Consiglieri assegnati Consiglieri in Consiglieri presenti alla Provincia N. 30 carica N. 30 N. 19

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1 PROVINCIA DI BRINDISI ooooo ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 Consiglieri assegnati Consiglieri in Consiglieri presenti alla Provincia N. 30 carica N. 30 N. 19 N. 11/7 OGGETTO: Rimborso spese di viaggio agli amministratori provinciali ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3 dell art. 84 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per la partecipazione alle sedute degli organismi assembleari ed esecutivi e per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate. Atto d indirizzo. L anno duemiladodici il giorno, uno del mese di marzo, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno col n di prot. e con successiva nota il col n di prot., ad essi notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio MASSARI Nicola Partecipa, con diritto al voto, il Sig. FERRARESE Massimo Presidente della Provincia Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: Presenti Assenti FERRARESE MASSIMO Presidente SI MINGOLLA FRANCESCO Vice Presidente SI MARTINA ANTONIO Assessore SI ECCLESIE VINCENZO Assessore SI BALDASSARRE PAOLA Assessore SI BALDASSARRE VINCENZO Assessore SI GIOIELLO ANTONIO Assessore SI MITA PIETRO Assessore SI BRUNO MAURIZIO Assessore SI ROMANO CHRISTIAN Assessore SI Sono intervenuti i Consiglieri: Pres. Ass. Pres. Ass. 1 LANZILLOTTI ANGELO SI 16 EPIFANI GIOVANNI SI 2 FERRETTI COSIMO SI 17 MUOLO ROCCO SI 3 CIRACI NICOLA SI 18 PUTIGNANO VINCENZO SI 4 ANGLANI GREGORIO SI 19 IAIA ANNIBALE SI 5 SCIANARO ANTONIO SI 20 PECORARO GIUSEPPE SI 6 GUADALUPI ITALO SI 21 CAMASSA CAMILLO SI 7 IAIA GIUSEPPE SI 22 LOLLI PIETRO SI 8 MIGLIETTA GIUSEPPE SI 23 ARGESE CIRO SI 9 FRANCO DAMIANO SI 24 ALTAVILLA PIETRO SI 10 PAVIGLIANITI ANTONINO SI 25 RIZZO PASQUALE SI 11 PENNETTA COSIMO SI 26 ATTORRE VINCENZO SI 12 CIULLO SERGIO SI 27 URSO PAOLO MARIA SI 13 CALIANDRO VITANTONIO SI 28 CAPODIECI GIANCARLO SI 14 LOCOROTONDO MARCO SI 29 FISTETTI FRANCESCO SI 15 PACE GIUSEPPE SI 30 MASSARI NICOLA SI Partecipa il Segretario Generale Dr. Giovanni PORCELLI N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale.

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3 DELIBERA N. 11/7 dell N. 4 all ordine del giorno: Rimborso spese di viaggio agli amministratori provinciali ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3 dell art. 84 del D.Lgs , n. 267 per la partecipazione alle sedute degli organismi assembleari ed esecutivi e per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate. Atto di indirizzo ************* Si sottopone all esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: Premesso che : L art. 84 del T.U.E.L., così come modificato dall art. 2, comma 27 della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008) prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati dai consiglieri e assessori provinciali in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori dal capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3). In particolare il comma 3 dell art. 84 recita nel modo seguente: Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Per amministratori vanno intesi il Presidente della Provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali ( art. 77, comma 2 del D.Lgs 267/2000). La norma è abbastanza chiara e riconosce agli amministratori provinciali, per la attività riveniente dal ruolo istituzionale che ricoprono, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Sull articolo 84 del T.U.E.L. ha inciso l art. 77 bis, comma 13 inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 il quale prevede che per le province e i comuni con popolazione superiore a abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.

4 La norma di cui sopra richiama l indennità chilometrica corrisposta già al personale dell ente autorizzato a servirsi della autovettura di proprietà. Come è noto, infatti, la predetta indennità, prevista dall art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836, è ragguagliata dall art. 8 della legge 26 luglio 1978 n.417 e dall art. 5 del D.P.R. 16 gennaio 1976, n.513 ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo. La Ragioneria generale dello Stato, con propria direttiva diramata con circolare n. 75 del 3 dicembre 1991, con riferimento alle richieste di chiarimenti in ordine alla misura dell indennità chilometrica spettante al personale che, inviato in missione, è autorizzato all uso del mezzo proprio di trasporto, ha stabilito che le Amministrazioni possono prendere a base di calcolo il prezzo di un litro di benzina super praticato alla pompa dalla società AGIP, compagnia avente maggiore diffusione sul territorio nazionale. Il decreto legge 31 maggio 2010,n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, proseguendo nell azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all art. 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento. In particolare, in ordine all ultimo periodo del comma 12, è stato stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. La scarsa chiarezza del dettato normativo ha creato non poche difficoltà applicative, specie laddove ad essere oggetto di discussione è l eventuale autorizzazione o diniego al personale a far uso del proprio mezzo nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. E, comunque, il quadro normativo delineato di cui al decreto legge 78/2010 attiene ai casi di autorizzazione all uso del mezzo proprio da parte del personale contrattualizzato della pubblica amministrazione esteso, per l effetto del più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell amministrazione, anche ai dipendenti delle autonomie locali. Ma tutto ciò va applicato agli amministratori degli enti locali? Nel merito sia la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sia il Parere n. 949 dell della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, sia ancora i pareri n. 8 del e 21 del della Corte dei Conti a sezioni riunite ed ancora i recenti pareri in materia di diritto giuridico espongono proprie valutazioni, a volte differenti tra loro, in ordine al rimborso delle spesse di viaggio riconducibili esclusivamente al personale contrattualizzato della pubblica amministrazione e non agli amministratori degli enti locali. Pareri che, in gran parte, tuttavia, convergono nel riconoscere che pur raccomandandosi un attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all art. 97 della Costituzione da parte dell Amministrazione Provinciale nella piena esplicazione della propria

5 autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, la norma di cui all art. 6, comma 12 del d.l. n. 78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell organizzazione dei servizi degli enti locali e, pertanto, in presenza di dichiarate esigenze, l uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio e delle funzioni dell ente locale, garantite dall ordinamento. Possono tuttavia le disposizioni di cui all art. 6, comma 12 del d.l. 78/2010 riferite al personale della pubblica amministrazione, trovare altrettanta applicazione nei confronti degli amministratori provinciali, siano essi consiglieri che assessori? In analogia al parere espresso da autorevoli fonti a carattere giuridico, - vedi ad esempio la delibera 10/2011 della Corte dei Conti- sezione di controllo per la Liguria- il dimezzamento delle spese nelle pubbliche amministrazioni previsto dalla manovra del 2010 non riguarda i consiglieri e gli assessori provinciali nonché il Presidente della Provincia poiché le disposizioni di cui alla richiamata norma non possono assolutamente limitare l attività degli organi istituzionali delle Province anche perché, altrimenti, non sarebbe costituzionalmente ammissibile e finirebbe per incidere non tanto sull attività amministrativa discrezionale ma sulle scelte di natura politica dell ente locale. Una norma statale di questo tipo andrebbe in contrasto con i principi basilari su cui si fonda l assetto costituzionale che punta alla massima valorizzazione e indipendenza delle autonomie locali. Inoltre, poiché l art. 77 bis, comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 fa espresso riferimento ad amministratori di enti locali (consiglieri comunali e provinciali) agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a abitanti, soggetti al patto di stabilità, va applicato senz altro il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo, nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell ente per partecipare alle sedute degli organi consiliari, assembleari ed esecutivi o per garantire la presenza presso gli uffici della Provincia per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate (art. 84, comma 3, T.U.E.L.). Semmai, sulla base del dato letterale della norma richiamata nella legge di conversione, parrebbe potersi escludere dalla sua applicazione il Presidente della Provincia e gli assessori provinciali. Ma è fuor di dubbio che tale disposizione restrittiva contenuta nell art.7 bis, comma 13 della legge 133/2008 contrasta e soggiace alle disposizioni di più ampia valenza attuativa contenute nella richiamata legge 267/2000 sull ordinamento degli enti locali dove i principi indicati all art. 84, commi 1 e 3 con il combinato disposto di cui all art. 77, comma 2 nella loro più ampia eccezione letterale (significato grammaticale delle parole considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica) e logica ( in considerazione della volontà del legislatore e della interpretazione delle norme immesse nel sistema di norme che disciplinano la stessa materia) fanno chiaramente intendere che per amministratori debbano intendersi consiglieri e assessori provinciali, ivi incluso il capo dell esecutivo.

6 Qualsiasi dubbio viene meno se poi si analizza la condizione stabilita dal punto 3 dell accordo del 6 ottobre 2010 in Conferenza Stato-città ed autonomie locali che determina a tutti gli amministratori comunali e provinciali, per l uso di mezzi propri di viaggio, il rimborso stabilito dal ricordato art. 77-bis. Nel merito della questione si è anche pronunciata la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, che con propria deliberazione n.105/2010 ha chiaramente affermato che il criterio del quinto del costo di un litro di benzina previsto dalla legge per i consiglieri vada esteso anche al Presidente e agli assessori. Ovviamente, tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. costi della politica cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali, questa Amministrazione può autonomamente determinarsi, nell esercizio della potestà di autorganizzazione, nello stabilire differenti modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della giunta provinciale ma anche dagli stessi consiglieri provinciali. Ma questo attiene ad autonoma determinazione da formalizzare con differenti atti e giammai può rivenire dal convincimento che una errata interpretazione della legge possa imporre soluzioni restrittive ed illegittime. Il legislatore, in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori provinciali, ha inteso chiaramente ricondurre ed applicare le disposizioni enucleate nel testo unico 267/2000 i cui principi appaiono ben chiari. Le tesi in senso contrario devono trovare riferimento in diverse norme e in precise disposizioni di legge in quanto, dalle stesse, può discendere una diversa applicazione e, quindi, la legittimità degli atti e dei procedimenti da attivare. Quanto sopra riportato vuole fornire un contributo fondato non su quanto le leggi volevano dire (e non hanno detto) ma su quanto è chiaramente scritto nelle stesse e dal loro esame discende l attivazione degli atti consequenziali in materia di rimborso spese di viaggio agli amministratori provinciali nel rispetto del principio fondamentale di economicità ed in generale del massimo contenimento della spesa. Ciò premesso; IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, ad oggetto: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali; Visto lo statuto dell ente; Visto il regolamento sul funzionamento degli organi di governo; Considerato che è facoltà di questa amministrazione, nell esercizio della sua potestà di autorganizzazione, determinarsi con atti di programmazione generale in ordine alla disciplina del rimborso delle spese di viaggio pur nel

7 rispetto dei vincoli che la normativa impone in termini di economicità e di contenimento della spesa; Fatte proprie le argomentazioni esposte in premessa; Considerato che, in relazione alla carica rivestita e alla funzione cui ogni amministratore è tenuto ad esercitare all interno dell ente sussiste la necessità di ricorrere, a mezzi pubblici e, laddove altra scelta è imposta da situazioni di disagio in relazione alla peculiarità, diversità ed imprevedibilità delle rispettive funzioni esercitate da ogni amministratore, all uso del mezzo proprio producendo, con riferimento al rimborso delle spese di viaggio, specifiche parcelle di liquidazione da acquisire regolarmente agli atti dell ente; Considerato, in conseguenza, poter riconoscere agli amministratori il previsto rimborso nella misura base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro così come stabilito dall art.77 bis, comma 13, del D. L. 25 giungo 2008, dando atto che ai fini del computo delle distanze per la corresponsione della prevista indennità chilometrica e in ossequio al principio generale del massimo contenimento della spesa si farà riferimento alla località di partenza e di destinazione, utilizzando il servizio disponibile su - Servizi on line Distanze chilometriche, effettuando il calcolo con la modalità distanza più breve e, comunque, onde conseguire la maggiore economicità, previo raffronto con i seguenti altri siti web: Via Michelin, Tuttocittà on line, Libero Mappe, Virgilio mappe. Visto che ai sensi dell art. 49 del D.Lgs , n. 267 sulla proposta posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri: - parere espresso dal Dirigente del Servizio Amministrazione Generale dott. Donato Gianfreda in ordine alla regolarità tecnico, così formulato: Favorevole. Li, IL DIRIGENTE F.to Gianfreda - parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela Picoco in ordine alla regolarità contabile, così formulato: Favorevole. Li, IL DIRIGENTE F.to Picoco - Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai sensi dell art. 97, comma secondo del D. Leg.vo n. 267 ed art. 64, primo comma del vigente Statuto, così formulato: Favorevole

8 Li, IL SEGRETARIO GENERALE F.to Porcelli - Visto di conformità programmatica del Direttore Generale Dott. Giovanni Porcelli così formulato Favorevole Lì, D E L I B E R A IL DIRETTORE GENERALE F.to Porcelli 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto che per effetto della normativa vigente, come in premessa richiamata agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune è consentito di fare uso del mezzo proprio per la partecipazione alle sedute degli organismi assembleari ed esecutivi e per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate riconoscendogli, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3 dell art. 84 del D.Lgs , n. 267 il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro così come stabilito dall art.77 bis, comma 13, del D. L. 25 giungo 2008; 3) di dare atto altresì che ai fini del computo delle distanze per la corresponsione della prevista indennità chilometrica e in ossequio al principio generale del massimo contenimento della spesa si farà riferimento alla località di partenza e di destinazione, utilizzando il servizio disponibile su - Servizi on line Distanze chilometriche, effettuando il calcolo con la modalità distanza più breve e, comunque, onde conseguire la maggiore economicità, previo raffronto con i seguenti altri siti web: ViaMichelin, Tuttocittà on line, Libero Mappe, Virgilio mapp;. 4) di dare incarico al Servizio Amministrazione Generale e al Servizio Ragioneria, ognuno per quanto di competenza, di procedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute e dovute agli amministratori provinciali, previo presentazione degli aventi titolo delle tabelle di liquidazione; 5) di impegnare l onere di spesa dovuto per l istituto in oggetto da imputare ai rispettivi interventi del redigendo bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012; 6) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 134 del D.Lgs , n. 267.

9 Presidente del Consiglio MASSARI Non essendoci alcuna richiesta di interevento pongo in votazione la proposta di delibera La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. (Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito elettronicamente sull apposita scheda) La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione. Consiglieri presenti Consiglieri votanti n il Presidente Ferrarese n il Presidente Ferrarese Voti favorevoli n. 20 La proposta è approvata all unanimità. Pongo adesso in votazione la immediata esecutività della deliberazione. La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. (Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito elettronicamente sull apposita scheda) La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione. Consiglieri presenti Consiglieri votanti n il Presidente Ferrarese n il Presidente Ferrarese Voti favorevoli n. 20 La immediata esecutività è approvata all unanimità. In conseguenza, IL CONSIGLIO PROVINCIALE Sulla scorta dell esito delle votazioni; Ad unanimità, D E L I B E R A 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto che per effetto della normativa vigente, come in premessa richiamata agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune è consentito di fare uso del mezzo proprio per la partecipazione alle

10 sedute degli organismi assembleari ed esecutivi e per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate riconoscendogli, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3 dell art. 84 del D.Lgs , n. 267 il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro così come stabilito dall art.77 bis, comma 13, del D. L. 25 giungo 2008; 3) di dare atto altresì che ai fini del computo delle distanze per la corresponsione della prevista indennità chilometrica e in ossequio al principio generale del massimo contenimento della spesa si farà riferimento alla località di partenza e di destinazione, utilizzando il servizio disponibile su - Servizi on line Distanze chilometriche, effettuando il calcolo con la modalità distanza più breve e, comunque, onde conseguire la maggiore economicità, previo raffronto con i seguenti altri siti web: ViaMichelin, Tuttocittà on line, Libero Mappe, Virgilio mapp;. 4) di dare incarico al Servizio Amministrazione Generale e al Servizio Ragioneria, ognuno per quanto di competenza, di procedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute e dovute agli amministratori provinciali, previo presentazione degli aventi titolo delle tabelle di liquidazione; 5) di impegnare l onere di spesa dovuto per l istituto in oggetto da imputare ai rispettivi interventi del redigendo bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012; 6) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 134 del D.Lgs , n. 267.

11 IL SEGRETARIO GENERALE F.TO PORCELLI GIOVANNI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.TO MASSARI NICOLA RELATA DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale C E R T I F I C A - che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all Albo Pretorio Provinciale da oggi e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Brindisi, lì IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE Per copia conforme all originale, ad uso amministrativo. Brindisi, li IL SEGRETARIO GENERALE Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ; perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); è stata pubblicata all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4 comma dello Statuto della Provincia. è stata pubblicata all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal al ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6 dello Statuto della Provincia. Brindisi, lì IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI IL SEGRETARIO GENERALE

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