LE NUOVE SANZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI PVC

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1 LE NUOVE SANZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI PVC di Roberta De Marchi L art. 83, c. 18, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997 l art. 5-bis, titolato Adesione ai verbali di constatazione, al fine di definire le violazioni contenute in processi verbali di constatazione che riguardano le imposte dirette e l IVA e che consentono l emissione di accertamenti parziali previsti dall articolo 41-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n L'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione. Il procedimento introdotto dal legislatore prevede che la composizione della lite deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Alla richiesta del contribuente, manifestata mediante l invio della comunicazione di adesione nei trenta giorni successivi alla consegna del verbale, deve seguire la notifica dell atto di adesione da parte del competente ufficio dell Agenzia delle entrate, nei successivi sessanta giorni. Il comma 3 dell articolo 5 bis espone in dettaglio tutti i benefici della nuova forma di definizione che si sostanziano nella riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo di legge e nella possibilità di versare le somme dovute risultanti dall atto di definizione nei termini e con le modalità di cui all articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste (massimo di otto rate trimestrali di pari importo fra loro, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme superiori a ,00, importo che tiene conto dell intera somma dovuta, comprensiva di imposte, interessi e sanzioni). L adesione al p.v.c. subordina la spettanza dei benefici esclusivamente all invio tempestivo della comunicazione 1 e - deve ritenersi mantenendo la spettanza 1 In senso conforme, cfr. NOCERA, Adesione ai verbali senza ripensamenti in il Sole24ore del , il quale osserva che Il richiamo al comma 3 nel suo contenuto integrale determina che l agenzia delle Entrate procede all iscrizione a ruolo a titolo definitivo quando il contribuente non effettua alcun versamento: tanto che si tratti dell importo complessivamente dovuto quanto di una rata. Questo significa, in pratica, conferire efficacia vincolante alla comunicazione inviata dal contribuente all ufficio competente all accertamento, nonché all organo che ha redatto il verbale. Dello

2 dell agevolazione sanzionatoria anche in caso di omesso pagamento delle somme dovute. In tal caso, diventa solo operativa la previsione dell art. 5 bis, c. 4, che abilita il competente ufficio dell Agenzia delle entrate all iscrizione a ruolo a titolo definitivo, a norma dell art. 14 del DPR n. 602/1973, senza alcun ulteriore aggravio di penalità. L Agenzia delle entrate, nella circolare n.55/2008, ha sottolineato la sostanziale differenza procedurale tra l accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997 e il procedimento di cui all art. 5-bis che si perfeziona indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica dell atto di definizione previsto dalla nuova disposizione. Pertanto, in presenza di adesione al processo verbale di constatazione, regolarmente richiesta dal contribuente, il perfezionamento della definizione deve necessariamente intervenire a seguito dell emissione dell atto di definizione dell accertamento parziale. In altri termini, considerata l articolazione del procedimento previsto dall art. 5-bis, le Entrate escludono che l adesione prestata dal contribuente possa essere dal medesimo revocata nelle more della notifica dell atto di definizione (salvo il caso di vizi che consentano di ritenerla non validamente espressa). L adesione ai processi verbali non richiede l espletamento di particolari formalità, traducendosi in una semplice comunicazione inviata o consegnata dal contribuente all ufficio dell Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti, nonché all organo che ha redatto il verbale, utilizzando l apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 10 settembre La validità dell adesione è subordinata al rispetto di un termine perentorio per la presentazione della comunicazione, che scade il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione. Stante la particolare rilevanza del momento di consegna del processo verbale, occorre stesso autore, cfr. anche L adesione è irrevocabile Chi accetta i verbali non torna indietro in il Sole24ore del Qualora il processo verbale si riferisca a più periodi d imposta, per i quali risultino competenti diversi uffici dell Agenzia delle entrate, la comunicazione deve essere presentata a tutti gli uffici interessati. Il modello di comunicazione va presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta agli uffici dell Agenzia delle entrate e all organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, i quali rilasciano attestazione dell avvenuta consegna. In caso di spedizione postale, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97, per la comunicazione dell adesione, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Al modello di comunicazione va allegata la fotocopia di uno dei documenti di identità o di riconoscimento previsti dall art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, del soggetto che provvede alla comunicazione. La comunicazione di adesione è effettuata, a pena di nullità, utilizzando il modello appena approvato, che sottoscritto dal contribuente o da chi legalmente lo rappresenta, con esclusione della rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all art. 7, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997.

3 eseguirla direttamente nei confronti del contribuente o di chi lo rappresenta legalmente, specificando nell atto la data in cui la stessa è avvenuta. Qualora, per ragioni non imputabili all organo verbalizzante, non sia possibile dar corso alla consegna diretta del processo verbale, il contribuente decade comunque dalla possibilità di potersi avvalere dell adesione ai sensi dell art. 5-bis. Il rispetto del termine innanzi menzionato riguarda sia la presentazione della comunicazione all ufficio competente per la definizione, che quella rivolta all organo redigente il processo verbale; è evidente che, nel caso in cui l organo verbalizzante coincida con l ufficio finanziario competente, sarà sufficiente la presentazione di una sola comunicazione. Per le comunicazioni presentate mediante il servizio postale, ai fini della verifica del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Data di consegna pvc dal Termine per la presentazione dell istanza entro 30 gg. dalla consegna del pvc Per espressa previsione normativa, l atto di definizione dell accertamento parziale deve essere notificato al contribuente entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della comunicazione dell adesione. In altre parole, in presenza di comunicazione di adesione regolarmente e tempestivamente presentata dal contribuente dopo la consegna del processo verbale di constatazione, il perfezionamento della definizione interviene a seguito dell emissione e rituale notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale, che riflette i contenuti del processo verbale nei termini precisati nei paragrafi che precedono. Conseguentemente, considerata l articolazione del procedimento previsto dall art. 5-bis, è da escludere che il contribuente - nelle more della notifica dell atto di definizione possa revocare la richiesta di adesione già comunicata, fatta salva l esistenza di vizi che consentano di ritenerla non validamente espressa. Poiché il perfezionamento della definizione determina in capo al contribuente l obbligo di versare quanto dovuto in base all'atto di definizione, l eventuale mancato versamento degli importi dovuti è sanzionato ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, in quanto si tratta di fattispecie del tutto analoga a quella dell omesso versamento delle rate successive alla prima, oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 65/E del 28 giugno 2001 (par. 4.4).

4 Le modifiche della cd. Legge di stabilità L art. 1, co. 18, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ha disposto delle modifiche sanzionatorie, a decorrere dal 1 febbraio 2011, nell ambito del D.Lgs. n. 218/97. In pratica: a) all art. 2, c. 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; b) all art. 3, c. 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all art. 15, c. 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». Telefisco 2011 A seguito delle modifiche apportate dalla cd. legge di stabilità 2011, a decorrere dal 1º febbraio 2011, in caso di adesione all accertamento o di acquiescenza, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonchè per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicheranno nella misura di un terzo, ricorrendone i presupposti, del minimo previsto dalla legge. Per l esplicito rinvio contenuto sia nell art. 5, c. 1-bis, sia nell art. 5-bis del d.lgs. n. 218/97, in base ai quali in caso di adesione ai contenuti dell invito a comparire oppure al processo verbale di constatazione le sanzioni di cui al quinto comma dell art. 2 sono ridotte alla metà, a decorrere dall 1 febbraio 2011 risulterà modificata la misura delle sanzioni anche per tali adesioni. MODIFICATE LE SANZIONI ANCHE PER LA DEFINIZIONE DEI PVC Il comma 21 dell articolo 1 della legge di stabilità 2011 contiene, altresì, una disposizione volta a disciplinare la fase transitoria di passaggio al nuovo regime sanzionatorio, che ne prevede l applicazione a decorrere dal 1º febbraio 2011, con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell Agenzia delle entrate. Per l Amministrazione finanziaria, le previsioni introdotte non trovano applicazione relativamente ai p.v.c. della Guardia di finanza, così come a quelli emessi dall Agenzia delle entrate, bensì, nei casi di cui all articolo 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, relativamente all atto di definizione dell accertamento parziale conseguente.

5 IMPORTANTE In pratica ciò che occorre attenzionare non è la data di consegna del p.v.c. ma la data di emissione dell accertamento parziale, quale atto definibile. Esempio Di fatto un p.v.c. consegnato al contribuente il 28 dicembre 2010, per il quale il contribuente ha presentato istanza di adesione, sconterà sanzioni più pesanti se l avviso di accertamento parziale verrà emesso da parte dell ufficio dopo il 1 febbraio 2011, atteso che l ufficio ha 60 giorni di tempo per emettere l accertamento parziale. 3 febbraio 2011 Roberta De Marchi

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