AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI MODENA

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1 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI MODENA COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE N.11/ /DG Del 4 Marzo 2011 DELIBERA N. 11/ /DG OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento dei servizi mortuari dell Azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

2 N.11/ DEL 04/03/2011/DG Proponente: Servizio Affari Generali Modifiche ed integrazioni al Regolamento dei servizi mortuari dell Azienda ospedaliera Policlinico di Modena. IL DIRETTORE GENERALE Richiamata la delibera n. 411 del 12 novembre 1999 avente ad oggetto Approvazione del regolamento dei servizi mortuari dell Azienda ospedaliera Policlinico di Modena. Considerato opportuno modificare il regolamento all art. 4 in alcune sue parti per adeguarlo alle mutate situazioni ed esigenze, quali l eliminazione nella rubrica dell attribuzione di TRANSITORIE alle norme in esso contenute poiché ormai sono ampiamente consolidate, poi ancora l eliminazione dell intero punto 10 il quale creava parecchi disagi ai familiari che erano costretti ad un andirivieni tra il Policlinico e l Agenzia scelta; infatti questo recitava: E fatto divieto alle Agenzie, anche nell ambito di affidamenti acquisiti all esterno dall Azienda, raccogliere direttamente dai familiari la delega che autorizza l accesso alle strutture aziendali; la delega con richiesta di autorizzazione dovrà essere rilasciata formalmente dal familiare delegante presso gli uffici di cui il precedente art. 3 punto 12., di fatto con il tempo si è instaurata una più funzionale prassi che, nel rispetto dello spirito del regolamento, agevola unicamente i familiari i quali, se lo ritengono, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo delega, possono delegare alla stessa Agenzia prescelta anche gli incombenti relativi al suo visto da parte degli Uffici aziendali competenti e alla consegna ai tecnici necrofori in servizio presso le Camere ardenti. Considerato che le disposizioni inerenti all attività delle Agenzie, contenute nell articolo 4 del regolamento, spesso vengono ignorate da alcune Agenzie, ma che per tali violazioni non sono previste specifiche sanzioni. Ritenuto opportuno individuare quale legittima ed adeguata penalità, al fine di arginare il dilagare delle violazioni da parte dei titolari, dipendenti o comunque addetti delle Agenzie, la cancellazione, temporanea o definitiva dell agenzia responsabile, dall elenco di cui all art. 2 lett. E n. 33 secondo periodo del regolamento. Ritenuto adeguato allo scopo procedere ad integrare il regolamento con gli articoli 6, 7, 8 e 9 nel seguente testo: ART. 6 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELLE AGENZIE. CONSEGUENZE. La violazione da parte dei titolari, dipendenti o comunque addetti delle Agenzie, anche di una sola delle disposizioni contenute nell art. 4 del regolamento, rileva ai fini della penalizzazione dell Agenzia funebre mediante la cancellazione temporanea o definitiva della stessa dall elenco di cui all art. 2 lett. E n. 33 secondo periodo. La misura della penalità sarà progressiva in base alla reiterazione delle violazioni. Le violazioni accertate dal personale addetto alla vigilanza e dai tecnici necrofori verranno immediatamente contestate in forma verbale al personale (titolare, dipendente o comunque addetto) delle Agenzie che le ha poste in essere e tempestivamente comunicate a cura degli accertanti con nota scritta al Responsabile del Servizio, che,

3 nei casi previsti dal presente Regolamento, ne darà comunicazione alla Direzione aziendale ai fini dell adozione dei provvedimenti di penalizzazione. Il provvedimento di penalizzazione verrà adottato dalla Direzione aziendale su proposta del Responsabile del Servizio. ART. 7 - DURATA DELLA CANCELLAZIONE DALL ELENCO. La cancellazione temporanea si articola nel seguente modo: - dopo 2 contestazioni, riferite alla violazione di qualsivoglia comportamento imposto dall art. 4 del regolamento e attribuite alla stessa agenzia, alla 3^ scatterà la cancellazione temporanea (oscuramento) dall elenco suddetto, per la durata di 7 giorni; - alla 4^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 20 ad un massimo di 30 giorni consecutivi; - alla 5^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 40 ad un massimo di 60 giorni consecutivi; - alla 6^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 70 ad un massimo di 90 giorni consecutivi; - alla 7^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 120 ad un massimo di 150 giorni consecutivi; - all 8^ contestazione seguirà la definitiva cancellazione dall elenco. Il provvedimento avrà efficacia sia per l eventuale persona giuridica mediante la quale sia svolta l attività sia per il titolare ed eventuali contitolari. ART. 8 - PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DELLA PENALITA. Per l adozione del provvedimento di penalità sarà sufficiente l accertamento del comportamento vietato e non saranno prese in considerazione quali giustificazioni comportamenti, comunque, difformi dalle previsioni regolamentari. Dal ricevimento della contestazione l interessato ha 3 giorni di tempo per far pervenire proprie osservazioni in merito. ART. 9 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLA CANCELLAZIONE. La cancellazione temporanea si attuerà mediante l oscuramento dello spazio contenente i riferimenti dell agenzia nell elenco affisso nella bacheca posta all ingresso delle camere ardenti, mediante apposizione di cartoncino coprente e riportante la scritta CANCELLAZIONE TEMPORANEA FINO AL...PER VIOLAZIONE DELL ART. 4 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI SERVIZI MORTUARI. Nel caso di cancellazione definitiva e fino alla ristampa dell elenco, il nominativo sarà allo stesso modo oscurato, riportando sul cartoncino la scritta CANCELLAZIONE DEFINITIVA PER REITERATE VIOLAZIONI DELL ART. 4 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI SERVIZI MORTUARI. Dato atto che dal presente provvedimento non consegue spesa per il bilancio dell Azienda Ospedaliro-Universitaria Policlinico di Modena. Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i, viene indicato quale responsabile del procedimento il dr. Giorgio Bertacchini. Su conforme proposta del dirigente responsabile della direzione Affari Generali e con parere favorevole del responsabile del Servizio di Medicina Legale titolare della responsabilità organizzativo-gestionale delle Camere ardenti. Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

4 D E L I B E R A a) di approvare le modifiche all art. 4 e le integrazioni apportate con i nuovi articoli 6,7,8 e 9 del Regolamento dei servizi mortuari dell Azienda ospedaliera Policlinico di Modena come dettagliatamente riportate in premessa; b) di confermare ogni altra disposizione precedente ed approvare il nuovo regolamento nel testo riportato in calce al presente atto, le cui disposizioni entreranno in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione nell albo aziendale; c) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa; d) di trasmettere copia del presente atto a tutte le Agenzie inserite nell elenco di cui all art. 2 lett. E n. 33 secondo periodo, del regolamento in questione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Maurizio Pirazzoli) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Maurizio Miselli) IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Stefano Cencetti)

5 ALLEGATO REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI MODENA ART. 1 DEFINIZIONE DEI LUOGHI ORARI E MODALITÀ DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CAMERE MORTUARIE 1) I locali del Policlinico adibiti a Camere Mortuarie sono collocati in immobili adiacenti il lato destro della Chiesa e sono costituiti da: a) un settore aperto al pubblico, costituito dalle camere di partenza delle salme (camere ardenti) con relativa accettazione, corridoio, sala d attesa e servizi; b) un settore rigorosamente riservato al personale aziendale, costituito dalle camere di preparazione e sosta per le salme con relativi corridoi e servizi. La porta di accesso alle Camere Mortuarie per il pubblico è quella sul lato ovest dell immobile (piazzale della Chiesa); l accesso sul lato est (corridoio-galleria di comunicazione col Policlinico) è riservato esclusivamente al personale dell Azienda. Fra la zona di accesso al pubblico e la zona riservata al personale dell Azienda è collocata una porta di separazione che dovrà sempre restare chiusa. E rigorosamente vietato l accesso del pubblico e del personale delle agenzie di onoranze funebri al settore di preparazione e sosta delle salme. Ogni accesso di estranei in area riservata potrà avvenire solo per motivi eccezionali, in presenza e sotto la diretta responsabilità del personale addetto alle Camere Mortuarie di al cui successivo art. 2 ed andrà di volta in volta segnalato nel registro delle consegne di cui al punto d. dell art unitamente alle ragioni che hanno reso necessario l accesso. 2) Le Camere Mortuarie sono di norma aperte al pubblico: dalle ore 7,30 alle ore 18,30 nei giorni feriali; dalle ore 7,30 alle ore 12 e dalle 14 alle ore 17 il sabato ed i giorni festivi; fatte salve diverse esigenze di volta in volta approvate dal responsabile dei servizi mortuari designato dall azienda o stabilite dalla direzione sanitaria. Nei casi in cui la partenza del funerale sia stata programmata di sabato alle ore 14,00 il personale addetto provvederà ad anticipare l apertura alle ore 13,30, previa autorizzazione del responsabile del servizio o di persona da lui delegata, che andrà segnalata nel Registro delle consegne. 3) L apertura, la chiusura e la custodia dei locali negli orari sopraindicati sono assicurate dal personale dipendente dell azienda addetto alle Camere Mortuarie. Al di fuori di tali orari, l apertura e la chiusura dei locali, per il trasferimento delle salme dal reparto di decesso, viene garantito quando necessario dal personale di turno della squadra trasporti con la collaborazione del Pronto Soccorso e con l ausilio del Servizio di vigilanza interna dell Azienda, secondo modalità di volta in volta concordate tra le figure interessate. ART. 2 COMPETENZE DEGLI OPERATORI TECNICI NECROFORI Per le attività connesse all esercizio delle Camere Mortuarie l azienda si avvale, di norma, di proprio personale con la qualifica di operatore tecnico necroforo, fatta salva la facoltà, della Direzione Sanitaria, in casi particolari (periodi feriali, malattia dei dipendenti addetti,

6 momenti di elevata mortalità, pubbliche calamità, ecc.), di assegnare temporaneamente a tali mansioni altre unità di personale, con diversa qualifica. A) Atti di vigilanza generale 1. il personale provvede all apertura, alla chiusura ed alla custodia dei locali secondo quanto stabilito dall art.1; 2. il personale deve vigilare sulla pulizia e sul decoro dei locali; esso deve vigilare che al loro interno e nelle adiacenze non avvengano schiamazzi, litigi, o atti comunque lesivi della dignità dei luoghi, richiedendo, se del caso, l intervento del Servizio di vigilanza interna o dell Autorità di Polizia (posto di Polizia interno al Policlinico, oppure 112, oppure 113); 3. è fatto assoluto divieto al personale di lasciare incustoditi i locali; per le necessità di prelevamento di salme o di consegna di atti amministrativi, il personale di turno dovrà avvicendarsi in modo che resti sempre in sede almeno un collega; ove vi fossero contemporanee necessità di uscita, i dipendenti in servizio dovranno assicurarsi che resti di vigilanza nei locali almeno uno di loro; qualora ciò non sia possibile per la contingente presenza in servizio di un solo addetto, lo stesso dovrà richiedere l intervento in loco del vigilante interno del Policlinico, il quale si tratterrà presso le Camere Ardenti fino al ritorno dell addetto; 4. il personale dovrà fare segnalazione al responsabile del servizio, che provvederà ad informare la Direzione Sanitaria, di ogni reclamo del pubblico o di ogni inconveniente o disservizio riscontrato; B) Trattamento delle salme Competono al personale addetto alle Camere Mortuarie le seguenti attività: 5. prelevamento e trasporto delle salme dal reparto di degenza dove è avvenuto il decesso alle Camere Mortuarie, previa verifica della avvenuta registrazione dei dati anagrafici del defunto sull apposito bracciale di identificazione (nome, cognome, data di nascita e data di morte mod. A), che deve essere attuata a cura del personale di reparto dov è deceduto il soggetto; (ai sensi del presente Regolamento si individua nell infermiere di turno nel reparto dove è avvenuto il decesso la persona incaricata dell approntamento di tale bracciale, responsabile della corretta trascrizione dei dati); 6. trasporto delle salme dalle Camere mortuarie al Servizio di Anatomia patologica o al Servizio di Medicina legale e viceversa, in base alle richieste o alle disposizioni dei Servizi medesimi; 7. prelevamento, trasporto e composizione di salme giacenti presso i Servizi di Medicina legale o di Anatomia patologica, in transito verso altre sedi (secondo modalità di volta in volta concordate col personale dei suddetti Servizi); 8. presa in carico di eventuali effetti personali o valori indossati dalla salma (qualora non vi abbia già provveduto il personale del reparto in cui è avvenuto il decesso) e consegna degli stessi alla Guardia giurata, con annotazione sul Registro delle consegne della natura degli oggetti presi in carico, controfirmata da colui che ne assume la custodia; compilazione e firma del relativo modulo (modulo F), controfirmato da colui che assume in custodia gli effetti personali e/o valori; 9. presa in consegna degli indumenti necessari alla vestizione della salma e del materiale funerario di cui all art. 4/2 dai familiari del defunto o dal personale dell Agenzia incaricata delle esequie;

7 10. misurazione della salma ai fini dell approntamento della bara, da trascrivere sulla delega al funerale, di cui al successivo art. 3, par. 12, di cui verrà rilasciata copia all Agenzia; 11. preparazione e composizione delle salme con particolare riferimento alla pulizia del corpo, taglio della barba, vestizione e sistemazione nella bara, avuto rispetto delle disposizioni vigenti; nei casi di salme a disposizione dell'autorità Giudiziaria tali atti potranno avvenire solo dopo l espletamento degli adempimenti di legge; a) Nelle attività di trattamento della salma andrà evitato ogni atto che, in qualunque modo, possa ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed in particolare: non dovrà essere ostacolata la pervietà degli orifizi respiratori, non dovranno essere utilizzati coperchi o contenitori che possano determinare spazi confinati, non dovranno essere attuate perfrigerazioni senza l autorizzazione del Medico necroscopo; b) la preparazione della salma dovrà salvaguardare quanto più possibile le sembianze del defunto e prevenire la dispersione di materiale biologico da orifizi naturali, ferite, piaghe, ecc..; c) la preparazione e la vestizione della salma avverrà nelle apposite camere di sosta nel più breve tempo possibile, compatibilmente alle esigenze del servizio, dopodiché la salma verrà trasferita nella prima camera di partenza disponibile; non è consentito l accesso al pubblico nelle camere di sosta se non per motivi eccezionali di volta in volta autorizzati dal Responsabile del servizio o da persona da lui delegata, da segnalare ogni volta sul Registro delle consegne; d) qualora si presentino esigenze particolari, è facoltà del Tecnico necroforo avvalersi della collaborazione del personale dell Agenzia incaricata delle esequie, se disponibile; tale facoltà deve avere carattere eccezionale e si intende richiesta e prestata a titolo di cortesia; essa non crea obbligazioni di alcun genere da parte dell Azienda verso l Agenzia che dà la propria disponibilità e andrà ogni volta segnalata sul Registro delle consegne; 12. collocazione delle salme nella cella frigorifera o nella cella di congelamento, in base alle disposizioni del Medico necroscopo, previo controllo della temperatura prescritta; 13. esecuzione di iniezioni conservative su delega del Direttore Sanitario nei casi previsti e comunque secondo i criteri e le direttive di volta in volta impartite dal Responsabile del Servizio di Igiene pubblica territoriale da attuarsi comunque non prima delle 24 ore dal decesso; compilazione del relativo modulo già in uso(allegato 1) e trascrizione sull apposito Registro di cui al punto e) del successivo paragrafo 24 delle operazioni eseguite; 14. pulizia, riordino e conservazione, di tutte le attrezzature di cui esso personale risulta consegnatario ai sensi del successivo paragrafo, punto 23; 15. prelevamento dai reparti e raccolta di parti anatomiche riconoscibili, non trattabili come rifiuti speciali o pericolosi ai sensi del D.Lgs n. 22 del , modificato dal D.Lvo n. 389 dell ; esse verranno identificate con apposito cartellino compilato a cura del personale infermieristico di sala operatoria (mod. B) contenente i dati anagrafici del soggetto di appartenenza e la data dell intervento di ablazione; esse dovranno essere conservate in frigorifero fino al momento della consegna per la cremazione; i dati relativi a ciascuna parte anatomica, ivi compresa la data della consegna, andranno trascritti a cura del Tecnico necroforo sull apposito Registro di carico e scarico di parti anatomiche di cui al successivo punto c), paragrafo 24;

8 16. prelevamento dal reparto ostetrico di prodotti abortivi, che verranno conservati in cella frigorifera fino all atto del conferimento alla Polizia mortuaria comunale che provvederà al seppellimento (fatta salva la facoltà dei genitori di reclamare a proprie spese esequie ordinarie); i singoli prodotti abortivi all atto della consegna del reparto dovranno recare bracciale di identificazione compilato a cura del reparto ostetrico (mod. C); sul bracciale andrà indicato il nome della madre e/o il nome eventualmente assegnato al prodotto di concepimento, la data di estrazione o di espulsione e l epoca gestazionale, tali dati dovranno essere trascritti nell apposito Registro di carico e scarico di feti e prodotti abortivi di cui al successivo punto d), paragrafo 24. C) Misure di sicurezza personale e di profilassi igienico-sanitaria 17. Per ogni attività che esponga a contatto con i cadaveri, con materiale biologico o comunque contaminato o con sostanze chimiche tossiche o irritanti (ed in particolare con formalina) andranno tassativamente utilizzati mezzi di protezione individuale atti ad evitare ogni rischio lavorativo (tali mezzi sono individuabili di massima in guanti di gomma, occhiali, grembiuli, copricapo, calzari, mascherine monouso, ecc.), secondo le indicazioni fornite dal Servizio di prevenzione e protezione e avuto rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia (allegato 2); 18. I Tecnici necrofori, in base alle scorte disponibili, dovranno individuare i bisogni del materiale di protezione e di igiene personale e farne per tempo richiesta al magazzino; andrà immediatamente segnalata al Responsabile del servizio ogni eventuale esigenza o carenza riscontrata in proposito; il materiale verrà conservato in apposito armadio in zona diversa da quella adibita al trattamento delle salme; 19. Dopo ogni contatto pericoloso o contaminante, anche se protetto, sono raccomandate misure di igiene personale, che vengono individuate dalla semplice frequente abluzione delle mani con opportuni detergenti-disinfettanti, fino alla doccia di pulizia, quando necessario; per ogni dubbio o richiesta di chiarimenti è disponibile il Servizio prevenzione e protezione; 20. Prima di ogni contatto o rapporto con il pubblico andrà dismesso o svestito ogni presidio di protezione individuale eventualmente indossato; 21. Il verificarsi di ogni incidente lavorativo andrà segnalato a cura del dipendente infortunato al Responsabile dei servizi mortuari ed al Servizio di sorveglianza sanitaria, fatta salva la facoltà di ricorrere immediatamente al Pronto soccorso in caso di necessità 22. Il mancato utilizzo dei mezzi di protezione personale nelle circostanze prescritte costituirà oggetto di segnalazione e/o sanzione disciplinare ai sensi del D. L.vo n.626 del D) Procedure amministrative e rapporti con la Pubblica Autorità Al personale addetto alle camere mortuarie compete: 23. tenuta in carico e custodia del materiale inventariato, come da elenco (allegato 3); 24. custodia ed aggiornamento sistematico, per quanto di competenza, dei seguenti registri e raccoglitori: a) registro delle consegne: su di esso dovranno essere annotate, a cura del dipendente di turno, tutte le osservazioni e le attività che caratterizzano il servizio nel turno di lavoro, compresa la presa in carico e la data e l ora di consegna alla Guardia giurata

9 degli oggetti e/o valori rinvenuti sulle salme; ovvero gli accessi autorizzati di estranei alle aree riservate ed i motivi che li hanno resi necessari; b) registro di carico e scarico delle salme: su di esso dovranno essere annotati tutti i funerali in partenza con nome e cognome del defunto; giorno, ora e sede del decesso, impresa delegata alle esequie, giorno ed ora della levata, destinazione della salma; c) registro di carico e scarico di parti anatomiche: su di esso andranno annotate i dati relativi alle parti anatomiche ritirate dai rispettivi reparti indicandone il reparto di provenienza, i dati anagrafici del soggetto di appartenenza, la data dell intervento di ablazione, la data del ritiro dal reparto e la data del loro conferimento per la cremazione o alla Polizia mortuaria comunale, con firma della persona cui essi vengono consegnati per ricevuta dell avvenuto conferimento; d) registro di carico e scarico dei feti e dei prodotti abortivi: su di esso andranno annotati i dati relativi ai feti ed ai prodotti abortivi ritirati dal reparto ostetrico, indicandone il nome della madre e/o il nome eventualmente assegnato al prodotto del concepimento, la data di estrazione o di espulsione, la data di del ritiro e la data del loro conferimento alla cremazione o alla Polizia mortuaria comunale, con firma della persona cui essi vengono consegnati per ricevuta dell avvenuto conferimento; e) registro delle iniezioni conservative: su di esso andranno annotati i dati anagrafici relativi al defunto, la data e l ora di esecuzione dell iniezione conservativa, la tipologia delle operazioni eseguite (liquido iniettato, quantità, sedi corporee, ecc.), la data e l ora del funerale, il cimitero di destinazione ed il nome dell Agenzia delegata per le esequie; f) registro delle visite necroscopiche (di pertinenza compilativa del Medico necroscopo); g) raccoglitore delle deleghe all esecuzione delle esequie: le deleghe andranno mensilmente versate alla Direzione Sanitaria; Registri e raccoglitori andranno conservati in un locale adibito ad uso ufficio non accessibile ad estranei; sarà cura del personale addetto assicurarne la riservatezza; 25. ritiro dal personale infermieristico del reparto ove è avvenuto il decesso della busta chiusa contenente la documentazione relativa al defunto. Tale busta (mod. D) dovrà accompagnare il trasporto della salma dal reparto in cui è avvenuto il decesso alle camere mortuarie e dovrà essere tenuta a disposizione del Medico necroscopo; 26. ritiro dalle mani dei familiari del defunto o dal personale dell Agenzia incaricata dell esecuzione del funerale del modulo prestampato in duplice copia (mod. E), avente valore di delega all esecuzione del funerale; tale modulo andrà completato dal Tecnico necroforo, per la parte di sua competenza, che vi trascriverà: la lunghezza della salma, ai fini dell approntamento di idonea bara; il giorno e l ora stabilite per la consegna da parte dell Agenzia del materiale necessario alle esequie; il giorno e l ora fissati per la partenza del funerale. Delle due copie di tale modulo, debitamente compilato e firmato dal Tecnico necroforo per i dati di sua competenza e controfirmato dall Agenzia per accettazione dell incarico e delle condizioni di accesso al Policlinico, un esemplare andrà lasciato all Agenzia, che potrà avvalersene per accedere alle Camere ardenti limitatamente agli atti necessari all espletamento del servizio funebre secondo le modalità stabilite dal successivo art 4; l altro esemplare andrà conservato nell apposito raccoglitore di cui al precedente punto g.; L ora fissata per il funerale secondo gli accordi intervenuti tra l Agenzia delegata e i parenti del defunto, avuto riguardo alle fasce orarie di cui all art. 1, andrà trascritta

10 nell apposito Registro delle salme di cui al precedente punto b.; in occasione del ritiro della delega potranno essere ritirati anche i vestiti per il defunto, che, diversamente, andranno accettati dal personale solo in occasione della consegna del restante materiale funerario (i familiari potranno farne consegna in qualsiasi momento); 27. assistenza al Medico necroscopo durante le pratiche di accertamento della realtà della morte, con particolare riferimento alla spogliazione della salma o alla necessità di eventuali manovre sul cadavere, ivi compresa la collocazione di dispositivi di rilevazione elettrocardiografica e l esecuzione del tracciato, quando necessaria ai fini dell accertamento precoce della realtà della morte; la lettura e l interpretazione del tracciato è esclusivo compito del Medico necroscopo, che controfirmerà il tracciato eseguito dal Tecnico necroforo per presa visione, indicandovi l ora di esecuzione; 28. assistenza al personale medico nelle attività di prelievo di parti di cadavere ai fini di trapianto o innesto, ovvero di ogni altra operazione prevista sul cadavere ai sensi della vigente normativa, che abbiano luogo all interno delle Camere Mortuarie; 29. assistenza alla Polizia giudiziaria o a persone delegate dall Autorità giudiziaria, per le attività di riconoscimento e di identificazione di cadavere e per ogni altro rilievo di competenza; 30. consegna all Accettazione Amministrativa senza ritardo della busta chiusa allestita dal medico necroscopo, contenente le copie destinate a quell Ufficio delle certificazioni di morte. E) Rapporti con il pubblico (familiari dei defunti e visitatori) Fa parte delle mansioni degli operatori addetti al servizio: 31. ricevere con disponibilità e cortesia il pubblico nelle persone dei familiari dei defunti, dei visitatori e di quant altri abbiano necessità di informazioni trasmissibili: nei contatti con il pubblico, il personale avrà cura di presentarsi con decoro per la propria persona; è fatto obbligo di indossare sempre il camice o la divisa di servizio e di tenere sempre in evidenza il cartellino di riconoscimento; in ogni contatto con il pubblico il personale avrà cura di dismettere o svestire ogni dispositivo di protezione individuale in uso per il trattamento delle salme (guanti, calzari, copricapo, camici monouso, ecc ); 32. fornire informazioni in merito agli orari di apertura e chiusura del servizio, e, più in generale, sulle modalità di funzionamento del servizio stesso, sugli orari di partenza dei singoli funerali, sull ubicazione delle singole salme nelle rispettive sale; 33. informare chiunque ne faccia richiesta che la scelta dell Agenzia da parte dei familiari del defunto costituisce libera prerogativa del cittadino e deve avvenire per libera contrattazione. Al fine di garantire la libertà di scelta l Ufficio pubbliche relazioni cura l affissione di un elenco aggiornato delle Agenzie operanti nel territorio della Provincia di Modena, con relativi numeri di telefono e sede degli uffici; 34. informare i familiari dei defunti che ogni attività inerente l espletamento del servizio funerario da parte dell Agenzia da loro prescelta potrà avvenire solo in forza di espressa richiesta da loro stessi inoltrata all Azienda su apposito modulo; tale richiesta, avente valore di delega, dovrà avvenire presso l Ufficio Accettazione amministrativa, ovvero, in orario di chiusura di tale ufficio, presso la portineria nell atrio centrale del Policlinico;

11 35. astenersi da qualunque commento, consiglio, suggerimento in merito alle scelte di cui sopra e da qualunque iniziativa/intervento che possa anche lontanamente configurarsi quale intermediazione; 36. precisare, ogni volta che se ne presenti l occasione, che nessun compenso è dovuto ai dipendenti di questa Azienda per l attività svolta; e non accettare ricompense di alcun genere da chicchessia; 37. collaborare affinché possano essere garantiti i riti religiosi, qualora il credo del defunto ne preveda l esecuzione, compatibilmente con le esigenze organizzative ed il decoro del luogo e con il rispetto per i dolenti di altre salme; l esecuzione di riti particolari che impegni oltre l ordinario il personale o i locali dell Azienda, andrà autorizzata di volta in volta dal Responsabile dei Servizi e la loro esecuzione andrà annotata sul Registro delle consegne; 38. gli indumenti per il defunto potranno essere ricevuti in qualsiasi momento, solo se recati personalmente dai familiari; 39. impedire l accesso del pubblico alle aree riservate, salvo casi eccezionali che andranno di volta in volta autorizzati dal Responsabile del servizio o da persona da lui delegata, e che andranno ogni volta segnalati sul Registro delle consegne, unitamente ai motivi che hanno reso necessario l accesso. F) Tutela della riservatezza 40. Non è consentito fornire a chicchessia indicazioni relative alle cause o alle circostanze della morte, alle vicende sanitarie, al reparto di degenza e ad ogni altra notizia personale del defunto; sono unicamente consentite le indicazioni strettamente necessarie a individuare la salma nella sala di partenza o quelle relative ai tempi delle esequie; 41. il personale deve vigilare che non vengano effettuate riprese foto-cine-ottiche sulle salme, se non disposte dall Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria, o che non siano espressamente autorizzate per iscritto dagli stretti congiunti, i quali, in tal caso, andranno debitamente identificati; gli estremi identificativi di chi chiede l esecuzione delle riprese e di chi le attua andranno annotati sul Registro delle consegne, dove verrà raccolta anche la firma autografa del richiedente identificato; 42. L apertura della busta contenente le certificazioni di morte, proveniente dal reparto di degenza, è riservata esclusivamente al Medico necroscopo, il quale, dopo gli adempimenti di competenza, ne curerà la richiusura provvedendo ad indirizzarla all Ufficio di stato Civile competente per territorio, mediante apposizione di etichetta all uopo predisposta; 43. l uso di telefoni aziendali è consentito esclusivamente al personale dipendente dell Azienda e per le esclusive necessità di servizio; per il pubblico e per le telefonate private dei dipendenti sono disponibili nel corridoio centrale appositi apparecchi pubblici a schede pre-pagate; 44. ogni richiesta di documentazione, di acquisizione o di sequestro di atti e/o registri da parte della Pubblica Autorità andrà immediatamente rapportata al Responsabile del servizio, al quale andranno indirizzati i richiedenti. G) Rapporti con le Agenzie di onoranze funebri Rispetto alle attività delle Agenzie delegate alle esequie, è compito del Tecnico necroforo:

12 45. ritirare dagli operatori dell Agenzia incaricata la delega all esecuzione del funerale di cui all allegato mod. E; su tale modulo andranno trascritti a cura del Tecnico necroforo: i dati metrici di misurazione della salma necessari per l approntamento della bara; l ora fissata per la consegna da parte dell Agenzia del materiale necessario alle esequie (bara, addobbi, registro dei visitatori, foto ricordo, fiori, ecc.); l ora fissata per la partenza del funerale; 46. il modulo così completato in duplice copia andrà controfirmato per accettazione dell Agenzia incaricata: un esemplare resterà all Agenzia e servirà quale autorizzazione per l esecuzione delle attività connesse all espletamento del servizio funerario commissionato dai familiari, nel rispetto delle disposizioni aziendali vigenti circa l attività delle Agenzie di cui al successivo art. 4; l altro esemplare sarà conservato a cura del tecnico necroforo in apposito raccoglitore (di cui punto e. del paragrafo 24); 47. all atto del ritiro-consegna del modulo è possibile ricevere dall Agenzia gli indumenti per il defunto; i quali, diversamente, andranno consegnati solo in occasione del momento stabilito per l acquisizione del restante materiale funerario; essi, consegnati personalmente dai familiari, potranno essere accettati in qualsiasi momento; 48. sorvegliare che all interno dei locali destinati al pubblico non vi sia presenza non autorizzata di personale di Agenzie di onoranze funebri; 49. sorvegliare che nei locali dell Azienda e nelle loro adiacenze non abbiano luogo da parte del personale delle Agenzie attività e/o comportamenti difformi da quanto specificamente previsto dalle disposizioni aziendali inerenti l attività delle Agenzie, con particolare riferimento a qualsiasi forma di transazione commerciale e/o di indebita acquisizione di clientela; ogni irregolarità rilevata in proposito andrà immediatamente segnalata al Responsabile del servizio; 50. fare osservare il divieto di accesso nelle aree riservate e segnalare sul Registro delle consegne ogni violazione e/o deroga di tale divieto. 51. limitare le richieste di collaborazione agli operatori delle Agenzie nelle operazioni di preparazione e posizionamento della salma, ai casi di effettiva necessità; qualora la richiesta di collaborazione dovesse comportare l accesso di estranei nelle zone riservate, il fatto andrà ogni volta segnalato nel Registro delle consegne; I Tecnici necrofori ed il personale addetto alla vigilanza hanno facoltà di verificare in qualsiasi momento i motivi della presenza dei titolari o degli incaricati delle Agenzie all interno delle Camere Mortuarie anche nelle zone aperte al pubblico e dovranno segnalare al Responsabile del servizio presenze non giustificate; essi hanno parimenti facoltà e dovere di promuovere l espulsione dalle aree riservate delle persone non autorizzate. ART. 3 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA CERTIFICATIVE 1) La salma, all atto di essere prelevata dal reparto di decesso per essere trasportata alle camere mortuarie, deve essere dotata di apposito bracciale di identificazione (predisposto ed applicato a cura del personale di reparto come stabilito dall art. 2/5) e della busta chiusa di cui al modello D, contenente le certificazioni di morte compilate nelle parti di competenza dal medico di reparto che ha constatato il decesso. Tale busta dovrà recare l indicazione del nome e cognome del defunto, della data e dell ora del decesso, nonché l eventuale richiesta di riscontro diagnostico o la messa della salma a disposizione dell Autorità Giudiziaria, ovvero indicazioni circa l eventuale presenza di

13 situazioni particolari utili al trattamento delle salme (portatori di pace-maker, malattie infettive, ecc.). Essa dovrà essere tenuta a disposizione del Medico necroscopo. 2) il Tecnico necroforo di turno addetto alle Camere Mortuarie notificherà al Medico necroscopo reperibile presso il servizio di Medicina legale secondo turni predisposti ed assicurati dal Servizio stesso, la presenza di salme ritirate dai reparti di degenza da sottoporre agli adempimenti di legge, nonchè la data e l ora dell avvenuto decesso; 3) il Medico necroscopo, aperta la busta a lui indirizzata ed eseguiti sulla salma gli accertamenti necessari nei tempi di legge, provvederà a compilare le certificazioni nelle sezioni di sua competenza, separando quindi gli originali destinati all Ufficio di stato Civile competente dalla copia destinata all Ufficio Accettazione Amministrativa. 4) la busta (mod. D) contenente le certificazioni di morte destinate all Ufficio di stato Civile, richiusa, siglata ed etichettata dal Medico necroscopo, sarà consegnata all Agenzia delegata presso il Servizio di Medicina legale; 5) la busta destinata all Ufficio Accettazione Amministrativa, allestita e chiusa dal Medico necroscopo, sarà tempestivamente consegnata al competente Ufficio ad opera del Tecnico necroforo; 6) pezzi anatomici e prodotti abortivi destinati dai reparti clinici alle camere mortuarie andranno debitamente identificati a cura del personale dei reparti di provenienza, per quanto riguarda la loro primitiva appartenenza e la data di escissione-asportazioneespulsione; i dati andranno trascritti a cura del personale addetto alle Camere Mortuarie sugli appositi registri - di cui ai punti c) e d) dell art. 2 par unitamente alla data di conferimento dei pezzi o prodotti abortivi alla Polizia mortuaria comunale o agli incaricati della cremazione e previa raccolta di firma per ricevuta dell avvenuto conferimento; 7) è compito del Medico necroscopo, in forza dei poteri di delega della Direzione Sanitaria sanciti dal presente Regolamento, la compilazione della certificazione necessaria al seppellimento, nonché alle eventuali procedure di cremazione o a speciali nulla-osta di trasferimento o di sosta delle salme; 8) è esclusivo compito ed obbligo del personale medico (nella persona del Medico di reparto che ha constatato il decesso e/o nella persona del Medico necroscopo all atto della visita cadaverica) la segnalazione all Autorità giudiziaria di decessi correlati a circostanze che, per conoscenza anche indiretta, inducano a sospetti di reato (art. 331 c.p.p.); 9) la segnalazione di decessi, ovvero la messa a disposizione di cadaveri per l Autorità giudiziaria, dovrà essere fatta dai sopra indicati Medici con atto scritto urgente, eventualmente preceduto da segnalazione telefonica, secondo le modalità previste dagli art. 332 e 334 c.p.p.. direttamente alla Procura della Repubblica competente, oppure tramite il Posto di Polizia interno al Policlinico, 10) dell avvenuta refertazione (con conseguente messa a disposizione delle salme all A.G.) e delle ragioni che l hanno motivata andranno contestualmente relazionati, a cura del refertante, il Responsabile dei servizi mortuari e la Direzione Sanitaria. 11) ogni segnalazione al Posto di Polizia interno al Policlinico da parte di personale non medico (ivi compresi i Tecnici necrofori) è da considerarsi priva di effetti legali e non sostitutiva rispetto all obbligo di referto-rapporto che compete al personale sanitario. 12) i familiari dei defunti che si faranno carico del funerale, a garanzia di trasparenza ed a tutela della loro libertà di scelta, dovranno indicare all Azienda su apposito mod. E il nome dell Agenzia funeraria da loro prescelta con atto di delega, affinchè l Agenzia

14 prescelta possa essere autorizzata ad eseguire gli atti strettamente necessari all espletamento del servizio funerario. Della necessità di tale richiesta e delega verrà affisso pubblico avviso all interno delle Camere mortuarie; i familiari ne andranno tuttavia di volta in volta informati anche dal personale infermieristico del reparto dove è avvenuto il decesso e/o dai Tecnici necrofori, che indirizzeranno i congiunti del deceduto all ufficio competente. Gli uffici competenti a raccogliere gli atti di delega sono individuati: nell Ufficio accettazione dalle h alle h. 16 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.30 alle ore nella giornata di sabato; presso la Portineria dell atrio centrale nei restanti orari. Due esemplari dell atto di delega (previsto su modulo in triplice copia) verranno lasciati al delegante, il quale potrà consegnare entrambi all Agenzia prescelta oppure direttamente al tecnico necroforo addetto alle Camere Mortuarie; il terzo esemplare resterà all Ufficio Accettazione, ovvero verrà inoltrato allo stesso Ufficio a cura del personale della portineria dell atrio centrale entro il giorno successivo alla raccolta. Dei due esemplari consegnati al Tecnico necroforo, uno resterà a mani dell Agenzia, debitamente controfirmato per accettazione delle condizioni d accesso al Policlinico e l altro verrà archiviato dal Tecnico necroforo in apposito contenitore; i moduli verranno versati mensilmente alla Direzione Sanitaria. Presso le Camere Mortuarie sarà garantita la disponibilità di un elenco delle Agenzie operanti nell ambito della provincia di Modena, con nominativi delle ragioni sociali suddiviso per distretti ASL indicati in ordine alfabetico. ART. 4 NORME INERENTI L ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI La scelta dell Agenzia costituisce libera prerogativa del cittadino che commissiona l incarico funerario; le Agenzie private ed i Servizi pubblici di onoranze funebri sono tenuti all adempimento alle regole deontologiche della categoria. 1) il personale dell impresa prescelta dai familiari potrà avere accesso nei locali del Policlinico (con esclusione comunque per le aree vietate) solo se in possesso di espressa delega vistata per autorizzazione dall Ufficio accettante e controfirmata per accettazione dall Agenzia; tale personale dovrà rendersi sempre identificabile; 2) l accesso del personale delle Agenzie nei locali consentiti delle Camere Mortuarie è limitato al tempo strettamente necessario per l espletamento dei servizi funebri, i quali si individuano, per quanto di pertinenza di questa Azienda, oltre che nell atto di consegna del modulo di delega-autorizzazione, qualora non vi abbia provveduto il familiare a) nella consegna di materiale necessario per l allestimento delle Camere Ardenti (bara e coperchio, addobbi, foto ricordo, fiori ecc.). b) nell organizzazione della partenza del feretro 3) La consegna di tutto il materiale necessario all allestimento delle Camere Ardenti va fatta al Tecnico necroforo in un unica soluzione di accesso e di tempo, da questo stabilita e fissata sull atto di delega; il materiale che non sarà consegnato in tale occasione potrà essere consegnato solamente un ora prima del funerale; è fatto divieto ai Tecnici necrofori di ricevere materiale funerario dalle Agenzie al di fuori delle condizioni e dei momenti di cui i punti a e b sopra indicati. Solo i familiari del defunto avranno facoltà di consegnare in qualsiasi momento il materiale per le esequie.

15 4) La presenza del personale delle Agenzie nei locali delle Camere Mortuarie per l organizzazione del funerale è consentita non prima di un ora dal momento fissato per la partenza del funerale stesso; in tale periodo potrà essere effettuata la consegna del materiale funerario che non fosse stato possibile consegnare in occasione dell accesso di cui al precedente punto 3. 5) Nessuna forma di pubblicità, neppure indiretta, è consentita all interno dei locali dell Azienda e nelle adiacenze; sono consentite le personalizzazioni esistenti sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme, ecc.) limitatamente al periodo dell esposizione della salma nella camera di partenza. L Azienda si riserva di non ammettere nei propri locali materiali anche di tipo funerario con personalizzazioni troppo vistose o inappropriate. 6) E da ritenersi pubblicità impropria la sosta di mezzi di trasporto con i contrassegni delle Agenzie protratta oltre i tempi strettamente necessari al carico - scarico dei materiali occorrenti al funerale; la sosta di vetture, furgoni e carri funebri recanti l intestazione delle agenzie, nelle adiacenze delle camere mortuarie è consentita negli spazi riservati e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico-scarico, al termine delle quali i mezzi andranno immediatamente spostati e/o rimossi. 7) Nessuna acquisizione di clientela, negoziazione o contratto degli affari inerenti l espletamento dell attività di onoranze funebri può avvenire all interno dei locali del Policlinico, ivi compresi atri, scale e reparti di degenza; 8) Il personale delle Agenzie di onoranze funebri, su richiesta del personale tecnico necroforo o degli addetti alla vigilanza, è tenuto in ogni momento a dare ragione della propria presenza all interno delle Camere Mortuarie; la mancata o inadeguata risposta a tali richieste sarà considerata presenza abusiva e, come tale, potrà comportare l immediata espulsione della persona non autorizzata e verrà segnalata al Responsabile del servizio ed all Autorità competente. 9) Le Agenzie devono astenersi dall utilizzare per le loro attività il personale aziendale e dal corrispondere ad esso compensi sotto qualsiasi forma. 10) Le Agenzie autorizzate ad accedere alle strutture del Policlinico si impegnano a rispettare in ogni suo punto il presente regolamento, sottoscrivendo l accettazione in calce in ogni delega. ART. 5 OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le norme del presente Regolamento. Le norme relative al Pubblico ed alle Agenzie di onoranze funebri saranno oggetto di diffusione informativa ed affissione in apposito albo all interno delle Camere Mortuarie. La Direzione aziendale si riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di segnalare all Autorità competente (Autorità Giudiziaria, Autorità di Polizia, Vigili urbani, Comune, Ufficio di Igiene Pubblica, ecc..), eventuali atti di inosservanza del presente Regolamento, con facoltà di procedere in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti eventualmente inadempienti. ART. 6 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELLE AGENZIE. CONSEGUENZE La violazione da parte dei titolari, dipendenti o comunque addetti delle Agenzie, anche di una sola delle disposizioni contenute nell art. 4 del regolamento, rileva ai fini della penalizzazione dell Agenzia funebre mediante la cancellazione temporanea o definitiva

16 della stessa dall elenco di cui all art. 2 lett. E n. 33 secondo periodo. La misura della penalità sarà progressiva in base alla reiterazione delle violazioni. Le violazioni accertate dal personale addetto alla vigilanza e dai tecnici necrofori verranno immediatamente contestate in forma verbale al personale (titolare, dipendente o comunque addetto) delle Agenzie che le ha poste in essere e tempestivamente comunicate a cura degli accertanti con nota scritta al Responsabile del Servizio, che, nei casi previsti dal presente Regolamento, ne darà comunicazione alla Direzione aziendale ai fini dell adozione dei provvedimenti di penalizzazione. Il provvedimento di penalizzazione verrà adottato dalla Direzione aziendale su proposta del Responsabile del Servizio. ART. 7 DURATA DELLA CANCELLAZIONE DALL ELENCO La cancellazione temporanea si articola nel seguente modo: - dopo 2 contestazioni, riferite alla violazione di qualsivoglia comportamento imposto dall art. 4 del regolamento e attribuite alla stessa agenzia, alla 3^ scatterà la cancellazione temporanea (oscuramento) dall elenco suddetto, per la durata di 7 giorni; - alla 4^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 20 ad un massimo di 30 giorni consecutivi; - alla 5^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 40 ad un massimo di 60 giorni consecutivi; - alla 6^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 70 ad un massimo di 90 giorni consecutivi; - alla 7^ contestazione la durata dell oscuramento potrà essere disposta da un minimo di 120 ad un massimo di 150 giorni consecutivi; - all 8^ contestazione seguirà la definitiva cancellazione dall elenco. Il provvedimento avrà efficacia sia per l eventuale persona giuridica mediante la quale sia svolta l attività sia per il titolare ed eventuali contitolari. ART. 8 PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DELLA PENALITA Per l adozione del provvedimento di penalità sarà sufficiente l accertamento del comportamento vietato e non saranno prese in considerazione quali giustificazioni comportamenti, comunque, difformi dalle previsioni regolamentari. Dal ricevimento della contestazione l interessato ha 3 giorni di tempo per far pervenire proprie osservazioni in merito. ART. 9 MODALITA DI ESECUZIONE DELLA CANCELLAZIONE La cancellazione temporanea si attuerà mediante l oscuramento dello spazio contenente i riferimenti dell agenzia nell elenco affisso nella bacheca posta all ingresso delle camere ardenti, mediante apposizione di cartoncino coprente e riportante la scritta CANCELLAZIONE TEMPORANEA FINO AL...PER VIOLAZIONE DELL ART. 4 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI SERVIZI MORTUARI. Nel caso di cancellazione definitiva e fino alla ristampa dell elenco, il nominativo sarà allo stesso modo oscurato, riportando sul cartoncino la scritta CANCELLAZIONE DEFINITIVA PER REITERATE VIOLAZIONI DELL ART. 4 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI SERVIZI MORTUARI

17 parere favorevole DELIBERA N.11/ /2011/DG IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to (Dott. Maurizio Pirazzoli) IL DIRETTORE SANITARIO F.to (Dott. Maurizio Miselli) IL DIRETTORE GENERALE F.to (Dott. Stefano Cencetti) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell art. 32, della L. n.69/2009, in forma integrale, in data odierna, all Albo online di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e che, pertanto, da questa data, essa è esecutiva in quanto ai sensi dell art.4, comma 8, L. n. 412/1991 atto non soggetto al controllo della Giunta Regionale. Modena, il 11/03/2011 IL FUNZIONARIO INCARICATO CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL ATTO Copia della presente deliberazione ai sensi dell art. 4 comma 8 della legge n. 412, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all Albo online il / / ed è esecutiva dal / /. IL FUNZIONARIO INCARICATO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, in forma integrale, è stata pubblicata ai sensi dell art.32, della L. n.69/2009 all Albo online dell Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena dal 11/03/2011 al 26/03/2011. Modena, il 27/03/2011 IL FUNZIONARIO INCARICATO

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