ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29 APRILE 2011 (1 convocazione) - 30 APRILE 2011 (2 convocazione)

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29 APRILE 2011 (1 convocazione) - 30 APRILE 2011 (2 convocazione) ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI MODALITA OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1. - Premessa Nell osservanza dell art dello statuto sociale che disciplina l elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza con il voto di lista, il Banco Popolare ha approvato le Modalità operative per la presentazione delle liste. 2. Elezione di cinque Consiglieri di Sorveglianza (art dello statuto sociale) In relazione alla scadenza del mandato dei Consiglieri di Sorveglianza nominati dall Assemblea del 3 maggio 2008, la prossima Assemblea dei Soci è chiamata ad eleggere cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza. Sulla base delle disposizioni statutarie e nel rispetto delle provenienze in esse indicate, due candidati dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province dell Area Storica BPI: province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola); tre candidati dovranno essere scelti, al di fuori dell Area Storica BPI, tra i soci residenti nelle province dell Area Storica BPVN, tra cui, in particolare, le province del Veneto, dell Emilia Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte, della Valle d Aosta. Il tutto, nell avvertenza che dei venti componenti il Consiglio, otto devono essere residenti nelle province dell Area Storica BPI e tra questi, almeno cinque devono essere residenti o domiciliati nella provincia di Lodi dodici devono essere residenti nelle province dell Area Storica BPVN e tra questi, almeno cinque devono essere residenti o domiciliati nella provincia di Verona e almeno tre devono essere residenti o domiciliati nella provincia di Novara. A norma di statuto, essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista al secondo comma dell art bis cod.civ. e sono rieleggibili Requisiti dei soci presentatori e documentazione L elezione dei nuovi Consiglieri dovrà avvenire in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché dello statuto sociale (Allegato 1). All elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate direttamente, o unitamente al Consiglio di Sorveglianza, da almeno 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale sociale del Banco Popolare. Hanno diritto a presentare la lista, con i limiti e i requisiti sopra indicati, coloro che sono iscritti al Libro soci e possono richiedere il rilascio della comunicazione ai sensi dell art. 144 sexies, comma 4 quater, del Regolamento Emittenti. Il capitale sociale aggiornato al 24 febbraio 2011 è pari ad Euro ,68, suddiviso in n azioni. Pertanto la quota minima per la presentazione delle liste è pari a n azioni. Ciascun socio può presentare una sola lista. A norma dell art dello statuto la documentazione da presentare è la seguente: la lista nella quale devono essere indicati e numerati progressivamente almeno due candidati e comunque un numero di candidati non superiore a cinque. Nel rispetto di quanto previsto dall art dello statuto sociale, essa dovrà prevedere che il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell Area

2 Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell Area Storica BPI, il quinto nell Area Storica BPVN; la lista deve essere sottoscritta dai Soci presentatori aventi diritto con firma autenticata ai sensi di legge oppure deve essere apposta in presenza di un dipendente del Banco Popolare o delle Banche del Gruppo all uopo delegato; il Consiglio di Gestione, in conformità all art. 49 dello statuto sociale, ha autorizzato ad autenticare le firme dei soci presentatori: i Responsabili delle Dipendenze e i Direttori delle Aree affari delle Banche del Territorio (Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Credito Bergamasco, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona), limitatamente all autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier presso le rispettive Banche del territorio; i Responsabili delle Unit private e i Responsabili delle Aree private di Banca Aletti, limitatamente all autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier a custodia e amministrazione o siano accreditati presso Banca Aletti; i dirigenti del Banco Popolare, delle Banche del territorio e di Banca Aletti, opportunamente individuati, senza limitazione alcuna, ivi comprese le autenticazioni delle firme dei soci che hanno richiesto la comunicazione presso altro Istituto non del Gruppo; l elenco dei dirigenti autorizzati è pubblicato sul sito internet del Banco Popolare; copia della comunicazione ai sensi dell art. 144 sexies, comma 4 quater, del Regolamento Emittenti o dichiarazione di impegno a trasmettere la comunicazione in parola entro il decimo giorno antecedente l Assemblea; documentazione rilasciata dai singoli candidati: un esaurente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (in via esemplificativa e non esaustiva: curriculum vitae, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente ed eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori contabili); la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura; l attestazione del singolo candidato, sotto la propria responsabilità, dell inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché dell esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza (professionalità, onorabilità, ed eventualmente, indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina pubblicato sul sito internet del Banco Popolare); l elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, anche ai fini dell informativa ai sensi dell art. 2400, 4 comma, cod.civ., e avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente (Regolamento Emittenti emanato con delibera Consob n /1998 e successive modificazioni). Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l osservanza delle modalità previste dallo statuto e delle presenti Modalità operative sono considerate come non presentate Adempimenti a carico dei candidati I candidati dovranno rilasciare ai soci promotori e presentatori della lista, opportunamente sottoscritta, l attestazione del possesso dei requisiti prescritti di professionalità, onorabilità ed eventualmente, indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Dall attestazione dovranno risultare gli estremi anagrafici di ciascun candidato. L attestazione dovrà essere accompagnata altresì: dal curriculum vitae dalla copia di un documento di identità dal certificato di residenza o documento equivalente dall eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori contabili dall elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società (avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente)

3 dalla copia della comunicazione ai sensi dell art. 144 sexies, comma 4 quater del Regolamento Emittenti Requisiti dei candidati I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla legge, dalle disposizioni di Vigilanza e dallo statuto sociale del Banco Popolare. (Allegato 2) 6. - Luogo e termine per il deposito A norma di legge, la lista dei candidati deve essere depositata, a pena di decadenza e quindi di non sottoposizione all Assemblea, unitamente alla documentazione indicata ai precedenti punti 3. e 4.: presso la Sede Sociale del Banco Popolare (Funzione Soci e Azionisti), Piazza Nogara, 2, Verona (per il solo giorno di sabato 16 aprile 2011 presso l ingresso di Via Fabio Filzi, 4, Verona); ovvero tramite notifica elettronica, all indirizzo di posta certificata segreteria@pec.bancopopolare.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2011 e il 16 aprile 2011, entro le ore 17 (periodo tra il 30 e il 13 giorno precedente a quello fissato per l Assemblea in prima convocazione). La lista deve essere presentata in un unica soluzione. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta può essere attestata entro il 19 aprile 2011 (10 giorno precedente a quello fissato per l Assemblea in prima convocazione) mediante l invio della comunicazione ai sensi dell art. 144 sexies, comma 4 quater del Regolamento Emittenti. In conformità alle disposizioni regolamentari vigenti le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima dell Assemblea, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito Internet del Banco Popolare ( Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo sopra indicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che in base alla disciplina vigente risultino collegati tra di loro, verrà data notizia mediante comunicato al mercato che potranno essere presentate liste sino al 3 giorno successivo a tale data con la riduzione delle soglie prevista dall art. 144 sexies, 5 comma, Regolamento Emittenti. La Funzione Soci e Azionisti, quale funzione dedicata, sarà a disposizione per fornire ai Soci che ne facciano richiesta la presente documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione e presentazione delle liste. Le liste pervenute alla Funzione Soci e Azionisti verranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno e all orario di ricezione. All atto del deposito verrà redatto verbale di ricevimento della documentazione sottoscritto da almeno uno dei presentatori della lista e da personale direttivo del Servizio Segreteria Societaria. Sulla base della verifica della documentazione pervenuta, effettuata dal Servizio Segreteria Societaria e sentito il parere della Presidenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, entro due giorni lavorativi bancari da quello di presentazione della lista, il Banco Popolare provvederà a segnalare le eventuali violazioni o irregolarità mediante formale comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante al domicilio indicato da almeno uno dei soci presentatori della lista. 7. Indicazioni operative Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste, si allegano in via esemplificativa: 1. modello per la presentazione delle liste per l ipotesi di presentazione individuale (allegato 3) 2. modello per la presentazione delle liste per l ipotesi di presentazione collettiva (allegato 4) 3. modello attestazione, singolo o cumulativo dei candidati, di accettazione della candidatura e attestazione mediante autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei candidati (allegato 5) 4. modello della comunicazione ai sensi dell art. 144 sexies, comma 4 quater del Regolamento Emittenti, rilasciata dagli intermediari incaricati comprovante la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista (allegato 6 o allegato 7)

4 Il presente testo, comprensivo di allegati, è depositato presso la sede sociale del Banco Popolare, in Verona, Piazza Nogara, 2 (Funzione Soci e Azionisti tel. 045/ ), a disposizione dei Soci e pubblicato sul sito internet della Società ( All.

5 Allegato 1 alle Modalità operative per la presentazione delle liste BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA STATUTO SOCIALE *** *** *** ARTICOLO 39.1 Liste dei candidati All elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate direttamente, o unitamente al Consiglio di Sorveglianza, da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società. Pena la inammissibilità: a) le liste di candidati dovranno essere ordinate progressivamente per numero e dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure dovrà essere apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all uopo delegato; b) nel rispetto di quanto previsto all articolo , le liste dovranno prevedere che, nel caso in cui si debbano eleggere cinque Consiglieri di Sorveglianza, il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell Area Storica BPI, il quinto nell Area Storica BPVN; nel caso in cui si debbano eleggere dieci Consiglieri di Sorveglianza, che il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell Area Storica BPI, il quinto e il sesto nell Area Storica BPVN, il settimo nell Area Storica BPI, l ottavo nell Area Storica BPVN, il nono nell Area Storica BPI, il decimo nell Area Storica BPVN; c) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario e i soci che aderiscono a un patto parasociale aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; d) le liste devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere; e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza ed indicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al secondo comma sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che in base alla disciplina pro tempore vigente risultino collegati tra di loro, la Società ne dà senza indugio notizia mediante un comunicato inviato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa, per poi procedere nei termini di legge. ARTICOLO 39.2 Votazione Nel caso in cui siano presentate più liste, all esito della votazione, risulteranno eletti in primo luogo tanti Consiglieri di Sorveglianza, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista

6 che avrà riportato il maggior numero di voti, tratti in base all ordine progressivo con il quale sono stati elencati. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei Consiglieri residui da eleggere, gli altri candidati tratti proporzionalmente da tutte le liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere, eccetto che per i voti ottenuti dalla lista di maggioranza che sono divisi per due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Fermo quanto precede, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto agli articoli e in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri, qualora, per effetto dell applicazione dei criteri previsti al presente articolo 39.2, il candidato che, secondo l ordine di presentazione della lista cui appartiene, avesse ottenuto il quoziente che da diritto all elezione non sia residente nell area di riferimento prevista applicando la sequenza di cui all articolo 39.1 lett. b), risulterà eletto il candidato immediatamente successivo appartenente alla medesima lista che sia residente in tale area, fermo restando che, qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, troverà applicazione quanto previsto all ultimo comma dell articolo 39.4.

7 Allegato 2 alle Modalità operative per la presentazione delle liste REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA 1. Requisiti di professionalità (art e art dello Statuto sociale, art. 1 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998, n. 161 D.M. 161/1998 e art. 1 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000 n. 162 D.M. 162/2000 ) L art dello Statuto prevede, tra l altro, che tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza debbano possedere i requisiti di professionalità previsti dalla disciplina legale e regolamentare; stabilisce inoltre che almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. L art prevede che i componenti del Consiglio di Sorveglianza debbano possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con D.M. 161/1998, nonché quelli previsti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con D.M. 162/2000. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal citato Regolamento adottato con D.M. 161/1998. In relazione a quanto sopra, il requisito di professionalità sussiste qualora il candidato abbia maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l esercizio delle attività in via esemplificativa riportate di seguito: di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro 1 ; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all attività della banca; attività di insegnamento universitario di ruolo 2 in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza inoltre, fermi i succitati requisiti previsti per ciascun Consigliere, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l esercizio delle attività o delle funzioni indicate dal Regolamento adottato con D.M. 161/1998. Dichiarare, se presente, l eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili o esercizio di attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 2. Requisiti di onorabilità (art e art dello Statuto sociale, art. 5 D.M. 161/1998 e art. 2 D.M. 162/2000) L art dello Statuto prevede, tra l altro, che tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza debbano possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina legale e regolamentare. L art prevede che i componenti del Consiglio di Sorveglianza debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con D.M. 161/1998, nonché quelli previsti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con D.M. 162/2000. In relazione a quanto sopra, la carica di Consigliere di Sorveglianza non può essere ricoperta da coloro che: 1 Per coloro che risultano iscritti al registro dei revisori contabili e che abbiano esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, non è richiesto il limite del capitale sociale non inferiore a due milioni di euro 2 Per coloro che risultano iscritti al registro dei revisori contabili e che abbiano esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, non è necessario l insegnamento di ruolo

8 a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.; b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del cod.civ. e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica; 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria; 5. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo. d. hanno riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; nonché da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene sopra indicate alla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. 3. Situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità, impeditive e cause di sospensione (art dello Statuto sociale, art. 6 del D.M. 161/1998): Situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità (art dello Statuto sociale) Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare. Sono fatti salvi i limiti inferiori che dovessero essere imposti da leggi o regolamenti. Ai sensi dell art. 144 terdecies del Regolamento Emittenti non possono assumere la carica di componente dell organo di controllo di un emittente quotato coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti; occorre altresì prestare attenzione alle altre norme previste dagli artt. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti concernenti il limite al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo. Sospensione dalle cariche (art. 6 del D.M. 161/1998) Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all articolo 5, comma 1, lettera c) del D.M. 161/1998; b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 161/1998, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 4. Requisiti di indipendenza Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

9 Codice di Autodisciplina adottato dal Banco Popolare Ai sensi dell art dello Statuto sociale almeno otto Consiglieri di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina pubblicato sul sito internet del Banco Popolare. Il Codice di Autodisciplina, redatto alla luce dei criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, all art. 6.3, prevede che, di norma, i Consiglieri di Sorveglianza non sono da considerarsi indipendenti quando si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controllano il Banco Popolare o sono in grado di esercitare su di esso un influenza notevole; b) se sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo del Banco Popolare, di sue controllate aventi rilevanza strategica che verranno individuate con apposita delibera o di una società sottoposta a comune controllo con il Banco Popolare; sono da considerarsi esponenti di rilievo : il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell ente interessato; c) se, direttamente o indirettamente, hanno, o hanno avuto nell esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il Banco Popolare, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero sono, o non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti; d) se ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal Banco Popolare o da sue controllate una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all emolumento fisso di Consigliere di Sorveglianza e Consigliere di Gestione Non Esecutivo del Banco, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se rivestono la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale Consiglieri esecutivi del Banco Popolare siano anche amministratori della medesima; f) se sono soci o Consiglieri della società di revisione incaricata della revisione contabile del Banco o di una società facente alla medesima; g) se sono stretti familiari di persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; per stretti familiari si intendono: - il coniuge non legalmente separato; - i parenti e gli affini entro il secondo grado; - i conviventi anche non legati da legami di parentela o affinità.

10 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA STATUTO SOCIALE *** *** *** ARTICOLO 38.1 Composizione e numero o m i s s i s Tutti i componenti devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Inoltre, almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno otto dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona. o m i s s i s ARTICOLO 39.9 Incompatibilità e Ineleggibilità Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare. Sono fatti salvi i limiti inferiori che dovessero essere imposti da leggi o regolamenti. ARTICOLO 55.2 Requisiti di onorabilità I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n I componenti del Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n ARTICOLO 55.3 Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

11 Decreto18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione (Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998) IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo l settembre 1993, n. 385; Visto in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'italia; Visto inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata; Sentita la Banca d'italia; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari). 1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

12 Art. 2 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo. 1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno: a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1; b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico. 2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio. 3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate. Art. 3 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche 1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Art. 4 - Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa. Art. 5 - Requisiti di onorabilità 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

13 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'italia. Art. 6 - Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. Art. 7 - Norme transitorie 1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. 3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

14 Decreto 30 marzo 2000, n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d ' Italia e l ' Isvap; Visto l ' articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall ' articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; Sentita la Consob; Sentita la Banca d ' Italia; Sentito l ' Isvap; Visto l ' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000; Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 (Requisiti di professionalità) a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti. 2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell ' esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all ' attività dell ' impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell ' impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti. 4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l ' adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: 1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure

15 di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall ' articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell ' imprenditore, degli organi amministrativi dell ' impresa o dell ' agente di cambio. Art. 2 (Requisiti di onorabilità) 1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall ' autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l ' attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l ' ordine pubblico e l ' economia pubblica; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 2. La carica di sindaco nelle società di cui all ' articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell ' estinzione del reato. Art. 3 (Accertamento dei requisiti) 1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall ' articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dal-l ' articolo 1, commi 4 e 5, e dall ' articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Art. 4 (Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza) 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all ' articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci. Art. 5 (Norma transitoria) 1. I collegi sindacali delle società di cui all ' articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 marzo 2000 Il Ministro della giustizia: DILI BERTO Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: AMATO Visto, il Guardasigilli: FASSI NO

16 Allegato 3 alle Modalità operative per la presentazione delle liste FAC SIMILE DI PRESENTAZIONE INDIVIDUALE BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29 APRILE 2011 (1 convocazione) - 30 APRILE 2011 (2 convocazione) ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI AI SENSI DELL ART DELLO STATUTO SOCIALE Il socio signor / i soci signori. propongono e promuovono ai sensi e per gli effetti di cui all art dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza composta dai soci di seguito indicati: 1... area storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona) 2... area storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi) 3... area storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara) 4... area storica BPI 5... area storica BPVN Il socio proponente elegge / i soci proponenti eleggono domicilio presso Il sottoscritto socio presentatore, iscritto al Libro soci del Banco Popolare concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che copia della comunicazione ai sensi dell art. 144 sexies, comma 4 quater del Regolamento Emittenti venga allegata al presente documento. Prende atto sin d ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato. Signor/a nato/a a il Socio n. n. azioni (firma del socio presentatore) PER AUTENTICA (nome e cognome) (timbro e firma) (data)

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti

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