UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IL RETTORE
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- Mauro Carnevale
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1 -. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RIPARTIZIONE PERSONALE Settore personale tecnico-amministrativo Ufficio Ricostruzioni di carriera DECRETo.9E:TTORA LE! Rr:rè:~,i-' '\T O /I 1ij 6fJFfBdBl98 N j :.:..::=:.... IL RETTORE Visto il D.P.C.M n. 117; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università sottoscritto in data ed in particolare l'art. 18; "':_-t._i_i_... _._.", "...,...,...,"'" "' _..""_. Il'# V I;;:)ld Id Lt':yyt': L.J. I L. I ::1::10 II. OOL t:: In palliguii:::u t:: I ano I; Visto il Decreto Legge n. 79 convertito, con modificazioni, nella Legge , n. 140; Sentite le OO.SS.; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato in data ; DECRETA Articolo 1 - E' approvato, nell'allegato testo, che recepisceì la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione Integrato del 28 gennaio 1998, il Regolamento sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo. ~ Articolo 2 - /I suddetto regolamento entra in vigore a far tempo dalla data del presente provvedimento. Torino, " ;.'
2 , UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEI'.nPO PARZIALE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO ART. 1 Contingente di posti a tempo parziale 1. L'Università può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale. 2. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, con esclusione del personale dirigenziale e comunque entro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo. ART. 2 Destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche funzionali. 2. La compatibilità tra il regime di part-time e l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di struttura complessa, è valutata di volta in volta tenuto conto delle esigenze di funzionamento delle strutture.
3 - L... UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO ART. 3 Orario e tipologie del rapporto di lavoro 1. Il dipendente può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75% o del 50%, corrispondente rispettivamente a 27 e 18 ore settimanali. Secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 18 del C.C.N.L. del il tempo parziale può essere utilizzato anche per il potenzia mento dell'attività dell'ateneo nelle ore pomeridiane sulla base delle due seguenti tipologie: a) - articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) b) - articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata d~llavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno) (tempo parziale verticale) 2. L'articolazione dell'orario di lavoro verrà definita al fine di contemperare il diritto alla trasformazione del rapporto con le esigenze di funzionalità della struttura. 3.AI personale in regime di part-time si applica l'istituto della flessibilità in entrata e in uscita nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento relativo all'articolazione dell'orario di servizio. ART. 4 Presentazione delle domande 1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto. La decorrenza- della trasformazione avverrà entro 60 giorni dalla domanda e comunque, di norma, dal1 o del mese. 2. Qualora la domanda di trasformazione al 50% sia presentata per l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, il dipendente deve indicare l'attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere. ",> (' " l J/;::{.
4 ,. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 3. L'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto-di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazio~e alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio ajla funzionalità dell'amministrazione, la medesima può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. 4. La trasformazione non può comunque essere concessa qualora l'attività di lavoro subordinato intercorra con altra pubblica amministrazione. S trl domand::t, redatta in carta semplica, e sottosr.ritta dall'interessato} deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, l'indicazione della misura nonchè dell'articolazione della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 3; devono altresì essere dichiarati l'eventuale possesso di uno o più titoli dì precedenza... 6~ L'Amministrazione richiederà il parere del Responsabile della Struttura, sia per la trasformazione del rapporto di lavoro, sia per l'articolazione della prestazione lavorativa. 7. L'articolazione di orario proposta dal dipendente deve essere confacente alle esigenze funzionali dèlla struttura. L'Amministrazione, in caso di contrasto, può con provvedimento motivato rifiutare la proposta di orario formulata dal dipendente. ART. 5 Criteri di priorità 1. Qualora le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate siano superiori alle percentuali di cui all'art. 1, verrà fatta una graduatoria rispettando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: 1) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; 2) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla L , n. 18; 3) assistere familiari portatori di handicap non inferiore al 70 per cento; 4) assistere familiari soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica; 5) assistere familiari anziani non autosufficienti; 6) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
5 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 7) avere figli minori in relazione al loro numero; Il 8) avere figli in fase di affidamento e adozione; 9) altre situazioni di particolare disagio familiare; 10) avere superato i 60 anni di età ovvero compiuto 25 anni di servizio; 11) sussistenza di motivate esigenze di studio e di formazione. ART. 6 Decorrenza e durata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 1. Ai sensi del D.L. n. 79 del convertito, con modificazioni, nella Legge , n, 140 i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonchè alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze. 2. Fatta salva una diversa disciplina contrattuale della materia, è ammessa la presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo determinato non inferiore a 6 mesi. In tal caso il dipendente dovrà indicare espressamente sulla domanda la durata della conversione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le ulteriori richieste per periodi non inferiori a mesi 6 a tempo determinato presentate nell'arco di un biennio saranno valutate dall'amministrazione sulla base delle esigenze di servizio. 3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto sempre che siano trascorsi almeno 3 anni dall'assunzione. Coloro che sono stati assunti a tempo parziale al 50% possono chiedere il passaggio al 75% a condizione che sia trascorso un periodo di tempo di almeno un anno dall'assunzione, sentiti i responsabili delle rispettive strutture i quali dovranno altresì dichiara're la sussistenza di comprovate esigenze di servizio che richiedano il passaggio. / l(rji.. ",' '" ";.",,, ['" J/ '. ;-" ~, 0-" " )t,t I,Ì}(),'o / I r/tht;ppk
6 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale. dal 50% al 75% e da tempo parziale a tempo pieno.potranno avere luogo a condizione che sussistano posti vacanti e disponibili nel corrispondente profilo professionale ed entro "i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo. Qualora le richieste superino la disponibilità di posti vacanti e le risorse destinate al trattamento economico relativo, verrà stilata apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità: - maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale; - maggiore anzianità di servizio;. - pm~i?;io[le. ottenuta il} graduatoria nel medesimo conç.ors9; - minore età. 4. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. ART. 7 Trattamento economico 1. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento.a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità, fatta salva ogni diversa disciplina contrattuale della materia. Spetta altresì l'assegno per il nucleo familiare, qualora dovuto, in base alle normative vigenti.
7 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ART. 8 Ferie a) PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL C.C.N.L. DEL I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie ~gri 3 q!.!e!!o de!!2voratorj 3 tempo p!en0 ~!abmte i!: c!2sc!.!!l 2nno sdiare i:-: 32 o 28 giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi. 2. Sono inoltre attribuite n. 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 937/ AI fine di determinare i giorni di ferie spettanti, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, i mesi di servizio a tempo parziale saranno ricondotti alla frazione di anno intero. 4. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e permessi retribuiti proporzionati alle giornate di lavoro prestate nell'anno. b) PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO DOPO LA STIPULAZIONE DEL C.C.N.L. DEL Per i primi tre anni i dipendenti a tempo parziale orizzontale assunti dopo la data di stipulazione del C.C.N.L. le ferie sono stabilite per ciascun anno solare in 30 o 26 giorni lavorativi, a seconda che l'orario settimanale di servizio sia distribuito su sei o cinque giorni lavorativi. 2.Sono inoltre attribuite n. 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 937/ AI fine di determinare i giorni di ferie spettanti, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, i mesi di servizio a tempo parziale saranno ricondotti alla frazione di anno intero. I dipendenti assunti a part-time verticale hanno diritto a un numero di ferie e permessi retribuiti proporzionati alle giornate lavorative prestate nell'anno. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti in parola spettano i giorni di ferie previsti per il personale assunto precedentemente alla stipulazione del C.C.N.L. Per quanto riguarda le modalità di richiesta delle ferie si rimanda a quanto stabilito dal vigente Regolamento Assenze e Presenze.! (l/i(fl'r
8 " UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO ART. 9 Malattia 1. Le modalità da seguire per usufruire della malattia e per la presentazione del certificato medico sono le stesse del personale a tempo pieno e comunque come previsto dal vigente Regolamento Assenze e Presenze. Qualora la malattia si verifichi nell'ultimo giorno settimanale di servizio e si rrntraggrt in mnrlo r.nntim,~tivn finn ~I rrimo giorno I~vnr~tivo dell8 sett!!t!8na successiva, il certificato medico deve contenere una prognosi che comprenda tutte le giornate di assenza. ART. 10 Maternità e tutela delle lavoratrici mad ri 1. Si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Assenze e Presenze. 2. E' consentito alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri - entro il primo anno di vita del bambino - di usufruire di due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata della durata di un'ora ciascuno quando l'orario giornaliero è superiore alle sei ore. 3. Il periodo di riposo è di un'ora quando l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere. ART. 11 Servizio mensa 1. La pausa mensa giornaliera non è obbligatoria per coloro che effettuano un orario di servizio inferiore alle sei ore giornaliere. 2. AI personale in regime di part-time è consentito l'utilizzo della mensa. L'interruzione dal servizio di minimo 30 minuti dovrà iniziare nella fascia oraria compresa tra le ore 12 e le ore L'utilizzo dei buoni mensa non sarà più condizionato dall'aver prestato servizio due ore prima e due ore dopo mezzogiorno.
9 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ART. 12 Prestazioni straordinarie 1. Per i rapporti a tempo parziale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso in cui si tratti di tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di lavoro straordinario in eccèdenza all'orario normale di lavoro. ART. 13 Esercizio di altre prestazioni di lavoro - Incompatibilità 1. AI personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro (iscrizione in albi professiona-li, attività di lavoro subordinato o autonomo) che non arrechino grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione è' a condizione che ciò non comporti un conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa. 2. L'incompatibilità è assoluta quando l'attività di lavoro subordinato intercorra con altra pubblica amministrazione. 3. Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o variazione dell'attività lavorativa. 4. AI dipendente è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo al di fuori dei casi previsti tranne che' la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione. 5. La violazione del predetto divieto ovvero la mancata comunicazione ovvero le comunicazioni risultate non veritiere in seguito ad accertamenti effettuati dall'amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro semprechè le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, o associazioni cutturali. 6. La procedura per l'accertamento della causa di recesso deve svolgersi in contradditorio fra le parti. 7. L'Amministrazione dispone accertamenti e verifiche per controllare l'osservanza delle predette disposizioni in conformità di quanto previsto dall'art. 1 comma 62 della Legge 662/96.
10 " U-NIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO ART.14 Trattamento di quiescenza e previdenza 1. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e integrazioni. Il 2. Gli anni di servizio ad orario ridotto sono utili per intero al raggiungimento del periodo che dà diritto alla pensione e all'indennità di fine servizio. 3. Per il calcolo del trattamento economico di pensione e di fine rapporto gli anni ad orario ridotto vengono ricondotii ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente che risulta dal rapporto tra orario settimanale a tempo parziale ed orario di servizio a tempo pieno. Pertanto per i dipendenti che abbiano periodi di servizio a tempo pieno e a tempo -- parziale -U anni di -servizio utili a dctermirafe-+i-.trattarneato~0nomice),cli pensie::me -,p'" è dato dalla somma dei vari periodi resi omogenei con il metodo sopra specificato. A base del calcolo si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. -Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno (art. a - comma a - della Legge , n. 554). ART. 15 Costituzione rapporti a tempo parziale. 1. Le assunzioni a tempo parziale avvengono nel rispetto del limite massimo del 25% della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente regolamento. 2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. ART. 16 Norme finali Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste per il personale a tempo pieno, Torino, 1 G! 2. I-1 ::, 3g j L'~ (' {te.' ( L ~..!,,,;, :.; ) 1~VH_lì- I " :; 1;<!l1/l/ìlt;O,;,/"':::J / I r L l,.ra,
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