98 - G4: zone per attrezzature parco balneari Art.99 - G5: zone sciabili e sistemi di piste ed impianti CAPITOLO 10 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE PER IL VERDE E I SERVIZI PRIVATI Art Zone omogenee di tipo H : zone per il verde e servizi privati Art H1 - Zone di rispetto storico e di rispetto paesaggistico: verde privato CAPITOLO 11 - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: CRITERI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE Art Norme generali di salvaguardia ambientale Art Ambiti di riqualificazione architettonica e ambientale Art Norme di tutela ambientale, paesaggistica e sviluppo del verde - zone urbane Art Norme di tutela ambientale e paesaggistica - zone extraurbane CAPITOLO 12 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE Art.106 Contenuti e definizioni Art Insediamento delle strutture commerciali nel centro storico Art. 107 bis - Insediamento delle strutture commerciali nelle zone produttive Art. 107 ter - Insediamento delle strutture commerciali nelle altre zone Art. 107 quater - Insediamento delle grandi strutture di vendita Art. 107 quinquies - Insediamento del commercio all'ingrosso

9 Art Ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita Art Spazi di parcheggio e dotazioni minime Art Deroghe CAPITOLO 13 - LIMITI ALLA ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE Art Fasce di rispetto stradale Art.112- Larghezza delle fasce di rispetto stradali e distanze dalle strade Art Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale Art.114 bis- Aree inedificabili ai sensi dell art. 45 comma 4 della L.P. 15/ CAPITOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art Piani attuativi Art Norme transitorie e finali

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11 TITOLO I - NORME GENERALI CAPITOLO 1 - IL PIANO REGOLATORE GENERALE Art.1 - Finalità del P.R.G. 1. Le finalità del P.R.G., illustrate nella Relazione Generale consistono, essenzialmente, nella riqualificazione architettonica/paesaggistica/ambientale generale del territorio comunale e nella tutela attiva delle sue risorse perseguita anche a mezzo del recupero e del riuso delle zone già urbanizzate al fine di contenere al minimo il consumo della risorsa territorio. La Relazione Generale costituisce strumento ermeneutico rilevante per l applicazione del P.R.G. e delle presenti norme. 2. L uso del territorio di Pergine Valsugana è disciplinato dalle presenti norme, variamente articolate, in funzione dei caratteri insediativi urbanistico/edilizi e degli indirizzi del piano, nonché in relazione alle caratteristiche morfologiche, all epoca dell impianto urbano ed agli obiettivi di modificazione o di conservazione. Art.2 - Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale 1. Sono elementi costituitivi del Piano Regolatore Generale del comune di Pergine Valsugana, gli elaborati e le tavole indicati di seguito: ALLEGATI DI ANALISI : TIPO ELAB. SCALA SIGLA TITOLO A Indagine socio economica : B Consulenza ecologico Ambientale : rel. B1 Relazione tav. 1:20000 B2 L uso del suolo tav. 1:20000 B3 La proprietà pubblica per categoria tav. 1:20000 B4 La proprietà pubblica per ente di appartenenza tav. 1:20000 B5 Il sistema del verde pubblico tav. 1:20000 B6 Il sistema delle acque pubbliche tav. 1:20000 B7 Il sistema della viabilità pubblica tav. 1:5000 B8 Percorsi ciclabili tav. 1:20000 B9 Le emergenze sul territorio tav. 1:20000 B10 Viabilità rurale e forestale 7

12 C Analisi paesaggistico ambientale : tav. 1:20000 C1 Rappresentazione delle unità paesaggistiche tav. 1:20000 C2 Suddivisione del territorio: paesaggio naturale, artificiale, urbano tav. 1:20000 C3 Elementi di rilevanza paesaggistica schede 1:20000 C4 Rilevazione delle unità paesaggistiche tav. 1:20000 C5 Grado di trasformabilità D Analisi clivometria : rel. Vedasi capitolo 9.1 relazione generale tavola 1:20000 D1 Mappa generale delle pendenze tavola 1:5000 da D2 - D4 Mappa delle pendenze E Analisi soleggiamento : rel. Vedasi capitolo 9.2 relazione generale tavola 1:20000 da E1 - E8 Soleggiamento medio annuo e medio mensile tavola 1:5000 da E9 - E11 Soleggiamento medio annuo : particolari F Centri storici: Analisi storica : rel. F1 Relazione con ideogrammi tavola 1:20000 F2 mappa datata 1750 tavola 1:20000 F3 mappa datata 1855 tavola 1:20000 F4 mappa datata 1930 G schede G1 Centri storici: schedatura edifici - ricerca tipologica ed attribuzione tipo di intervento - raccolta fotografica: tav. 1:1000 da G2a - G2q numerazione edifici tav. 1:2000 da G3a - G3m epoca di costruzione tav. 1:2000 da G4a - G4m grado di utilizzo tav. 1:2000 da G5a - G5m destinazione principale edificio tav. 1:2000 da G6a - G6m destinazione piano terra edificio tav. 1:2000 da G7a - G7m numero dei piani tav. 1:2000 da G8a - G8m degrado fisico tav. 1:2000 da G9a - G9m destinazione spazi aperti H Analisi standard urbanistici : rel. H1 tabelle di calcolo rel. H2 calcolo superfici P.R.G. 8

13 rel. H3 macrozone - tabelle di calcolo rel. H4 macrozone - calcolo superfici P.R.G. L Analisi infrastrutturale : tav. 1:20000 L1 viabilità ed infrastrutturazione fognaria tav. 1:20000 L2 viabilità ed infrastrutturazione elettrica tav. 1:20000 L3 viabilità ed infrastrutturazione gas ALLEGATI DI PROGETTO: TIPO ELAB SCALA SIGLA TITOLO M Relazione illustrativa M1 Relazione illustrativa variante 2004 N Programma per l edilizia abitativa O Norme di attuazione O - Contenuti dei piani attuativi bi s Sistema Ambientale : P tav. 1:10000 da SA 00 a SA 03 Sistema Ambientale Q Qb is Anagrafe dei siti inquinati o da bonificare Anagrafe dei siti bonificati Sistema Insediativo, Produttivo, Infrastrutturale : R1 schede Centri storici: Tipologie architettoniche storiche R2 schede n.14 argomenti Centri storici: Abaco elementi compositivi di riferimento S tav. 1:1000 da INT/ST/SAP 00 a Centri Storici: Tipo di Intervento, Struttura, INT/ST/SAP 13 Spazi Aperti T tav. 1:5000 da GEN 00 a GEN 05 P.R.G. Tavole Generali U tav. 1:2000 da DET 00 a DET 08 P.R.G. Tavole di Dettaglio V tav. 1:10000 da INFR 00 a INFR 03 Classificazione viabilità 9

14 Art.3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia 1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti e l esecuzione delle relative opere è subordinata all ottenimento di idoneo titolo edilizio secondo la normativa provinciale vigente. 2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo, ove le opere di urbanizzazione primaria manchino; Oppure dove le suddette opere non siano in corso di realizzazione da parte del Comune, e non siano comunque idonee, a sopportare l aumento di carico dovuto al nuovo intervento. A meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali. 10

15 CAPITOLO 2 - INDICI URBANISTICO-EDILIZI Art.4 - Misurazione dell altezza, delle distanze, del volume delle costruzioni e della superficie del lotto Ai fini dell applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni: 1.0 Definizioni generali: 1.1 Zone specificatamente destinate all insediamento Sono le zone ricadenti all interno del perimetro del centro storico e delle adiacenti zone consolidate o di trasformazione di cui al titolo III. Le zone specificatamente destinate all insediamento sono individuate nella tavola Infrastrutture. 1.2 Allineamenti obbligatori o fili edilizi Gli allineamenti obbligatori sono indicati nelle tavole di Struttura del P.R.G. Per allineamento obbligatorio si intende il limite sul quale debbono attestarsi gli edifici. Nei confronti delle zone destinate alla viabilità, il rispetto di tali allineamenti, prescinde dalle distanze previste per le singole zone. Gli aggetti fino a m.1,50 non si considerano ai fini degli allineamenti. 1.3 Allineamenti indicativi Per allineamento indicativo si intende il limite estremo sul quale possono attestarsi gli edifici, salvo il rispetto di quanto enunciato nel capo 4.0 del presente articolo. Gli allineamenti indicativi sono evidenziati nelle tavole di struttura del PRG. Si riferiscono infatti alle zone degli insediamenti storici in cui sono ammesse nuove costruzioni. 1.4 Costruzione E' qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui al successivo punto 1.5, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici. 1.5 Fabbricato o edificio Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi manufatto edilizio che dia origine a volume e/o a superficie coperta. 1.6 Fabbricato o edificio esistente Per fabbricato o edificio esistente, qualora non diversamente specificato dalle presenti norme, si intende qualsiasi manufatto edilizio che dia origine a volume e/o a superficie coperta alla data di entrata in vigore del P.R.G. (27 febbraio 2002). La presenza in cartografia di P.R.G. di qualsiasi manufatto edilizio non ne legittima in modo automatico l esistenza o ne sana l eventuale abuso edilizio. 11

16 1.7 Corpo di fabbrica Con tale termine si definiscono le parti di uno stesso fabbricato o edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall eventuale unicità dell impianto strutturale e dei collegamenti verticali. 1.8 Fronte Per fronte si intende la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse le parti arretrate. 1.9 Terrazze e tettoie. Il volume di un edificio è identificato dagli spazi interamente delimitati da pareti, ivi comprese le logge rientranti, i balconi chiusi e altri manufatti se delimitati su almeno 5 lati. Ricostruzioni o ampliamenti in sopraelevazione, ove consentiti dalle norme di zona, sono ammessi solo per volumi identificati come sopra. La costruzione di nuove tettoie ovvero la chiusura perimetrale di tettoie esistenti o di manufatti a copertura terrazzata, comportano il rispetto delle norme di zona sulle distanze dai confini o dai fabbricati, salvo che, determinandosi la realizzazione di nuovi volumi come definiti al primo capoverso del presente paragrafo, non debbano essere rispettate anche tutte le altre norme di zona Fabbricati pertinenziali. Sono qualificabili come pertinenziali i manufatti privi di autonomia funzionale, legati da un rapporto strumentale e durevole con un edificio principale, di ridotte dimensioni in ogni caso non eccedenti il 20% del volume dell edificio principale e costruiti in adiacenza o prossimità dello stesso. 1.10bis Manufatti accessori Sono considerati accessori i manufatti pertinenziali destinati a legnaia o deposito realizzati secondo lo Schema tipologico degli accessori alle abitazioni allegato alle presenti Norme. La realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutte le zone, ad esclusione del centro storico, delle zone a servizi e nei casi di cui all art.73 comma 8.3, nel rispetto delle distanze di cui al punto 4.4 del presente articolo e delle distanze dalle strade stabilite ai successivi art. 111 e 112 delle presenti Norme di Attuazione. Tali manufatti non incidono sugli indici urbanistico-edilizi ma devono essere adibiti esclusivamente a legnaia o deposito e la destinazione d uso non può essere modificata. A funzione esaurita il manufatto deve essere demolito e ripristinata la situazione urbanistica preesistente. Tali manufatti devono essere realizzati nelle immediate vicinanze dell edificio di cui sono pertinenza (max. 25 mt). In ogni caso la costruzione di tali manufatti non potrà limitare le parti destinate a verde, o agli spazi gioco e di relazione in aree private come definiti negli articoli 58 comma 5 e 61 comma 7. Sono altresì considerati accessori i manufatti esistenti alla data del a pertinenza di attività o residenza di limitate dimensioni configurabili come pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, sorti con destinazione diversa dall abitazione, destinazione che non può essere mutata Costruzione interrata Si intende come costruzione interrata quella mantenuta sotto il livello naturale del terreno; sono peraltro ammessi gli interventi necessari per assicurare l accessibilità e la praticabilità. 12

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22 2.0 Superfici: 2.1 Lotto E la porzione unitaria di terreno per l utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l omogeneità di destinazione d uso. 2.2 (St) - Superficie territoriale E un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2.3 (Sf) - Superficie fondiaria E la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato. 2.4 (Ss) - Superficie destinata a servizi pubblici E indicata nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica. Essa comprende le aree destinate: alla viabilità (quando non sono espressamente escluse), al verde in genere ed ai servizi. 2.5 (Sul) - Superficie utile lorda E la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi, anche se rientranti, purché aperti su almeno un lato, nonché dei vani scala esterni aperti. Ai soli fini della applicazione degli indici urbanistici si definisce Sul la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione di: a)- tettoie a piano terreno; b)- porticati a piano terra se asserviti ad uso pubblico o destinati a parti comuni c)- balconi e logge di profondità non superiore a m.2.50; d)- bussole esterne di entrata nonché pensiline fino a 9 mq, elementi distributivi ai piani purché destinati a parti comuni e fino ad una larghezza massima di m. 2.00; e)- coperture piane quando non direttamente accessibili dall alloggio e quindi non utilizzabili come terrazze; f)- locali indispensabili alla installazione di impianti tecnologici quali cabine elettriche, locali caldaia (limitatamente ad impianti centralizzati), centrali tecnologiche e simili, per la superficie strettamente necessaria; g)- piani interrati o seminterrati, come definiti nel presente capitolo; h)- piani sottotetto destinati a soffitta che presentano tutti i seguenti requisiti: 1. altezza media ponderale misurata sull intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell orditura secondaria del tetto, inferiore a m. 2.00; 18

23 2. presenza al massimo di un locale per ciascuna unità immobiliare, ad esclusione di eventuali locali di cui alla lettera f); 3. assenza di collegamento diretto dalle unità immobiliari, ad esclusione di eventuali scale retrattili, con larghezza della botola non superiore a m. 1.00, in casi di edifici che presentano un unica unità immobiliare ovvero di edifici con tipologia a schiera; 4. assenza di balconi o terrazze a vasca; 5. assenza di abbaini, ad esclusione dei casi di edifici che presentano un unica unità immobiliare ovvero di edifici con tipologia a schiera, per i quali viene ammessa la presenza di un solo abbaino strettamente dimensionato per il carico/scarico; 6. superficie complessiva di illuminazione non superiore a 1/30 del pavimento; h bis)- piani sottotetto destinati a soffitta esistenti o concessionati alla data del con un altezza media ponderale misurata sull intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell orditura secondaria del tetto, inferiore a m. 2.20; i)- la superficie netta del vano scala (rampe, pianerottoli e vani ascensore); Negli edifici esistenti sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per una eventuale ricostruzione: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie ed in precario e le costruzioni abusive. 2.6 (Sun) - Superficie utile netta E la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni. 2.7 (Sc) - Superficie coperta E il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze. 2.8 (Sp) Superficie permeabile E la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità 2.9 (Sce) - Superficie complessiva edificio Area rappresentata dall ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti entro e fuori terra dell edificio, ad esclusione degli sporti di gronda, dei balconi, delle scale aperte e degli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m Qualora tali elementi superino la dimensione indicata la Sce viene computata sull intera proiezione (Se) - Sedime E l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti (sporti di gronda, balconi, scale aperte e elementi decorativi) che non costituiscono volume, indipendentemente dalle loro dimensioni. 3.0 Volumi: 3.1 Volumi tecnici Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non 19

24 possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio. Tali volumi non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, come definite ai singoli successivi articoli presenti all interno del presente capitolo. 3.2 (Ve) Volume edilizio E il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio. Non costituiscono volume le rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti. 3.3 (Vi) Volume entro terra o interrato E il volume completamente interrato. 3.4 (Vn) Volume fuori terra E il volume emergente dal piano di spiccato. 4.0 Distanze: 4.1 Norme generali e criteri di misurazione delle distanze La distanza tra fronti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale degli stessi sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all altezza massima (Hm) consentita dagli indici di zona ovvero superiore alla distanza indicata nella tabella di cui al seguente punto nel caso in cui l altezza massima sia espressa in numero di piani (Hp). Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Nei limiti predetti, si considerano aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all art. 86 della Legge Provinciale 1/2008 e le relative norme di attuazione In tutte le zone omogenee, qualora non diversamente previsto nei successivi commi, si applicano le seguenti disposizioni: a) quando le altezze massime sono espresse in numero di piani (Hp), la seguente tabella determina le distanze minime tra edifici: NUMERO PIANI Distanza minima tra edifici in metri b) quando le altezze massime sono espresse in metri (Hm), la distanza minima tra fronti antistanti è pari a m aumentata in misura pari al 50% dell altezza massima 20

25 consentita dalle norme di zona Per i piani attuativi approvati prima della data del continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di distanze contenute nelle rispettive norme di attuazione, ovvero le disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale in vigore alla data di approvazione del piano attuativo Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dal punto 4.2, con riduzione fino ad un massimo del 20%, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui alla vigente normativa provinciale in materia, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel piano attuativo E sempre consentita la costruzione in aderenza. 4.2 (De) - Distanze tra edifici Distanze tra edifici da applicare nelle zone omogenee A Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima tra fronti antistanti di m E prescritta comunque una distanza minima tra fronti non antistanti di m. 6,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni. Per l ampliamento laterale di edifici esistenti alla data del è prescritta una distanza minima di m misurata sul piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni fra due edifici o corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per gli interventi di sopraelevazione di edifici antistanti esistenti alla data del nel rispetto del sedime esistente si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile. Per gli interventi di risanamento conservativo (R2), ristrutturazione edilizia (R3) e sostituzione edilizia (R4), le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione (R4) si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario è prescritta una distanza minima di m misurata sul piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni fra due edifici esistenti alla data del o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza reale dell edificio preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze. Le disposizioni previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale Distanze tra edifici da applicare nelle zone omogenee B Nelle zone omogenee B per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti è prescritta la distanza minima tra fronti antistanti di m E prescritta comunque una distanza minima tra fronti non antistanti di m. 6,00 misurata sul 21

26 piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni. Per gli interventi di sopraelevazione di edifici antistanti esistenti alla data del nel rispetto del sedime esistente si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile. Per gli interventi di risanamento conservativo (R2), ristrutturazione edilizia (R3) e sostituzione edilizia (R4), le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione (R4) si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo, si applica quanto previsto al punto ; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza reale dell edificio preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze. Le disposizioni previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale Distanze tra edifici da applicare nelle zone omogenee D1 Nel caso di edifici produttivi in zone omogenee D1, tra gli edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio è prescritta la distanza minima di m. 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni. Nel caso di unità abitative all interno delle zone omogenee D1 è prescritta la distanza minima tra fronti antistanti di m In caso di altezze degli edifici superiori a m , la distanza minima tra fronti antistanti di m è aumentata in misura pari al 50% dell altezza massima consentita dalle norme di zona eccedente i m Nel caso in cui il Piano regolatore Generale preveda l altezza massima espressa in numero di piani si applica quanto previsto al punto Nei confronti degli edifici esterni ai perimetri delle zone omogenee D1, per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione è prescritta la distanza minima tra fronti antistanti di m In caso di altezze degli edifici superiori a m , la distanza minima tra fronti antistanti di m è aumentata in misura pari al 50% dell altezza massima consentita dalle norme di zona eccedente i m Nel caso in cui il Piano regolatore Generale preveda l altezza massima espressa in numero di piani si applica quanto previsto al punto In caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data del si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile Distanze tra edifici da applicare nelle zone omogenee F All interno dei perimetri delle zone F per le distanze minime tra edifici si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile. Nei confronti degli edifici esterni ai perimetri delle zone F, per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione si applica quanto previsto al punto E prescritta comunque una distanza minima tra fronti non antistanti di m. 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni. 22

27 Distanze tra edifici da applicare nelle altre zone omogenee Per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applica quanto previsto al punto E prescritta comunque una distanza minima tra fronti non antistanti di m. 6,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni. In caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data del si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile. Per gli interventi di sostituzione edilizia, le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione (R4) si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo, si applica quanto previsto al punto ; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza reale dell edificio preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze. Le disposizioni previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale (Dc) - Distanza degli edifici dai confini e dai perimetri di zona Fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste al punto 4.1.2, con un minimo di m. 5,00, misurate in ogni punto e in tutte le direzioni Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. Distanze dai confini inferiori, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, possono essere ammesse in caso di: a) interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, interventi di demolizione con ricostruzione all interno del sedime esistente o con altezza superiore; b) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data del , fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile; c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data del in assenza di edifici antistanti. In tal caso, per la realizzazione di nuovi edifici sui lotti antistanti, le distanze dall edificio sopraelevato e dai confini sono determinate con riferimento all altezza dell edificio prima della sua sopraelevazione; d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. Nelle zone omogenee D1 la distanza degli edifici, compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà non può essere inferiore a m. 3,00, misurata in ogni punto e in tutte le direzioni, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto delle distanze minime tra edifici. 23

28 La distanza dai confini per i manufatti accessori di cui al comma 4.4. non può essere inferiore a m. 1.50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m Nelle zone omogenee A per gli interventi di demolizione e ricostruzione al di fuori del sedime originario e per gli ampliamenti laterali la distanza dai confini non può essere inferiore a m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza tra edifici. Le distanza degli edifici, compresi gli ampliamenti laterali, dai perimetri di zona non può essere inferiore a m. 5,00, misurata in ogni punto e in tutte le direzioni. In caso di altezze degli edifici superiori a m , la distanza minima dai perimetri di zona è pari alla metà della altezza del fronte prospiciente, misurata in ogni punto e in tutte le direzioni, fermo restando il rispetto delle distanze minime tra edifici. Le distanze dal perimetro di zona devono essere rispettate per tutte quelle zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio. Qualora le zone confinanti siano invece d uso privato sono ammesse distanze inferiori previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici (Da) - Distanza da applicare per manufatti accessori Per i manufatti accessori di cui al comma 1.10bis del presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di m. 3,00 ed una distanza minima dai confini di m. 1,50, misurate sul piano orizzontale in ogni punto e in tutte le direzioni (Dm) - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre Muri di contenimento con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni o rampe fino a 45 possono essere costruiti nel solo rispetto delle distanza previste dal Codice Civile. Analogamente nel solo rispetto del Codice Civile possono essere costruite serie di muri di sostegno disposti a gradoni purché i singoli muri non superino l altezza di m. 1,50 e la distanza reciproca sia pari o superiore alla altezza del muro più alto. Le presenti disposizioni disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui al comma 4.4. A tal fine si considerano: a) terrapieni artificiali: i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; b) muri liberi: i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; c) muri di sostegno: i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. Per le opere di cui al presente comma devono essere previsti mezzi idonei per l allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. Le trasformazione d uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno devono rispettare le seguenti distanze 24

29 minime dai confini: a) terrapieni artificiali: devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; b) muri liberi: 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m; 2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà se la loro altezza supera i 3.00 m.; c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.50 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45 - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m. In alternativa a quanto previsto dal presente punto, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm e massima di 150 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. Nelle intercapedini è consentita solo la realizzazione di locali tecnici Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri 25

30 di sostegno Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è superiore a 3,00 m. In alternativa a quanto previsto dal presente punto, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm e massima di 150 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. Nelle intercapedini è consentita solo la realizzazione di locali tecnici (Dfs) - Distanza dalle strade Distanza misurata in tutte le direzioni tra il limite della Superficie complessiva dell edificio (Sce) ed il limite della strada, così come definito dal D.G.P. n. 909, dd e s.m Altezze: 5.1 (Hf) - Altezza dell edificio/corpo di fabbrica E la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. 26

31 5.2 (Hm) - Altezza massima del fabbricato E quella della fronte più alta. 5.3 (Np) - Numero di piani Numero massimo di piani che compongono l edificio. Il numero di piani deve essere verificato su ogni lato dell edificio. Nelle zone in cui l altezza massima del fabbricato viene espressa in numero di piani, qualora l altezza di utile di un piano ecceda i m. 3.50, oppure il dislivello tra la quota di calpestio del piano terra ed il piano di spiccato ecceda la misura di +1,50 (con le precisazioni definite ai commi 7.2 e 7.3 del presente articolo), sarà conteggiato un piano in più. Qualora il piano sottotetto presenti tutti i requisiti di cui alla lettera h), ovvero i requisiti della lettera h bis), del punto 2.5 del presente articolo non viene computato come piano. 5.4 (Hp) - Altezza piani Altezza dei fabbricati espressa in numero di piani (Np). Si precisa che: - eventuali parapetti, nel caso di coperture piane praticabili, non potranno superare l altezza di m.1,50; - i muri tagliafuoco, ove previsti, non potranno superare l altezza di m.1, (hu) - Altezza utile E la differenza tra la quota dell intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. 5.6 (h) - Altezza di interpiano E la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale. 6.0 Indici e rapporti: 6.1 (Ut) - Indice di utilizzazione territoriale Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni unità di superficie territoriale (mq/mq) o (mq/ha). 6.2 (Uf) - Indice di utilizzazione fondiario Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni unità di superficie fondiaria (mq/mq) o (mq/ha). 6.3 (Rc) - Rapporto di copertura Incidenza percentuale della superficie coperta (Sc) rispetto alla Superficie Fondiaria (Sf). 27

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