produttrici di mangimi che utilizzano OGM nel ciclo produttivo; - l esclusione dai marchi di qualità regionali per l imprese che utilizzano OGM

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1 U n i t à V I G I L A N Z A A p p r o v a t o c o n D e t. D G / / PIANO PLURIENNALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI L.R. 6 novembre 2006 n. 15 Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati INTRODUZIONE La Regione Lazio attraverso la Legge Regionale 6 novembre 2006, n. 15 Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati, in applicazione del principio di precauzione espressamente stabilito nell articolo 174 del Trattato della Comunità europea e dell articolo 26 bis della Direttiva 2001/18/CE relativa all emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati e in coerenza con la L.R. 1 marzo 2000 n. 15 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario con la quale tutela le proprie risorse genetiche agrarie, ha sancito il divieto di coltivazione e allevamento a qualsiasi titolo di organismi geneticamente modificati su tutto il territorio regionale. Inoltre, la Regione, a tutela della qualità e originalità della propria produzione agricola, detta ulteriori disposizioni riguardo alla commercializzazione, al consumo, all informazione pubblica e alla ricerca in materia di OGM. La legge infatti prevede: - l esclusione dai contributi regionali per quelle aziende che utilizzano mangimi etichettati OGM per l alimentazione del bestiame; - l esclusione dai contributi regionali per quelle imprese agricole, agroalimentari o produttrici di mangimi che utilizzano OGM nel ciclo produttivo; - l esclusione dai marchi di qualità regionali per l imprese che utilizzano OGM nella produzione di beni agricoli o alimentari, freschi o trasformati; - l istituzione di un marchio regionale Prodotto libero da OGM GMO free al fine di incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM; - la verifica che i prodotti OGM posti in vendita siano esposti e conservati in appositi scaffali tali da non consentire la mescolanza con prodotti privi di OGM; - la verifica che vengano fornite chiare informazioni scritte da parte di chiunque somministra prodotti OGM; U n i t à V I G I L A N Z A V I A R O D O L F O L A N C I A N I, R O M A T E L / F A X W W W. A R S I A L.. I T O G A R I S A L. i t a r s i a p e c. a r s i a l p e c. i t

2 - l obbligo, per chiunque vende sementi o altro materiale di propagazione, di pubblicizzare le prescrizioni e i divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di OGM in agricoltura e di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati sull acquisto e sulla vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM; - il divieto di somministrare prodotti OGM nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché dei rispettivi enti dipendenti. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva, al fine di favorire la corretta informazione, sono tenuti altresì ad esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati. La Regione promuove ricerche finalizzate allo sviluppo di filiere OGM free, nonché alla valutazione dell impatto delle coltivazioni OGM sul sistema agricolo, sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali. Le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all allegato I, parte I della Dir. 2001/18 finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l impiego in agricoltura, non possono accedere alla concessione di contributi regionali. Le legge regolamenta anche l emissione deliberata nell ambiente di OGM, che è consentita esclusivamente per scopi di ricerca ai sensi del D.Lgs. 224/2003, purché in ambiente chiuso e confinato espressamente autorizzato e al di fuori di determinate aree: - aree del demanio regionale, di proprietà collettiva e dei siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui all art. 4, comma 3, della L.R. 15/2000; - aree naturali protette, delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC); - aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità nazionali o comunitari: - aree dove insistono aziende che praticano l agricoltura biologica o che ricevono contributi per l applicazione di misure agroambientali; - delle zone limitrofe alle predette aree per una distanza di almeno due chilometri. Per l inosservanza delle prescrizioni dettate dalla legge sono previste sanzioni amministrative. Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

3 Il Regolamento Regionale n. 15 del 23 novembre 2007 di attuazione ed integrazione della L.R. n. 15/2006, detta precise disposizioni su: - la definizione di ambiente chiuso e confinato relativo alle sperimentazioni di OGM; - l uso del marchio regionale Prodotto libero da OGM GMO free ; - la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM; - la definizione della modica quantità di semente o altro materiale di moltiplicazione prodotto dagli agricoltori in azienda che può essere venduto ad altri agricoltori. L attività di vigilanza e controllo sul rispetto della legge è stata affidata ad ARSIAL, fermo restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare. ARSIAL, per l adempimento del dettato legislativo, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo. PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO Ai fini della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall impiego di OGM, ARSIAL predispone Piani pluriennali e annuali di vigilanza e controllo per prevenire i possibili rischi per l ambiente derivanti dalla coltivazione degli organismi geneticamente modificati e i possibili rischi per il sistema agricolo laziale e per la salute dei consumatori derivanti dall utilizzo di OGM nelle catena agroalimentare nonché per attuare i controlli previsti dalla legge. Presupposto per una efficace attuazione del Piano è la realizzazione di azioni di informazione, divulgazione, aggiornamento e/o formazione del personale. Le azioni di informazione e divulgazione saranno condotte in continuità con quanto già avviato nella precedente programmazione, anche in funzione delle indicazioni e disponibilità della Regione. Si prevede di realizzare un percorso di aggiornamento formativo,dedicato ai tecnici coinvolti nell attività, sulle tecniche investigative in materia di sicurezza alimentare e sulle procedure da seguire nell applicazione del sistema sanzionatorio, Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

4 compatibilmente con le disponibilità dell Agenzia in materia di Formazione del personale. Per quanto riguarda gli ambiti interessati dall attività di vigilanza e controllo, il Regolamento Regionale n. 15 del 23 novembre 2007, di attuazione ed integrazione della legge medesima, all art. 12 c. 1, specifica che ai fini di razionalizzare e di rendere più efficace l attività di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, le strutture regionali competenti in materia di sanità di sicurezza alimentare, di trasformazione dei prodotti agricoli e di sementi si coordinano con l ARSIAL e mettono a disposizione dell Agenzia i dati e le informazioni di cui dispongono in merito ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni della legge stessa. A fronte delle numerose disposizioni introdotte dalla legge e delle relative funzioni di vigilanza e controllo attribuite all Agenzia, nell ambito dell attuazione del precedente Piano pluriennale è stata posta in essere l attività di vigilanza sulle coltivazioni. Per ciò che riguarda gli ambiti diversi, seppur previsti dalla legge, l Agenzia, in una prospettiva di avviamento delle attività connesse, di seguito predispone le specifiche minime al fine di attivare le relative azioni nel momento in cui, in presenza di precise disposizioni da parte dell autorità regionale e della disponibilità di risorse dedicate, si delineassero le condizioni operative minime di coordinamento con le altre strutture competenti, per garantire lo svolgimento dell attività di controllo. Allo scopo di evitare inutili sovrapposizioni che risulterebbero poco proficue in termini di efficienza, efficacia ed economicità, il coordinamento, previsto dal Regolamento, dovrebbe istaurarsi almeno con le seguenti strutture: - Assessorato all Agricoltura, - Assessorato alla Sanità; - Assessorato all Ambiente; - ARPA; - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MiPAAF; - Corpo Forestale dello Stato (CFS). Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

5 Il Piano si articola nelle seguenti azioni: 1 - Vigilanza e controllo su coltivazioni o sementi per la presenza di OGM L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata presso aziende agricole che coltivano mais o soia e/o altre colture da individuare; l attività, a partire dall epoca di semina, può essere realizzata sia sulla semente che sulla coltivazione durante ogni fase dello sviluppo vegetativo delle relative colture, preferibilmente prima della raccolta dei prodotti per raggiunta maturità commerciale e comunque eseguendo i prelievi su foglie giovani o su altre parti vegetali giovani delle piante. Per la scelta dell azienda si procederà all estrazione casuale del campione da elenchi regionali accessibili, quali, elenchi UMA e/o domande PAC relativi ad annualità precedenti quella di riferimento. L attività di vigilanza e controllo verrà stabilita annualmente sulla base delle superfici investite a mais e soia, e/o altre colture da individuare, e l estrazione del campione, di tipo casuale, riguarderà almeno l 1% della superficie investita alle colture sottoposte a controllo. L attività di vigilanza e controllo dovrà prevedere l accertamento documentale, l eventuale prelevamento di campioni e l analisi di laboratorio presso il Laboratorio autorizzato. Per l attività di campionamento si farà riferimento alla normativa vigente. Anche nel caso di utilizzo di semente autoriprodotta in azienda si procederà con un eventuale campionamento. 2 - Vigilanza e controllo sull utilizzo di mangimi etichettati come OGM L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata nelle aziende zootecniche per le quali l utilizzo di mangimi etichettati come OGM per l alimentazione del bestiame è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali. Per la scelta delle aziende si procederà all estrazione casuale del campione dagli elenchi delle aziende zootecniche beneficiarie dei contributi regionali forniti dai competenti Uffici regionali. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su almeno l 1% delle aziende zootecniche che percepiscono i contributi regionali. L attività di vigilanza e controllo dovrà prevedere l accertamento documentale, l eventuale prelevamento di campioni e l analisi di laboratorio presso il Laboratorio autorizzato. Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

6 Per l attività di campionamento si farà riferimento alla normativa vigente. 3 - Vigilanza e controllo sull utilizzo di OGM nel ciclo produttivo L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata nelle imprese agricole, agroalimentari o produttrici di mangimi per le quali l utilizzo di OGM nel ciclo produttivo è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali. Per la scelta delle aziende si procederà all estrazione casuale del campione dagli elenchi delle imprese beneficiarie dei contributi regionali forniti dai competenti Uffici regionali. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su almeno l 1% delle imprese che percepiscono i contributi regionali. L attività di vigilanza e controllo dovrà prevedere l accertamento documentale, l eventuale prelevamento di campioni e l analisi di laboratorio. Per l attività di campionamento si farà riferimento alla normativa vigente. 4 - Vigilanza e controllo su imprese che utilizzano marchi regionali di qualità L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata nelle imprese che producono beni agricoli o alimentari, freschi o trasformati, che utilizzano marchi di qualità regionali e per le quali è vietato l utilizzo di OGM nel ciclo produttivo pena l esclusione dal marchio stesso. Per la scelta delle aziende si procederà all estrazione casuale del campione dagli elenchi delle imprese che accedono ai marchi regionali di qualità forniti dai competenti Uffici regionali. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su almeno l 1% delle imprese che accedono ai marchi regionali di qualità. L attività di vigilanza dovrà prevedere l accertamento documentale, l eventuale prelevamento di campioni e l analisi di laboratorio. Per l attività di campionamento si farà riferimento alla normativa vigente. 5 - Vigilanza e controllo sull utilizzo del marchio regionale Prodotto libero da OGM GMO free L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata nelle aziende e nelle imprese autorizzate all impiego del marchio regionale Prodotto libero da OGM GMO free. Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

7 Fermo restando le disposizioni per l uso del marchio dettate dal regolamento regionale, per la scelta delle aziende si procederà all estrazione casuale del campione dagli elenchi delle imprese che accedono al marchio regionale forniti dai competenti Uffici regionali. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata almeno sul 33% delle imprese che accedono al marchio regionale. L attività di vigilanza e controllo prevede l accertamento documentale, l eventuale prelevamento di campioni e l analisi di laboratorio nonché quanto previsto dal regolamento di attuazione della L.R. n. 15/06. Per l attività di campionamento si farà riferimento alla normativa vigente. 6 - Vigilanza e controllo sulle attività commerciali L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata presso gli esercenti di prodotti alimentari per verificare che gli eventuali prodotti OGM posti in vendita vengano esposti e conservati in appositi scaffali tali da non consentire la mescolanza con prodotti privi di OGM. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su massimo 1% delle rivendite dei prodotti alimentari. L attività di vigilanza e controllo prevede l accertamento documentale. 7 - Vigilanza e controllo sui servizi di ristorazione L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata presso i pubblici esercizi di ristorazione per verificare che siano fornite chiare informazioni scritte da parte di chiunque somministra prodotti OGM. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su massimo 1% dei pubblici servizi di ristorazione. L attività di vigilanza e controllo prevede l accertamento documentale. 8 - Vigilanza e controllo sulle rivendite di sementi e/o di altro materiale di propagazione L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata nelle rivendite di sementi e/o di altro materiale di moltiplicazione che hanno l obbligo di tenere un Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

8 registro nel quale annotare i dati sull acquisto e sulla vendita di sementi o di altro materiale di moltiplicazione OGM in base a quanto previsto dal Regolamento regionale. Le rivendite hanno anche l obbligo di pubblicizzare le prescrizioni e i divieti previsti dalla legislazione vigente concernenti l impiego di OGM in agricoltura. I controlli sui vivai saranno programmati in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per la scelta delle rivendite da controllare si procederà all estrazione casuale del campione dagli elenchi forniti dai competenti Uffici regionali. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su almeno 1% delle rivendite di sementi e/o altro materiale di moltiplicazione. L attività di vigilanza e controllo prevede l accertamento documentale dei registri. Fermo restando il coordinamento con altri soggetti titolati al controllo, l attività di vigilanza prevede di verificare gli obblighi contenuti nella legge e quelli prefissati dal Regolamento. 9 - Vigilanza e controllo sui servizi di ristorazione collettiva L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli Uffici della regione, delle Province e dei Comuni nonché dei rispettivi enti dipendenti nei quali è vietata la somministrazione di prodotti OGM. I gestori dei suddetti servizi hanno l obbligo di verificare attraverso la dichiarazione del fornitore, l assenza di OGM nei prodotti somministrati. L attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su massimo 1% dei servizi di ristorazione collettiva. L attività di vigilanza e controllo prevede l accertamento documentale, l eventuale prelevamento di campioni e l analisi di laboratorio. Per l attività di campionamento si farà riferimento alla normativa vigente. L attività di vigilanza e controllo sarà espletata in raccordo con gli Uffici regionali della Sanità competenti in materia Vigilanza e controllo sulle emissioni di OGM a fini sperimentali L attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL verrà effettuata sulle sperimentazioni di OGM presenti a livello regionale allo scopo di verificare che le Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

9 emissioni deliberate a fini sperimentali non avvengano all interno delle aree indicate dalla L.R. n.15/2006 e che venga rispettata la distanza di almeno due chilometri dalle stesse. PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L ESPLETAMENTO DELL ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO Istituzione del gruppo di vigilanza OGM ARSIAL per l espletamento dell attività di vigilanza e controllo nonché per la predisposizione delle proposte di Piano annuale, tenuto conto dei Piani di controllo elaborati dalle altre autorità competenti, istituisce il Gruppo di vigilanza e controllo sugli OGM, che può essere costituito da personale dell Agenzia e da personale tecnico esterno. Attività analitica ARSIAL, per lo svolgimento delle analisi dei campioni a qualsiasi titolo prelevati, si avvarrà di laboratori autorizzati, per analisi di prima istanza e di revisione. L attività analitica sarà principalmente di tipo qualitativo. Risultati dell attività di vigilanza e controllo I risultati dell attività di vigilanza e controllo svolta da ARSIAL saranno sempre comunicati all azienda sottoposta al controllo. In caso di positività delle analisi verrà avviato il procedimento sanzionatorio e verrà notificato alle altre Autorità competenti. I risultati dell attività saranno utilizzati anche come riscontro dei dati relativi ai controlli effettuati dagli organi di controllo interessati dal D.M. 27 novembre 2003 per la campagna di semine mais e soia, inviati annualmente all Agenzia dall ICQ. Coordinamento con l Assessorato all Agricoltura L attività di vigilanza e controllo di cui al presente piano sarà effettuata da personale appositamente incaricato. Per i controlli di cui all art. 3 della legge, sarà effettuato l opportuno coordinamento con la Direzione Regionale Agricoltura ai fini dei contestuali controlli anche ai sensi del D.Lgs. 224/2003. Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

10 Piani annuali Annualmente ARSIAL predispone il Piano annuale di vigilanza e controllo entro il 31 maggio di ogni annualità di riferimento, sulla base di quanto indicato nel Piano Pluriennale e sulla base di specifiche indicazioni della Direzione Generale Agricoltura. Le disposizioni contenute nel Regolamento si intendono recepite dal presente Piano. Approvato con Det.DG ARSIAL/266/2014 del 5 giugno /10

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