1 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

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1 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (Provincia di Modena) Piazza 29 Maggio n Concordia sulla Secchia tel fax info@comune.concordia.mo.it Area istruzione, cultura e servizi alla persona AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA GRADUATORIA PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: AVVISO DI SCADENZA DEI TERMINI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE. Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n 24/2001 e del Regolamento Comunale per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 13 aprile 2004, viene pubblicato il presente avviso per l aggiornamento annuale della graduatoria ai fini dell assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Concordia sulla Secchia nel periodo di efficacia della graduatoria. I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio devono far domanda o possono aggiornare quella già presentata ed in corso di validità, utilizzando l apposito modulo disponibile presso l ufficio sportello sociale entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 giugno 2015 secondo le modalità contenute nel presente avviso. 1 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: A norma dell art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 n.24, art.15 e della Delibera del Consiglio Regionale n 327 del 12 febbraio 2002, della delibera del Consiglio Regionale n.395 del e successive modificazioni ed integrazioni, della delibera di G.R. n 468/2007, della determine n 7436/2009 e n 8851/2009 del Responsabile delle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna, possono presentare richiesta i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti: CITTADINANZA Può richiedere l assegnazione: a.1)il cittadino italiano; a.2) il cittadino di Stato aderente all'unione Europea; a.3) il cittadino straniero che, ai sensi dell art. 27 della Legge 30 luglio 2002 n.189, è titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; B) RESIDENZA O SEDE DELL ATTIVITA' LAVORATIVA. Il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti: b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Concordia s/s; b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Concordia s/s; b.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Concordia s/s. NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI c.1) Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Modena, ovvero nel Comune di Concordia, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I riferita al Comune di Concordia s/s (max 134,28); c.2) Fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo richiedente non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Concordia s/s. (max 234,99); c.3) Nei casi in cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata e' elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (max Euro 335,70); D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

2 d.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui e' seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp; d.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; E) REDDITO PER L'ACCESSO Il limite di reddito per l'accesso e' calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ise (Indicatore Situazione Economica) e all'isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo: e.1) valore ISE. Non deve superare ,60. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a , al lordo della franchigia prevista dal DLgs 109/98 come modificato dal DLgs 130/00. Il valore è elevato del 30% e pertanto non deve superare ,00 nei seguenti casi: 1) uno dei componenti il nucleo familiare abbia un età superiore ai 65 anni; 2) uno dei componenti il nucleo familiare abbia un grado di invalidità superiore al 66%. e.2) valore ISEE. Non deve superare ,30. e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'inps e' diminuito del 20%; e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età' superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'inps e' diminuito del 20%. Le condizioni e.2.1) e e.2.2) non sono tra loro cumulabili. I requisiti per l accesso devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto, alla data di presentazione della domanda e dell assegnazione. Qualora la domanda individui come soggetti interessati all accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario, detti requisiti sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella richiesta. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali. 2 - MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e presentate presso: UFFICIO SPORTELLO SOCIALE entro le ore del 12 giugno Alla richiesta va allegata la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell indicatore della situazione economica determinato ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni (ISE-ISEE) relativa al nucleo familiare richiedente nonché l attestazione della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità. Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive, sociali ed economiche dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del Regolamento Comunale e di seguito riportate. Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda, potrà essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di formazione della graduatoria definitiva, sottoposta ad aggiornamento annuale. Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non avranno reiterato o modificato la domanda stessa decadono dalla graduatoria. TABELLA DEI PUNTEGGI CONDIZIONI SOGGETTIVE max 30 punti ANZIANI non cumulabili fra loro A.1 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. PUNTI 10 A.2 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico.

3 A.3 Presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda (per l attribuzione del punteggio è necessario che l anziano sia residente da almeno due anni nel nucleo richiedente, alla data di presentazione della domanda). INVALIDI le condizioni B.1, B.2 e B.3 non sono cumulabili fra loro sulla stessa persona. Ai fini del presente bando si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 (L.118/71, L.104/92). B.1 Presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona portatrice di handicap alla quale è stata riconosciuta l invalidità totale. PUNTI 10 B.2 Presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona portatrice di handicap alla quale è stata riconosciuta l invalidità pari o superiore al 67% e inferiore al 100%. B.3 Presenza nel nucleo familiare di minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute e certificate ai sensi delle vigenti normative. B.4 Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore ai 65 anni, non autosufficienti, riconosciute e certificate tali ai sensi dell art.17 della L n.5, alla data di presentazione della domanda. PUNTI 3 SITUAZIONE FAMILIARE C.1 Nuclei familiari composti da 1 adulto con minore/i a carico. C.2 Nuclei familiari in cui vi siano figli minori a carico. PUNTI 2 PER OGNI MINORE A CARICO C.3 Nuclei familiari in cui vi siano coniuge o altri conviventi a carico. PUNTI 1 PER OGNI CONVIVENTE A CARICO C.4 Nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a quattro anni e non inferiore a due alla data di presentazione della domanda. (il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentaduesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata). CONDIZIONI SOCIALI max 20 punti (Riferite ai nuclei familiari per i quali è già in corso un progetto di sostegno) Le condizioni non sono cumulabili tra loro. D.1 La condizione riguarda i nuclei familiari in situazione di disagio sociale, nel quale è presente anche la componente abitativa, sostenuti dal settore Servizi Sociali al seguito del fallimento di soluzioni possibili autonomamente ricercate dai nuclei stessi. L attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni sociali avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta del settore servizi sociali. - tutela minori: grave rischio per il minore anche a seguito di interventi di competenza dell autorità giudiziaria minorile od ordinaria; - grave conflitto familiare: coabitazione difficile e insolvibile, dopo aver tentato diversi tipi di mediazione, tra soggetti dello stesso nucleo in particolare con la presenza di minori, anziani o adulti con patologie rilevanti, necessari di tutela con particolare attenzione alle persone che hanno subito violenza; - persone sole: anziane e/o adulte con patologie rilevanti dal punto di vista sanitario che necessitano di un quadro assistenziale domiciliare adeguato o con limitate capacità di mantenere un contesto anche abitativo autonomo;

4 - progetti speciali e/o temporanei: nuclei familiari residenti sul territorio con particolare difficoltà di integrazione sociale; nuclei familiari appartenenti a progetti nazionali e/o regionali di asilo nel periodo di definizione di profughi o rifugiati con particolare difficoltà di integrazione sociale; altri progetti su nuclei con particolari difficoltà su cui elaborare progetti di valenza provinciale, regionale e/o nazionale. PUNTI 15 D.2 Casi per cui i servizi sociali attestano lo stato di urgenza e per i quali l intervento abitativo concorre al fine di garantire la sicurezza sociale di tutto o di parte del nucleo familiare. Le condizioni sociali non sono cumulabili con le condizioni oggettive. CONDIZIONI OGGETTIVE max 20 punti non cumulabili fra loro I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo congiunto presente nel nucleo familiare può vantare un qualsiasi diritto reale di godimento( proprietà, uso, usufrutto, abitazione) di un alloggio. E.1 I richiedenti che abitano in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o di sentenza passata in giudicato con rilascio dell alloggio. Il provvedimento esecutivo non deve essere stato intimato per inadempienze contrattuali. In caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando. PUNTI 20 E.2 I richiedenti che abitano in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, o di provvedimento di separazione,, omologato dal tribunale, o di sentenza passata in giudicato con rilascio dell alloggio. Il provvedimento esecutivo non deve essere stato intimato per inadempienze contrattuali. In caso di provvedimento da eseguirsi successivamente ai 12 mesi dalla data di scadenza del bando. Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente Pubblico o da privati che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. PUNTI 10 E.3 Sistemazione alloggiativa procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale istituito con L.R.4 febbraio 1994, n.7 o dalle ONLUS riconosciute e operanti sul territorio distrettuali, sulle basi di un protocollo d'intesa con l'amministrazione Comunale. PUNTI 15 DISAGIO ABITATIVO Situazione di grave disagio abitativo accertato dall autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni: F.1) Abitazione in alloggio antigienico con carenze di igienicità sopperibili con interventi di manutenzione straordinaria da certificarsi dal servizio competente. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando per lo stesso alloggio. F.2) Abitazione in alloggio antigienico, parzialmente inidoneo per carenze tali da comportare interventi aventi caratteristiche superiori alle manutenzioni straordinarie, da certificarsi dal servizio competente. Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta di assegnazione che abbia beneficiato di punteggio. F.3) Abitazione ricavata in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità sono stati adibiti impropriamente, ad abitazione, da certificarsi dal servizio competente, oppure in alloggio che per condizioni di vita e di salute viene certificato totalmente inidoneo alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di handicap. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta di assegnazione alloggio che abbia beneficiato di punteggio. PUNTI 15 G.1) Abitazione in alloggio sovraffollato:

5 superficie utile punti 1 punti 3 punti 5 (interna calpestabile) da 0 a 29 mq. 2 persone 3 persone 4 persone e oltre da 30 a 49 mq 3 persone 4 persone 5 persone e oltre da 50 a 64 mq 5 persone 6 persone 7 persone e oltre da 65 a 84 mq 6 persone 7 persone 8 persone e oltre da 85 a 90 mq 7 persone 8 persone 9 persone e oltre Le condizioni E1, E2,E3, non sono cumulabili fra loro. F1, F2, F3 non sono cumulabili tra loro e con le altre condizioni oggettive. CONDIZIONI ECONOMICHE max 30 punti Ai fini del presente regolamento non saranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica qualora il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi Irpef relativi all'anno fiscale di riferimento, o dichiari redditi ritenuti inattendibili, fatti salvi i redditi esenti ai fini Irpef e i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dall Area Istruzione, Cultura e Servizi alla Persona. H.1 Richiedenti il cui valore ISEE rientri nelle classi sottoindicate: da.0 a.1000 PUNTI 15 da.1001 a.2000 PUNTI 10 da.2001 a.3000 PUNTI 9 da.3001 a.4000 da.4001 a.5000 PUNTI 7 da.5001 a.6000 PUNTI 6 da.6001 a.7000 da.7001 a.8000 PUNTI 4 da.8001 a.9000 PUNTI 3 da.9001 a PUNTI 2 da a.17154,30 PUNTI 1 H.2 Richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 15% sul valore ISE complessivo del nucleo familiare. Fasce di incidenza canone sul valore ISE Punti da 15% a 16% 1 da 16,01% a 18% 2 da 18,01% a 20% 3 da 20,01% a 22% 4 da 22,01% a 24% 5 da 24,01% a 26% 6 da 26,01% a 28% 7 da 28,01% a 30% 8 da 30,01% a 32% 9 oltre 32,01% 10 H.3 Richiedenti non residenti, in condizioni di pendolarità, che prestano attività lavorativa nel Comune di Concordia s/s, con distanza tra questo ed il Comune di residenza superiore a 25 Km. 3 - RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - Presentazione delle domande Le domande relative al presente concorso, dovranno essere presentate direttamente all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Concordia s/s oppure inviate per posta, con lettera raccomandata, entro l'inderogabile termine delle ore del giorno 16 giugno Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno inserite d ufficio nella successiva graduatoria. Sono valide le domande inviate per posta, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

6 La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla Legge regionale 8 agosto 2001 n.24 e dei Regolamenti attuativi. Sono escluse le domande che non siano debitamente firmate o che manchino della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il richiedente sarà invitato a produrre le necessarie integrazioni. In caso di mancata o insufficiente integrazione, la richiesta sarà respinta. - Formazione della graduatoria provvisoria L ufficio comunale competente procede all istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, il Comune, sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi spettanti per ciascuna domanda e sulla base di essi, procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti. In calce alla graduatoria provvisoria, saranno indicate le domande per le quali non e' stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. - Pubblicazione della graduatoria La graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio totale attribuito a ciascuna domanda, come sopra formata, e' pubblicata all'albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi e viene trasmessa alla Commissione di cui all art. 8 del Regolamento Comunale per l assegnazione di alloggi ERP ed alle organizzazioni sindacali di settore. Ai richiedenti, con raccomandata a.r., verranno comunicati i punteggi attribuiti oltre alla posizione raggiunta in graduatoria. - Ricorsi Entro 15 giorni successivi al termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Tecnica costituita ai sensi dell'art.8 del Regolamento comunale per l assegnazione degli alloggi di E.R.P.. Il ricorso va depositato presso l ufficio Protocollo del Comune. -Esame da parte della Commissione Entro 15 giorni dal termine ultimo concesso per la presentazione dei ricorsi, l ufficio competente convoca la commissione nominata ai sensi dell art.8 del regolamento la quale esamina le domande relative ai ricorsi presentati in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica, corredate della relativa documentazione e formula la graduatoria definitiva. - Richiesta di ulteriore documentazione E' facoltà sia dell ufficio comunale competente in sede di istruttoria delle domande sia della Commissione Tecnica, in sede di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissati dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, atti a verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda. - Accertamenti E' altresì facoltà dell Ufficio Comunale competente che della Commissione Tecnica disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'assegnazione. Qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente viene escluso dalla graduatoria. - Casi di dubbia interpretabilità o di inattendibilità I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante. - Formazione della graduatoria definitiva La Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva. A parità di punteggio i richiedenti vengono inseriti in graduatoria in base al valore ISEE crescente; se questo risultasse uguale si darà precedenza alle richieste pervenute prima. - Pubblicazione della graduatoria definitiva La graduatoria definitiva e' pubblicata nell'albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce

7 provvedimento definitivo. - Efficacia della graduatoria La graduatoria ha validità 12 mesi (al termine dei quali si procede al successivo aggiornamento). Nell atto dell aggiornamento della graduatoria, le domande già ammesse con le graduatorie precedenti, alle quali non è seguita l assegnazione di un alloggio ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive, unitamente alle nuove domande solo se aggiornate negli ultimi 2 anni precedenti all aggiornamento. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI In base alla graduatoria definitiva l ufficio competente comunica la disponibilità degli alloggi dandone diretta comunicazione agli interessati. A seguito dell accettazione formale da parte dell assegnatario, il funzionario responsabile competente adotta il provvedimento di assegnazione. L alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato dall assegnatario entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso in cui l alloggio non venga accettato l assegnatario perde il diritto all assegnazione in caso di ingiustificato motivo alla rinuncia; viceversa, in caso di rinuncia motivata, viene automaticamente inserito nella graduatoria successiva, sempre che abbia aggiornato la domanda nei due anni precedenti l aggiornamento della graduatoria. L assegnazione non avrà luogo qualora il richiedente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell Amministrazione Comunale. Il canone di locazione degli alloggi e' determinato ai sensi della vigente normativa in materia di ERP. La presentazione della domanda di assegnazione implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla Legge Regionale n. 24/01 e successive integrazioni e modificazioni nonché del contenuto del Regolamento Comunale per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che il richiedente si impegna ad osservare. Concordia s/s, lì 28/04/2015 La Responsabile dell Area dott.ssa Marina Caffagni

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