FOGLIO INFORMATIVO SEZIONE 1 SEZIONE 2
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1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI- bis del Testo Unico Bancario ( TUB ) e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i., della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI- bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n Le informazioni contenute nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell art del Codice Civile. SEZIONE 1 INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO GARANTEX SRL Sede legale e operativa: Strada Farnesiana, Piacenza(PC); Sito internet e indirizzo mail: info@garantex.it pec:garantexsrl@legalmail.it; tel: 0523/ ; P. Iva, Cod. Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Piacenza: ; R.E.A. di Piacenza: ; capitale sociale ,00 i.v.; Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM: M341; La Società esercita direttamente la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori in possesso dei requisiti indicati dall art novies del D.Lgs. 13 agosto 2010 n SEZIONE 2 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA È mediatore creditizio (altrimenti denominato intermediario del credito) colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di finanziatori, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela. Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'elenco dei mediatori creditizi istituito presso l'organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi ai sensi del D.Lgs. 141/2010. I mediatori creditizi possono operare solo in forma di società di capitali con precisi requisiti, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di caratteristiche specifiche in qualità di collaboratori. Nell esercizio della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività in convenzione ) oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività fuori convenzione ); in tale ultimo caso, il Mediatore Creditizio ha comunque l obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG. Garantex Srl opera intermediando prodotti di più enti finanziatori. Nel caso in cui vi sia l intervento di due o più mediatori creditizi (cd. co- mediazione), al cliente sarà fornita adeguata e tempestiva informativa sull identità e il ruolo rivestito dagli intermediari del credito interessati.
2 Rischi: l attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia sulla conclusione positiva della mediazione nonché sull effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l entità delle spese di istruzione della pratica stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Pertanto, potrebbe accadere che non si trovi una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento richiesto, in tutto o in parte, al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari. SEZIONE 3 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA L attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso ed il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto. I costi massimi che il cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella di sintesi che segue, sotto forma di percentuale calcolata sul valore erogato del finanziamento oppure in valore assoluto: A. Provvigioni La provvigione massima applicabile da parte di Garantex Srl direttamente alla clientela non può in nessun caso superare il 3% dell'ammontare del credito concesso con un corrispettivo minimo di per importi erogati uguali o inferiori a Euro ,00. Detta provvigione è comprensiva di ogni attività svolta in relazione al mandato di intermediazione creditizia e viene inclusa dalla Banca o dall Intermediario Finanziario erogante nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). B. Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti a Garantex Srl: 350 una tantum. C. Rimborso spese Garantex Srl ha facoltà di addebitare al cliente, in aggiunta alla provvigione concordata, eventuali spese vive, sostenute e documentabili, connesse all incarico ricevuto.(a titolo esemplificativo: spese postali, bolli,visure catastali, visure protesti, ecc.). D. Recesso e penale Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto di mediazione creditizia in ogni momento a mezzo raccomandata A/R. dietro il pagamento di una penale pari al 50% dell importo contrattualmente concordato nel caso in cui il cliente receda dopo la delibera dell Istituto di Credito. L eventuale provvigione che Garantex Srl dovesse percepire dalla banca o dall intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata. Il cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali Garantex Srl svolge l attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: raccomandata A/R: Garantex Srl, Strada Farnesiana, Piacenza (PC); PEC: garantexsrl@legalmail.it SEZIONE 4 PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE DIRITTI DEL CLIENTE Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di asportare copia del presente Foglio Informativo, messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed accessibile presso il sito web di Garantex Srl ( Garantex Srl mette inoltre a disposizione del cliente, ove previsto, copia delle Guide di cui
3 alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i. Nel caso di offerta fuori sede, il cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia, il presente Foglio Informativo. Qualora Garantex Srl si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare, scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio. Il cliente ha diritto di ottenere, dall ente erogante, su espressa richiesta, bozza del testo di contratto di idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione firmato, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, comprensivo delle condizioni generali e degli allegati. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione seguendo le procedure e modalità già indicate al punto D delle Condizioni Economiche nel presente Foglio Informativo. OBBLIGHI DEL CLIENTE Il cliente ha l obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero. Il cliente ha l obbligo di dichiarare espressamente l esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare. Il cliente ha l obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia. OBBLIGHI DEL MEDIATORE Il mediatore deve adeguare l attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all entità del finanziamento richiesto. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. Il mediatore creditizio è tenuto a rispettare il segreto professionale. LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE Finalità del contratto di mediazione creditizia Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificamente il motivo. Conferimento del contratto di mediazione creditizia Il mandato di cui al contratto di mediazione, in ogni caso revocabile (salvo quanto previsto al punto D delle Condizioni Economiche nel presente Foglio Informativo), può essere conferito in forma ESCLUSIVA o NON ESCLUSIVA. Garantex Srl si riserva, in relazione alle caratteristiche della richiesta ed a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno detto incarico. Garantex Srl si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R inoltrata al solo richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per i clienti diritto ad alcuna indennità o indennizzo. Obblighi non compresi nel contratto di mediazione creditizia Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente, in ordine alla concreta concessione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all entità delle spese di istruzione pratica previste dalle banche o intermediari finanziari eroganti.
4 Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto. Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia. PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: Nominativo / denominazione del Cliente; Recapiti del Cliente; Data del contratto di mediazione; Motivazione del reclamo; Richiesta nei confronti di Garantex Srl; Riferimenti delle persone incaricate di Garantex Srl con le quali si è entrati in contatto. I reclami possono essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata a/r a: GARANTEX SRL Via Farnesiana, Piacenza (PC) o, in alternativa, a mezzo PEC all indirizzo: garantexsrl.it@legalmail.it Foro competente In caso di controversia relativa al presente contratto di mediazione creditizia, foro competente esclusivo sarà quello di Piacenza o, nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore, il foro esclusivamente competente sarà quello di residenza del cliente. LEGENDA Mediatore Creditizio Colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma L attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall art. 121 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fideiussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
5 Cliente Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio. Sede Garantex Srl Il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l esercizio dell attività di mediazione creditizia. Tecniche di comunicazione a distanza Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore. Servizi accessori I servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest ultimo, ancorché su base obbligatoria. Offerta fuori sede L attività di Mediazione Creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio. Intermediari finanziari Società che svolgono attività finanziaria iscritte all elenco generale o nell elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB). OAM Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB, che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla legge. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d Italia. ISC Indicatore Sintetico di Costo. E l indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell eventuale attività di mediazione creditizia. TAEG Tasso annuo effettivo globale. E l indicatore di tasso di un operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un eventuale mediazione creditizia deve essere inclusa nel calcolo del TAEG. Dichiaro di aver ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO, come allegato al contratto di mediazione creditizia, di averlo letto, compreso integralmente e di approvarne il contenuto. Luogo Data, / / Firma del Cliente
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