Atti Consiliari VII LEGISLATURA. Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale. Deliberazione n. 122 del 23 Luglio 2001

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1 - REGIONE DELL'UMBRTA Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale XXXIII SESSIONE STRAORDINARIA Deliberazione n. 122 del 23 Luglio 2001 OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici. 1 - Antonini Carlo 2 - Baiardini Paolo 3 - Bocci Gianpiero 4 - Bonaduce Giorgio 5 - Bottini Lamberto 6 - Brozzi Vannio 7 - Crescimbeni Paolo 8 - Di Bartolo Federico 9 - Donati Maurizio 10 - Fasolo Marco 11 - Finamonti Moreno 12 - Girolamini Ada 13 - Gobbini Edoardo 14 - Laffranco Pietro 15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea pres. ass Liviantoni Carlo 17 - Lorenzetti Maria Rita 18 - Melasecche Germini Enrico 19 - Modena Fiammetta 20 - Monelli Danilo 21 - Pacioni Costantino 22 - Renzetti Francesco 23 - Ripa Di Meana Cario 24 - Rosi Maurizio 25 - Rossi Luciano 26 - Sebastiani Enrico 27 - Spadoni Urbani Ada 28 - Tippolotti Mauro 29 - Vinti Stefano 30 - Zaffini Francesco pres. ass. PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO ESTENSORE: VERBALIZZANTE: Seriana MARIANI Adriano PANFILI 1

2 RECTONE DELL'UMBRIA OGGETTO N. 9 DELIBERAZIONE N. 122 DEL 23 LUGLIO 2001 LEGGE REGIONALE - Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici. IL CONSIGLIO REGIONALE VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, concernente: Prime norme in materia di divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura, nonché in materia di promozione negli stessi dell utilizzazione di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data e trasmesso alla 111 Commissione Consiliare Permanente in data (ATTO N. 16); VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Vinti, concernente: Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data e trasmesso alla 111 Commissione Consiliare Permanente in data (ATTO N. 75); VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pacioni e Brozzi, concernente: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organisrni geneticamente modificati (O.G.M.) e prodotti da essi derivati depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data e trasmesso alla 111 Commissione Consiliare Permanente in data (ATTO N. 108); VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Spadoni Urbani, concernente: Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense 2

3 REGIONE DELL'UMBRTA scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data (ATTO N. 610); ATTESO che in data 22 settembre 2000 si è svolto un incontro consultivo pubblico sugli atti nn. 16, 75 e 108; VISTE le Direttive 90/220/CEE e 200 l/ls/ce sull emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati; VISTO l articolo 29 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale ; VISTO il Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati ; VISTO l articolo 23, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 Attuazione della Direttiva 92/5O/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e successive modificazioni; VISTI gli articoli 2 e 8 della Legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 Norme per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati ; VISTA la Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell Umbria ; VISTA la Legge regionale 27 aprile 2001, n. 14, Bilancio di previsione per l esercizio fmanziario e bilancio pluriennale 200 1/2003 ; 3

4 REGIONE DELL'UMBRIA Consiglio Regionale.:.&*,., W~<>,A...~.. :f<gpa 2; :,.,. r?i::..., Atti C onsiliari CONSIDERATO che la legge è da sottoporsi all esame della Commissione dell Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato (CE); VISTI il parere e le relazioni della 111 Commissione Consiliare Permanente illustrati per la maggioranza dal Presidente Giorgio Bonaduce e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Sebastiani (ATTI NN O/BIS); UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale; VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati; VISTO lo Statuto regionale; VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale; con votazione separata articolo per articolo e sugli emendamenti presentati, nonché con votazione finale sull intera legge che ha registrato 17 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA - di approvare la legge regionale, concernente: Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici composta di n. 19 articoli nel testo che segue:

5 REGIONE DELL'UMBRTA Consiglio Regionale..&,. '::::;::.~~<,,&~~~.,.,.:$gg <:,.:... Titolo 1 Principi Generali Art. 1 (Finalità) 1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con la presente legge: 1) disciplina la coltivazione, l allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati; 2) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità; 3) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. Titolo 11 Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati Art. 2 (Principio di precauzione) 1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fme di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l ambiente. 2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

6 REGIONE DELL'UMBRIA Consiglio Regionale $.p.~..<::&$3;: Atti Consimri a) mantenere la biodiversità; b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell alto valore del paesaggio agrario regionale. Art. 3 (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) 1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della Direttiva comunitaria in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate. Art. 4 (Esclusione dai finanziamenti) 1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia p-ima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione. 2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate. Art. 5 (Etichettatura dei prodotti per 1 alimentazione umana e animale) 1. In ottemperanza alle disposizioni dell Unione Europea in materia di etichettatura è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al 6

7 REGIONE DELVUMBRIA Consiglio Regionale dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione. Art. 6 (Ricerca) 1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche fmalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario. 2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica. 3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi della Direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge. Art. 7 (Consenso informato) 1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l autorizzazione rilasciata dal Ministero

8 REGJONE DELL'UMBRJA Consiglio Regionale della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni. 2. Il Comune a sua volta comunica l autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori conftmanti con l azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa. 3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico. Titolo 111 Promozione, comunicazione e educazione alimentare Art. 8 (Ristorazione collettiva) 1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati. Art. 9 (Appalti di servizi) 1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all art. 8 sono aggiudicati ai sensi dell articolo 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

9 RECJOTW DELEUMBRJA Consiglio Regionale Art. 10 (Diritto di scelta alimentare) 1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all art, 8 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariane. Art. 11 (Promozione del1 utilizzazione di prodotti biologici e tipici) 1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni: a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare; b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofmanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Art. 12 (Comunicazione ed educazione alimentare) 1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all art. 1, lett. c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di 9

10 ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l Innovazione in Agricoltura (ARUSIA). Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche. Art. 13 (Contributi) 1. Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva. 2. Ai fmi della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e La Giunta regionale disciplina con proprio atto: a) le modalità per la presentazione dei progetti; b) il contenuto dei progetti; c) le modalità e i termini per l erogazione dei contributi; d) le modalità di rendicontazione dei contributi; e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi. 4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili: a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente; b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto. 5. Ai fti della concessione dei contributi per le iniziative di cui all art. 12 i destinatari devono dimostrare l utilizzo, nei propri servizi di ristorazione 10

11 REGJONE DELL'UMBRJA collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al cornma La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva. Art. 14 (Informazione) 1. 1 soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all art. 12 sono tenuti a fornire agli utenti, nell ambito del servizio ristorativo espletato: a) informazione sull organizzazione generale e sulle condizioni del servizio; b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù; c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare; d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati; e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati. Titolo IV Sanzioni - Copertura finanziaria ed efficacia della legge Art. 15 (Sanzioni) 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni e i divieti contenuti 11

12 RECTONE DELL UMBRTA nella presente legge comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da L (unmilionecinquecentomila) a L (venticinquemilioni). 2. All irrogazione delle sanzioni prowedono i Comuni territorialmente interessati, secondo quanto previsto dall art. 2 della L. r. 30 maggio 1983, n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui all art. 8 della L. r. 30 maggio 1983, n. 15 e dell art. 29 della L. 24 novembre 1981, n In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell autorizzazione all esercizio commerciale da 1 a 3 giorni. Art. 16 (Norma finanziaria) 1. Al fmanziamento degli interventi previsti all articolo 11 della presente legge si provvede a decorrere dall esercizio 2002 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base denominata: Sistemi di qualità e qualifkazione delle produzioni. 2. Al fmanziamento degli interventi previsti all articolo 12 della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base denominata: Promozione, informazione e rilevamento dati nel settore agricolo del Bilancio di previsione 2001 quale finanziamento della legge regionale 22 marzo 200 1, n La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa. 12

13 REGIONE DELL'UMBRIA 4. Per gli anni 2002 e successivi l entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità. Art. 17 (Efficacia della legge) 1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Uffkiale della Regione dell avviso di esito positivo dell esame da parte della Commissione dell Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE). Titolo V Disposizioni finali e abrogazioni Art. 18 (Relazione annuale) 1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione Consiliare Permanente sull attuazione della presente legge. Art. 19 (Abrogazione) 1. E abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare. L ESTENSORE Dott.ssa Seriana Mariani 13

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