Delibera: 338 / 2010 del 23/12/2010 COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART- TIME

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1 COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART- TIME 1

2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME PREMESSA Il presente Regolamento disciplina le procedure per la costituzione e la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti del Comune di Cagliari, relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del personale degli enti locali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art1 comma 3. Per rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa per una durata inferiore al normale orario di lavoro. ART. 1 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1. Si possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica complessiva dei posti a tempo pieno di ciascuna categoria (arrotondato all unità superiore), fatta salva l applicazione del comma 7 del presente articolo. 3. Dalla concessione del part-time sono escluse le seguenti posizioni di lavoro in relazione ai contenuti di particolare responsabilità: a) Personale avente qualifica dirigenziale; b) Personale titolare di Posizione Organizzativa; È escluso inoltre il personale che sta svolgendo il periodo di prova. 4. Tutte le posizioni di cui ai punti precedenti sono escluse dal computo del contingente di cui al comma Nel caso di cui alla lettera a) del 1^comma, l Ente, previa analisi delle esigenze organizzative e nell ambito del programma triennale dei fabbisogni di cui all art. 39 della L. 449/97 e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, seguita da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell art. 4 del presente regolamento. 6. I predetti posti vengono prioritariamente coperti dal personale in servizio di pari categoria e profilo che ne ha fatto richiesta e, per la parte residuale, mediante assunzione secondo le procedure selettive esterne o interne previste dal vigente Regolamento Comunale sull accesso agli impieghi. 7. Il contingente del 25% di cui al comma 2 può essere elevato di un ulteriore 10% massimo in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell art. 4 del CCNL del 1/04/1999 e tenendo conto della sussistenza di condizioni organizzative che lo consentano. In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti di cui ai commi 2 e 7, hanno titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro con le seguenti precedenze: a) i dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 2

3 b) il coniuge, il convivente o un parente entro il 2 grado (che risultino tali dalla certificazione anagrafica) che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c) i genitori con figli minori, in relazione al loro numero. d) dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età; 9. Nell ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) c) d) del comma 8, viene inoltre considerata con diritto di precedenza la maggiore anzianità di servizio. ART. 2 MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 1. Fintanto che non siano stati definiti gli adempimenti previsti nel 5 comma dell art. 1, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate secondo le modalità seguenti. 2. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time deve essere effettuata per iscritto dal dipendente sull apposito modulo predisposto dal Servizio Personale. 3. Al fin di consentire all Amministrazione il rispetto dei contingenti massimi di cui all art. 1 comma 2 e l applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 del medesimo articolo, le domande possono essere presentate : - dal 1 al 30 giugno per le trasformazioni con decorrenza 1 settembre, 1 ottobre, 1 novembre, 1 dicembre, 1 gennaio, 1 febbraio; - dal 1 al 31 dicembre per le trasformazioni con decorrenza 1 marzo, 1 aprile, 1 maggio, 1 giugno, 1 luglio, 1 agosto. 4. La domanda deve indicare l eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini di quanto disposto dal successivo articolo La domanda deve necessariamente contenere il parere del dirigente del servizio di appartenenza, il quale può: - esprimere parere favorevole e confermare il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la modulazione dell orario di lavoro indicati dal dipendente; - esprimere parere favorevole, ma richiedere una tipologia di articolazione e/o un orario di lavoro diversi da quelli indicati dal dipendente; - esprimere parere negativo nel caso in cui la domanda sia stata presentata per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo o subordinato che risulta in conflitto di interessi in base al successivo art. 5; - esprimere parere negativo nel caso in cui la trasformazione comporti pregiudizio alla funzionalità del servizio. 6. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, acquisito il parere di cui sopra, può essere concessa dal Servizio Personale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Entro lo stesso termine la trasformazione viene negata nel caso in cui la domanda sia stata presentata per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo o subordinato che risulta in conflitto di interessi, in base a quanto disposto dal successivo art. 5, ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell Amministrazione stessa. 7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l indicazione del tipo di articolazione della prestazione lavorativa, della modulazione dell orario di lavoro, della decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico. 3

4 8. Nel caso di passaggio di categoria o di cambio di profilo per selezione interna, su richiesta del dipendente è facoltà dell Amministrazione, ove non sussistano elementi ostativi, mantenere inalterato il regime orario del dipendente che effettua detto passaggio. 9. In caso di part-time verticale, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della trasformazione. ART. 3 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO 1. I lavoratori part-time hanno diritto, a domanda, di ritornare a tempo pieno: a) al compimento di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale, anche in soprannumero; b) anche prima del predetto biennio, qualora sussistano posti vacanti in organico di corrispondente categoria e profilo professionale. Anche in tal caso trova applicazione quanto disposto dall art. 2 del presente regolamento. 2. In sede di predisposizione del piano triennale delle assunzioni si terrà pertanto opportunamente conto della priorità delle predette richieste. 3. I lavoratori assunti con rapporto a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo un triennio dalla data di assunzione, purché sia disponibile un corrispondente posto vacante nella dotazione organica. I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno dovranno presentare richiesta scritta al Servizio Personale, almeno trenta giorni prima del rientro a tempo pieno. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avverrà attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro. ART. 4 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto d organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti a tempo parziale non può essere superiore al numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part time potrà avvenire solo con riferimento alle seguenti fasce: 1 I) 30 ORE in media nel periodo di riferimento, pari al 83,33% II) 24 ORE in media nel periodo di riferimento, pari al 66,66% III) 18 ORE in media nel periodo di riferimento, pari al 50% IV) 12 ORE in media nel periodo di riferimento, pari al 33,33% 3. Le diverse tipologie di articolazione delle prestazioni lavorative a tempo parziale sono: a) tempo parziale orizzontale con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni in relazione all orario vigente); 1 Nei casi di articolazione dell orario di lavoro su 35 ore settimanali le suddette fasce vanno riproporzionate. 4

5 b) tempo parziale verticale con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell anno in misura tale da rispettare, nel periodo temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale prescelto. c) tempo parziale misto con una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b), che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro. 4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono previamente definiti dall Ente nel caso in cui i posti a tempo parziale siano stati individuati nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e resi noti a tutto il personale. 5. Nel caso, invece, di trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dei dipendenti interessati senza che l Ente abbia previamente istituito i posti a tempo parziale, il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, devono essere obbligatoriamente concordati tra il dirigente del servizio e il dipendente, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle del lavoratore. L'articolazione oraria, compresa l eventuale flessibilità consentita, dovranno essere coerenti con la disciplina dell'orario di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. 6. La fascia I (30 ore) è principalmente finalizzata a consentire al personale che ne faccia richiesta di concentrare l orario di lavoro nella mattina, con esclusione dei due rientri pomeridiani obbligatori. 7. L articolazione della prestazione deve in ogni caso esser tale da garantire una presenza in servizio funzionale all esigenza di coprire turni completi di lavoro ( es. attività di sportello, o servizi che effettuano turnazioni, etc. ) e nel part-time verticale deve assicurare la presenza minima di 2 giorni, possibilmente consecutivi, alla settimana, o in alternativa di quattro mesi all'anno, possibilmente consecutivi. 8. La modifica della durata della prestazione lavorativa part time (sempre nei limiti di cui all art. 4 c. 1) potrà avvenire su richiesta del dipendente nei termini di cui al precedente articolo 2 (giugno - dicembre). Il dirigente responsabile del Servizio valuterà la richiesta in relazione all organizzazione del servizio. La modifica avverrà secondo le procedure e con le modalità di cui al citato articolo 2. ART. 5 PART TIME E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA EXTRACONTRATTUALE 1. Qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non superi il 50% di quella a tempo pieno, il personale interessato può svolgere un altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, con particolare riferimento al D. Lgs.vo 165/2001 e al Regolamento Comunale ad esse relativo. 2. Fatta salva l analisi di ogni singolo caso, vi è conflitto di interesse oltre che nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente - qualora il dipendente: a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel Comune in uffici preposti al rilascio dei suddetti provvedimenti; b) intenda svolgere attività libero professionali al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in uffici deputati al loro rilascio. 5

6 c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il Comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell ufficio cui è preposto; d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del Comune di appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi; e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore di appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza. f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l amministrazione. 3. Al riguardo l ente verificherà preventivamente caso per caso l insussistenza di conflitto di interesse dell attività esterna, sia subordinata che autonoma, che il dipendente intende svolgere con la specifica attività di servizio. In caso di verificata sussistenza di conflitto di interessi, la trasformazione viene negata. 4. Al dipendente ammesso al part time al fine di svolgere altra attività suscettibile di potenziali conflitti di interessi, la concessione del part time verrà subordinata a specifiche condizioni e/o oneri di informazione relativamente a singoli progetti, attività o incarichi che si intendono assumere. 5. In tali casi l Amministrazione, ricevuta la relativa comunicazione, deve esprimersi entro 15 giorni, comunicando il proprio nulla osta ovvero negandolo con provvedimento motivato. Il dipendente non può accettare l incarico fino al ricevimento del prescritto nulla osta. 6. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale del rapporto di lavoro. 7. Per l accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare almeno 15 giorni prima dell inizio la tipologia della nuova attività, fornendo ogni utile elemento di valutazione. 8. Lo stesso è tenuto ad analoga comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione dell attività entro quindici giorni dalla stessa. 9. In tal caso l ente, qualora riscontri successivamente un conflitto di interessi intimerà la cessazione della nuova attività o le dimissioni del dipendente nei termini di preavviso previsti dal contratto. 10. Il dipendente in part time può svolgere prestazioni per conto di altri enti a condizione che sia stato previamente autorizzato dall amministrazione di appartenenza. ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento, compreso il salario accessorio. 2. Per tutto quanto non disciplinato dalla clausole contrattuali, nazionali o decentrate, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/

7 ART. 7 LAVORO AGGIUNTIVO 1. Per lavoro aggiuntivo deve intendersi quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte dal personale in part time orizzontale oltre l orario di lavoro stabilito nel contratto di part-time. 2. L'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo è consentita nel limite massimo del 10% della prestazione oraria mensile. Le predette maggiori prestazioni orarie devono essere ripartite nell'arco di più di una settimana. 3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso, a condizione che vi sia l espresso consenso del dipendente, per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite nei termini contrattuali di cui all art. 6 comma 4 del CCNL ART. 8 PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate o nei periodi di effettiva attività lavorativa, nei limiti di cui al precedente articolo 7, c Il lavoro straordinario è retribuito nei termini contrattuali di cui all art. 6 comma 5 del CCNL ART. 9 ULTERIORI PRESTAZIONI LAVORATIVE 1. E possibile richiedere prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dall art. 7 c. 2. La relativa retribuzione è disciplinata dall art. 6, comma 6, del CCNL bis. Per lo svolgimento di dette prestazioni dovrà essere acquisito preventivamente il parere del Servizio Personale. 2. Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse verificare una continuità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive o straordinarie, il dipendente può chiedere (nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2) il consolidamento nell'orario di lavoro a tempo parziale, contrattualmente definito, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, previa verifica da parte dell ente della non occasionalità dello stesso. ART. 9 bis PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA FORMATIVE Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto-dovere di partecipare alle attività formative organizzate dall Amministrazione al pari dei dipendenti a tempo pieno. A tal fine sono consentite deroghe all orario di lavoro concordato, salvo successivo recupero o liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro aggiuntive e/o straordinario nei limiti di quanto stabilito dagli articoli ART SERVIZIO ISPETTIVO 1. Il Servizio Ispettivo del Comune effettuerà, a norma dell art. 1 c. 62 della L. n 662/96, verifiche a campione finalizzate all accertamento dell osservanza delle 7

8 disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano lo svolgimento da parte dei dipendenti comunali di attività extra-istituzionali. 2. I responsabili dei servizi sono tenuti a denunciare eventuali fatti dei propri dipendenti che rappresentino violazione delle norme richiamate al precedente comma Qualora dagli atti acquisiti o dalle informazioni ricevute risulti un dubbio relativo alla violazione delle disposizioni normative che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, il Servizio Ispettivo informerà il Dipartimento della Funzione Pubblica. ART. 11 NORMA TRANSITORIA E FINALE 1. I rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti al momento dell entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere ricondotti alla disciplina ed ai limiti del presente regolamento entro dodici mesi dall entrata in vigore dello stesso. 2. La trasformazione in part time del rapporto di lavoro già richiesta ma non ancora avvenuta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà soggetta alle disposizioni dello stesso. 3. E abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento e per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa legislativa e contrattuale vigente. ART. 12 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione. Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Francesca Brundu il 21/12/ :50:16 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere. Delibera: 338 / 2010 del 23/12/

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