REGOLAMENTO D ISTITUTO PER LA CONCESSIONE GENERALI DEI LOCALI SCOLASTICI

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1 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO P.O.Olivieri PENNABILLI (RN) Scuole dell infanzia Primarie Scuola secondaria di I grado Tel FAX Cod. Meccanografico RNIC Cod. Fiscale E.mail : RNIC812004@istruzione.it - PEC RNIC812004@pec.istruzione.it SITOWEB : REGOLAMENTO D ISTITUTO PER LA CONCESSIONE GENERALI DEI LOCALI SCOLASTICI Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 28 del 18/10/2013

2 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO P.O.Olivieri PENNABILLI (RN) Scuole dell infanzia Primarie Scuola secondaria di I grado Tel FAX Cod. Meccanografico RNIC Cod. Fiscale E.mail : RNIC812004@istruzione.it - PEC RNIC812004@pec.istruzione.it SITOWEB : CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI AD USO DI ESTERNI Art. 1 Principi generali e finalità Il presente documento riporta i criteri generali per l'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature delle scuole di proprietà comunale (Pennabilli,Maiolo, Sant Agata Feltria) affidati all'istituto Comprensivo "P.O.Olivieri" al di fuori dell'orario del servizio scolastico. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia, nonché secondo gli accordi presi con L Ente Locale proprietario degli immobili. per attività che individuano le strutture scolastiche come centro di promozione culturale, di convivenza sociale e civile. Art. 2 Uso dei locali scolastici L'uso dei locali scolastici, al di fuori dell'orario per le attività didattiche, può essere prioritariamente concesso: - per scopi istituzionali e comunque per attività rientranti in ambito d'interesse pubblico; - attività che perseguono interessi di carattere generale contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; - attività rese gratuitamente al pubblico; -attività rese da enti, o gruppi organizzati e associazioni di volontariato o altre associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e che abbiano per fine istituzionale la promozione sociale, culturale, civile, sportiva, con particolare riguardo al mondo giovanile. - Le attività che possono essere ospitati presso le strutture scolastiche sono: - iniziative di accoglienza scolastica e post-scolastica anche di natura sportiva; iniziative seminari culturali ed ambientali; - laboratori letterari; centri estivi; - conferenze o forum di studio; cinefórum;ascolto ed esecuzione di musica; laboratori teatrali; - corsi di formazione professionali e di aggiornamento. Art. 3 Modalità di presentazione della domanda per l'uso dei locali Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'ente locale e all'istituzione scolastica almeno 30 giorni prima della data dell'utilizzo e dovranno contenere oltre alle indicazioni del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico ricevuto il nulla-osta di competenza da parte dell'ente locale valuterà la compatibilità della richiesta con i criteri del presente regolamento e ricevuto il nulla-osta di competenza da parte dell'ente locale e

3 acquisita la delibera da perte del Consiglio d Istituto procederà all'istruttoria emettendo provvedimento definitivo di approvazione o diniego della concessione dei locali. Alla richiesta occorre allegare, sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti dichiarazioni: 1) Dichiarazione attestante l'attività ffettuata; 2) Dichiarazione di assunzione, per le attività da svolgersi negli spazi concessi in uso, di tutte le responsabilità sia civili che penali (comprese quelle per eventuali infortuni subiti dagli addetti ai lavori e dai partecipanti) dalle quali sono sollevati: il dirigente scolastico, il personale della scuola e l'amministrazione Comunale. 3) dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal richiedente. 4) impegno a contrarre, successivamente al nulla-osta dell'autorità scolastica ed in ogni caso prima dell'utilizzo dei locali, idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose a garanzia degli obblighi di cui ai precedenti punti, nonché per danni che possano derivare al personale medesimo. Art. 4 Modalità di concessione L'uso dei locali e delle attrezzature è concesso ai richiedenti di norma soltanto fuori dell'orario scolastico, con apposito atto formale sottoscritto dal Dirigente Scolastico e firmato per accettazione da un rappresentante del soggetto richiedente. Il Dirigente Scolastico dispone con atto formale la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature in virtù dell'art. 50 del Regolamento di contabilità scolastica (Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001), e secondo i criteri e i limiti stabiliti dal presente regolamento approvato dal Consiglio d'istituto. Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate esigenze della istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere una durata superiore ai dodici mesi. Non è consentito il rinnovo tacito. L'utilizzo dei locali scolastici è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione a soggetti terzi. In caso di più domande per lo stesso periodo, prevale l'ordine di presentazione al protocollo, fermo restando le priorità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Art. 5 Obblighi ed oneri a carico dei soggetti autorizzati I soggetti autorizzati dovranno: a) assumere a proprio carico il personale per la custodia e la pulizia dei locali; b) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l'eventuale danno che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; c) impegnarsi a non organizzare spettacoli o manifestazioni con presenza di pubblico, ad esclusione di quelle per cui non saranno avanzate richieste di somme di denaro ad alcun titolo.

4 d) restituire, dopo l'utilizzo, la piena funzionalità ai locali, agli impianti ed alle attrezzature con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività; Nel caso in cui un locale venga concesso in uso, nello stesso giorno ma in fasce orarie diverse, a più richiedenti, il dirigente scolastico potrà accertare lo stato del locale dopo l'uso di ciascun richiedente. Prima dell'accesso all'uso dei locali scolastici e delle attrezzature, il concessionario e un impiegato della scuola, a ciò designato dal Dirigente Scolastico, faranno constatare da apposito verbale lo stato dei locali e delle attrezzature medesime. Eventuali anomalie alle strutture, agli impianti e/o arredi, saranno notificati con immediatezza al Dirigente scolastico da parte del concessionario, analoga procedura sarà eseguita dalla Personale della scuola. Art. 6 Corrispettivi L'Istituto scolastico può richiedere un contributo forfettario per la copertura delle spese concernenti l'utilizzo e l'usura delle attrezzature e/o arredi della struttura scolastica Le somme riscosse a titolo di contributo per l'utilizzo dei locali scolastici saranno utilizzate per finanziare attività didattiche, acquisto attrezzature e per migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lg.vo 81/08 e s.m.i. Art. 7 Sospensione e revoca dell'autorizzazione In caso di reiterata mancanza della pulizia il Dirigente Scolastico, può sospendere temporaneamente o fino al termine dell'anno scolastico la concessione di uso dei locali e delle attrezzature dati in concessione. In caso di danno arrecato agli immobili, agli impianti o alle attrezzature, su segnalazione del dirigente scolastico e su stima dell'ufficio Tecnico Comunale competente per territorio, sarà addebitato al richiedente l'importo per il risarcimento del danno. Art. 8 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di deliberazione del C.D.I. Verrà contestualmente pubblicato sul sito Web dell'istituto comprensivo "P.O.OlivieriI" e all'albo dei vari plessi scolastici. Pubblicato all'albo della Scuola in data 21/10/2013 Clausola di riservatezza Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. E vietato utilizzarlo in ogni forma e modo e con qualsiasi mezzo, nella sua totalità o anche solo in parte, senza il consenso dell I.S.C. P.O.Olivieri di Pennabilli. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio. D. L.vo 196/2005

5 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO P.O.Olivieri PENNABILLI (RN) Scuole dell infanzia Primarie Scuola secondaria di I grado Tel FAX Cod. Meccanografico RNIC Cod. Fiscale E.mail : RNIC812004@istruzione.it - PEC RNIC812004@pec.istruzione.it SITOWEB : REGOLAMENTO DELL ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 28 del 18/10/2013

6 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTO l art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9; VISTO l art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del ; VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli art. 33, comma 2 e 40, comma 2; VISTO l art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - UPPA dell 11 marzo 2008 n. 2; VISTA la circolare prot.n.2003/34029 del 27/02/2003 dell Agenzia delle Entrate ufficio del Direttore; VISTO il D.L. 12/07/2004 n.168 convertito con legge 3/7/2004 n.191; approva il seguente regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi per la realizzazione dei Progetti; Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; Convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa Al fine di garantire l arricchimento dell offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. Art. 1 - Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi All inizio dell anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell offerta formativa previsti dal POF in base alla programmazione formulata dal Collegio dei docenti, verifica l impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede stipulazione di: Contratti di prestazione d'opera con esperti esterni Specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa. La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all esperto. Se ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all albo e sul proprio sito web. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto. Art. 2 - Individuazione dei requisiti oggettivi 1. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 2. In ogni caso per il conferimento dell incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) salvo che nelle ipotesi di cui all ultimo comma del successivo art. 5, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

7 3. L affidamento dell incarico avverrà previa acquisizione dell autorizzazione da parte dell amministrazione di appartenenza dell esperto: se dipendente pubblico, in applicazione dell art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l art. 35 collaborazioni plurime del CCNL del personale del comparto Scuola del 29 novembre Per attività di formazione e di aggiornamento si procede all affidamento di incarichi ad esperti esterni (utilizzando prioritariamente esperti delle Suole Pubbliche di formazione) Art. 3 - Procedure di selezione Gli avvisi di selezione dovranno indicare modalità e termini per la presentazione dei curriculum, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonchè l elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: - l oggetto della prestazione - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione - luogo dell incarico e modalità di realizzazione del medesimo - il corrispettivo proposto per la prestazione I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l accesso al pubblico impiego ed ai sensi dell art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. Art. 4 - Individuazione degli esperti esterni Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa da una apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e composta da (DSGA, Rappresentante dei genitori del Consiglio d Istituto e da due docenti), provvederà a comparare i curricola secondo la seguente tabella di valutazione. CRITERI PUNTI Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta * 10 Altro titolo specifico inerente alla qualifica rivestita 3 Attestati di Formazione inerenti alla qualifica rivestita (punti 1 per ogni attestato) fino a un massimo di 5 Precedenti esperienze nell istituto valutate positivamente (punti 2 per ogni progetto) fino a un massimo di 20 Precedenti esperienze in ambito scolastico valutate positivamente (punti 1 per ogni progetto) fino a un massimo di 5 Qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto 2 Appartenenza a Coop. e/o Organizzazioni che possano garantire l immediata sostituzione in caso di assenza che comprometta la realizzazione del progetto 3 Minor/accettabile onere economico a carico dell istituto 5

8 * (Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore). Per esigenze di flessibilità e celerità dell Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall ordinamento. Art. 5 - Impedimenti alla stipula del contratto I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell art. 32 comma 4 del D.I. n 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. L affidamento dell incarico avverrà previa acquisizione dell autorizzazione da parte dell amministrazione di appartenenza dell esperto: Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l art. 35 collaborazioni plurime del CCNL del personale del comparto Scuola del 29 novembre Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l art. 35 collaborazioni plurime del CCNL del personale del comparto Scuola del 29 novembre L elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n 165/2001. Art. 6 - Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/ Nel contratto devono essere specificati: - l oggetto della prestazione - il progetto di riferimento - i termini di inizio e di conclusione della prestazione - il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l attuazione del progetto - le modalità del pagamento del corrispettivo - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle

9 prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. 4. Il Dirigente scolastico in relazione alle specifiche competenze richieste può operare una scelta discrezionale dell esperto esterno/professionista qualora ricorranno presupposti quali il rapporto fiduciario o l infungibilità del professionista. 5. Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 6. L ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e della qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dall amministrazione. 7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico. Art. 7 - Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 4. Il Dirigente scolastico verifica l assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. Pubblicato all'albo della Scuola in data 21/10/2013 Clausola di riservatezza Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. E vietato utilizzarlo in ogni forma e modo e con qualsiasi mezzo, nella sua totalità o anche solo in parte, senza il consenso dell I.S.C. P.O.Olivieri di Pennabilli. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio. D. L.vo 196/2005

10 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO P.O.Olivieri PENNABILLI (RN) Scuole dell infanzia Primarie Scuola secondaria di I grado Tel FAX Cod. Meccanografico RNIC Cod. Fiscale E.mail : RNIC812004@istruzione.it - PEC RNIC812004@pec.istruzione.it SITOWEB : REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Approvato con delibera n. 28 dal Consiglio di Circolo nella seduta del 18/10/2013)

11 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO P.O.Olivieri PENNABILLI (RN) Scuole dell infanzia Primarie Scuola secondaria di I grado Tel FAX Cod. Meccanografico RNIC Cod. Fiscale E.mail : RNIC812004@istruzione.it - PEC RNIC812004@pec.istruzione.it SITOWEB : REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l esercizio da parte dell utenza scolastica del diritto di accesso ai documenti amministrativi di questo Istituto scolastico, secondo le disposizioni dell art.10 del Capo V della Legge n. 241 e s.m.i. ART. 2 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce per i cittadini un diritto soggettivo il cui esercizio è garantito dal D.P.R. N. 184/2006 e dal presente Regolamento. Il diritto di accesso si distingue in diritto di esame e in diritto di estrarre copia dei documenti. Per diritto di esame deve intendersi la lettura e la consultazione dei documenti. ART.3 Nozione di documento amministrativo Agli effetti del presente regolamento si intende per documento amministrativo ogni rappresentanza grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa stessa. ART.4 Titolari del diritto di accesso Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

12 ART.5 Atti e provvedimenti ammessi Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito l accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti amministrativi formati dall Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa. ART. 6 Atti sottratti all accesso Non è ammesso l accesso ai provvedimenti riguardanti: a) I documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l accessibilità al trattamento tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza; b) I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari, compresi gli atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, comunque, in ogni caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; c) Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS; d) Le certificazioni mediche; e) I documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. f) Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; g) Corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia espressamente consentite dal mittente o dal destinatario; h) Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc,). ART. 7 Consultabilità degli atti depositati in archivio Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità degli archivi degli Enti Pubblici, il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento. ART. 8 Motivi della domanda La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e specificare l interesse personale, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per ottenere l accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, a meno che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all ufficio ove è depositato l atto richiesto in visione. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

13 ART. 9 Determinazione tariffe riproduzione atti Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri: 1) Costo carta in bianco; 2) Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto; 3) Diritti di ricerca di archivio. TITOLO II DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO ART. 10 Accesso informale Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta anche verbale all Ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta, far constatare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. Nel caso in cui il preposto all Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l accoglimento della domanda dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico. ART. 11 Controinteressati Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, dovesse individuare soggetti contro-interessati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevi-mento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e vagliate gli eventuali motivi oppositivi, provvede sulla valutazione della richiesta.

14 ART.12 Procedimento di accesso formale Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell art.10. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l Amministrazione, entro 10 giorni è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente Scolastico dell Istituto (e/o il DSGA). Egli, valutata la richiesta decide: Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente; Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a disposizione del richiedente; Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dalla Amministrazione; Rifiuto: la domanda non può essere accolta. ART. 13 Comunicazione al richiedente Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o sua regolarizzazione. Il procedimento di accesso ai verbali delle sedute degli OOCC devono concludersi entro 10 giorni dalla data della richiesta esercitata in via informale. Dell accoglimento della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione all interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. entro 10 giorni dall arrivo al protocollo; La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l ora fissato per l accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l orario entro i 15 giorni successivi. ART.14 Prescrizione e divieti nel corso della visione L esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua fiducia nell Ufficio dove è depositato l atto, alla presenza del funzionario addetto. E tassativamente vietato: Portare il provvedimento fuori dall ufficio anche se temporaneamente; Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione; Fare segni particolari, cancellature, manomissioni.

15 ART.15 Decadenza dell autorizzazione Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. L inosservanza dei divieti previsti dall art. precedente, comporta l immediata decadenza del diritto di esame. ART.16 Responsabilità a carico dei richiedenti I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questo Istituto Scolastico, sono responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare all Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato. La sottoscrizione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell art.351 del C.P. TITOLO III DISCIPLINA DEL DIRITTO DI OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI ART.17 Diritto al rilascio di copia dei documenti I titolari di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di richiedere copia delle deliberazioni dal giorno di pubblicazione nonché di tutti i provvedimenti di cui all art. 5 del presente Regolamento anche se non esecutivi. ART.18 Procedura per ottenere copia dei documenti Se il provvedimento richiesto in copia non è ancora esecutivo deve essere indicato sulla copia: 1. atto efficace, non esecutivo. Sulla copia dell atto deve sempre essere indicata in alto a dx la dicitura copia e deve sempre essere rifirmata dal responsabile del procedimento nel caso sia richiesta in sostituzione dell originale. La domanda di accesso formale deve essere indirizzata al responsabile del procedimento, Dirigente Scolastico dell Istituto (e/o DSGA), utilizzando preferibilmente, il modello predisposto dall Amministrazione, sarà anche scaricabile dal sito web all indirizzo: recapitandola: - di persona, recandosi presso l Ufficio di segreteria, ubicato in Pennabilli (RN), Piazza Montefeltro,6 aperto dal lunedì al sabato dalle ore alle ore dove sarà consegnato l apposito modello di domanda di accesso agli atti;

16 - posta ordinaria, inviando all Ufficio di segreteria, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti, e allegando la fotocopia del documento d identità e di eventuali deleghe di rappresentanza; - con Fax, inviando al numero di fax , la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti, e allegando la fotocopia del documento d identità e di eventuali deleghe di rappresentanza. Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente, i versamenti sul conto corrente bancario intestato al I.S.C. P.O.Olivieri di Pennabilli (RN) indicandovi la giusta causale. Qualora l importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad 2,00 (due) il pagamento dell importo medesimo può essere assolto mediante apposizione sulla richiesta di marche amministrative di pari importo. ART.19 Termine per il rilascio delle copie Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OOCC che devono essere rilasciate entro 10 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale. Per il rilascio di copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le modalità di cui all art.12. ART.20 Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti Il Dirigente Scolastico dell Istituto può rifiutare l accesso ad un determinato documento, oltre nei casi previsti dall art.7, quando sia manifestamente evidente che l esame è diretto a turbare l ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio. Il Dirigente Scolastico dell Istituto può disporre per la revoca dell autorizzazione all esame quando l istante contravviene alle disposizioni di cui al precedente Art.14. Nel caso di richiesta formale, il diniego va dato per iscritto, notificato all interessato e deve contenere i motivi che giustificano il rigetto, nonché agli organi a cui il richiedente può proporre il ricorso, mediante raccomandata A.R. ART.21 Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti L inosservanza da parte dell Amministrazione dei termini indicati nel presente regolamento viene considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto. ART.22 Rimedi in caso di ritardo o rifiuto di visione o di rilascio di copia dei documenti Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, il richiedente può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla notifica o dal silenzio-rifiuto o dal differimento al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o presentare ricorso innanzi alla Commissione per l accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

17 ART.23 Costi per rilascio di copie e costi di notifica La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato di seguito. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l' accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. Il rilascio di copia semplice del documento è sottoposto al pagamento dell' importo: -di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; -di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti; -di Euro 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; -di Euro 0,75 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in Euro 10,00 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l'istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento alla banca cassiera dell Istituto, prima del ritiro delle copie. BCC VALMARECCHIA - Agenzia di Pennabilli Codice IBAN : IT 93 U Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. Il rilascio di copia conforme all originale è soggetta all imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82): - Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. - Copie conformi all originale nr. Marche da bollo/nn.copie All art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di foglio, di pagina e di copia, agli effetti dell imposta di bollo. Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all originale da colui che l ha rilasciata. Il foglio si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell ultima facciata la dichiarazione di conformità all originale. Nei rapporti con lo Stato l imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 642/72, così come sostituito dall art.8 del DPR 955/82). Il Dirigente Scolastico Il Direttore S.G. e A. (Giovanna Marani) (Maria Luisa Paci) Il Presidente del C.di C. (Antonella Zanotti)

18 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO P.O.Olivieri PENNABILLI (RN) Scuole dell infanzia Primarie Scuola secondaria di I grado Tel FAX Cod. Meccanografico RNIC Cod. Fiscale E.mail : RNIC812004@istruzione.it - PEC RNIC812004@pec.istruzione.it SITOWEB : REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Art. 1 -Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la tenuta, il funzionamento e le competenze di pubblicazione con le quali il Circolo Didattico 2 di Santarcangelo di Romagna gestisce il proprio Albo Pretorio on-line pubblicando atti e provvedimenti amministrativi in linea con i principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa di cui all'articolo 1, della Legge n. 241 del e seguenti modifiche e integrazioni ed in specifica attuazione dell art. 32 delle Legge n. 69 del e s.m.i. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo. Le pubblicazioni sotto forma cartacea cessano di operare secondo le disposizioni contenute nella norma transitoria di cui al successivo articolo 12. Art. 2 -Finalità 1. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell efficacia, ecc.). Art. 3 -Istituzione dell Albo Pretorio on-line 1. E istituito l Albo Pretorio on-line, che consiste nella individuazione di uno spazio web del sito informatico istituzionale di questa Istituzione Scolastica, indicato con l indirizzo del sito dell Istituto, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale. 2. L Albo Pretorio on-line è collocato nella Home page del predetto sito informatico con apposito collegamento denominato Albo Pretorio. 3. A decorrere dal termine previsto dall art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 e s.m.i., tutti i documenti per i quali sussiste l obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all Albo Pretorio on-line di questa Istituzione Scolastica. Art. 4 -Struttura dell Albo Pretorio on-line 1. La struttura e la disposizione dell Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una conoscenza e un agevole ed integrale reperibilità dell intero contenuto dei documenti pubblicati. Art. 5 -Responsabile del Procedimento di pubblicazione degli atti 1. L Istituzione Scolastica, ai sensi della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, individua quale Responsabile del Procedimento di pubblicazione il profilo del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 2. I suoi compiti principale sono: a) Ricevere la richiesta di pubblicazione dell atto da parte del personale di segreteria che ha generato l atto stesso; b) Assicurarsi che l atto inviato rientri tra gli atti da pubblicare; c) Assicurarsi che l atto porti le date di affissione e defissione ; d) Individuare la persona che materialmente Pubblica l atto amministrativo; e) Redigere e conservare il repertorio degli atti pubblicati o individuare la persona addetta; f) Operare insieme ai Responsabili del trattamento dei dati personali e della gestione del sito istituzionale, ogni qualvolta si rendesse necessaria la pubblicazione di dati personali. 3. Affinché il processo di pubblicazione on-line possa generare un prodotto atto ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all originale, la validità giuridica dei documenti e la loro veridicità, efficacia e perdurabilità nel tempo; il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve pertanto garantire: a. Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato; b. Conformità all originale, cartaceo o informatico; c. Inalterabilità del documento pubblicato:

19 d. Possibilità di conservare, a norma di legge, il documento nel tempo in modo tale da preservare la validità giuridica e probatoria; e. Provvedere a che le informazioni rese disponibili nel sito siano pubblicate in un formato immagine e comunque con modalità tali da non consentire la modificazione da parte degli utenti della rete. Art. 6 -Assistenti amministrativi che generano l atto Gli assistenti amministrativi che generano l atto hanno l obbligo di: 1. caricare il documento in formato elettronico; 2. assicurarsi che sia pubblicato in un formato PDF; 3. assicurarsi che gli atti pubblicati riportino chiari e ben visibili: a. la data di pubblicazione; b. la data di scadenza; c. la descrizione o l oggetto del documento; d. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica; e. eventuale disposizione normativa. 4. inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile del procedimento di pubblicazione utilizzando il modello predefinito dall Istituzione Scolastica; 5. Porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che saranno resi non visibili così da non fare acquisire al documento un carattere ubiquitario evitando in tal modo di violare il diritto alla riservatezza dell interessato. Art. 7 - Atti soggetti alla pubblicazione 1. Sono soggetti alla pubblicazione all Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l adempimento. 2. Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale, fatto salve parti omesse per rispetto della privacy, e conforme all originale, ivi compresi i relativi allegati (le delibere degli organi collegiali verranno pubblicate tramite estratto del verbale). I provvedimenti sono forniti in un formato informatico che ne garantisca l inalterabilità, l integrità e l immodificabilità nel tempo. 3. Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i documenti cui l adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere affissi nella versione cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell Istituto oppure essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale. Art. 8 - Modalità di redazione degli atti pubblici 1. Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell Istituzione Scolastica, il personale di segreteria che genera l atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali fornite dall atto. 2. Per necessità e proporzionalità si intende che il Responsabile che genera l atto deve indicare nell atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali interessati e controinteressati all atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi. 3. Per ottenere la pubblicazione di un atto all Albo Pretorio on-line, il personale di segreteria che ha generato l atto deve farlo pervenire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione entro il giorno successivo alla sua formulazione o entro il medesimo giorno per atti urgenti. 4. Al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione la programmazione del lavoro, gli atti da pubblicare, in formato elettronico, devono essere trasmessi unitamente al modello della richiesta di pubblicazione in cui sono indicati: a. Gli estremi del documento da affiggere; b. La durata dell affissione e il giorno iniziale; c. La disposizione normativa; d. L eventuale indicazione dell urgenza per l affissione; e. Gli eventuali allegati che fanno parte integrante dell atto da pubblicare. Art. 9 - Durata, modalità e gestione della pubblicazione e accesso 1. Sono pubblicati all Albo Pretorio on-line gli atti adottati dagli organi di governo dell Istituzione Scolastica ovvero da una norma di legge o di regolamento. 2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili. 3. Con i termini di affissione e defissione, si intendono l inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall Albo Pretorio on-line. 4. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.

20 5. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione. 6. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati on-line: Tipologia di atto Delibere: estratto o estratto del verbale Bandi di gare Convocazioni Consiglio d Istituto; Collegio Docenti Assistenza tecnica; Compagnie di Assicurazione; Noleggio pullman; Istituto Cassiere Bandi per Acquisti Consiglio d Istituto; Assemblee sindacali; Collegio docenti; Individuazione aspiranti supplenze sup. 30 gg. Contabilità Programma annuale; Conto consuntivo; Variazione al programma annuale.. Direttive Alunni Direttive Dirigente Scolastico Formazione classi; Valutazione Esiti scolastici; Graduatorie iscritti; Criteri. 7. I documenti inseriti saranno numerati in ordine cronologico in base alla data di inserimento nell albo. Il numero progressivo, univoco per anno, non sarà modificabile. 8. Successivamente all avvenuta pubblicazione all Albo Pretorio on-line, il documento è consultabile anche per il completo esercizio di accesso agli atti, presso l Ufficio di segreteria che lo detiene e che ne ha chiesto la pubblicazione. 9. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare per alcun motivo il contenuto dei documenti. 10. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. 11. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell avvenuta sostituzione o modifica. 12. L Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito e dell Albo on-line. 13. Alla scadenza dei termini di cui all Art. 9 comma 5, gli atti già pubblicati non sono più visionabili. Tali documenti possono essere consultabili in altre sezioni del sito che ospitano le informazioni di natura istituzionale previste dall articolo 54 del Decreto Legislativo , n. 82 oppure in forma cartacea presso l ufficio di segreteria. Art. 10 -Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 1. Le modalità di pubblicazione all Albo Pretorio on-line degli atti e documenti contenenti dati personali, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n 196/2003 e dall art. 51 del D.Lgs. n 82/2005 Art Repertorio delle pubblicazioni 1. Su apposito registro in atto cartaceo sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione: a) il numero cronologico per ciascun atto e per ciascun anno; b) la natura e l oggetto dell atto pubblicato; c) i soggetti che hanno richiesto e pubblicato l atto ed i loro estremi identificativi; d) le date di affissione e defissone della pubblicazione; e) annotazioni utili. 2. Il contenuto del repertorio sarà il seguente: Numero Repertorio data Repertorio N Protocollo Data protocollo Tipologia Atto Ufficio che l'ha emesso Oggetto Pubblicazione Dal Al

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