COMUNE DI MONTEMARCIANO PROVINCIA DI ANCONA
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- Niccoletta Sofia Rizzo
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1 OGGETTO: COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE NUMERO 69 DEL MODIFICA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.17/2013 RELATIVA : " REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF- ALIQUOTE ANNO 2013". L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri: SERRANI LIANA P SARTINI SERENA P PALADINI EMANUELE A SOCCI GIACOMO A SBAFFO ANDREA P D'ALESSANDRO P ALESSANDRO SOCCI LORENZO P GRILLI MAURIZIO P CANDELORO MAURO A RIPANTI GILBERTO A COMO LUIGI P PALADINI BRUNO A BARTOZZI DAMIANO P MAGNINI MICHELA P TITTARELLI ANDREA P BECCI BERNARDO A GALLUZZO MICHELE P Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 11 Assenti n. 6 Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario DOTT. ROBERTO LUMINARI Assume la presidenza ALESSANDRO D'ALESSANDRO nella sua qualità di PRESIDENTE Constatata la legalità della seduta, Il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: GALLUZZO MICHELE SARTINI SERENA MAGNINI MICHELA
2 PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO COMUNALE sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: MODIFICA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.17/2013 RELATIVA : " REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF- ALIQUOTE ANNO 2013". (relatore Ass. Bartozzi) PARERE: VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall organo deliberante. Montemarciano, lì IL CAPO SETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MARIA PIA SANTONI Firmato PARERE: VISTO: [ ] Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile (art. 49 comma 1^ e art. 147/bis, comma 1, T.U.E.L n.267/2000), sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall organo deliberante, con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). [ ] Si esprime parere favorevole di regolarita contabile in quanto il provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell Ente. [ ] Sulla presente proposta non necessita il parere contabile, poiche non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente. Montemarciano, lì IL CAPO SETTORE RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA F.to MARIA PIA SANTONI Firmato DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 2 -
3 Uditi gli interventi dei Consiglieri come verbalizzato nell inserto allegato all originale del presente atto sotto la lettera A). Prima della votazione escono i Consiglieri Grilli e Magnini presenti n. 9. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l articolo 48- commi 10^ e 11^ della legge n.449 che delegava il Governo ad istituire l addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; VISTO il comma 3^ dell articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, così come modificato dalla lettera a) del comma 142^ della legge 27 dicembre 2006 n.296; CONSIDERATO che il previdente comma 3^ dell articolo 1^ del Decreto legislativo n.360/1998 disponeva che: i Comuni potevano deliberare la variazione della aliquota di compartecipazione dell addizionale a partire dall anno successivo, con deliberazione da pubblicare omissis ; ATTESO che sempre con il previgente comma 3^ venivano fissati i limiti massimi della variazione dell aliquota di compartecipazione stabilendo che la stessa non potesse eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; RICORDATO che il Comune di Montemarciano, in esecuzione alle predette disposizioni normative, ha istituito l addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall anno 1999, con deliberazione consiliare n. 49 del , esecutiva ai sensi di legge e ha determinato l aliquota nella misura di 0,2 punti percentuali; RICORDATO che con successiva delibera consiliare n.41 in data , esecutiva ai sensi di legge, l aliquota è stata rideterminata nella misura di 0,4 punti percentuali; RICORDATO, infine, che con delibera di Giunta Comunale n.154 in data , esecutiva ai sensi di legge, la misura della aliquota è stata rideterminata in 0,5 punti percentuali; EVIDENZIATO che la facoltà di procedere alla variazione della aliquota di compartecipazione della addizionale è stata sospesa dall art.3- comma 1^- lett.a) della legge n.289/2002, in funzione della attuazione del titolo V della costituzione ed in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, disponendo altresì la sospensione di eventuali aumenti della addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, qualora non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l anno 2002; VISTO il comma 51 dell articolo 1- della legge n.311/2004 con il quale si consentiva che per gli anni 2005 e 2006 la variazione in aumento della aliquota di DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 3 -
4 compartecipazione ai soli Enti che, alla data di entrata in vigore, della stessa legge, non si erano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale; RILEVATO che a decorrere dall anno 2007, gli effetti sospensivi non sono stati riproposti ed a seguito della modifica introdotta dalla lett.a) del comma 142^ dell articolo 1- della legge n.296/2006, al comma 3^ dell articolo 1^ del Decreto legislativo n.360/1998, viene a ripristinarsi la facoltà di disporre la variazione all aliquota di compartecipazione della addizionale all imposta sul reddito persone fisiche nella misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali; CONSTATATO che diversamente dalla precedente formulazione del citato comma 3^ dell articolo 1^ del Decreto legislativo n.360/1998, non vi è alcun limite di incremento medio annuo e il Comune aveva la facoltà di variare la aliquota a decorrere dall anno 2007 stabilendo l aumento fino al massimo di 0,8 punti percentuali; PRESO ATTO che il citato comma 142^ dell articolo 1^ della legge n.296/2006 prevede: I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell art.52 del D.lg.vo n.446/1997 e s.m.i possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione omissis La variazione della aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.. omissis ; PRESO ATTO quindi che con propria deliberazione n.4 in data , esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato specifico regolamento ai sensi dell art.52 del Decreto legislativo n.446/97 e s.m.i al fine di disporre la variazione della aliquota di compartecipazione della addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal comma 2^ dell articolo 1^ del Decreto legislativo n.360/1998; RILEVATO che, per l anno 2007, come indicato all art.4 comma 4^ -del citato regolamento, veniva determinata, la aliquota per l anno 2007, nella misura di 0,65 punti percentuali, confermata anche per i successivi anni 2008,2009,2010 e 2011; VISTO il decreto legge n.112/2008 convertito con modificazioni ed in particolare l art.77/bis- comma 30^ che prevede: resta confermata per il triennio 2009/ la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ecc. ; VISTO l art.4- comma 4^, del D.L n.16 del , convertito in legge con modificazioni con Legge n.44 del , con il quale vengono abrogati l articolo 77/bis- comma 30^-e l articolo 77/ter- comma 19^- del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e l articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.220, eliminando in tal modo le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; VISTA la propria precedente deliberazione n.31 in data , esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle esigenze di bilancio, veniva rideterminata la aliquota, per l anno 2012, in 0,75 punti percentuali; VISTA la propria precedente deliberazione n.17/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle esigenze di bilancio, veniva confermata la aliquota, per l anno 2013, in 0,75 punti percentuali; DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 4 -
5 RILEVATO che, in sede di assestamento di bilancio, sono emerse le sotto riportate criticità che evidenziano minori entrate e/o maggiori spese in bilancio, che non permettono il mantenere degli equilibri di parte corrente dello stesso: - Taglio spending review quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione in ,07 ( il conteggio è stato effettuato proporzionalmente al taglio effettuato nel corso dell anno 2012 di ,25 su un totale tagli di 500 ml- Il totale dei tagli previsti per l anno 2013 era sulla base della legge di stabilità quantificato in ml)- Il taglio quantificato dal MEF ammonta ad ,08 ( quantificazione fatta, come stabilito successivamente alla approvazione della legge di stabilità- nella conferenza Stato-Regioni del applicando la percentuale del 9,27% sulla spesa intermedia media Siope triennio NB: pagato interventi a competenza e residui titolo 1^ spesa). La minore entrata a carico del bilancio comunale ammonta quindi ad ,01; - Trasferimento allo Stato IMU ad aliquota base- immobili categoria D quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione in ,00 ( il conteggio è stato effettuato sulla base dei dati catastali in possesso dell Ufficio tributi)- Il taglio quantificato dal MEF ammonta ad ,00 ma non si conosce la base imponibile sulla quale è stata fatta la quantificazione. La minore entrata a carico del bilancio comunale ammonta quindi ad ,00; - Trasferimento allo Stato IMU per alimentazione F.S.C. quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione in ,63 ( previste minori entrate per ,17 e maggiori spese per rimborso stato per ,46 al titolo 1^ spesa) prendendo a riferimento il F.S.R. che risultava essere di ,71 ( N.B.: Il fondo di cui sopra è stato rettificato dal MEF in data in ,71 successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio). Dalla quantificazione fatta dal MEF il totale da trasferire a titolo di alimentazione F.S.C è di , 38 ( pari al 30,75 dell IMU complessiva del Comune ad aliquota base, come stabilito in conferenza stato-regioni). La maggiore spesa, tenuto conto che le somme ( come da comunicazione MEF devono essere iscritte al lordo del rimborso) ammonta a: ,99 ( quantificata come appresso: differenza tra + entrate di ,93 a titolo di F.S.C e + spese di ,92 a titolo di rimborso allo stato IMU per alimentazione F.S.C). - Il totale complessivo tra minori entrate e maggiori spese ammonta a complessivi ,00; RILEVATO che sia alla minore entrata che alla maggiore spesa di cui sopra si fara fronte parzialmente per ,00 con riduzione di alcune spese e con maggiori entrate rilevate in altri stanziamenti e che, comunque non è stato possibile ripianare interamente tale deficit, tenuto conto che alla data odierna, essendo quasi al termine dell esercizio finanziario, non era possibile comprimere ulteriormente i costi già imputati nel corso dell anno; RITENUTO, quindi,al fine di ripristinare il pareggio di bilancio, di dover rideterminare la aliquota della addizionale comunale Irpef, con un aumento di 0,02 punti percentuali pari a complessivi 0,77 punti percentuali; RILEVATO che con riferimento agli imponibili Irpef relativi all anno 2011, DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 5 -
6 elaborati dal MEF ( ml), la maggiore entrata può essere quantificata in ,00; RITENUTO quindi di dover modificare la propria precedente deliberazione n.17/2013 ed in particolare l art.4^ - comma 4^ del vigente regolamento in materia di addizionale comunale Irpef come appresso: l aliquota per l anno 2013 è fissata nella misura di 0,77 punti percentuali ; RICHIAMATO altresì l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento"; Visto l art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007), in base alla quale Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di esercizio per l esercizio finanziario 2013 è slittato notevolmente, con evidente ritardo rispetto al termine ordinario del 31 dicembre. Infatti l'art. 1, comma 381, della legge n. 228, del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dalla legge n. 64 del 06/06/2013, ha differito al 30 settembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; successivamente l'art. 8, comma 1^, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge n.124/2013 ha differito ulteriormente tale termine al 30 novembre; PRESO ATTO che il MEF con risoluzione n.1/df del 2 maggio 2011 ha confermato, anche per gli Enti con bilancio già approvato, la possibilità di variare le aliquote ed i regolamenti tributari apportando le conseguenti variazioni di bilancio; Visto il parere del Revisore dei Conti in data 28 novembre 2013, allegato al presente atto sotto la lettera B); Visto il parere della 1^ Commissione consiliare in data 28 novembre 2013; DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 6 -
7 Preso atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, commi1^ e 147/bis, comma 1^, del D.lgs n.267/2000 è stato espresso il parere di REGOLARITA TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Preso atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.49, commi 1^ e 147/bis, comma 1^, del D.lgs n.267/2000, è stato espresso il parere di REGOLARITA CONTABILE con la attestazione della copertura finanziaria ( art.151, comma 4^, D.lgs n.267/2000); Con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: presenti e votanti n. 9, voti favorevoli n. 9; D E L I B E R A 1) Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 2) di modificare la propria precedente deliberazione n.17/2013 con la sostituzione dell articolo 4^- comma 4^- del vigente regolamento in materia di addizionale comunale Irpef, come appresso: l aliquota per l anno 2013 è fissata nella misura di 0,77 punti percentuali ; 3) di confermare quanto previsto dall articolo 5- comma 1- del vigente regolamento in materia di addizionale comunale all Irpef, dando atto che ai sensi dell articolo 1 della legge n. 296 del , comma 142 lett. B) non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo annuo imponibile risulta inferiore ad annui euro 8.000,00; 4) di disporre la immediata pubblicazione del presente atto nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero della Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.130 del 5 giugno 2002, nonche di disporre per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Montemarciano entro il termine del 9 dicembre ) di prendere atto, che per le motivazioni espresse in premessa, l efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data del ; 6) di dare atto che, in base al vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, il procedimento di cui al presente atto è assegnato al III Settore Operativo Servizi Finanziari ; 7) di dichiarare con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, stante l urgenza di procedere alle pubblicazioni di cui al punto n.4 del presente dispositivo, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 3^ comma dell art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n smp DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 7 -
8 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Dott. ALESSANDRO D'ALESSANDRO Il Segretario Generale F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d Ufficio e lo Statuto comunale; ATTESTA Che la presente deliberazione e stata pubblicata il all'albo Pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Il Segretario Generale F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Lì Il Segretario Generale DOTT. ROBERTO LUMINARI Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d ufficio A T T E S T A [] Che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). [] Che la presente deliberazione e stata pubblicata all Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al ed e divenuta ESECUTIVA, decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs. 267/00), il giorno. Dalla Residenza comunale, li SEGRETARIO COMUNALE F.to LUMINARI ROBERTO E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo rilasciata ai sensi di legge. Dalla Residenza Municipale, lì Il Segretario Generale DOTT. ROBERTO LUMINARI DELIBERA DI CONSIGLIO :n. 69 del Pag. 8 -
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