TECHNO SKY. Lotto 4 CAPITOLATO INFORTUNI CUMULATIVA

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1 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 1.22 TECHNO SKY Lotto 4 CUMULATIVA

2 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 2.22 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione : Polizza : Contraente : Azienda Associata: Assicurato : Beneficiario : Società : Broker : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Franchigia : Scoperto : Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Infortunio : Invalidità permanente : Inabilità temporanea : Istituto di cura: Ricovero: Somme /capitali assicurati Rischi extraprofessionali Cassa di Assistenza: Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Cassa.per Techno Sky Srl Techno Sky Srl, Azienda associata alla Cassa. per la presente polizza La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l assicurato stesso. L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; La AON S.p.A. quale mandatario incaricato da Techno Sky Srl della gestione ed esecuzione del presente contratto, riconosciuto dalla Società. La somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. la massima esposizione della Società per sinistro e per persona assicurata Gli infortuni che l'assicurato subisca nell' esercizio delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate la Cassa assistenziale, iscritta all Anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del , abilitata a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del presente contratto, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Art. 2 - Attività dell Associato 2

3 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 3.22 TECHNO SKY, Società del gruppo ENAV, è responsabile della gestione, assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo nazionale, assicurandone la completa disponibilità e la piena efficienza operativa senza soluzione di continuità; fornisce servizi tecnico-operativi e manutentivi a sistemi radar, centri di telecomunicazione, sistemi meteo, sistemi di ausilio alla navigazione nonchè tutti i sistemi software per il controllo del traffico aereo negli impianti gestiti da ENAV e qualsiasi attività comunque connessa o complementare. Tali attività sono integrate dai servizi e prodotti relativi allo sviluppo in house di software dedicati al settore del controllo del traffico aereo, alle osservazioni e previsioni meteorologiche, alla calibrazione degli strumenti di misura, al supporto logistico (spare parts management, training), all'ingegneria e alla integrazione di sistemi "mission critical". Art. 3 Identificazione degli Assicurati La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie della Techno Sky Srl sotto indicate, riportate alla Sezione 5 della presente polizza, per le quali la Techno Sky Srl stessa ha l obbligo od interesse ad attivare la copertura: Cat. A) Dirigenti; Cat. B) Quadri ed Impiegati; Cat. C) Operai. Per le categorie A), B) e C) suindicate, identificate come automaticamente coperte dalla presente polizza, non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte dell Azienda Associata ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Cat. D) Borsisti, Stagisti; Cat. E) Consulenti, Amministratori; Cat. F) Lavoratori somministrati (ex interinali) Per le categorie D), E) e F) suindicate, identificate come attivabili a richiesta, la copertura decorrerà dalle ore del giorno comunicato alla Società dall Azienda Associata tramite il Broker e scadrà alla ore del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art. 6 Sezione 2). A maggior precisazione si specifica che le garanzie prestate con la presente polizza si estendono anche al personale distaccato o assegnato presso filiali all'estero, Società controllanti, controllate e/o consociate, ed al personale delle stabili organizzazioni assunte in loco. Inoltre la garanzia opera per gli infortuni subiti dal personale che si reca in missione per conto dell'azienda Associata esclusi in ogni caso gli infortuni che dovessero accadere durante la delle Esclsuisioni. Art. 4 Rischi assicurati La presente polizza è operante per i seguenti rischi: Cat. A) Dirigenti - per il rischio professionale nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie; - per il rischio extraprofessionale nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Cat. B) Quadri ed Impiegati - per il rischio professionale nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie; - per il rischio extraprofessionale nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Cat. C) Operai - per il rischio professionale nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie; - per il rischio extraprofessionale nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Cat. D) Borsisti, Stagisti 3

4 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] per il rischio professionale in qualità di partecipanti a corsi di addestramento professionale presso le sedi di Roma o presso altre località sul territorio nazionale italiano. Cat. E) Consulenti, Amministratori - per il rischio professionale nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie espletate per conto della Azienda Associata. Cat. F) Lavoratori somministrati (ex interinali) - per il rischio professionale nello svolgimento delle attività principali e secondarie espletate per conto della Azienda Associata. L Azienda Associata è esonerata dall obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate, salvo per le categorie D, E, per le quali la copertura non è prevista in forma automatica ma attivabile solo previa comunicazione preventiva. Per l identificazione delle persone assicurate nelle categoria A, B, C e F (quest ultima se attivata) si farà riferimento ai registri tenuti dall Azienda Associata. L Azienda Associata resta altresì esonerata dall obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro ( ). 4

5 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 5.22 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti dell Azienda Associata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. L Azienda Associata deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione dell Azienda Associata e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell annualità di premio. La mancata comunicazione da parte dell Azienda Associata di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione dell assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. L Azienda Associata e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinsitri danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori L Azienda Associata è inoltre esonerata dal comunicare alla Società altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto. Art 3. - Durata del contratto L assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del / / e scadrà alle ore 24 del / / e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale o dalla scadenza annuale, nel caso le Parti si avvalgano della facoltà prevista all ultimo comma del presente articolo, finalizzata all espletamento delle procedure di gara per l aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 giorni dall inizio della proroga. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza. E comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 1 mese prima della scadenza annuale. Art.4 Decorrenza della Garanzia e Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato, in deroga all Art Codice Civile, entro 90 giorni a partire dalla data di decorrenza di copertura, fermo restando l effetto dell operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore del giorno di pagamento del premio. 5

6 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 6.22 Se L Azienda Associata non paga i premi per le rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc). I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Premesso che il premio di polizza è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto, si conviene di accordare al Contraente il pagamento dello stesso in due rate semestrali. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte dell Azienda Associata del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. All atto del versamento dovuto, la Società dovrà trasmettere al Contraente la documentazione con il dettaglio dei pagamenti ricevuti, nei quali dovranno essere indicati: il premio lordo, il premio imponibile, l imposta nonché le provvigioni di spettanza del Broker. Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dall Azienda Associata ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. L Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che l Azienda Associata deve effettuare in capo all aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. L Azienda Associata, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di offerta della Società ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l Azienda Associata deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte dell Azienda Associata dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se l Azienda Associata non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l Azienda 6

7 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 7.22 Associata abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso dell Azienda Associata, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se l Azienda Associata non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Azienda Associata è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione mediante Posta Elettronica Certificata PEC o lettera raccomandata A/R, con effetto dalle ore 24 del 180 giorno successivo a quello dell arrivo a destinazione della lettera stessa. In caso di recesso esercitato da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso l avvenuto pagamento dell indennizzo o il rifiuto del medesimo restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Azienda Associata e conseguente riduzione del premio. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto, dovrà fornire all Azienda Associata tutti i dati di cui all art. Obbligo di fornire i dati sull andamento del rischio necessari per la redazione del bando di gara per l affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, , telegramma, pec) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l Azienda Associata ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.10 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l autorità giudiziaria del luogo della sede dell Azienda Associata. 7

8 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 8.22 Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E data tuttavia facoltà all Azienda Associata di richiedere il subentro dell Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Azienda Associata, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Art Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Art.14 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire all Azienda Associata, entro trenta giorni antecedenti il termine dell annualità assicurativa, i dati afferenti l andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all Azienda Associata di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) numero dei sinistri b) elenco dei sinistri denunciati; c) elenco sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva). d) elenco sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato). e) elenco sinistri respinti (con indicazione della motivazione). La Società si impegna altresì a fornire alla Azienda Associata i dati afferenti l andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando l Azienda Associata ne ha formalmente fatto richiesta. L obbligo a fornire i dati afferenti l andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti. Art. 15 Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. A deroga di quanto previsto dall art è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal 8

9 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 9.22 contratto. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art.16 - Clausola Broker L Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato ai sensi dell art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1 comma del predetto art. 118, resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara di cui alla presente selezione dovesse subentrare un nuovo Broker, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto. Art.17 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 18 Tracciabilità dei flussi La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. CIG/CUP. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell iter liquidativo. L Azienda Associata verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Art Foro competente Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per le controversie nascenti dall'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Roma. Art Tutela della Privacy 9

10 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente atto esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy. La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Ciascuna parte fornisce all altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione dell atto. Art Clausola di raccordo (valida in caso di aggiudicazione conforme a quanto previsto dal Disciplinare di Gara) La presente polizza si intende vincolata con la polizza n (Lotto n 3 Infortuni Cumulativa ENAV) stipulata dal Contraente con la medesima Società. Pertanto, qualora per la suindicata polizza venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto anche del presente contratto. SEZIONE 3 RISCHI COPERTI Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività di seguito specificatamente indicate: Sono anche considerati infortuni e compresi nell' assicurazione: a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di disintossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; c) l'asfissia per fuga di gas o vapori; d) l'annegamento; e) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana; f) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purché l'assicurato provi di non aver preso parte attiva. g) le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza; i) le conseguenze di azioni di dirottamento o pirateria aerea. L'assicurazione vale anche per: - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni conseguenti a colpi di sonno. In via esemplificativa si precisa che sono altresì compresi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti da: 10

11 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] j) colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi (a parziale deroga dell' art del Codice Civile); k) l'uso e guida di qualsiasi veicolo, motociclo, natante o mezzo di trasporto a motore a condizione che l'assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei; l) PER I SOLI APPARTENENTI ALLA CAT. A ) DIRIGENTI: pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere; Sono considerati infortuni le ernie traumatiche nonché le lesioni muscolari da sforzi, con l'intesa che: - se l'ernia risulti operabile, non verrà corrisposta l indennità; - se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta solamente un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. - qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all Art. 3 della Sezione 4. Art. 2 - Rischio di volo L'assicurazione comprende gli infortuni che 1'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti" restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs. Il rischio volo non potrà superare i capitali di: Euro ,00 per il caso di invalidità permanente totale; Euro ,00 per il caso di morte; per persona e di: Euro ,00 per il caso di invalidità permanente totale; Euro ,00 per il caso di morte; complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Azienda Associata con la Società. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art. 3 Calamità naturali 11

12 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] L'assicurazione s'intende estesa agli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura compresi terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve. Art. 4 - Stato di guerra ed insurrezione A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 8 la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall' inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Limitatamente al rischio volo previsto dalla presente polizza, l assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra. Art. 5 - Malattie tropicali L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La malaria si intende parificata alle malattie tropicali. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di Euro ,00 per Morte ed Euro ,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. L Azienda Associata dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Art. 6 - Persone non assicurabili Sono ammessi al beneficio dell assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati, indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali e di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall art.29 (Criteri di indennizzabilità). L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Per quelle che superano tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti. Art. 7 - Limiti Territoriali L'assicurazione vale in tutto il mondo. Art. 8 - Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione: - gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione (salvo quanto previsto dal precedente art. 4); - gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura; - gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene assunte volontariamente; - gli infortuni derivanti da dolo o da azioni delittuose dell assicurato; 12

13 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - gli infortuni occorsi durante l arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Art. 9 Diabete A maggior precisazione di quanto indicato nella presente polizza l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete, a condizione che l'infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa. Art. 10 Ubriachezza A parziale rettifica di quanto indicato al precedente art. 8 l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché l'assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione. Art Invalidità Permanente da infortunio Se l'infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolando sulla somma assicurata per invalidità permanente totale secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Le percentuali di invalidità permanente indicate nella tabella di cui all' allegato 1 del decreto di cui al precedente comma, vengono riferite ai capitali assicurati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e l'indennizzo verrà liquidato in contanti anziché sotto forma di rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più parti di organi od arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad una singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell' Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata relativamente alle sole categorie A), B) e C). 13

14 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall' infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o, comunque, offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. Art Franchigia assoluta per invalidità permanente - La somma assicurata per invalidità permanente non è soggetta ad alcuna franchigia per la Cat. A), D), E) - La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia assoluta per sinistro del 2% relativa al 10% per le Cat. B), C), F). Nel caso sia indicata una franchigia relativa al 10% si conviene che gli indennizzi per invalidità permanente accertata saranno indennizzati senza l'applicazione della franchigia prevista, qualora il grado di invalidità permanente accertata sia superiore al 10%. Art Indennità speciale per menomazioni estetiche Se l'infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, la Società liquida un'ulteriore indennità a titolo di invalidità permanente con una franchigia assoluta del 5%. La Società, pertanto, non liquida alcuna indennità se la deturpazione o lo sfregio determina un'invalidità permanente di grado non superiore al 5% della totale; se, invece, tale invalidità permanente supera il 5% della totale, la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente e fino al massimo di Euro ,00. Art. 14 Indennità giornaliera di ricovero relativa ad ernie, lesioni muscolari, sforzi. Se in conseguenza dell'infortunio l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura, la Società liquida un'indennità per ogni giorno di ricovero nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il limite giornaliero di Euro 100,00 e per un periodo massimo di 360 giorni non consecutivi - da quello dell'infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. La Società, a richiesta dell' Assicurato e su presentazione dei documenti giustificativi, corrisponde mensilmente anticipi sull'indennità dovuta, da imputarsi nella liquidazione definitiva. In caso di day hospital, la Società liquida una speciale indennità pari al 50% della indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero in istituto di cura. Art Morte Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma ai beneficiari appositamente designati, o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario. Art Morte presunta La Società dichiara che se il corpo dell Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre fluviale o marittimo contemplato in polizza, nonché scomparsa per qualsiasi altra causa, verrà riconosciuto l indennizzo previsto per il caso di Morte, considerando l evento di cui sopra come infortunio. 14

15 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. Le lesioni corporali causate dall esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono garantite da questa polizza. Art Limite per evento catastrofale In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l'importo di Euro ,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza, fermo il limite per il rischio volo. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Art Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni L Azienda Associata è esonerata dall' obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto del successivo art. 1 sezione 4 (Criteri d indennizzabilità). Art Retribuzione - per le categorie A) Dirigenti, B) Quadri ed Impiegati, C) Operai Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese di emolumenti di carattere eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata. Per la liquidazione dell'indennizzo si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. L Azienda Associata è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell Azienda Associata. Art Denuncia del sinistro e relativi obblighi La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi dall infortunio o dal momento in cui l ufficio dell Azienda Associata addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne venga a conoscenza o l Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art.1915 C.C.). La denuncia dell infortunio dovrà contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché delle cause che lo hanno determinato. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. 15

16 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] Art. 21 a) Rimpatrio della salma In caso di decesso dell Assicurato avvenuto in Italia o all estero a seguito di evento indennizzabile la Società rimborsa ai beneficiari individuabili a termini di polizza, le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di Euro ,00. Art. 21 b) Spese di trasporto a carattere sanitario La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall Istituto di Cura al domicilio dell Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi e comunque con il limite annuo di 3.000,00. Art. 21 c) Rientro sanitario La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di ,00.= delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dall Azienda Associata e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia. Art Raddoppio della somma assicurata in caso di Morte Se il medesimo infortunio provoca la Morte dell Assicurato e del coniuge non separato e se i loro figli minorenni conviventi, risultano unici beneficiari dell assicurazione, la Società paga solo relativamente alle categorie A, B e C la somma convenuta per il caso Morte, aumentata del 100% ma entro il limite di Euro ,00= per la cat. A), Euro ,00= per la cat. B), Euro per la cat. C). La presente estensione di garanzia non è valida per il rischio volo. Art Servizio militare Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e prosegue per le altre garanzie e per le rispettive indennità previste in polizza. Comunque, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio - o rata di premio - successiva all' inizio del servizio, l Azienda Associata ha diritto di chiedere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo. Di conseguenza l' assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Art Tentata rapina, estorsione e tentativo di sequestro La Società paga ai figli e/o coniuge non legalmente separato dall'assicurato che risultino beneficiari dell'assicurazione, la somma convenuta per il caso di Morte aumentata del 50% quando l'assicurato muore in conseguenza di un infortunio subito a seguito di reato di rapina, tentata rapina, estorsione, tentativo di sequestro messi in opera nei confronti dell'assicurato stesso. Per questa specifica prestazione l'esposizione massima della Società non potrà in ogni caso essere superiore a ,00, indipendentemente dall'eventuale maggior somma assicurata per il caso morte. 16

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