SENATO DELLA REPUBBLIC

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1 SENATO DELLA REPUBBLIC Vili LEGISLATURA (N. 1031) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (MORLINO) di concerto col Ministro delle Finanze (RE VIGLIO) e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (DARIDA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1980 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ONOREVOLI SENATORI, Con il presente disegno di legge si propone di coordinare e riordinare la materia concernente le notificazioni e comunicazioni a mezzo del servizio postale, procedendo alla riunione delle relative norme in un unico testo legislativo ed apportando tutte le innovazioni del caso, al fine di utilizzare adeguatamente le strutture del servizio postale per l'attuazione di modalità di notificazione spedite e contemporaneamente intese a consentire la sicura effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Attualmente, le notificazioni di atti giudiziari e di altri atti di varia natura a mezzo del servizio postale sono disciplinate dal regio decreto 21 ottobre 1923, n («norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta») e dagli articoli da 170 a 182 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecocomunicazioni) : quest'ultimo testo regolamentare recepisce quasi integralmente il contenuto delle disposizioni di cui al regio decreto n del TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) 2J4

2 Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Altresì, i codici di rito, all'articolo 178 per il codice di procedura penale ed all'articolo 149 per il codice di procedura civile, consentono in via generale l'utilizzazione del servizio postale per le notificazioni, rinviando alle norme speciali per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione. Poiché il regio decreto n del 1923 ha natura giuridica di vera e propria legge delegata (con valore formale e forza di legge) e non di semplice regolamento delegato, trattandosi di atto normativo predisposto da autorità amministrativa, sulla base di legge delega espressamente richiamata, 3 dicembre 1922, n («Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione»), la nuova disciplina della materia deve necessariamente essere disposta con provvedimento legislativo, che tratti unitariamente il tema, sostituendo le precedenti norme primarie nonché le norme regolamentari, le quali ultime non hanno più valida ragione di sussistere, presentando tra l'altro l'anomalia di essere inserite nel regolamento di esecuzione di un testo di legge, e cioè il codice postale, il quale, invece, non contiene alcuna disposizione in materia di notificazione di atti. Il disegno di legge in esame richiama i princìpi fondamentali della precedente disciplina, e cioè che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione dell'atto; modifica in senso attuale altre disposizioni esplicative e complementari rispetto a quelle principali ed apporta varie innovazioni di rilievo resesi necessarie alla luce della quotidiana esperienza giudiziaria. È apparso anche opportuno introdurre nel testo la modificazione dell'articolo 169 del codice di procedura penale, in tema di invio di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, così come prospettato dalla Corte costituzionale con ripetute decisioni di incostituzionalità. 1. In particolare nell'articolo 1, diversamente da quanto previsto nel corrispondente articolo del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, si è inteso espressamente estendere la normativa delle notificazioni a mezzo posta agli atti anche extragiudiziari comunque concernenti la materia penale, civile e amministrativa. 2. Negli articoli 2 e 10 è contenuta la innovazione di rilievo secondo cui alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari (si fa riferimento, in specie, ai disposti di cui agli articoli 139, 140 e 660 del codice di procedura civile e 169 del codice di procedura penale) si applicano, per quanto possibile, le norme relative alle notificazioni compiute tramite il servizio postale. All'uopo, si osserva che la Corte costituzionale in più occasioni ha sottolineato il carattere di essenzialità della comunicazioneraccomandata, da inviare al destinatario, in relazione alla realizzazione della fattispecie complessa di notificazione di cui all'articolo 169, terzo e quinto comma, del codice di procedura penale (vedi sentenze Corte costituzionale n. 77 del 1972 e n. 170 del 1976); e comunque, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale più attento e sensibile è nel senso di favorire al massimo la conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato con conseguente esigenza di allegare agli atti del processo la prova (e cioè il relativo avviso di ricevimento) dell'avvenuta consegna della comunicazione-raccomandata alla parte o a determinate persone abilitate. È, quindi, ben opportuna l'estensione delle precise modalità di recapito del piego ed eventuale restituzione al mittente nonché l'uso delle buste verdi, come previsti per le notificazioni a mezzo posta, alle menzionate comunicazioni-raccomandate. Siffatta nuova normativa è solo in parte applicabile in materia processuale civile (gli articoli 139, quarto comma, e 660 del codice di procedura civile, difatti, non prevedono la spedizione dell'avviso di ricevimento per la raccomandata, e non considerano la ricezione di quest'ultima come elemento integrativo della notificazione dell'atto); essa è viceversa, attuabile in riferimento all'articolo 140 del codice di procedura civile, seppure in tal caso la ricezione della ricevuta

3 Atti Parlamentari LEGISLATURA Vili DISEGNI DI 3 Senato della Repubblica 1031 LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI di ritorno (di cui questa volta è richiesta la spedizione assieme al piego raccomandato) non costituisca, secondo la volontà del legislatore e la valutazione di costituzionalità della Corte (v. la sentenza n. 213 del 1975 e la successiva ordinanza n. 148 del 1976), condizione di perfezionamento della notificazione. In ogni modo, rimane generalizzato l'uso delle buste verdi per tutte le comunicazioni di che trattasi, comprese le citate ipotesi di cui agli articoli 139, quarto comma, e 660 del codice di procedura civile, con notevole vantaggio per la rapidità di ricezione del relativo piego da parte dell'interessato. 3. Nell'articolo 3, secondo comma, si è inteso specificare con precisione le località dove può essere inviato il plico raccomandato, superando una certa confusione ed inesattezza di terminologia contenuta al riguardo nel regio decreto n del 1923 e nel regio decreto n. 689 del 1940: in detti provvedimenti normativi, come luogo di destinazione del piego, vengono indicati, talora, la residenza o la dimora del destinatario e talvolta piuttosto il solo domicilio di quest'ultimo. Invece, ora, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 139, ultimo comma, del codice di procedura civile, sono stati menzionati in ordine successivo il comune di residenza ovvero di dimora ovvero il domicilio del destinatario, intendendosi che la raccomandata possa essere indirizzata al luogo di dimora del destinatario solo se non sia noto quello di residenza, e così successivamente. Il quarto comma dell'articolo 3 prevede una disciplina del tutto nuova in tema di indicazione del mittente sulla cartolina verde di ricevimento, e quindi di determinazione della persona o dell'ufficio giudiziario ai quali l'agente postale deve restituire la ricevuta di ritorno e, talora, anche il piego. L'innovazione tende chiaramente allo scopo di rendere più rapida la restituzione degli avvisi di ricevimento, e così consentire, secondo i diversi casi in materia penale, civile e amministrativa, il regolare svolgimento del procedimento con l'acquisizione agli atti della prova dell'avvenuta rituale citazione in j giudizio della parte interessata. Al riguardo, I si osserva che in diversi importanti centri giudiziari (Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova) da tempo è stata instaurata a titolo sperimentale, con il pieno consenso della Amministrazione postale, la prassi di predisporre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con ricevuta di ritorno a nome degli avvocati i quali hanno richiesto la notificazione: tale procedura, come accertato con un'indagine estesa in tutta Italia, è stata accolta con favore da tutte le categorie interessate, non determinando inconvenienti di sorta ed invece snellendo notevolmente il servizio ed ovviando ai numerosi disagi in precedenza denunciati (tra i quali, non ultimo, quello dell'elevatissimo numero di ricevute di ritorno risultanti smarrite). Ciò premesso, sono state predisposte tre ipotesi: a) la notificazione di atti a mezzo posta in materia civile e amministrativa viene eseguita prima dell'iscrizione della causa a ruolo o del deposito del ricorso: in tal caso, mancando evidentemente ancora un fascicolo d'ufficio, e quindi un ufficio giudiziario dove sia pendente il procedimento, l'avviso di ricevimento deve essere restituito alla parte richiedente la notificazione oppure al procuratore se già nominato; b) la notificazione riguarda atti in materia penale ovvero atti in materia civile e amministrativa relativi ad un procedimento già in corso: in questo caso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento; e) la notificazione concerne atti di impugnazione od opposizione per i quali l'ufficiale giudiziario deve dare avviso al cancelliere appunto dell'avvenuta notificazione; si fa riferimento, in particolare, alle fattispecie di cui agli articoli 112 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 645 del codice di procedura civile: in questo caso, l'avviso di ricevimento deve necessa

4 Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI riamente contenere l'indicazione come mittente dell'ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notificazione. La descritta nuova disciplina non appare essere in contrasto con ragioni di principio insuperabili. Difatti, da un verso, la normativa vigente non sembra vietare che il compilatore della ricevuta di ritorno e speditore del piego raccomandato predisponga l'avviso di ricevimento in modo che questo venga restituito non a se stesso ma ad altra persona. D'altro canto, anche l'eventuale ipotizzabile interesse della parte attrice, richiedente la notificazione dell'atto di citazione, a non produrre tempestivamente in giudizio alla prima udienza la cartolina verde non costituisce motivo di reale pregiudizio nei confronti del convenuto; per vero, quest'ultimo, se ha interesse al giudizio, ben può parimenti costituirsi in giudizio e chiedere che il procedimento prosegua regolarmente. 4. Nell'articolo 4 è prevista la possibilità che l'avviso di ricevimento, a richiesta del mittente, venga trasmesso per telegrafo: il telegramma deve essere sottoscritto dall'agente postale, il quale deve chiaramente indicare il destinatario o le persone abilitate cui ha consegnato il piego: in caso di successive contestazioni in sede giudiziaria circa la persona che ha ricevuto il piego, la prova risolutiva potrà essere fornita dal registro di consegna sul quale deve risultare la firma apposta dai consegnatari con la qualifica degli stessi. 5. L'articolo 5 contiene, rispetto alla precedente normativa, delle opportune modifiche conseguenti alla regolamentazione innovativa predisposta all'articolo 3 in tema di restituzione della ricevuta di ritorno. All'uopo, è stata prevista l'annotazione dell'avviso di ricevimento nel registro cronologico tenuto dall'ufficiale giudiziario solo nei residui casi in cui l'avviso deve appunto essere restituito a detto pubblico ufficiale (ultima ipotesi, quarto comma, articolo 3). Nelle altre fattispecie menzionate nel quarto comma dell'articolo 3, i collaboratori dell'autorità giudiziaria ovvero le parti interessate, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, debbono limitarsi a richiedere all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale va allegata la ricevuta di ritorno: non è disposta l'esibizione di quest'ultima all'ufficiale giudiziario e neppure alcuna annotazione di essa nel registro cronologico, onde evitare lo svolgimento di attività non più indispensabili alla luce della nuova disciplina, e che renderebbero difficoltoso il procedimento, che si intende, invece, razionalizzare ed accelerare per quanto possibile. 6. L'articolo 6 disciplina le fattispecie di smarrimento del piego o dell'avviso di ricevimento in modo sostanzialmente analogo alla normativa ora in vigore. 7. Nell'articolo 7 è disposto che il familiare abilitato a ricevere il piego sia quanto meno temporaneamente convivente con il destinatario, e che tale qualifica venga espressamente menzionata dal consegnatario sia sull'avviso di ricevimento che sul registro di consegna: siffatto ulteriore requisito richiesto, in analogia a quanto statuito nell'articolo 169 del codice di procedura penale, è inteso ad assicurare per quanto possibile il recapito reale successivo della raccomandata al destinatario. Di notevole rilevanza è la nuova disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 7, con la quale viene superato il precedente dettato dell'articolo 174, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del codice postale, che consente il recapito del piego solo al portiere al servizio esclusivo del destinatario: disposizione questa senz'altro anacronistica e di fatto attuabile in ben poche fattispecie. Viceversa, è ora legittimato al ricevimento genericamente il portiere, intendendosi con tale qualifica la persona alla quale è affidata stabilmente la sorveglianza degli immobili secondo le norme vigenti in materia (artt. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 111 e 113 del relativo regolamento), nonché la persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. All'uopo,

5 Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI si è voluto escludere che il piego venga consegnato ad eventuali semplici sostituti di fatto del portiere, ma si è ritenuto tranquillante, in riferimento alle concrete possibilità che l'atto notificato pervenga poi realmente a conoscenza del destinatario, la consegna a persone tenute, in via continuativa, sulla base di precisi vincoli giuridici, alla distribuzione della posta agli occupanti lo stabile. Il quarto comma dell'articolo 7, come già accennato in precedenza, dispone che i consegnatari del piego, diversi dal destinatario, indichino la propria qualifica, oltre che sull'avviso di ricevimento, anche sul registro di consegna: siffatta statuizione avrà evidente rilevanza nell'ipotesi di smarrimento della ricevuta di ritorno, allo scopo di conseguire parimenti la prova della ricezione del piego con la relativa data. L'ultimo comma dell'articolo 7 prevede che, qualora il consegnatario non sappia firmare (a prescindere che egli sia capace o meno di leggere), ovvero sia fisicamente impossibilitato a sottoscrivere, l'agente postale faccia menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna che sull'avviso di ricevimento, ed in tal caso la notificazione dell'atto si ha parimenti per eseguita. 8. Nell'articolo 8 sono state disciplinate una serie di fattispecie speciali concernenti il recapito o meno del piego, le quali non sono regolamentate compiutamente dalla normativa in vigore, determinando così vivaci contrasti di giurisprudenza. Tra l'altro, è stata espressamente prevista l'ipotesi della temporanea assenza del destinatario: caso questo non disciplinato affatto attualmente, e che ha costretto la giurisprudenza a ricorrere alla finzione giuridica del rifiuto presunto di ricevimento del piego da parte dell'interessato, al fine di ritenere egualmente eseguita la notificazione, ed evitare l'immediata restituzione del piego al mittente come nei casi di vera e propria irreperibilità del destinatario. Al riguardo, si è ritenuto di raggruppare nel primo comma dell'articolo 8 alcuni casi nei quali l'agente postale, avendo reperito il destinatario o le persone abilitate a ricevere il piego i quali abbiano però variamente rifiutato di compiere alcune delle formalità richieste, si trovi nella situazione di dover parimenti rimettere subito la cartolina verde al mittente, e talora anche la busta, perchè la notificazione deve ritenersi eseguita. Ciò può verificarsi: a) quando il destinatario o le persone abilitate a ricevere il piego, pur ricevendolo, rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento; b) quando il destinatario rifiuti il piego; e) quando il destinatario rifiuti di firmare il registro di consegna, ciò che equivale a rifiutare il piego. Nel primo caso, nonostante il rifiuto di firmare la cartolina, il piego è ricevuto dall'interessato o da chi è abilitato a riceverlo e, quindi, non vi è dubbio che il fine presuntivo di conoscenza che sta alla base della formalità della notificazione sia raggiunto. Quando poi il destinatario rifiuti il piego (seconda ipotesi) o rifiuti di firmare il registro di consegna (terza ipotesi), ciò che equivale a rifiutare il piego (che, infatti, non gli viene rilasciato), va applicato il principio sancito nell'articolo 138, secondo comma, del codice di procedura civile, secondo il quale la notificazione si considera eseguita a mani proprie se il destinatario rifiuti la copia dell'atto, oggetto della notificazione. In tutte le fattispecie menzionate, quindi, la notificazione si deve ritenere eseguita alla data in cui l'agente postale fa menzione sulla cartolina verde del rifiuto. Nel secondo comma dell'articolo 8 sono previsti i casi in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutino di riceverlo o di firmare il registro di consegna. In tali fattispecie non si può con sufficiente certezza presumere che il rifiuto si riferisca ad una volontà analoga del destinatario e che questi non voglia venire a conoscenza del contenuto dell'atto da notificare. Ricorrendo questi casi, l'agente postale, che già si trova nella residenza o nella dimora del destinatario per consegnargli il

6 Atti Parlamentari LEGISLATURA Vili DISEGNI DI 6 Senato della Repubblica 1031 LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI piego personalmente, deve rilasciargli avviso del rifiuto da parte delle persone abilitate a riceverlo nonché del fatto che potrà reperire il plico presso l'ufficio postale ove rimarrà depositato per dieci giorni, a sua disposizione. Tale avviso verrà, di norma, collocato nella cassetta della corrispondenza o affisso alla porta d'ingresso dell'abitazione del destinatario. Il piego, verrà, quindi, depositato subito nell'ufficio postale con la cartolina di ricevimento sulla quale dovrà risultare il rifiuto nonché le formalità eseguite, per mettere il destinatario in condizioni di conoscere le vicende dell'atto, oggetto della notificazione. La cartolina verde, all'atto del rifiuto, sarà datata e sottoscritta dall'agente postale. Tale ultima formalità è necessaria perchè, qualora il destinatario non ritiri il piego, la notifica si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data suddetta. Qualora, invece, il destinatario ritiri il piego, anche a mezzo di un proprio incaricato, l'impiegato postale darà di ciò atto sulla cartolina di ricevimento e trasmetterà subito la stessa al mittente, in raccomandazione. La notificazione si riterrà eseguita alla data del ritiro del piego desunta dalla cartolina stessa. Identica procedura è stata prevista per il caso in cui il piego non possa essere recapitato per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo. Si è voluto nell'ultimo comma dell'articolo 8 prevedere il caso in cui sulla cartolina per avviso di ricevimento manchi o sia incerta la data delle formalità eseguite: in tale ipotesi si è ritenuto che la data della avvenuta notificazione possa farsi risalire a quella di spedizione della cartolina di ricevimento. 9. Nell'articolo 9, altresì, si è inteso rendere più spedita la consegna del piego al destinatario nel caso in cui l'agente postale accerti che lo stesso ha trasferito, nell'area del comune, la sua abitazione o recapito. In siffatta ipotesi l'agente postale è tenuto alla consegna, se il nuovo recapito a sua conoscenza sia nella sfera delle sue attribuzioni territoriali, e a curarne la consegna tramite l'agente competente, se la località a lui nota sia fuori della sua sfera di attribuzioni. Qualora, invece, il nuovo recapito, noto all'agente, sìa addirittura al di fuori del comune o l'agente accerti la irreperibilità del destinatario (irreperibilità che non può identificarsi con la temporanea assenza disciplinata nell'artìcolo 8), l'agente postale dovrà indicare a tergo della busta il nuovo recapito o, ricorrendone la fattispecie, dovrà dare atto della irreperibilità del destinatario sulla cartolina verde restituendo ad urgente giro di posta ed in raccomandazione il piego e la cartolina al mittente. 10. L'articolo 10, come già visto in precedenza, richiama espressamente, per quanto possibile, la normativa relativa alle notificazioni a mezzo posta anche per la regolamentazione delle comunicazioni con lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari. 11. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 ripropongono sostanzialmente i disposti degli analoghi articoli 179, 180, 181 e 182 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, con lievi aggiornamenti. In specie, nell'articolo 11 il termine «usciere» è sostituito con quello attuale di messo di conciliazione. Secondo l'articolo 14, in materia tributaria sono autorizzati in generale ad effettuare le notificazioni a mezzo posta gli ufficiali giudiziari, i messi comunali ed i messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria. Peraltro, sono stati fatti espressamente salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i quali stabiliscono una speciale competenza dei messi notificatori dell'esat-

7 Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI toria e degli ufficiali esattoriali in tema di notificazione della cartella di pagamento e di espropriazione forzata per le imposte sui redditi. 12. L'articolo 15 modifica il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale nel senso indicato dalle sentenze della Corte costituzionale in data 4 maggio 1972, n. 77, e 14 luglio 1976, n. 170: cioè, la raccomandata da effettuarsi da parte dell'ufficiale giudiziario ad integrazione delle notificazioni eseguite deve essere spedita con ricevuta di ritorno, e gli effetti sia della notificazione eseguita a mani del portiere e sia dì quella compiuta mediante deposito dell'atto nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata medesima inviata al destinatario, e contenente la comunicazione delle formalità svolte. Infine, si osserva che non sono state ripetute nei presente disegno di legge le norme già contenute nel regio decreto n del 1923 (artt. 11 e 12) in tema di diritti e rimborso di spese postali (ad eccezione di quella concernente il reperimento delle buste verdi e dei moduli per avvisi di ricevimento che sono ad esclusivo carico dell'ufficiale giudiziario) spettanti appunto al pubblico ufficiale che ha eseguito la notificazione a mezzo posta. Difatti, gli articoli 126, 137, 142 e 143 del noto ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, hanno già esaurientemente disciplinato la materia.

8 Atti Parlamentari 8 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI Ll^GGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. Art. 2. Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di coloro verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'amministrazione postale. Art. 3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del

9 Atti Parlamentari 9 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico. Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione. L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza. Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario. L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa quali

10 Atti Parlamentari 10 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI fica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce. Art. 5. La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata, dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolò 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato ali funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno. In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca. Art. 6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo

11 Atti Parlamentari 11 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI avere al mittente nel più breve tempo possibile. Per ogni piego smarrito l'amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versato a favore dell'erario. Art. 7. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ove è la residenza, la dimora, il domicilio, ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego, e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiun-

12 Atti Parlamentari 12 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna che sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità: appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che lì hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale

13 Atti Parlamentari 13 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato». La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso. Art. 9. Nel caso di cambiamento di abitazione o di recapito del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede alla immediata consegna o, se ciò non sia possibile, ne cura la consegna a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è il nuovo recapito o la nuova abitazione. Se il nuovo recapito o la nuova abitazione è fuori della circoscrizione del comune, lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente. Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione. Art. 10. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.

14 Atti Parlamentari 14 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 11. Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili. Art. 12. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita. Art. 13. Alle notificazioni degli atti tavolali, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso. Art. 14. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei

15 Atti Parlamentari 15 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di modifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà. Art terzo ed il quarto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del colmine dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata».

16 Atti Parlamentari 16 Senato della Repubblica 1031 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 16. Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatìbile con quelle della presente legge.

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