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1 Documento redatto secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni primarie, secondarie e regolamentari in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Rif. D.Lgs. n. 385/1993 e ss. mm. Testo Unico Bancario o, in sigla, TUB D.Lgs. n. 141/2010 e ss. mm. Provvedimento Banca d Italia del 15 Luglio 2015) La scrivente PERTE S.R.L. società di mediazione creditizia regolarmente abilitata all esercizio dell attività, come in calce identificata, La invita a leggere con attenzione il presente documento che ha l obiettivo di rendere noti i diritti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione, così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore. Un'informazione chiara e corretta sui prodotti e i servizi offerti è importante per tutti e, in particolare, per garantire alla Clientela una scelta consapevole. 1. INFORMAZIONI GENERALI Nel presente documento, intendiamo richiamare l attenzione della Clientela sui diritti e sugli strumenti previsti a tutela della stessa. Innanzitutto precisiamo che: il cliente dovrà accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all esercizio dell attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo (esponente aziendale, collaboratore e/o dipendente di Mediatore Creditizio) anche richiedendo al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale esercita (ad esempio: l incarico ricevuto dalla società per la quale opera, l indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita ); le informazioni qui contenute non costituiscono offerta al pubblico a norma dell art del codice civile; tutta la documentazione predisposta dalla scrivente società ai sensi della normativa sulla trasparenza deve essere disponibile su supporto (cartaceo o digitale) asportabile dal Cliente che accede presso i locali aperti al pubblico facenti capo alla società medesima; la clientela che utilizza i servizi web (internet) potrà prelevare direttamente nell apposita sezione tutta la documentazione predisposta ai sensi delle disposizioni in argomento; prima della conclusione del mandato di mediazione, va obbligatoriamente consegnata al Cliente che ne faccia richiesta una copia completa del testo del mandato medesimo senza che ciò implichi qualsivoglia impegno alla conclusione di accordo; tale diritto non può essere assoggettato a termini e condizioni. In caso di modifica delle clausole contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, deve essere fornita informativa completa sulle variazioni al Cliente stesso e, su richiesta di quest ultimo, va consegnata una copia completa del nuovo testo contrattuale. Qualora venga concordato l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al Cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole; in caso di inosservanza della forma scritta il mandato di mediazione creditizia è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. La predisposizione del documento di sintesi non è obbligatoria nei casi in cui le condizioni contrattuali ed economiche più significative siano individuabili con chiara evidenza nella copia del testo contrattuale Glossario Mediatore Creditizio: operatore, dotato di precisi requisiti giuridici, patrimoniali ed organizzativi, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Finanziatore: il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito. Intermediario del credito: l agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti. Supporto durevole: indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio. Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio. Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio. Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche. Tasso annuo effettivo globale o TAEG : il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito. Costo totale del credito: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte Chi è PERTE S.R.L. La società PERTE S.R.L. (Mediatore Creditizio) è correttamente abilitata all esercizio dell attività ai sensi di legge e mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed è iscritta presso l OAM (Organismo Mediatori e Agenti) al n. M2. Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni summenzionate sono indicate (per quanto di nostro interesse): - in parte nelle informazioni da noi proposte - in parte nella documentazione predisposta dall ente erogante (Istituto di credito ovvero Intermediario Finanziario) al quale deciderà di approcciarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria a coadiuvare la Clientela nella scelta dell eventuale finanziamento necessario è a disposizione presso tutti i nostri uffici aperti al pubblico, scaricabile dal nostro sito web, nonché nota e nella disponibilità dell organizzazione di PERTE S.R.L.. Pag. 1 a 6

2 1.3. Caratteri tipici dell attività di mediazione creditizia Il Mediatore Creditizio è colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche e/o intermediari finanziari con la potenziale Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e, in dettaglio: - Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti (enti eroganti da un lato e potenziale Clientela dall altro) da rapporti di dipendenza o di rappresentanza. - Il Mediatore Creditizio può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, svolgere una prima istruttoria anche per conto dell ente erogante e presentare le richieste al/ai soggetto/i finanziatore/i per le successive valutazioni ed analisi di esclusiva pertinenza del/dei soggetto/i medesimo/i ed inoltrare tali richieste a questo/i ultimo/i. - Costituisce concessione di finanziamenti l attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, fra l altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito ai consumatori, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito. - Il Mediatore Creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli enti eroganti; allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti di banche o Intermediari Finanziari degli inadempimenti della Clientela. - Il Mediatore Creditizio deve essere iscritto presso l elenco tenuto dall Organismo ai sensi del combinato disposto degli artt. 128-sexies e 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario TUB). - I Mediatori Creditizi possono operare esclusivamente in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa che abbiano precise caratteristiche patrimoniali ed organizzative e debbono avvalersi di persone fisiche a loro volta dotate di requisiti specifici di onorabilità e professionalità (disciplinati dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 141/2010 e ss. mm.) in qualità di collaboratori e/o dipendenti a contatto con il pubblico Condizioni economiche - Per le condizioni economiche del finanziamento si rimanda alla documentazione informativa e precontrattuale facente capo all ente erogante prescelto. - Il Mandato di Mediazione assegnato dal Cliente al Mediatore Creditizio può prevedere il riconoscimento di un compenso a fronte dei servizi prestati e tale accordo economico deve essere formulato in forma scritta; stesso dicasi per le eventuali penali circa il rispetto di alcune clausole del Mandato di Mediazione da parte del Cliente. Si rammenta che nulla potrà essere richiesto dai dipendenti né dai collaboratori a contatto con il pubblico della società a titolo di compenso personale per l attività svolta; ove ciò avvenisse il Cliente deve immediatamente darne comunicazione alla società di Mediazione Creditizia per tutti gli opportuni provvedimenti in quanto la fattispecie sarebbe contraria alle prescrizioni normative vigenti (fermi restando gli obblighi di controllo in capo alla Società di Mediazione) Ulteriori informazioni alla clientela Ai sensi delle disposizioni vigenti secondo cui, in particolare Gli intermediari del credito (n.d.r.: tra i quali si annoverano i mediatori creditizi) indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori convenzionati o non convenzionati. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, la società PERTE S.R.L. precisa che opera sia in convenzione che senza convenzione con enti eroganti. Gli attuali enti convenzionati con la scrivente sono: BNL, Che Banca!, Unicredit, Fides, Compass. I Mediatori Creditizi, allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai Clienti per il successivo inoltro all ente erogante sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti in materia di trasparenza anche in relazione al contratto di finanziamento con banche ed intermediari finanziari. Ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e/o dagli intermediari finanziari o dal Cliente. Resta inteso che per tutte le informazioni di precisa pertinenza dell ente erogante verrà consegnata al Cliente la specifica documentazione all uopo predisposta dallo stesso ai sensi di legge e secondo le specifiche modalità e criteri e comunicati/trasmessi alla società di Mediazione Creditizia. I mandati di mediazione creditizia indicano la (eventuale) provvigione e ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sui Clienti, anche con riferimento allo scioglimento del rapporto, come le penali. Nel caso in cui alcuni degli oneri gravanti sul Cliente non siano individuabili al momento della stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Il testo del mandato riporta almeno le condizioni economiche, la durata dell incarico, la descrizione del tipo di finanziamento richiesto dal Cliente, la documentazione e le informazioni che la clientela è tenuta a fornire per consentire l attività di mediazione finalizzata all ottenimento del finanziamento e le concrete modalità attraverso cui si specifica l attività di Mediazione. Si precisa che, ove venga richiesta una provvigione a favore del Mediatore Creditizio per la propria attività a favore del cliente, l importo concordato deve obbligatoriamente e tempestivamente essere comunicato all ente erogante individuato a seguito dell attività di mediazione per il corretto calcolo del TAEG secondo le disposizioni vigenti Comunicazioni periodiche alla clientela Le disposizioni in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela previste dal legislatore, dalle Autorità di Vigilanza, dal C.I.C.R. e dalla Banca d Italia per le banche e gli intermediari finanziari non si applicano ai Mediatori Creditizi in quanto riferite a contratti di durata e dunque incompatibili con l attività da questi svolta. 2. INDICAZIONI SUI CONTRATTI 2.1. Conclusione (eventuale) di contratti mediante strumenti informatici o telematici Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, i Mediatori Creditizi osservano, oltre alla disciplina prevista dalle disposizioni di Banca d Italia, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l utilizzo di tali tecniche (quali ad esempio quelle in materia di commercio elettronico nonché quelle contenute nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del consumo) Clausole invalide e cause di nullità Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per i Clienti rispetto a quelle previste dall incarico conferito al Mediatore Creditizio tenuto conto del caso specifico e delle caratteristiche dei Clienti stessi, ovvero in qualsiasi altro documento destinato al cliente. 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3 2.3. Richiesta di documentazione su singole prestazioni Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, limitatamente a quelli in possesso del Mediatore Creditizio e ad eccezione dei documenti in possesso dell ente erogante, che dovranno essere richiesti direttamente a quest ultimo. I Mediatori indicano al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese. Si precisa che la documentazione trattenuta dal Mediatore Creditizio è limitata all ottemperanza di specifiche disposizioni in capo a quest ultimo venendo trasferito all ente erogante tutto il materiale informativo del Cliente affinché detto soggetto possa effettuare le opportune e necessarie valutazioni rispetto alla fattibilità del finanziamento richiesto Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie e modalità per accedervi In tutti i casi in cui il Cliente ritenga che non siano state rispettate le norme e direttive sopra indicate può rivolgersi informalmente per iscritto indirizzando la propria corrispondenza a PERTE S.R.L. Via Cefalonia n.70, Brescia (BS). La società provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni presso i soggetti ed uffici interessati e curando quindi la risposta al reclamo entro 5 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto riscontro entro il termine previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all Arbitro e l ambito della sua competenza potrà consultare il sito chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d Italia, oppure esaminare la documentazione appositamente posta a disposizione della clientela. Per prevenire qualsiasi malinteso, è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti rispetto ai dati forniti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la variazione d indirizzo o l intervenuta modifica del rapporto di lavoro Ulteriori strumenti di tutela Oltre alle specifiche norme a tutela del Consumatore di servizi finanziari sopra illustrate l ordinamento prevede altre disposizioni tese a tutelare gli interessi dei Consumatori in genere. A tal fine occorre richiamare soprattutto il D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo), che ha previsto un sistema di protezione del Consumatore contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti da imprenditori. Tali sono le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e sono considerate inefficaci, ovvero come non esistenti, dalla richiamata normativa. In particolare l art. 33 si occupa specificamente ai commi 3 e 4 dell attività finanziaria, stabilendo, in via generale, la facoltà di recesso o di modificazione unilaterale delle originarie pattuizioni da parte dell imprenditore, condizionata in ogni caso dalla tempestiva comunicazione al Consumatore ed in ogni caso dalla facoltà, per quest ultimo, di recedere dal contratto modificato. Si deve ricordare che non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative individuali. Ciò significa che è sufficiente che il contratto riporti una clausola salva clausole, con l apposizione di una ulteriore firma da parte del Consumatore per escludere l applicazione della normativa. Sono sempre, però, considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del Consumatore, che escludono o limitano le azioni del Consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o che prevedendo l adesione automatica del Consumatore a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere Protezione dei dati personali Rilevano infine le norme di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, la c.d. Legge sulla Privacy, che impone specifiche tutele nel trattamento dei dati personali del Cliente. La norma prevede che il Cliente riceva una informativa completa sulle modalità, le finalità ed i criteri inerenti il trattamento dei propri dati personali, sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati, autorizzando o meno particolari trattamenti. Prevede inoltre che il Cliente debba poter conoscere in ogni momento quali siano i dati in possesso del soggetto finanziatore e del Mediatore Creditizio. Resta fermo l obbligo di informativa in capo sia all intermediario del credito (ovvero il Mediatore Creditizio) sia al soggetto finanziatore. Le disposizioni richiamate sono derogabili solo in senso più favorevole al Cliente. Le nullità indicate possono essere fatte valere solo dal Cliente Controversie Il Cliente potrà adire (salvo diverse pattuizioni concordate con la Clientela), in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato. Il Cliente può altresì rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 3. INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Il Modulo SECCI è stato introdotto da Banca d Italia nel 2011 per migliorare la trasparenza nel mondo del credito al consumo S.E.C.C.I. (Standard European Consumer Credit Information o Modulo delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori). Compito di ogni ente erogante, banca o finanziaria, prima che il cliente sottoscriva un qualsiasi contratto di finanziamento, è fornirgli informazioni dettagliate, chiare e trasparenti. Queste informazioni sono riportate in un documento denominato Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori, ovvero Standard European Consumer Credit Information, più comunemente Modulo SECCI. Il Modulo SECCI riepiloga, in modo comprensibile, chiaro e trasparente, tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali del finanziamento offerto. Fra queste informazioni si troverà ad esempio lʼimporto finanziato, (denominato importo totale del credito ) la durata del contratto, i costi del finanziamento come tassi d interesse applicati, spese totali, importo totale dovuto e le garanzie richieste dall ente erogante. In questo documento sono inoltre riepilogati i principali diritti del consumatore e le conseguenze in caso di mancato adempimento da parte del consumatore. Allegato 1: FAC SIMILE SECCI Allegato 2: TABELLA USURA Pag. 3 a 6

4 PERTE SRL Società con socio unico BRESCIA Via Cefalonia, 70 Tel Pec t - Cap. Soc ,00 i. v.cod. Fisc. e P. IVA Iscrizione OAM n. M2 REA BS RUI E Pag. 4 a 6

5 Informazioni generali sul collaboratore dell intermediario del credito che entra in contatto con il cliente Cognome Nome Ruolo b) Indirizzo c) Recapito Telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica (Dati dell intermediario del credito o del suo collaboratore da riportare anche mediante timbro) Dichiarazione del/dei cliente/i di ricezione della documentazione da parte dell intermediario di credito e del suo collaboratore/dipendente a contatto con il pubblico (art. 128-novies TUB)* il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale Barrare la documentazione consegnata Foglio informativo Guida al Mutuo Guida al Credito al Consumo Copia dell ABF Documentazione informativa Ente erogante (ove disponibile) La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede (Data, Firma leggibile) (Data, Firma leggibile) (Data, Firma leggibile) (Data, Firma leggibile) Per riconoscimento del Cliente (Data, Firma leggibile dell intermediario del credito o del Collaboratore che effettua il riconoscimento) *Da compilare da parte del/dei cliente/i, sottoscrivere e inoltrare in originale in direzione unitamente al prospetto riepilogativo della pratica cui si riferisce. Pag. 5 a 6

6 PERTE SRL Società con socio unico BRESCIA Via Cefalonia, 70 Tel Pec t - Cap. Soc ,00 i. v.cod. Fisc. e P. IVA Iscrizione OAM n. M2 REA BS RUI E Pag. 6 a 6

7 FAC SIMILE SECCI Identità e contatti dell intermediario del credito Intermediario del credito Denominazione Indirizzo Recapito Telefonico Racapito Fax Sito Web Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il cosumatore può utilizzare il credito Durata del contratto di credito Rate da pagare ed eventualmente loro ordine di imputazione Importo totale dovuto al consumatore Importo capitale in prestito, più gli interessi ed altri costi connessi al credito Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito Periodicità Importo Numero Importo totale del credito Costo totale del credito Sommatoria Tipo di garanzia Rate da pagare Costo del credito Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito Fisso a variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso d'interesse iniziale) Periodi di applicazione dei tassi diversi Tasso annuo effettivo globale medio (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte Per questa informazione si rimanda alla documentazione predisposta dall'ente erogante Per questa informazione si rimanda alla documentazione predisposta dall'ente erogante Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: Un'assicurazione che garantisca il credito e/o No Si Tipo di assicurazione Un altro contratto per un servizio accessorio No Si Tipo di Servizio accessorio Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso indicato nella documentazione predisposta dall'ente erogante Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle condizioni indicate nella documentazione predisposta dall'ente erogante (se applicabile) in caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le penali indciate nella documentazione predisposta dall'ente erogante Altri aspetti legali Diritto di recesso il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto No Si Rimborso anticipato il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte (Se Applicabile) il finanziatore ha dirirro ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato che va calcolato nel rispetto delle ndicazioni di cui al Testo Unico Bancario Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza Diritto a ricevere una copia del contratto il consumatore ha il diritto, a sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto Periodo di validità dell'offerta Per le informazioni inerenti, si rimanda alla documentazione predisposta dall'ente erogante Per questa informazione si rimanda alla documentazione predisposta dall'ente erogante Per tutte le informazioni al riguardo si rimanda alla documentazione predisposta dall'ente erogante Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai Nostri collaboratori Come da indicazione contenuta nella documentazione predisposta dall'ente erogante Pag. 1 a 2

8 FAC SIMILE SECCI Pag. 2 / 2

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