REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Approvato con deliberazioni n. 17 del e 27 del ) TITOLO I - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
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- Daniella Parente
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1 REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Approvato con deliberazioni n. 17 del e 27 del ) Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione TITOLO I - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da seguire per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia. 2. Si applica a tutto il personale dipendente, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, escluso il personale dirigente. Articolo 2 Ufficio competente 1. Competente per i procedimenti disciplinari è il Segretario-Direttore. Articolo 3 Contestazione degli addebiti 1. I responsabili di servizio segnalano al Segretario-Direttore i fatti da cui possono derivare le violazioni alle norme disciplinari da parte dei dipendenti. 2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente in forma scritta e comunque entro tre giorni dal momento della conoscenza del fatto. 3. Salvo il caso del rimprovero verbale, il Segretario-Direttore provvede a contestare al dipendente l'addebito entro 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, nella quale devono essere indicati i fatti contestati e i termini per la difesa, avvisandolo della possibilità di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 4. La contestazione dell'addebito può avvenire anche sulla base di un accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti effettuato autonomamente dal Segretario-Direttore, a seguito di episodi e situazioni delle quali abbia avuto notizia in forme diverse. Articolo 4 Convocazione per la difesa 1. La convocazione per la difesa, da effettuarsi in forma scritta, può essere prevista nella medesima comunicazione con la quale viene contestato l'addebito, purché la data per la convocazione della difesa sia fissata almeno cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui al dipendente è stato notificato l'addebito. 2. Il diritto di difesa, che deve essere esercitato nei quindici giorni decorrenti dalla data di convocazione, può essere azionato anche con la presentazione di memorie difensive o di relazioni scritte. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
2 3. Il dipendente può esercitare il diritto di difesa oralmente o per iscritto, di persona o con l'eventuale assistenza o per mezzo di un procuratore o di un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 4. In caso di difesa in forma scritta, l'atto deve essere firmato contestualmente dal dipendente e dal procuratore o dal rappresentante della associazione sindacale cui è stato conferito mandato. 5. Della difesa orale del dipendente, che deve aver luogo in un locale a porte chiuse, viene redatto processo verbale, steso a cura di un addetto amministrativo designato di volta in volta dal Segretario-Direttore, sottoscritto dal Segretario-Direttore stesso, dal verbalizzante e dal dipendente o suo rappresentante cui abbia conferito mandato. Articolo 5 Acquisizione di testimonianze ed informazioni 1. Il Segretario-Direttore, nel corso del procedimento disciplinare, può acquisire, anche su istanza della difesa, testimonianze, documentazioni ed ogni quant'altro ritenuto utile al fine del procedimento. 2. Le testimonianze devono essere acquisite tassativamente in forma scritta, firmate da parte dei dichiaranti. In quest'ambito è facoltà del Segretario-Direttore sentire ulteriormente il dipendente al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa. 3. In quest'ultima ipotesi il dipendente viene convocato in forma scritta con le modalità previste dall'art. 4, considerandolo rinunciatario in caso non si presenti nei termini assegnati. Dell'incontro viene redatto processo verbale. Articolo 6 Irrogazione della sanzione 1. Quando il Segretario-Direttore ritenga di aver completato il procedimento, in base al convincimento maturato può dichiarare il non luogo a procedere, dandone comunicazione scritta all'interessato, ovvero irrogare la sanzione disciplinare. 2. L'irrogazione della sanzione deve avvenire mediante atto scritto a firma del Segretario- Direttore, notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata a mano o A.R., nel quale deve essere indicata la eventuale possibilità di richiedere la riduzione della sanzione ai sensi del successivo art Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. vigente. Articolo 7 Riduzione della sanzione 1. Nelle sole ipotesi previste dall'art. 24, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. (multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione) e dalla lett. d) (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, è in facoltà del dipendente richiedere la riduzione della medesima. 2. In caso di istanza del dipendente e con il suo consenso in forma scritta, il Segretario-Direttore può disporre la riduzione della sanzione. 3. In questo caso la sanzione non è più suscettibile di impugnazione e diviene definitiva.
3 Articolo 8 Ricorso al collegio arbitrale 1. Entro venti giorni dalla notifica della sanzione, il dipendente, anche a mezzo di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato, può impugnare il provvedimento dinanzi al collegio arbitrale di disciplina, mediante atto scritto da far pervenire all'ufficio protocollo dell'ente. 2. In questo caso l'amministrazione provvede tempestivamente all'inoltro del ricorso all'ente individuato ai sensi dell'art. 15, comma 1. Articolo 9 Collegio unico arbitrale TITOLO II - COLLEGIO ARBITRALE 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 9, del D.Lgs. 29/93, questo Ente, ai fini della costituzione dei collegi arbitrali di disciplina, è convenzionato con gli enti sottoindicati: 1) Casa di Riposo della riviera del Brenta - Dolo (VE) 2) Centro residenziale per anziani - Piove di Sacco (PD) 3) Casa di Riposo "Galvan" - Pontelongo (PD) 2. In base al predetto rapporto convenzionale, questo Ente ha diritto alla nomina di numero tre rappresentanti dell'amministrazione e di numero tre rappresentanti dei dipendenti. Articolo 10 Nomina dei rappresentanti dell'amministrazione 1. I rappresentanti dell'amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto deliberativo tra i componenti dell'organo stesso, tra i dipendenti ovvero tra estranei all'ente, che non rientrino nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 18. Articolo 11 Nomina dei rappresentanti dei dipendenti 1. I rappresentanti dei dipendenti sono nominati mediante votazione a scrutinio segreto dai dipendenti a tempo indeterminato, escluso il personale con qualifica dirigenziale, in servizio al momento della votazione. 2. Le elezioni sono indette dall'amministrazione, con avviso affisso all'albo dell'ente ed in luoghi idonei a garantire la maggior diffusione tra i dipendenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, le quali devono aver luogo in una giornata non festiva e comunque atta a garantire la massima partecipazione. 3. Dalla data di indizione delle elezioni vengono acquisite dall'ufficio le disponibilità offerte dai dipendenti a far parte dei rappresentanti dei dipendenti stessi. 4. Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori nominati dal Segretario- Direttore e resta aperto per le operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 20,00.
4 5. Al momento dell'apertura del seggio deve essere esposto l'elenco dei dipendenti che hanno offerto la propria disponibilità alla nomina. 6. La votazione ha luogo con l'indicazione sulla scheda dei nominativi dei dipendenti fino ad un massimo di due, scelti tra coloro che hanno offerto la propria candidatura. 7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale da consegnarsi a cura del presidente di seggio al Segretario-Direttore. 8. Vengono nominati rappresentanti dei dipendenti i primi due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, mentre la graduatoria dei nominativi che hanno ottenuto voti resterà valida per tutta la durata del collegio arbitrale e verrà utilizzata nel caso di impedimento permanente, di morte o di rinuncia o di dimissioni dei rappresentanti stessi. 9. In caso di parità di voti conseguiti ha la precedenza il più anziano di età. Articolo 12 Durata in carica dei rappresentanti dell'ente e dei dipendenti 1. I rappresentanti dell'ente e quelli dei dipendenti durano in carica tre anni dalla data della deliberazione con la quale l'ente provvede alla nomina dei propri rappresentanti. 2. I membri dei collegi arbitrali, ancorché scaduti, restano in carica fino all'insediamento dei successivi. Articolo 13 Indicazione del presidente del collegio 1. In data fissata dall'amministrazione, si riuniscono i rappresentanti dell'ente e dei dipendenti per l'individuazione di numero due presidenti di collegio, i quali devono essere scelti tra persone esterne all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. 2. In caso di mancato accordo sui nominativi dei presidenti, l'amministrazione può esperire un ulteriore tentativo con una nuova convocazione dei rappresentanti dell'ente e di quelli dei dipendenti, prima di richiedere la nomina al Presidente del Tribunale di Venezia. Articolo 14 Costituzione dei collegi di disciplina 1. Quando tutti gli enti convenzionati hanno provveduto alla nomina dei rappresentanti delle amministrazioni e dei dipendenti e risultano individuati i presidenti dei collegi, in una data concordata tra tutti gli enti medesimi e presso gli uffici di uno di questi, si provvede alla costituzione dei collegi mediante sorteggio. 2. Le operazioni di sorteggio si effettuano inserendo in 3 distinti contenitori i nominativi dei presidenti, quelli dei rappresentanti degli enti e quelli dei rappresentanti dei dipendenti. Si procede, quindi, per cinque volte, alla estrazione di un nominativo dal contenitore dei nomi dei presidenti e di due nominativi ciascuno dal contenitore dei rappresentanti degli enti e da quello dei rappresentanti dei dipendenti, attribuendo ad ogni collegio un numero progressivo. 3. Delle operazioni di costituzione dei collegi viene redatto processo verbale, trasmesso in copia
5 a tutti gli enti convenzionati. Articolo 15 Assegnazione dei procedimenti 1. Nell'ambito degli enti convenzionati viene individuato l'istituto per anziani di Chioggia quale domicilio dei collegi arbitrali. A tale Ente sono attribuite funzioni di segreteria e di assegnazione dei procedimenti disciplinari. 2. Il criterio di assegnazione dei procedimenti viene individuato nella attribuzione di ogni singolo procedimento ad un nuovo collegio arbitrale, seguendo l'ordine numerico attribuito ai collegi stessi. Articolo 16 Funzionamento del collegio di disciplina 1. A cura dell'ente individuato all'art. 15, comma 1, viene trasmesso al Presidente del collegio arbitrale di turno la completa documentazione riguardante il ricorso. 2. Per meglio addivenire ad una decisione finale, il collegio arbitrale può richiedere ulteriori informazioni e documentazioni, escutere testimoni, sentire le parti, chiedere consulenze ad esperti. 3. Di tutte le operazioni del collegio viene effettuato processo verbale redatto da un membro del collegio stesso, designato dal Presidente. 4. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dalla data nella quale è pervenuto all'ufficio protocollo dell'ente il ricorso del dipendente. Articolo 17 Compenso 1. Tutte le spese relative al funzionamento del collegio arbitrale sono a carico della parte soccombente. 2. Il compenso da attribuire ai membri del collegio viene determinato con riferimento al D.P.C.M. 23 marzo 1995, per quanto compatibile, apportando gli eventuali adeguamenti in ordine alla particolare professionalità posseduta dai membri, con riguardo specialmente alla figura del Presidente. Articolo 18 Incompatibilità 1. Non possono far parte del collegio arbitrale coloro che siano intervenuti, sotto qualsiasi veste, nella formazione del procedimento disciplinare, in particolare non possono farne parte il Segretario- Direttore, i responsabili di servizio che siano intervenuti o al cui servizio appartenga il dipendente sottoposto a procedimento, i testimoni. 2. Sono, inoltre, incompatibili i membri che si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.
6 3. Nella prima riunione del collegio arbitrale il Presidente raccoglie la dichiarazione scritta da parte di ogni membro attestante la non sussistenza di casi di incompatibilità. 4. Gli eventuali membri incompatibili vengono sostituiti dall'ente individuato all'art. 15, comma 1, mediante estrazione a sorte nei rispettivi elenchi. Articolo 19 Sostituzione di membri cessati 1. I membri che cessano dall'incarico o per dimissioni volontarie o per perdita dello stato giuridico e dei requisiti che costituiscono presupposto per la nomina, sono sostituiti con le seguenti modalità: - rappresentante dei dipendenti: mediante scorrimento della graduatoria prevista dall'art. 11, comma 8; - rappresentanti dell'ente: mediante nomina da parte dell'ente, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 10; - presidente del collegio arbitrale: mediante ricorso alla procedura prevista dall'art. 13. Articolo 20 Estinzione del procedimento TITOLO III - NORME FINALI 1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. In questo caso il Segretario-Direttore ne risponde al nucleo di valutazione. Articolo 21 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. 29/93 ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
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