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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 322 Presentato dalla Giunta regionale <<Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di Organismi Geneticamente Modificati>> Presentato il 16 maggio 2003

2 Signor Presidente, signori Consiglieri, affrontare l argomento degli Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) è un compito assai arduo, dato che, allo stato attuale, non esiste alcuno studio scientifico in grado di valutare in modo certo i rischi e i benefici che possono derivare dalla loro diffusione. Per tale motivo la strada migliore da percorrere, sulla stessa linea di quella già tracciata dal legislatore comunitario, è quella di affrontare il problema ponendo come punto di partenza il principio di precauzione". Prima di iniziare l analisi del testo legislativo che oggi si vuole proporre è utile chiarire alcuni concetti: per O.G.M. si intendono quegli organismi nel cui corredo cromosomico è stato introdotto un altro gene estraneo prelevato da un organismo donatore appartenente a qualsiasi specie vivente. Le tecniche dell'ingegneria genetica consentono di identificare e isolare un gene appartenente al corredo cromosomico di un essere vivente e trasferirlo artificialmente in quello di un altro. Per tale via si conferisce all'organismo la caratteristica desiderata, come ad esempio, nel caso dei vegetali, la resistenza agli erbicidi, la produzione endogena di insetticidi e così via; l'informazione genetica acquisita, se non conferisce sterilità, viene trasmessa attraverso il ciclo riproduttivo alle generazioni successive. Come già detto attualmente non esiste una scienza di previsione del rischio che derivi dal rilascio di piante e animali geneticamente modificati nell'ambiente. Le interazioni possibili tra il transgene e i filamenti di DNA nel quale viene inserito non sono predicibili né controllabili. Altrettanto imprevedibili sono gli effetti dell'interazione fra organismi transgenici massicciamente prodotti e disseminati nell'ambiente e l'ambiente stesso, e quelli prodotti dalla velocità impressa dalle biotecnologie all'evoluzione del vivente. Anche per quanto concerne poi i rischi per la salute dell uomo lo stato delle conoscenze è alquanto incerto: il principio della "sostanziale equivalenza", elaborato dalle multinazionali del biotech e sostenuto dalle maggiori organizzazioni mondiali che si occupano di salute e di alimentazione, per cui gli O.G.M. non differiscono per caratteristiche nutrizionali, organolettiche e tossicologiche dagli ibridi ottenuti con le tecniche classiche di selezione, non sembra essere sufficiente per fugare i dubbi sulle ripercussioni che sulla salute umana potrebbero derivare dall'ingestione di sostanze geneticamente modificate. La tutela della salute e dell'ambiente richiede che venga prestata la debita attenzione al controllo di rischi derivanti dall'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati. Per questo la presente proposta di legge è ispirata, come detto, al "principio di precauzione". Tale principio trova origine nella Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e approvata dalla Comunità economica europea con la Decisione del Consiglio del 25 ottobre 1993 recepito poi con la Comunicazione COM (2000)1 del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea. Secondo la Commissione il principio di precauzione deve essere invocato quando la valutazione oggettiva e scientifica degli effetti potenzialmente pericolosi di un

3 fenomeno, di un prodotto o di un processo non consente di determinare i rischi con sufficiente certezza. Il ricorso a tale principio lungi dal rappresentare una forma mascherata di protezionismo ricerca un elevato livello di protezione per la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e dei consumatori. Quindi, considerato lo stato attuale delle conoscenze, l approccio alla regolamentazione della diffusione degli O.G.M. a partire dal principio di precauzione è l unica via percorribile. In quanto tale approccio consente di bilanciare gli interessi contrapposti che vengono in gioco: da un lato la necessità primaria di tutelare la salute e l ambiente, dall altra la necessità di evitare preconcetti atteggiamenti di chiusura. Al principio di precauzione si ispira la direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che contiene la disciplina sull emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. La presente proposta di legge ricalca lo stesso approccio del legislatore comunitario. In particolare il principio di precauzione, oltre che essere stato recepito espressamente dall'art. 2 del testo normativo che oggi si discute, ne rappresenta il filo conduttore. Tale principio si sostanzia nella volontà di promuovere "tutte le azioni utili a prevenire i potenziali rischi per la salute umana per l'ambiente, derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati". L'art. 1 (Finalità) afferma che la finalità delle legge è quella di tutelare la salute umana, le risorse genetiche del territorio, la qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare la legge dunque si ispira al principio di precauzione nel perseguimento di quell'elevato livello di tutela e protezione che ne è il fine ultimo. Gli art. 3 (Immissione nell'ambiente di O.G.M.) e l'art. 4 (Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.) attraverso i divieti in essi contenuti rappresentano le modalità pratiche di perseguimento di tali finalità. L'art. 5 (Esclusione dai finanziamenti) e l'art. 7 (Ricerca) lungi dal contenere disposizioni in qualche modo discriminatorie si pongono con assoluta coerenza nel fine di perseguire la realizzazione del principio di precauzione. L'art. 6 (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animali) rappresenta un imprescindibile strumento per la tutela dei consumatori. Con esso si afferma il diritto per i consumatori di potere operare una scelta consapevole in ordine all'acquisto di cibi contenenti O.G.M.. Attraverso l adozione di tale testo legislativo la nostra regione finalmente colma un vuoto non più procrastinabile e dimostra di avere a cuore la tutela di quel bene primario che è rappresentato dal diritto alla salute per i cittadini e dalla volontà di

4 salvaguardare l'ambiente che lo circonda e pertanto si chiede l'immediata approvazione del presente di segno di legge. L'ASSESSORE -dott. Danilo Narduzzi-

5 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con la presente legge: a) disciplina la coltivazione, l allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.); b) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli, nonché sui possibili rischi derivanti dall uso di prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati. Art. 2 (Principio di precauzione) 1. Per le finalità di cui all articolo 1, la Regione, ispirandosi al principio di precauzione sancito dalle norme comunitarie, in particolare dalla Direttiva 2001/18/CE promuove tutte le azioni utili a prevenire i potenziali rischi per la salute umana e per l ambiente, derivanti dalla coltivazione, dall allevamento, e dall uso a scopi alimentari di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati. 2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi: a) mantenere la biodiversità; b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale. Art. 3 (Immissione nell ambiente di O.G.M.) 1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sull ambiente, sulla salute umana e sui sistemi agrari ed agroindustriali regionali, e fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della Direttiva 2001/18/CE, sono vietati l allevamento e la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante e di Organismi Geneticamente Modificati. Art. 4 (Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.)

6 1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell impatto sulla salute umana e sull ambiente, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni. 2. I soggetti gestori delle attività di cui al comma 1 hanno l obbligo di verificare, attraverso la richiesta di apposita dichiarazione del fornitore, l assenza di O.G.M.. 3. I contratti di appalto di ristorazione nelle mense scolastiche, degli istituti ospedalieri e degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni, dovranno essere previste norme che stabiliscono la risoluzione del contratto stesso a seguito dell accertamento di violazione del divieto previsto dal comma 1. Art. 5 (Esclusione dai finanziamenti) 1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributo erogato dalla Regione. 2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate. Art. 6 (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animali). 1. In ottemperanza alle disposizioni dell'unione europea ed in particolare alla Direttiva 2001/18/CE è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti contenenti OGM e posti in vendita, siano dotati di evidente etichettatura con la dicitura questo prodotto contiene Organismi Geneticamente Modificati. 2. I prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili. Art. 7 (Ricerca)

7 1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione vegetale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario. Art.8 (Disposizioni finali) 1. Con provvedimento amministrativo da emanarsi da parte della Giunta Regionale è disciplinato ogni ulteriore elemento utile all applicazione della presente legge. Art. 9 (Comunicazione all Unione europea) 1. La presente legge viene comunicata all Unione europea nell ambito della direttiva 98/34/CE.

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