6 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Mercoledì 22 luglio 2015

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1 6 Bollettino Ufficiale D.g.r. 14 luglio n. X/3818 Approvazione del «Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017» LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; Preso atto della deliberazione n. X/720 della seduta del 9 giugno 2015 del Consiglio regionale della Lombardia avente per oggetto «mozione concernente le misure per l eradicazione delle nutrie, con la quale impegna la Giunta Regionale a emanare quanto prima le linee guida e il programma regionale triennale e di assicurare ad essi una contestuale e opportuna copertura finanziaria; Considerato che con l entrata in vigore della legge n. 116/2014 sono stati modificati alcuni articoli della legge n. 157/1992 (comunemente definita «legge nazionale sulla caccia») e in particolare: l art. 2, comma 2, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992); l art. 2, comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l eradicazione o il controllo delle popolazioni; Preso atto che tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157/1992; Richiamate: la l.r. 7 ottobre 2002, N. 20 recante Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus); la l.r. 4 dicembre 2014, n. 32 recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus)); Considerato che la l.r. n. 32/2014 prevede: all Art. 1 (Finalità): La Regione tutela le produzioni zooagro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l utilizzo di metodi selettivi; all Art. 2 (Funzioni di comuni, province e Regione): comma 1. I comuni: a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive; b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3; c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); comma 2. Le province: a) predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria ed organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall articolo 6, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all articolo 4; b) istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione; c) d intesa con i comuni e sentite l Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente; comma 3. A partire dall anno 2015, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un Programma regionale triennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie da attuarsi per il tramite delle province ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al successivo comma 4: All Art. 6 (Norma finanziaria), comma 1. Al fine di consentire in via straordinaria la prosecuzione delle misure di contenimento della nutria previste dalla disciplina antecedente alle modifiche all articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle spese per l attuazione dei piani di eradicazione delle nutrie di cui agli articoli 2, 3 e 4, quantificate per l anno 2014 in euro , si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 Tutela della salute - programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, dello stato di previsione delle spese del Bilancio per l esercizio finanziario Visto il documento «Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017», in allegato al presente provvedimento (Allegato A); Vagliato che il suddetto Piano: istituisce il «tavolo di coordinamento» funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l attività di contenimento di questa specie; promuove lo «Sviluppo delle conoscenze per l implementazione metodologica del «piano»; Stabilisce i «Criteri per il finanziamento dei «piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria»; Verificato che il «piano»: è funzionale al perseguimento delle finalità previste dalla citata l.r. n. 32/2014; è coerente con le linee di indirizzo del PRS/X Legislatura Missione 13 «Tutela della salute», Programma /4, nonché con le linee strategiche di sviluppo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare definite dal PRISPV; Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell U.O. Veterinaria in merito alla coerenza del «Piano» con la legislazione di settore e con le ultime acquisizioni scientifiche in materia di metodologie di eradicazione delle nutrie; Ritenuto pertanto di: approvare il «Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); stanziare, a tal fine, la somma complessiva di ,00 per il finanziamento delle attività previste dal piano in parola, a carico del capitolo 8910 del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, nelle more dell approvazione della Legge di Assestamento 2015 precisando che: ,00 sono stanziati in ottemperanza alla previsione di spesa di cui alla L.R. n. 32/2014; ,00 sono stanziati in ottemperanza alla deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015; stabilire che la suddetta somma costituisce un «fondo unico» che verrà utilizzato per finanziare le province lombarde;

2 Bollettino Ufficiale 7 prevedere che le Province per accedere al finanziamento ivi contemplato presentano alla competente struttura della D.G. Salute il «piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria», corredato del relativo budget; disporre che le Province beneficiarie del finanziamento verranno selezionate dal «tavolo di coordinamento«sulla base dei criteri di rischio prescritti dal punto 5 dell Allegato A e in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al sopraindicato «fondo unico»; statuire che il finanziamento all uopo previsto concorre alla copertura di una quota parte dei costi previsti dai summenzionati «piani» provinciali; rinviare a successivi provvedimenti della D.G. Salute l assunzione dei relativi impegni di spesa; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare il «Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); 2. di stanziare, a tal fine, la somma complessiva di ,00 per il finanziamento delle attività previste dal piano in parola, a carico del capitolo 8910 del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, nelle more dell approvazione della legge di assestamento 2015 precisando che: ,00 sono stanziati in ottemperanza alla previsione di spesa di cui alla l.r. n. 32/2014; ,00 sono stanziati in ottemperanza alla deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015; 3. di stabilire che la suddetta somma costituisce un «fondo unico» che verrà utilizzato per finanziare le Province lombarde; 4. di prevedere che le Province per accedere al finanziamento ivi contemplato presentano alla competente struttura della D.G. Salute il «piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria», corredato del relativo budget; 5. di disporre che le Province beneficiarie del finanziamento verranno selezionate dal «tavolo di coordinamento«sulla base dei criteri di rischio prescritti dal punto 5 dell Allegato A e in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al sopraindicato «fondo unico»; 6. di statuire che il finanziamento all uopo previsto concorre alla copertura di una quota parte dei costi previsti dai suddetti «piani» provinciali; 7. di rinviare a successivi provvedimenti della D.G. Salute l assunzione dei relativi impegni di spesa; 8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 9. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Salute. II segretario: Fabrizio De Vecchi ALLEGATO A PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2015/ PREMESSA Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d acqua naturali o artificiali affiancati da strade. I recenti dati di monitoraggio, derivati dalla campagna organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l intera Regione varia da circa (dato delle provincie) a circa (dati raccolti dall Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha. Con l entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita legge nazionale sulla caccia ). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare: l art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992); il comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l eradicazione o il controllo delle popolazioni. Tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157; ciò ha determinato un vuoto giuridico, che ha posto la nutria in una situazione border line con poche possibilità, attraverso il quadro normativo regionale allora vigente, di essere contrastata sebbene specie invasiva. Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della LR 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus) alla attuale quadro giuridico nazionale. 2. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO Il PRS della X/Legislatura Missione 13 Tutela della salute affida alla D.G. Salute il compito di tutelare la salute pubblica. In questa prospettiva è stato approvato il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria che definisce gli obiettivi di salute in materia di sanità animale e sicurezza alimentare. In tale contesto è prevista la programmazione di specifiche linee di attività con le altre Autorità Competenti e con le Istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia. Nella fattispecie la presenza di consistenti popolazioni di nutrie anche in zone limitrofe ai centri abitati, soprattutto nei parchi cittadini e nelle zone rurali, solleva molti quesiti sanitari soprattutto per i seguenti motivi: A. Interazione con animali da compagnia a. Rischio sanitario per gli animali stessi b. Rischio per le persone conviventi, soprattutto anziani e bambini B. Interazione con popolazioni di animali randagi e/o selvatici a. rischio per animali domestici sia allevati che da compagnia C. Contaminazione di alimenti per animali in allevamento:

3 8 Bollettino Ufficiale a. casi di botulino in allevamenti per contaminazione foraggi (rotoballe fasciate) con carcasse di animali morti b. casi di rinvenimento di farine animali nei foraggi per contaminazione del trinciato di mais con carcasse di nutrie con conseguenti provvedimenti giudiziari per l allevamento Pertanto, mentre la trasmissione di patogeni diretta all uomo è da considerare contenuta, maggior rischio potrebbe essere rappresentato dagli animali domestici, allevati e selvatici e non da ultimo dagli alimenti considerando soprattutto l ampia diffusione della nutria sul territorio lombardo. La situazione rappresenta, di conseguenza, un potenziale rischio sanitario per la salute pubblica e per la sanità animale che richiede un costante monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni preventive per evitare probabili fenomeni epidemici. Pertanto urge la necessità di intraprendere iniziative volte al contenimento di tale roditore, in collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte dalla vigente legislazione di settore. 3. NORMATIVA Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus) Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 Disposizioni legislative per l attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ; Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 Modalità attuative dell accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013 Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientemente energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus)) DGR n. 2935/2014 recante Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO La vigente legislazione in materia attribuisce le competenze ad una pluralità di Pubbliche Amministrazioni; emerge pertanto la necessità di istituire un tavolo di coordinamento funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l attività di contenimento di questa specie. Tale tavolo è costituito dalle seguenti PP.AA., unitamente alle istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia: Regione Lombardia: DG Salute U.O Veterinaria; DG Agricoltura U.O. Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna (IZSLER): Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) Università degli studi di Milano: Dipartimento di scienze veterinarie e di sanità pubblica e Dipartimento di bioscienze Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Mantova e Città metropolitana di Milano Amministrazione comunale di Pegognaga (Mantova) Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Asl di Bergamo e di Lodi 5. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE PER L IMPLEMENTAZIONE METODOLOGICA DEL PIANO 5.1. Monitoraggio dello status delle popolazioni Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell Ambiente dell Università di Pavia Intensità di prelievo annuale Allo stato attuale delle conoscenze la definizione puntuale della quota di soggetti da rimuovere per portare all eradicazione la popolazione di nutria in Lombardia risulta di difficile stima per mancanza di dati puntuali sulla dinamica di popolazione. É possibile effettuare alcune elaborazioni indicative sulla base delle consistenze stimate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell Ambiente dell Università di Pavia e assumendo che dette consistenze rappresentino la capacità portante del territorio per la nutria. Stimando il tasso intrinseco di accrescimento (r) della popolazione pari a 8 nutrie/individuo/anno, ricavato dai dati bibliografici italiani, al fine di eradicare la popolazione di nutria dalla Lombarda risulta necessario prelevare una quota minima di soggetti/anno (Tab. 1). La stima si riduce a individui/anno se viene considerato un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Prescindendo dalla marcata differenza tra queste due

4 Bollettino Ufficiale 9 stime, va sottolineato come questi valori necessari all eradicazione siano largamente superiori alle attuali potenzialità di prelievo in atto in Lombardia, pari a nutrie/anno (cfr. Linee Guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Va inoltre precisato che il raggiungimento dell intensità del prelievo minimo è la condizione necessaria al fine di raggiungere l obiettivo dell eradicazione. È da considerare inoltre come l eradicazione della specie dipenderà non solo dall attività svolta sul territorio regionale, ma anche dalla politica attuata nelle Regioni limitrofe. Al fine di ottenere comunque stime più accurate della quota di prelievo e quindi dello sforzo richiesto, si rendono necessarie analisi sulla dinamica di popolazione per definire la crescita della popolazioni di nutria in Lombardia. Tabella 1: Prelievi necessari per estinguere le popolazioni di nutria nelle provincie. Provincia N nutrie stimate N soggetti da prelevare per estinguere la popolazione Incremento annuo (IA) Bergamo Milano Lodi Pavia Cremona Brescia Mantova Totale Definizione dei tassi di crescita della popolazione di nutria. Al fine di definire con maggior accuratezza l accrescimento della popolazione di nutria in Lombardia e poter definire il numero minimo di soggetti da prelevare, e quindi gli operatori da coinvolgere, verranno attuate due tipologie di studio basate sul monitoraggio di popolazioni soggette a prelievo e popolazioni non soggette a prelievo. Tale attività verrà svolta da personale qualificato,, in accordo con le amministrazioni provinciali e l Università degli Studi di Milano, In ciascuna di queste popolazioni saranno raccolti mensilmente i dati relativi al numero di nutrie prelevate in ogni giorno di cattura (minimo 7gg), al numero di trappole impiegate ogni giorno, alla stima delle consistenze (secondo metodologia di cui al punto 5) a). Le nutrie prelevate nelle aree concordate saranno analizzate al fine di definire sesso, età e status riproduttivo. Parallelamente, potrà essere attivato uno studio di ricerca di cattura-marcatura-ricattura al fine di stimare con maggior precisione i tassi di natalità e mortalità. 6. GESTIONE DEL PIANO 6.1. ruolo della Regione La Regione al fine di perseguire gli obiettivi di salute di cui al punto 2: promuove linee di indirizzo volte ad assicurare un approccio omogeneo alla stesura e gestione del Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria approva il Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria concorre alla copertura dei costi derivanti dall attuazione dei suddetti Piani attraverso l approvazione di un piano di riparto tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti della capienza del Fondo regionale all uopo istituito si avvale del supporto tecnico scientifico dell IZSLER e dell UNIMI Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica e Dipartimento di bioscienze Ruolo delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella gestione del Piano, esercitano le funzioni delegate ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 20 del 7 ottobre 2002 e alla L.R. 32 del 4 dicembre CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI LOCALI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA Le Amministrazioni Pubbliche che intendono attivarsi per l attuazione delle linee di attività contemplate dal corrente documento di programmazione presentano ai competenti uffici dell Amministrazione Regionale il Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria, corredato dal relativo budget finanziario. A tal fine le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri: N nutrie stimate sul territorio come risulta dai dati raccolti dalla Università degli studi di Pavia (tabella 1)

5 10 Bollettino Ufficiale N soggetti da prelevare per estinguere la popolazione in base allo studio della Università degli studi di Pavia (tabella 1) Conformità del Piano locale rispetto ai requisiti previsti dalle Linee guida regionali Numero di nutrie smaltite ai sensi del Reg BUDGET Le risorse necessarie per il finanziamento delle attività contemplate dal presente Piano sono quantificate in funzione delle seguenti voci di costo: Smaltimento delle carcasse (costi diretti e indiretti); Organizzazione dei corsi di formazione; Attività di cui al punto 5. del presente documento. Rimborso spese del personale non dipendente dell amministrazione pubblica che effettua attività di prelievo; La Regione al fine di concorrere alla copertura dei costi derivanti dall attuazione del Piano istituisce un Fondo unico ai sensi della L.R. 32 del 4 dicembre 2014 e della deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015.

6 Bollettino Ufficiale 11 D.g.r. 14 luglio n. X/3825 Modifica e sostituzione della tabella allegata alla d.g.r. n. X/3733 del 19 giugno 2015 BURL SEO n. 26 del 23 giugno 2015 «Criteri per l individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni da imbottigliamento in caso di più comuni interessati dalla concessione» Viste : LA GIUNTA REGIONALE la d.g.r. n. X/3733 del 19 giugno 2015 «Criteri per l individuazione dei Comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni da imbottigliamento in caso di più Comuni interessati dalla concessione» di acque minerali; in particolare la tabella allegata alla suddetta deliberazione quale parte integrante di essa; Considerato che la ripartizione delle quote dei canoni da imbottigliamento nei casi di concessioni che interessino più Comuni, debba essere conforme al principio di equità e che il criterio della ripartizione proporzionale, fissato con d.g.r. n. X/2899 del 12 dicembre 2014, è conforme a tale principio; Preso atto che la concessione «la Bojola», si estende su un area lacustre che per la sponda bresciana, abbraccia i Comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda; Tenuto conto dell impossibilità, nel caso in esame, di individuare con esattezza i confini territoriali relativi alla suddetta concessione per ciascuno dei cinque Comuni interessati dalla concessione a causa della loro posizione geografica ; Ritenuto pertanto necessario al fine di attenersi al principio di equità, stabilire che l introito da imbottigliamento quale quota parte pari al 60% spettante ai Comuni, per la suddetta concessione, venga suddiviso in parti uguali tra i cinque Comuni su cui la stessa ricade e pertanto che ciascun Comune interessato dalla concessione «La Bojola», percepisca il 20%, e ciò venga evidenziato nella tabella allegata alla d.g.r. n. X/3733/2015 ; Rilevato inoltre che si rende altresì necessario rettificare la tabella allegata alla d.g.r. n. X/3733/2015 al fine di eliminare alcuni errori materiali di trascrizione in essa contenuti; Rilevato che nello specifico è necessario rettificare : per quanto riguarda la concessione «Fonti minerali di Gaverina «, la quota percentuale dell introito del 60% spettante ai Comuni di Gaverina Terme e Casazza su cui la concessione ricade, deve essere rettificata sostituendo la quota pari al 29 % per il Comune di Casazza con la quota del 49% ; per quanto attiene ai Comuni sul cui territorio ricade una singola concessione, l introito pari al 60 % del canone da imbottigliamento è attribuito a ciascun Comune integralmente. Al fine di evitare fraintendimenti si rende opportuno pertanto eliminare le diciture (100%); dal momento che la concessione «Ambria» ricade solo sul Comune di San Pellegrino Terme, anche se la titolarità della suddetta concessione appartiene ai Comuni di San Pellegrino Terme e di San Giovanni Bianco, l introito del 60 % spetta esclusivamente al Comune di San Pellegrino Terme, pertanto occorre eliminare dalla citata tabella la dicitura «San Giovanni Bianco»; la concessione denominata «Fonte Termale di Bagni Masino», deve essere rettificata in concessione «Baita Forni»; la concessione denominata «Baita Forni» deve essere rettificata in concessione «Levissima»; Per le ragioni esposte e che si intendono integralmente richiamate, all unanimità; DELIBERA 1. di modificare la tabella allegata alla d.g.r. n. X/3733/2015, come segue : per la concessione «Fonti minerali di Gaverina», con riferimento al Comune di Casazza, la quota parte pari al 29 % viene modificata in quota parte pari al 49%; per la concessione «Ambria «, l introito da imbottigliamento spetta esclusivamente al Comune di San Pellegrino Terme; la concessione denominata «Fonte Termale di Bagni Masino», è modificata in concessione «Baita Forni»; la concessione denominata «Baita Forni» è modificata in concessione «Levissima»; di eliminare le diciture con la scritta (100%); 2. la ripartizione della quota parte pari al 60 % del canone da imbottigliamento spettante ai cinque Comuni sul cui territorio ricade la concessione «la Bojola», sarà effettuata suddividendo tale introito in parti uguali tra i sopraddetti cinque Comuni pertanto nella tabella viene riportata la dicitura «20 %» per ogni Comune interessato dalla concessione; 3. di approvare la tabella allegata parte integrante della deliberazione, la quale sostituisce integralmente la precedente allegata alla d.g.r. n. X/3733/2015; 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e della tabella allegata quale parte integrante, sul BURL e l invio di copia alle Provincie interessate. II segretario: Fabrizio De Vecchi

7 12 Bollettino Ufficiale ALLEGATO CONCESSIONE AZIENDA TITOLARE ETTARI COMUNI INTERESSATI DALLA CONCESSIONE 60% (L.R. N 19/2014 ART. 29 C. 1 lett.a 2.1) BS FONTI CASINO' DI BOARIO FERRARELLE SPA 11 DARFO BOARIO TERME DARFO BOARIO TERME BS FONTE SACCO FERRARELLE SPA 170 DARFO BOARIO TERME DARFO BOARIO TERME BS BOARIO II FERRARELLE SPA 197 DARFO BOARIO TERME DARFO BOARIO TERME BS FONTI SALO' TAVINA SPA 96 SALO' SALO' BS CASTELLO FONTI DI VALLIO SPA 43 VALLIO TERME VALLIO TERME BS SUM O ANTICA FONTE FONTE SOLE SRL 55 NUVOLENTO NUVOLENTO BS SELVA MANIVA SPA 196 BAGOLINO BAGOLINO BS FIUME DEZZO IEMMECI SRL 196 ANGOLO TERME ANGOLO TERME BS S. APOLLONIA S.APOLLONIA 11 PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO BS LA BOJOLA TERME DI SIRMIONE SPA 10,9 SIRMIONE (20%), DESENZANO DEL GARDA (20%), MANERBA DEL GARDA (20%), MONIGA DEL GARDA (20%), PADENGHE SUL GARDA (20%) COMUNE SEDE DELLO STABILIMENTO 20% (L.R. N 19/2014 ART. 29 C. 1 lett.a 2.3) SIRMIONE BG FONTI MINERALI GAVERINA FONTI DI GAVERINA SPA 129,28 GAVERINA TERME (51%) E CASAZZA (49%) GAVERINA TERME BG STELLA ALPINA ACQUA MINERALE STELLA ALPINA SRL 125 MOIO DE' CALVI (71%) E LENNA (29%) MOIO DE' CALVI BG FONTE SALES FONTI PINETA SPA 163,8 CLUSONE CLUSONE BG MONTE DEI GIUBILINI FONTI PREALPI SRL 42,81 VILLA D'ALME' ALME' BG FONTI SAN CARLO SPUMADOR SPA 72,29 SPINONE AL LAGO (59%) E BIANZANO (41%) SPINONE AL LAGO BG SORGENTE BRACCA ANTICA FONTE BRACCA ACQUE MINERALI SPA 0,27 BRACCA ZOGNO BG SORGENTE FLAVIA BRACCA ACQUE MINERALI SPA 26,71 BRACCA ZOGNO BG NUOVA FONTE BRACCA ACQUE MINERALI SPA 16,32 ZOGNO ZOGNO BG TERME DI TRESCORE BALNEARIO TERME DI TRESCORE E ZANDOBBIO SPA 51,33 TRESCORE BALNEARIO (77%) E ZANDOBBIO (23%) TRESCORE BALNEARIO BG AMBRIA SAN PELLEGRINO SPA 0,16 SAN PELLEGRINO TERME S. PELLEGRINO TERME BG SORGENTE SAN PELLEGRINO SAN PELLEGRINO SPA 6,11 SAN PELLEGRINO TERME SAN PELLEGRINO TERME BG SORGENTE S.PALLEGRINO 2 SAN PELLEGRINO SPA 64,07 SAN PELLEGRINO TERME SAN PELLEGRINO TERME BG LIMPIA SAN PELLEGRINO SPA 74,25 SAN PELLEGRINO TERME SAN PELLEGRINO TERME CO SAN LUIGI FONTI DI BARNI SRL 102 BARNI BARNI CO SORGENTE CHIARELLA ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO SPA 39 PLESIO PLESIO CO SORGENTE PARAVISO ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO SPA 39 LANZO D'INTELVI LANZO D'INTELVI CO FONTE S. ANTONIO SPUMADOR SPA 153 CADORAGO (87%) - LOMAZZO (13%) CADORAGO LC CANTELLONE NORDA SPA 81 PASTURO PRIMALUNA LC DAGGIO/DAGGIO EST NORDA SPA 294 INTROBIO PRIMALUNA LC INTROBIO NORDA SPA 303 INTROBIO (42,95%) - PRIMALUNA (57,05%) PRIMALUNA LC LAGO DI SASSO NORDA SPA 225 INTROBIO PRIMALUNA LC SORGENTI DI TARTAVALLE ANTICA FONTE DI TARTAVALLE SRL 7,72 TACENO TACENO SO BAITA FORNI SANPELLEGRINO SPA 70 FUSINE NON ESISTENTE SO LEVISSIMA SANPELLEGRINO SPA 635 VALDISOTTO VALDISOTTO SO SORGENTE DEI ROVANI E AUROSINA FRISIA SPA 146 PIURO PIURO SO TREBECCA ANTINORI LINO E C. SAS 95 PRATA CAMPORTACCIO NON ESISTENTE

8 Bollettino Ufficiale 13 D.g.r. 14 luglio n. X/3832 Modalità per la selezione delle 10 migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica in materia di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell art. 4, c. 7, l.r. 31/2014 LA GIUNTA REGIONALE Visti: la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31; la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19; il piano territoriale regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, e suoi successivi aggiornamenti; la legge regionale 6 agosto 2010, n. 14, che istituisce l Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, Eupolis Lombardia, al quale è attribuita la gestione degli osservatori istituita dalla Giunta di Regione Lombardia e il coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale; la delibera di Consiglio regionale n. VIII/703 del 30 settembre 2008 che istituisce l Osservatorio della programmazione territoriale presso la Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo; Dato atto che: l art. 4, comma 7 della l.r. 31/2014 stabilisce in capo all Osservatorio territoriale per la programmazione territoriale la selezione delle migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica, proposte dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e la diffusione dell informazione in merito a tali iniziative; la l.r. 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, è finalizzata alla minimizzazione del consumo di suolo, orientando gli interventi edilizi prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate, non compromettendo l ambiente, il paesaggio e l attività agricola; gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale, con particolare riferimento all obiettivo Uso razionale e risparmio del suolo, che intende monitorare le scelte pianificatorie locali con l uso dei seguenti indicatori: 1. diminuzione dei fenomeni di dispersione insediativa; 2. coerenza delle trasformazioni con i reali fabbisogni insediativi; 3. aumento del recupero di aree esistenti rispetto a nuovi insediamenti; 4. decremento del trend comunale di consumo del suolo; l Osservatorio per la programmazione territoriale, istituito presso la Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, è stato trasferito in gestione ad Eupolis con delibera di Giunta regionale n del 28 luglio 2011; Eupolis, con lettera protocollo Z del 14 maggio 2015, a firma del Dirigente responsabile del progetto «Osservatorio permanente della programmazione territoriale», ritiene più appropriato che sia Regione Lombardia a indire la selezione visti gli obiettivi e il carattere fortemente istituzionale della stessa; Considerato che la selezione delle migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica può essere condotta, anche ai fini della sensibilizzazione degli enti locali, tramite bando regionale di raccolta, selezione e diffusione delle esperienze locali; Visto il Programma regionale di sviluppo della X legislatura, in particolare i risultati attesi: 281 Ter. 8.1 Rafforzamento della governance integrata dei dati territoriali e rilancio del Sistema informativo territoriale integrato anche in chiave interregionale (SIT), Sistema Informativo Territoriale che costituisce il fulcro informativo su cui si basano le attività dell Osservatorio della programmazione territoriale; 285. Ter.8.1 Definizione di disposizioni atte a limitare la dispersione insediativa (consumo e impermeabilizzazione di suolo, erosione del suolo agricolo, inquinamento, inefficienza del TPL etc.) in particolare valorizzando il ciclo demolizione/ricostruzione e incentivando l utilizzo delle aree dismesse e/o abbandonate, che costituisce l oggetto sostanziale della selezione; Ritenuto pertanto di approvare le modalità per la selezione delle iniziative di programmazione territoriale e urbanistica, di cui all allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando mandato alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo di definire e approvare, con successivo decreto del dirigente competente, il relativo bando, garantendone adeguata diffusione sul territorio regionale; all unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare le modalità per la selezione delle dieci migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica quali best practice a cui dare opportuna diffusione, di cui all allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di dare mandato alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo di procedere, con successivo decreto del Dirigente competente, all approvazione del «Bando per la selezione delle migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica in tema di rigenerazione urbana e territoriale» e quindi alla raccolta e selezione delle iniziative pervenute, secondo quanto indicato nell Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di provvedere alla massima diffusione del bando e degli esiti della selezione tramite gli opportuni strumenti di comunicazione; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Fabrizio De Vecchi ALLEGATO A MODALITÀ PER LA SELEZIONE DELLE DIECI MIGLIORI INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA IN TEMA DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE Contenuti e finalità dell iniziativa La finalità della presente iniziativa è quella di contribuire alla diffusione e promozione di esperienze positive relative alla rigenerazione urbana e territoriale, nell ottica del riuso di quelle parti del territorio che sono già state oggetto di fenomeni di urbanizzazione con successiva perdita o decadimento delle proprie funzioni. Le esperienze individuate saranno oggetto di pubblicazione e diffusione utilizzando i migliori mezzi di comunicazione disponibili. Si intende così supportare l attività degli enti locali nella definizione e promozione di iniziative di rigenerazione del patrimonio esistente, attività sviluppata nel contesto normativo lombardo esistente e dalla quale trarre stimolo in termini di metodo, programmazione e individuazione di strumenti di intervento. Soggetti ammessi alla partecipazione Possono partecipare alla selezione: Comuni (anche in forma associata);

9 14 Bollettino Ufficiale Province; Città metropolitana Iniziative ammissibili Sono ammissibili le iniziative di rigenerazione urbana, ovvero l insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell articolo 11 della l.r. 12/2005, la riqualificazione dell ambiente costruito, la riorganizzazione dell assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all incremento della biodiversità nell ambiente urbano. Sono ammissibili: Piani attuativi comunali del piano di governo del territorio previsti dalla legislazione statale e regionale; Programmazione negoziata (Accordi di programma e Programmi integrati di intervento); Contratti di quartiere; Altre iniziative di programmazione territoriale e urbanistica, non incluse nei due punti sopra riportati, che rientrino nella definizione di rigenerazione urbana. I piani e programmi di cui sopra dovranno: essere stati approvati entro il termine di scadenza del presente bando e successivamente al 31 dicembre essere giunti a un grado di completamento tale da potersi considerare completati nella parte sostanziale. Modalità di selezione delle candidature Le candidature saranno valutate sulla base della loro capacità di concorrere alla rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti, assegnando un punteggio per singolo criterio, fino al massimo indicato in tabella. Si farà specifico riferimento ai seguenti criteri e punteggi: Criterio Punti massimi 1 Capacità di lettura dei caratteri connotativi del luogo e loro conservazione 10 2 Grado di complessità e di integrazione della proposta, con particolare riferimento alla pluralità di funzioni insediabili 3 Coinvolgimento della popolazione o di altri soggetti aventi relazione con i luoghi 10 4 Effetti sulla riqualificazione e coesione sociale degli insediamenti 15 5 Livello di coerenza e sinergia con gli obiettivi della pianificazione di livello sovraccomunale, particolarmente del Piano Territoriale Regionale 6 Ripetibilità dell esperienza in altre realtà La selezione delle candidature avverrà attraverso un apposito nucleo di valutazione nominato con decreto del Direttore Generale della DG Territorio, urbanistica e difesa del suolo. Modalità di incentivazione, pubblicazione e promozione delle buone pratiche selezionate La selezione costituisce indicatore positivo nell Indice Sintetico di Virtuosità (ISV) dei Comuni Lombardi per i Comuni promotori delle iniziative, secondo le modalità che verranno definite nell aggiornamento annuale alla metodologia per il calcolo dell ISV, in riferimento al Protocollo d Intesa tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia del 26 luglio 2011 adottato con la DGR 2098 del 4 agosto 2011 Modalità di definizione degli indici di virtuosità dei Comuni lombardi. Le dieci iniziative selezionate saranno: pubblicate su apposita pagina del sito di Regione Lombardia; pubblicate sulla relazione annuale dell Osservatorio della programmazione territoriale oggetto di diffusione secondo altre modalità volte a dare il maggior risalto possibile in funzione dei differenti contesti

10 Bollettino Ufficiale 15 D.g.r. 17 luglio n. X/3855 Relazione al Parlamento sull attuazione della legge 102/90 («Legge Valtellina») - Anno 2014 LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la legge 2 maggio 1990, n. 102 recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»; Visti: le deliberazioni del Consiglio regionale n. V/376 del 3 dicembre 1991 e n. V/0508 del 19 marzo 1992, con cui sono state adottate rispettivamente la proposta di Piano per la difesa del suolo e la proposta di Piano per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree di cui trattasi, ex art. 3 e 5 della sopraccitata l. 102/90; il d.p.c.m. del 28 dicembre 1991 ed il d.p.c.m. del 4 dicembre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescrizioni indicati dagli stessi provvedimenti, dei piani suddetti e della relativa modulazione delle risorse finanziarie; Preso atto di quanto stabilito dalla l.r. n. 23/92 - Norme per l esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell estate che prevede all art. 3 l approvazione della suddetta relazione annuale da parte della Giunta regionale secondo le procedure previste dall art. 9 della stessa legge, ai sensi del quale la Giunta predispone e presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della l. 102/90 ; Visto il decreto n. 347 del 14 gennaio 2002 del Dirigente dell Organizzazione e Personale che approva il passaggio alla gestione ordinaria del Piano Valtellina attraverso l assegnazione delle azioni dell Unità Organizzativa «Piano Socio Economico Valtellina» alle Direzioni Generali competenti della Giunta regionale; Visto il documento, allegato sub 1, predisposto con il contributo specifico delle Direzioni Generali e delle Province interessate, preposte all attuazione della l. 102/90, contenente la Relazione da presentarsi al Parlamento relativa allo stato di attuazione della sopraccitata legge al 31 dicembre 2014; Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta Cons. Ugo Parolo, incaricato tra l altro delle politiche per la montagna; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 1. di approvare la «Relazione al Parlamento sull attuazione della legge 102/90. Anno 2014», di cui all allegato 1) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di trasmettere la suddetta Relazione al Consiglio regionale; 3. di trasmettere la suddetta Relazione al Parlamento, come previsto dalla legge; 4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Fabrizio De Vecchi ALLEGATO 1 RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL ATTUAZIONE DELLA LEGGE 2 maggio 1990, n. 102 Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 ANNO 2014 INDICE 1 PARTE I INQUADRAMENTO GENERALE 2 PARTE II - PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO 2.1 Piano di prima fase 2.2 Integrazione allo schema previsionale e programmatico 2.3 Piano di seconda fase 2.4 Piano di utilizzo delle economie accertate 3 PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO 3.1 Descrizione generale dei contenuti 3.2 Quadro riepilogativo del piano e delle sue variazioni 3.3 Approfondimenti: sistema stradale 1 PARTE I INQUADRAMENTO GENERALE La presente relazione riporta l avanzamento del Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone, ex art. 10, L. 102/90 relativa agli eventi alluvionali avvenuti a partire dall estate del 1987 in Valtellina e in altre adiacenti zone nelle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco. Lo Stato ha stanziato nel 1990 circa Mld di L. (circa ) con l obiettivo principale di creare condizioni di stabilità

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