LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4
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- Alessandra Colombo
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2 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 La notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino, ovvero atti impositivi, è rigorosamente disciplinata dall art. 26 [1] d.p.r. n. 602 del 1973 e dall art. 60 [2] d.p.r. n. 600 del 1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all esito del procedimento notificatorio. Tale finalità di conoscibilità dell atto, era tuttavia sostanzialmente disattesa dalla formulazione e interpretazione originaria dell art. 60 del DPR 600/1973, il quale riconosceva validità della notifica dell atto impositivo quand anche effettuato nel luogo dell ultima residenza del cittadino italiano ormai residente all estero e regolarmente iscritto all AIRE. Nel luogo di ultima residenza in Italia, pertanto, avrebbe potuto effettuarsi anche la notifica secondo le modalità di cui all art. 140 c.p.c., previste e integrate dal comma 1, lett. e) ed f) del citato DPR 600/1973, il quale ultimo con l art. 1, lett. f). Per essere più chiari, in tale materia veniva espressamente negata l applicazione dell art. 142 c.p.c., disciplinante le notifiche di atti giudiziari all estero, e conseguentemente la notifica avrebbe potuto effettuarsi anche tramite deposito dell atto presso la casa comunale dell ultima residenza Italiana, affissione dell avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell abitazione o dell ufficio (ormai non più tali), ed invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, di cui il cittadino avrebbe potuto non prendere cognizione essendo residente all estero, appunto. Ma circostanza ancor più deleteria andava ravvisata nel fatto che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si aveva per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione. Sul punto è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 633 del 2007, dichiarando l illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell articolo 26, ultimo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevedevano, che le disposizioni contenute nell articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano nel caso di notificazione a cittadino italiano avente una residenza all estero conoscibile dall amministrazione finanziaria in base all iscrizione nell Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero (AIRE). Le motivazioni addotte dalla Corte vanno ravvisate nell aver riconosciuto quale limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni, l esigenza di garantire al notificatario l effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell atto notificato e, quindi, l esercizio del suo diritto di difesa, principio questo già affermato in sue precedenti pronunzie (sentenza n. 360 del 2003; sentenza n. 346 del 1998). Viceversa, le norme poste al vaglio di costituzionalità, non garantivano al notificatario non più residente in Italia l effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, poichè la notifica sarebbe avvenuta mediante il deposito di copia dell atto nella casa comunale e l affissione dell avviso di deposito nell albo dello stesso comune. A tale diminuita garanzia non corrispondeva, tuttavia, un interesse dell amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell espletamento della procedura notificatoria. Secondo la Corte le modalità di notificazione previste in via generale dall art. 142 cod. proc. civ. assicurerebbero, invece, al notificatario l effettiva conoscenza dell atto a lui destinato, imponendo all amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall AIRE. Peraltro la Corte è reintervenuta sul tema delle notifiche di atti impositivi dichiarando l incostituzionalità dell art. 60, DPR 600 del 1973 lì ove in caso di notifica ai sensi dell art. 140 c.p.c., ovvero di persona momentaneamente non reperibile in quanto non presente presso la residenza, non prevedeva l invio di raccomandata di avviso di giacenza dell atto presso la casa comunale a dispetto di quanto previsto nel caso di notificazione di atti giudiziari, creandosi in tal modo una evidente disparità di trattamento in violazione dell art. 3 della Costituzione. E bene notare che in suddetta materia, la giurisprudenza di legittimità ribadisce e applica
3 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 2/4 costantemente il principio di effettiva conoscibilità dell atto giudiziario, e quindi di tutela del destinatario dello stesso quand anche residente all estero, imponendo al notificante nel caso di cittadino addirittura non iscritto all AIRE di effettuare ricerche eseguibili con l impiego dell ordinaria diligenza presso l Ufficio consolare di cui all art. 6 l. 27 ottobre 1988 n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall inerzia suddetta. In difetto di tali accertamenti, il notificante non potrà procedere ai sensi dell art. 143 c.p.c. ovvero con la notifica prevista per gli irreperibili (si veda Cassazione Civile, sez. III, sent. n del 2013). Avv. [1] ART. 26, DPR 603 DEL 1973: La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l abitazione, l ufficio o l azienda. La notifica della cartella puo essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l articolo 149-bis del codice di procedura civile. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all ufficio o all azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l avviso del deposito è affisso nell albo del comune. L esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell avvenuta notificazione o l avviso di ricevimento ed ha l obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n [2] ART. 60, DPR 603 DEL 1973: La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall ufficio [delle imposte]; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l atto o l avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
4 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 3/4 b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell atto o dell avviso, il messo consegna o deposita la copia dell atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell avvenuta notificazione dell atto o dell avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell atto o dell avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita stabilite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate; e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l avviso del deposito prescritto dall art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell atto o dell avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;f ) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L elezione di domicilio [non risultante dalla dichiarazione annuale] ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell indirizzo [non risultanti dalla dichiarazione annuale] hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell avvenuta variazione anagrafica, o per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita IVA. [Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall ultima dichiarazione annuale]. Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell Anagrafe degli italiani residenti all estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e effettuata all indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti e validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all Agenzia delle entrate l indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i
5 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 4/4 termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l atto è ricevuto.
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